DESTITUZIONE IN ATTESA DI DECRETO DI DISPENSA

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attilaattila
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DESTITUZIONE IN ATTESA DI DECRETO DI DISPENSA

Messaggio da attilaattila »

Quesito Urgente: sono stato riconosciuto non idoneo dalla CMO in data 15 giugno 2020 "permanentemente non idoneo ai servizi di Polizia di Stato, si idoneo all'impiego in altre amministrazioni dello stato" lo stesso giorno ho fatto ho fatto ricorso alla cmo di 2 istanza, per poi in data 28/10/2021 ho fatto sia rinuncia alla CMO di 2 istanza che rinuncia ai ruoli civili. Alla data attuale sono in attesa di decreto di dispensa da parte del ministero degli Interni.
Poiché, in data 05 Novembre 2021 mi hanno notificato inizio procedimento per destituzione a seguito di una sentenza penale di assoluzione art. 530 cpp 1 comma perché il fatto non sussiste (non sono mai stato sospeso cautelativamente) chiedo se eventualmente dovessero destituirmi avrei sempre diritto alla pensione di inabilità? il ministero potrebbe bloccarmi il decreto di dispensa?


mauri64
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Re: DESTITUZIONE IN ATTESA DI DECRETO DI DISPENSA

Messaggio da mauri64 »

Salve Attila,
per delucidazioni in merito scrivi tramite m.p. (messaggi privati) ad avt8 e naturopata.

Saluti
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NavySeals
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Re: DESTITUZIONE IN ATTESA DI DECRETO DI DISPENSA

Messaggio da NavySeals »

Ciao, in attesa degli esperti già citati, ti dico che se hai causa di servizio, la ppo non te la può togliere nessuno. Se invece non hai cds, la destituzione viene fatta decorrere dal giorno precedente la riforma, ergo non spetta la pensione. PS. ma sei sicuro che la formula assolutoria sia "il fatto non sussiste" (che è diversa da "non costituisce reato"? Perchè perlomeno per i militari, se il fatto non sussiste, l’Autorità competente archivia la posizione disciplinare, versandosi nelle ipotesi di preclusione assoluta dell’azione disciplinare di cui all’art. 653, comma 1, c.p.p.
Ultima modifica di NavySeals il mer nov 10, 2021 12:01 pm, modificato 1 volta in totale.
attilaattila
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Re: DESTITUZIONE IN ATTESA DI DECRETO DI DISPENSA

Messaggio da attilaattila »

intanto grazie della risposta, tuttavia la retroattività della eventuale destituzione si applica solo se il dipendente è stato sospeso che non è il mio caso.
io sono stato dichiarato non idoneità non per causa di servizio.
attilaattila
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Re: DESTITUZIONE IN ATTESA DI DECRETO DI DISPENSA

Messaggio da attilaattila »

Aggiungo che la formula di assoluzione "assolto perché il fatto non sussiste" art. 530 cpp.
Arruolato Maggio 1990 (31 anni servizio effettivo) alla data attuale Assistente Capo.
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NavySeals
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Re: DESTITUZIONE IN ATTESA DI DECRETO DI DISPENSA

Messaggio da NavySeals »

Vedi che la destituzione è indipendente dalla sospensione (obbligatoria o facoltativa). Piuttosto è strano che, se il fatto non sussiste, stiano procedendo (art. 653 comma 1).
Carminiello
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Re: DESTITUZIONE IN ATTESA DI DECRETO DI DISPENSA

Messaggio da Carminiello »

attilaattila ha scritto: mer nov 10, 2021 12:00 pm intanto grazie della risposta, tuttavia la retroattività della eventuale destituzione si applica solo se il dipendente è stato sospeso che non è il mio caso.
io sono stato dichiarato non idoneità non per causa di servizio.
Ti contraddico: ne conosco diversi che non erano stati sospesi...
attilaattila
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Re: DESTITUZIONE IN ATTESA DI DECRETO DI DISPENSA

Messaggio da attilaattila »

grazie della risposta, tuttavia lo scrivente non ha mai ricevuto contestazione di addebiti precedentemente alla riforma della CMO se non in data 5 Novembre 2021. Detto ciò, non capisco per quale principio dovrebbe retrocedere l'eventuale destituzione al giorno della riforma della CMO che porta data di 18 mesi fa.
La sentenza di 1 grado è passata ingiudicata solo 30 giorni fa, ed solo il 5 c.m. mi anno notificato l'inizio del procedimento disciplinare.
Rimango in attesa di un vostro contributo argomentativo.
Grazie
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Re: DESTITUZIONE IN ATTESA DI DECRETO DI DISPENSA

Messaggio da Giaguaro »

E' successo ad un mio collega: se al momento della riforma eri imputato, in caso di destituzione, la decorrenza sarà retroattiva. Gli hanno pure chiesto i ratei pensionistici nel frattempo percepiti. La legge ha un suo senso: sarebbe "comodo" se uno facesse un reato e poi se ne uscisse "pazzo" per essere buttato fuori e godersi la pensione. Più che altro come dicevano sopra, è strano che te lo abbiano aperto se il fatto non sussiste. PS. hanno 90 giorni di tempo per aprirlo, dall'avvenuta conoscenza della sentenza passata in giudicato, quindi hanno rispettato i termini.
attilaattila
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Re: DESTITUZIONE IN ATTESA DI DECRETO DI DISPENSA

Messaggio da attilaattila »

carissimo collega, il fatto e che come dici tu "comodo se uno facesse un reato e poi se ne uscisse "pazzo" per essere buttato fuori e godersi la pensione" il concetto è che a me mi hanno assolto con formula il fatto non sussiste.
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Re: DESTITUZIONE IN ATTESA DI DECRETO DI DISPENSA

Messaggio da cbr90075 »

se alla data di riforma eri già imputato rischi. se i fatti sono successivi no. Purtroppo è pieno di casi di assoluzione per cui successivamente vengono presi provvedimenti disciplinari. La cosa sarebbe accettabile se tali provvedimenti fossero di lieve entità in quanto comportamenti che non hanno rilevanza penale possono averne di natura disciplinare, ma quando si arriva alla destituzione sembra davvero di essere difronte a due giustizie parallele e la cosa è poco comprensibile. Purtroppo è cosi. In bocca al lupo.
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Re: DESTITUZIONE IN ATTESA DI DECRETO DI DISPENSA

Messaggio da naturopata »

Rispondo qui perché utile a tutti:

1)Il giudicato penale non fa stato negli altri giudizi:

Le Sezioni Unite di Cassazione nella sentenza n. 40049/2008 hanno altresì precisato che «la formula assolutoria “perché il fatto non sussiste”, potendo astrattamente ricomprendere anche l’ipotesi della mancanza o dell’insufficienza delle prove in ordine alla sussistenza del fatto od all’attribuibilità di esso all’imputato, non deducibile per espressa esclusione di legge nel dispositivo della sentenza penale, non è di per se stessa ostativa all’introduzione del giudizio civile, al giudice del quale è rimesso accertare, previa interpretazione del giudicato penale sulla base della motivazione di esso, se l’esclusione della responsabilità dell’imputato sia stata certa o dubbia e, di conseguenza, stabilire se l’azione civile ne sia, rispettivamente, preclusa o meno».
Cassazione penale, sez. IV, 20 giugno 2018, n. 29515

Visto che il tuo Giudice "civile" è quello amm.vo, tra le tante il Consiglio di Stato verso un tuo collega PS con sentenza n.2448/2013 ha affermato che:

Con sentenza del 21 dicembre 2007 del G.U.P. di Roma, l'interessato è stato prosciolto "perché il fatto non sussiste".
4. Pare al Collegio che tale ricostruzione dei fatti sia sufficiente a far ritenere infondati tutti i motivi di appello.
5. Il primo giudice ha correttamente affermato che, per pacifica giurisprudenza, il giudicato penale, anche a seguito di pronuncia ex art. 425 c.p.p. (assoluzione perché i fatti non sussistono), mentre non preclude in sede disciplinare la rinnovata valutazione dei fatti accertati in sede penale - anche di quelli penalmente non rilevanti - esplica effetti vincolanti solo per quanto riguarda l’immutabilità dei fatti nella loro materialità.
Pertanto, si avrebbe violazione dell’art. 653 c.p.p. soltanto se il giudice penale avesse accertato che non sussiste lo stesso fatto (materiale) per cui si procede in sede disciplinare………………………….
La contestazione disciplinare, come rileva il TAR, non muove da fatti “esclusi” in sede penale, ma dai comportamenti accertati che, seppure privi di rilevanza penale, ben possono formare oggetto di discrezionale valutazione a fini disciplinari.
Deve concludersi, conseguentemente, nel senso che nessun stravolgimento dei fatti risultanti dall’accertamento penale è stato operato dal giudice di prime cure.
11. In conclusione, l’appello va rigettato.
12. Le spese di giudizio si possono compensare tra le parti, attesa la particolare complessità della vicenda.
naturopata
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Re: DESTITUZIONE IN ATTESA DI DECRETO DI DISPENSA

Messaggio da naturopata »

attilaattila ha scritto: mer nov 10, 2021 10:23 am Quesito Urgente: sono stato riconosciuto non idoneo dalla CMO in data 15 giugno 2020 "permanentemente non idoneo ai servizi di Polizia di Stato, si idoneo all'impiego in altre amministrazioni dello stato" lo stesso giorno ho fatto ho fatto ricorso alla cmo di 2 istanza,

A mio modesto parere hai fatto un grave errore a ricorrere in 2 istanza.



per poi in data 28/10/2021 ho fatto sia rinuncia alla CMO di 2 istanza che rinuncia ai ruoli civili. Alla data attuale sono in attesa di decreto di dispensa da parte del ministero degli Interni.

Qui avrai rinunciato perché venuto a conoscenza che ti avrebbero destituito cosa che tu non immaginavi essendo stato assolto con la formula piena.

Poiché, in data 05 Novembre 2021 mi hanno notificato inizio procedimento per destituzione a seguito di una sentenza penale di assoluzione art. 530 cpp 1 comma perché il fatto non sussiste (non sono mai stato sospeso cautelativamente) chiedo se eventualmente dovessero destituirmi avrei sempre diritto alla pensione di inabilità? il ministero potrebbe bloccarmi il decreto di dispensa?

Creo che la pensione neanche incomincerai a percepirla. Una volta riformato io non avrei fato ricorso in 2 istanza così facendo sei tornato in aspettativa e quindi di nuovo in servizio, ma in aspettativa e la tua sentenza è arrivata quando eri in questa situazione giuridica. Se non avessi fatto ricorso, non eri più in servizio dal 15 giugno 2020 e la sentenza era successiva e non essendo stato sospeso, la pensione di spettava anche se magari te sospendevano ugualmente, ma in questo caso c'erano ottime probabilità di conservarla alla Corte dei Conti scavalcando il caro giudice amm.vo.

Quando si finisce in questi guai, anche se innocenti è meglio prendere l'uovo (per cui comunque bisognerà lottare) che un miraggio irragiungibile


Certo sarà dura non fare ricorso al giudice amm.vo con un'assoluzione piena, ma, tranne miracoli, non hai chance e i ricorsi costano in tempo, denaro e sangue amaro.

Giaguaro
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Re: DESTITUZIONE IN ATTESA DI DECRETO DI DISPENSA

Messaggio da Giaguaro »

attilaattila ha scritto: mer nov 10, 2021 1:52 pm carissimo collega, il fatto e che come dici tu "comodo se uno facesse un reato e poi se ne uscisse "pazzo" per essere buttato fuori e godersi la pensione" il concetto è che a me mi hanno assolto con formula il fatto non sussiste.
Caro Attila, forse non mi sono spiegato bene, lungi da me giudicare te o chiunque altro, anzi, tu sei stato pure assolto con formula piena. Mi riferivo semplicemente al fondamento che sta alla base di tale normativa, che onestamente è concepibile. In bocca al lupo.
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NavySeals
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Re: DESTITUZIONE IN ATTESA DI DECRETO DI DISPENSA

Messaggio da NavySeals »

Prendendo atto delle sentenze di Naturopata, aggiungo però che, perlomeno per i militari (ma le leggi sono le stesse), l'assoluzione con motivazione "non sussiste" preclude l'azione disciplinare. Ti riassumo qui quello che trovi a pag. 43 della recente Guida Tecnica disciplinare 7° ed. 2021 al link: https://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DG/ ... o_2021.pdf

Tali provvedimenti, in ragione del loro contenuto e della differente intensità degli accertamenti esperiti in vista della loro adozione, hanno un diverso rilievo in ambito disciplinare. L’art. 653 c.p.p. regolamenta l’efficacia della sentenza penale irrevocabile di assoluzione e di
condanna nel giudizio disciplinare.

In particolare:
- la sentenza di assoluzione “ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non lo ha commesso” (comma 1).

La disposizione vincola l’Amministrazione a ritenere “vero” l’accertamento effettuato dal Giudice penale. Ne consegue che, in relazione alle formule assolutorie “perché il fatto non sussiste” e “perché l’imputato non lo ha commesso” è precluso all’Amministrazione l’esercizio
della potestà disciplinare atteso che, nel primo caso, non vi è una condotta da rimproverare ad alcuno e, nel secondo, la condotta sussiste ma non è ascrivibile al militare assolto nell’ambito del procedimento penale.
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