Invito a leggere quanto detto dalla Corte dei Conti I^ Sez. Centrale con sentenza n.243/2018 che, in realtà sembrerebbe smentire quanto accordato con Sentenza n.422/2018 sull'art. 54.Sempreme064 ha scritto: ↑dom dic 30, 2018 11:55 pm 121 pagine di sentenza e non si risolve nulla..una sentenza deve valere per tutti ..cosa facciamo sentenze regionali ..inps si deve adeguare e uniformare così come le amministrazioni.. mah..
Si fa presente, al riguardo, che il possesso del requisito dei 15 anni di anzianità contributiva, in passato valido ai fini dell’accesso a pensione normale, è attualmente vigente soltanto in caso di cessazione per infermità, dipendente o meno da causa di servizio, a norma degli artt. 42, comma 1, e 52, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973.