Avvio del fondo pensionistico complementare
Re: Avvio del fondo pensionistico complementare
Tar Lazio su previdenza complementare - Sindacato Unitario Lavoratori Militari - SIULM
- risarcimento dei danni per la mancata attuazione della previdenza complementare
1) - lo dichiara inammissibile, nei sensi di cui in motivazione.
Per il resto leggetelo direttamente.
- risarcimento dei danni per la mancata attuazione della previdenza complementare
1) - lo dichiara inammissibile, nei sensi di cui in motivazione.
Per il resto leggetelo direttamente.
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Re: Avvio del fondo pensionistico complementare
svantaggio sul versante previdenziale in conseguenza dell'introduzione del metodo di calcolo contributivo.
Atto Camera
Ordine del Giorno 9/01538/001
presentato da
GRAZIANO Stefano
testo di
Giovedì 23 novembre 2023, seduta n. 201
Atto Camera
Ordine del Giorno 9/01538/001
presentato da
GRAZIANO Stefano
testo di
Giovedì 23 novembre 2023, seduta n. 201
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Re: Avvio del fondo pensionistico complementare
Allego 2 sentenze del CdS su "illegittimità del silenzio sulla richiesta di risarcimento danni per la mancata attuazione della previdenza complementare", che li respinge.
- Sent. n. 150 resa pubblica il 04/01/2024 (Siulm).
- Sent. n. 147 resa pubblica stessa data (Si.Na.Fi).
1) - Appello proposto dal legale rappresentante Segretario Generale del Siulm – Sindacato Unitario Lavoratori Militari ( con Rif. alla sentenza del Tar Lazio Sezione I, n. 2208 del 9 febbraio 2023);
2) - Appello proposto dal legale rappresentante - Segretario Generale del Si.Na.Fi – Sindacato Nazionale Finanzieri ( con Rif. alla sentenza del Lazio, Sezione VI, n. 2207 del 9 febbraio 2023).
N.B.: i motivi leggeteli direttamente dagli allegati.
- Sent. n. 150 resa pubblica il 04/01/2024 (Siulm).
- Sent. n. 147 resa pubblica stessa data (Si.Na.Fi).
1) - Appello proposto dal legale rappresentante Segretario Generale del Siulm – Sindacato Unitario Lavoratori Militari ( con Rif. alla sentenza del Tar Lazio Sezione I, n. 2208 del 9 febbraio 2023);
2) - Appello proposto dal legale rappresentante - Segretario Generale del Si.Na.Fi – Sindacato Nazionale Finanzieri ( con Rif. alla sentenza del Lazio, Sezione VI, n. 2207 del 9 febbraio 2023).
N.B.: i motivi leggeteli direttamente dagli allegati.
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Re: Avvio del fondo pensionistico complementare
Posto anche quì,
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diritto al montante contributivo da utilizzare per pensione di anzianità secondo le disposizioni della legge n. 335 del 1995 “c.d. riforma Dini” per la definizione del sistema previdenziale attraverso la riformulazione dei criteri di calcolo della pensione mediante la commisurazione dei trattamenti alla contribuzione, nonché, attraverso la “agevolazione delle forme pensionistiche complementari allo scopo di consentire livelli aggiuntivi di copertura previdenziale”
Il Tar Lazio con la sentenza n. 15499/2024 resa pubblica il 31/07/2024, rigetta il ricorso dei ricorrenti militari in servizio nelle Forze Armate e di Polizia attivato contro l'INPS per il futuro.
1) - Dalla lettura delle disposizioni richiamate è evidente che l’attivazione della previdenza complementare è materia riservata alla concertazione – contrattazione, ai sensi delle disposizioni della l. 23 dicembre 1998 n. 448, art. 26, comma 20 e D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, art. 3, comma 2.
2) - La situazione giuridica soggettiva vantata dagli attuali ricorrenti dunque in assenza della procedura di cui all’ art. 2 della legge n. 205 del 2000, non può configurare alcun inadempimento imputabile all’ente previdenziale (cfr. TAR Lazio, sez. I bis, sentenze nn. 2519, 2514, 2492, 2500, 2724, 2794 del 2010).
N.B.: Per comprendere meglio il tutto consiglio di leggere direttamente dall'allegata sentenza.
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diritto al montante contributivo da utilizzare per pensione di anzianità secondo le disposizioni della legge n. 335 del 1995 “c.d. riforma Dini” per la definizione del sistema previdenziale attraverso la riformulazione dei criteri di calcolo della pensione mediante la commisurazione dei trattamenti alla contribuzione, nonché, attraverso la “agevolazione delle forme pensionistiche complementari allo scopo di consentire livelli aggiuntivi di copertura previdenziale”
Il Tar Lazio con la sentenza n. 15499/2024 resa pubblica il 31/07/2024, rigetta il ricorso dei ricorrenti militari in servizio nelle Forze Armate e di Polizia attivato contro l'INPS per il futuro.
1) - Dalla lettura delle disposizioni richiamate è evidente che l’attivazione della previdenza complementare è materia riservata alla concertazione – contrattazione, ai sensi delle disposizioni della l. 23 dicembre 1998 n. 448, art. 26, comma 20 e D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, art. 3, comma 2.
2) - La situazione giuridica soggettiva vantata dagli attuali ricorrenti dunque in assenza della procedura di cui all’ art. 2 della legge n. 205 del 2000, non può configurare alcun inadempimento imputabile all’ente previdenziale (cfr. TAR Lazio, sez. I bis, sentenze nn. 2519, 2514, 2492, 2500, 2724, 2794 del 2010).
N.B.: Per comprendere meglio il tutto consiglio di leggere direttamente dall'allegata sentenza.
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Re: Avvio del fondo pensionistico complementare
Ciao Panorama, chissa' come mai di questo argomento si rigetta sempre il tutto!!!
Per Aspera ad Astra!!!!
Re: Avvio del fondo pensionistico complementare
Ciao lino, si rigetta perché sia i singoli che i sindacati (o rappresentanza militare prima) non hanno forza di legge, poi perché prendersela con l'INPS che non ha alcuna colpa visto che in tanti anni non è mai partorita una Legge idonea di attuazione per le FF.AA./FF.PP.??
Re: Avvio del fondo pensionistico complementare
Il Tar Lazio con la sentenza n. 22690/2024 resa pubblica il 16/12/2024, per alcuni lo dichiara improcedibile "per rinuncia" e per Altri lo dichiara inammissibile.
(N.B.: > L'elenco dei nominativi ricorrenti lo potete leggere direttamente dal portale) Io ho messo omissis per lo spazio.
(N.B.: > L'elenco dei nominativi ricorrenti lo potete leggere direttamente dal portale) Io ho messo omissis per lo spazio.
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Re: Avvio del fondo pensionistico complementare
Il Tar Lazio con la sentenza n. 9000/2024 resa pubblica in data 06/05/2024, per 1 lo dichiara improcedibile "per rinuncia" e per il resto lo dichiara inammissibile quanto alla domanda risarcitoria proposta dagli altri ricorrenti.
I ricorrenti – in numero superiore a quattrocento – allegano di essere appartenenti alle FF.PP o alle FF.AA, in servizio o in quiescenza e chiedono di accertare la responsabilità delle Amministrazioni intimate per il mancato tempestivo avvio delle procedure di negoziazione o concertazione riguardanti il TFR e la Previdenza Complementare, con conseguente condanna al risarcimento dei danni cagionati.
(N.B.: > L'elenco dei nominativi ricorrenti lo potete leggere direttamente dal portale) Io ho messo omissis per lo spazio.
I ricorrenti – in numero superiore a quattrocento – allegano di essere appartenenti alle FF.PP o alle FF.AA, in servizio o in quiescenza e chiedono di accertare la responsabilità delle Amministrazioni intimate per il mancato tempestivo avvio delle procedure di negoziazione o concertazione riguardanti il TFR e la Previdenza Complementare, con conseguente condanna al risarcimento dei danni cagionati.
(N.B.: > L'elenco dei nominativi ricorrenti lo potete leggere direttamente dal portale) Io ho messo omissis per lo spazio.
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Re: Avvio del fondo pensionistico complementare
Il Tar Campania sede di Napoli con la presente Ordinanza Collegiale pubblicata in data 11/12/2024 rinvia l’udienza pubblica al 19 febbraio 2025.
Cmq. avverte: >> la possibile incompetenza territoriale di questo Tar in favore del Tar Lazio, sede di Roma.
(N.B.: > L'elenco dei nominativi ricorrenti lo potete leggere direttamente dal portale) Io ho messo Omissis per lo spazio.
Cmq. avverte: >> la possibile incompetenza territoriale di questo Tar in favore del Tar Lazio, sede di Roma.
(N.B.: > L'elenco dei nominativi ricorrenti lo potete leggere direttamente dal portale) Io ho messo Omissis per lo spazio.
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Re: Avvio del fondo pensionistico complementare
Simili a questa ne stanno altre.
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SENTENZA sede di ROMA, sezione SEZIONE 1S, numero provv.: 202422783
Pubblicato il 17/12/2024
N. 22783/2024 REG. PROV. COLL.
N. 09052/2021 REG. RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9052 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Massimo Lorenzo, Luca Pedone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Marinuzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, Ministero della Difesa, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Presidenza Consiglio dei Ministri, non costituito in giudizio;
per l'accertamento e la declaratoria
del diritto dei Ricorrenti a vedersi riconosciuto dal Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., dal Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t. e dall'Inps, in persona del Presidente p.t., il risarcimento dei danni conseguenti al mancato tempestivo avvio delle necessarie procedure negoziali per l'attivazione della previdenza complementare per il personale del Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, riservata alla concertazione - contrattazione, ai sensi delle disposizioni degli artt. 26, 20 comma, L. 23/12/1998 n. 448, e 3, co. 2 D. Lgs. 5/12/2005 n. 252, con conseguente condanna dell'Amministrazione competente a provvedere al relativo pagamento nella misura indicata ovvero nella misura che si riterrà giusta ed equa
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Inps e di Ministero dell'Interno e di Ministero della Difesa e di Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica;
Vista la dichiarazione in atti del difensore dei ricorrenti di sopravvenuta carenza di interesse dei propri assistiti alla decisione del ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 novembre 2024 il dott. Domenico De Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
All’udienza straordinaria del 22 novembre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione preso atto della dichiarazione in atti del difensore dei ricorrenti di sopravvenuta carenza di interesse dei propri assistiti alla decisione del ricorso.
Ritiene il Collegio che debba dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lettera c), CPA e che, in considerazione di tutte le circostanze e dell’esito della vicenda processuale, si prospetti equa la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessate, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarle.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2024, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dagli artt. 87, comma 4 bis, c.p.a. e 13 quater, disp. att. c.p.a. con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente
Alessandra Vallefuoco, Referendario
Domenico De Martino, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Domenico De Martino Vincenzo Blanda
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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SENTENZA sede di ROMA, sezione SEZIONE 1S, numero provv.: 202422783
Pubblicato il 17/12/2024
N. 22783/2024 REG. PROV. COLL.
N. 09052/2021 REG. RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9052 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Massimo Lorenzo, Luca Pedone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Marinuzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, Ministero della Difesa, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Presidenza Consiglio dei Ministri, non costituito in giudizio;
per l'accertamento e la declaratoria
del diritto dei Ricorrenti a vedersi riconosciuto dal Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., dal Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t. e dall'Inps, in persona del Presidente p.t., il risarcimento dei danni conseguenti al mancato tempestivo avvio delle necessarie procedure negoziali per l'attivazione della previdenza complementare per il personale del Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, riservata alla concertazione - contrattazione, ai sensi delle disposizioni degli artt. 26, 20 comma, L. 23/12/1998 n. 448, e 3, co. 2 D. Lgs. 5/12/2005 n. 252, con conseguente condanna dell'Amministrazione competente a provvedere al relativo pagamento nella misura indicata ovvero nella misura che si riterrà giusta ed equa
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Inps e di Ministero dell'Interno e di Ministero della Difesa e di Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica;
Vista la dichiarazione in atti del difensore dei ricorrenti di sopravvenuta carenza di interesse dei propri assistiti alla decisione del ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 novembre 2024 il dott. Domenico De Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
All’udienza straordinaria del 22 novembre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione preso atto della dichiarazione in atti del difensore dei ricorrenti di sopravvenuta carenza di interesse dei propri assistiti alla decisione del ricorso.
Ritiene il Collegio che debba dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lettera c), CPA e che, in considerazione di tutte le circostanze e dell’esito della vicenda processuale, si prospetti equa la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessate, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarle.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2024, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dagli artt. 87, comma 4 bis, c.p.a. e 13 quater, disp. att. c.p.a. con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente
Alessandra Vallefuoco, Referendario
Domenico De Martino, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Domenico De Martino Vincenzo Blanda
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Re: Avvio del fondo pensionistico complementare
CdS n. 10198/2025 con Rif. alla sentenza Tar Lazio n. 6494/2022 su mancata attivazione pensione complementare. Perso.
Eccone un'altra NEGATIVA per i ricorrenti in Appello, inoltre, non so se qualcuno si riconosce nell'elenco.
N.B.: Al Tar Lazio a suo tempo i ricorrenti erano tutti rappresentati e difesi dall’avvocato Ennio Maria Carrozzini ed il ricorso era stato presentato nel 2021 giusto per la promemoria.
Eccone un'altra NEGATIVA per i ricorrenti in Appello, inoltre, non so se qualcuno si riconosce nell'elenco.
N.B.: Al Tar Lazio a suo tempo i ricorrenti erano tutti rappresentati e difesi dall’avvocato Ennio Maria Carrozzini ed il ricorso era stato presentato nel 2021 giusto per la promemoria.
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Re: Avvio del fondo pensionistico complementare
Hai ragione..panorama ha scritto: mar dic 17, 2024 3:45 pm Ciao lino, si rigetta perché sia i singoli che i sindacati (o rappresentanza militare prima) non hanno forza di legge, poi perché prendersela con l'INPS che non ha alcuna colpa visto che in tanti anni non è mai partorita una Legge idonea di attuazione per le FF.AA./FF.PP.??
Per Aspera ad Astra!!!!
Re: Avvio del fondo pensionistico complementare
Qualcosa pare che si muove sulla previdenza complementare,
CdS Ordinanza Collegiale n. 903/2026 pubblicata in data 03/02/2026, riservata ogni decisione in rito e nel merito, fissa per l’ulteriore corso l’udienza pubblica del 3 novembre 2026.
L’oggetto del presente giudizio è costituito:
a) dalla domanda di accertamento dell’illegittimità del comportamento omissivo delle Amministrazioni intimate per non avere sino ad oggi realizzato la previdenza complementare di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335;
b) dalla domanda di risarcimento del danno subito in conseguenza di tale asserito inadempimento.
N.B.: Leggete il tutto direttamente dall'allegato.
CdS Ordinanza Collegiale n. 903/2026 pubblicata in data 03/02/2026, riservata ogni decisione in rito e nel merito, fissa per l’ulteriore corso l’udienza pubblica del 3 novembre 2026.
L’oggetto del presente giudizio è costituito:
a) dalla domanda di accertamento dell’illegittimità del comportamento omissivo delle Amministrazioni intimate per non avere sino ad oggi realizzato la previdenza complementare di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335;
b) dalla domanda di risarcimento del danno subito in conseguenza di tale asserito inadempimento.
N.B.: Leggete il tutto direttamente dall'allegato.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Re: Avvio del fondo pensionistico complementare
Quella del mancato avvio dei fondi di previdenza penso che sia la vicenda legale più paradossale mai esistita.
Se uno va a ritroso nel tempo, ai primi ricorsi presentati e fino a quest' ultima ordinanza del CdS, troverà tutto ed il contrario di tutto! Uno scarico continuo di responsabilità, un rimpallo incredibile di competenze (Tar? Corte dei Conti? Tribunale del Lavoro?), di soggetti (militari, associazioni, sindacati) più o meno legittimati a presentare il ricorso, di sentenze incredibili che danno ragione teoricamente ai ricorrenti ma senza mai concedere una qualsiasi forma di risarcimento per il gap previdenziale creatosi dal 1996 ad oggi.
Mai visto nulla di simile e credo che possa succedere solo in questo paese.
Se uno va a ritroso nel tempo, ai primi ricorsi presentati e fino a quest' ultima ordinanza del CdS, troverà tutto ed il contrario di tutto! Uno scarico continuo di responsabilità, un rimpallo incredibile di competenze (Tar? Corte dei Conti? Tribunale del Lavoro?), di soggetti (militari, associazioni, sindacati) più o meno legittimati a presentare il ricorso, di sentenze incredibili che danno ragione teoricamente ai ricorrenti ma senza mai concedere una qualsiasi forma di risarcimento per il gap previdenziale creatosi dal 1996 ad oggi.
Mai visto nulla di simile e credo che possa succedere solo in questo paese.
Re: Avvio del fondo pensionistico complementare
Seguito mio post del 13/02/2026 ove pubblicavo l'Ordinanza Collegiale del CdS n. 903/2026 pubblicata in data 03/02/2026
Comitato europeo per i diritti sociali
La decisione della ECSR in Associazione Sindacale Militari (ASSO.MIL.) contro L'Italia è ora pubblica
STRASBURGO 04/03/2026
Il Comitato Europeo dei Diritti Sociali (ECSR) ha pubblicato la sua decisione sul reclamo collettivo presentato dall'Associazione Sindacale Militari (ASSO.MIL.) riguardante i livelli di protezione sociale dei funzionari pubblici nelle forze armate e delle forze di polizia con status militare in Italia alla luce della Carta Sociale Europea.
Nel suo ricorso, ASSO.MIL. ha sostenuto che il mancato istituto da parte dell'Italia di un fondo pensione supplementare per quei lavoratori, come previsto dal Decreto Legislativo n. 195/1995 e da altre disposizioni legislative pertinenti, costituisse una violazione dell'Articolo 12 (diritto alla sicurezza sociale) e dell'Articolo E (non discriminazione) letto in concomitanza con l'Articolo 12 della Carta. ASSO.MIL. sostenne che la creazione di tale fondo pensione supplementare è una delle misure necessarie per mantenere e persino rafforzare il diritto alla sicurezza sociale ai sensi dell'articolo 12 della Carta, e che l'assenza di tale fondo porta a discriminazioni nei confronti di altri dipendenti del settore pubblico che già beneficiano di tale schema. L'ECSR ha adottato la sua decisione sul merito il 10 settembre 2025, osservando che la mancata istituzione di un fondo pensione supplementare per le forze armate e le forze di polizia con status militare ha portato a un deterioramento dei livelli di protezione sociale acquisiti e a una chiara mancanza di progressi, in contraddizione con gli obblighi previsti dalla Carta. La ECSR ha sottolineato che gli Stati Parte non possono invocare la complessità giuridica o normativa per giustificare la non applicazione dei diritti della Carta, e che il prolungato ritardo nell'istituzione di tale fondo costituiva un'inerzia incompatibile con l'obbligo di miglioramento progressivo ai sensi dell'articolo 12§3 della Carta.
L'ECSR ha inoltre considerato che altre categorie comparabili di lavoratori del settore pubblico abbiano accesso a schemi pensionistici supplementari, mentre i membri delle forze armate e delle forze di polizia con status militare sono esclusi, senza giustificazione oggettiva e ragionevole. Questa differenza ingiustificata e sproporzionata nel trattamento costituisce una violazione del principio di non discriminazione stabilito nell'Articolo E, letto in concomitanza con l'Articolo 12§3 della Carta.
Dopo aver esaminato il merito del caso, la ECSR ha concluso all'unanimità:
• che vi sia una violazione dell'articolo 12§3 della Carta;
• che vi sia una violazione dell'Articolo E letto in concomitanza con l'Articolo 12§3 della Carta.
------------------------------------
DÉCISION SUR LE BIEN-FONDÉ
Adoption : 10 septembre 2025
Notification : 3 novembre 2025
Publication : 4 mars 2026
Associazione Sindacale Militari (ASSO.MIL.) c. Italie
Réclamation no 213/2022
N.B.: Si allega la decisione pubblica da tradurre.
>> Il Comitato europeo dei diritti sociali (CEDS) è l’organo del Consiglio d’Europa che verifica la conformità degli Stati membri alla Carta sociale europea e gestisce i reclami collettivi sulle violazioni dei diritti sociali.
Comitato europeo per i diritti sociali
La decisione della ECSR in Associazione Sindacale Militari (ASSO.MIL.) contro L'Italia è ora pubblica
STRASBURGO 04/03/2026
Il Comitato Europeo dei Diritti Sociali (ECSR) ha pubblicato la sua decisione sul reclamo collettivo presentato dall'Associazione Sindacale Militari (ASSO.MIL.) riguardante i livelli di protezione sociale dei funzionari pubblici nelle forze armate e delle forze di polizia con status militare in Italia alla luce della Carta Sociale Europea.
Nel suo ricorso, ASSO.MIL. ha sostenuto che il mancato istituto da parte dell'Italia di un fondo pensione supplementare per quei lavoratori, come previsto dal Decreto Legislativo n. 195/1995 e da altre disposizioni legislative pertinenti, costituisse una violazione dell'Articolo 12 (diritto alla sicurezza sociale) e dell'Articolo E (non discriminazione) letto in concomitanza con l'Articolo 12 della Carta. ASSO.MIL. sostenne che la creazione di tale fondo pensione supplementare è una delle misure necessarie per mantenere e persino rafforzare il diritto alla sicurezza sociale ai sensi dell'articolo 12 della Carta, e che l'assenza di tale fondo porta a discriminazioni nei confronti di altri dipendenti del settore pubblico che già beneficiano di tale schema. L'ECSR ha adottato la sua decisione sul merito il 10 settembre 2025, osservando che la mancata istituzione di un fondo pensione supplementare per le forze armate e le forze di polizia con status militare ha portato a un deterioramento dei livelli di protezione sociale acquisiti e a una chiara mancanza di progressi, in contraddizione con gli obblighi previsti dalla Carta. La ECSR ha sottolineato che gli Stati Parte non possono invocare la complessità giuridica o normativa per giustificare la non applicazione dei diritti della Carta, e che il prolungato ritardo nell'istituzione di tale fondo costituiva un'inerzia incompatibile con l'obbligo di miglioramento progressivo ai sensi dell'articolo 12§3 della Carta.
L'ECSR ha inoltre considerato che altre categorie comparabili di lavoratori del settore pubblico abbiano accesso a schemi pensionistici supplementari, mentre i membri delle forze armate e delle forze di polizia con status militare sono esclusi, senza giustificazione oggettiva e ragionevole. Questa differenza ingiustificata e sproporzionata nel trattamento costituisce una violazione del principio di non discriminazione stabilito nell'Articolo E, letto in concomitanza con l'Articolo 12§3 della Carta.
Dopo aver esaminato il merito del caso, la ECSR ha concluso all'unanimità:
• che vi sia una violazione dell'articolo 12§3 della Carta;
• che vi sia una violazione dell'Articolo E letto in concomitanza con l'Articolo 12§3 della Carta.
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DÉCISION SUR LE BIEN-FONDÉ
Adoption : 10 septembre 2025
Notification : 3 novembre 2025
Publication : 4 mars 2026
Associazione Sindacale Militari (ASSO.MIL.) c. Italie
Réclamation no 213/2022
N.B.: Si allega la decisione pubblica da tradurre.
>> Il Comitato europeo dei diritti sociali (CEDS) è l’organo del Consiglio d’Europa che verifica la conformità degli Stati membri alla Carta sociale europea e gestisce i reclami collettivi sulle violazioni dei diritti sociali.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.


