Legge di bilancio
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Legge di bilancio
Messaggio da Giggino1961 »
A quanto pare la legge di bilancio è stata approvata al Senato. La formulazione iniziale dell'art. 27 (o 28) che estende i benefici dell'art. 54 alla Polizia di stato è rimasto invariato. Alla luce di ciò, qualcuno ha notizie più precise circa l'estensione del beneficio al personale già in pensione. Quasi tutti i nostri sindacati da quando è stato approvato l'emendamento e dopo l'iniziale sbandieramento per rivendicare ognuno il merito di quanto ottenuto, evitano di affrontare l'argomento oppure (e questo è gravissimo) non sono in grado di dare risposte precise oppure ancora (non oso crederlo) sono coscienti di aver fatto una grande ca...ta lasciando fuori chi aveva iniziato la battaglia. Qualcuno ha notizie aggiornate? Grazie.
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Re: Legge di bilancio
Messaggio da Giggino1961 »
Grazie per la risposta, se l'hanno letta i colleghi sicuramente è così.
Re: Legge di bilancio
Purtroppo non posso allegarla in quanto il file è troppo grande.
Qualora interessato tramite m.p. (messaggi privati), comunicami la tua e-mail che la invio. Anche se non ne vedo l'utilità, poichè a giorni leggeremo la legge di bilancio approvata.
Qualora interessato tramite m.p. (messaggi privati), comunicami la tua e-mail che la invio. Anche se non ne vedo l'utilità, poichè a giorni leggeremo la legge di bilancio approvata.
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Re: Legge di bilancio
Messaggio da Giggino1961 »
Ti ringrazio ancora per la tua disponibilità, ma se l'ha letta anche tu non ho motivo di dubitarne, come giustamente hai detto neanche io ne vedo l'utilità. Ciao.
Re: Legge di bilancio
Salve Maxgal,Maxgal64 ha scritto: ↑mar dic 28, 2021 9:32 am Questo è il testo della relazione dal quale sinceramente io non leggo ipotesi di ricalcolo e retroattività... Del resto il testo licenziato dal Senato ed ora al vaglio della Camera non parla in tal senso e non prevede coperture finanziarie.
ART. 28.
(Applicazione al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile dell’articolo 54 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092)
La disposizione è volta ad assicurare il mantenimento della sostanziale equiordinazione all’interno del
Atti parlamentari – 150 – Senato della Repubblica – N. 448
XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
Comparto sicurezza e difesa, in relazione alla “specificità” prevista dall’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, anche con riferimento alle modalità di determinazione del trattamento pensionistico del personale in regime di sistema misto, che al 31 dicembre 1995 aveva maturato una anzianità contributiva inferiore a 18 anni. L’intervento estende al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile l’applicazione dell’articolo 54 del D.P.R. n. 1092 del 1973, in attuazione dell’interpretazione delle Sezioni riunite della Corte dei Conti, contenuta nelle sentenze nn. 1 e 12 del 2021, secondo cui - al fine di rendere coerenti due riforme non coordinate (quella del richiamato D.P.R. n. 1092 del 1973 e quella di cui alla legge n. 335 del 1995) - la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge n. 335 del 1995, in favore del personale militare cessato dal servizio e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità inferiore a 18 anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell’aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile. Si tratta di una interpretazione che rende attuale la mancata espressa estensione al personale della Polizia di Stato e della Polizia penitenziaria dell’articolo 54 del D.P.R. n. 1092 del 1973, applicato al medesimo personale, già militare, fino alla legge di riforma dell’Amministrazione della pubblica sicurezza (legge 1° aprile 1981, n. 121 La predetta mancata estensione, inoltre, non trova giustificazione nemmeno nella natura non militare del personale escluso in quanto lo stesso articolo 61 del D.P.R. del 1973, estende l’efficacia del citato articolo 54 al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, entrambi ad ordinamento civile. Non risulta inoltre quantificato alcun risparmio di spesa derivante dal venir meno tra i destinatari dell’articolo 54 del D.P.R. n. 1092 del 1973 del personale della Polizia di Stato e della Polizia Penitenziaria, precedentemente ivi ricompreso in quanto militare.
L’applicazione dell’articolo 54 al personale della Polizia di Stato e della Polizia Penitenziaria rientra nell’ambito delle iniziative volte ad allineare il trattamento pensionistico a tutto il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, assicurando omogenee modalità di calcolo ai fini della determinazione dell’assegno di pensione, soprattutto per il personale cui si applica il sistema misto o solo contributivo.
nella bozza di bilancio erano presenti le coperture finanziarie anni 2022-2031, qui come giustamente hai sottolineato non sono menzionate.
A mio avviso non sono inserite per non creare dubbi interpretativi in merito, l'intento del Legislatore come evidenziato in rosso è quello di allineare lo stesso trattamento tra diverse Forze (di polizia e armate) appunto, assicurando omogenee modalità di calcolo ai fini dell'assegno pensionistico, peraltro già esistenti nelle forze armate anche per coloro già in pensione. Ecco perchè ritengo che il tutto verrà applicato retroattivamente anche ai già pensionati, per non creare una disparità sociale.
Comunque, staremo a vedere come si evolverà la situazione.
Auguri
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Re: Legge di bilancio
Messaggio da Giggino1961 »
In effetti in nessun passaggio la relazione parla di retroattività. L'astensione del beneficio ai pensionati "potrebbe" leggersi tra le righe, visto il richiamo espresso alle note sentenze della Corte dei Conti che stabilisce il ricalcolo nei confronti del personale militare già in quiescenza e si la norma in esame ha lo scopo di eliminare la disparità di trattamento. In ogni caso non capisco perché scriverla in modo così arzigogolato, era sufficiente, secondo la mia ignoranza, aggiungere alla fine: " La presente norma si applica anche al personale già posto in quiescenza ". Speriamo bene.
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Re: Legge di bilancio
Messaggio da Gianfranco64 »
quella pubblicata è la relazione illustrativa.
allego il testo della relazione tecnica
Articolo 28
(Applicazione al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile dell'articolo 54 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092)
L'intervento estende al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile l'applicazione dell'art. 54 del
D.P.R. n. 1092 del 1973, in attuazione dell'interpretazione delle Sezioni riunite della Corte dei Conti, contenuta nelle sentenze nn. I e 12 del 2021, secondo cui la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335 del 1995, in favore del personale militare cessato dal servizio e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 18 anni, va calcolata tenendo conto
dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile. Si tratta di una interpretazione che rende attuale la mancata espressa estensione al personale della Polizia di Stato e della Polizia penitenziaria dell'art. 54 del D.P.R. n. I092 del 1973, applicato al medesimo personale, già militare, fino alla legge di riforma dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (legge I O aprile 1981, n. 121). La predetta mancata estensione, inoltre, non troverebbe giustificazione nemmeno nella natura non militare del personale escluso in quanto lo stesso art. 61 del D.P.R. del 1973, estende l'efficacia del citato art. 54 al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, entrambi ad ordinamento civile.
Per la quantificazione degli oneri derivanti dalla disposizione (Polizia di Stato e Polizia penitenziaria) è stato fatto ricorso ai seguenti criteri, considerando quattro qualifiche rappresentative dei ruoli:
è stata fatta una distinzione tra il personale interessato dalla prima sentenza n. 1 del 2021 delle Sezioni
Riunite (>15 e <18 anni al 31/12/1995) e quello interessato dalla seconda sentenza n. 12 del 2021 (<15 anni al 31/12/1995);
per queste due distinte categorie è stato calcolato l'incremento medio della pensione per effetto dell'applicazione della percentuale del 2.44%, anziché quella vigente;
per la determinazione dell'incremento per il personale già cessato è stato ridotto l'incremento medio annnale considerato per le cessazioni dal 2022, sulla base della percentuale media calcolata considerando gli aumenti retributivi intervenuti dal 1996 ad oggi;
è stato calcolato l'onere per le due categorie, relativo al decennio 2022/2031, considerando sia i pensionamenti dal 2022, sia l'onere relativo al personale cessato entro il 2021.
TOTALI € 28.214.311,281 € 32.527.981,68( € 36.764.931,58\ € 39.840.108,49\ € 43.000.595,44\ € 46.387.573,22) € 49.248.806,91) € 51.927.172,65j f 54.721.615,381 € 57.468.416,681
La disposizione comporta oneri valutati in 28.214.312 euro per l'anno 2022, 32.527.983 euro per l'anno 2023, 36.764.932 per l'anno 2024, 39,840.709 euro per l'anno 2025, 43.000.596 euro per l'anno 2026, 46.384.574
euro per l'anno 2027, 49.248.807 per l'anno 2028, 51.927.173 per l'anno 2029, 54.721.616 per l'anno 2030 e
57.468.417 euro a decorrere dall'anno 203 I.
allego il testo della relazione tecnica
Articolo 28
(Applicazione al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile dell'articolo 54 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092)
L'intervento estende al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile l'applicazione dell'art. 54 del
D.P.R. n. 1092 del 1973, in attuazione dell'interpretazione delle Sezioni riunite della Corte dei Conti, contenuta nelle sentenze nn. I e 12 del 2021, secondo cui la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335 del 1995, in favore del personale militare cessato dal servizio e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 18 anni, va calcolata tenendo conto
dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile. Si tratta di una interpretazione che rende attuale la mancata espressa estensione al personale della Polizia di Stato e della Polizia penitenziaria dell'art. 54 del D.P.R. n. I092 del 1973, applicato al medesimo personale, già militare, fino alla legge di riforma dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (legge I O aprile 1981, n. 121). La predetta mancata estensione, inoltre, non troverebbe giustificazione nemmeno nella natura non militare del personale escluso in quanto lo stesso art. 61 del D.P.R. del 1973, estende l'efficacia del citato art. 54 al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, entrambi ad ordinamento civile.
Per la quantificazione degli oneri derivanti dalla disposizione (Polizia di Stato e Polizia penitenziaria) è stato fatto ricorso ai seguenti criteri, considerando quattro qualifiche rappresentative dei ruoli:
è stata fatta una distinzione tra il personale interessato dalla prima sentenza n. 1 del 2021 delle Sezioni
Riunite (>15 e <18 anni al 31/12/1995) e quello interessato dalla seconda sentenza n. 12 del 2021 (<15 anni al 31/12/1995);
per queste due distinte categorie è stato calcolato l'incremento medio della pensione per effetto dell'applicazione della percentuale del 2.44%, anziché quella vigente;
per la determinazione dell'incremento per il personale già cessato è stato ridotto l'incremento medio annnale considerato per le cessazioni dal 2022, sulla base della percentuale media calcolata considerando gli aumenti retributivi intervenuti dal 1996 ad oggi;
è stato calcolato l'onere per le due categorie, relativo al decennio 2022/2031, considerando sia i pensionamenti dal 2022, sia l'onere relativo al personale cessato entro il 2021.
TOTALI € 28.214.311,281 € 32.527.981,68( € 36.764.931,58\ € 39.840.108,49\ € 43.000.595,44\ € 46.387.573,22) € 49.248.806,91) € 51.927.172,65j f 54.721.615,381 € 57.468.416,681
La disposizione comporta oneri valutati in 28.214.312 euro per l'anno 2022, 32.527.983 euro per l'anno 2023, 36.764.932 per l'anno 2024, 39,840.709 euro per l'anno 2025, 43.000.596 euro per l'anno 2026, 46.384.574
euro per l'anno 2027, 49.248.807 per l'anno 2028, 51.927.173 per l'anno 2029, 54.721.616 per l'anno 2030 e
57.468.417 euro a decorrere dall'anno 203 I.
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Re: Legge di bilancio
Messaggio da Giggino1961 »
Grazie Gianfranco 64, adesso si incomincia a vedere la luce in fondo al tunnel. Speriamo solo che gli "strateghi" dell'INPS non trovino altri appigli. Ciao.
Re: Legge di bilancio
Come asserito non ho letto la relazione tecnica, pertanto, inconsapevolmente ho interpretato la relazione "sbagliata" postata da Maxgal64....
Nel sottostante messaggio iniziale, mi sono attenuto scrupolosamente a quanto riferitomi da persona per me "altamente affidabile" che risponde al nick name di Gianfranco64, a dimostrazione che le mie non erano parole campate in aria ha postato la relazione giusta.
Tanto dovevo.
legge-di-bilancio-34165#p242045
Nel sottostante messaggio iniziale, mi sono attenuto scrupolosamente a quanto riferitomi da persona per me "altamente affidabile" che risponde al nick name di Gianfranco64, a dimostrazione che le mie non erano parole campate in aria ha postato la relazione giusta.
Tanto dovevo.
legge-di-bilancio-34165#p242045
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Re: Legge di bilancio
Messaggio da Giggino1961 »
L'importante è portare a casa il risultato finale. Grazie a tutti voi e incrociamo le dita. Buona giornata.
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Re: Legge di bilancio
Messaggio da Giggino1961 »
Scusa Maxgal64 secondo te cosa significa questo passaggio, se non l'estensione (non parlo di arretrati) alle persone già pensionate : "considerando sia i pensionamenti dal 2022, sia l'onere relativo al personale cessato entro il 2021".
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Re: Legge di bilancio
Messaggio da Giggino1961 »
Io la retroattivita' (non gli arretrati) la ricavo da questo periodo: "considerando sia i pensionamenti dal 2022, sia l'onere relativo al personale cessato entro il 2021".
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