Buongiorno,
sono un Ufficiale dell'Esercito. Due anni fa sono stato trasferito d'autorità da Bolzano a Verona. Per motivi privati ho chiesto il differimento della Licenza di trasferimento (fruibili entro tre anni dal movimento DPR 394/95).
Quest'anno sono stato soggetto ad un ulteriore trasferimento d'autorità ad un altro Ente sempre di Verona. Fermo restando che i trasferimenti hanno richiesto il cambio di abitazione, chiedo se le due licenze sono cumulabili.
Grazie.
Cumulabilità delle licenze di trasferimento.
Moderatore: Avv. Giorgio Carta
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Re: Cumulabilità delle licenze di trasferimento.
Le due licenze NON sono cumulabili. Se il militare all'atto del trasferimento ad altra sede non ha ancora fruito della licenza straordinaria di trasferimento spettantegli, per effetto del nuovo trasferimento, essendo venute meno le condizioni relative alla prima movimentazione (cosiddette esigenze di trasloco e riorganizzazione familiare), perde il diritto a quest'ultima.
D'altronde, il M.D., proprio per venire incontro alle esigenze del personale, ha innalzato il periodo per usufruire della licenza straordinaria di trasferimento - anche frazionandola - da 2 a 3 anni.
All'Avv.Carta ulteriori chiarimenti.
D'altronde, il M.D., proprio per venire incontro alle esigenze del personale, ha innalzato il periodo per usufruire della licenza straordinaria di trasferimento - anche frazionandola - da 2 a 3 anni.
All'Avv.Carta ulteriori chiarimenti.
Re: Cumulabilità delle licenze di trasferimento.
anche se fossero cumulabili per il trasferimento da Verona a Verona " altra sede " non eì prevista la licenza di trasferimento anche se il trasferimento comporta il cambio di abitazione. 
Re: Cumulabilità delle licenze di trasferimento.
salcas ha scritto:anche se fossero cumulabili per il trasferimento da Verona a Verona " altra sede " non eì prevista la licenza di trasferimento anche se il trasferimento comporta il cambio di abitazione.
...ritengo invece (solo per l'esgenza prospetta da Verona a Verona), che essendo stato determinato il trasferimento "per servizio" e NON "a domanda", la licenza straordinaria di trasferimento andrebbe invece senza alcun dubbio concessa, posto che lo stesso trasferimento comporta una esigenza di trasloco e riorganizzazione familiare (basta allegare alla stessa istanza, se richiesto, un certificato (a autocertificazione) di avvenuto cambio di residenza).
Re: Cumulabilità delle licenze di trasferimento.
iosonoqui hai ragione, ho confuso la licenza trasferimento con la ex legge 100 ! sorry


