se sei stato dispensato per fisica inabilità e percepisci la penione di inabilità non puoi svolgere alcun tipo di lavoro ne autonomo ne presso terzi-raimazza ha scritto:Salve avrei bisogno di alcune informazioni che finora neanche i sindacati sono riusciti a darmi. Sono un aps ho 48 anni e Per motivi che non sto ad elencare Per motivi di spazio, nel settembre del 2014 sono stato riformato con la scelta di andare in pensione per inabilità oppure esser impiegato in qualche ufficio del ministero della difesa. Quindi ho rinunciato all'impiego civile e sono stato posto in pensione con 32 anni di contributi di cui 22 nei carabinieri. Il mio quesito visto che sono in forma smagliante avendo recuperato al 90 % le mobilità motorie , chiedo,posso lavorare come dipendente senza rischiare che mi venga decurtata la pensione? Se non ho capito male la legge vigente dice che chi e stato messo in pensione Per inabilità non può esercitare altre professioni ma in questo caso nel verbale c'è scritto inabilità assoluta nell'arma dei carabiniere ma nessun problema in pubblico impiego. Ho bisogno di lavorare in quanto la pensione ed i debiti non mi lasciano molta possibilità di vivere una vita dignitosa. Grazie a tutti quelli che risponderanno
Cumulo lavoro e pensione
Re: Cumulo lavoro e pensione
Re: Cumulo lavoro e pensione
Nel tuo caso puoi lavorare tranquillamente subirai pero' una decurtazione nella pensione se lavoratore dipendente pari al 50% nella quota eccedente il tratt.minimo.
Con reddito da lavoro autonomo vi sara' trattenuta pari all'importo piu basso del 30 % della quota eccedente sul tratt. Minimo ed il 30% sul reddito del lavoro autonomo.
Sotto i 6730 euro lordi annui nulla e dovuto...
Ciao e buon lavoro.
Con reddito da lavoro autonomo vi sara' trattenuta pari all'importo piu basso del 30 % della quota eccedente sul tratt. Minimo ed il 30% sul reddito del lavoro autonomo.
Sotto i 6730 euro lordi annui nulla e dovuto...
Ciao e buon lavoro.
Per Aspera ad Astra!!!!
Re: Cumulo lavoro e pensione
per avt= questa è la risposta esatta..............impara a non rispondere quando non sai!lino ha scritto:Nel tuo caso puoi lavorare tranquillamente subirai pero' una decurtazione nella pensione se lavoratore dipendente pari al 50% nella quota eccedente il tratt.minimo.
Con reddito da lavoro autonomo vi sara' trattenuta pari all'importo piu basso del 30 % della quota eccedente sul tratt. Minimo ed il 30% sul reddito del lavoro autonomo.
Sotto i 6730 euro lordi annui nulla e dovuto...
Ciao e buon lavoro.
"ogni diamante ha molte sfaccettature, ognuna diversa dall'altra.......(cit.mia)"
La vera libertà è poter fare (anche) quello che fa la maggioranza del gregge (cit.mia)
La vera conoscenza è sapere che non ci sono limiti della nostra ignoranza.(cit.mia)
La vera libertà è poter fare (anche) quello che fa la maggioranza del gregge (cit.mia)
La vera conoscenza è sapere che non ci sono limiti della nostra ignoranza.(cit.mia)
Re: Cumulo lavoro e pensione
continui a perseverare nella tua ignoranza- quello che ha scritto il collega che tu ritieni sia correto non si riferisce ai dipendenti pubblici-ariete17 ha scritto:per avt= questa è la risposta esatta..............impara a non rispondere quando non sai!lino ha scritto:Nel tuo caso puoi lavorare tranquillamente subirai pero' una decurtazione nella pensione se lavoratore dipendente pari al 50% nella quota eccedente il tratt.minimo.
Con reddito da lavoro autonomo vi sara' trattenuta pari all'importo piu basso del 30 % della quota eccedente sul tratt. Minimo ed il 30% sul reddito del lavoro autonomo.
Sotto i 6730 euro lordi annui nulla e dovuto...
Ciao e buon lavoro.
LEGGI E IMPARA - E POI CRITICHI-
PENSIONAT ISCRITTI ALLA GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI
Per gli iscritti alla gestione dipendenti pubblici, il divieto di cumulo pensione/retribuzione opera per i trattamenti pensionistici di inabilità.
Tali fattispecie si configurano nei trattamenti pensionistici privilegiati(indistintamente per tutti i dipendenti della pubblica amministrazione) nonché in quelli derivanti da dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro o quella relativa alle mansioni (art. 13 legge n. 274/91 ovvero art. 27 della legge n. 177/76per i dipendenti civili dello Stato
Re: Cumulo lavoro e pensione
Avt evitando discussioni in merito ma hai detto al collega una cosa non giusta e ribadita tu parli di personale che non e' abilitato a nessun proficuo lavoro mentre raimazza riferiva che la cml competente lo aveva abilitato al transito nel ruolo degli.impiegati civili dello stato quindi puo lavorare.
PER RAIMAZZA
Non sono sicuro al 100% presumo si tratti di 480 euro il trattamento minimo.
Ciao e auguri a tutti.
PER RAIMAZZA
Non sono sicuro al 100% presumo si tratti di 480 euro il trattamento minimo.
Ciao e auguri a tutti.
Per Aspera ad Astra!!!!
Re: Cumulo lavoro e pensione
Ariete 17 NON gettare fuoco che avt e preparato e molto generoso.
Poi in buona fede tutti possiamo sbagliare.,il sottoscritto in primis .
se andate a vedere sul forum ci sono centinaia di risposte analoghe.
Ciao.
Poi in buona fede tutti possiamo sbagliare.,il sottoscritto in primis .
se andate a vedere sul forum ci sono centinaia di risposte analoghe.
Ciao.
Per Aspera ad Astra!!!!
Re: Cumulo lavoro e pensione
La circolare allegata dal solito Ciro manca di una passaggio fondamentale....
Pensionati Inpdap iscritti alla gestione dipendenti pubblici
Per gli iscritti alla gestione dipendenti pubblici, il divieto di cumulo pensione/retribuzione opera per i trattamenti pensionistici di inabilità.
Tali fattispecie si configurano nei trattamenti pensionistici privilegiati (indistintamente per tutti i dipendenti della pubblica amministrazione) nonché in quelli derivanti da dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro o quella relativa alle mansioni (art. 13 legge n. 274/91 ovvero art. 27 della legge n. 177/76per i dipendenti civili dello Stato).
Il trattamento pensionistico di inabilità (avente decorrenza dal 1° gennaio 2001) è regolato, ai fini del regime di cumulo, dall’art. 72, comma II° della “legge finanziaria 2001” n. 388 del 23 dicembre 2000, che a decorrere dall’entrata in vigore della stessa prevede che le quote di pensioni dirette di anzianità, di invaliditàe degli assegni diretti di invalidità a carico dell’A.G.O. e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, eccedenti l’ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70% e sono cumulabili nella misura del 50 % con i redditi da lavoro dipendente; nel caso di reddito da lavoro autonomo le relative trattenute non possono, in ogni caso, superare il valore pari al 30% dei predetti redditi.
Pensionati Inpdap iscritti alla gestione dipendenti pubblici
Per gli iscritti alla gestione dipendenti pubblici, il divieto di cumulo pensione/retribuzione opera per i trattamenti pensionistici di inabilità.
Tali fattispecie si configurano nei trattamenti pensionistici privilegiati (indistintamente per tutti i dipendenti della pubblica amministrazione) nonché in quelli derivanti da dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro o quella relativa alle mansioni (art. 13 legge n. 274/91 ovvero art. 27 della legge n. 177/76per i dipendenti civili dello Stato).
Il trattamento pensionistico di inabilità (avente decorrenza dal 1° gennaio 2001) è regolato, ai fini del regime di cumulo, dall’art. 72, comma II° della “legge finanziaria 2001” n. 388 del 23 dicembre 2000, che a decorrere dall’entrata in vigore della stessa prevede che le quote di pensioni dirette di anzianità, di invaliditàe degli assegni diretti di invalidità a carico dell’A.G.O. e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, eccedenti l’ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70% e sono cumulabili nella misura del 50 % con i redditi da lavoro dipendente; nel caso di reddito da lavoro autonomo le relative trattenute non possono, in ogni caso, superare il valore pari al 30% dei predetti redditi.
" Chi ti ha insegnato che nulla si può cambiare, voleva solo un altro schiavo "
Re: Cumulo lavoro e pensione
Nessun litigio, conoscendo il vecchio Ciro, dopo diverso tempo sono tornato a dare un occhiata al forum e questo è il primo argomento che ho letto...
Il trattamento (cui si riferisce parte della circolare inps 5901 del 24.9.2015 che ho allegato nel post precedente) minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e' di 501,89 come riportato nella circolare inps nr.11 del 23.1.2015.
E' tutto nelle due circolari che ho semplicemente trovato in internet (chi cerca trova).
Ciao a tutti Rambo
Il trattamento (cui si riferisce parte della circolare inps 5901 del 24.9.2015 che ho allegato nel post precedente) minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e' di 501,89 come riportato nella circolare inps nr.11 del 23.1.2015.
E' tutto nelle due circolari che ho semplicemente trovato in internet (chi cerca trova).
Ciao a tutti Rambo
" Chi ti ha insegnato che nulla si può cambiare, voleva solo un altro schiavo "
Re: Cumulo lavoro e pensione
============================RAMBO ha scritto:Nessun litigio, conoscendo il vecchio Ciro, dopo diverso tempo sono tornato a dare un occhiata al forum e questo è il primo argomento che ho letto...
Il trattamento (cui si riferisce parte della circolare inps 5901 del 24.9.2015 che ho allegato nel post precedente) minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e' di 501,89 come riportato nella circolare inps nr.11 del 23.1.2015.
E' tutto nelle due circolari che ho semplicemente trovato in internet (chi cerca trova).
Ciao a tutti Rambo
Ben tornato.-Salutoni
-
- Sostenitore
- Messaggi: 3843
- Iscritto il: mar ago 26, 2014 3:01 pm
Re: Cumulo lavoro e pensione
Messaggio da Sempreme064 »
se sei andato in pensione dopo il 2009 non c'è il divieto di cumulo..
Cumulabilità delle pensioni con i redditi da lavoro
Due comunicazioni degli istituti previdenziali
L’INPDAP, con la nota operativa n. 45 del 28/11/2008 e l’INPS, con la circolare n. 108, del 09.12.20008, forniscono indicazioni per dare attuazione all’art. 19 del decreto legge 112/2008, convertito in legge 133/2008, che prevede, dal 1° gennaio 2009, l’abolizione del divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro autonomo e dipendente.
Tuttavia, gli Istituti previdenziali si limitano a riportare la disposizione di legge e a fornire indicazioni operative per la sua attuazione, non chiarendo nessuna delle problematiche da noi individuate che restano, pertanto, aperte.
In particolare, l’INPDAP, nel confermare le previgenti disposizioni in materia di cumulo per i titolari di pensioni di invalidità e di reversibilità, precisa che nella locuzione “pensioni di invalidità” rientrano i seguenti trattamenti: inabilità a qualsiasi proficuo lavoro e inabilità relativa alle mansioni (art. 13 della legge n. 274/91); pensioni di infermità (art. 42 del DPR n. 1092/73); pensioni di privilegio.
Per i trattamenti pensionistici di privilegio, rimane fermo quanto disposto dall’art. 139 del DPR n. 1092/73, stabilendo la cumulabilità con i redditi da lavoro derivanti da un rapporto di servizio, alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, diverso da quello che ha dato luogo a pensione.
L’INPDAP riepiloga le disposizioni vigenti in materia di cumulo per le pensioni di invalidità in un allegato che, a nostro modo di vedere, non è molto chiaro.
Altra precisazione fatta dall’INPDAP riguarda i titolari di trattamenti pensionistici che hanno chiesto di accedere al regime di cumulo totale tra pensione e redditi da lavoro, ai sensi dell’art. 44 della legge n. 289/2002, previo pagamento di un “ticket”. Per costoro, avendo usufruito della totale cumulabilità in data anteriore al 1° gennaio 2009, continua ad operare, naturalmente se ancora in corso, la trattenuta sulla pensione fino all’estinzione dell’importo dovuto.
In sostanza i titolari di pensioni di anzianità o di pensione contributiva, che rientrano nei casi previsti dall’art. 19 della legge n. 133/2008, nei cui confronti l’INPDAP sta operando una trattenuta sulla pensione in quanto percettori di reddito da lavoro, devono presentare una dichiarazione in cui si attesta di essere titolari di trattamento pensionistico rientrante nell’applicazione dell’art. 19 della legge n. 133/2008.
Tale dichiarazione non è costitutiva del diritto, ma ha solo la funzione di agevolare l’Istituto per la tempestiva applicazione del dispositivo di legge, in quanto lo stesso non dispone di dati sufficienti ad individuare i soggetti che ne possono beneficiare.
Per quanto riguarda le pensioni di vecchiaia, l’INPS non chiarisce la disciplina da applicare alle pensioni di natura contributiva conseguite con decorrenza precedente al 1° gennaio 2008 con i requisiti in vigore fino alla predetta data nonché delle pensioni conseguite dopo il 31 dicembre 2007 con i previgenti requisiti per opera della salvaguardia. Sull’argomento, infatti, l’Istituto si riserva di fornire indicazioni.
Cumulabilità delle pensioni con i redditi da lavoro
Due comunicazioni degli istituti previdenziali
L’INPDAP, con la nota operativa n. 45 del 28/11/2008 e l’INPS, con la circolare n. 108, del 09.12.20008, forniscono indicazioni per dare attuazione all’art. 19 del decreto legge 112/2008, convertito in legge 133/2008, che prevede, dal 1° gennaio 2009, l’abolizione del divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro autonomo e dipendente.
Tuttavia, gli Istituti previdenziali si limitano a riportare la disposizione di legge e a fornire indicazioni operative per la sua attuazione, non chiarendo nessuna delle problematiche da noi individuate che restano, pertanto, aperte.
In particolare, l’INPDAP, nel confermare le previgenti disposizioni in materia di cumulo per i titolari di pensioni di invalidità e di reversibilità, precisa che nella locuzione “pensioni di invalidità” rientrano i seguenti trattamenti: inabilità a qualsiasi proficuo lavoro e inabilità relativa alle mansioni (art. 13 della legge n. 274/91); pensioni di infermità (art. 42 del DPR n. 1092/73); pensioni di privilegio.
Per i trattamenti pensionistici di privilegio, rimane fermo quanto disposto dall’art. 139 del DPR n. 1092/73, stabilendo la cumulabilità con i redditi da lavoro derivanti da un rapporto di servizio, alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, diverso da quello che ha dato luogo a pensione.
L’INPDAP riepiloga le disposizioni vigenti in materia di cumulo per le pensioni di invalidità in un allegato che, a nostro modo di vedere, non è molto chiaro.
Altra precisazione fatta dall’INPDAP riguarda i titolari di trattamenti pensionistici che hanno chiesto di accedere al regime di cumulo totale tra pensione e redditi da lavoro, ai sensi dell’art. 44 della legge n. 289/2002, previo pagamento di un “ticket”. Per costoro, avendo usufruito della totale cumulabilità in data anteriore al 1° gennaio 2009, continua ad operare, naturalmente se ancora in corso, la trattenuta sulla pensione fino all’estinzione dell’importo dovuto.
In sostanza i titolari di pensioni di anzianità o di pensione contributiva, che rientrano nei casi previsti dall’art. 19 della legge n. 133/2008, nei cui confronti l’INPDAP sta operando una trattenuta sulla pensione in quanto percettori di reddito da lavoro, devono presentare una dichiarazione in cui si attesta di essere titolari di trattamento pensionistico rientrante nell’applicazione dell’art. 19 della legge n. 133/2008.
Tale dichiarazione non è costitutiva del diritto, ma ha solo la funzione di agevolare l’Istituto per la tempestiva applicazione del dispositivo di legge, in quanto lo stesso non dispone di dati sufficienti ad individuare i soggetti che ne possono beneficiare.
Per quanto riguarda le pensioni di vecchiaia, l’INPS non chiarisce la disciplina da applicare alle pensioni di natura contributiva conseguite con decorrenza precedente al 1° gennaio 2008 con i requisiti in vigore fino alla predetta data nonché delle pensioni conseguite dopo il 31 dicembre 2007 con i previgenti requisiti per opera della salvaguardia. Sull’argomento, infatti, l’Istituto si riserva di fornire indicazioni.
-
- Sostenitore
- Messaggi: 3843
- Iscritto il: mar ago 26, 2014 3:01 pm
Re: Cumulo lavoro e pensione
Messaggio da Sempreme064 »
forse ho fatto confusione pure io..non sei nella massima anzianità .. non ci capisce niente nemmeno chi ha scritto l'articolo.. pensa un po.. buona giornata..
Re: Cumulo lavoro e pensione
=============================marco064 ha scritto:forse ho fatto confusione pure io..non sei nella massima anzianità .. non ci capisce niente nemmeno chi ha scritto l'articolo.. pensa un po.. buona giornata..
Eheheheee
Re: Cumulo lavoro e pensione
a chi può interessare...
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
"ogni diamante ha molte sfaccettature, ognuna diversa dall'altra.......(cit.mia)"
La vera libertà è poter fare (anche) quello che fa la maggioranza del gregge (cit.mia)
La vera conoscenza è sapere che non ci sono limiti della nostra ignoranza.(cit.mia)
La vera libertà è poter fare (anche) quello che fa la maggioranza del gregge (cit.mia)
La vera conoscenza è sapere che non ci sono limiti della nostra ignoranza.(cit.mia)
Vai a
- GENERALE
- ↳ Annunci e Regole importanti
- CONSULENZA LEGALE PER I MILITARI E LE FORZE DI POLIZIA
- ↳ L'Avv. Giorgio Carta risponde
- CONSULENZA LEGALE SU CONTENZIOSI CIVILI
- ↳ L'Avv. Giovanni Carta risponde
- PREVIDENZA SOCIALE
- ↳ CALCOLI PENSIONISTICI
- ↳ ASPETTATIVA - CAUSE DI SERVIZIO - EQUO INDENNIZZO - PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA E TABELLARE
- ↳ VITTIME DEL TERRORISMO, DOVERE E CRIMINALITÀ
- ↳ ISTRUZIONI PER LA CONCESSIONE DELLA SPECIALE ELARGIZIONE PREVISTA PER LE VITTIME DEL SERVIZIO
- SALUTE E BENESSERE FORZE ARMATE E FORZE DI POLIZIA
- ↳ Psicologia
- ↳ La Dott.ssa Alessandra D'Alessio risponde
- LEXETICA - ASSISTENZA LEGALE E MEDICO LEGALE
- ↳ IL LEGALE RISPONDE
- ↳ IL MEDICO LEGALE RISPONDE
- FORZE DI POLIZIA
- ↳ CARABINIERI
- ↳ POLIZIA DI STATO
- ↳ News Polizia di Stato
- ↳ GUARDIA DI FINANZA
- ↳ POLIZIA PENITENZIARIA
- ↳ Attività di Polizia Giudiziaria
- MILITARI
- ↳ ESERCITO
- ↳ MARINA
- ↳ AERONAUTICA
- ↳ CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
- ↳ DONNE MILITARI
- ↳ UFFICIALI
- ↳ MARESCIALLI
- ↳ SERGENTI
- ↳ VSP
- ↳ VFP
- Trasferimenti all'Estero
- ↳ Tunisia
- ↳ Tenerife - Canarie
- DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO
- ↳ CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
- IMPIEGO CIVILE
- GUARDIE PARTICOLARI GIURATE