ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

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naturopata
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da naturopata »

Sempreme064 ha scritto: dom dic 30, 2018 11:55 pm 121 pagine di sentenza e non si risolve nulla..una sentenza deve valere per tutti ..cosa facciamo sentenze regionali ..inps si deve adeguare e uniformare così come le amministrazioni.. mah..
Invito a leggere quanto detto dalla Corte dei Conti I^ Sez. Centrale con sentenza n.243/2018 che, in realtà sembrerebbe smentire quanto accordato con Sentenza n.422/2018 sull'art. 54.

Si fa presente, al riguardo, che il possesso del requisito dei 15 anni di anzianità contributiva, in passato valido ai fini dell’accesso a pensione normale, è attualmente vigente soltanto in caso di cessazione per infermità, dipendente o meno da causa di servizio, a norma degli artt. 42, comma 1, e 52, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973.


firefox
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da firefox »

@ Naturopata

Si fa presente, al riguardo, che il possesso del requisito dei 15 anni di anzianità contributiva, in passato valido ai fini dell’accesso a pensione normale, è attualmente vigente soltanto in caso di cessazione per infermità, dipendente o meno da causa di servizio, a norma degli artt. 42, comma 1, e 52, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973.


quindi che centra con il contenzioso e con le altre espressioni favorevoli in merito :?
naturopata
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da naturopata »

firefox ha scritto: lun dic 31, 2018 9:50 am @ Naturopata

Si fa presente, al riguardo, che il possesso del requisito dei 15 anni di anzianità contributiva, in passato valido ai fini dell’accesso a pensione normale, è attualmente vigente soltanto in caso di cessazione per infermità, dipendente o meno da causa di servizio, a norma degli artt. 42, comma 1, e 52, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973.


quindi che centra con il contenzioso e con le altre espressioni favorevoli in merito :?
Secondo me l'art.54 non è più vigente dal 1.1.1996 e lo dice anche chiaramente l'art. 1867 del C.O.M. e quindi i 15 anni contributi sono da valutare solo ai fini dell'art.42, comma 1 e 52, comma 1.

Art. 1867 Aliquote di rendimento
In vigore dal 9 ottobre 2010
1. Con effetto dal 1° gennaio 1998, l'aliquota annua di rendimento ai fini della determinazione della misura della pensione è determinata ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ferma restando l'applicazione della riduzione di cui all'articolo 59, comma 1 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, con la stessa decorrenza.
2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 non può comportare un
trattamento superiore a quello che sarebbe spettato in base all'applicazione delle aliquote di rendimento previste dalle norme di cui all'articolo 54 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
.
firefox
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da firefox »

NON vorrei mettere in discussione la tua analisi ma io ho letto almeno una decina di sentenze positive in merito ed i Giudici ne hanno confermato la piena vigenza e caso mai, il discrimine era se applicabile o meno a chi avesse (ovviamente) più di 20 AA di contributi alla pensione e NON fosse ricompreso nel range 15-20...
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da naturopata »

firefox ha scritto: lun dic 31, 2018 10:11 am NON vorrei mettere in discussione la tua analisi ma io ho letto almeno una decina di sentenze positive in merito ed i Giudici ne hanno confermato la piena vigenza e caso mai, il discrimine era se applicabile o meno a chi avesse (ovviamente) più di 20 AA di contributi alla pensione e NON fosse ricompreso nel range 15-20...
Anche io ne ho lette anche di più, ma io sono solito non sopravvalutare nessuno, tanto meno i Giudici. Con la difesa INPS è logico pervenire a tali conclusioni, ma ad attento esame si andrebbe da tutt'altra parte. Il secondo comma dell'art.54 valeva ante 1996, quando si poteva andare in pensione con 19 anni 6 mesi e un giorno e quindi, ovviamente chi aveva 21, 22, 23...…….anni doveva vedersi incrementato dell'1,8 (o 3,8 a seconda dei casi) ogni anno in più. Tuttavia dal 1996 non si può più andare in pensione con 19 sei mesi e 1 giorno, quindi il comma 2 non è più vigente. Allo stesso modo non può essere vigente dal 1996 il comma 1 proprio perché la pensione può essere maturata con 12 anni 6 mesi e 1 giorno solo per infermità e soggiace alle aliquote di cui alla legge 335/95 richiamate dall'art. 1867 del COM.

In poche righe si demoliscono fiumi di parole, decine di sentenze (sia positive che negative), tanti legali e tanti giudici.

Questo, ovviamente, secondo me.
panorama
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

Per gi_max66,
Massimo fammi sapere ciò che ti ho chiesto qui in data 29/12/2018

- La tua data esatta di arruolamento (senza contare il riscatto del servizio), giusto per completezza?

- Avevi periodi di lavoro prima dell'incorporazione nella GdiF?

grazie
antoniope
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da antoniope »

M_D GPREV REG2018 0126236 17-10-2018 DEL 18 ottobre 2018
Ricorsi collettivi personale militare, in congedo, per il riconoscimento dell'aliquota del 44% e del moltiplicatore contributivo
Sentenza della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per il Veneto: n. 46 del 2018, pubblicata il 30/03/2018
Si comunica che nella sezione "Circolari" è stata pubblicata la sentenza della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per il Veneto (n.46 del 30/03/2018 (file .pdf 12 Kb)).
La pronuncia citata espone, con estrema chiarezza, le ragioni dell’infondatezza delle pretese promosse su alcuni siti web di categoria mediante i seguenti ricorsi collettivi:
1. Ricorso - Militari - per il riconoscimento dell’aliquota del 44% e conseguente aumento della pensione al personale in congedo.
2. Ricorso - Militari - per il riconoscimento del moltiplicatore contributivo al personale congedato per infermità.
Tra gli altri si segnala, per l’appunto, il recente arresto giurisprudenziale di cui alla sopra menzionata sentenza.
Tanto per dovere d’ufficio nei confronti del personale militare amministrato.
Sempre per la migliore tutela del personale amministrato, oltre che al fine di deflazionare il relativo contenzioso e di non ingenerare nei militari stessi aspettative prive di fondamento giuridico, si rappresenta quanto segue:
•in ordine alla prima tipologia di ricorso di cui sopra, è di tutta evidenza che, a prescindere da ogni valutazione di merito, non sono comunque interessati allo stesso coloro che sono cessati dal servizio con anzianità contributive pari o superiori ai 20 anni, stante il tenore letterale dell’art. 54, comma 1 del TU DPR n. 1092/73 (quale primo criterio ermeneutico delle fonti - in claris non fit interpretatio).

•In merito al secondo tipo di ricorso, è di tutta evidenza che, anche qui prescindendo da valutazioni di merito, non sono comunque interessati al gravame ovviamente coloro che sono cessati dal servizio con sistema di calcolo della pensione interamente retributivo, nonché i titolari di pensioni di inabilità per le quali già vige, per la quota di calcolo contributivo, il regime del cd. moltiplicatore (aumento del servizio utile fino al raggiungimento dei 40 anni contributivi o i 60 anni di età).
Chi dà retta al cervello degli altri, butta via il suo (anonimo)
louiss

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da louiss »

M_D GPREV REG2018 0126236 17-10-2018 DEL 18 ottobre 2018
Ricorsi collettivi personale militare, in congedo, per il riconoscimento dell'aliquota del 44% e del moltiplicatore contributivo
Sentenza della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per il Veneto: n. 46 del 2018, pubblicata il 30/03/2018
Si comunica che nella sezione "Circolari" è stata pubblicata la sentenza della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per il Veneto (n.46 del 30/03/2018 (file .pdf 12 Kb)).
La pronuncia citata espone, con estrema chiarezza, le ragioni dell’infondatezza delle pretese promosse su alcuni siti web di categoria mediante i seguenti ricorsi collettivi:
1. Ricorso - Militari - per il riconoscimento dell’aliquota del 44% e conseguente aumento della pensione al personale in congedo.
2. Ricorso - Militari - per il riconoscimento del moltiplicatore contributivo al personale congedato per infermità.
Tra gli altri si segnala, per l’appunto, il recente arresto giurisprudenziale di cui alla sopra menzionata sentenza.
Tanto per dovere d’ufficio nei confronti del personale militare amministrato.
Sempre per la migliore tutela del personale amministrato, oltre che al fine di deflazionare il relativo contenzioso e di non ingenerare nei militari stessi aspettative prive di fondamento giuridico, si rappresenta quanto segue:
•in ordine alla prima tipologia di ricorso di cui sopra, è di tutta evidenza che, a prescindere da ogni valutazione di merito, non sono comunque interessati allo stesso coloro che sono cessati dal servizio con anzianità contributive pari o superiori ai 20 anni, stante il tenore letterale dell’art. 54, comma 1 del TU DPR n. 1092/73 (quale primo criterio ermeneutico delle fonti - in claris non fit interpretatio).

•In merito al secondo tipo di ricorso, è di tutta evidenza che, anche qui prescindendo da valutazioni di merito, non sono comunque interessati al gravame ovviamente coloro che sono cessati dal servizio con sistema di calcolo della pensione interamente retributivo, nonché i titolari di pensioni di inabilità per le quali già vige, per la quota di calcolo contributivo, il regime del cd. moltiplicatore (aumento del servizio utile fino al raggiungimento dei 40 anni contributivi o i 60 anni di età).

la CdC veneto ha già cambiato orientamento accogliendo i vari ricorsi relativi all'art.54, confermato da una delle tre sezioni centrali di appello. aspettiamo le prossime sentenze di appello. il tempo sprecato per pensare e scrivere questa lettera avrebbero potuto impiegarlo per altre attività più pertinenti o visto la solerzia con la quale si sono prodigati avrebbero otuto riportare le numerose sentenze delle altre corte dei conti a favore dei ricorrenti o ancora avrebbero potuto concludere che la CdC del Veneto ha cambiato orientamento accogliendo i vari ricorsi. in fin dei conti ci vedo poca anzie pochissiam onestà intellettuale e tanta ma tantissima malafede! chissà perchè? invito tutti ad andare avanti con i ricorsi in considerazione che questa rimane al momento l'unica strada percorribile per farsi riconoscere i propri diritti.
Paolino58
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Paolino58 »

Confermo. La CDC Veneto ha cambiato orientamento accogliendo il ricorso per l'art.54, vedasi sentenza nr. 179/2018 pubblicata il 25/10/2018.
Ottobear
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Ottobear »

Sera a tutti... Sono nuovo del sito... Arruolato 1.10.83 e riformato il 5.10.18, volevo sapere se ci sono speranze di rientrare nel ricalcolo.... Grazie
Mareemare
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Mareemare »

https://xxxxxxxxxxx.it/linps-deve-rifare ... rso-81-83/

Ben vengano sia la Polizia di Stato sia la la Polizia Penitenziaria a reclamare i loro diritti.

È una vergogna che leggi così chiare (Art. 54 D.P.R. 1092/73) vengano disattese e non applicate da coloro che dovrebbero applicarle e farle applicare, sia INPS sia Governo di cui molti non hanno nemmeno fatto un solo giorno di militare.

Dovremmo tutti citarli per danno esistenziale.

Attese infinite... Corte dei Conti che dicono sì... altre che dicono no... spendendo tempo e denaro per un Istituto (INPS) che adduce spiegazioni di cui dovrebbero
vergognarsi soltanto per averle pensate a danno di pensionati.

Il tutto sperando di non pagare il dovuto o di limitarne, nel tempo, gli effetti.
Ultima modifica di Mareemare il dom gen 27, 2019 5:28 pm, modificato 1 volta in totale.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Mareemare »

L’Inps deve rifare i conti anche con la Polizia. Agente vince il ricorso 81/83

Scusate, ma il link che non si apre si trova su I n fodifesa.

Buona serata a tutti
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

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Sentenza CdC Puglia di Bari n. 842/2018 Giudice LAINO e depositata in data 12/12/2018 Accolto a favore del collega PolPen.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

giusto per notizia se qualcuno può meditare meglio
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Anche per il calcolo della quota retributiva è alla data di maturazione del diritto alla pensione che bisogna riferirsi per individuare le regole da applicare. – (Corte di Cassazione – sezione Lavoro – sentenza n. 2223 del 25 gennaio 2019)

Sez. LAVORO CIVILE, Sentenza n.2223 del 25/01/2019 (CASS. CIV. 2223/2019), udienza del 03/10/2018, Presidente MANNA ANTONIO Relatore BELLE' ROBERTO
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

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forse sarebbe anche il caso di mandarla agli Avvocati che stanno facendo i ricorsi pensionistici e lasciando a loro un giudizio da esprimere.
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