Commissione CmO per VdD
Re: Commissione CmO per VdD
Infatti posso giocarmi anche quella carta... intanto spero nel nesso causale, già dato dalla CmO x causa di servizio non credo sarà negativo.. e come tirarsi la zappa nei piedi da parte loro.. e percentuale sup al 25% poi vediamo...
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Re: Commissione CmO per VdD
Messaggio da sierramike738 »
L unica cosa che sono riuscito a sapere e' che rispetto alla perizia che quantificava il mio danno biologico al 18% in cmo me lo hanno alzato al 20. E quando ho chiesto del dm spiegando quanto previsto dal dpr 181/09 ossia una quantificazione fino a 2/3 del DB mi hanno confermato che non hanno competenza sul dm. Adesso sono 2 mesi che aspetto comunicazione dal ministero e francamente nn so cosa aspettarmi
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Re: Commissione CmO per VdD
Messaggio da airone7388 »
Ma alla fine conta l'IC invaliditá complessiva che seconso altra formula assurda per le VdD corrisponde con l'IP invaliditá permamente che come dicevo mi pare sia quantificato dal decreto ministero della sanitá del 5.2.92; tale ic a quanto ammonta?sierramike738 ha scritto: ↑dom nov 18, 2018 10:58 amL unica cosa che sono riuscito a sapere e' che rispetto alla perizia che quantificava il mio danno biologico al 18% in cmo me lo hanno alzato al 20. E quando ho chiesto del dm spiegando quanto previsto dal dpr 181/09 ossia una quantificazione fino a 2/3 del DB mi hanno confermato che non hanno competenza sul dm. Adesso sono 2 mesi che aspetto comunicazione dal ministero e francamente nn so cosa aspettarmi
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Re: Commissione CmO per VdD
Messaggio da airone7388 »
La cosa ridicola é pensare che il dolore patito da una Vittima del Dovere che sia ps, cc, pp, gdf o vvff ecc.. é diversa dalle altre Vittime.. mah..
Re: Commissione CmO per VdD
La % d' invalidità del decreto ministero della sanità del 5.2.92 é quella che calcola l' inps per l' invalidità civile, in tabella con un minimo e massimo di %, secondo la Coronopatia sofferta e alla classe NYHA attribuita dal cardiologo, per chi ha problemi cardiaci, comunque ci sono altre tante patologie.
Re: Commissione CmO per VdD
sierramike738 ha scritto: ↑dom nov 18, 2018 10:58 amL unica cosa che sono riuscito a sapere e' che rispetto alla perizia che quantificava il mio danno biologico al 18% in cmo me lo hanno alzato al 20. E quando ho chiesto del dm spiegando quanto previsto dal dpr 181/09 ossia una quantificazione fino a 2/3 del DB mi hanno confermato che non hanno competenza sul dm. Adesso sono 2 mesi che aspetto comunicazione dal ministero e francamente nn so cosa aspettarmi
La C.M.O, di Padova, non dice che loro non sono competente all'applicazione del D.P.R.181- ma si riportano al parere negativo dell'adunanza del Consiglio di stato che ha detto alle VD non compete sia il DB che il DM-- A me l'ha specificato nel verbale la C.M.O di padova
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Messaggio da airone7388 »
Buongiorno dunque:avt8 ha scritto: ↑dom nov 18, 2018 12:00 pmsierramike738 ha scritto: ↑dom nov 18, 2018 10:58 amL unica cosa che sono riuscito a sapere e' che rispetto alla perizia che quantificava il mio danno biologico al 18% in cmo me lo hanno alzato al 20. E quando ho chiesto del dm spiegando quanto previsto dal dpr 181/09 ossia una quantificazione fino a 2/3 del DB mi hanno confermato che non hanno competenza sul dm. Adesso sono 2 mesi che aspetto comunicazione dal ministero e francamente nn so cosa aspettarmi
La C.M.O, di Padova, non dice che loro non sono competente all'applicazione del D.P.R.181- ma si riportano al parere negativo dell'adunanza del Consiglio di stato che ha detto alle VD non compete sia il DB che il DM-- A me l'ha specificato nel verbale la C.M.O di padova
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90
Art. 1082
Criteri per la determinazione dell'invalidita' permanente
1. Per l'accertamento delle percentuali di invalidita' si procede secondo i seguenti criteri e modalita':
a) la percentuale d'invalidita' permanente (IP), riferita alla capacita' lavorativa, e' attribuita scegliendo il valore piu' favorevole tra quello determinato in base alle tabelle per i gradi di invalidita' e relative modalita' d'uso approvate, in conformita' all'articolo 3, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con il decreto del Ministro della salute 5 febbraio 1992 e successive modificazioni, e il valore determinato in base alle tabelle A, B, E ed F1 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e relativi criteri applicativi. Alla classifica di cui alle categorie della tabella A e alla tabella B sono equiparate le fasce percentuali d'invalidita' permanente, riferite alla capacita' lavorativa, secondo le seguenti corrispondenze:
1 tabella A prima categoria 100% - 91%;
2 tabella A seconda categoria 90% - 81%;
3 tabella A terza categoria 80% - 71%;
4 tabella A quarta categoria 70% - 61%;
5 tabella A quinta categoria 60% - 51%;
6 tabella A sesta categoria 50% - 41%;
7 tabella A settima categoria 40% - 31%;
8 tabella A ottava categoria 30% - 21%;
9 tabella B 20% - 11%.
Alle invalidita' o mutilazioni di prima categoria della Tabella A che risultino contemplate anche nella Tabella E, corrisponde un'invalidita' permanente non inferiore al cento per cento;
b) la percentuale del danno biologico (DB) e' determinata in base alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri applicativi di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
c) la determinazione della percentuale del danno morale (DM) viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della entita' della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della
lesione alla dignita' della persona, connessi e in rapporto all'evento dannoso, in una misura fino a un massimo di due terzi del valore percentuale del danno biologico;
d) la percentuale di invalidita' complessiva (IC), che in ogni caso non puo' superare la misura del cento per cento, e' data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidita' riferita alla capacita' lavorativa e la percentuale del danno biologico: IC= DB+DM+ (IP-DB).
2. Fino alla data di predisposizione delle tabelle di menomazione di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo n. 209 del 2005, la percentuale del danno biologico e'
determinata in base alla tabella delle menomazioni e relativi criteri applicativi, approvata con decreto del Ministro della salute 12 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000, e successive modificazioni. La percentuale del danno biologico, cosi' determinata, puo' essere aumentata, ai sensi degli articoli 138, comma 3, e 139, comma 3, del decreto legislativo n. 209 del 2005, da parte dei competenti organismi sanitari.
Pero' come dice avt8 il dpr 181/09 le cmo non lo vogliono applicare e credo si riferisca al Consiglio di Stato - parere 02881 - 23.10.2015, ma dovrebbe essere relativo alla mancanze del danno morale e sucessivi aggravamenti, mentre dovrebbe essere valutato il danno biologico.
Quindi sinceramente non ho capito quale difatto formula viene applicata per le VdD.
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Re: Commissione CmO per VdD
Mettono solo la invalidità complessiva, e di gran misura in meno delle tabelle che hai allegato-
Una 5^ categoria hanno dato il 32 %
Con sentenza del tribunale ad altra persona con una 5^ categoria hanno dato il 60%-stabilito dal giudice del lavoro, dopo aver ordinato una CTU.
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Re: Commissione CmO per VdD
Messaggio da airone7388 »
Bene e grazie, punteggio dell'invalidità complessiva retroattiva alla data del trauma o dalla visita per VdD che pero' potrà aver determinato l' inserimento di protesi o step ecc..? E allo stesso modo per la gli assegni vitalizi da che data dovrebbero aver decorrenza? Tali assegni per le VdD sono quelli da 1033 e 500 (ex 258)?avt8 ha scritto: ↑dom nov 18, 2018 1:36 pmMettono solo la invalidità complessiva, e di gran misura in meno delle tabelle che hai allegato-
Una 5^ categoria hanno dato il 32 %
Con sentenza del tribunale ad altra persona con una 5^ categoria hanno dato il 60%-stabilito dal giudice del lavoro, dopo aver ordinato una CTU.
Re: Commissione CmO per VdD
I vitalizi decorrono dalla data della stabilizzazione, e molte C.M.O, danno la stabilizzazione dalla data della visita per la quantificazione della percentuale di invalidità-.Io li ho preso dalla data della decorrenza della legge perché avevo la causa di servizio ascritta a tab A dal 2002- Un collega della P.S. per evento traumatico ricoverato in ospedale nel 1986, fatta domanda per la causa di servizio, no l'hanno mai chiamato-. Ha fatto istanza per VD nel 2016 e stato chiamato a visita ed hanno dato una 5^ categoria con data della stabilizzazione al momento delle visita 2016- percentuale di invalidità 35 %airone7388 ha scritto: ↑dom nov 18, 2018 1:51 pmBene e grazie, punteggio dell'invalidità complessiva retroattiva alla data del trauma o dalla visita per VdD che pero' potrà aver determinato l' inserimento di protesi o step ecc..? E allo stesso modo per la gli assegni vitalizi da che data dovrebbero aver decorrenza? Tali assegni per le VdD sono quelli da 1033 e 500 (ex 258)?avt8 ha scritto: ↑dom nov 18, 2018 1:36 pmMettono solo la invalidità complessiva, e di gran misura in meno delle tabelle che hai allegato-
Una 5^ categoria hanno dato il 32 %
Con sentenza del tribunale ad altra persona con una 5^ categoria hanno dato il 60%-stabilito dal giudice del lavoro, dopo aver ordinato una CTU.
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Messaggio da airone7388 »
Buongiorno Avt, utile informazione, ma chiedo:avt8 ha scritto: ↑dom nov 18, 2018 8:00 pmI vitalizi decorrono dalla data della stabilizzazione, e molte C.M.O, danno la stabilizzazione dalla data della visita per la quantificazione della percentuale di invalidità-.Io li ho preso dalla data della decorrenza della legge perché avevo la causa di servizio ascritta a tab A dal 2002- Un collega della P.S. per evento traumatico ricoverato in ospedale nel 1986, fatta domanda per la causa di servizio, no l'hanno mai chiamato-. Ha fatto istanza per VD nel 2016 e stato chiamato a visita ed hanno dato una 5^ categoria con data della stabilizzazione al momento delle visita 2016- percentuale di invalidità 35 %airone7388 ha scritto: ↑dom nov 18, 2018 1:51 pmBene e grazie, punteggio dell'invalidità complessiva retroattiva alla data del trauma o dalla visita per VdD che pero' potrà aver determinato l' inserimento di protesi o step ecc..? E allo stesso modo per la gli assegni vitalizi da che data dovrebbero aver decorrenza? Tali assegni per le VdD sono quelli da 1033 e 500 (ex 258)?avt8 ha scritto: ↑dom nov 18, 2018 1:36 pm
Mettono solo la invalidità complessiva, e di gran misura in meno delle tabelle che hai allegato-
Una 5^ categoria hanno dato il 32 %
Con sentenza del tribunale ad altra persona con una 5^ categoria hanno dato il 60%-stabilito dal giudice del lavoro, dopo aver ordinato una CTU.
se prima della visita in cmo per VdD, la cmo "normale" (cioè quella della cds) constata un aggravamento della medesima infermtà per la quale si è prodotta istanza di VdD con iscrizione a nuova categoria tabellare , il punteggio finale IC viene calcolato sempre considerando l' IP della prima classificazione tabellare oppure l' IP viene calcolato tenedo conto della nuova iscrizione tabellare? Mi spiego, se tizio ha una 5 ctg ed a causa di riscontrato aggravamento la cmo "normale" lo passa in 4 ctg ma deve fare ancora la visita medica in cmo per VdD, la commissione medica VdD considera l' invalidità permanente che c'è in 5 ctg o l' invalidità permanente in 4 ctg? Lo chiedo perchè piu' volte è stato detto (sentenza consiglio di stato) che per chi è già stato decretato Vittime del Dovere (non so se anche per le altre Vittime) non è ammesso l' aggravamento per il punteggio VdD ma se tale punteggio ancora non c'è perchè ancora la visita medica non si è effettuata, come funzione il discorso?
Grazie.
Re: Commissione CmO per VdD
Da molte discussioni e verifiche fatte, sempre secondo me, le CmO prendono sempre in considerazione la patologia e la classe ottenuta in seguito alla domanda fatta per VdD non tengono conto di ulteriori aggravamenti....
Re: Commissione CmO per VdD
e esattamente cosi-
Anche nel processo civile per risarcimento del danno l'aggravamento della patologia aggravatasi in corso di causa, non viene tenuto conto-
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