Riforma per ritardo mentale

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franco 3382
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Re: Riforma per ritardo mentale

Messaggio da franco 3382 »

Intanto chiedi consigli a un buon avvocato,ricordati però
che queste cose se nessuno li denuncia,non saranno
mai debellate.Nella male ipotesi vedi se riesci,eventualmente
ad ottenere il servizio civile,e poi si vedrà. Ciao.


Giancarlo80
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Re: Riforma per ritardo mentale

Messaggio da Giancarlo80 »

Ok ,grazie Franco3382.
sama

Re: Riforma per ritardo mentale

Messaggio da sama »

Carissimo Collega,
ti esorto a non buttare la spugna, questo stato di cose che accadono in alcune caserme è frutto di ignoranza, di invidie, di sopprusi,
e tante altre cose che non voglio entrare in merito. A volte quello che dovrebbe essere l' Etica Militare viene abbandonata e lasciata " AD PERSONAM ". Chi dovrebbe essere preposto a controllare tali situazioni, che non dovrebbero accadere in un contesto come il nostro, purtroppo accadono giornalmente e nessuno si accorge o si fa finta di non vedere. Mi rivolgo in questo contesto ai nostri U. o SU. S2/G2 che preposti anche al controllo del personale dovrebbero evitare che tali fatti accadano o prevenirli sul nascere, presentandoli al Comandante come fatti che per loro natura non dovrebbero andare avanti prendendo provvedimenti diversi da quello che sta accadendo alla tua persona.
Alcuni di questi nostri colleghi dovrebbero fare una grande riflessione o mea culpa e dire ma io sono a posto ? riflessione si, nel modo giusto senza ledere la personalità di altri.
Collega, vai avanti non fermarti rivolgiti anche a colleghi che per loro natura e passione oggi rivestono una carica all'interno di strutture politiche nascenti o vai sui siti web a cercare alre situazioni del genere e che in tali contesti hanno portato anche a fare delle interrogazioni parlamentari.
Non aver paura e non fermarti, il mio Comandante Chiti mi diceva sempre la verità è la cosa più Bella mai mentire e dire sempre quello che si pensa.
Lascia perdere i colleghi, ascolta comunque i consigli degli anziani e di qualche amico, rivolgiti al tuo Ufficio "I" .
Un caloroso saluto sama.
Giancarlo80
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Re: Riforma per ritardo mentale

Messaggio da Giancarlo80 »

Grazie infinite Sama.Sei l'unico della mia stessa F.A. che mi ha risposto. A riguardo delle mie intenzioni di ritornare e non gettare la spugna, M A I, Ti rispondero' dedicandoti
una breve poesia di Petrarca: All'Italia-------Virtu' contro a furor prendera' l'arme, e fiera el combatter contro, che nell'Italici cor ,l'antico valor ,ancor n'e' morto. Non tanto sono gli anni della mia gioventu' che mi mancano, ma la bonta' dei colleghi,dal piu anziano al piu giovane, che c'era una volta, e si imparavano tante cose sia professionali ,sia sopratutto umane,nel rispetto e nella fratellanza.Grazie ancora.
eddytosco
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Re: Riforma per ritardo mentale

Messaggio da eddytosco »

Caro amico Giancarlo,leggendo alcuni dei tuoi post, ti invio la risposta che diede "Superabile" ad un nostro collega E.I.
Inoltre ti comunico che l'aspettativa concessa per infermità NON si cumula con il congedo Biennale RETRIBUITO (se avente diritto), quello a cui non si ha diritto è la tredicesima mensilità e la licenza ordinaria (in quanto non si è in sevizio) (sono due cose diverse).
Ti consiglio di seguire quello che ti ha comunicato "l'amico franco3382".
Per l'amico Sama:
Purtroppo nei nostri ambienti non puoi consigliarti più con nessuno,dovresti SOLO trovare qualche collega o Comandante (e ce ne sono POCHI) che prenda a cuore la problematica (ne ho fatte di esperienza sulla mia pelle)
Giancarlo,puoi mandarmi qualche mail "privata" la trovi nel tuo pannello di controllo.
Ciao,Eddy.

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Risposta
Gentile Utente,
Il congedo straordinario retribuito della durata di due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa introdotto dall’art. 42 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n.151 è fruibile dal lavoratore dipendente per assistere il familiare (figlio, fratello e/o sorella in caso di morte o impossibilità del genitore, coniuge, genitore) portatore di handicap grave.

Condizione essenziale per poter richiedere il Congedo Straordinario è che:
- la persona con disabilità non sia ricoverata a tempo pieno in istituto;
- sia stata accertata la condizione di handicap in situazione di gravità (art. 3 – comma 3 Legge 104/1992)
- la persona con disabilità non svolga attività lavorativa.

Gli aventi diritto
Originariamente avevano diritto a fruire del congedo straordinario i genitori (anche adottivi o affidatari) e i fratelli conviventi a condizione che entrambi i genitori fossero deceduti o inabili.

Con tre sentenze della corte costituzionale si è invece riconosciuta ampliata la platea degli aventi diritto.

Riassumendo, gli aventi diritto al beneficio sono attualmente:
- I genitori, la madre o, in alternativa, il padre (sia naturale che adottivo) della persona disabile in situazione di gravità (ai sensi della legge 104/92)
- uno dei fratelli o una delle sorelle conviventi con la persona disabile in situazione di gravità unicamente nei seguenti casi:
- decesso dei genitori
- genitori impossibilitati poiché totalmente inabili (sentenza corte costituzionale 233 8.06.2005)
- coniugi (sentenza corte costituzionale 158 del 18.04.2007)
- figli conviventi (sentenza corte costituzionale 19 del 26.01.2009)

Inviamo di seguito due note informative: una sul concetto di convivenza ed un’altra sulla indennità corrisposta nel periodo di congedo.


Il concetto di convivenza
In riferimento all’esatta portata del termine “convivenza” l’INPS (previo parere del Ministero del Lavoro), con il Messaggio n. 19583 del 2 settembre 2009, aveva chiarito che:
“alla luce della necessità di una assistenza continuativa, per convivenza si deve fare riferimento, in via esclusiva, alla residenza, luogo in cui la persona ha la dimora abituale, ai sensi dell’art. 43 c.c., non potendo ritenersi conciliabile con la predetta necessità la condizione di domicilio né la mera elezione di domicilio speciale previsto per determinati atti o affari dall’art. 47 c.c.”.

A seguito di tale precisazione, sono pervenute al Ministero del Lavoro numerose rimostranze da parte di figli di portatori di handicap grave, ai quali le Agenzie dell’INPS hanno negato il congedo straordinario.
Tali soggetti, infatti, pur avendo la residenza nello stesso Comune e allo stesso indirizzo del disabile da assistere (stesso stabile e stesso numero civico), non condividono lo stesso appartamento.

Di conseguenza il Ministero, con Lettera circolare n. 3884 del 18 febbraio 2010, è tornato
sull’argomento per precisare che la residenza nel medesimo stabile, sia pure in interni diversi, non pregiudica in alcun modo l’effettività e la continuità dell’assistenza al genitore disabile.
Il concetto di “convivenza”, pertanto, non viene più ricondotto alla coabitazione, ma a tutte quelle situazioni in cui, sia il disabile che il soggetto che lo assiste hanno la residenza nello stesso Comune, allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se in interni (appartamenti) diversi.
Questo nuovo orientamento è stato recepito dall’INPS nel Messaggio n. 6512 del 4 marzo 2010.
Infatti, alla luce delle nuove indicazioni ministeriali, l’Istituto previdenziale ha confermato che l’accertamento del requisito della “convivenza”, nei casi di specie, deve essere effettuato ritenendo sufficiente solo la residenza nel medesimo stabile, stesso numero civico, ma non anche nello stesso appartamento.

in relazione al congedo straordinario retribuito introdotto dall’art. 42 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n.151 della durata di due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa, si ricorda che tale periodo dà diritto al richiedente a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa.

Indennità (Decreto legislativo 151/2001) - art. 42
Durante il periodo di congedo il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l’indennità e la contribuzione spettano fino ad un massimo di lire 70.000.000 annue (36.151,98 Euro per l’anno 2001).Questo importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall’anno 2002, sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
L’indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la
corresponsione dei trattamenti economici di maternità.
I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l’importo dell’indennità dall’ammontare dei contributi previdenziali dovuti all’ente previdenziale competente.

INPS
L’indennità è corrisposta nella misura dell’ultima retribuzione, cioè di quella relativa all’ultimo mese di lavoro precedente il congedo (comprensiva dei ratei di tredicesima mensilità, altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi, ecc.) (circolari INPS n. 64 del 15 marzo 2001 e n. 14 del 15/01/2007.
Con circolare n. 14 del 15/01/2007 l’inps fornisce indicazioni sulle modalità dell’accredito figurativo.

INPDAP
Nel settore pubblico le retribuzioni vengono erogate dall’amministrazione di appartenenza secondo le modalità stabilite dal CCNL.
- La circolare INPDAP del 12 maggio 2004, n. 31 ricorda che per il periodo di congedo l’indennità pari all’ultima retribuzione mensile percepita dal lavoratore è comprensiva dei ratei di 13° mensilità, altre eventuali gratifiche e premi o indennità non legati alla presenza entro il limite massimo di euro 38.969,64 per l’anno 2004.
- I contributi figurativi previsti si riferiscono ai soli lavoratori del settore privato, poiché per i dipendenti pubblici gli enti e le amministrazioni di appartenenza sono tenuti al versamento dei contributi sulle retribuzioni di fatto corrisposte (la contribuzione figurativa infatti si applica solo se la retribuzione è ridotta o mancante).




Le ricordiamo che il codice utente a lei attribuito è il numero 198983, la invitiamo a segnalarlo in un eventuale prossimo contatto con il nostro servizio.

Qualora avesse difficoltà nella consultazione del nostro sito (http://www.superabile.it" onclick="window.open(this.href);return false;) o necessitasse di ulteriori informazioni, La invitiamo a contattare il nostro Numero Verde 800 810 810 operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 19.00 e il sabato dalle ore 9.00 alle 13.00.
eddytosco
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Re: Riforma per ritardo mentale

Messaggio da eddytosco »

Amico Giancarlo,sono un collega vorrei consigliari di astenerti di fare certi "apprezzamenti" o di affermare alcune situazioni "ipotetiche e presunte" esistenti nei nostri ambienti "devi solo cautelerti e dimostrare con fatti, e non parole. questi forum sono "monitorati" anche dai non addetti ai lavori.
Inoltre gli "animali o bestie" sono Amici dell'Uomo, inteso come Uomo per Bene, perchè equiparare qesti "signori" a tali NOBILI esseri?
(Citazione) Più conosco gli uomini, più amo gli animali; più conosco gli animali, più amo me stesso. (K. McAlister)
gino59
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Re: Riforma per ritardo mentale

Messaggio da gino59 »

eddytosco ha scritto:Amico Giancarlo,sono un collega vorrei consigliari di astenerti di fare certi "apprezzamenti" o di affermare alcune situazioni "ipotetiche e presunte" esistenti nei nostri ambienti "devi solo cautelerti e dimostrare con fatti, e non parole. questi forum sono "monitorati" anche dai non addetti ai lavori.
Inoltre gli "animali o bestie" sono Amici dell'Uomo, inteso come Uomo per Bene, perchè equiparare qesti "signori" a tali NOBILI esseri?
(Citazione) Più conosco gli uomini, più amo gli animali; più conosco gli animali, più amo me stesso. (K. McAlister)



............... :arrow: :wink: ai perfettamnte ragione.-Cordialmente
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