C.S. respinta

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Henry6.3

Re: C.S. respinta

Messaggio da Henry6.3 »

Sull'ipertensione credetemi mi sono fatta una cultura personale, purtroppo sulla mia pelle assai varia. I medici stessi, oltre alle definizioni che avete trovato "all'acqua di rose" nel senso che sono quelle che si possono trovare in ogni dove, sono in certi casi pure loro assolutamente impotenti dinanzi alla variabilità ed evoluzione in della patologia. Ammesso e assodato che non vi sono motivazioni collaterali, tipo altre patologie ai danni dei reni, cuore, sistema vascolare ecc. vi sono alcune manifestazioni che sfuggono alle canoniche leggi della "Essenziale" o "Primaria" e ancora bordeline. Ma manifesta nel cambio mutevole ogni 4 o 5 mesi per poi quasi normalizzarsi in altri periodo, con tutte le conseguenze mediche e di assunzione farmaci che deve variare in base ai sintomi/effetti.
In sostanza è la malattia che la fa da padrone e non la medicina. Come alcuni medici rifiutano gli effetti dello stress sulla stessa, parlando di valori eccessivi e protratti per tempo, dandole una colpa presente ma non fondamentale. Nel mio caso dopo aver provato decine e decine di preparati, consigli,prescrizioni mi comporto come il mio corpo chiede, valutando il momento e il periodo stagionale. Mi ero dimenticato pure la stagionalità, con aumento della temperatura, influisce sui valori.
Poi altri giurano sul peso corporeo in eccesso, come predisposizione all'ipertensione. Vero anche questo, ma se vi dico che nei centri specializzati che ho girato, vi erano "acciughe" salutiste, che non bevevano, non fumavano e assolutamente non stressati avere valori da autovelox, mentre obesi aver si la pressione alta ma non più del dovuto.


panorama
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Re: C.S. respinta

Messaggio da panorama »

Stress e pressione alta. Tensioni sul lavoro una vita stressata come cause pressione alta a lungo andare può portare ad ipertensione

Stress e pressione alta. L'ipertensione arteriosa ovvero un aumento della pressione sanguigna colpisce sempre più persone, in parte questo è legato all'aumento dello stress specialmente in ambito lavorativo. Il progresso tecnologico da un lato ci permette di svolgere alcune attività in modo più semplice, veloce, meno faticoso ottenendo anche un risultato migliore, ma dall'altro ha creato una sorta di dipendenza e di mancato distacco dal lavoro, pensiamo ad esempio ad un libero professionista, un commercialista, un avvocato, un notaio spesso quando lasciano l'ufficio e vanno a casa invece di concentrarsi sulla propria famiglia, sui figli, sulla propria salute facendo sport, invece di rilassarsi cosa fanno? Accendo il computer e continuano il lavoro da casa. E' noto che sono proprio i liberi professionisti, i chirurghi, le forze dell'ordine le persone più stressate in generale, i lavori più stressanti sono quelli dove c'è molta competizione oppure dove hai tra le mani le vita delle persone e un piccolo sbaglio può portare ad esiti catastrofici! Se volete potete anche cercare con google quelli che sono i lavori più stressanti.
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biudix62
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Re: C.S. respinta

Messaggio da biudix62 »

Scusami Henry6.3 in questa lunga attesa di 8 anni, eri in aspettativa speciale? oppure in servizio?
Henry6.3

Re: C.S. respinta

Messaggio da Henry6.3 »

Ciao, 6 anni in servizio con periodi di convalescenza normali e 2 da riformato.
panorama
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Re: C.S. respinta

Messaggio da panorama »

Un collega APS effettivo alla Radiomobile della mia stessa sede di servizio nel nell'anno 2004 ha presentato istanza per la causa di servizio per IPERTENSIONE scrivendo tra l'altro che "Tale infermità è da ritenersi in rapporto di causalità con il servizio prestato dal momento che vengo impiegato quale motociclista in turni continui h/24 e ciò comporta stress fisico che delinea un consistente stato di tensione anche nervosa".
La CMO di Napoli nel mese di Dicembre 2004 ha giudicato l'infermità ascrivibile alla Tab. B ed il Comitato di Verifica nel 2007 (seduta del 2006) ha giudicato l'infermità dipendente da causa di servizio con il seguente motivo: " IPERTENSIONE ARTERIOSA FARMACOLOGICAMENTE CONTROLLATA, COMPATIBILE", negando però l'equo indenizzo in quanto ascritta Tab. B, avendone già un'altra.
La notifica del riconoscimento della c.d.s ed il rigetto dell'E.I. risale a luglio 2010.
panorama
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Re: C.S. respinta

Messaggio da panorama »

Scusate, ho dimenticato che il collega ha allegato anche la certificazione dell'ospedale reparto cardiologia in quanto si è sottoposto a TEST ERGOMETRICO risultando IPERTESO allo sforzo.
In questo modo ho concluso il dialogo su detta malattia.
Henry6.3

Re: C.S. respinta

Messaggio da Henry6.3 »

Guarda tranne l'esame autoptico, :D i restanti gli ho svolti tutti e documentati.
arsenico60

Re: C.S. respinta

Messaggio da arsenico60 »

salve oggi mi è stato notificato il verbale del c.v. con parere negativo relative a due domande causa di servizio fatte tempo fa quindi fino ad ora non mi hanno riconosciuto artrosi cervicale, ernia cervicodiscale ed ipertensione senza danno d'organo e ultimamente artrosi spalla destra e insufficienza venosa gamba destra manca solo la bronchite cronica ma visto l'andazzo sicuramente non verrà riconosciuta neanche questa. insomma per il c.v. e tutto normale dovuta all'età che avanza praticamente mi dicono che sto invecchiando :cry: però secondo qualcuno sono ancora giovane e posso tranquillamente svolgere qualsiasi servizio ovviamente meno quello d'ufficio :roll: insomma chi avrà ragione uno mi dice che so vecchio uno mi dice che so giovane io so solo che c'ho due maroni grossi come una casa quasi quasi ci faccio un'altra domanda chissà che questa la riconoscano come causa di servizio :wink:
VITO7

Re: C.S. respinta

Messaggio da VITO7 »

ciao Roberto M. t'imploro di dirci come si fà per vie telematiche e seguire l'iter più veloce per sapere l'esito delle cause di servizio ,grazie sei sempre miticooooooooooooooooo
vito
panorama
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Re: C.S. respinta

Messaggio da panorama »

Ottima valutazione del Tar di Milano che ha dato ragione al collega Poliziotto, per cui, personalmente mi congratulo.
Ecco alcuni rilievi:

1)- Invero, la giurisprudenza, condivisa dal Tribunale, ha precisato che il provvedimento che nega, anche ai limitati fini del disconoscimento dell'equo indennizzo, la dipendenza da causa di servizio della infermità contratta da un pubblico dipendente, deve basarsi su indagini di fatto dirette a valutare il tipo di infermità, l'ambiente nel quale l'attività lavorativa veniva prestata e la sua connessione con l'insorgere della malattia.
Ciò è tanto più necessario nel caso in cui l'infermità sia costituita da una cardiopatia, in quanto è del tutto pacifico che l'insorgenza di detta patologia, ancorché in presenza di un substrato endogeno-costituzionale, è più frequente in soggetti sottoposti a forte affaticamento fisico e psichico, costituendo tale fattore una concausa efficiente e concorrente nel determinismo della malattia.

2)- in presenza di un parere della C.M.O. che riconosce la dipendenza da causa di servizio di una determinata patologia, è necessario che l’amministrazione, qualora intenda distaccarsi da siffatto parere in adesione a quello, di segno opposto, reso dal Comitato di verifica per la cause di servizio, si basi su di una esauriente e completa istruttoria, che dia conto in modo dettagliato delle ragioni per le quali i fattori lavorativi non assumono alcuna incidenza concausale (cfr. in argomento T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 14 settembre 2007, n. 8918).

3)- In altre parole, la determinazione dell’amministrazione deve essere supportata da una motivazione concreta e non meramente astratta, ossia tale da dare conto in modo effettivo dell’incidenza o meno del servizio prestato sulla patologia lamentata (cfr. in tale senso T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, 27 febbraio 2008, n. 1678).

4)- Invero, il parere, da un lato, riferisce di “fattori di rischio individuali, congeniti o acquisiti” senza indicarne la natura e l’entità, dall’altro, afferma che la patologia in questione è “frequentemente” legata alle abitudini di vita del soggetto che ne soffre, senza precisare quali siano le abitudini del OMISSIS che avrebbero favorito l’insorgere della malattia.
Inoltre, rispetto all’incidenza del servizio svolto nel corso degli anni, il parere si limita ad affermare che non può avere svolto alcun ruolo concausale, non essendo caratterizzato da abnormi responsabilità o eccezionali disagi, senza alcun riferimento, però, alla concreta consistenza del servizio espletato.
In relazione a quest’ultimo profilo, va osservato, in primo luogo, che la concausalità nell’insorgenza della patologia può dipendere dalle caratteristiche proprie del servizio, sicché è del tutto irrilevante la sussistenza di disagi eccezionali o di responsabilità “abnormi”, atteso che un servizio di per sé oggettivamente stressante, pur senza assurgere al grado di abnormità, può integrare un fattore determinativo della patologia, ma tali profili non sono stati minimamente considerati dall’amministrazione.

5)- Tale carenza, istruttoria e motivazionale, è ancora più evidente se si considera che la C.M.O. di Milano, nel riconoscere la derivazione da causa di servizio della cardiopatia che affligge il OMISSIS, aveva posto in luce gli “straordinari sforzi” richiesti al dipendente e lo stato di “stress psico fisico” in cui egli aveva operato.
Del resto, la documentazione versata in atti dà conto dell’impiego del OMISSIS in servizi oggettivamente stressanti, che l’amministrazione doveva necessariamente prendere in esame, sia ai fini della completezza dell’istruttoria, sia per dare concretezza al corredo motivazionale del diniego.

6)- Sicuramente, l’art. 11, comma 1, del decreto assegna al Comitato il compito di accertare la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, ma la norma precisa anche che l’accertamento va compiuto “in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l'infermità o lesione”.

7)- Va poi precisato che, seppure l’indicazione della dipendenza delle infermità da causa di servizio spetta al Comitato, nondimeno l’art. 6 del d.p.r. n. 461 rimette alla Commissione “la diagnosi dell'infermità o lesione, comprensiva possibilmente anche dell’esplicitazione eziopatogenetica, nonché del momento della conoscibilità della patologia, e delle conseguenze sull'integrità fisica, psichica o sensoriale, e sull'idoneità al servizio”.

8)- Ne deriva che la valutazione di tutte le cause della patologia rientra nelle competenze della Commissione e, pertanto, quando tale organo rilevi un’incidenza causale del servizio svolto rispetto alla patologia, il Comitato deve tenere conto di simili indicazioni, superabili solo in base ad una approfondita istruttoria, senza potersi limitare all’uso di formule generiche, estranee ai fatti concreti, come accaduto nel caso di specie.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9 del 2009, proposto da:
OMISSIS rappresentato e difeso dagli avv.ti Cristiano Romano e Andrea Romano, presso il cui studio ha eletto domicilio in Milano, via Fontana n. 25;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale di Milano presso i cui uffici in Milano via Freguglia n. 1 domicilia;
per l'annullamento
- del provvedimento del Dipartimento della Pubblica Sicurezza direzione Centrale per le Risorse Umane Servizio Trattamento di Pensione e Previdenza Divisione III n. ……./08 del 23.07.2008, per la parte relativa al mancato riconoscimento, ai fini dell’equo indennizzo , della malattia “esiti di infarto miocardico non Q in soggetto con coronopatia bi vascolare tratt. con duplice PTCA + Stent”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 giugno 2011 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, deducendone l’illegittimità per violazione di legge, in relazione in particolare alla carenza di motivazione, nonché per eccesso di potere sotto diversi profili e chiedendone l’annullamento.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente, chiedendo il rigetto del ricorso avversario.
Entrambe le parti hanno presentato documenti.
All’udienza del giorno 16.06.2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1) Con l’atto impugnato l’amministrazione ha respinto l’istanza di equo indennizzo presentata dal OMISSIS - Sovrintendente Capo della Polizia di Stato in pensione dal 01.10.1994 - non riconoscendo la dipendenza da causa di servizio dell’infermità consistente in “esiti di infarto miocardico non Q in soggetto con coronopatia bivascolare tratt. con duplice PTCA + Stent”.
Il provvedimento, dopo avere evidenziato che la C.M.O. di Milano con atto del 25.11.2003 n. ….. aveva riconosciuto la dipendenza da causa di servizio della patologia, nella diversa procedura di riconoscimento della pensione privilegiata, ha poi richiamato il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio n. ……/2005 del 12.09.2006, nel quale si esclude che l’infermità dipenda da causa di servizio.
L’atto impugnato riporta testualmente il contenuto del parere, ove si afferma che l’infermità in questione non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, atteso che: a) si tratta di un fenomeno “favorito da fattori di rischio individuali, congeniti o acquisiti, e frequentemente legato alle abitudini di vita del soggetto”; b) sull’insorgenza e sul decorso della patologia “il servizio prestato, così come descritto agli atti, considerato in ogni suo aspetto, non può avere svolto alcun ruolo, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante, tenuto conto che non risulta essere stato caratterizzato da particolari abnormi responsabilità ovvero da eccezionali disagi tali da prevalere, rispetto agli elementi individuali favorenti, nell’insorgenza o nella successiva evoluzione dell’infermità” (cfr. allegati 1 e 9 di parte resistente).
Va osservato che la C.M.O. di seconda istanza aveva sostenuto la dipendenza da causa di servizio della cardiopatia, considerando che: 1) si tratta di una “patologia a genesi multifattoriale su cui il diabete e la dislipidemia possono avere agito da fattori concausali”; 2) “non si può disconoscere d’altronde che abbia prestato servizio d’istituto sottoponendosi a straordinari sforzi e stress psicofisici tali da agire anch’essi da fattori precipitanti una condizione già critica di perfusione coronarica” (cfr. doc. 9 di parte ricorrente).
2) Con l’unico motivo proposto il ricorrente lamenta il difetto di motivazione e di istruttoria, rilevando che il provvedimento impugnato si è limitato a richiamare il parere del Comitato di verifica delle cause di servizio, senza argomentare sull’effettiva incidenza nella genesi e nello sviluppo della patologia del servizio prestato, in base alle sue concrete caratteristiche di svolgimento.
Le censure sono fondate.
Invero, la giurisprudenza, condivisa dal Tribunale, ha precisato che il provvedimento che nega, anche ai limitati fini del disconoscimento dell'equo indennizzo, la dipendenza da causa di servizio della infermità contratta da un pubblico dipendente, deve basarsi su indagini di fatto dirette a valutare il tipo di infermità, l'ambiente nel quale l'attività lavorativa veniva prestata e la sua connessione con l'insorgere della malattia.
Ciò è tanto più necessario nel caso in cui l'infermità sia costituita da una cardiopatia, in quanto è del tutto pacifico che l'insorgenza di detta patologia, ancorché in presenza di un substrato endogeno-costituzionale, è più frequente in soggetti sottoposti a forte affaticamento fisico e psichico, costituendo tale fattore una concausa efficiente e concorrente nel determinismo della malattia.
Insomma, in relazione alle cardiopatie - come nel caso di specie – l’esistenza di un carattere endogeno e costituzionale della malattia o la predisposizione ad essa non possono essere considerati di ostacolo all’eventuale riconoscimento della causa di servizio, dovendosi poter escludere con certezza che il servizio abbia provocato l’episodio acuto (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 25 luglio 2006, n. 4624)
Ne deriva che, in presenza di un parere della C.M.O. che riconosce la dipendenza da causa di servizio di una determinata patologia, è necessario che l’amministrazione, qualora intenda distaccarsi da siffatto parere in adesione a quello, di segno opposto, reso dal Comitato di verifica per la cause di servizio, si basi su di una esauriente e completa istruttoria, che dia conto in modo dettagliato delle ragioni per le quali i fattori lavorativi non assumono alcuna incidenza concausale (cfr. in argomento T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 14 settembre 2007, n. 8918).
In altre parole, la determinazione dell’amministrazione deve essere supportata da una motivazione concreta e non meramente astratta, ossia tale da dare conto in modo effettivo dell’incidenza o meno del servizio prestato sulla patologia lamentata (cfr. in tale senso T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, 27 febbraio 2008, n. 1678).
Nel caso di specie, il parere del Comitato, cui si è pedissequamente uniformato il diniego impugnato, presenta un contenuto del tutto generico in ordine alla eziologia della malattia lamentata.
Invero, il parere, da un lato, riferisce di “fattori di rischio individuali, congeniti o acquisiti” senza indicarne la natura e l’entità, dall’altro, afferma che la patologia in questione è “frequentemente” legata alle abitudini di vita del soggetto che ne soffre, senza precisare quali siano le abitudini del OMISSIS che avrebbero favorito l’insorgere della malattia.
Inoltre, rispetto all’incidenza del servizio svolto nel corso degli anni, il parere si limita ad affermare che non può avere svolto alcun ruolo concausale, non essendo caratterizzato da abnormi responsabilità o eccezionali disagi, senza alcun riferimento, però, alla concreta consistenza del servizio espletato.
In relazione a quest’ultimo profilo, va osservato, in primo luogo, che la concausalità nell’insorgenza della patologia può dipendere dalle caratteristiche proprie del servizio, sicché è del tutto irrilevante la sussistenza di disagi eccezionali o di responsabilità “abnormi”, atteso che un servizio di per sé oggettivamente stressante, pur senza assurgere al grado di abnormità, può integrare un fattore determinativo della patologia, ma tali profili non sono stati minimamente considerati dall’amministrazione.
Tale carenza, istruttoria e motivazionale, è ancora più evidente se si considera che la C.M.O. di Milano, nel riconoscere la derivazione da causa di servizio della cardiopatia che affligge il OMISSIS, aveva posto in luce gli “straordinari sforzi” richiesti al dipendente e lo stato di “stress psico fisico” in cui egli aveva operato.
Del resto, la documentazione versata in atti dà conto dell’impiego del OMISSIS in servizi oggettivamente stressanti, che l’amministrazione doveva necessariamente prendere in esame, sia ai fini della completezza dell’istruttoria, sia per dare concretezza al corredo motivazionale del diniego.
In particolare, dagli atti emerge che il ricorrente, più volte encomiato anche in modo solenne e premiato dall’amministrazione, è stato protagonista di interventi di servizio oggettivamente disagevoli e stressanti, restando ferito nel corso dell’attività, salvando persone in occasione di incendi e rispetto a tali episodi il foglio matricolare (doc. 2 di parte ricorrente) dà atto che si è trattato di interventi compiuti tra “gravissime difficoltà” e nonostante egli fosse stato colto “da sintomi di asfissia”.
Anche al di là di singoli episodi particolarmente impegnativi e gravosi – comunque oggettivamente numerosi nel caso di specie – le relazioni di servizio, presenti in atti, attestano l’impiego del OMISSIS in servizi esterni, in qualità di responsabile di “pattuglioni” svolti in orario serale e notturno per il controllo del territorio, nonché il suo utilizzo per indagini di polizia giudiziaria e per la cattura di latitanti.
E ancora, le attestazioni rese dai dirigenti degli Uffici presso i quali egli ha operato, evidenziano il suo utilizzo nel reparto “volanti” e per “scorte ai valori”, nonché il suo essersi distinto in operazioni di soccorso pubblico e nella prevenzione e nella repressione di reati, rendendosi pure protagonista della cattura di un soggetto ……….-
A fronte di tali dati oggettivi, risultanti dalle relazioni di servizio dell’amministrazione, emerge con evidenza l’astrattezza della motivazione del provvedimento impugnato e del parere cui lo stesso si richiama integralmente, parere che in modo apodittico afferma l’irrilevanza del servizio prestato rispetto alla genesi e allo sviluppo della patologia, senza soffermarsi sulle concrete modalità di svolgimento del servizio prestato.
La carenza è ancora più evidente se si considera che le menzionate attività svolte dal OMISSIS nel corso degli anni, nonché i numerosi episodi di estrema difficoltà in cui egli è intervenuto, delineano, secondo l’id quod plerumque accidit, un quadro complessivo di servizio prestato in condizioni oggettivamente difficili, stressanti e disagevoli, che l’amministrazione non ha minimamente considerato sul piano istruttorio e motivazionale.
Le conclusioni raggiunte non sono superabili in considerazione del richiamo che l’amministrazione fa al contenuto del d.p.r. 2001 n. 461.
Sicuramente, l’art. 11, comma 1, del decreto assegna al Comitato il compito di accertare la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, ma la norma precisa anche che l’accertamento va compiuto “in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l'infermità o lesione”.
Nel caso di specie, il riferimento ai fatti di servizio compiuto dal Comitato è del tutto generico e non dà atto delle concrete modalità di impiego del OMISSIS, secondo quanto già rilevato, sicché la carenza istruttoria e motivazionale messa in evidenza risulta in palese contrasto anche con il contenuto del d.p.r. 2001 n. 461.
Va poi precisato che, seppure l’indicazione della dipendenza delle infermità da causa di servizio spetta al Comitato, nondimeno l’art. 6 del d.p.r. n. 461 rimette alla Commissione “la diagnosi dell'infermità o lesione, comprensiva possibilmente anche dell’esplicitazione eziopatogenetica, nonché del momento della conoscibilità della patologia, e delle conseguenze sull'integrità fisica, psichica o sensoriale, e sull'idoneità al servizio”.
Ne deriva che la valutazione di tutte le cause della patologia rientra nelle competenze della Commissione e, pertanto, quando tale organo rilevi un’incidenza causale del servizio svolto rispetto alla patologia, il Comitato deve tenere conto di simili indicazioni, superabili solo in base ad una approfondita istruttoria, senza potersi limitare all’uso di formule generiche, estranee ai fatti concreti, come accaduto nel caso di specie.
Va, pertanto, ribadita la fondatezza delle censure in esame.
3) In definitiva, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento del Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale per le Risorse Umane Servizio Trattamento di Pensione e Previdenza Divisione III n. ……/08 del 23.07.2008.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (duemila), oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Stefano Celeste Cozzi, Referendario
Fabrizio Fornataro, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/07/2011
panorama
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Re: C.S. respinta

Messaggio da panorama »

Ormai quanto sotto è una frase che il Comitato di Verifica usa nel rigettare le domande di cause di servizio di migliaia di persone, militari compresi:
LA DIPLOMATICA FRASE E': "dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti”.
mentre i ricorsi al Tar e quelli straordinari al PDR riportano la sottoindicata frase DIPLOMATICA:
"Da quanto sopra, anche sulla base del riscontro della documentazione agli atti, emerge che il comitato ha compiutamente e congruamente motivato il proprio parere, senza che siano ravvisabili profili di irragionevolezza".
vorreisapere

Re: C.S. respinta

Messaggio da vorreisapere »

ciao volevo dirti che io nel 2001 ho presentato causa di servizio per 5 patalogie che specifico di seguito.IPERTENSIONE ARTERIORA,BRONCHITE CRONICA,GASTRITE ULCEROSA,FARINGOTRACHEITE,CERVICALE.Nel 2007 la commissione di roma mi respinge tutte le patalogie riferendo che queste patalogie vengono in base all'eta'.Dopo che la commissione medica di Roma ti annulla le cause di servizio hai 10 giorni di tempo per presentare le tue memorie in merito al loro rifiuto,se successivamente loro rifiutano anche le tue memorie puo ancora fare ricorso al TAR.Io dopo che la commissione mi ha respinto le cause di servizio ho presentato le memorie e successivamente su 5 patalogie mi hanno riconosciuto 3 ed esattamente,IPERTENSIONE ARTERIORA,GASTRITE ULCEROSA,CERVICALE.La questione e' riferita ai servizi che hai espletato se disagiati o meno.Mihanno dato la cat. 7 massima.Il mio consiglio e' non fermerti al primo ostacolo,vai avanti perche' la loro intenzione e' proprio questa demoralizzare le persone a non proseguire.Le memorie che ho fatto io le ho fatte di mio pugno senza medico legale.ciao in bocca al lupo mario
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Re: C.S. respinta

Messaggio da gino59 »

vorreisapere ha scritto:ciao volevo dirti che io nel 2001 ho presentato causa di servizio per 5 patalogie che specifico di seguito.IPERTENSIONE ARTERIORA,BRONCHITE CRONICA,GASTRITE ULCEROSA,FARINGOTRACHEITE,CERVICALE.Nel 2007 la commissione di roma mi respinge tutte le patalogie riferendo che queste patalogie vengono in base all'eta'.Dopo che la commissione medica di Roma ti annulla le cause di servizio hai 10 giorni di tempo per presentare le tue memorie in merito al loro rifiuto,se successivamente loro rifiutano anche le tue memorie puo ancora fare ricorso al TAR.Io dopo che la commissione mi ha respinto le cause di servizio ho presentato le memorie e successivamente su 5 patalogie mi hanno riconosciuto 3 ed esattamente,IPERTENSIONE ARTERIORA,GASTRITE ULCEROSA,CERVICALE.La questione e' riferita ai servizi che hai espletato se disagiati o meno.Mihanno dato la cat. 7 massima.Il mio consiglio e' non fermerti al primo ostacolo,vai avanti perche' la loro intenzione e' proprio questa demoralizzare le persone a non proseguire.Le memorie che ho fatto io le ho fatte di mio pugno senza medico legale.ciao in bocca al lupo mario

.............Concordo, :arrow: non ci si deve fermare al primo ostacolo..... :wink: tenete duro.....ok.. :?:
pietro1963

Re: C.S. respinta

Messaggio da pietro1963 »

Ciao anch'io dal 2005 sono in attesa di una risposta da parte del comitato di verifica per ipertensione con danno d'organo e problemi alla schiena ed alla luce di quanto leggo non mi faccio illusioni!!!!
panorama
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Re: C.S. respinta

Messaggio da panorama »

Il ricorrente - tuttora in attività di servizio - ha impugnato il decreto ministeriale n. 50711/N dell'11/10/2011 chiedendone l'annullamento "nella sola parte in cui non riconosce la dipendenza della causa di servizio per l'infermità rubricata al n. 5" (IPERTENSIONE ARTERIOSA IN TRATTAMENTO).


Il Sig. G. C. ha presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in data 17/02/2012, respinto con D.P.R. del 30/01/2013 sulla base del parere del Consiglio di Stato n. 3980121 del 20/09/2012.

Invece la Corte dei Conti Veneto lo Accoglie con la sentenza di pochi giorni fa.
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Posto alcuni brani che potrebbero interessare.


Ricorso contro
il Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale per le risorse Umane - Servizio Trattamento di Pensione e Previdenza,


Con sentenza n. 59 del 2017 questa Sezione ha dichiarato la giurisdizione della Corte dei conti sul ricorso in epigrafe, il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze e ha disposto per l’istruttoria della causa con separata ordinanza.

Con ordinanza n. 56 e n. 128 del 2017, questa Sezione, ha disposto accertamenti istruttori affidandoli all’U.M.L. del Ministero della salute.

In data 8-02-2018 l’U.M.L. ha depositato la perizia.

Con memoria del 30-04-2018, la difesa del ricorrente, sulla base delle argomentazioni e delle conclusioni espresse nella perizia, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.


L’U.M.L., in riscontro alla ordinanza con cui questa Corte ha disposto accertamenti istruttori medico-legali, ha reso il parere depositato il 8-02-2018, formulando le seguenti considerazioni:

“…PARERE MEDICO-LEGALE

Lo scrivente Ufficio, dopo attento esame della documentazione trasmessa, tenuto conto delle risultanze della visita effettuata, sentito il dr. C.. che non si oppone al parere dello scrivente, in risposta al quesito posto esprime le seguenti considerazioni.

Risulta dagli atti che il Dott. G. C. presta servizio nella Polizia OMISSIS dal 1982. OMISSIS .......... Nel 2008 ha saputo di essere iperteso, con valori della diastolica piuttosto elevati (110/120 mm HG).


Riguardo l'infermità cardiaca oggetto del ricorso, ricordiamo brevemente che l'ipertensione essenziale o primaria, quale quella da cui è affetto il ricorrente, non è scatenata da fattori secondari (come patologie a carico di alcuni organi), ma è dovuta a cause non ancora identificate.

- ) - Il termine essenziale
è stato coniato dai primi studiosi della patologia i quali cominciarono ad evidenziare come, con l'aumentare dell'età, l'ipertensione si riscontrasse in numero sempre maggiore di individui. Pensarono perciò che l'ipertensione fosse una condizione necessaria, quindi essenziale, e la definirono appunto ipertensione essenziale.
Le cause dell'ipertensione essenziale non sono ancora state accertate, e perciò non è ancora possibile capire il fattore scatenante la patologia.

- ) - È però risultato sempre più chiaro che esistono dei fattori che favoriscono l'insorgenza e lo sviluppo dell'ipertensione primaria.
Sicuramente uno di questi è la componente genetica: essa consiste in un disturbo poligenico coinvolgente geni che codificano per il sistema RAA (renna-angiotensina). Infatti sono stati individuati polimorfismi dell'angiotensina e dell'enzima di conversione dell'angiotensina che spiegherebbero la diversa sensibilità all' introito di NaCl. Inoltre, le mutazioni del gene alfa-adducin, sono associate ad aumento del riassorbimento di sodio a livello dei tubuli renali.

Dal punto di vista ambientale è stato visto come individui che vivevano in zone povere, dove la dieta era rappresentata da ciò che la natura offriva, in cui gli abitanti non mostravano ipertensione, una volta emigrati nei Paesi industrializzati, manifestavano ipertensione arteriosa.

Questo sottolinea l'assoluta importanza di una dieta corretta dal giusto introito di NaCl.

Il fabbisogno di un uomo adulto deve essere di 400mg/die di NaCl.

Nei Paesi industrializzati questo valore arriva ad essere talvolta 50 volte maggiore.

L'ipertensione risulta essere familiare e ricorre più frequentemente all'interno di alcune famiglie.

L'età ed uno stile di vita sedentario favoriscono l'insorgenza dell'ipertensione e questi fattori, unitamente ad una dieta ipercalorica e con un alto contenuto di sodio contribuiscono all'instaurarsi dell'ipertensione. Anche la componente razziale sembra rappresentare un fattore importante nell'ipertensione:
popolazioni nere con stili di vita occidentali presentano una maggior incidenza di ipertensione rispetto alle popolazioni caucasiche o dell'estremo oriente che vivono nelle stesse condizioni.
In ogni singolo individuo il livello di pressione arteriosa dipende dall'interazione tra fattori genetici, ereditari e lo stile di vita applicato.
- ) - Come già osservato, l'ipertensione essenziale ha un'importante componente ereditaria, sulla quale insistono le componenti legate allo stile di vita e l'alimentazione seguita.

Lunghe ricerche condotte su gemelli omozigoti cresciuti insieme o separatamente, su bambini adottati e non adottati hanno permesso di quantificare la percentuale relativa alla familiarità e allo stile di vita.

Generalmente, è stato scoperto che la metà di tutti i casi di ipertensione è imputabile allo stile di vita.

Tra questi è possibile ricordare la vita sedentaria, dieta ipercalorica, alto contenuto di sodio e calcio, obesità e particolari condizioni di stress psico-fisico.
- ) - In quanto a quest'ultimo fattore va osservato che nel determinismo di episodi di rialzi pressori, lo stress deve essere intenso, assorbente sotto il profilo psichico e fisico, aspetto non riconducibile nell'ambito di qualsivoglia attività lavorativa e tale da poter assurgere a vero e proprio fattore usurante per il muscolo cardiaco e la funzione circolatoria.

Nel caso in esame, l'attività svolta di ispettore capo della Polizia ....., tenuto conto della tipologia di lavoro, gravoso e sicuramente imperniato di notevole stress psico-fisico per le caratteristiche insite in esso, può aver favorito concausalmente l'insorgenza più rapida dell'ipertensione arteriosa di grado moderato-severo, per le motivazioni sopraesposte.

Per quanto concerne la classifica si ritiene equa l'ascrizione all'8^ ctg. Tab. A, legge vigente, considerato il quadro clinico strumentale desumibile dagli atti e tenuto conto delle risultanze della visita effettuata.”.

La Corte dei Conti precisa:

Il parere reso dal qualificato organo tecnico, in sede di supplemento istruttorio, basato sull’analisi dei riscontri documentali e sulla coerenza logico-scientifica delle argomentazioni e delle conclusioni, spiega in modo chiaro ed esaustivo perché il ricorso deve essere parzialmente accolto con riguardo al riconoscimento della causa di servizio, mentre deve essere parzialmente dichiarato inammissibile con riferimento alla richiesta di annullamento dei provvedimenti amministrativi impugnati, in quanto essi sono oggetto di cognizione di questo Giudice solo in via incidentale ai fini dell’accertamento del diritto al beneficio di natura pensionistica richiesto dalla parte ricorrente, essendo riservata la cognizione di legittimità in via principale al Giudice amministrativo.

e DICHIARA quanto segue

Considerata la integrale soccombenza, si deve disporre la condanna della parte soccombente a rimborsare le spese di lite.

La materia è ora disciplinata dal D.M. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 2 aprile 2014, che ai sensi dell’art. 29 entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione e ai sensi del precedente art. 28 si applica a tutte le liquidazioni eseguite dopo la entrata in vigore, in particolare dall’art. 4 del decreto che prevede i parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale.

Pertanto, considerato il valore della causa, la soccombenza egli altri parametri sopra indicati, si deve condannare il Ministero dell’Interno a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite nella misura complessiva indicata nel dispositivo.

La parte ricorrente ha chiesto anche la condanna ai sensi dell’art. 96 del c.p.c., ma questo Giudice non ravvisa mala fede o colpa grave nel comportamento della parte soccombente che ha resistito in giudizio, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza.
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