gino59 ha scritto:baruffa ha scritto:uno dice una cosa e un altro ne dice un'altra!!!!
se bastassero questi famosi 15 anni allora che si lavora a fare per 40 !!!!
ipotesi: state dicendo che se un Car."S" dopo 15 anni di servizio marca visita per un qualsiasi motivo e supera i 730 giorni va in pensione????
credo non sia possibile...anzi credo sia inaccettabile..

.......................MA DA DOVE ARRIVI...........................

DA GIOVE.....

si e cosi
(art. 2, comma 12, L. 335/95 ) I requisiti retribuitivi richiesti sono, infatti, più impegnativi: questa pensione viene erogata se il lavoratore è in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 14 anni, 11 mesi e 16 giorni di servizio utile, anche non continuativo.
INPDAP - Pensione per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa
La pensione per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa spetta a quei dipendenti a cui sia stata accertata una incapacità totale a svolgere qualsiasi attività lavorativa, per infermità fisiche o mentali che non derivino da cause di servizio.
Per richiedere la pensione di inabilità lavorativa è necessario contare su un’anzianità contributiva pari ad almeno cinque anni, dei quali almeno tre anni siano stati versati nel quinquennio precedente la cessazione dell’attività lavorativa.
La pensione viene calcolata aggiungendo all’anzianità contributiva maturata, contributi sufficienti a coprire il periodo mancante al raggiungimento dell’età pensionabile, fino ad un massimo di 40 anni di contributi totali. Non può inoltre superare l’importo della pensione che sarebbe erogata nel caso di invalidità derivante da cause di servizio.
La domanda di pensione va inoltrata, tramite il datore di lavoro, alla direzione provinciale dell’INPDAP allegando un certificato rilasciato dal medico curante attestante la permanente ed assoluta inabilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa. Le condizioni sanitarie vengono valutate dalle Commissione Mediche Ospedaliere Militari.Il godimento della pensione è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma.
(articolo 3, comma 3, Legge 104/1992