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PENSIONATI EX INPDAP - VIVERE IN TUNISIA
Re: PENSIONATI EX INPDAP - VIVERE IN TUNISIA
Un neo non per i ciclisti... Che in Tunisia puoi portare un'auto per tenerla lì se ha massimo 3 anni di vita
Re: PENSIONATI EX INPDAP - VIVERE IN TUNISIA
Corte Ue: lecito tassare le pensioni degli ex dipendenti pubblici in Portogallo. Sentenza del 30 aprile 2020.
Chi dà retta al cervello degli altri, butta via il suo (anonimo)
- luiscypher
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Re: PENSIONATI EX INPDAP - VIVERE IN TUNISIA
Il problema è tutto italiano! Ci sono figli e figliastri! Non si capisce perché il settore privato si è quello pubblico no! Uno dei misteri della nostra Italia! E chi dovrebbe intervenire dorme sonni tranquilli! Ma non siamo tutti uguali davanti alle leggi dello stato? E allora, la corte costituzionale che fa? Bohhhh...
Re: PENSIONATI EX INPDAP - VIVERE IN TUNISIA
Ragazzi, qualcuno si è già trasferito in Tunisia e sta vivendo li per godere dell'ospitalità di quel popolo? Avrei bisogno di informazioni certe di chi ha già pensato e messo in atto quello che io ed alcuni amici colleghi tra camperisti e motociclisti, abituati alla vita dura, stiamo progettando da tempo! Fateci sapere come vanno le cose, siamo curiosi ed affamati di notizie... buone e cattive che siano!
Re: PENSIONATI EX INPDAP - VIVERE IN TUNISIA
E mai possibile che con 92 interventi sull'argomento nessuno di noi beneficia ancora della pensione detassata in Tunisia? 
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Paco1960
Re: PENSIONATI EX INPDAP - VIVERE IN TUNISIA
In Tunisia in particolare ad Hammamet ci sono diverse migliaia di ex militari e forze di polizia. Alcuni di questi sono anche miei ex colleghi di Reparto con cui però non ho nessun contatto. Evidentemente non leggono il forum...o non intendono rispondere...
Re: PENSIONATI EX INPDAP - VIVERE IN TUNISIA
Paco 1960 ha detto: Evidentemente non leggono il forum...o non intendono rispondere...
Se cosi fosse sarebbe un bel problema! O non intendono condividere le loro esperienze oppure non sono felici...

Se cosi fosse sarebbe un bel problema! O non intendono condividere le loro esperienze oppure non sono felici...
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oreste.vignati
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- Località: bologna
Re: PENSIONATI EX INPDAP - VIVERE IN TUNISIA
Secondo me stanno così bene che hanno altro a cui pensare
Re: PENSIONATI EX INPDAP - VIVERE IN TUNISIA
Su Facebook ci sono vari gruppi sulla Tunisia, sui pensionati, che offrono interessanti discussioni in chiave generale, sul costo della vita, ecc ecc
Re: PENSIONATI EX INPDAP - VIVERE IN TUNISIA
Siete già tutti in Tunisia?Sempreme064 ha scritto: mer set 11, 2019 8:38 pm È a rischio Farnesina, solo nei luoghi turistici è garantita sicurezza, e nei luoghi turistici paghi più di qua..
Se poi intendi prendere la residenza e una barca allora si può fare..
Re: PENSIONATI EX INPDAP - VIVERE IN TUNISIA
Ciao Butrus64,
per delucidazioni in merito, sul forum è presente la sezione Tunisia del Moderatore Enzo Diario Tunisia.
per delucidazioni in merito, sul forum è presente la sezione Tunisia del Moderatore Enzo Diario Tunisia.
Re: PENSIONATI EX INPDAP - VIVERE IN TUNISIA
CdC Sez. 1^ d’Appello n. 158 pubblicata in data 03/11/2025 in Rif. CdC Lazio n. 300/2024, in relazione all’appello proposto dal ricorrente residente all’Estero al fine della defiscalizzazione del trattamento pensionistico per l’anno 2018, conferma la sentenza di 1° grado con la quale veniva dichiarato il difetto di giurisdizione, a favore del Giudice tributario e non della CdC.
>> l’appellante insiste con la richiesta di pagamento della pensione di vecchiaia senza decurtazioni tributarie, in applicazione della convenzione tra l'Italia e la Tunisia, ratificata con legge del 25 maggio 1981, n. 388 e che prevede l’esenzione fiscale in Italia a favore di coloro che hanno la propria residenza/domiciliazione tributaria in omissis, per almeno 183 giorni.<<
L’appellante deduce, in particolare, di risiedere stabilmente in omissis dal omissis e di essere iscritto all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) da tale data.
Quì alcuni brani:
Con memoria depositata in data 12 settembre 2025, si è costituito l’Inps ribadendo l’eccezione di difetto di giurisdizione trattandosi di controversia tesa a conseguire la restituzione delle differenze sulla prestazione pensionistica fruita nell’anno 2018, in forza delle trattenute operate dal sostituto d’imposta Inps e versate all’Erario nelle more della verifica della ricorrenza delle condizioni stabilite dalla Convenzione omissis sulla defiscalizzazione delle prestazioni previdenziali.
L’INPS scrive che la natura tributaria, rientra nella giurisdizione esclusiva delle Corti di Giustizia Tributaria, ai sensi dell'art. 2 del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
In ogni caso, secondo l’INPS, la contestazione della erronea applicazione della convenzione su cui si fonda l’atto impositivo contestato determinerebbe, la necessaria partecipazione al giudizio dell’Agenzia delle Entrate.
IL GIUDICE D’APPELLO precisa:
Ritiene, tuttavia, il Collegio che, nella vicenda in esame, non viene in rilievo la “misura” del trattamento pensionistico quale corretta determinazione di ogni componente di esso, né l’esatta qualificazione della natura del rapporto o questioni atte, comunque, ad incidere su tale trattamento, ma esclusivamente gli aspetti afferenti all’assoggettamento fiscale.
D’altronde, la stessa parte appellante richiama la convenzione tra lomissis e la omissis, ratificata con legge del 25 maggio 1981, n. 388 finalizzata, secondo l’art. 1 della citata legge, ad “evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito” e prevenire l’evasione fiscale e che prevede, tra l’altro, che le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
N.B.: Come sempre consiglio di leggere il tutto direttamente dall’allegato, sperando di non fare analoghi errori di competenza. Inoltre, allego anche la sentenza di 1° grado.
P.S.: Comunque nella sentenza di 1° Grado viene specificato che: “Ha evidenziato che la defiscalizzazione è stata applicata a partire dall’anno 2019 e, quindi, non per l’anno 2018.”
>> l’appellante insiste con la richiesta di pagamento della pensione di vecchiaia senza decurtazioni tributarie, in applicazione della convenzione tra l'Italia e la Tunisia, ratificata con legge del 25 maggio 1981, n. 388 e che prevede l’esenzione fiscale in Italia a favore di coloro che hanno la propria residenza/domiciliazione tributaria in omissis, per almeno 183 giorni.<<
L’appellante deduce, in particolare, di risiedere stabilmente in omissis dal omissis e di essere iscritto all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) da tale data.
Quì alcuni brani:
Con memoria depositata in data 12 settembre 2025, si è costituito l’Inps ribadendo l’eccezione di difetto di giurisdizione trattandosi di controversia tesa a conseguire la restituzione delle differenze sulla prestazione pensionistica fruita nell’anno 2018, in forza delle trattenute operate dal sostituto d’imposta Inps e versate all’Erario nelle more della verifica della ricorrenza delle condizioni stabilite dalla Convenzione omissis sulla defiscalizzazione delle prestazioni previdenziali.
L’INPS scrive che la natura tributaria, rientra nella giurisdizione esclusiva delle Corti di Giustizia Tributaria, ai sensi dell'art. 2 del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
In ogni caso, secondo l’INPS, la contestazione della erronea applicazione della convenzione su cui si fonda l’atto impositivo contestato determinerebbe, la necessaria partecipazione al giudizio dell’Agenzia delle Entrate.
IL GIUDICE D’APPELLO precisa:
Ritiene, tuttavia, il Collegio che, nella vicenda in esame, non viene in rilievo la “misura” del trattamento pensionistico quale corretta determinazione di ogni componente di esso, né l’esatta qualificazione della natura del rapporto o questioni atte, comunque, ad incidere su tale trattamento, ma esclusivamente gli aspetti afferenti all’assoggettamento fiscale.
D’altronde, la stessa parte appellante richiama la convenzione tra lomissis e la omissis, ratificata con legge del 25 maggio 1981, n. 388 finalizzata, secondo l’art. 1 della citata legge, ad “evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito” e prevenire l’evasione fiscale e che prevede, tra l’altro, che le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
N.B.: Come sempre consiglio di leggere il tutto direttamente dall’allegato, sperando di non fare analoghi errori di competenza. Inoltre, allego anche la sentenza di 1° grado.
P.S.: Comunque nella sentenza di 1° Grado viene specificato che: “Ha evidenziato che la defiscalizzazione è stata applicata a partire dall’anno 2019 e, quindi, non per l’anno 2018.”
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Re: PENSIONATI EX INPDAP - VIVERE IN TUNISIA
CdC Sez. 2^ d'Appello n. 120 pubblicata in data 15/07/2026 con Rif. CdC Lazio n. 97/2023, ACCOGLIE l'appello del ricorrente, già magistrato amministrativo in quiescenza, e DISPONE il rinvio al giudice di primo grado, per la prosecuzione, in diversa composizione, del giudizio e la pronuncia anche sulle spese del presente grado d’appello.
Il giudice di 1° grado ha dichiarato il difetto di giurisdizione, ritenendosi competente il giudice tributario, da adire nei confronti dell’Amministrazione finanziaria Agenzia delle Entrate.
>> indebito delle ritenute operate dall’INPS, quale sostituto d’imposta, sui redditi da pensione percepiti dal ricorrente nel 2016 (anno di trasferimento della residenza in Tunisia), con riferimento alla pensione d’anzianità goduta, con condanna dell’Istituto previdenziale alla restituzione, in favore del dott. OMISSIS, dell’importo integrale di euro 61.622,67, oltre interessi di legge, corrispondente all’importo delle trattenute operate.
- Nello specifico, il I giudice ha in primo luogo delimitato l’oggetto della questione controversa, individuato nella “defiscalizzazione” della pensione pubblica a far data dall’anno di trasferimento all’estero (Tunisia), con successiva e correlata iscrizione all’AIRE.
Ha, dunque, rimarcato che la medesima questione rivestirebbe natura tributaria, ...... (Leggi direttamente dall'allegato).
In FATTO
Pag. 7 >> Nel caso di specie, il petitum sostanziale non sarebbe, infatti, costituito dall'accertamento di un rapporto tributario tra contribuente e Agenzia delle Entrate, bensì dalla determinazione del quantum del trattamento pensionistico spettantegli, pensionato pubblico, in applicazione della normativa convenzionale internazionale che prevede l'esenzione dall'imposizione fiscale.
Pag. 8 >> Ed invero, la presentazione dell'istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate non escluderebbe l'interesse del pensionato ad agire nei confronti dell'INPS per ottenere la restituzione delle somme trattenute, trattandosi di rapporti giuridici distinti, azionabili in via alternativa o cumulativa.
Pag. 9 >> L'interesse ad agire, inoltre, sussisterebbe in quanto il ricorrente non avrebbe ottenuto la restituzione delle somme trattenute, né dall’ INPS né dall’ Agenzia delle Entrate, permanendo, dunque, uno stato di lesione della posizione giuridica del medesimo, che legittimerebbe l'azione giudiziaria.
In DIRITTO
Pag. 10 >> Orbene, nella fattispecie all’esame, il petitum sostanziale risulta chiaramente incentrato sull’accertamento del carattere indebito delle trattenute operate dall’INPS, a titolo d’imposta, sulla pensione del ricorrente/odierno appellante (vedasi conclusioni del ricorso di I grado) e, dunque, sulla contestazione della legittimità di atti direttamente incidenti sulla misura del diritto a pensione.
Trattasi, dunque, di controversia appartenente, ad avviso del Collegio, alla giurisdizione contabile sulla base della consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione.
Pag. 12 >> Allo stesso modo, è stato osservato che “….Nella specie, la domanda di rimborso riguarda le ritenute IRPEF operate dall’ente previdenziale sulla pensione privilegiata, sicché l’accertamento della esistenza del preteso credito attiene al trattamento pensionistico, che identifica il petitum sostanziale della domanda e, pertanto, il giudice del rapporto è il giudice contabile” (così, Cass., Sez. V, n. 24298/2019).
In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, l’odierno appello va accolto, con conseguente affermazione della giurisdizione contabile nella controversia oggetto del presente giudizio e rinvio al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 199, comma 1, lett. a), c.g.c., per la prosecuzione, in diversa composizione, del giudizio e la pronuncia anche sulle spese del presente grado d’appello.
P.Q.M.
Omissis (leggete direttamente dall'allegato)
N.B.: Per chi vuole saperne di più consiglio di leggere direttamente dalla sentenza per comprendere ciò che è successo.
Il giudice di 1° grado ha dichiarato il difetto di giurisdizione, ritenendosi competente il giudice tributario, da adire nei confronti dell’Amministrazione finanziaria Agenzia delle Entrate.
>> indebito delle ritenute operate dall’INPS, quale sostituto d’imposta, sui redditi da pensione percepiti dal ricorrente nel 2016 (anno di trasferimento della residenza in Tunisia), con riferimento alla pensione d’anzianità goduta, con condanna dell’Istituto previdenziale alla restituzione, in favore del dott. OMISSIS, dell’importo integrale di euro 61.622,67, oltre interessi di legge, corrispondente all’importo delle trattenute operate.
- Nello specifico, il I giudice ha in primo luogo delimitato l’oggetto della questione controversa, individuato nella “defiscalizzazione” della pensione pubblica a far data dall’anno di trasferimento all’estero (Tunisia), con successiva e correlata iscrizione all’AIRE.
Ha, dunque, rimarcato che la medesima questione rivestirebbe natura tributaria, ...... (Leggi direttamente dall'allegato).
In FATTO
Pag. 7 >> Nel caso di specie, il petitum sostanziale non sarebbe, infatti, costituito dall'accertamento di un rapporto tributario tra contribuente e Agenzia delle Entrate, bensì dalla determinazione del quantum del trattamento pensionistico spettantegli, pensionato pubblico, in applicazione della normativa convenzionale internazionale che prevede l'esenzione dall'imposizione fiscale.
Pag. 8 >> Ed invero, la presentazione dell'istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate non escluderebbe l'interesse del pensionato ad agire nei confronti dell'INPS per ottenere la restituzione delle somme trattenute, trattandosi di rapporti giuridici distinti, azionabili in via alternativa o cumulativa.
Pag. 9 >> L'interesse ad agire, inoltre, sussisterebbe in quanto il ricorrente non avrebbe ottenuto la restituzione delle somme trattenute, né dall’ INPS né dall’ Agenzia delle Entrate, permanendo, dunque, uno stato di lesione della posizione giuridica del medesimo, che legittimerebbe l'azione giudiziaria.
In DIRITTO
Pag. 10 >> Orbene, nella fattispecie all’esame, il petitum sostanziale risulta chiaramente incentrato sull’accertamento del carattere indebito delle trattenute operate dall’INPS, a titolo d’imposta, sulla pensione del ricorrente/odierno appellante (vedasi conclusioni del ricorso di I grado) e, dunque, sulla contestazione della legittimità di atti direttamente incidenti sulla misura del diritto a pensione.
Trattasi, dunque, di controversia appartenente, ad avviso del Collegio, alla giurisdizione contabile sulla base della consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione.
Pag. 12 >> Allo stesso modo, è stato osservato che “….Nella specie, la domanda di rimborso riguarda le ritenute IRPEF operate dall’ente previdenziale sulla pensione privilegiata, sicché l’accertamento della esistenza del preteso credito attiene al trattamento pensionistico, che identifica il petitum sostanziale della domanda e, pertanto, il giudice del rapporto è il giudice contabile” (così, Cass., Sez. V, n. 24298/2019).
In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, l’odierno appello va accolto, con conseguente affermazione della giurisdizione contabile nella controversia oggetto del presente giudizio e rinvio al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 199, comma 1, lett. a), c.g.c., per la prosecuzione, in diversa composizione, del giudizio e la pronuncia anche sulle spese del presente grado d’appello.
P.Q.M.
Omissis (leggete direttamente dall'allegato)
N.B.: Per chi vuole saperne di più consiglio di leggere direttamente dalla sentenza per comprendere ciò che è successo.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Re: PENSIONATI EX INPDAP - VIVERE IN TUNISIA
Enzo Diario Tunisia come si può contattare
Re: PENSIONATI EX INPDAP - VIVERE IN TUNISIA
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