Art. 80 comma3, L.23.12.2000, n.388.

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gino59
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Re: Art. 80 comma3, L.23.12.2000, n.388.

Messaggio da gino59 »

antoniomlg ha scritto:grazie Ho letto...

quindi nel mio caso oggi:
31 anni effettivi
2.000 netti mese
4^ categoria già riconosciuta
se mi riformano prendo un sacco di soldi in piu??
gli amministratori del mio reparto non sono daccordo
ciao e grazie di tutte le delucidazioni e pazienza che hai/avete
=================================================
...P.S. Certo che che non sono d'accordo.-

....31AA effettivi a occhio:- Ipotesi di circa 67/68% al 31.12.2011 + il 10% di P.P.vai al 77/78% quindi
è la più favorevole della sola 4^ tabellare 70%.- (questa ovviamente è il mio

...Auguroni


bio
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Re: Art. 80 comma3, L.23.12.2000, n.388.

Messaggio da bio »

Auguri a voi tutti, di questi due mesi non ne' sta usufruendo nessuno? Grazie Bio.
avt8
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Re: Art. 80 comma3, L.23.12.2000, n.388.

Messaggio da avt8 »

bio ha scritto:Auguri a voi tutti, di questi due mesi non ne' sta usufruendo nessuno? Grazie Bio.
Ma non solo essendo riformato per causa di servizio hai diritto anche a sei scatti che sono circa altre 170 euro al mese netti sulla pensione-

E normale che non ne usufruosce nessuno,perchè gli aumenti figurativo non possono superere i 5 anni- lo era nella legge prima e anche nella legge del governo monti-

Per cui un consiglio fatti riformare e chiudi la partita cosi cambi anche registro
bio
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Re: Art. 80 comma3, L.23.12.2000, n.388.

Messaggio da bio »

Grazie avt8 del consiglio credo che non manchi tanto ancora e chiudo la partita. Bio.
panorama
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Re: Art. 80 comma3, L.23.12.2000, n.388.

Messaggio da panorama »

Il CdS rigetta l’Appello proposto dall’interessato

Ha inutilmente richiesto all’Arma dei Carabinieri che gli fosse riconosciuto, avendo prestato servizio come Ufficiale nella Marina Militare con percezione dell’indennità d’imbarco di cui all’art. 4 della legge 23 marzo 1983, n. 78, il beneficio economico del c.d. trascinamento previsto dall’art. 5, comma 2, del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394, agiva in giudizio per avversare il diniego del beneficio richiesto e ottenere l’accertamento del relativo diritto e la condanna del Ministero della difesa al pagamento di quanto dovutogli a tale titolo, con interessi legali e rivalutazione monetaria.

- il T.A.R., acquisita dal Ministero una relazione di chiarimenti, ha respinto il ricorso ritenendo che il beneficio invocato sia applicabile al solo personale che è remunerato con l’indennità di impiego operativo di base senz’altra maggiorazione, diversamente dal ricorrente, percettore delle differenti indennità previste per il personale delle Forze di Polizia, le quali non sarebbero cumulabili col beneficio del c.d. trascinamento ex art. 5, co. 2, del D.P.R. n. 394/95, che, per sua natura, presupporrebbe la mancata percezione di altri tipi d’indennità.

Il CdS scrive:

DIRITTO

1. - Controversa in giudizio è la spettanza all’appellante della maggiorazione prevista dall’art. 5, co. 2, del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394, che al primo comma modifica gli importi dell’indennità di impiego operativo di base di cui alla tabella I allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78, e al secondo comma prevede che:
“Per il personale che anche anteriormente all’entrata in vigore del presente decreto abbia prestato servizio nelle condizioni di cui agli articoli 3,4,5, e 6, primo, secondo e terzo comma e 7 della legge 23 marzo 1983, n. 78, le misure di cui alla tabella riportata al comma 1 del presente articolo, sono maggiorate, per ogni anno di servizio effettivo prestato con percezione delle relative indennità e per un periodo massimo complessivo di 20 anni, secondo le percentuali indicate nella tabella VI annessa alla legge 23 marzo 1983, n. 78”.

2. - Con gli atti avversati in primo grado l’Arma dei Carabinieri ha respinto le istanze con cui l’appellante aveva chiesto l’attribuzione della maggiorazione suddetta per aver in precedenza percepito, in qualità di Ufficiale della Marina Militare, l’indennità d’imbarco di cui all’art. 4 della legge 23 marzo 1983, n. 78, obiettando che per essere destinatari della maggiorazione è necessario essere percettori dell’indennità di impiego operativo di base.

3. - La posizione dell’Amministrazione ha trovato l’avallo del giudice di primo grado, il quale ha affermato che il beneficio è applicabile al solo personale remunerato con l’indennità di impiego operativo di base senz’altra maggiorazione, mentre l’odierno appellante era percettore delle differenti indennità previste per il personale delle Forze di Polizia; i diversi benefici non sarebbero cumulabili, perché il trascinamento presupporrebbe, per sua natura, la mancata percezione di altri tipi d’indennità, come confermato da disposizioni normative successive (art. 4, co. 2, D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255 e art. 4, co. 3, D.P.R. 10 maggio 1996, n. 360) e dalla norma di interpretazione autentica di cui all’art. 3, comma 72, della legge n. 350/2003 (“L’articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, si interpreta nel senso che le maggiorazioni ivi previste sono attribuite esclusivamente al personale percettore dell’indennità operativa di base di cui alla Tabella riportata al comma 1 del medesimo articolo 5, e successive modificazioni, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255”).

4. – Il ricorrente ha appellato la sentenza censurandola con tre motivi di impugnazione perché:

- il beneficio del c.d. trascinamento non spetterebbe solo al personale percettore dell’indennità operativa di base, bensì, oltre che al personale delle Forze Armate, unico percettore dell’indennità operativa di base di cui all’art.2 della legge n. 78/1983, anche al personale delle Forze di Polizia a ordinamento civile e militare, ordinariamente percettore dell’indennità d’istituto o pensionabile;

- il divieto di cumulo è previsto tra indennità operativa di base e indennità operative speciali (v. art. 17, co. 1, primo periodo, legge n. 78/1983) nonché tra indennità operative speciali fra di loro (v. art. 4, co. 2, D.P.R. 16 marzo 1999, n.255), mentre l’indennità d’istituto o pensionabile è (parzialmente) cumulabile con le indennità operative speciali e non sussiste alcun divieto di cumulo tra indennità operativa di base e indennità d’istituto o pensionabile, da un lato, e trascinamento, dall’altro;

- il beneficio del trascinamento, in base alla norma invocata, spetta per il servizio comunque prestato, “anche anteriormente ... nelle condizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, primo, secondo e terzo comma, e 7 della legge 23 marzo 1983, n. 78”, e quindi anche se, come nel caso, il periodo di servizio in relazione al quale è chiesto il beneficio sia stato svolto dall’interessato quando era in s.p. nelle Forze Armate.

5. - L’appello è infondato.

6. - In merito alla ratio e ai presupposti di applicazione del beneficio economico di cui si tratta, il Collegio non ha motivo di discostarsi dall’interpretazione della disposizione di cui all’art. 5, co. 2, del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394, consolidata nella giurisprudenza di questo Consiglio (ex ceteris, sez. IV, 30 dicembre 2006, n. 8236) per cui:

“ … la disposizione va interpretata secondo il significato logico che ad essa deve essere attribuito alla luce di tutte le disposizioni in materia: in particolare rileva la disposizione di cui al DPR 16 marzo 1999, n. 255, in base alla quale il personale militare che cambi condizione di impiego può optare tra l’indennità speciale spettante nella nuova posizione e “qualora più favorevole” l’indennità operativa di base maggiorata ex art. 5, comma 2, D.P.R. n. 394 del 1955”.
Ne consegue che chi passa ad un nuovo impiego deve necessariamente optare tra l’uno e l’altro trattamento, restando esclusa la possibilità del cumulo.
Ciò dimostra che l’indennità operativa di base maggiorata assolve ad una funzione meramente perequativa in favore di coloro che, avendo prestato in passato servizi che comportano l’attribuzione di una indennità speciale, superiore a quella operativa di base, (i servizi di cui agli articoli 3,4,5,6 e 7 della legge 78/83), ritornando a percepire solo quella di base, perderebbero parte dei loro emolumenti. La maggiorazione di cui al comma 2, essendo attribuita in relazione agli anni di servizio prestati in impieghi particolari (fino a 20 anni), può, peraltro, complessivamente essere maggiore della nuova indennità speciale spettante. E di qui il secondo meccanismo perequativo, consistente nella possibilità di optare per il suo mantenimento.
4. - Non avrebbe senso, invece, attribuire la maggiorazione a coloro che già percepiscono una speciale indennità maggiorata, superiore a quella operativa di base. Ciò contrasterebbe anche col divieto di cumulo delle indennità di cui all’articolo 17 della legge n. 78/83, che espressamente dispone: “Le indennità previste dai precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole e le eccezioni stabilite dalla presente legge non sono cumulabili fra loro”.
Non si può poi sottacere che la legge finanziaria per il 2004, all’articolo 3, comma 72, dettando l’interpretazione autentica dell’articolo 5, ha espressamente previsto che le maggiorazioni di cui al comma 2 spettano esclusivamente ai percettori della sola indennità operativa di base”.

Più di recente questa stessa Sezione ha affermato (C.d.S., sez. II, 6 maggio 2019, n. 2903):

“L’istituto introdotto dal comma 2 risulta dunque di per sé assolvere a una funzione essenzialmente perequativa, posto che la maggiorazione da esso normata è attribuita in relazione agli anni di servizio prestati per impieghi particolari fino a 20 anni.
Tale maggiorazione, proprio in quanto remunera il servizio pregresso, può essere maggiore della nuova indennità speciale spettante a’ sensi del comma 1 dello stesso articolo.
Da un lato, quindi, va evidenziato che l’attribuzione della maggiorazione a coloro che già percepiscono una speciale indennità maggiorata superiore a quella operativa di base si porrebbe in contrasto con il divieto di cumulo delle indennità sancito con norma di principio dall’art. 17 della l. n. 78 del 1983, che impone al riguardo l’esercizio di un diritto di opzione per quella più favorevole.
A tale principio si conforma del resto l’art. 4 del d.P.R. 16 marzo 1999, n. 255, laddove introduce una norma in forza della quale il personale che cambia condizione d’impiego può optare tra la fruizione dell’indennità speciale spettante nella nuova posizione e quella dell’indennità operativa computata ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 394 del 1995, “qualora” - per l’appunto – essa risulti “più favorevole”.
Detto altrimenti, quindi, la disciplina contenuta dall’art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 394 del 1995 è essenzialmente volta a garantire la conservazione di un emolumento compensativo nei confronti del militare il quale passi ad altra attività con ridotta connotazione operativa e divenga quindi destinatario di un’indennità di minore importo o della sola indennità di impiego operativo.
Diversamente opinando – infatti - risulterebbe incomprensibile il disposto dell’art. 4, comma 2, del d.P.R. 16 marzo 1999, n. 255, il quale prevede, a favore del personale militare che cambi condizione di impiego, la possibilità di optare tra l’indennità speciale spettante nella nuova posizione e, qualora più favorevole, l’indennità operativa di base maggiorata ex art. 5, comma 2, d.P.R. n. 394 del 1995.
Lo stesso ius superveniens depone dunque nel senso che la maggiorazione di cui al surrichiamato art. 5, comma 2, non incide sulla determinazione dell’indennità speciale per il personale tuttora impiegato in attività di aeronavigazione o simili ma, più limitatamente, attenua i pericoli di reformatio in peius allorquando il militare, passando ad attività meno operativa, si trovi a perdere il diritto al più favorevole trattamento indennitario in precedenza eventualmente percepito.– per l’appunto “più favorevole” (cfr. sul punto Cons. Stato, Sez. IV, 6 aprile 2004, n. 1884 e 20 aprile 2004, n. 2179).
Del resto, neppure può sottacersi che a’ sensi dell’art. 3, comma 72, della l. 24 dicembre 2003, n. 350, “l’articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, si interpreta nel senso che le maggiorazioni ivi previste sono attribuite esclusivamente al personale percettore dell’indennità operativa di base di cui alla Tabella riportata al comma 1 del medesimo articolo 5, e successive modificazioni, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999,n. 255”: ossia, anche lo stesso legislatore con ciò ribadisce – rimuovendo ogni possibile ambiguità nell’interpretazione - che le maggiorazioni di cui al comma 2 competono esclusivamente a chi aveva percepito la sola indennità operativa di base contemplata dalla l. n. 78 del 1983”.

7. – Poiché la disposizione in parola assolve una funzione essenzialmente perequativa volta a scongiurare che nell’eventuale cambiamento della condizione d’impiego il personale interessato possa perdere parte degli emolumenti in godimento passando dal percepire un’indennità speciale superiore a quella operativa di base alla percezione della sola indennità di base, e non certo a procurare un guadagno ulteriore, nel caso di specie assume rilievo non soltanto il dato formale legato al nomen iuris e al regime giuridico dell’indennità percepita nella nuova condizione d’impiego (indennità operativa di base ovvero indennità d’istituto o pensionabile), ma anche il dato sostanziale della misura dell’emolumento, legato al fatto che il trattamento indennitario percepito in precedenza fosse più favorevole di quello goduto nella nuova posizione con quella conseguente reformatio in peius che la norma intende scongiurare.

Occorre infatti ribadire che non avrebbe senso attribuire la maggiorazione a coloro che già percepiscono una speciale indennità maggiorata, superiore a quella operativa di base, a costoro spettando soltanto l’opzione tra l’una e l’altra (la speciale indennità, ovvero la maggiorazione per cui è causa), ma certamente non il loro cumulo (C.d.S., sez. IV, n. 8236/2006 cit.: C.G.A.R.S. in s.g., 27 dicembre 2006, n. 807).

Ebbene, nel caso in esame è incontroverso, in punto di fatto, che l’originario ricorrente fosse percettore della indennità specifica corrispostagli quale Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, non trovandosi quindi in posizione operativa di base, né egli ha dimostrato, pur gravato del relativo onere, la perdita del diritto al più favorevole trattamento indennitario in precedenza eventualmente percepito, senza il quale sarebbe violata la ragione, ancor prima che la lettera, dell’art. 5, co. 2, del D.P.R. 394/95.

8. - Dalle considerazioni che precedono discende che l’appello dev’essere respinto.
panorama
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Re: Art. 80 comma3, L.23.12.2000, n.388.

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CdC Sez. 3^ d'Appello n. 7 (pubblicata il 18/01/2024) in Rif. alla CdC Veneto n. 104/2021, rigetta l'appello della ricorrente.

N.B.: - Il giudice di primo grado, infatti, ha ritenuto di interpretare il comma 3 dell'art. 80 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 - che riconosce, a decorrere dall'anno 2002, ai sordomuti e a tutti coloro che abbiano una invalidità superiore al 74%, a loro richiesta, per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso amministrazioni o aziende private ovvero cooperative, il beneficio di contribuzione figurativa utile ai soli fini del conseguimento del diritto a pensione e dell'anzianità contributiva, fino ad un limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa concedibile - unicamente nel senso di attribuire il diritto a pensione anticipato e non già ai fini di una maggiorazione sulla quantificazione della pensione spettante.

Come sempre consiglio di leggere il tutto dall'allegato.
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