CdC Sez. 1^ d’Appello n. 158 pubblicata in data 03/11/2025 in Rif. CdC Lazio n. 300/2024, in relazione all’appello proposto dal ricorrente residente all’Estero al fine della defiscalizzazione del trattamento pensionistico per l’anno 2018, conferma la sentenza di 1° grado con la quale veniva dichiarato il difetto di giurisdizione, a favore del Giudice tributario e non della CdC.
>> l’appellante insiste con la richiesta di pagamento della pensione di vecchiaia senza decurtazioni tributarie, in applicazione della convenzione tra l'Italia e la Tunisia, ratificata con legge del 25 maggio 1981, n. 388 e che prevede l’esenzione fiscale in Italia a favore di coloro che hanno la propria residenza/domiciliazione tributaria in omissis, per almeno 183 giorni.<<
L’appellante deduce, in particolare, di risiedere stabilmente in omissis dal omissis e di essere iscritto all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) da tale data.
Quì alcuni brani:
Con memoria depositata in data 12 settembre 2025, si è costituito l’Inps ribadendo l’eccezione di difetto di giurisdizione trattandosi di controversia tesa a conseguire la restituzione delle differenze sulla prestazione pensionistica fruita nell’anno 2018, in forza delle trattenute operate dal sostituto d’imposta Inps e versate all’Erario nelle more della verifica della ricorrenza delle condizioni stabilite dalla Convenzione omissis sulla defiscalizzazione delle prestazioni previdenziali.
L’INPS scrive che la natura tributaria, rientra nella giurisdizione esclusiva delle Corti di Giustizia Tributaria, ai sensi dell'art. 2 del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
In ogni caso, secondo l’INPS, la contestazione della erronea applicazione della convenzione su cui si fonda l’atto impositivo contestato determinerebbe, la necessaria partecipazione al giudizio dell’Agenzia delle Entrate.
IL GIUDICE D’APPELLO precisa:
Ritiene, tuttavia, il Collegio che, nella vicenda in esame, non viene in rilievo la “misura” del trattamento pensionistico quale corretta determinazione di ogni componente di esso, né l’esatta qualificazione della natura del rapporto o questioni atte, comunque, ad incidere su tale trattamento, ma esclusivamente gli aspetti afferenti all’assoggettamento fiscale.
D’altronde, la stessa parte appellante richiama la convenzione tra lomissis e la omissis, ratificata con legge del 25 maggio 1981, n. 388 finalizzata, secondo l’art. 1 della citata legge, ad “evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito” e prevenire l’evasione fiscale e che prevede, tra l’altro, che le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
N.B.: Come sempre consiglio di leggere il tutto direttamente dall’allegato, sperando di non fare analoghi errori di competenza. Inoltre, allego anche la sentenza di 1° grado.
P.S.: Comunque nella sentenza di 1° Grado viene specificato che: “Ha evidenziato che la defiscalizzazione è stata applicata a partire dall’anno 2019 e, quindi, non per l’anno 2018.”
Detassazione Pensione Italiana per residenti all'Estero
Re: Detassazione Pensione Italiana per residenti all'Estero
CdC Sez. d’Appello Siciliana n. 75 pubblicata in data 05/11/2025 in Rif. CdC Sicilia n. 2/2024, in relazione all’appello proposto dal ricorrente residente all’Estero al fine della defiscalizzazione del trattamento pensionistico, Respinge il ricorso.
Nella sentenza di 1° Grado si legge:
>> Convenzione per l’eliminazione della doppia imposizione fiscale stipulata tra l’Italia e il Portogallo, ratificata con legge 10 luglio 1982 n. 562.
L’INPS ha pertanto eccepito che, nel caso di specie, il ricorrente non ha reso servizi nell'ambito di un’attività industriale o commerciale, avendo invece svolto attività di pubblico impiego presso l’ASL, alla quale è applicabile l’art. 19 della Convenzione.
In particolare, l’INPS ha evidenziato che, come stabilito dall’art. 19, comma secondo, lettera b), al fine di invocare i benefici di cui al ricorso, il ricorrente avrebbe dovuto possedere, oltre alla residenza in Portogallo, anche la nazionalità portoghese.
In DIRITTO si legge:
La situazione del ricorrente, che, dopo avere lavorato per enti del servizio sanitario nazionale e dopo avere raggiunto il pensionamento, si è poi trasferito in Portogallo, senza acquisirne la cittadinanza, rientra nel campo di applicazione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica portoghese per evitare le doppie imposizioni e prevenire l'evasione fiscale in materia di imposte sul reddito, firmata a Roma il 14 maggio 1980, ratificata con la Legge 10/07/1982, n. 562.
CdC d’Appello Siciliana si legge in FATTO:
il sig. Omissis adiva in riassunzione la Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana per vedere accertato il proprio diritto alla “detassazione da parte dell’INPS della pensione INPS VOCPDEL n. Omissis ex INPDAP n. Omissis corrisposta nell’anno 2016 di residenza in Portogallo a decorrere da gennaio 2016” ……..
A tal fine, esponeva:
a) che nel 2016 aveva acquisito la residenza nel Comune di Cascais, in Portogallo, e in data 16 maggio 2016 aveva trasmesso – a mezzo raccomandata - la domanda di iscrizione via mail all’AIRE all’Ambasciata italiana di Lisbona;
OMISSIS
N.B.: Come sempre consiglio di leggere il tutto direttamente dall’allegato per comprendere le richieste e le motivazioni del Giudice. Inoltre, allego anche la sentenza di 1°grado per meglio lumeggiare.
Nella sentenza di 1° Grado si legge:
>> Convenzione per l’eliminazione della doppia imposizione fiscale stipulata tra l’Italia e il Portogallo, ratificata con legge 10 luglio 1982 n. 562.
L’INPS ha pertanto eccepito che, nel caso di specie, il ricorrente non ha reso servizi nell'ambito di un’attività industriale o commerciale, avendo invece svolto attività di pubblico impiego presso l’ASL, alla quale è applicabile l’art. 19 della Convenzione.
In particolare, l’INPS ha evidenziato che, come stabilito dall’art. 19, comma secondo, lettera b), al fine di invocare i benefici di cui al ricorso, il ricorrente avrebbe dovuto possedere, oltre alla residenza in Portogallo, anche la nazionalità portoghese.
In DIRITTO si legge:
La situazione del ricorrente, che, dopo avere lavorato per enti del servizio sanitario nazionale e dopo avere raggiunto il pensionamento, si è poi trasferito in Portogallo, senza acquisirne la cittadinanza, rientra nel campo di applicazione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica portoghese per evitare le doppie imposizioni e prevenire l'evasione fiscale in materia di imposte sul reddito, firmata a Roma il 14 maggio 1980, ratificata con la Legge 10/07/1982, n. 562.
CdC d’Appello Siciliana si legge in FATTO:
il sig. Omissis adiva in riassunzione la Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana per vedere accertato il proprio diritto alla “detassazione da parte dell’INPS della pensione INPS VOCPDEL n. Omissis ex INPDAP n. Omissis corrisposta nell’anno 2016 di residenza in Portogallo a decorrere da gennaio 2016” ……..
A tal fine, esponeva:
a) che nel 2016 aveva acquisito la residenza nel Comune di Cascais, in Portogallo, e in data 16 maggio 2016 aveva trasmesso – a mezzo raccomandata - la domanda di iscrizione via mail all’AIRE all’Ambasciata italiana di Lisbona;
OMISSIS
N.B.: Come sempre consiglio di leggere il tutto direttamente dall’allegato per comprendere le richieste e le motivazioni del Giudice. Inoltre, allego anche la sentenza di 1°grado per meglio lumeggiare.
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