Legge di bilancio

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Giggino1961
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Re: Legge di bilancio

Messaggio da Giggino1961 »

La prima interpretazione non credo lasci dubbi su cosa intendeva il legislatore se non l'estensione del beneficio alla Polizia. Anche la terza calza bene. Ciao.
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biagini.marco
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Re: Legge di bilancio

Messaggio da biagini.marco »

Invece a me sembra una norma interpretativa, come per'altro propriamente scritto nella nota, che fa chiarezza sulle 2 riforme pensionistiche e inoltre da seguito alla legge sulla specificità del 2010. Per cui dovrebbe dare attuazione a leggi preesistenti e quindi retroattiva a queste. Ma questo è un mio parere da non laureato ma che credo plausibile da un punto di vista di diritto. Poi si sa, se non è chiaramente scritto chiunque può portare acqua al suo mulino fino a parere giuridico
Maxgal64 ha scritto: mar dic 28, 2021 9:32 am Questo è il testo della relazione dal quale sinceramente io non leggo ipotesi di ricalcolo e retroattività... Del resto il testo licenziato dal Senato ed ora al vaglio della Camera non parla in tal senso e non prevede coperture finanziarie.
ART. 28.
(Applicazione al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile dell’articolo 54 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092)
La disposizione è volta ad assicurare il mantenimento della sostanziale equiordinazione all’interno del
Atti parlamentari – 150 – Senato della Repubblica – N. 448
XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
Comparto sicurezza e difesa, in relazione alla “specificità” prevista dall’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, anche con riferimento alle modalità di determinazione del trattamento pensionistico del personale in regime di sistema misto, che al 31 dicembre 1995 aveva maturato una anzianità contributiva inferiore a 18 anni. L’intervento estende al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile l’applicazione dell’articolo 54 del D.P.R. n. 1092 del 1973, in attuazione dell’interpretazione delle Sezioni riunite della Corte dei Conti, contenuta nelle sentenze nn. 1 e 12 del 2021, secondo cui - al fine di rendere coerenti due riforme non coordinate (quella del richiamato D.P.R. n. 1092 del 1973 e quella di cui alla legge n. 335 del 1995) - la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge n. 335 del 1995, in favore del personale militare cessato dal servizio e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità inferiore a 18 anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell’aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile. Si tratta di una interpretazione che rende attuale la mancata espressa estensione al personale della Polizia di Stato e della Polizia penitenziaria dell’articolo 54 del D.P.R. n. 1092 del 1973, applicato al medesimo personale, già militare, fino alla legge di riforma dell’Amministrazione della pubblica sicurezza (legge 1° aprile 1981, n. 121 La predetta mancata estensione, inoltre, non trova giustificazione nemmeno nella natura non militare del personale escluso in quanto lo stesso articolo 61 del D.P.R. del 1973, estende l’efficacia del citato articolo 54 al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, entrambi ad ordinamento civile. Non risulta inoltre quantificato alcun risparmio di spesa derivante dal venir meno tra i destinatari dell’articolo 54 del D.P.R. n. 1092 del 1973 del personale della Polizia di Stato e della Polizia Penitenziaria, precedentemente ivi ricompreso in quanto militare.
L’applicazione dell’articolo 54 al personale della Polizia di Stato e della Polizia Penitenziaria rientra
nell’ambito delle iniziative volte ad allineare il trattamento pensionistico a tutto il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, assicurando omogenee modalità di calcolo ai fini della determinazione dell’assegno di pensione, soprattutto per il personale cui si applica il sistema misto o solo contributivo.
manuxx
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Re: Legge di bilancio

Messaggio da manuxx »

La bozza è molto chiara viene esteso l'art 54 al personale ad ordinamento civile con le medesime modalità riportate nelle sentenze indicate, che dicono che al personale militare cessato dal servizio.... per cui rientrano anche i pensionati. Solo che nelle legge di bilancio appena approvata alla camera non è riportato quanto scritto in bozza.....
Ho pubblicato qualcosa qui:
art-54-polizia-di-stato-33754
mauri64
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Re: Legge di bilancio

Messaggio da mauri64 »

Salve manuxx,
dovremo aspettare per vedere come sarà interpretata.
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