PENSIONATI EX INPDAP - VIVERE IN TUNISIA
Re: PENSIONATI EX INPDAP - VIVERE IN TUNISIA
Un neo non per i ciclisti... Che in Tunisia puoi portare un'auto per tenerla lì se ha massimo 3 anni di vita
Re: PENSIONATI EX INPDAP - VIVERE IN TUNISIA
Corte Ue: lecito tassare le pensioni degli ex dipendenti pubblici in Portogallo. Sentenza del 30 aprile 2020.
Chi dà retta al cervello degli altri, butta via il suo (anonimo)
- luiscypher
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Re: PENSIONATI EX INPDAP - VIVERE IN TUNISIA
Il problema è tutto italiano! Ci sono figli e figliastri! Non si capisce perché il settore privato si è quello pubblico no! Uno dei misteri della nostra Italia! E chi dovrebbe intervenire dorme sonni tranquilli! Ma non siamo tutti uguali davanti alle leggi dello stato? E allora, la corte costituzionale che fa? Bohhhh...
Re: PENSIONATI EX INPDAP - VIVERE IN TUNISIA
Ragazzi, qualcuno si è già trasferito in Tunisia e sta vivendo li per godere dell'ospitalità di quel popolo? Avrei bisogno di informazioni certe di chi ha già pensato e messo in atto quello che io ed alcuni amici colleghi tra camperisti e motociclisti, abituati alla vita dura, stiamo progettando da tempo! Fateci sapere come vanno le cose, siamo curiosi ed affamati di notizie... buone e cattive che siano!
Re: PENSIONATI EX INPDAP - VIVERE IN TUNISIA
E mai possibile che con 92 interventi sull'argomento nessuno di noi beneficia ancora della pensione detassata in Tunisia? 
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Paco1960
Re: PENSIONATI EX INPDAP - VIVERE IN TUNISIA
In Tunisia in particolare ad Hammamet ci sono diverse migliaia di ex militari e forze di polizia. Alcuni di questi sono anche miei ex colleghi di Reparto con cui però non ho nessun contatto. Evidentemente non leggono il forum...o non intendono rispondere...
Re: PENSIONATI EX INPDAP - VIVERE IN TUNISIA
Paco 1960 ha detto: Evidentemente non leggono il forum...o non intendono rispondere...
Se cosi fosse sarebbe un bel problema! O non intendono condividere le loro esperienze oppure non sono felici...

Se cosi fosse sarebbe un bel problema! O non intendono condividere le loro esperienze oppure non sono felici...
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oreste.vignati
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Re: PENSIONATI EX INPDAP - VIVERE IN TUNISIA
Secondo me stanno così bene che hanno altro a cui pensare
Re: PENSIONATI EX INPDAP - VIVERE IN TUNISIA
Su Facebook ci sono vari gruppi sulla Tunisia, sui pensionati, che offrono interessanti discussioni in chiave generale, sul costo della vita, ecc ecc
Re: PENSIONATI EX INPDAP - VIVERE IN TUNISIA
Siete già tutti in Tunisia?Sempreme064 ha scritto: mer set 11, 2019 8:38 pm È a rischio Farnesina, solo nei luoghi turistici è garantita sicurezza, e nei luoghi turistici paghi più di qua..
Se poi intendi prendere la residenza e una barca allora si può fare..
Re: PENSIONATI EX INPDAP - VIVERE IN TUNISIA
Ciao Butrus64,
per delucidazioni in merito, sul forum è presente la sezione Tunisia del Moderatore Enzo Diario Tunisia.
per delucidazioni in merito, sul forum è presente la sezione Tunisia del Moderatore Enzo Diario Tunisia.
Re: PENSIONATI EX INPDAP - VIVERE IN TUNISIA
CdC Sez. 1^ d’Appello n. 158 pubblicata in data 03/11/2025 in Rif. CdC Lazio n. 300/2024, in relazione all’appello proposto dal ricorrente residente all’Estero al fine della defiscalizzazione del trattamento pensionistico per l’anno 2018, conferma la sentenza di 1° grado con la quale veniva dichiarato il difetto di giurisdizione, a favore del Giudice tributario e non della CdC.
>> l’appellante insiste con la richiesta di pagamento della pensione di vecchiaia senza decurtazioni tributarie, in applicazione della convenzione tra l'Italia e la Tunisia, ratificata con legge del 25 maggio 1981, n. 388 e che prevede l’esenzione fiscale in Italia a favore di coloro che hanno la propria residenza/domiciliazione tributaria in omissis, per almeno 183 giorni.<<
L’appellante deduce, in particolare, di risiedere stabilmente in omissis dal omissis e di essere iscritto all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) da tale data.
Quì alcuni brani:
Con memoria depositata in data 12 settembre 2025, si è costituito l’Inps ribadendo l’eccezione di difetto di giurisdizione trattandosi di controversia tesa a conseguire la restituzione delle differenze sulla prestazione pensionistica fruita nell’anno 2018, in forza delle trattenute operate dal sostituto d’imposta Inps e versate all’Erario nelle more della verifica della ricorrenza delle condizioni stabilite dalla Convenzione omissis sulla defiscalizzazione delle prestazioni previdenziali.
L’INPS scrive che la natura tributaria, rientra nella giurisdizione esclusiva delle Corti di Giustizia Tributaria, ai sensi dell'art. 2 del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
In ogni caso, secondo l’INPS, la contestazione della erronea applicazione della convenzione su cui si fonda l’atto impositivo contestato determinerebbe, la necessaria partecipazione al giudizio dell’Agenzia delle Entrate.
IL GIUDICE D’APPELLO precisa:
Ritiene, tuttavia, il Collegio che, nella vicenda in esame, non viene in rilievo la “misura” del trattamento pensionistico quale corretta determinazione di ogni componente di esso, né l’esatta qualificazione della natura del rapporto o questioni atte, comunque, ad incidere su tale trattamento, ma esclusivamente gli aspetti afferenti all’assoggettamento fiscale.
D’altronde, la stessa parte appellante richiama la convenzione tra lomissis e la omissis, ratificata con legge del 25 maggio 1981, n. 388 finalizzata, secondo l’art. 1 della citata legge, ad “evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito” e prevenire l’evasione fiscale e che prevede, tra l’altro, che le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
N.B.: Come sempre consiglio di leggere il tutto direttamente dall’allegato, sperando di non fare analoghi errori di competenza. Inoltre, allego anche la sentenza di 1° grado.
P.S.: Comunque nella sentenza di 1° Grado viene specificato che: “Ha evidenziato che la defiscalizzazione è stata applicata a partire dall’anno 2019 e, quindi, non per l’anno 2018.”
>> l’appellante insiste con la richiesta di pagamento della pensione di vecchiaia senza decurtazioni tributarie, in applicazione della convenzione tra l'Italia e la Tunisia, ratificata con legge del 25 maggio 1981, n. 388 e che prevede l’esenzione fiscale in Italia a favore di coloro che hanno la propria residenza/domiciliazione tributaria in omissis, per almeno 183 giorni.<<
L’appellante deduce, in particolare, di risiedere stabilmente in omissis dal omissis e di essere iscritto all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) da tale data.
Quì alcuni brani:
Con memoria depositata in data 12 settembre 2025, si è costituito l’Inps ribadendo l’eccezione di difetto di giurisdizione trattandosi di controversia tesa a conseguire la restituzione delle differenze sulla prestazione pensionistica fruita nell’anno 2018, in forza delle trattenute operate dal sostituto d’imposta Inps e versate all’Erario nelle more della verifica della ricorrenza delle condizioni stabilite dalla Convenzione omissis sulla defiscalizzazione delle prestazioni previdenziali.
L’INPS scrive che la natura tributaria, rientra nella giurisdizione esclusiva delle Corti di Giustizia Tributaria, ai sensi dell'art. 2 del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
In ogni caso, secondo l’INPS, la contestazione della erronea applicazione della convenzione su cui si fonda l’atto impositivo contestato determinerebbe, la necessaria partecipazione al giudizio dell’Agenzia delle Entrate.
IL GIUDICE D’APPELLO precisa:
Ritiene, tuttavia, il Collegio che, nella vicenda in esame, non viene in rilievo la “misura” del trattamento pensionistico quale corretta determinazione di ogni componente di esso, né l’esatta qualificazione della natura del rapporto o questioni atte, comunque, ad incidere su tale trattamento, ma esclusivamente gli aspetti afferenti all’assoggettamento fiscale.
D’altronde, la stessa parte appellante richiama la convenzione tra lomissis e la omissis, ratificata con legge del 25 maggio 1981, n. 388 finalizzata, secondo l’art. 1 della citata legge, ad “evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito” e prevenire l’evasione fiscale e che prevede, tra l’altro, che le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
N.B.: Come sempre consiglio di leggere il tutto direttamente dall’allegato, sperando di non fare analoghi errori di competenza. Inoltre, allego anche la sentenza di 1° grado.
P.S.: Comunque nella sentenza di 1° Grado viene specificato che: “Ha evidenziato che la defiscalizzazione è stata applicata a partire dall’anno 2019 e, quindi, non per l’anno 2018.”
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