Avvio del fondo pensionistico complementare

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Re: Avvio del fondo pensionistico complementare

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Tar Lazio su previdenza complementare - Sindacato Unitario Lavoratori Militari - SIULM

- risarcimento dei danni per la mancata attuazione della previdenza complementare

1) - lo dichiara inammissibile, nei sensi di cui in motivazione.

Per il resto leggetelo direttamente.
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Re: Avvio del fondo pensionistico complementare

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svantaggio sul versante previdenziale in conseguenza dell'introduzione del metodo di calcolo contributivo.

Atto Camera
Ordine del Giorno 9/01538/001
presentato da
GRAZIANO Stefano
testo di
Giovedì 23 novembre 2023, seduta n. 201
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Re: Avvio del fondo pensionistico complementare

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Allego 2 sentenze del CdS su "illegittimità del silenzio sulla richiesta di risarcimento danni per la mancata attuazione della previdenza complementare", che li respinge.

- Sent. n. 150 resa pubblica il 04/01/2024 (Siulm).

- Sent. n. 147 resa pubblica stessa data (Si.Na.Fi).


1) - Appello proposto dal legale rappresentante Segretario Generale del Siulm – Sindacato Unitario Lavoratori Militari ( con Rif. alla sentenza del Tar Lazio Sezione I, n. 2208 del 9 febbraio 2023);

2) - Appello proposto dal legale rappresentante - Segretario Generale del Si.Na.Fi – Sindacato Nazionale Finanzieri ( con Rif. alla sentenza del Lazio, Sezione VI, n. 2207 del 9 febbraio 2023).

N.B.: i motivi leggeteli direttamente dagli allegati.
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Re: Avvio del fondo pensionistico complementare

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Posto anche quì,
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diritto al montante contributivo da utilizzare per pensione di anzianità secondo le disposizioni della legge n. 335 del 1995 “c.d. riforma Dini” per la definizione del sistema previdenziale attraverso la riformulazione dei criteri di calcolo della pensione mediante la commisurazione dei trattamenti alla contribuzione, nonché, attraverso la “agevolazione delle forme pensionistiche complementari allo scopo di consentire livelli aggiuntivi di copertura previdenziale

Il Tar Lazio con la sentenza n. 15499/2024 resa pubblica il 31/07/2024, rigetta il ricorso dei ricorrenti militari in servizio nelle Forze Armate e di Polizia attivato contro l'INPS per il futuro.

1) - Dalla lettura delle disposizioni richiamate è evidente che l’attivazione della previdenza complementare è materia riservata alla concertazione – contrattazione, ai sensi delle disposizioni della l. 23 dicembre 1998 n. 448, art. 26, comma 20 e D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, art. 3, comma 2.

2) - La situazione giuridica soggettiva vantata dagli attuali ricorrenti dunque in assenza della procedura di cui all’ art. 2 della legge n. 205 del 2000, non può configurare alcun inadempimento imputabile all’ente previdenziale (cfr. TAR Lazio, sez. I bis, sentenze nn. 2519, 2514, 2492, 2500, 2724, 2794 del 2010).


N.B.: Per comprendere meglio il tutto consiglio di leggere direttamente dall'allegata sentenza.
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lino
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Re: Avvio del fondo pensionistico complementare

Messaggio da lino »

Ciao Panorama, chissa' come mai di questo argomento si rigetta sempre il tutto!!!
Per Aspera ad Astra!!!!
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Re: Avvio del fondo pensionistico complementare

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Ciao lino, si rigetta perché sia i singoli che i sindacati (o rappresentanza militare prima) non hanno forza di legge, poi perché prendersela con l'INPS che non ha alcuna colpa visto che in tanti anni non è mai partorita una Legge idonea di attuazione per le FF.AA./FF.PP.??
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Re: Avvio del fondo pensionistico complementare

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Il Tar Lazio con la sentenza n. 22690/2024 resa pubblica il 16/12/2024, per alcuni lo dichiara improcedibile "per rinuncia" e per Altri lo dichiara inammissibile.

(N.B.: > L'elenco dei nominativi ricorrenti lo potete leggere direttamente dal portale) Io ho messo omissis per lo spazio.
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Re: Avvio del fondo pensionistico complementare

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Il Tar Lazio con la sentenza n. 9000/2024 resa pubblica in data 06/05/2024, per 1 lo dichiara improcedibile "per rinuncia" e per il resto lo dichiara inammissibile quanto alla domanda risarcitoria proposta dagli altri ricorrenti.

I ricorrenti – in numero superiore a quattrocento – allegano di essere appartenenti alle FF.PP o alle FF.AA, in servizio o in quiescenza e chiedono di accertare la responsabilità delle Amministrazioni intimate per il mancato tempestivo avvio delle procedure di negoziazione o concertazione riguardanti il TFR e la Previdenza Complementare, con conseguente condanna al risarcimento dei danni cagionati.


(N.B.: > L'elenco dei nominativi ricorrenti lo potete leggere direttamente dal portale) Io ho messo omissis per lo spazio.
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Re: Avvio del fondo pensionistico complementare

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Il Tar Campania sede di Napoli con la presente Ordinanza Collegiale pubblicata in data 11/12/2024 rinvia l’udienza pubblica al 19 febbraio 2025.

Cmq. avverte: >> la possibile incompetenza territoriale di questo Tar in favore del Tar Lazio, sede di Roma.

(N.B.: > L'elenco dei nominativi ricorrenti lo potete leggere direttamente dal portale) Io ho messo Omissis per lo spazio.
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Re: Avvio del fondo pensionistico complementare

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Simili a questa ne stanno altre.
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SENTENZA sede di ROMA, sezione SEZIONE 1S, numero provv.: 202422783

Pubblicato il 17/12/2024

N. 22783/2024 REG. PROV. COLL.
N. 09052/2021 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9052 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Massimo Lorenzo, Luca Pedone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro
Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Marinuzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Ministero dell'Interno, Ministero della Difesa, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Presidenza Consiglio dei Ministri, non costituito in giudizio;

per l'accertamento e la declaratoria

del diritto dei Ricorrenti a vedersi riconosciuto dal Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., dal Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t. e dall'Inps, in persona del Presidente p.t., il risarcimento dei danni conseguenti al mancato tempestivo avvio delle necessarie procedure negoziali per l'attivazione della previdenza complementare per il personale del Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, riservata alla concertazione - contrattazione, ai sensi delle disposizioni degli artt. 26, 20 comma, L. 23/12/1998 n. 448, e 3, co. 2 D. Lgs. 5/12/2005 n. 252, con conseguente condanna dell'Amministrazione competente a provvedere al relativo pagamento nella misura indicata ovvero nella misura che si riterrà giusta ed equa


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Inps e di Ministero dell'Interno e di Ministero della Difesa e di Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica;
Vista la dichiarazione in atti del difensore dei ricorrenti di sopravvenuta carenza di interesse dei propri assistiti alla decisione del ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 novembre 2024 il dott. Domenico De Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

All’udienza straordinaria del 22 novembre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione preso atto della dichiarazione in atti del difensore dei ricorrenti di sopravvenuta carenza di interesse dei propri assistiti alla decisione del ricorso.

Ritiene il Collegio che debba dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lettera c), CPA e che, in considerazione di tutte le circostanze e dell’esito della vicenda processuale, si prospetti equa la compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessate, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarle.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2024, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dagli artt. 87, comma 4 bis, c.p.a. e 13 quater, disp. att. c.p.a. con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente
Alessandra Vallefuoco, Referendario
Domenico De Martino, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Domenico De Martino Vincenzo Blanda


IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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