......scienziati o non scienziati siete completamente fuori del topic. Se del caso, per favore, apritene uno apposito. Grazie.Sempreme064 ha scritto:avoratore con meno di 18 anni di contributi
al 31.12.1995, la pensione viene articolata
sempre in tre quote:
quote A e B entrambe retributive, la
prima riferita ai contributi utili collocati
entro il 1992, la seconda riferita a
quelli compresi tra il 1993 e il 1995.
quota C contributiva riferita ai
contributi che si collocano
successivamente al 1995.
Grazie vedi che non si sa sempre tutto.. ma.chi è lo scienziato?
Detassazione Pensione Italiana per residenti all'Estero
Re: Detassazione Pensione Italiana per residenti all'Estero
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Sempreme064
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Re: Detassazione Pensione Italiana per residenti all'Estero
Potevi incollare il commento di qualcun'altro..io ho solo risposto, sul misto non ci sono entrato io in argomento.. comunque io non sono uno scienziato.. mi pare di capire per concludere che la parte retributiva per chi ha meno di 18 anni al 1995 è solo compresa tra gli anni 1992/1995... E lo chiamano misto?
Trattamento misto quindi pensioni più basse , si deve scappare all'estero per restare in tema
Trattamento misto quindi pensioni più basse , si deve scappare all'estero per restare in tema
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Sempreme064
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Re: Detassazione Pensione Italiana per residenti all'Estero
P.s. per il misto ho risposto in post Polizia Penitenziaria
Re: Detassazione Pensione Italiana per residenti all'Estero
Se può interessare a qualcuno, oggi su FB ho trovato questo scritto per coloro che vivono all'estero o prossimi.
rivolgiti ad APICE STAMPA.
Abbiamo in corso (tutti ex Inpdap) un ricorso collettivo (sia pensionati italiani che vivono all’estero che quelli che hanno in animo di andarci) per avere gli stessi diritti degli INPS puri che ricevono il trattamento pensionistico al lordo e privo di trattenute.
Su Facebook basta che digiti Apice Stampa e troverai indicazioni.
rivolgiti ad APICE STAMPA.
Abbiamo in corso (tutti ex Inpdap) un ricorso collettivo (sia pensionati italiani che vivono all’estero che quelli che hanno in animo di andarci) per avere gli stessi diritti degli INPS puri che ricevono il trattamento pensionistico al lordo e privo di trattenute.
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Fabiogurus
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Re: Detassazione Pensione Italiana per residenti all'Estero
il link che hai dato non va bene , ci sono scritte in asiaticodexroby ha scritto: dom lug 06, 2014 11:22 am Girando girando ho trovato la risposta.. che posto a chi interessa..
prendendo la residenza alle canarie la pensione la si ha al lordo senza tasse pagandole alle canarie con le aliquote descritte qui http://www.tramosirpf.com/TramosIRPFIsl ... arias.html
saluti
se sei un ex inpdap ,solo se prendi la cittadinanza non ti tassano in Italia
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Fabiogurus
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Re: Detassazione Pensione Italiana per residenti all'Estero
si tratta di un punto di vistaRe: Detassazione Pensione Itliana per residenti all'Estero
Messaggio da iosonoquì » gio feb 24, 2022 1:58 pm
https://www.aise.it/anno/pensionati-ex- ... U.whatsapp
ed il ricorso era stato avviato o comunque avrebbero dovuto avviarlo ben 4 anni fa
di questa faccenda ho avuto modo di confrontarmi con chi me ne parlo'
una cosa e' il senso di ingiustizia e su questo siamo tutti d accordo ,un altra e' arrivare in un tribunale senza peraltro essere passati attraverso i cd rimedi interni,quindi quantomeno bisogna dimostrare l ineffettivita dei rimedi interni
di certo non si puo pensare di andare alla Cedu e dire "spiegatemi perche' mi tassate e perche' non mi detassate"
e comunque mi risulta che il nodo sia stato gia affrontato dalla Cedu
secondo me avrebbero dovuto pensarci molti anni fa chi si e' visto passare questi lavori preparatori delle Convenzioni
Re: Detassazione Pensione Italiana per residenti all'Estero
Non si riesce a capire perché da noi in Italia non si possa agevolare fiscalmente chi è in pensione, colui che ha speso anche più della metà della propria vita per il proprio paese.
Oltretutto, a conti fatti, i soldi messi a disposizione del pensionato verrebbero certamente rimessi in circolazione con notevoli benefici per l'economia e le casse dello Stato.
Le altre nazioni lo hanno capito bene e, quindi, si stanno arricchendo con il notevole incremento di consumatori e contribuenti per lo più italiani. Quando lo capiranno finalmente i nostri illustri governanti??????
Oltretutto, a conti fatti, i soldi messi a disposizione del pensionato verrebbero certamente rimessi in circolazione con notevoli benefici per l'economia e le casse dello Stato.
Le altre nazioni lo hanno capito bene e, quindi, si stanno arricchendo con il notevole incremento di consumatori e contribuenti per lo più italiani. Quando lo capiranno finalmente i nostri illustri governanti??????
Re: Detassazione Pensione Italiana per residenti all'Estero
CdC Sez. 1^ d’Appello n. 158 pubblicata in data 03/11/2025 in Rif. CdC Lazio n. 300/2024, in relazione all’appello proposto dal ricorrente residente all’Estero al fine della defiscalizzazione del trattamento pensionistico per l’anno 2018, conferma la sentenza di 1° grado con la quale veniva dichiarato il difetto di giurisdizione, a favore del Giudice tributario e non della CdC.
>> l’appellante insiste con la richiesta di pagamento della pensione di vecchiaia senza decurtazioni tributarie, in applicazione della convenzione tra l'Italia e la Tunisia, ratificata con legge del 25 maggio 1981, n. 388 e che prevede l’esenzione fiscale in Italia a favore di coloro che hanno la propria residenza/domiciliazione tributaria in omissis, per almeno 183 giorni.<<
L’appellante deduce, in particolare, di risiedere stabilmente in omissis dal omissis e di essere iscritto all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) da tale data.
Quì alcuni brani:
Con memoria depositata in data 12 settembre 2025, si è costituito l’Inps ribadendo l’eccezione di difetto di giurisdizione trattandosi di controversia tesa a conseguire la restituzione delle differenze sulla prestazione pensionistica fruita nell’anno 2018, in forza delle trattenute operate dal sostituto d’imposta Inps e versate all’Erario nelle more della verifica della ricorrenza delle condizioni stabilite dalla Convenzione omissis sulla defiscalizzazione delle prestazioni previdenziali.
L’INPS scrive che la natura tributaria, rientra nella giurisdizione esclusiva delle Corti di Giustizia Tributaria, ai sensi dell'art. 2 del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
In ogni caso, secondo l’INPS, la contestazione della erronea applicazione della convenzione su cui si fonda l’atto impositivo contestato determinerebbe, la necessaria partecipazione al giudizio dell’Agenzia delle Entrate.
IL GIUDICE D’APPELLO precisa:
Ritiene, tuttavia, il Collegio che, nella vicenda in esame, non viene in rilievo la “misura” del trattamento pensionistico quale corretta determinazione di ogni componente di esso, né l’esatta qualificazione della natura del rapporto o questioni atte, comunque, ad incidere su tale trattamento, ma esclusivamente gli aspetti afferenti all’assoggettamento fiscale.
D’altronde, la stessa parte appellante richiama la convenzione tra lomissis e la omissis, ratificata con legge del 25 maggio 1981, n. 388 finalizzata, secondo l’art. 1 della citata legge, ad “evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito” e prevenire l’evasione fiscale e che prevede, tra l’altro, che le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
N.B.: Come sempre consiglio di leggere il tutto direttamente dall’allegato, sperando di non fare analoghi errori di competenza. Inoltre, allego anche la sentenza di 1° grado.
P.S.: Comunque nella sentenza di 1° Grado viene specificato che: “Ha evidenziato che la defiscalizzazione è stata applicata a partire dall’anno 2019 e, quindi, non per l’anno 2018.”
>> l’appellante insiste con la richiesta di pagamento della pensione di vecchiaia senza decurtazioni tributarie, in applicazione della convenzione tra l'Italia e la Tunisia, ratificata con legge del 25 maggio 1981, n. 388 e che prevede l’esenzione fiscale in Italia a favore di coloro che hanno la propria residenza/domiciliazione tributaria in omissis, per almeno 183 giorni.<<
L’appellante deduce, in particolare, di risiedere stabilmente in omissis dal omissis e di essere iscritto all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) da tale data.
Quì alcuni brani:
Con memoria depositata in data 12 settembre 2025, si è costituito l’Inps ribadendo l’eccezione di difetto di giurisdizione trattandosi di controversia tesa a conseguire la restituzione delle differenze sulla prestazione pensionistica fruita nell’anno 2018, in forza delle trattenute operate dal sostituto d’imposta Inps e versate all’Erario nelle more della verifica della ricorrenza delle condizioni stabilite dalla Convenzione omissis sulla defiscalizzazione delle prestazioni previdenziali.
L’INPS scrive che la natura tributaria, rientra nella giurisdizione esclusiva delle Corti di Giustizia Tributaria, ai sensi dell'art. 2 del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
In ogni caso, secondo l’INPS, la contestazione della erronea applicazione della convenzione su cui si fonda l’atto impositivo contestato determinerebbe, la necessaria partecipazione al giudizio dell’Agenzia delle Entrate.
IL GIUDICE D’APPELLO precisa:
Ritiene, tuttavia, il Collegio che, nella vicenda in esame, non viene in rilievo la “misura” del trattamento pensionistico quale corretta determinazione di ogni componente di esso, né l’esatta qualificazione della natura del rapporto o questioni atte, comunque, ad incidere su tale trattamento, ma esclusivamente gli aspetti afferenti all’assoggettamento fiscale.
D’altronde, la stessa parte appellante richiama la convenzione tra lomissis e la omissis, ratificata con legge del 25 maggio 1981, n. 388 finalizzata, secondo l’art. 1 della citata legge, ad “evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito” e prevenire l’evasione fiscale e che prevede, tra l’altro, che le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
N.B.: Come sempre consiglio di leggere il tutto direttamente dall’allegato, sperando di non fare analoghi errori di competenza. Inoltre, allego anche la sentenza di 1° grado.
P.S.: Comunque nella sentenza di 1° Grado viene specificato che: “Ha evidenziato che la defiscalizzazione è stata applicata a partire dall’anno 2019 e, quindi, non per l’anno 2018.”
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Re: Detassazione Pensione Italiana per residenti all'Estero
CdC Sez. d’Appello Siciliana n. 75 pubblicata in data 05/11/2025 in Rif. CdC Sicilia n. 2/2024, in relazione all’appello proposto dal ricorrente residente all’Estero al fine della defiscalizzazione del trattamento pensionistico, Respinge il ricorso.
Nella sentenza di 1° Grado si legge:
>> Convenzione per l’eliminazione della doppia imposizione fiscale stipulata tra l’Italia e il Portogallo, ratificata con legge 10 luglio 1982 n. 562.
L’INPS ha pertanto eccepito che, nel caso di specie, il ricorrente non ha reso servizi nell'ambito di un’attività industriale o commerciale, avendo invece svolto attività di pubblico impiego presso l’ASL, alla quale è applicabile l’art. 19 della Convenzione.
In particolare, l’INPS ha evidenziato che, come stabilito dall’art. 19, comma secondo, lettera b), al fine di invocare i benefici di cui al ricorso, il ricorrente avrebbe dovuto possedere, oltre alla residenza in Portogallo, anche la nazionalità portoghese.
In DIRITTO si legge:
La situazione del ricorrente, che, dopo avere lavorato per enti del servizio sanitario nazionale e dopo avere raggiunto il pensionamento, si è poi trasferito in Portogallo, senza acquisirne la cittadinanza, rientra nel campo di applicazione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica portoghese per evitare le doppie imposizioni e prevenire l'evasione fiscale in materia di imposte sul reddito, firmata a Roma il 14 maggio 1980, ratificata con la Legge 10/07/1982, n. 562.
CdC d’Appello Siciliana si legge in FATTO:
il sig. Omissis adiva in riassunzione la Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana per vedere accertato il proprio diritto alla “detassazione da parte dell’INPS della pensione INPS VOCPDEL n. Omissis ex INPDAP n. Omissis corrisposta nell’anno 2016 di residenza in Portogallo a decorrere da gennaio 2016” ……..
A tal fine, esponeva:
a) che nel 2016 aveva acquisito la residenza nel Comune di Cascais, in Portogallo, e in data 16 maggio 2016 aveva trasmesso – a mezzo raccomandata - la domanda di iscrizione via mail all’AIRE all’Ambasciata italiana di Lisbona;
OMISSIS
N.B.: Come sempre consiglio di leggere il tutto direttamente dall’allegato per comprendere le richieste e le motivazioni del Giudice. Inoltre, allego anche la sentenza di 1°grado per meglio lumeggiare.
Nella sentenza di 1° Grado si legge:
>> Convenzione per l’eliminazione della doppia imposizione fiscale stipulata tra l’Italia e il Portogallo, ratificata con legge 10 luglio 1982 n. 562.
L’INPS ha pertanto eccepito che, nel caso di specie, il ricorrente non ha reso servizi nell'ambito di un’attività industriale o commerciale, avendo invece svolto attività di pubblico impiego presso l’ASL, alla quale è applicabile l’art. 19 della Convenzione.
In particolare, l’INPS ha evidenziato che, come stabilito dall’art. 19, comma secondo, lettera b), al fine di invocare i benefici di cui al ricorso, il ricorrente avrebbe dovuto possedere, oltre alla residenza in Portogallo, anche la nazionalità portoghese.
In DIRITTO si legge:
La situazione del ricorrente, che, dopo avere lavorato per enti del servizio sanitario nazionale e dopo avere raggiunto il pensionamento, si è poi trasferito in Portogallo, senza acquisirne la cittadinanza, rientra nel campo di applicazione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica portoghese per evitare le doppie imposizioni e prevenire l'evasione fiscale in materia di imposte sul reddito, firmata a Roma il 14 maggio 1980, ratificata con la Legge 10/07/1982, n. 562.
CdC d’Appello Siciliana si legge in FATTO:
il sig. Omissis adiva in riassunzione la Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana per vedere accertato il proprio diritto alla “detassazione da parte dell’INPS della pensione INPS VOCPDEL n. Omissis ex INPDAP n. Omissis corrisposta nell’anno 2016 di residenza in Portogallo a decorrere da gennaio 2016” ……..
A tal fine, esponeva:
a) che nel 2016 aveva acquisito la residenza nel Comune di Cascais, in Portogallo, e in data 16 maggio 2016 aveva trasmesso – a mezzo raccomandata - la domanda di iscrizione via mail all’AIRE all’Ambasciata italiana di Lisbona;
OMISSIS
N.B.: Come sempre consiglio di leggere il tutto direttamente dall’allegato per comprendere le richieste e le motivazioni del Giudice. Inoltre, allego anche la sentenza di 1°grado per meglio lumeggiare.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.


