Cumulo lavoro e pensione
Re: Cumulo lavoro e pensione
A PAOLO4769, voglio chiedere se l'inps ti ha riferito che la tua pensione viene regolata con l'articolo 72 comma 2, vuol dire che hai meno di 40 anni di anzianità contributiva giusto.
Re: Cumulo lavoro e pensione
A PAOLO4769, voglio chiedere se l'inps ti ha riferito che la tua pensione viene regolata con l'articolo 72 comma 2, vuol dire che hai meno di 40 anni di anzianità contributiva giusto.PAOLO4769 ha scritto: ↑sab nov 28, 2020 11:29 am Ciao a tutti,
spero che questa risposta ricevuta ieri possa essere d'aiuto a tutti i colleghi che come me vogliono arrotondare la pensione....
Buongiorno,
come indicato nella Determina n.*********** (che ad ogni buon fine si allega in copia), Lei è titolare di Pensione Ordinaria Diretta di Inabilità, con Decorrenza giuridica/economica dal 08/02/2011.
Per tale fattispecie sopra indicata, ai fini del cumulo lavoro/pensione è equiparata alle pensioni d’invalidità.
La normativa di riferimento continuerà ad essere il comma 2, dell’art. 72 della legge 388/2000. , il quale stabilisce che i trattamenti pensionistici di invalidità sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70 per cento della quota eccedente il minimo INPS. La relativa trattenuta non può, comunque, superare il valore pari al 30 per cento del reddito di lavoro autonomo.
Qualora invece la S.V. intendesse intraprendere lavorativo di tipo dipendente verrà trattenuto l’importo della pensione pari al 50% della quota eccedente il trattamento Minimo INPS.
Non opera il divieto di cumulo nel caso in cui dall’attività autonoma o dipendente svolta derivi un reddito complessivo, al netto dei trattamenti di famiglia e delle quote dovute per contributi previdenziali ed assistenziali, non superiore all’importo annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti che per l’anno 2019 è pari ad €. 6.669,91, (513,07 x 13).
Pertanto visto il modello 730/2020, redditi anno 2019, il reddito da lavoro dipendente percepito dalla S.V. nell'anno 2019 è pari a €.6.514,00, inferiore a €.6.669,91 di conseguenza per l'anno 2019 non è soggetto a nessuna decurtazione della sua Pensione.
Per l’anno 2020 intanto la S.V. deve comunicare in via provvisoria il reddito presunto che percepirà per l’anno 2020, specificando se lavoro autonomo o dipendente, affinché lo scrivente possa attivarsi ad effettuare la ritenuta cautelativa, ed appena in possesso del Modello 730/2021 e/o Unico/2021 deve trasmettere copia al fine del conguaglio con quanto trattenuto con ritenuta cautelativa e quanto dovuto a riscontro della documentazione fiscale.
Le riporto esempio LAVORO DIPENDENTE:
Pensione Mensile anno 2020 €.1.572,00 lordo –
Minimo INPS Anno 2020 €.515,07 =
Rimane €. 1.056,00 Ritenuta del 50% pari a €. 528,00 mensile sulla pensione.
Le riporto esempio LAVORO AUTONOMO:
Pensione Mensile anno 2020 €.1.572,00 lordo –
Minimo INPS Anno 2020 €.515,07 =
Rimane €. 1.056,00 Ritenuta del 30% pari a €. 316,80 mensile sulla pensione, E COMUNQUE NON PUO’ SUPERARE IL 30% DEL REDDITO PRODOTTO SOLO NEL CASO DI LAVORO AUTONOMO.
A tal proposito si ricorda infine che, secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 211, della legge n. 662/96, i titolari di pensione che omettano di produrre la dichiarazione dei propri redditi da lavoro , sono tenuti a versare all’INPS Gestione Pubblica una somma pari all’importo annuo della pensione percepita nell’anno in cui si riferisce la dichiarazione medesima.
F.to
Leto Domenico Savio
Re: Cumulo lavoro e pensione
Messaggio da PAOLO4769 »
Ciao ARIETE70
quando ho scritto all'INPS ho allegato tutti i miei dati compreso anche l'ultimo mod. 730, chi mi ha risposto mi ha allegato lui il modello dove si evince che tipo di pensione percepisco....non hanno espressamente citato quell'art. ma deduco che se mi hanno fatto questi conteggi che per fortuna sono superiori a quello che percepisco....sicuramente SI.
Buona serata
Paolo
quando ho scritto all'INPS ho allegato tutti i miei dati compreso anche l'ultimo mod. 730, chi mi ha risposto mi ha allegato lui il modello dove si evince che tipo di pensione percepisco....non hanno espressamente citato quell'art. ma deduco che se mi hanno fatto questi conteggi che per fortuna sono superiori a quello che percepisco....sicuramente SI.
Buona serata
Paolo
Re: Cumulo lavoro e pensione
Se a qualcuno interessa ho trovato una nota INPS (4231 del 12/11/2020) relativamente aggiornata in merito al cumulo tra lavoro e pensione. Direi che in linea di massima, per la nostra situazione, vengono confermate le informazioni che già conoscevamo.
https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messagg ... 1-2020.pdf
https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messagg ... 1-2020.pdf
Re: Cumulo lavoro e pensione
Da la Repubblica.it
Economia/diritti-e-consumi/pensioni/domande-e-risposte/2019/05/03/news/pensione_privilegiata
Economia
Pensione privilegiata e reddito da lavoro, possibile il cumulo
a cura di FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO
Gentile esperto,
vorrei cortesemente sapere se la pensione privilegiata, ottenuta dopo 42 anni di contribuzione, sia interamente cumulabile con eventuali redditi da lavoro dipendente o autonomo, come avviene per le pensioni di invalidità con più di 40 anni di contribuzione. Da più parti ho letto che le pensioni privilegiate rientrano tra quelle di invalidità, tuttavia, per quanto riguarda" le privilegiate", non ho trovato un chiaro riferimento sulla sicura e completa cumulabilità.
03 MAGGIO 2019 PUBBLICATO PIÙ DI UN ANNO FA
Gentile lettore,
si conferma la cumulabilità piena, anche attraverso il rinvio a nota di prassi dell'Ex Inpdap, oggi Inps Gestione Dipendenti Pubblici:
Nota operativa n° 45 del 28 novembre 2008: "L'abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi da lavoro non rileva nei confronti dei titolari delle pensioni ai superstiti e delle pensioni di invalidità. Per gli iscritti a questo Istituto nella locuzione "pensioni di invalidità" rientrano i trattamenti derivanti da dispensa per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro o quella relativa alle mansioni (articolo 13 della legge n. 274/1991), le pensioni di infermità (articolo 42 del DPR 1092/1973) nonché i trattamenti pensionistici di privilegio, fermo restando quanto disposto dall'articolo 139 del DPR 1092/1973 applicabile nei casi di attività svolta alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, in virtù del richiamo espresso di detto articolo al "rapporto di servizio". Per dette tipologie di trattamenti pensionistici continuano, pertanto, a trovare applicazione le disposizioni in materia di cumulo di cui all'articolo 72, comma 2, della legge n. 388/2000 (cumulabilità nella misura del 70 per cento con i redditi da lavoro autonomo, 50 per cento con quelli derivanti da lavoro dipendente ovvero intera cumulabilità per le pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni). Ciò anche alla luce di quanto dispone l'art. 59, comma 4 della legge n. 449/1997 che estende alle forme pensionistiche sostitutive ed esclusive le disposizioni in materia di cumulo tra prestazioni pensionistiche e redditi da lavoro dipendente e autonomo previste dalla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria".
ecco il link
https://www.repubblica.it/economia/diri ... E37WMtBiz0
Economia/diritti-e-consumi/pensioni/domande-e-risposte/2019/05/03/news/pensione_privilegiata
Economia
Pensione privilegiata e reddito da lavoro, possibile il cumulo
a cura di FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO
Gentile esperto,
vorrei cortesemente sapere se la pensione privilegiata, ottenuta dopo 42 anni di contribuzione, sia interamente cumulabile con eventuali redditi da lavoro dipendente o autonomo, come avviene per le pensioni di invalidità con più di 40 anni di contribuzione. Da più parti ho letto che le pensioni privilegiate rientrano tra quelle di invalidità, tuttavia, per quanto riguarda" le privilegiate", non ho trovato un chiaro riferimento sulla sicura e completa cumulabilità.
03 MAGGIO 2019 PUBBLICATO PIÙ DI UN ANNO FA
Gentile lettore,
si conferma la cumulabilità piena, anche attraverso il rinvio a nota di prassi dell'Ex Inpdap, oggi Inps Gestione Dipendenti Pubblici:
Nota operativa n° 45 del 28 novembre 2008: "L'abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi da lavoro non rileva nei confronti dei titolari delle pensioni ai superstiti e delle pensioni di invalidità. Per gli iscritti a questo Istituto nella locuzione "pensioni di invalidità" rientrano i trattamenti derivanti da dispensa per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro o quella relativa alle mansioni (articolo 13 della legge n. 274/1991), le pensioni di infermità (articolo 42 del DPR 1092/1973) nonché i trattamenti pensionistici di privilegio, fermo restando quanto disposto dall'articolo 139 del DPR 1092/1973 applicabile nei casi di attività svolta alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, in virtù del richiamo espresso di detto articolo al "rapporto di servizio". Per dette tipologie di trattamenti pensionistici continuano, pertanto, a trovare applicazione le disposizioni in materia di cumulo di cui all'articolo 72, comma 2, della legge n. 388/2000 (cumulabilità nella misura del 70 per cento con i redditi da lavoro autonomo, 50 per cento con quelli derivanti da lavoro dipendente ovvero intera cumulabilità per le pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni). Ciò anche alla luce di quanto dispone l'art. 59, comma 4 della legge n. 449/1997 che estende alle forme pensionistiche sostitutive ed esclusive le disposizioni in materia di cumulo tra prestazioni pensionistiche e redditi da lavoro dipendente e autonomo previste dalla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria".
ecco il link
https://www.repubblica.it/economia/diri ... E37WMtBiz0
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Re: Cumulo lavoro e pensione
Messaggio da verstegarnix »
Salve a tutti, Egr. paolo4769,PAOLO4769 ha scritto: ↑sab nov 28, 2020 11:29 am Ciao a tutti,
spero che questa risposta ricevuta ieri possa essere d'aiuto a tutti i colleghi che come me vogliono arrotondare la pensione....
Buongiorno,
come indicato nella Determina n.*********** (che ad ogni buon fine si allega in copia), Lei è titolare di Pensione Ordinaria Diretta di Inabilità, con Decorrenza giuridica/economica dal 08/02/2011.
Per tale fattispecie sopra indicata, ai fini del cumulo lavoro/pensione è equiparata alle pensioni d’invalidità.
La normativa di riferimento continuerà ad essere il comma 2, dell’art. 72 della legge 388/2000. , il quale stabilisce che i trattamenti pensionistici di invalidità sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70 per cento della quota eccedente il minimo INPS. La relativa trattenuta non può, comunque, superare il valore pari al 30 per cento del reddito di lavoro autonomo.
Qualora invece la S.V. intendesse intraprendere lavorativo di tipo dipendente verrà trattenuto l’importo della pensione pari al 50% della quota eccedente il trattamento Minimo INPS.
Non opera il divieto di cumulo nel caso in cui dall’attività autonoma o dipendente svolta derivi un reddito complessivo, al netto dei trattamenti di famiglia e delle quote dovute per contributi previdenziali ed assistenziali, non superiore all’importo annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti che per l’anno 2019 è pari ad €. 6.669,91, (513,07 x 13).
Pertanto visto il modello 730/2020, redditi anno 2019, il reddito da lavoro dipendente percepito dalla S.V. nell'anno 2019 è pari a €.6.514,00, inferiore a €.6.669,91 di conseguenza per l'anno 2019 non è soggetto a nessuna decurtazione della sua Pensione.
Per l’anno 2020 intanto la S.V. deve comunicare in via provvisoria il reddito presunto che percepirà per l’anno 2020, specificando se lavoro autonomo o dipendente, affinché lo scrivente possa attivarsi ad effettuare la ritenuta cautelativa, ed appena in possesso del Modello 730/2021 e/o Unico/2021 deve trasmettere copia al fine del conguaglio con quanto trattenuto con ritenuta cautelativa e quanto dovuto a riscontro della documentazione fiscale.
Le riporto esempio LAVORO DIPENDENTE:
Pensione Mensile anno 2020 €.1.572,00 lordo –
Minimo INPS Anno 2020 €.515,07 =
Rimane €. 1.056,00 Ritenuta del 50% pari a €. 528,00 mensile sulla pensione.
Le riporto esempio LAVORO AUTONOMO:
Pensione Mensile anno 2020 €.1.572,00 lordo –
Minimo INPS Anno 2020 €.515,07 =
Rimane €. 1.056,00 Ritenuta del 30% pari a €. 316,80 mensile sulla pensione, E COMUNQUE NON PUO’ SUPERARE IL 30% DEL REDDITO PRODOTTO SOLO NEL CASO DI LAVORO AUTONOMO.
A tal proposito si ricorda infine che, secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 211, della legge n. 662/96, i titolari di pensione che omettano di produrre la dichiarazione dei propri redditi da lavoro , sono tenuti a versare all’INPS Gestione Pubblica una somma pari all’importo annuo della pensione percepita nell’anno in cui si riferisce la dichiarazione medesima.
F.to
Leto Domenico Savio
mi trovo nella posizione di cui sopra, ovvero 38 anni di contributi, nel 2012 riformato non idoneo permanentemente al servizio d'istituto, si a domanda al transito ruolo civile, in pensione ordinaria per inv. con 2.250€ mensili.
Sono intenzionato a iniziare un'attività lavorativa autonoma con partita iva come consulente con un redito annuale di ca. 12.000,00€.
Ecco qui la mia domanda:
Quali saranno le conseguenze economiche sia sulla pensione nonché quelle fiscali?
Ringrazio cordialmente a chiunque che gradisce rispondermi
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