DESTITUZIONE IN ATTESA DI DECRETO DI DISPENSA

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naturopata
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Re: DESTITUZIONE IN ATTESA DI DECRETO DI DISPENSA

Messaggio da naturopata »

NavySeals ha scritto: mer nov 10, 2021 5:53 pm Prendendo atto delle sentenze di Naturopata, aggiungo però che, perlomeno per i militari (ma le leggi sono le stesse), l'assoluzione con motivazione "non sussiste" preclude l'azione disciplinare. Ti riassumo qui quello che trovi a pag. 43 della recente Guida Tecnica disciplinare 7° ed. 2021 al link: https://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DG/ ... o_2021.pdf

Tali provvedimenti, in ragione del loro contenuto e della differente intensità degli accertamenti esperiti in vista della loro adozione, hanno un diverso rilievo in ambito disciplinare. L’art. 653 c.p.p. regolamenta l’efficacia della sentenza penale irrevocabile di assoluzione e di
condanna nel giudizio disciplinare.

In particolare:
- la sentenza di assoluzione “ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non lo ha commesso” (comma 1).

La disposizione vincola l’Amministrazione a ritenere “vero” l’accertamento effettuato dal Giudice penale. Ne consegue che, in relazione alle formule assolutorie “perché il fatto non sussiste” e “perché l’imputato non lo ha commesso” è precluso all’Amministrazione l’esercizio
della potestà disciplinare atteso che, nel primo caso, non vi è una condotta da rimproverare ad alcuno e, nel secondo, la condotta sussiste ma non è ascrivibile al militare assolto nell’ambito del procedimento penale.



Si la norma è chiara, ma forse non è chiaro come è stata aggirata dai Giudici e per i militari non cambia nulla:

Sentenza Consiglio di Stato n.6938/2021 della II sezione per cui:

sul ricorso numero di registro generale 805 del 2021, proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore e dal Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del Comandante Generale pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
14. D’altro canto, come rilevato nel primo motivo di appello, ai sensi dell’art. 653, comma 1, del c.p.p., «la sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l’imputato non lo ha commesso». Essa cioè è ostativa alla promozione di un procedimento disciplinare nel solo caso in cui i fatti oggetto di contestazione siano stati vagliati in sede penale e vi sia stato un proscioglimento con formula ampia, cioè quando i fatti esaminati nella sentenza penale risultino definiti come storicamente inesistenti. Al contrario, il proscioglimento o l’archiviazione non impediscono l’avvio del procedimento disciplinare e non pongono vincoli sull’esito dello stesso qualora persistano elementi fattuali con profili rilevanti sotto il profilo disciplinare, stante la diversità di criteri e di parametri di valutazione dell’una fattispecie rispetto all’altra. Nel caso di specie, come ampiamente chiarito, il procedimento disciplinare ha avuto il suo autonomo -e incontestato-sviluppo ed oggi si controverte dell’ulteriore scelta organizzativa che dallo stesso è aggiuntivamente conseguita.
Condanna il signor -OMISSIS- al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00) in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze, oltre accessori di legge.


In poche parole tu non puoi solo cambiare i fatti storici così come definiti in ambito penale, ma se ravvedi altre violazioni non considerate, si procede. Poi io ti dico che, in realtà, le sentenze del TAR/CDS ribaltano proprio le conclusioni penali e praticamente, tra giri di parole, ti stanno condannando per i medesimi fatti e quindi hai ragione, ma quella non conta, contano le sentenze .

Non so chi abbia (S)consigliato il collega, ma poteva chiedere prima un parere qui per decisioni così importanti. Non solo, ne poteva chiedere anche un secondo quando ha rinunciato alla visita di 2 istanza, a soprattutto al transito.

Difatti essendo stato assolto e con il procedimento per destituzione in arrivo, avrebbe dovuto accettare il transito, perché quest'ultimo è ora impedito solo a seguito di condanna penale e non certo a seguito di procedimento disciplinare anche qualora destituito, perché destituito non a seguito di condanna penale, patteggiamento o, al limite, prescrizione
.


Abraham

Re: DESTITUZIONE IN ATTESA DI DECRETO DI DISPENSA

Messaggio da Abraham »

attilaattila ha scritto: mer nov 10, 2021 10:23 am Quesito Urgente: sono stato riconosciuto non idoneo dalla CMO in data 15 giugno 2020 "permanentemente non idoneo ai servizi di Polizia di Stato, si idoneo all'impiego in altre amministrazioni dello stato" lo stesso giorno ho fatto ho fatto ricorso alla cmo di 2 istanza, per poi in data 28/10/2021 ho fatto sia rinuncia alla CMO di 2 istanza che rinuncia ai ruoli civili. Alla data attuale sono in attesa di decreto di dispensa da parte del ministero degli Interni.
Poiché, in data 05 Novembre 2021 mi hanno notificato inizio procedimento per destituzione a seguito di una sentenza penale di assoluzione art. 530 cpp 1 comma perché il fatto non sussiste (non sono mai stato sospeso cautelativamente) chiedo se eventualmente dovessero destituirmi avrei sempre diritto alla pensione di inabilità? il ministero potrebbe bloccarmi il decreto di dispensa?
Dal 15 giugno 2020 tu già sei riformato e non sei più un poliziotto.
A me risulta che ci sono centinaia per non dire migliaia di colleghi che sono andati in pensione presentando solo il verbale di riforma della C.M.O. al patronato e senza attendere il decreto di dispensa da parte del Ministero.
Dal momento in cui tu sei stato riformato non sei più un poliziotto.
Oltre tutto tu sei stato assolto perché il fatto non sussiste.
Non giochiamo con la vita delle persone.
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Re: DESTITUZIONE IN ATTESA DI DECRETO DI DISPENSA

Messaggio da attilaattila »

carissimo collega,
ti spiego in maniera più certosina la questione.
In data 04.02.2020 dopo un periodo di sospensione dal servizio non per motivi di salute, per disposizione di ufficio venivo invitato a Roma presso la Commissione di Verifica della Polizia di Stato per la riammissione in servizio.
In data 04.02.2020 non venivo fatto idoneo, successivamente venivo inviato dalla CMO per il Giudizio finale, in data 15.06.2020 CMO mi confermava la non idoneità (.....permanentemente non idoneo ai servizi di Polizia di Stato, si idoneo all'impiego in altre amministrazioni dello stato) quindi mi ritrovo in aspettativa Speciale.
Ho fatto ricorso alla cmo di 2 istanza, (non mi ha mai visitato), in data 28/10/2021 ho rinunciato sia al ricorso CMO di 2 istanza che l'accesso alle altre amministrazioni dello Stato.
Alla data attuale sono in attesa di decreto di dispensa da parte del ministero degli Interni. (aspettativa Speciale)
In data 05 Novembre 2021 mi hanno notificato inizio procedimento per destituzione a seguito di una sentenza penale di assoluzione art. 530 cpp 1 comma perché il fatto non sussiste (non sono mai stato sospeso cautelativamente).
Come si evince da quanto sopra riportato, la mia infermità non è a seguito di un periodo di malattia da me lamentato, ma l'Amministrazione autonomamente (dopo il periodo di sospensione) ha deciso di farmi giudicare dalla Commissione di Verifica di Roma.
Mi corre l'obbligo precisare che il periodo di sospensione non ha nulla a che fare con la vicenda penale per la quale sono stato assolto perché il fatto non sussiste per la quale avuto inizio il procedimento disciplinare per la destituzione.
Aggiungo, che la sentenza penale di assoluzione è stata emessa dopo che sono stato riconosciuto non idoneo dalla CMO.
In attesa di vs. pareri anticipatamente ringrazio
Carminiello
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Re: DESTITUZIONE IN ATTESA DI DECRETO DI DISPENSA

Messaggio da Carminiello »

Allora, ricapitolando: nulla c'entra se sei stato sospeso o meno. E l'amministrazione ha 90 gg di tempo da quando acquisisce la sentenza passata in giudicato per aprire il procedimento disciplinare. La retroattività della eventuale destituzione, è fatta valere al giorno della riforma SE alla data della riforma eri già imputato. In pratica, il motivo della cessazione dal servizio sarà la destituzione e non più la riforma; così facendo, si perde la pensione.
La procedura che hanno fatto è corretta. Mi auguro che non ti destituiscano, vista l'assoluzione piena ma rimani pronto a tutto. In bocca al lupo.
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Re: DESTITUZIONE IN ATTESA DI DECRETO DI DISPENSA

Messaggio da avt8 »

naturopata ha scritto: mer nov 10, 2021 6:50 pm
NavySeals ha scritto: mer nov 10, 2021 5:53 pm Prendendo atto delle sentenze di Naturopata, aggiungo però che, perlomeno per i militari (ma le leggi sono le stesse), l'assoluzione con motivazione "non sussiste" preclude l'azione disciplinare. Ti riassumo qui quello che trovi a pag. 43 della recente Guida Tecnica disciplinare 7° ed. 2021 al link: https://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DG/ ... o_2021.pdf

Tali provvedimenti, in ragione del loro contenuto e della differente intensità degli accertamenti esperiti in vista della loro adozione, hanno un diverso rilievo in ambito disciplinare. L’art. 653 c.p.p. regolamenta l’efficacia della sentenza penale irrevocabile di assoluzione e di
condanna nel giudizio disciplinare.

In particolare:
- la sentenza di assoluzione “ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non lo ha commesso” (comma 1).

La disposizione vincola l’Amministrazione a ritenere “vero” l’accertamento effettuato dal Giudice penale. Ne consegue che, in relazione alle formule assolutorie “perché il fatto non sussiste” e “perché l’imputato non lo ha commesso” è precluso all’Amministrazione l’esercizio
della potestà disciplinare atteso che, nel primo caso, non vi è una condotta da rimproverare ad alcuno e, nel secondo, la condotta sussiste ma non è ascrivibile al militare assolto nell’ambito del procedimento penale.



Si la norma è chiara, ma forse non è chiaro come è stata aggirata dai Giudici e per i militari non cambia nulla:

Sentenza Consiglio di Stato n.6938/2021 della II sezione per cui:

sul ricorso numero di registro generale 805 del 2021, proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore e dal Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del Comandante Generale pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
14. D’altro canto, come rilevato nel primo motivo di appello, ai sensi dell’art. 653, comma 1, del c.p.p., «la sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l’imputato non lo ha commesso». Essa cioè è ostativa alla promozione di un procedimento disciplinare nel solo caso in cui i fatti oggetto di contestazione siano stati vagliati in sede penale e vi sia stato un proscioglimento con formula ampia, cioè quando i fatti esaminati nella sentenza penale risultino definiti come storicamente inesistenti. Al contrario, il proscioglimento o l’archiviazione non impediscono l’avvio del procedimento disciplinare e non pongono vincoli sull’esito dello stesso qualora persistano elementi fattuali con profili rilevanti sotto il profilo disciplinare, stante la diversità di criteri e di parametri di valutazione dell’una fattispecie rispetto all’altra. Nel caso di specie, come ampiamente chiarito, il procedimento disciplinare ha avuto il suo autonomo -e incontestato-sviluppo ed oggi si controverte dell’ulteriore scelta organizzativa che dallo stesso è aggiuntivamente conseguita.
Condanna il signor -OMISSIS- al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00) in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze, oltre accessori di legge.


In poche parole tu non puoi solo cambiare i fatti storici così come definiti in ambito penale, ma se ravvedi altre violazioni non considerate, si procede. Poi io ti dico che, in realtà, le sentenze del TAR/CDS ribaltano proprio le conclusioni penali e praticamente, tra giri di parole, ti stanno condannando per i medesimi fatti e quindi hai ragione, ma quella non conta, contano le sentenze .

Non so chi abbia (S)consigliato il collega, ma poteva chiedere prima un parere qui per decisioni così importanti. Non solo, ne poteva chiedere anche un secondo quando ha rinunciato alla visita di 2 istanza, a soprattutto al transito.

Difatti essendo stato assolto e con il procedimento per destituzione in arrivo, avrebbe dovuto accettare il transito, perché quest'ultimo è ora impedito solo a seguito di condanna penale e non certo a seguito di procedimento disciplinare anche qualora destituito, perché destituito non a seguito di condanna penale, patteggiamento o, al limite, prescrizione
.
Con la sentenza n. 3659 del 12.02.2021, la Cassazione afferma che l’assoluzione intervenuta nel giudizio penale non preclude il vaglio degli stessi fatti sotto il profillo disciplinare, dal momento che l’interesse datoriale a sanzionare un inadempimento posto in essere da un dipendente può sussistere laddove la condotta dello stesso non integri un’ipotesi di reatCon la sentenza n. 3659 del 12.02.2021, la Cassazione afferma che l’assoluzione intervenuta nel giudizio penale non preclude il vaglio degli stessi fatti sotto il profillo disciplinare, dal momento che l’interesse datoriale a sanzionare un inadempimento posto in essere da un dipendente può sussistere laddove la condotta dello stesso non integri un’ipotesi di reato.
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Re: DESTITUZIONE IN ATTESA DI DECRETO DI DISPENSA

Messaggio da avt8 »

Abraham ha scritto: gio nov 11, 2021 2:20 am
attilaattila ha scritto: mer nov 10, 2021 10:23 am Quesito Urgente: sono stato riconosciuto non idoneo dalla CMO in data 15 giugno 2020 "permanentemente non idoneo ai servizi di Polizia di Stato, si idoneo all'impiego in altre amministrazioni dello stato" lo stesso giorno ho fatto ho fatto ricorso alla cmo di 2 istanza, per poi in data 28/10/2021 ho fatto sia rinuncia alla CMO di 2 istanza che rinuncia ai ruoli civili. Alla data attuale sono in attesa di decreto di dispensa da parte del ministero degli Interni.
Poiché, in data 05 Novembre 2021 mi hanno notificato inizio procedimento per destituzione a seguito di una sentenza penale di assoluzione art. 530 cpp 1 comma perché il fatto non sussiste (non sono mai stato sospeso cautelativamente) chiedo se eventualmente dovessero destituirmi avrei sempre diritto alla pensione di inabilità? il ministero potrebbe bloccarmi il decreto di dispensa?
Dal 15 giugno 2020 tu già sei riformato e non sei più un poliziotto.
A me risulta che ci sono centinaia per non dire migliaia di colleghi che sono andati in pensione presentando solo il verbale di riforma della C.M.O. al patronato e senza attendere il decreto di dispensa da parte del Ministero.
Dal momento in cui tu sei stato riformato non sei più un poliziotto.
Oltre tutto tu sei stato assolto perché il fatto non sussiste.
Non giochiamo con la vita delle persone.
Chi ti ha detto che dal momento che e stato riformato dalla cmo,non e più poliziotto ? Se non conosci la materia fai a meno di scrivere risposta a casaccio.Perchè devi sapere che il verbale della CMO, e solo un atto interlocutorio, e non ha valore fino a quando non viene emesso un decreto ministeriale a seguito del verbale della CMO.
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Re: DESTITUZIONE IN ATTESA DI DECRETO DI DISPENSA

Messaggio da avt8 »

Carminiello ha scritto: gio nov 11, 2021 12:27 pm Allora, ricapitolando: nulla c'entra se sei stato sospeso o meno. E l'amministrazione ha 90 gg di tempo da quando acquisisce la sentenza passata in giudicato per aprire il procedimento disciplinare. La retroattività della eventuale destituzione, è fatta valere al giorno della riforma SE alla data della riforma eri già imputato. In pratica, il motivo della cessazione dal servizio sarà la destituzione e non più la riforma; così facendo, si perde la pensione.
La procedura che hanno fatto è corretta. Mi auguro che non ti destituiscano, vista l'assoluzione piena ma rimani pronto a tutto. In bocca al lupo.
Esatto risposta corretta
Abraham

Re: DESTITUZIONE IN ATTESA DI DECRETO DI DISPENSA

Messaggio da Abraham »

avt8 ha scritto: gio nov 11, 2021 1:28 pm
Abraham ha scritto: gio nov 11, 2021 2:20 am
attilaattila ha scritto: mer nov 10, 2021 10:23 am Quesito Urgente: sono stato riconosciuto non idoneo dalla CMO in data 15 giugno 2020 "permanentemente non idoneo ai servizi di Polizia di Stato, si idoneo all'impiego in altre amministrazioni dello stato" lo stesso giorno ho fatto ho fatto ricorso alla cmo di 2 istanza, per poi in data 28/10/2021 ho fatto sia rinuncia alla CMO di 2 istanza che rinuncia ai ruoli civili. Alla data attuale sono in attesa di decreto di dispensa da parte del ministero degli Interni.
Poiché, in data 05 Novembre 2021 mi hanno notificato inizio procedimento per destituzione a seguito di una sentenza penale di assoluzione art. 530 cpp 1 comma perché il fatto non sussiste (non sono mai stato sospeso cautelativamente) chiedo se eventualmente dovessero destituirmi avrei sempre diritto alla pensione di inabilità? il ministero potrebbe bloccarmi il decreto di dispensa?
Dal 15 giugno 2020 tu già sei riformato e non sei più un poliziotto.
A me risulta che ci sono centinaia per non dire migliaia di colleghi che sono andati in pensione presentando solo il verbale di riforma della C.M.O. al patronato e senza attendere il decreto di dispensa da parte del Ministero.
Dal momento in cui tu sei stato riformato non sei più un poliziotto.
Oltre tutto tu sei stato assolto perché il fatto non sussiste.
Non giochiamo con la vita delle persone.
Chi ti ha detto che dal momento che e stato riformato dalla cmo,non e più poliziotto ? Se non conosci la materia fai a meno di scrivere risposta a casaccio.Perchè devi sapere che il verbale della CMO, e solo un atto interlocutorio, e non ha valore fino a quando non viene emesso un decreto ministeriale a seguito del verbale della CMO.
A casaccio...?
Allora, non dirlo a me, vai a dirlo a tutti quegli uffici di Polizia che, dopo l'avvenuta riforma, non scrivono in atti formali degli uffici il cognome e nome dei propri dipendenti preceduto dalla propria qualifica!
Oppure in Italia ormai si agisce "ad capocchiam" (passatemi il termine) ovverosia come uno si sveglia la mattina o se litiga o non litiga con sua moglie ed interpreta a piacimento Costituzioni, Leggi e regolamenti dello Stato in maniera tale da girare e rigirare la frittata allo scopo di arrecare quanto più male possibile anziché fare ciò che è giusto...?
Ed anche per quanto concerne gli effetti della sentenza penale nel procedimento disciplinare, si è scritto in maniera molto approssimativa.
Abraham

Re: DESTITUZIONE IN ATTESA DI DECRETO DI DISPENSA

Messaggio da Abraham »

Allora, ho forse scritto io tutte queste cose…? Per tutti, cito testualmente dal libro: IL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA E IL REGOLAMENTO DI SERVIZIO DELLA POLIZIA DI STATO P.BELLA R.SGALLA – SECONDA EDIZIONE pag.139, 140 e 141 (per quanto riguarda questo specifico argomento ometto solo la parte riguardante il punto I)Sentenza di condanna.).
2.Effetti della sentenza penale nel procedimento disciplinare.
I fatti accertati nella sentenza penale passata in cosa giudicata non possono formare oggetto di nuove indagini da parte dell’autorità amministrativa ai fini disciplinari ma possono, invece, formare oggetto di una diversa valutazione. Si deve trattare degli “stessi fatti” per i quali fu disposta con provvedimento la sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di quello penale; mentre su fatti diversi emersi in sede penale, che pur non costituendo reato, possono configurarsi come infrazioni disciplinari, l’Amministrazione deve acquisire la documentazione dalla quale si evince l’infrazione disciplinare ed instaurare il procedimento disciplinare nelle forme e con i criteri previsti dagli artt. 12, 13 e 14 e ss. D.P.R. 737/81. Gli accertamenti compiuti dal giudice penale hanno una particolare efficacia nei confronti della pubblica amministrazione. Le sentenze di condanna hanno effetto solo col passaggio in giudicato. Le sentenze di proscioglimento, emesse a seguito di dibattimento, hanno anche esse effetto col passaggio in giudicato. Pertanto mentre le sentenze di condanna vincolano l’Amministrazione in sede disciplinarie, quelle assolutorie, con eccezione delle sentenze assolutorie con la formula “il fatto non sussiste” o per “non avere commesso il fatto” o perché “non vi ha partecipato”, non impediscono l’applicazione della sanzione disciplinare. In relazione alle diverse formule di sentenza di condanna o di assoluzione, l’Amministrazione può instaurare il procedimento disciplinare.
(…)omissis
II)Sentenza di assoluzione.
Distinguiamo diverse formule; a) perché il fatto non sussiste o per non avere commesso il fatto o perché non vi ha partecipato; b) perché il fatto non costituisce reato; c) per insufficienza di prove; d) per infermità mentale; e) per amnistia; f) per remissione di querela; g) perché il reato è estinto o perché l’azione penale non poteva essere iniziata o non poteva essere proseguita.
a) “Perché il fatto non sussiste” o “per non avere commesso il fatto” o “perché non vi ha partecipato” in quest’ultimo caso la sentenza di assoluzione preclude l’azione disciplinare limitatamente ai fatti presi in esame dal Magistrato in ordine ai quali sia stata esclusa la partecipazione dell’inquisito. L’autorità amministrativa non ha alcuna possibilità di iniziare un procedimento disciplinare, atteso l’ampia formula assolutoria.
b) “Perché il fatto non costituisce reato” o “perché non punibile” l’autorità amministrativa ha facoltà di potere iniziare un procedimento disciplinare in quanto, come abbiamo visto, un fatto non costituente reato può costituire infrazione disciplinare, si pensi alla ipotesi di non punibilità per uso personale non terapeutico di sostanze stupefacenti ai sensi dell’art.80, c.2°, L.685/1975 mentre si applica l’art.6 n.8 D.P.R. 737/81.
c) “Per infermità mentale”; l’Amministrazione, a seguito di una tale sentenza di assoluzione che esclude l’imputabilità dell’imputato non può procedere disciplinarmente nei suoi confronti ma può invece sottoporlo a visita medica per la dispensa dal servizio.
d) “Per amnistia”; l’Amministrazione può sottoporre a procedimento disciplinare il dipendente assolto in sede penale per amnistia in quanto questa non preclude l’azione disciplinare. L’amnistia se è concessa prima che la sentenza di condanna sia diventata irrevocabile, estingue il reato (amnistia propria), se invece è concessa dopo il passaggio in giudicato della sentenza (amnistia impropria) non cancella la sentenza ma fa cessare l’esecuzione della pena principale e di quelle accessorie. Infatti l’amnistia non elimina il fatto che può formare oggetto di un procedimento disciplinare se esso non è coperto dal condono, il quale estingue la sanzione disciplinare. E’ illegittimo il provvedimento di destituzione dall’impiego di un dipendente sottoposto a procedimento penale per un reato estinto per avvenuta amnistia, ove l’Amministrazione abbia omesso di valutare autonomamente e sotto il profilo disciplinare i fatti addebitati, nonché la prove dei fatti medesimi, lasciandosi influenzare dai riflessi penali della vicenda e ponendo acriticamente a fondamento della sua determinazione apprezzamenti che, viceversa, non avrebbe dovuto essere avulsi dalla sentenza penale di proscioglimento (C.S., IV, 963, 11 novembre 1975, pag.1183).
e) “Per remissione di querela”; l’Amministrazione può procedere disciplinarmente nei confronti del dipendente in quanto la querela non è condizione di procedibilità ai fini disciplinari, a differenza di quanto avviene in materia penale.
f) “Perché il reato è estinto” o “l’azione penale non poteva essere iniziata” o “non poteva essere proseguita”; l’Amministrazione ha la possibilità di procedere contro il dipendente in sede disciplinare svolgendo direttamente le indagini oppure valutare quegli elementi probatori raccolti in sede penale. L’Amministrazione nelle ipotesi nelle quali è facultata ad agire disciplinarmente nei confronti del dipendente, può utilizzare per il procedimento disciplinare il materiale probatorio acquisito in sede penale, ma non può assolutamente svolgere indagini sugli stessi fatti accertati in sede penale.
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Re: DESTITUZIONE IN ATTESA DI DECRETO DI DISPENSA

Messaggio da avt8 »

Ma fai il copia incolla senza capire cosa sta scritto ,leggi bene al punto 2.

; mentre su fatti diversi emersi in sede penale, che pur non costituendo reato, possono configurarsi come infrazioni disciplinari, l’Amministrazione deve acquisire la documentazione dalla quale si evince l’infrazione disciplinare ed instaurare il procedimento disciplinare nelle forme e con i criteri previsti dagli artt. 12, 13 e 14 e ss. D.P.R. 737/81.
Abraham

Re: DESTITUZIONE IN ATTESA DI DECRETO DI DISPENSA

Messaggio da Abraham »

E tu sai leggere in lingua italiana?
(...)II)Sentenza di assoluzione.
Distinguiamo diverse formule; a) perché il fatto non sussiste o per non avere commesso il fatto o perché non vi ha partecipato; b) perché il fatto non costituisce reato; c) per insufficienza di prove; d) per infermità mentale; e) per amnistia; f) per remissione di querela; g) perché il reato è estinto o perché l’azione penale non poteva essere iniziata o non poteva essere proseguita.
a) “Perché il fatto non sussiste” o “per non avere commesso il fatto” o “perché non vi ha partecipato” in quest’ultimo caso la sentenza di assoluzione preclude l’azione disciplinare limitatamente ai fatti presi in esame dal Magistrato in ordine ai quali sia stata esclusa la partecipazione dell’inquisito. L’autorità amministrativa non ha alcuna possibilità di iniziare un procedimento disciplinare, atteso l’ampia formula assolutoria.

In caso di assoluzione da parte dell'Autorità Giudiziaria "perché il fatto non sussiste", che è il caso specifico di chi ha aperto questo thread, cito testualmente: "L'autorità amministrativa non ha alcuna possibilità di iniziare un procedimento disciplinare, atteso l'ampia formula assolutoria".
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