PENSIONE PRIVILEGIATA NEGATA.

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RAMBO
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Re: PENSIONE PRIVILEGIATA NEGATA.

Messaggio da RAMBO »

Mi correggo..ho ripetuto due volte ai fini di ppo. Invece naturalmente i due pareri del comitato, relativi alla stessa malattia, erano diretti uno ai fini di equo indennizzo l'altro ai fini della pensione privilegiata.
E' chiaro anche che il verbale stilato dalla commissione medico militare attesta in modo inequivocabile e dal 2001 incontestabile anche dal comitato, con la tabella assegnata ad ogni malattia oppure per cumulo di piu' malattie, la gravita' delle malattie, con conseguente percentuale di invalidita', sofferte dal soggetto.Altra cosa e determinare che queste malattie siano dipese dal servizio svolto dall'interessato .Questo compito e' del comitato.
Ciao Rambo


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christian71
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Re: R: PENSIONE PRIVILEGIATA NEGATA.

Messaggio da christian71 »

RAMBO ha scritto:Il comitato di verifica delle cause di servizio, gia" comitato delle pensioni privilegiate determina a partire dal 1973 il riconoscimento o meno della dipendenza da causa di servizio di ogni singola patologia. La cmo determina con l'ascrivibilita' a tabella, la gravita' di ogni singola malattia. Prima del 2001 il comitato aveva anche il potere di declassare cioe' abbassare la percentuale di invalidita' assegnata con la tabella dalla cmo.
Prima del 2001 il comitato esprimeva, per ogni patologia, due pareri sul riconoscimento della dipendenza da c.s.di ogni malattia, uno per la pensione privilegiata l'altro per la pensione privilegiata. Solitamente i due pareri erano uniformi cioe' entrambi uguali. Nei rarissimi casi in cui il comitato si e' espresso in modo difforme per la stessa patologia. Ad esempio un gastrite riconosciuta dipendente da c.s. ai fini di equo indennizzo e successivamente per errore non riconosciuta dipendente da c.s. dallo stesso comitato, si puo' fare ricorso con grandissime possibilita' di vincita.
Nei molteplici casi in cui si e' in possesso esclusivamente del parere favorevole al riconoscimento sulla dipendenza da c.s. espresso dalla cmo prima del 2001 e del successivo diniego del comitato la strada e' molto piu' complicata e richiede di molte basi che dimostrino come il servizio abbia avuto influenza soprattutto sull'insorgenza e dopo sull'aggravamento di tale infermita'.
Ciao Rambo
Ben risentito RAMBO, ricordo che ne avevamo già parlato recentemente…

Forse non è proprio correttissimo dire che il "Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie" (CPPO) valutava "ogni singola patologia" ai fini della dipendenza da causa di servizio, infatti, valutava solo le patologie indennizzabili, quindi quelle ascritte a tabella dalla CMO, che poi, come hai giustamente detto, aveva il potere di declassarle anche fino a renderle NON indennizzabili…

Per mia esperienza diretta (ma anche di tanti colleghi del forum), una lesione traumatica riportata in servizio (senza Mod.C) nel 1998, venne valutata "non ascrivibile" dalla CMO e la stessa, non il CPPO, la giudicò anche "SI dipendente da causa di servizio"… a suo tempo, per quella patologia il Ministero non chiese per niente il parere del CPPO… proprio perchè non era indennizzabile…
Solo lo scorso anno, a seguito di mia istanza il riconoscimento dell'aggravamento di quella patologia, fu valutata dal Comitato di Verifica che provò anche a non confermare il riconoscimento… poi, dopo un riesame richiesto dal Ministero sono tornati sui loro passi…

Probabilmente, anche se sarà vero che prima del 2001 la normativa prevedeva che il CPPO doveva esprimersi sulla dipendenza di tutte le patologie, di fatto pare che non lo facesse, si limitava a valutare e declassare o confermare solo quelle ascritte a tabella… non saprei dire perchè ma mi sembra di capire che era proprio questo l'andazzo…

Saluti buona domenica
Christian

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RAMBO
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Re: PENSIONE PRIVILEGIATA NEGATA.

Messaggio da RAMBO »

Semplicemente prima del 2001 le patologie non indennizzabili cioe' quelle presentate dopo i tempi di prescrizione oppure giudicate non ascrivibili a tabella non venivano spedite al comitato. Per tutte le altre per le quali si chiedeva l'equo indennizzo veniva interessato il comitato che in quel periodo aveva anche la possibilita' di declassarle dalla tabella assegnata dalla cmo, anche a "non ascrivibili" rilasciando in questo caso il proprio parere.
Ciao a tutti RAMBO
Buona domenica a te
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Re: PENSIONE PRIVILEGIATA NEGATA.

Messaggio da panorama »

Attenzione perché può capitare ciò che è successo.

Cmq. ottima valutazione e giudizio della Corte dei Conti in favore del ricorrente. ACCOLTO.
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conferito al ricorrente ..., già dipendente del Ministero della Giustizia, la pensione ordinaria diretta di inabilità .... a decorrere dal 25 giugno 2008, con contestuale rigetto della domanda di pensione di privilegio presentata dal predetto “in quanto il quadro morboso ‘glaucoma bilaterale’ non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, come da parere del Comitato di Verifica del 06.10.2008. Tale quadro morboso, che ha determinato la risoluzione del rapporto d’impiego, risulta preponderante rispetto alla patologia ‘depressione maggiore persistente…’ riconosciuta dipendente da causa di servizio con sentenza n. 175/10 del Tribunale di Forlì – Sezione Lavoro”.
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EMILIA ROMAGNA SENTENZA 117 21/09/2015


SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
EMILIA ROMAGNA SENTENZA 117 2015 PENSIONI 21/09/2015



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
la
Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale Regionale
per l'Emilia-Romagna

in funzione di giudice unico delle pensioni in composizione monocratica, in persona del Consigliere dott. Francesco Maria Pagliara

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nel giudizio instaurato con il ricorso n. 43965/PC R.G. proposto da V. R. V. , nato il Omissis, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Naldi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna in via Barberia n. 22-22/2°, contro l’INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Gestione ex INPDAP (ora Gestione Dipendenti Pubblici) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, avverso la determinazione n. OMISSIS, senza data, della Sede INPS di Omissis;

Uditi nella pubblica udienza del 22 luglio 2015, con l’assistenza del Segretario dott.ssa Maria Cassadonte, l’avv. Donato Catena, su delega dell’avv. Paolo Naldi, per il ricorrente e l’avv. Riccardo Salvo per l’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici;

Visti gli atti di causa;

Ritenuto in
FATTO

Con la determinazione n. OMISSIS richiamata in epigrafe, trasmessa all’interessato con nota del 30 gennaio 2013, la Sede INPS – Gestione ex INPDAP (ora Gestione Dipendenti Pubblici) di Omissis ha conferito al ricorrente sig. V. R. V. , già dipendente del Ministero della Giustizia, la pensione ordinaria diretta di inabilità (iscrizione n. OMISSIS) a decorrere dal 25 giugno 2008, con contestuale rigetto della domanda di pensione di privilegio presentata dal predetto “in quanto il quadro morboso ‘glaucoma bilaterale’ non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, come da parere del Comitato di Verifica del 06.10.2008. Tale quadro morboso, che ha determinato la risoluzione del rapporto d’impiego, risulta preponderante rispetto alla patologia ‘depressione maggiore persistente…’ riconosciuta dipendente da causa di servizio con sentenza n. 175/10 del Tribunale di Forlì – Sezione Lavoro”.

Con la stessa determinazione sono stati, inoltre, confermati gli importi di pensione in godimento già attribuiti con precedente determinazione (n. OMISSIS) del 21 giugno 2011.

Risulta in atti che il 17 ottobre 2007, a seguito di istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità “Depressione maggiore” e “Glaucoma bilaterale”, il sig. V. R., all’epoca in servizio presso il Tribunale di Omissis con la qualifica di cancelliere, era sottoposto a visita medico collegiale presso la Commissione Medica di Verifica di Forlì-Cesena, che con verbale n. 162/CS in pari data, formulato il giudizio diagnostico di “A) Depressione maggiore; B) Glaucoma bilaterale chirurgicamente trattato a destra, in compenso farmacologico a sinistra”, esprimeva il seguente giudizio medico-legale: “Il sig. V. R. V. per le infermità di cui al giudizio diagnostico: 1) E’ inidoneo alle mansioni proprie della qualifica di appartenenza, idoneo alle mansioni che non comportino l’applicazione della visione da vicino se non per periodi di assai limitata durata temporale, da escludere l’utilizzo di videoterminale ”. Inoltre, giudicava le infermità in diagnosi rispettivamente ascrivibili, ai fini di equo indennizzo, alla 6^ e alla 7^ categoria di Tab. A, e nel complesso alla 5^ categoria di Tab. A.

La stessa Commissione, con nota n. 151890 del 7 maggio 2008, ad integrazione del suddetto verbale comunicava all’Amministrazione che “l’idoneità…è da intendersi ‘assoluta e permanente’ in relazione alla figura professionale di appartenenza” (v. P.D.G. del 9 luglio 2008).

Il Ministero della Giustizia provvedeva, quindi, a far comunicare al sig. V. R. che “qualora non avesse espresso il proprio consenso all’inquadramento nella figura professionale di area inferiore, ai sensi dell’art. 3 del C.C.N.L., integrativo del C.C.N.L. sottoscritto il 16.2.1999, vincolante dal 17.5.2001, si sarebbe proceduto nei suoi confronti alla dispensa dal servizio ai sensi dell’art. 129 del D.P.R. 3/57, senza ulteriori accertamenti sanitari (così come stabilito dall’art. 7, comma 2, del Decreto del Ministero del Tesoro 8.5.1997 n. 187)”.

Non avendo l’interessato presentato alcuna istanza di inquadramento, con P.D.G. in data 9 luglio 2008 della Direzione Generale del Personale e della Formazione del Ministero della Giustizia così si disponeva: “Il rapporto di lavoro relativo al sig. V. R. V. …attualmente cancelliere – posizione economica C2, in servizio presso il Tribunale di Omissis, fatto salvo il diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che possa spettargli a norma delle vigenti disposizioni, è risolto per accertata permanente ed assoluta inidoneità alla propria figura professionale, ai sensi degli artt. 129 D.P.R. 3/1957 e 15 del D.P.R. 29/10/2001, n. 461 a decorrere dal 25.6.2008, giorno successivo a quello fino al quale il dipendente ha prestato servizio, a seguito del verbale n. 162 in data 17.10.2007 con il quale la Commissione Medica di Verifica di Forlì-Cesena, nell’ambito della procedura per il riconoscimento dell’infermità dipendente da causa di servizio, ha espresso nei confronti del sig. V. R. il seguente giudizio:

‘E’ non idoneo alle mansioni proprie della qualifica di appartenenza. Idoneo alle mansioni che non comportino l’applicazione della visione da vicino se non periodi di assai limitata durata temporale. Da escludere l’utilizzo di videoterminale ’”.

In prosieguo, il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, nell’adunanza n. 571/2008 del 6 ottobre 2008, esprimeva il seguente parere:
1) “l’infermità ‘Depressione maggiore’ non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, in quanto trattasi di forma di nevrosi, costituita da alterazioni patologiche relativamente stabili del tono dell’umore che, in quanto tali, non sono adeguate alle circostanze e all’ambiente;
l’affezione pertanto non è in alcun modo influenzabile dagli eventi esterni, e quindi neppure dagli invocati fatti di servizio, che non possono aver assunto alcun ruolo causale né concausale efficiente e determinante”;
2) “l’infermità ‘Glaucoma bilaterale chirurgicamente trattato a destra, in compenso farmacologico a sinistra’ non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, trattandosi di affezione oculare caratterizzata da neuropatia ottica che trova come principale fattore di rischio un eccessivo tono intraoculare che a sua volta dipende da fattori anatomici, è da escludere, nel caso, il servizio prestato come possibile causa o concausa efficiente e determinante”.

Da qui il P.D.G. n. 8971 in data 30 marzo 2009, con il quale la già citata Direzione Generale del Personale e della Formazione del Ministero della Giustizia, in conformità al suindicato parere del C.V.C.S., negava la dipendenza da causa di servizio delle infermità “1) Depressione maggiore; 2) Glaucoma bilaterale chirurgicamente trattato a destra, in compenso farmacologico a sinistra” di cui al verbale n. 162/CS datato 17 ottobre 2007 della C.M.V. di Forlì-Cesena.

Avverso il suindicato provvedimento l’interessato adiva il Tribunale di Forlì – Sezione Lavoro con ricorso depositato il 19 ottobre 2009, chiedendo il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio in relazione sia alla “depressione maggiore” che al “glaucoma”.

La causa, “istruita con l’acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e con espletamento di CTU medico-legale sulla persona del ricorrente”, era decisa con sentenza n. 175/10 del 18 ottobre - 16 dicembre 2010, con la quale il Giudice del Lavoro, condividendo le conclusioni cui era pervenuto il Consulente Tecnico d’Ufficio dott. Carlo M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig. V. R. nei confronti del Ministero della Giustizia, “ogni diversa e contraria istanza disattesa e respinta”, dichiarava “la dipendenza da causa di servizio della malattia depressiva”.

A seguito di tale pronuncia, il sig. V. R. presentava all’allora INPDAP istanza di pensione privilegiata per la patologia depressiva dichiarata dipendente da causa di servizio.

Con nota del 28 marzo 2011 la Sede interprovinciale di Omissis del predetto Istituto chiedeva alla Commissione Medica di Verifica Regionale di Bologna di sottoporre l’interessato a visita medico collegiale, affinché venisse accertato che la patologia che aveva determinato il collocamento a riposo fosse “preponderante ai fini della concessione della pensione di Privilegio”.

Il 30 giugno 2011 il sig. V. R. era dunque sottoposto ad accertamento sanitario da parte della suindicata Commissione Medica, che con verbale n. 1535 in pari data, riepilogate le infermità già giudicate ai fini della dipendenza da causa di servizio – “1) Malattia depressiva; 2) “Glaucoma bilaterale chirurgicamente trattato a destra, in compenso farmacologico a sinistra” -, e formulato il giudizio diagnostico di “1) Depressione maggiore persistente in trattamento farmacologico; 2) Già accertato glaucoma”, si esprimeva nei seguenti termini: “Il V. R. V. cancelliere per le infermità di cui al giudizio diagnostico: 1) E’ non idoneo alla data del collocamento a riposo per l’infermità dipendente da Causa di Servizio di cui al punto 1 del riepilogo”. Inoltre, ai fini di pensione privilegiata, la predetta Commissione giudicava l’infermità dipendente da causa di servizio ascrivibile alla 6^ categoria di Tab. A rinnovabile per anni quattro più assegno di superinvalidità Tabella E lett. N.

Seguiva la determinazione n. OMISSIS della Sede INPS – Gestione ex INPDAP (ora Gestione Dipendenti Pubblici) di Omissis.

Nel proposto ricorso – corredato da varia documentazione e depositato presso la Segreteria della Sezione il 25 giugno 2014 -, riepilogata la vicenda di causa, è stata eccepita l’illegittimità della suddetta determinazione per “violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di motivazione, per contraddittorietà e nelle altre forme che saranno ritenute”.

Al riguardo, si è rilevato che la motivazione del gravato provvedimento “si riduce al richiamo del parere espresso in data 6.10.2008 dal Comitato di verifica per le cause di servizio in materia di riconoscimento dell’equo indennizzo, parere superato e posto nel nulla dalla successiva sentenza del Tribunale di Forlì che, diversamente da quanto ritenuto nel predetto parere, ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio della patologia ‘depressione maggiore’ che aveva concorso in modo preponderante nel determinare la risoluzione del rapporto di lavoro del ricorrente”, mentre “nessun riferimento viene invece operato nella determinazione di cui si contesta la legittimità, al giudizio espresso dalla competente Commissione medica di verifica, interpellata dall’INPDAP, con verbale BL/B n. 1535 del 30.6.2011 in base al quale risulta accertato che il ricorrente è da ritenersi non idoneo alla data del collocamento a riposo per l’infermità dipendente da causa di servizio ‘depressione maggiore persistente in trattamento farmacologico’”.

Si è sostenuto che in base al suddetto giudizio è evidente che “la inidoneità che ha causato la risoluzione del rapporto di lavoro del ricorrente trova la sua causa preponderante nella patologia depressiva e quindi nella infermità di cui è stata accertata la dipendenza da causa di servizio”; ciò a conferma del giudizio già espresso dal CTU nominato dal Tribunale di Forlì, per il quale “…la patologia depressiva si è automantenuta aggravandosi nel tempo, diventando cronica ed irreversibile fino alla risoluzione del contratto di lavoro”.

Contestata, sul punto, l’apoditticità dell’affermazione contenuta nella impugnata determinazione, secondo cui sarebbe stato “il quadro morboso glaucoma bilaterale” ad aver determinato la risoluzione del rapporto di impiego e “tale quadro morboso risulta preponderante rispetto alla patologia ‘depressione maggiore persistente…’ riconosciuta dipendente da causa di servizio”, si è poi evidenziato che, come emerso dalla richiamata CTU, la “depressione maggiore” non solo ha costituito la ragione della risoluzione del rapporto di lavoro, ma è stata anche concausa della manifestazione del glaucoma; ciò in quanto, a causa della depressione, il ricorrente è stato costretto a sottoporsi a terapia con triciclici, “farmaci in grado di portare ad evidenza clinica il glaucoma”.

Pertanto – si dedotto -, anche se il Tribunale di Forlì ha ritenuto che l’uso dei farmaci antidepressivi non possa costituire una “concausa efficiente e determinante” per consentire di riconoscere dipendente da causa di servizio anche il glaucoma, è indubbio che “esiste interdipendenza tra le due patologie in quanto la seconda è insorta (con determinati tempi e modalità) a causa della prima”.

Si è ribadita l’assoluta genericità e contraddittorietà della motivazione addotta dall’ex INPDAP al fine di respingere la domanda di pensione privilegiata presentata dal ricorrente, assumendosi, conclusivamente, essere indubbio che “la inidoneità del ricorrente alla data del collocamento a riposo è stata determinata in modo perlomeno preponderante dalla patologia ‘depressione maggiore’ riconosciuta dipendente da causa o concausa di servizio”, con conseguente riconoscimento in favore del ricorrente medesimo, ai sensi dell’art. 64 del d.P.R. n. 1092/1973, di pensione privilegiata a decorrere dalla data di collocamento a riposo, con riferimento alla 6^ categoria di Tab. A o a quella maggiore o a quella maggiore che verrà ritenuta di giustizia e con gli interessi e la rivalutazione monetaria sulle differenze di pensione maturate e non riscosse, dalla mora al saldo.

Si è chiesto, quindi, che questa Corte, “previo annullamento e/o disapplicazione in parte qua del provvedimento impugnato e previo ogni opportuno accertamento”, voglia: 1) Accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto a percepire a decorrere dalla data di collocamento a riposo la pensione privilegiata con riferimento alla VI^ categoria tabella A, o quella maggiore di giustizia, nella misura di legge, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria nella misura di legge se dovuta, sulle differenze spettanti e non corrisposte, e con l’assunzione di ogni opportuno provvedimento” 2) Con vittoria di spese e competenze legali.

L’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici si è costituito in giudizio con memoria depositata il 15 aprile 2015 a mezzo dei propri avvocati Mariateresa Nasso e Riccardo Salvo.

In detta memoria si è evidenziato, in punto di fatto, che il trattamento pensionistico di cui è in godimento il ricorrente è stato conferito in applicazione del provvedimento di collocamento a riposo del Ministero della Giustizia datato 30 luglio 2008 (recte: 9 luglio 2008 – n.d.r.) che riconosceva la patologia “glaucoma” quale causa preponderante di cessazione dal servizio, nonché sulla base di quanto statuito dal M.E.F. - Comitato di Verifica per le Cause di Servizio nel verbale del 6 ottobre 2008, ove veniva accertata la non dipendenza da causa di servizio della patologia “glaucoma bilaterale” e della patologia “depressione maggiore”.

Si è sostenuto che, nella specie, nessuna censura può essere mossa all’Ente Previdenziale, ribadendosi, con richiamo all’art. 64 del d.P.R. n. 1092/1973, che la causa preponderante di cessazione dal servizio del ricorrente è correlata alla patologia “glaucoma bilaterale” riconosciuta non dipendente da causa di servizio, e non già alla “malattia depressiva” riconosciuta dipendente da causa di servizio con la sentenza del Tribunale di Forlì n. 175/2010.

In via subordinata, nell’ipotesi di accoglimento del ricorso con obbligo di procedere al ricalcolo del trattamento pensionistico con la liquidazione di interessi legali e rivalutazione monetaria, è stata evidenziata l’esistenza, dal 1° gennaio 1992, del divieto di cumulo di detti accessori.

Sempre in via subordinata, è stata eccepita l’intervenuta prescrizione delle somme che dovessero essere riconosciute dovute anteriormente al quinquennio decorrente dalla data della domanda.

In via istruttoria, qualora fosse disposta consulenza tecnica d’ufficio, è stato nominato quale CTP il dott. Giuseppe F. dell’ufficio medico legale dell’INPS o altro medico dell’Istituto all’uopo delegato, richiamandosi, altresì, quanto previsto dall’art. 10, comma 6-bis, del d.l. n. 203 del 2005 convertito, con modificazioni dalla legge n. 248 del 2005: “Nei procedimenti giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali, nel caso in cui il giudice nomini un consulente tecnico d'ufficio, alle indagini assiste un medico legale dell'ente, su richiesta, del consulente nominato dal giudice, il quale provvede ad inviare, entro 15 giorni antecedenti l'inizio delle operazioni peritali, anche in via telematica, apposita comunicazione al direttore della sede provinciale dell'INPS competente o a suo delegato. Alla relazione peritale è allegato, a pena di nullità, il riscontro di ricevuta della predetta comunicazione.

L'eccezione di nullità è rilevabile anche d'ufficio dal giudice. Il medico legale dell'ente è autorizzato a partecipare alle operazioni peritali in deroga al comma primo dell'articolo 201 del codice di procedura civile. Al predetto componente competono le facoltà indicate nel secondo comma dell'articolo 194 del codice di procedura civile…(omissis)”.

Conclusivamente, si è chiesto di volere: 1) in via principale dichiarare il ricorso infondato e come tale respingerlo integralmente; in via subordinata, nell’ipotesi di accoglimento del ricorso, accertare e dichiarare l’intervenuta prescrizione delle somme che dovessero essere riconosciute dovute al ricorrente anteriormente al quinquennio decorrente dalla data di notifica del ricorso giudiziario. Con vittoria di spese e compensi.

A seguito dell’ordinanza a verbale emessa nella pubblica udienza del 17 giugno 2015, in data 25 giugno 2015 l’avv. Paolo Naldi, difensore del ricorrente, ha depositato la domanda di pensione privilegiata (datata 21 dicembre 2010) del sig. V. R. presentata il 13 gennaio 2011 – tramite Patronato - alla Sede di Omissis dell’allora INPDAP.

All’odierna udienza pubblica l’avv. Donato Catena, per il ricorrente su delega dell’avv. Paolo Naldi, ribadita la dipendenza da causa di servizio dell’infermità depressiva e richiamato, inoltre, il giudizio di inidoneità espresso nel verbale giugno 2011 della Commissione Medica di Verifica di Bologna, ha sostenuto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del beneficio richiesto, insistendo per l’accoglimento del ricorso. L’avv. Riccardo Salvo, per l’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici, esclusa la possibilità di conciliazione della lite ex art. 420 c.p.c., ha confermato le conclusioni rassegnate nella memoria di costituzione.

La causa è quindi passata in decisione, con conseguente lettura del dispositivo e fissazione del termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza ai sensi dell’ultima parte dell’art. 429, comma 1, secondo capoverso, c.p.c., come sostituito dall’art. 53 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133.

Considerato in
DIRITTO

La controversia dedotta nel presente giudizio concerne la richiesta del ricorrente, ex dipendente del Ministero della Giustizia, volta ad ottenere il riconoscimento della pensione di privilegio per la forma depressiva da cui lo stesso è affetto, diagnosticata dalla Commissione Medica di Verifica di Bologna come “Depressione maggiore persistente in trattamento farmacologico”.

Al riguardo, occorre ricordare che ai sensi dell’art. 64, comma 1, del d.P.R. n. 1092 del 1973 il dipendente statale ha diritto alla pensione privilegiata qualora per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio abbia subito menomazioni dell'integrità personale ascrivibili a una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e dette menomazioni lo abbiano reso inabile al servizio.

Venendo al caso che occupa, va anzitutto rilevato che, ai sensi della determinazione n. OMISSIS della Sede INPS – Gestione ex INPDAP (ora Gestione Dipendenti Pubblici) di Omissis, il diniego del richiesto trattamento privilegiato risulta motivato dalla considerazione che il quadro morboso “Glaucoma bilaterale chirurgicamente trattato a destra, in compenso farmacologico a sinistra” - non riconoscibile come dipendente da fatti di servizio giusta il parere del Comitato di Verifica del 6 ottobre 2008 - “ha determinato la risoluzione del rapporto di impiego” e “risulta preponderante rispetto alla patologia ‘depressione maggiore persistente…’ riconosciuta dipendente da causa di servizio con sentenza n. 175/10 del Tribunale di Forlì – Sezione Lavoro”.

Della suddetta infermità depressiva non è, dunque, in contestazione la dipendenza da causa di servizio, ma solo il grado di incidenza sulla inabilità del ricorrente al servizio stesso.

E invero, a seguito della domanda di pensione privilegiata presentata dal sig. V. R. per la “malattia depressiva”, l’allora INPDAP, ritenendo necessario sottoporre il sunnominato a visita medico collegiale presso la Commissione Medica di Verifica di Bologna affinché venisse accertato che la patologia che aveva determinato il collocamento a riposo fosse “preponderante ai fini della concessione della pensione di privilegio”, con nota del 28 marzo 2011 interpellava a tal fine la predetta Commissione.

Ebbene, la Commissione medesima, con il verbale n. 1535 del 30 giugno 2011 richiamato in narrativa, formulato il giudizio diagnostico di “1) Depressione maggiore persistente in trattamento farmacologico; 2) Già accertato glaucoma”, giudicava il sig. V. R. “non idoneo” alla data del collocamento a riposo per l’infermità dipendente da causa di servizio di cui al punto 1 del “Riepilogo delle infermità/lesioni già giudicate ai fini della dipendenza da causa di servizio”, ossia per la “Malattia depressiva” [v. Riepilogo: 1) “Malattia depressiva; 2) “Glaucoma bilaterale chirurgicamente trattato a destra, in compenso farmacologico a sinistra”].

Alla stregua di tale giudizio dell’organo tecnico – reso nell’ambito del procedimento attivato dall’Istituto previdenziale a seguito della domanda di pensione privilegiata presentata dal ricorrente nel gennaio 2011, e necessariamente formulato a posteriori rispetto alla data di risoluzione del rapporto di lavoro del 25 giugno 2008 – l’infermità depressiva, per la sua natura ed entità, deve, quindi, ritenersi atta a determinare di per sé l’inidoneità al servizio a detta data (25 giugno 2008), a prescindere dall’infermità oculare, restando così superato e assorbito il precedente giudizio di inidoneità di cui al verbale n. 162/CS in data 17 ottobre 2007 della C.M.V. di Forlì-Cesena richiamato nel provvedimento di dispensa (P.D.G. del 9 luglio 2008).

Ne discende che, secondo quanto accertato nella competente sede medica (v.m.c. del 30 giugno 2011 presso la C.M.V. di Bologna), l’infermità “depressione maggiore” va considerata non solo dipendente da causa di servizio, ma anche tale da rendere il ricorrente inidoneo al servizio stesso alla data della sua cessazione, con conseguente realizzarsi, nella fattispecie, dell’ulteriore presupposto dell’inabilità di cui all’art. 64, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973; detta infermità, inoltre, diagnosticata nella visita collegiale di riferimento del 30 giugno 2011 quale “Depressione maggiore persistente in trattamento farmacologico”, risulta ascrivibile alla 6^ categoria di tabella A, come indicato dalla Commissione Medica di Verifica di Bologna.

Dal che deriva il riconoscimento del diritto del ricorrente ad ottenere la pensione diretta di privilegio, nella misura che sarà liquidata nella competente sede amministrativa in conformità a quanto stabilito dall’art. 65 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092. Ciò con una duplice precisazione: a) che la decorrenza economica della suddetta pensione va individuata, ai sensi dell’art. 191, comma 3, dello stesso d.P.R. n. 1092/1973, nel primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda alla Sede INPDAP di Omissis, in quanto prodotta il 13 gennaio 2011, ossia oltre due anni dopo la cessazione dal servizio; b) nel caso di specie - tenuto conto della riconosciuta decorrenza economica, nonché delle date di trasmissione al sig. V. R. del provvedimento impugnato (nota in data 30 gennaio 2013 della Sede INPS – Gestione ex INPDAP di Omissis) e di notifica del ricorso all’INPS (17 giugno 2014) - non è maturata alcuna prescrizione, sicché la relativa eccezione formulata dalla difesa dell’Istituto previdenziale va disattesa siccome infondata.

Inoltre, in conformità all’ormai definito indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (v. Sezioni Riunite, sentenza n. 10/2002/QM), sulle somme dovute in forza della presente sentenza va riconosciuto al ricorrente il diritto al “maggior importo” tra interessi e rivalutazione ex art. 429, comma 3, cod. proc. civ., tenuto conto delle percentuali di interessi legali e dell’indice ISTAT ex art. 150 disp. att. cod. proc. civ. rilevati anno per anno: tale importo va calcolato a decorrere da ogni singola scadenza debitoria e fino all’effettivo soddisfo.

Nei sensi e nei limiti delle considerazioni che precedono il ricorso de quo deve giudicarsi fondato e, come tale, meritevole di accoglimento.

La natura e i descritti profili della vicenda controversa legittimano l’integrale compensazione tra le parti delle spese legali. Non vi è luogo, invece, a provvedere sulle spese di giustizia, avuto riguardo al principio di gratuità operante nei giudizi pensionistici.

P.Q.M.

la Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna in funzione di giudice unico delle pensioni in composizione monocratica, definitivamente pronunciando

ACCOGLIE

il ricorso in epigrafe nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e per l’effetto
- riconosce e dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere, con decorrenza economica dal 1° febbraio 2011, pensione privilegiata ordinaria a vita, da calcolarsi in conformità a quanto stabilito dall’art. 65 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, per l’infermità “depressione maggiore” dichiarata dipendente da causa di servizio ed ascrivibile alla 6^ (sesta) categoria di Tabella A;

- riconosce inoltre, sulle somme accordate in forza della odierna pronuncia, il diritto agli accessori da calcolarsi nei modi indicati in motivazione.

Spese legali compensate. Nulla per le spese di giustizia.
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196,
DISPONE
Che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.
Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Bologna il 22 luglio 2015.
Il giudice
(Francesco Maria Pagliara)
f.to Francesco Maria Pagliara

Depositata in Segreteria il 21/09/2015

Il Direttore di Segreteria
f.to dott.ssa Nicoletta Natalucci
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Re: PENSIONE PRIVILEGIATA NEGATA.

Messaggio da Filippogianni »

Purtroppo si deve constatare che lei privilegiate sono per pochi eletti , non è possibile che con la stessa identica richiesta di causa di servizio per taluno la concedono e per altri noooooooooo
panorama
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Re: PENSIONE PRIVILEGIATA NEGATA.

Messaggio da panorama »

Il problema del suesposto ricorso alla Corte dei Conti e che al ricorrente avevano concesso la pensione ordinaria diretta di inabilità anziché la pensione di privilegio, è questo sarebbe stato un danno economico a suo carico se non avesse fatto ricorso.
Purtroppo le CMO fanno gli interessi dello Stato e non dei nostri.
Questo è un altro sistema burocratico mafioso.
panorama
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Re: PENSIONE PRIVILEGIATA NEGATA.

Messaggio da panorama »

Uddite uddite per notizia, ma cosa sta succedendo?
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1) - Il sig. G. M., carabiniere in congedo dal 4.1.2010, transitato nella categoria dell’Ausiliaria, lamenta la mancata concessione della pensione privilegiata per l’ infermità “Ulcera Duodenale”, già indennizzata con D.M. n.240/CC del 9.3.1992;

2) - Con verbale mod. AB n. 304 del 14.5.1975 della CMO di Catanzaro gli veniva diagnosticata l’infermità “ulcera duodenale”, ritenuta “dipendente da causa di servizio” e con successivo verbale mod. n. 2245 del 20.7.1988 della CMO di Catanzaro l’infermità veniva ascritta alla catg 6 tab.A minima; con decreto n.240/CC veniva concesso l’equo indennizzo, previo parere del Comitato delle pensioni privilegiate ordinarie n. 1741/90 del 24.11.1990.

3) - Con decreto n.160 del 7.8.2013 il Ministero della Difesa respingeva la domanda di pensione di privilegio sulla base degli esiti del Comitato di verifica per le cause di servizio nel verbale n.8509/13 del 23.5.2013 con la motivazione “ l’infermità da cui è affetto l’interessato, è stata giudicata non dipendente da causa di servizio e pertanto manca il fondamento giuridico per poter far luogo al trattamento pensionistico privilegiato”, in contrasto con i precedenti pareri delle CMO e del CPPO in sede di riconoscimento dell’equo indennizzo.
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CALABRIA SENTENZA 230 05/10/2016
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
CALABRIA SENTENZA 230 2016 RESPONSABILITA 05/10/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
Il Giudice unico delle Pensioni consigliere Anna BOMBINO

ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 230/2016

Sul ricorso in materia di pensioni militari iscritto al n.20604 del registro di Segreteria, proposto da G. M. (CF:MLAGTN50AO31754T), nato il Omissis a Omissis e residente a Omissis Omissis, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Combariati ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Omissis alla via Poerio n.16;

contro il Ministero della Difesa in persona del Ministro pro-tempore,

avverso il D.M. n.160 del 7.8.2013 negatorio del trattamento di pensione privilegiata;

Uditi alla pubblica udienza del 4 ottobre 2016 il relatore dott. Anna Bombino, l’avv. Luigi Combariati per il ricorrente; assente il Ministero resistente;

FATTO

Il sig. G. M., carabiniere in congedo dal 4.1.2010, transitato nella categoria dell’Ausiliaria, lamenta la mancata concessione della pensione privilegiata per l’ infermità “Ulcera Duodenale”, già indennizzata con D.M. n.240/CC del 9.3.1992;

Esponeva il ricorrente che durante il servizio ultratrentennale aveva svolto servizio informativo nell’intera provincia di Catanzaro effettuando lunghe trasferte e sottoponendosi a disagi e prolungate assenze dalla sede di servizio.

Con verbale mod. AB n. 304 del 14.5.1975 della CMO di Catanzaro gli veniva diagnosticata l’infermità “ulcera duodenale”, ritenuta “dipendente da causa di servizio” e con successivo verbale mod. n. 2245 del 20.7.1988 della CMO di Catanzaro l’infermità veniva ascritta alla catg 6 tab.A minima; con decreto n.240/CC veniva concesso l’equo indennizzo, previo parere del Comitato delle pensioni privilegiate ordinarie n. 1741/90 del 24.11.1990.

A seguito dell’istanza del 29.11.2010, la CMO 2° del Dipartimento di medicina legale di Messina, con verbale modello BL/B n.1291 del 10.11.2011 confermava l’infermità “Ulcera duodenale cicatriziale EGDS accertata”, con iscrizione alla 6° ctg tab.A a vita, non suscettibile di miglioramento.

Con decreto n.160 del 7.8.2013 il Ministero della Difesa respingeva la domanda di pensione di privilegio sulla base degli esiti del Comitato di verifica per le cause di servizio nel verbale n.8509/13 del 23.5.2013 con la motivazione “ l’infermità da cui è affetto l’interessato, è stata giudicata non dipendente da causa di servizio e pertanto manca il fondamento giuridico per poter far luogo al trattamento pensionistico privilegiato”, in contrasto con i precedenti pareri delle CMO e del CPPO in sede di riconoscimento dell’equo indennizzo.

Si opponeva con l’odierno ricorso al decreto del Ministero della Difesa di rigetto della domanda di pensione di privilegio, evidenziando il comportamento contraddittorio e palesemente illegittimo dello stesso circa il mancato riconoscimento della dipendenza dell’infermità de qua da causa di servizio e sostenendo il proprio diritto alla pensione privilegiata, in considerazione dell’avvenuta insorgenza della malattia durante il servizio militare, circostanza quest’ultima che – ad avviso dell’attore- dimostrerebbe la ricollegabilità dell’affezione medesima con il servizio prestato, come già riconosciuto in sede di concessione dell’equo indennizzo.

Con memoria del 4.8.2015 si costituiva in giudizio il Ministero della Difesa chiedendo il rigetto del gravame ed eccependo in via subordinata la prescrizione quinquennale per i ratei pensionistici precedentemente maturati, con vittoria delle spese.

Alla precedente udienza dibattimentale del 30 ottobre 2015 questo Giudicante rilevava sotto il profilo della dipendenza da causa di servizio l’esistenza di pareri contrastanti espressi dagli organi medico-legali (CMO e CPPO), per cui interpellava l’ULM presso il Ministero della Salute affinchè accertasse in base alla documentazione disponibile, la sussistenza della dipendenza dell’infermità da causa di servizio e la relativa classifica, con riferimento alla data di visita presso la CMO di Messina del 10.11.2011.

Con verbale n. I.2.CB/2016/119664 del 5 luglio 2016, l’ULM esprimeva il parere che l’infermità “ulcera duodenale” “Non sia dipendente da causa di servizio, né concausa efficiente e determinante di servizio”.

Alla pubblica udienza del 4 ottobre 2016, nessuno intervenuto in rappresentanza del resistente Ministero, l’avv. Combierati si è richiamato agli scritti in atti chiedendo l’accoglimento del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e va respinto.

Ai sensi dell’art. 64 e ss. Del T.U. 1092/1973, il diritto alla pensione privilegiata consegue ad una menomazione dell’integrità personale, che abbia carattere invalidante e che sia dipendente da causa di servizio, tale dipendenza sussiste solo quando i fatti di servizio siano stati causa ovvero concausa efficiente e determinante della menomazione stessa.

La giurisprudenza di questa Corte ha più volte precisato in linea generale che il diritto a pensione privilegiata non è legato al mero manifestarsi di una malattia invalidante durante la prestazione lavorativa, ma alla provata sussistenza anche di un concreto nesso etiologico tra le situazioni cui il soggetto sia stato esposto per poter assolvere agli obblighi di servizio ed il conclamarsi dell’infermità. Al fine del riconoscimento del diritto a pensione di privilegio occorre quindi accertare se l’attività di servizio svolta abbia facilitato, con rapporto causale incidente , l’insorgenza della malattia, ovvero aggravato o accelerato il decorso della stessa, acquisendo il valore di conditio sine qua non, per cui diversamente il fatto patologico non si sarebbe verificato, o avrebbe avuto, se già esistente, una diversa evoluzione (cfr sez IV pensioni militari n.69831/1986; n.77757/92; sez. Sardegna n.418/89).

E’ stato pure escluso che costituisca concausa efficiente e determinante, ai fini del riconoscimento del nesso di causalità tra il servizio e l’infermità denunciata, il servizio che sia stato definito, sotto il profilo medico-legale, come fattore scatenante; tale espressione indica solo l’occasione temporale che ha determinato il manifestarsi di una infermità, la cui etiopatogenesi sia da ricercare in agenti generativi estranei al servizio e che si sarebbe normalmente manifestata anche al di fuori di esso (sez. III civili n.60943/87; Sez. VI militari n.81014/93).

Tanto premesso, va rilevato come l’infermità del G. M. sia stata diagnosticata sin dal 1975 (trascorsi pochi anni dall’inizio del servizio militare) e ritenuta dal CPPO (24.11.1990) meritevole di VII categoria della tabella A (senza esprimersi sulla dipendenza da causa di servizio), ai fini della concessione dell’equo indennizzo.

La CMO di Messina nella visita del 10.11.2011 ha confermato la diagnosi di “ulcera bulbare cicatriziale EGDS accertata”, su cui il Comitato di verifica per le cause di servizio (Adunanza n.230/2013 del 23.5.2013) ha espresso parere che l’affezione non fosse dipendente da causa di servizio.

Tale parere è concorde con quanto riconosciuto dall’ULM, interpellato da questo Giudicante, che nel verbale del 5.7.2013, ha escluso il nesso causale tra l’infermità e il servizio prestato dall’ex militare.

Lo stesso organo ha fondato il proprio convincimento sulla attenta disamina della documentazione in atti, sui rapporti informativi del servizio svolto dall’istante, sulla stessa consulenza di parte del dott. Cardile il quale ha richiamato quale fattore concausale “…lo stress psico-fisico prolungato…”, senza peraltro indicare fatti o episodi di particolare disagio e/ o sofferenza fisica o psicologica se non il frequente spostamento nel territorio della provincia di competenza, stante la specificità dei compiti ed incarichi ad esso assegnati (servizio informativo).

L’organo, con l’ assistenza dello specialista gastroenterologo, ha espressamente evidenziato “In tale affezione di natura peptica, ad andamento cronico e recidivante, infatti, la prevalente attuale dottrina, oltre alla presenza di fattori endogeno costituzionali (la secrezione cloridro-peptica, le capacità di difesa della mucosa dalle secrezioni stesse), ammette un ruolo patogenetico da parte di alcuni principali fattori esogeni, rappresentati, in particolare, dall’Helicobacter Pylori (organismo saprofita che vive nel muco gastrico, frequente causa di infiammazione locale) e dai farmaci anti-infiammatori steroidei e non steroidei. Al contrario, gli studi controllati, finora effettuati con risultati contraddittori, non sono riusciti a stabile un preciso rapporto tra comparsa di malattia peptica e stress”.

Viene pertanto a decadere l’asserita contraddizione in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione della Difesa nel riconoscere (1992) al dipendente il beneficio dell’equo indennizzo sulla base dei verbali delle CMO e dello stesso CPPO che hanno riconosciuto la dipendenza da causa di servizio dell’infermità conclamata (1975), e negando il beneficio pensionistico in adesione al parere del Comitato di verifica per le cause di servizio ( v. n. 8509/2013) per esclusione del suddetto nesso di dipendenza causale tra infermità e servizio, atteso che –come rilevato dalla resistente- il CPPO (v. n. 5127/91) aveva espressamente declinato la valutazione in merito alla sussistenza del nesso causale o concausale tra l’ infermità “ulcera duodenale” e il servizio svolto dal militare, valutazione effettuata invece dal CVCS (v.n.8509/2013), in sede di procedura per la concessione della pensione privilegiata, sulle cui conclusioni è concorde il parere dell’ULM.

Il ricorrente del resto non ha mai fornito da parte sua la dimostrazione della fondatezza delle sue pretese pensionistiche, essendosi limitato a ripercorrere le varie fasi del servizio militare nell’Arma ( consulenza dott. Cardile) senza suffragare con elementi certi e sicuri l’insorgenza della affezione gastrica, conclamata sin dal 1975 (ed equamente indennizzata), in correlazione causale o concausale agli incarichi di servizio allo stesso affidati, ponendo in dubbio la validità e consistenza scientifica dei pareri espressi dagli organi a ciò deputati (CVCS e ULM).

Per tutte le suesposte ragioni, il ricorso deve essere rigettato.

In conclusione, il provvedimento impugnato va tenuto esente da qualsiasi censura ed il gravame deve essere respinto.

Per quanto riguarda la regolazione delle spese nulla è a provvedere per le spese di giudizio, operando per le cause previdenziali il principio di gratuità posto dall’art. 10 della legge n.533/1973.

Sussistono, invece, giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese legali, data la natura della causa e le concrete caratteristiche della vicenda.

P.Q.M.

Il giudice unico delle pensioni presso la Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la regione Calabria, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette,

RESPINGE

Il ricorso in epigrafe.
Nulla per le spese di giustizia.
Spese legali compensate.
Così deciso in Catanzaro, il 4 ottobre 2016
Il GUP
f.to Anna Bombino

Depositata in segreteria il 4/10/2016

Il responsabile delle segreterie pensioni
f.to Gaetanina Manno
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Re: PENSIONE PRIVILEGIATA NEGATA.

Messaggio da panorama »

mancato riconoscimento di pensione privilegiata dipendente da causa di servizio.
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Il CdS precisa:

1) - nella vigenza del 5-bis, per il riconoscimento delle infermità per cause di servizio era sufficiente l’accertamento definitivo delle CMO;
- ) - mentre,
- ) - nella vigenza del regolamento del 2001, queste sono assoggettate ad una disciplina comune al riconoscimento della causa di servizio ai fini della pensione privilegiata.

2) - In definitiva, il nuovo regolamento ha esplicitato, rispetto alle pensioni privilegiate, quanto già esistente sulla base del 5-bis, oltre ad estendere il meccanismo per il riconoscimento delle infermità a fini diversi.

N.B.: leggete tutto il contesto qui sotto.
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SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201701331
- Public 2017-03-24 -

Pubblicato il 24/03/2017


N. 01331/2017REG.PROV.COLL.
N. 02787/2014 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2787 del 2014, proposto da: Gerardo Ta.., rappresentato e difeso dall'avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini, 17;

contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n. 08065/2013, resa tra le parti, concernente mancato riconoscimento di pensione privilegiata dipendente da causa di servizio


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 marzo 2017 il Cons. Giuseppa Carluccio e uditi per le parti gli avvocati Viglione e l'Avvocato dello Stato Natale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Gerardo Ta.. - ufficiale dell’esercito in congedo in ausiliaria dal 1° agosto 1996 - ha proposto appello avverso la sentenza (meglio specificata in epigrafe) che ha rigettato l’impugnazione proposta per l’annullamento del decreto del Ministero della difesa (n. 122 del 11/13 settembre 2006).

2. Il decreto, sulla base del parere negativo espresso (il 1° marzo 2005) dal Comitato di verifica per le cause di servizio (CVCS, già CPPO, Comitato pensioni privilegiate ordinarie), ha ritenuto che le infermità – riconosciute dalla Commissione medica ospedaliera (C.M.O., il 14 febbraio 2003) - non erano dipendenti da cause di servizio ai fini della pensione privilegiata.

A sostegno della domanda di annullamento il Ta.., deducendo violazione di legge ed eccesso di potere, espose che:

a) la C.M.O., negli anni 1974/1975, aveva riconosciuto come dipendenti, almeno come concause, due infermità (disepatismo e poliartride reumatica);

b) contestualmente al congedo in ausiliaria (1° agosto 1996), aveva chiesto l’attribuzione della pensione privilegiata in conseguenze delle suddette due patologie contratte per cause di servizio;

c) avendo chiesto (nel maggio 2002) lo stato della pratica di pensione, dato il silenzio serbato dall’amministrazione, gli era stato comunicato (nel giugno successivo) che non risultava istruita alcuna pratica;

d) che, sottoposto a nuova visita, la C.M.O. (nel febbraio 2003) aveva riconosciuto l’ascrivibilità a fatti di servizio di due infermità (Epatopatia steatosica in soggetto con ipertransaminasemia e artropatia di verosimile natura reumatica).

3. Il Tar ha respinto il ricorso alla stregua delle seguenti argomentazioni.

a) La domanda di pensione privilegiata è stata proposta (nel 1996) nella vigenza dell’art. 5-bis del d.l. n. 387 del 1987, convertito, con modificazioni, nella legge n. 472 del 1987. Dal combinato disposto di tale disposizione (secondo la quale i giudizi delle C.M.O. sono definitivi, salvo il parere del C.P.P.O. in sede di liquidazione della pensione privilegiata) con l’art. 177 del d.P.R. n. 1092 del 1973 (ai sensi del quale, il C.P.P.O. deve essere sentito se la C.M.O. abbia espresso parere positivo) deriva che l’accertamento delle C.M.O. degli anni 1974/1975, per avere carattere definitivo avrebbe dovuto essere confermato dal parere confermativo del C.P.P.O. Invece, il ricorrente non ha dato prova della sussistenza di quest’ultimo. Ne consegue che gli accertamenti di quegli anni non potevano più costituire il presupposto per il riconoscimento della pensione privilegiata.

b) L’art. 5-bis in argomento considera definitivi gli accertamenti delle C.M.O. solo a fini diversi dalla pensione privilegiata (e dall’equo indennizzo), quali aspettativa, assegni, rimborso spese; mentre per la pensione privilegiata (e per l’equo indennizzo) prevede espressamente il parere del CPPO, conferendo a tale organo l’accertamento della dipendenza della infermità dalla causa di servizio, con la conseguenza che il Comitato suddetto può mettere in discussione l’esito degli accertamenti della C.M.O.

Allora, l’intervento del Comitato per la verifica della dipendenza da causa di servizio, che ha sostituito il C.P.P.O., può ritenersi legittimo e anzi doveroso.

c) Il Comitato ha motivato la non riconducibilità delle patologie riscontrate dalla C.M.O. (nel 2003) sulla base di elementi della scienza medica, neanche confutati da perizie di parte; tanto è conforme alla giurisprudenza costante, secondo la quale il Comitato non opera una revisione del giudizio delle C.M.O., ma ha solo l’obbligo di articolare il proprio parere.

4. L’appellante articola tre censure, delle quali le prime due sono strettamente collegate.

4.1. Secondo l’appellante, essendo l’art. 5-bis cit. entrato in vigore nel 1987, ed essendosi svolti gli accertamenti negli anni 1974/1975 quando lo stesso non vigeva, non essendo prevista la distinzione ai fini della pensione privilegiata, il riconoscimento della causa di servizio avrebbe dovuto considerarsi definitivo e il Ta.. avrebbe avuto diritto alla pensione privilegiata al momento del congedo in ausiliaria, senza ulteriore domanda.

4.1.1. In alternativa, secondo l’appellante, avendo l’Amministrazione incardinato di nuovo il procedimento (a seguito di istanza di notizie del Ta..) nel 2003, disponendo accertamenti presso la C.M.O. (nel 2003), avrebbe dovuto applicare l’art. 12 del d.P.R. n. 461 del 2001 (che con l’art. 20 ha abrogato l’art. 5-bis cit.), secondo il quale il riconoscimento della dipendenza dalla causa di servizio costituisce accertamento definitivo anche rispetto al trattamento pensionistico (e di equo indennizzo). E, nella specie, sarebbe stato definitivo l’accertamento positivo del 2003.

4.2. Infine, l’appellante censura la motivazione della valutazione del Comitato per la verifica della dipendenza da causa di servizio, contrapponendo i pareri espressi dalle tre C.M.O. e mettendo in risalto che dal curriculum professionale risultano evidenti i particolari disagi che hanno caratterizzato l’attività lavorativa.

Il Ministero si è costituito.

5. La prima questione, posta con i primi due motivi di ricorso, si incentra sulla successione nel tempo della disciplina della materia in riferimento alle pensioni privilegiate per cause di servizio.

5.1. Si rendono opportune alcune precisazioni.

5.1.1. L’individuazione della disciplina applicabile deve partire da due presupposti: il momento della presentazione della domanda di pensione privilegiata (agosto 2006) e il momento della decisione sulla stessa (dal giugno 2002, data del riavvio del procedimento, al 2006, data del decreto), restando irrilevante nell’ambito della controversia il lungo tempo trascorso dalla originaria domanda.

La presentazione della domanda è essenziale perché non si tratta di pensionamento determinato da infermità per cause di servizio, bensì di pensionamento ordinario per il raggiungimento del limite di età. Secondo l’art. 167 d.P.R. del 1973, il trattamento privilegiato è liquidato d’ufficio al dipendente cessato dal servizio per infermità riconosciute dipendenti da cause di servizio, mentre in tutti gli altri casi è liquidato a domanda; nella specie si trattava di ordinario collocamento a riposo in ausiliaria (limite di età previsto per il pensionamento).

Quindi erra l’appellante quando, a partire dalla data del riconoscimento della infermità per causa di servizio (1974/1975) sostiene che la disciplina applicabile sarebbe quella antecedente (che non distingueva tra accertamenti di infermità per cause di servizio e accertamenti di infermità ai fini della pensione privilegiata, come si vedrà in seguito) alla introduzione nell’ordinamento dell’art. 5- bis cit. e vorrebbe far valere come definitivi quegli accertamenti ai fini della pensione privilegiata, il cui diritto non era maturato neanche in astratto all’epoca.

Un’altra conseguenza è che quei lontani accertamenti non hanno alcun valore decisivo rispetto alla pensione, se non come preesistenza della patologia.

5.1.2. Nella regolamentazione della materia di nostro interesse, che concerne il riconoscimento della causa di servizio ai fini della pensione privilegiata, si deve distinguere la stessa dal riconoscimento delle infermità per cause di servizio ad altri fini (aspettativa, assegni, rimborso spese).

Mentre la disciplina di queste ultime ha subito un mutamento, nel passaggio dall’art. 5 bis del 1987 al d.P.R. n. 461 del 2001, non altrettanto può dirsi per la disciplina del riconoscimento della causa di servizio ai fini della pensione privilegiata.

Infatti, nella vigenza del 5-bis, per il riconoscimento delle infermità per cause di servizio era sufficiente l’accertamento definitivo delle CMO; mentre, nella vigenza del regolamento del 2001, queste sono assoggettate ad una disciplina comune al riconoscimento della causa di servizio ai fini della pensione privilegiata.

Invece, il riconoscimento della causa di servizio ai fini della pensione privilegiata ha avuto una regolamentazione analoga sia nella vigenza dell’art. 5 bis, sia nella disciplina successiva del 2001. Prima, dal combinato disposto dell’art. 5 bis (secondo la quale i giudizi delle C.M.O. sono definitivi, salvo il parere del C.P.P.O. in sede di liquidazione della pensione privilegiata) con l’art. 177 del d.P.R. n. 1092 del 1973 (ai sensi del quale, il C.P.P.O. deve essere sentito se la C.M.O. abbia espresso parere positivo) deriva che l’accertamento delle C.M.O. per avere carattere definitivo aveva necessità di essere confermato dal parere del C.P.P.O.

Con il regolamento del 2001, dove il CPPO è stato denominato CVCS – sia per le infermità da causa di servizio che per la concessione della pensione privilegiata da causa di servizio – il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio è attribuito solo al Comitato per la verifica (artt. 10 e 11), svolgendo le CMO solo funzioni strumentali di accertamento sanitario con formulazione di diagnosi (art.6, con rinvio al codice dell’ordinamento militare, vedi art. 198 di quest’ultimo) ed è definitivo (art. 12).

In definitiva, il nuovo regolamento ha esplicitato, rispetto alle pensioni privilegiate, quanto già esistente sulla base del 5-bis, oltre ad estendere il meccanismo per il riconoscimento delle infermità a fini diversi.

D’altra parte, conferma si ha nella stessa giurisprudenza amministrativa che, nell’esaminare controversie relative alle pensioni privilegiate, non mette in risalto l’intervenuto mutamento normativo, limitandosi a registrare la diversa denominazione da CPPO a CVCS.

Erra, quindi, l’appellante a ritenere che dall’applicabilità della nuova disciplina, in particolare dall’art. 12, discenderebbe la definitività dell’accertamento della CMO del 2003.

5.2. Resta da aggiungere che, nella specie, la competenza del CVCS ad accertare la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive delle infermità riscontrate discende dallo stesso regolamento del 2001, che (art. 10, c.11) disciplina l’esame anche delle domande pendenti.

5.3. In conclusione i primi due profili di censura vanno rigettati.

6. Pure da rigettarsi è il terzo motivo di censura, che si sostanzia in una inammissibile critica delle valutazioni espresse ed argomentate dal CVCS in riferimento alla mancata riconducibilità alla causa di servizio delle patologie riscontrate. Il parere del Comitato è infatti sottratto al sindacato di legittimità, salvo i casi di manifesta irragionevolezza, nella specie non ricorrente.

7. In conclusione, l’appello è rigettato.

In ragione dell’avvicendamento della normativa in materia, le spese processuali sono integralmente compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese interamente compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2017 con l'intervento dei magistrati:
Antonino Anastasi, Presidente
Oberdan Forlenza, Consigliere
Leonardo Spagnoletti, Consigliere
Luca Lamberti, Consigliere
Giuseppa Carluccio, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giuseppa Carluccio Antonino Anastasi





IL SEGRETARIO
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Re: PENSIONE PRIVILEGIATA NEGATA.

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Ricorso Accolto presso la Corte dei Conti.
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1) - Menomale che il collega CC. si è rivolto alla Corte dei Conti per la P.P.O. anche se, il TAR Sicilia sede di Palermo con la sentenza n.2933/15 ha respinto il suo ricorso per il riconoscimento dell’equo indennizzo.

2) - Inoltre, il Ministero della Difesa, nel merito ha chiesto alla Corte dei Conti il rigetto del ricorso vista il parere negativo del Comitato di verifica e stante l’accertamento definitivo stante l’art.12 del DPR 461/2001.

3) - Ma la Corte dei Conti nella propria competenza e autonomia in materia, ha ritenuto allo scopo di dissipare qualunque dubbio richiedere alla Commissione Medico Legale presso quella sezione giurisdizionale, un parere per accertare, anche alla luce della documentazione acquisita agli atti, nel rispetto del contraddittorio tecnico e della comparazione documentale, la sussistenza o meno di una condizione di causalità tra il servizio, e se essa sia ascrivibile alla relativa categoria di pensione privilegiata richiesta.

La Corte dei Conti conclude:

4) - Nel merito il ricorso è fondato sulla base del parere della Commissione medico legale presso questa sezione giurisdizionale, la quale ha confermato la presenza delle patologie di disturbo dell’adattamento cronico e ipertensione arteriosa, presenti alla data del congedo e ritenendole presupposti per il riconoscimento della pensione privilegiata per causa di servizio, ascrivendole complessivamente alla tab. A cat. VIII a vita.

N.B.: per completezza leggete il tutto qui sotto poichè interessante.
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SICILIA SENTENZA 144 06/03/2017
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SICILIA SENTENZA 144 2017 PENSIONI 06/03/2017




REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME del POPOLO ITALIANO
La Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana
Il Giudice Unico delle Pensioni
dott. Giuseppe Grasso

ha pronunciato la seguente
Sentenza N. 144/2017

sul ricorso iscritto al n.59234, depositato il 29/6/2011 del registro di segreteria proposto ad istanza di G. S. rappresentato e difeso dall’avv. Giorgio Spanò, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bronte (CT) via Cavallotti n.20.

nei confronti del Comando generale dei carabinieri , Mistero della difesa.

Visto l'atto introduttivo del giudizio, depositato presso la segreteria della Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana il 29/6/2011.

Udito nella pubblica udienza del 7/11/2016 l’avv. Spanò per il ricorrente .

Esaminati gli atti e documenti del fascicolo processuale.

FATTO

Con il ricorso in esame il signor G.S. già carabiniere, chiede il riconoscimento della pensione privilegiata da dipendenza da causa di servizio dovuta alla patologia di cardiopatia ipertensiva.

Il ricorrente pertanto, ha chiesto in conseguenza che gli sia riconosciuto il diritto alla pensione privilegiata.

Si è costituito il Ministero della difesa il quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso vista la sentenza del TAR Sicilia PA n.2933/15, passata in giudicato che ha respinto il ricorso dell’odierno ricorrente per il riconoscimento dell’equo indennizzo e nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso vista il parere negativo del Comitato di verifica e stante l’accertamento definitivo stante l’art.12 del DPR 461/2001.

Questo giudice ha ritenuto allo scopo di dissipare qualunque dubbio richiedere alla Commissione Medico Legale presso questa sezione giurisdizionale, un parere per accertare, anche alla luce della documentazione acquisita agli atti, nel rispetto del contraddittorio tecnico e della comparazione documentale, la sussistenza o meno di una condizione di causalità tra il servizio, e se essa sia ascrivibile alla relativa categoria di pensione privilegiata richiesta.

DIRITTO

Il ricorso del signor G. S. deve ritenersi fondato.

Preliminarmente, deve ritenersi ammissibile il ricorso, vista la non rilevanza del giudicato del giudice amministrativo sulla richiesta di riconoscimento di equo indennizzo in questo processo, stante la non rilevanza dell’art.12 del DPR 461/2001, poiché, norma regolamentare, che si pone in contrasto diretto con gli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione, negando in concreto la giurisdizione del giudice contabile in materia pensionistica pubblica ad egli attribuita sulla base dell’art.103 comma 2 Cost. difatti il diritto del ricorrente al giudice delle pensioni sulla base di un previo accertamento sull’equo indennizzo, non può essere negato come diritto alla giurisdizione sancito costituzionalmente e tanto meno può essere affermato da una normativa di rango secondario che va disapplicata ai sensi degli art.4 e 5 della legge 2248/1865 all. E, pertanto il ricorso deve ritenersi ammissibile.

Nel merito il ricorso è fondato sulla base del parere della Commissione medico legale presso questa sezione giurisdizionale, la quale ha confermato la presenza delle patologie di disturbo dell’adattamento cronico e ipertensione arteriosa, presenti alla data del congedo e ritenendole presupposti per il riconoscimento della pensione privilegiata per causa di servizio, ascrivendole complessivamente alla tab. A cat. VIII a vita.

Pertanto il ricorso deve essere accolto nei suddetti termini.

P. Q. M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana - Il Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando accoglie il ricorso del signor G.S. nei termini di cui in motivazione.

Si ritiene giusta la compensazione delle spese.

Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 7 novembre 2016.

IL GIUDICE UNICO
F.to dott. Giuseppe Grasso

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.
Palermo, 27 febbraio 2017


Pubblicata il 6 marzo 2017


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Re: PENSIONE PRIVILEGIATA NEGATA.

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ricorso Accolto.

congedato in data 01/11/1971 e avanzata istanza di PPO in data 29/02/2012.
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1) - carabiniere in congedo dall’1 novembre 1971, lamenta l’illegittimità del provvedimento in epigrafe con il quale l’Amministrazione della Difesa ha dichiarato inammissibile la domanda di pensione privilegiata ordinaria del 29 febbraio 2012, giacché presentata oltre il termine di decadenza prescritto dall’art. 160 del D.P.R. n. 1092/1973.

2) - A tal proposito il ricorrente evidenzia che in data 17 marzo 1970 aveva subito un ricovero presso l’ospedale militare di Roma, ove gli veniva diagnosticata una “faringo-laringite subacuta”; che in seguito alla visita di controllo, eseguita presso lo stesso nosocomio il 16 aprile 1970, veniva dichiarato idoneo al servizio militare incondizionato; che il 6 settembre 1970 era stato collocato in congedo illimitato e che la predetta patologia, nel corso degli anni si è cronicizzata.

3) - ad avviso del sig. G. P. l’infermità predetta sarebbe senz’altro dipendente da causa di servizio militare e, come tale, suscettibile di dover essere trattata ai fini pensionistici dovendosi ritenere “superata ogni preclusione ex art. 169 del T.U. n. 1092/1973 a mente delle pronunce n. 8/2001/QM e n. 4/2003/QM delle SS.RR”, anche perché, nel caso in esame, l’infermità sarebbe stata constatata proprio mediante il ricovero ospedaliero.

La CORTE DEI CONTI precisa:

4) - Ebbene, tornando al caso di specie, si ha che il sig. G. P. è stato sì ricoverato presso una struttura ospedaliera militare e che dagli atti di quel ricovero risulta solo la diagnosi formulata all’esito della mera constatazione obiettiva della “faringo-laringite subacuta”, un giudizio che in alcun modo involge la valutazione, ancorché negativa, circa la dipendenza della patologia dal servizio, né tale valutazione emerge dalla restante documentazione acquisita in esito all’ordinanza istruttoria n. 6/2017, ma tuttavia nondimeno rileva dal Foglio Caratteristico e Matricolare che il 24 marzo 1970 il ricorrente fu posto in licenza di convalescenza per una infermità “non dipendente da causa di servizio in seguito a proposta del Direttore dell’Ospedale Militare di Roma”.

5) - Stando così le cose, pur a fronte di una domanda indubitabilmente presentata il 29 febbraio 2012 rispetto alla data di cessazione del servizio risalente al 6 settembre 1970, ma alla luce del fatto che le infermità furono constatate sotto il profilo medico legale dagli stessi organi sanitari militari, questo giudice non può che concludere per la fondatezza del gravame nei termini di cui in dispositivo.

6) - Rileggi il punto n. 5.

N.B.: leggete il tutto qui sotto.
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CALABRIA SENTENZA 171 07/06/2017
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
CALABRIA SENTENZA 171 2017 PENSIONI 07/06/2017



R E P U BB L I C A I T A L I A N A
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
IL GIUDICE DELLE PENSIONI
CONS. DOMENICO GUZZI

ha pronunziato la seguente
SENTENZA n.171/2017

Sul il ricorso in materia di pensioni militari n. 21107 del registro di Segreteria, proposto da G. P., nato a Omissis il Omissis, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Domenico e Paolo Bonaiuti, presso il cui studio in Roma, via Riccardo Grazioli Lante n. 16 ha eletto domicilio contro:

- Ministero della Difesa in persona del Ministro pro-tempore, elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro;

avverso
- la nota n. 0792956 del 20 settembre 2013 e la nota n. 0204281 del 3 dicembre 2014

Vista la legge 21 luglio 2000, n. 205
Visti gli atti e i documenti di causa
Udito alla pubblica udienza del 5 giugno 2017 l’avv. Paolo Bonaiuti; non rappresentato il Ministero della Difesa.

Ritenuto in
FATTO

Con ricorso ritualmente notificato, il sig. G. P., carabiniere in congedo dall’1 novembre 1971, lamenta l’illegittimità del provvedimento in epigrafe con il quale l’Amministrazione della Difesa ha dichiarato inammissibile la domanda di pensione privilegiata ordinaria del 29 febbraio 2012, giacché presentata oltre il termine di decadenza prescritto dall’art. 160 del D.P.R. n. 1092/1973.

A tal proposito il ricorrente evidenzia che in data 17 marzo 1970 aveva subito un ricovero presso l’ospedale militare di Roma, ove gli veniva diagnosticata una “faringo-laringite subacuta”; che in seguito alla visita di controllo, eseguita presso lo stesso nosocomio il 16 aprile 1970, veniva dichiarato idoneo al servizio militare incondizionato; che il 6 settembre 1970 era stato collocato in congedo illimitato e che la predetta patologia, nel corso degli anni si è cronicizzata.

Tanto evidenziato, ad avviso del sig. G. P. l’infermità predetta sarebbe senz’altro dipendente da causa di servizio militare e, come tale, suscettibile di dover essere trattata ai fini pensionistici dovendosi ritenere “superata ogni preclusione ex art. 169 del T.U. n. 1092/1973 a mente delle pronunce n. 8/2001/QM e n. 4/2003/QM delle SS.RR”, anche perché, nel caso in esame, l’infermità sarebbe stata constatata proprio mediante il ricovero ospedaliero.

Da qui la richiesta al giudice affinché voglia riconoscere e dichiarare la tempestività, procedibilità e ammissibilità dell’istanza di pensione privilegiata ordinaria, con conseguente rimessione degli atti al Ministero della Difesa per l’ulteriore corso del procedimento pensionistico.

L’Amministrazione intimata si è ritualmente costituita con una memoria depositata il 13 gennaio 2017, con la quale ha insistito sulla correttezza del proprio operato, sull’inammissibilità della domanda di pensione siccome presentata oltre il termine di cui al predetto art. 169 del DPR n. 1092/1973 e, conseguentemente, sull’infondatezza del ricorso.

In data 13 gennaio 2017 e 17 gennaio 2017 il ricorrente depositava note d’udienza per ribadire il diritto a che la sua domanda fosse sottoposta al procedimento per il riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria.

All’udienza del 23 gennaio 2017, questo giudice disponeva un approfondimenti istruttorio volto all’acquisizione della cartella clinica riguardante il ricovero del G. P. nell’aprile 1970 presso il nosocomio militare romano.

All’ordinanza n. 6/2017 all’uopo emessa, in data 6 marzo 2017 la direzione sanitaria del predetto ospedale depositava documentazione sanitaria richiesta.

In udienza, il legale di parte ha insistito per l’integrale accoglimento del ricorso.

Considerato in
D I R I T T O

Come evidenziato in narrativa, la causa petendi dell’odierno giudizio attiene all’ammissibilità della domanda di pensione privilegiata ordinaria che il sig. G. P. ha presentato il 29 febbraio 2012 e che il Ministero della Difesa ha, invece, considerato improcedibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 169 del D.P.R. n. 1092/1973.

Occorre al riguardo prima di tutto sottolineare che le diverse normative intervenute nel tempo sul trattamento di pensione privilegiata per infermità dipendenti da causa di servizio di guerra o militare, il L. n° 416 in data 11 marzo 1916, il R.D. n° 1024 in data 15 aprile 1928, di approvazione del regolamento attuativo della legge 416/1926, e il DPR n° 1092 in data 29/12/1973, hanno distinto tra il caso in cui la constatazione della dipendenza dovesse effettuarsi di ufficio e quella in cui all’adempimento si dovesse procedere a domanda, stabilendo a quest’ultimo riguardo un termine di decadenza di cinque anni (fissato dapprima dall’art. 9 del D.L.L. n. 497/1916 e ribadito dall’art. 169 del D.P.R n. 29 dicembre 1973 n.1092/1973).

In tutte le ipotesi in cui, come nel caso di specie, non si siano verificate le condizioni per l’accertamento d’ufficio - segnatamente quelle di cui all’art. 3, comma 2, r.d. n. 1024/1928, a norma del quale “le autorità…procederanno d’ufficio quando risulti loro che un proprio dipendente abbia riportato ferite o lesioni per certa o presunta ragione di servizio, od abbia contratto infermità nell’esporsi per obbligo di servizio a straordinarie cause morbifiche (non escluse le endemiche, contagiose ed epidemico – infettive) e dette ferite, lesioni od infermità siano tali che possano, anche col tempo, divenire causa di inabilità”, disciplina poi ribadita dal predetto art. 169 del DPR n. 1092/1973 – l’avvio del procedimento per il riconoscimento della pensione privilegiata è, dunque, rimesso alla domanda della parte interessata da prodursi entro il termine di cinque anni dalla cessazione del servizio, e la giurisprudenza delle Sezioni Riunite di questa Corte (sentenza 5 dicembre 2008 n. 1/QM) ha affermato che non si verifica la decadenza di cui all'art. 169 cit. in ipotesi di intervenuta constatazione operata da organi pubblici medico-legali, ancorché negativa e con la formula allo stato degli atti, sulla dipendenza di una malattia da causa di servizio. Da siffatto quadro normativo emerge, quindi, che il presupposto fondamentale affinché possa escludersi la decadenza in tutti i casi la domanda sia stata prodotta dopo cinque anni dalla cessazione del servizio è che la “constatazione” sia comunque stata effettuata entro il termine.

Tale “constatazione”, però, non può essere limitata al mero accertamento dell’esistenza della patologia e alla sua formulazione diagnostica, ma deve anche comprendere la valutazione in ordine alla riconducibilità causale dell’infermità accertata al servizio svolto e deve, conseguentemente, esprimere un giudizio al riguardo ancorché negativo (Sezione Giurisdizionale Lombardia, sentenza n. 1 dell’8 gennaio 1996).

Ciò, del resto, appare oltremodo ragionevole giacché, diversamente opinando, se cioè fosse sufficiente, per evitare la decadenza, il mero accertamento in ordine all’esistenza della patologia, la regola secondo cui l’avvio del procedimento per il riconoscimento della pensione privilegiata deve essere rimesso all’impulso di parte con la proposizione dell’apposita domanda, salvo ovviamente i casi vi siano gli estremi per il riconoscimento d’ufficio, verrebbe inevitabilmente vanificata.

Ebbene, tornando al caso di specie, si ha che il sig. G. P. è stato sì ricoverato presso una struttura ospedaliera militare e che dagli atti di quel ricovero risulta solo la diagnosi formulata all’esito della mera constatazione obiettiva della “faringo-laringite subacuta”, un giudizio che in alcun modo involge la valutazione, ancorché negativa, circa la dipendenza della patologia dal servizio, né tale valutazione emerge dalla restante documentazione acquisita in esito all’ordinanza istruttoria n. 6/2017, ma tuttavia nondimeno rileva dal Foglio Caratteristico e Matricolare che il 24 marzo 1970 il ricorrente fu posto in licenza di convalescenza per una infermità “non dipendente da causa di servizio in seguito a proposta del Direttore dell’Ospedale Militare di Roma”.

Stando così le cose, pur a fronte di una domanda indubitabilmente presentata il 29 febbraio 2012 rispetto alla data di cessazione del servizio risalente al 6 settembre 1970, ma alla luce del fatto che le infermità furono constatate sotto il profilo medico legale dagli stessi organi sanitari militari, questo giudice non può che concludere per la fondatezza del gravame nei termini di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice delle pensioni presso la sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando

ACCOGLIE

Il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, dispone il rinvio degli atti al Ministero della Difesa perché provveda al procedimento di accertamento, in base a quanto disciplinato dagli artt. 64 e 67 del D.P.R. n. 1092/1973, sul merito della domanda pensionistica presentata dal ricorrente.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Catanzaro all’udienza del 5 giugno 2017
IL GIUDICE
f.to Domenico Guzzi

Depositata in Segreteria il 05/06/2017

Il responsabile delle segreterie pensioni
f.to Gaetanina Manno
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Re: PENSIONE PRIVILEGIATA NEGATA.

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Accolto

- Militare incorporato il 9.11.1976 e congedato il 9.11.1977 ( 1 anno ).

- In data 14.3.2011 chiedeva al M.D. la concessione del diritto a pensione privilegiata ordinaria per la lesione traumatica all’arto dx, avvenuta in servizio (dopo oltre 33 anni dal congedo);
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1) - subiva in data 25.7.1977 nella Caserma un forte trauma con distorsione alla caviglia dx, per cui il 26.7.1977 veniva ricoverato presso l’Ospedale Militare di Bologna Rep Chirurgia e ortopedia ove veniva ingessato e dimesso il 29.7.1977 con diagnosi “Infrazione estremo distale inf. Piede dx (gessato con proposta di licenza di gg. 30;

2) - Nella cartella clinica si legge “La infermità di cui sotto è no dipendente da causa di servizio come da Mod. C 341 del 29.7.1977”;

3) - Dopo la licenza subiva un nuovo ricovero all’O.M. di Roma in data 29.8.1977 e dimesso il 31.8.1977 con ulteriori 15 gg di convalescenza; subiva altri ricoveri seguiti da periodi di convalescenza sino alla data del 9.11.1977 in cui venne posto in congedo illimitato.

4) - Il Ministero, con nota ..... del 13.2.2015 rappresentava .... che l’istanza poteva essere istruita ove fosse stata fornita la prova dell’inoltro della domanda di pensione privilegiata nei termini stabiliti dei 5 anni dal collocamento in congedo, pena la declaratoria di inammissibilità dell’istanza ai sensi del DPR n.461/2001”.

5) - Successivamente, il Ministero emetteva il d.m. n.230 del 18.11.2015 con il quale veniva respinta la domanda per intervenuta decadenza ex art. 169 T.U. 1092/73.

6) - Con il presente ricorso, l’interessato sosteneva la tempestività della domanda non essendo incorso nelle preclusioni di cui alla citata disposizione in presenza dell’accertamento dell’infermità nei ricoveri subiti durante il servizio militare come dimostrato dagli accertamenti medico-sanitari e i pareri in ordine alla lesione traumatica subita in servizio se pur con un giudizio negativo circa la dipendenza da fatti di servizio.

Leggete il tutto qui sotto.

La dpmanda è stata accolta perchè il Comando doveva procedere d'ufficio.

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LAZIO SENTENZA 48 25/01/2018
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
LAZIO SENTENZA 48 2018 PENSIONI 25/01/2018
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Sent. n. 48/2018


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
Il giudice unico delle pensioni dott. Anna Bombino

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 74867 di segreteria promosso da C.R. (omissis), rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Bonaiuti unitamente e congiuntamente all’avv. Paolo Bonaiuti ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Domenico Bonaiuti in Roma alla via Riccardo Grazioli Lante
contro il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore, avverso il decreto n. 230 del 18.11.2015 negativo di pensione privilegiata.

Visti gli atti di causa;
Uditi, nella pubblica udienza del 24 gennaio 2018 l’avv. Fabrizio Schiavone per delega dell’ avv. Paolo Bonaiuti; assente l’Amministrazione resistente;

FATTO:

Con il presente ricorso il sig. C. R., militare incorporato presso il Distaccamento del 235° BTG f “Piceno”- sede Chieti dal 9.11.1976, trasferito il 14.12.1976 al 4 Rgt Art. Missili C.A. di Ravenna, subiva in data 25.7.1977 nella Caserma un forte trauma con distorsione alla caviglia dx, per cui il 26.7.1977 veniva ricoverato presso l’Ospedale Militare di Bologna Rep Chirurgia e ortopedia ove veniva ingessato e dimesso il 29.7.1977 con diagnosi “Infrazione estremo distale inf. Piede dx (gessato con proposta di licenza di gg. 30;

Nella cartella clinica si legge “La infermità di cui sotto è no dipendente da causa di servizio come da Mod. C 341 del 29.7.1977”;

Dopo la licenza subiva un nuovo ricovero all’O.M. di Roma in data 29.8.1977 e dimesso il 31.8.1977 con ulteriori 15 gg di convalescenza; subiva altri ricoveri seguiti da periodi di convalescenza sino alla data del 9.11.1977 in cui venne posto in congedo illimitato.

Con istanza del 14.3.2011 il C. chiedeva al Ministero della Difesa la concessione del diritto a pensione privilegiata ordinaria per la lesione traumatica all’arto dx;

Il Ministero, con nota prot. M D GPREV 0025910 del 13.2.2015 rappresentava al C. che l’istanza poteva essere istruita ove fosse stata fornita la prova dell’inoltro della domanda di pensione privilegiata nei termini stabiliti dei cinque anni dal collocamento in congedo, pena la declaratoria di inammissibilità dell’istanza ai sensi del DPR n.461/2001”.

Successivamente, il Ministero emetteva il d.m. n.230 del 18.11.2015 con il quale veniva respinta la domanda per intervenuta decadenza ex art. 169 T.U. 1092/73.

Con il presente ricorso, l’interessato sosteneva la tempestività della domanda non essendo incorso nelle preclusioni di cui alla citata disposizione in presenza dell’accertamento dell’infermità nei ricoveri subiti durante il servizio militare come dimostrato dagli accertamenti medico-sanitari e i pareri in ordine alla lesione traumatica subita in servizio se pur con un giudizio negativo circa la dipendenza da fatti di servizio.

Adduceva a sostegno della sua pretesa la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte espressa dalle SS.RR. nelle pronunce n. 8/QM/2001 e 4/QM/2003 e le pronunce di merito ad esse conformi, tra cui in ultimo la sentenza n. 285/2016 della SEZ.II di Appello e la sentenza n.737/2014 di questa Sezione.

Affermava l’applicazione del R.D. 15 aprile 1928 n.1024 e in particolare degli art. art. 3, 4, 5 in materia di procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni infermità del personale dipendente delle amministrazioni militari in quanto, nella specie, correva l’obbligo da parte dell’Amministrazione di avviare d’ufficio il relativo procedimento riguardo l’accertamento della dipendenza da causa di servizio della ferita di natura traumatica riportata dal militare sul luogo di servizio da ritenersi invalidante per certa o presunta ragione di servizio.

Concludeva per l’accoglimento del ricorso in punto di ammissibilità della domanda con la conseguente trasmissione degli atti all’Amministrazione della Difesa per l’ulteriore corso del relativo procedimento pensionistico.

il Ministero della Difesa si costituiva in giudizio con memoria depositata il 12. 1.2018 con la quale chiedeva in via principale il rigetto del ricorso per inammissibilità; in subordine la rimessione degli atti per il prosieguo dell’iter istruttorio, con salvezza dei ratei già maturati e prescritti.

All’odierna udienza pubblica di discussione, l’avv. Schiavone ha insistito per l’acquisizione del fascicolo amministrativo; nel merito per l’accoglimento del ricorso;

la causa è stata posta in decisione.

Considerato in
DIRITTO

Il ricorrente ha chiesto a questa Sezione il riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico privilegiato ordinario diretto a causa della lesione patita durante il servizio militare “Infrazione estremo distale inf. Piede dx (gessato” .

Come anticipato in narrativa, il diniego impugnato si fonda sul fatto che sono trascorsi più di cinque anni tra la presentazione della domanda di riconoscimento del diritto e il collocamento in congedo del militare senza che in tale lasso di tempo sia stata presentata una nuova domanda per ottenere tale beneficio.

La domanda giudiziale è giuridicamente fondata e deve essere accolta, per le ragioni e nei termini che seguono.

Va, innanzitutto, evidenziata la norma contenuta nel risalente art. 9 del D. lgt. 1.5.1916 n. 497, successivamente estesa anche alle pensioni privilegiate ordinarie in virtù del rinvio ricettizio contenuto nell’art. 27, co.2 del R.D. 15.4.1928 n. 1024 e sostanzialmente riprodotto 6 nell’art. 169 del T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n.1092– che disponeva che chiunque ritenga di aver contratto una infermità dipendente da causa di servizio e non ne chieda la constatazione entro i cinque anni dalla cessazione del medesimo, decade dal diritto a conseguire trattamento pensionistico privilegiato ordinario (termine elevato a dieci anni qualora l'invalidità sia derivata da parkinsonismo, ex comma 2 art. 169 T.U.).

Giova ricordare, in proposito, l’orientamento –perfettamente estensibile al caso di specie ricorrendone l’eadem ratio- espresso dalle Sezioni Riunite della Corte -con le decisioni n.19/C del 28/1 – 22/5/1970, n.24 del 20/2 e del 14/5/1971 – le quali avevano già affermato che l’accertamento delle infermità deve consistere, perché non sia opponibile la decadenza, in un duplice giudizio diagnostico e medico legale (e ciò anche quando, nel corso del servizio, vi sia stata la constatazione clinica dell’infermità stessa) teso ad accertare, entro il termine di cinque anni dalla cessazione dal servizio, la riconducibilità delle infermità stesse a fattori di servizio.

Principio giuridico confermato dalla successiva pronuncia delle medesime Sezioni (dec. n. 83/C del 19/4 – 1/6/1989), resa in applicazione dell’art. 169 del D.P.R. 29.12.1973, n.1092, riguardante i dipendenti civili e militari, i quali incorrono nella decadenza ivi prevista qualora abbiano lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione del servizio senza chiedere l’accertamento della dipendenza delle infermità contratte, ancorché queste risultino clinicamente constatate nel corso del servizio, ma non abbiano, entro lo stesso termine, formato oggetto di pronuncia di dipendenza da parte dell’amministrazione. Invero, la “constatazione” sanitaria delle infermità, nel senso voluto - ai fini della decadenza dal diritto a pensione - dagli artt. 9 del citato D. Lgt. n. 497 del 1916 e 169 del DPR 1092 del 1973, non può essere, la mera rilevazione documentale o accertamento clinico di un episodio morboso occorso all'istante, ma è l'esito di un sequenza procedimentale nella quale sono destinati a confluire elementi diversi, amministrativi e tecnico-sanitari, finalizzati alla ricerca 7 della dipendenza o meno da causa di servizio dell'infermità asserita come patita per causa di servizio.

Sulla questione interpretativa si è nuovamente pronunciata l’Organo nomofilattico di questa Corte (SS.RR., 5 dicembre 2001, n. 8/2001/QM e, da ultimo, 22 gennaio 2003 n. 4/QM) affermando il consolidato orientamento di ritenere che la mera constatazione clinica, e cioè il solo accertamento diagnostico di una infermità durante il servizio militare, senza l'aggiuntiva valutazione di quell'infermità da parte dell'Autorità sotto il profilo medico-legale della dipendenza, non è utile ad evitare la decadenza prevista dall’art. 169 del D.P.R. n. 1092/1973 con riferimento al tempo in cui la domanda pensionistica è stata presentata (cfr. Sez. II Centr. 29.04.2002 n. 140; 15.05.2001 n. 178; 14.06.2006 n. 228; 5.02.2003 n. 43; 1.03.2004, n. 72; 13.06.2005, n. 197).

In particolare, per quel che ci occupa, le Sezioni riunite, con sentenza n. 8/2001/QM, hanno risolto la questione di massima ad esse deferita affermando che: "non si verifica la decadenza di cui all'art. 169 del d.P.R. n. 1092/1973 in ipotesi di intervenuta constatazione, anche negativa ed anche con la formula allo stato degli atti, sulla dipendenza di una malattia da causa di servizio effettuati da organi pubblici medico legali in sede di valutazione della malattia a fini incidenti sul rapporto di impiego o di servizio". Secondo, quindi, univoca e consolidata giurisprudenza di questa Corte, quindi (Sez. Centr. App.n. 450/2012/A; Sez. Giur. Emilia Romagna, 21 agosto 2003, n. 1820; idem, Sez. Giur. Molise, 26 novembre 2002, n. 283; Sez. Giur. Puglia, 4 marzo 2002, n. 173), non vi è decadenza solo allorquando -in caso di constatazione d'infermità intervenuta durante il servizio- sussista un’espressa valutazione sulla dipendenza da causa di servizio della patologia lamentata.

Per quanto sin qui considerato, pur disattendendo le argomentazioni del ricorrente circa l’obbligo di attivazione d’ufficio della procedura da parte dell’Amministrazione della Difesa che elida l’altro incontrovertibile principio generale di attribuibilità dei trattamenti tabellari e non a domanda dell’interessato, - il ricorso deve essere ritenuto si fondato , ma non perché ricorra in fattispecie -come sostenuto da parte ricorrente- una ipotesi di applicabilità dell’art. 3 comma 2 R.D. 15 aprile 1928 n.1024. nel caso di specie, invero, risulta che il sig. C., alle armi dal 9.11.1976, è stato congedato il 9.11.1977, per fine ferma ed ha subito nel corso del suddetto periodo ripetuti ricoveri presso l’O.M. di Roma seguiti da periodi di convalescenza sino al congedo, in relazione alla lesione traumatica subita in caserma indicata nell’istanza pensionistica (“Infrazione estremo distale inf. Piede dx (gessato” ).

Risulta in atti che nel corso del servizio è stata in effetti formulata la valutazione (pur se negativa) della dipendenza da c.s. della patologia per la quale il 14.3.2011 il C. ha presentato al Ministero della Difesa istanza di concessione della pensione privilegiata, poiché sul foglio matricolare e caratteristico si legge, a seguito dei ricoveri subiti durante il servizio militare, in relazione alla patologia de qua (biglietti di uscita e modello C) che egli veniva dimesso e inviato per convalescenza “per infermità non dipendente da causa di servizio”.

Ne discende che l’istanza de qua non è incorsa nella decadenza di cui all’art. 169 del DPR 1092/73 essendosi avuta nel corso del servizio -con riforma conseguente ad essa- la necessaria “constatazione” dell’infermità , laddove con tale locuzione deve intendersi il duplice giudizio diagnostico circa l’infermità medico-legale e circa la dipendenza da causa di servizio, non essendo sufficiente ,ad evitarsi la decadenza medesima, la mera formulazione diagnostica risultante dalle cartelle cliniche o nei verbali delle visite per osservazione.

Del resto, la stessa Amministrazione, nella memoria depositata prima dell’udienza ha manifestato la volontà di non opporsi alla rimessione a è degli atti del procedimento per il completamento dell’iter istruttorio della pratica.

Per quanto considerato, il ricorso di dimostra giuridicamente fondato e deve essere accolto e di conseguenza disporsi il rinvio degli atti alla competente Amministrazione della Difesa per l’esame nel merito dell’ istanza pensionistica presentata il 14.3.2011 dall’odierno ricorrente, mediante verifica della sussistenza ( o meno) del duplice requisito richiesto dalla norma surrichiamata, previa naturalmente valutazione dell’ammissibilità ( o meno) da un punto di vista procedimentale della domanda stessa (Corte conti Sez. Campania n. 337/15 ; Sez. Lazio n.250/11).

La natura della presente controversia giustifica la compensazione delle spese di giustizia.

P.Q.M.
Il Giudice unico delle pensioni presso la Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale della Regione Lazio,

ACCOGLIE

Il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.


Così deciso in Roma, alla pubblica udienza del 24 gennaio 2018


Il GUP
F.to Anna Bombino





Depositata in Segreteria il 25.01.2018
p. Il Dirigente
F.to: Dott. Alessandro VINICOLA
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Interessante sentenza
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1) - Con l’impugnata sentenza, la Sezione Giurisdizionale Campania rigettava il ricorso ...... avverso il provvedimento di diniego dell’attribuzione della pensione privilegiata ordinaria per dipendenza da causa di servizio dell’infermità “bronchite catarrale cronica” ritenuta non correlabile al servizio.

2) - Ciò sulla base di quanto rilevato dalla CTU, disposta dal giudice di primo grado onde appurare la dipendenza da causa di servizio.

3) - il giudice di primo grado – oltre ad aver pedissequamente deciso sulla base di quanto acriticamente affermato dal CTU senza sottoporre a visita medica il ricorrente, ma soltanto sulla base delle risultanze dei certificati – avrebbe totalmente disatteso e non esaminato una questione preliminare ed assorbente.

La Corte dei Conti d'Appello precisa:

4) - La relativa domanda presentata dall’interessato era stata definita con un processo verbale emesso dall’istituto di Medicina Legale di Napoli dell’ Aeronautica Militare che aveva accertato l’affezione lamentata di “bronchite catarrale cronica” come dipendente da cause di servizio.

5) - La sentenza n. 1029/2014 gravata ha respinto il ricorso ritenendo che la patologia lamentata dal ricorrente non dipendesse da causa di servizio, sulla base delle considerazioni espresse dal Comitato di Verifica per le cause di servizio
- ) - senza tener conto che detto Comitato
- ) - è stato istituito in epoca successiva ai fatti in esame e, cioè,
- ) - senza pronunciarsi in merito alla competenza del Comitato ad esprimersi su fattispecie esaminate dall’Istituto di Medicina Legale, prima della sua istituzione.

6) - il Collegio ritiene di dover rinviare la causa al primo giudice affinché si pronunci al riguardo.

N.B.: rileggi i punti da 4 a 6.
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PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 293 03/08/2016
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 293 2016 PENSIONI 03/08/2016
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293/2016


REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO

composta dai Sigg.ri magistrati:
Dott. Claudio GALTIERI Presidente
Dott. Salvatore NICOLELLA Consigliere
Dott.ssa Rita LORETO Consigliere
Dott.ssa Emma ROSATI Consigliere
Dott.ssa Fernanda FRAIOLI Consigliere relatrice
ha pronunziato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio pensionistico di appello, iscritto al n. 48472 del registro di Segreteria proposto da T.. Francesco rappresentato e difeso dall’avv. Gennaro BARBATO domiciliato in Roma, Via Ottaviano n. 103 presso lo studio dell’avv. Paolo DI FEO contro il Ministero della Difesa,

avverso
la sentenza n. 1029 depositata il 22 settembre 2014, resa dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Campania,

Visti gli atti ed i documenti di causa;
Uditi nella pubblica udienza del 12 gennaio 2016 la relatrice Consigliere Fernanda FRAIOLI, l’avv.ssa Daniela D’ANTONIO su delega dell’avv. Gennaro BARBATO per il ricorrente, nonché il dott. Michele GRISOLIA, su delega della dott.ssa PAOLOTTI per il Ministero della Difesa;

FATTO

Con l’impugnata sentenza, la Sezione Giurisdizionale Campania rigettava il ricorso di T.. Francesco avverso il provvedimento di diniego dell’attribuzione della pensione privilegiata ordinaria per dipendenza da causa di servizio dell’infermità “bronchite catarrale cronica” ritenuta non correlabile al servizio.

Ciò sulla base di quanto rilevato dalla CTU, disposta dal giudice di primo grado onde appurare la dipendenza da causa di servizio.

Propone appello il ricorrente per omesso esame delle censure prospettate in ordine alla incompetenza del Comitato di Verifica del Ministero delle Finanze a riesaminare la fattispecie; difetto ed erronea motivazione; violazione del disposto normativo in merito ai principi di valutazione della prova e dell’elaborato peritale.

Evidenzia, a tal proposito, che il giudice di primo grado – oltre ad aver pedissequamente deciso sulla base di quanto acriticamente affermato dal CTU senza sottoporre a visita medica il ricorrente, ma soltanto sulla base delle risultanze dei certificati – avrebbe totalmente disatteso e non esaminato una questione preliminare ed assorbente.

Ovvero la verifica delle illegittimità degli atti impugnati per incompetenza del Comitato di Verifica del Ministero delle Finanze a pronunciarsi in seconda istanza sull’accertamento della dipendenza della patologia dal servizio svolto.

Ciò in quanto l’Istituto di medicina legale di Napoli dell’ aeronautica Militare aveva accertato l’affezione lamentata come dipendente da causa di servizio.

L’odierna udienza deriva da un rinvio della precedente udienza del 15 settembre 2015 a causa della mancanza in atti della notifica del decreto di fissazione dell’udienza alla parte appellata, finalizzato a garantire la pienezza del contraddittorio, mediante fissazione di un nuovo termine per detto adempimento.

Rinnovata la notifica, il Ministero della Difesa in data 7 gennaio 2016 si è costituito in giudizio, depositando una memoria con la quale ha chiesto l’inammissibilità del ricorso in quanto mirante al riesame di questioni di fatto che esulano dalla cognizione del giudice d’appello.

All’odierna pubblica udienza le parti, sostanzialmente si sono riportate alle richieste di cui all’atto depositato.

DIRITTO

L’odierna fattispecie ha ad oggetto l’appello contro la sentenza di primo grado che ha respinto il ricorso per l’attribuzione della pensione privilegiata ordinaria per dipendenza da causa di servizio.

La relativa domanda presentata dall’interessato era stata definita con un processo verbale emesso dall’istituto di Medicina Legale di Napoli dell’ Aeronautica Militare che aveva accertato l’affezione lamentata di “bronchite catarrale cronica” come dipendente da cause di servizio.

La sentenza n. 1029/2014 gravata ha respinto il ricorso ritenendo che la patologia lamentata dal ricorrente non dipendesse da causa di servizio, sulla base delle considerazioni espresse dal Comitato di Verifica per le cause di servizio senza tener conto che detto Comitato è stato istituito in epoca successiva ai fatti in esame e, cioè, senza pronunciarsi in merito alla competenza del Comitato ad esprimersi su fattispecie esaminate dall’Istituto di Medicina Legale, prima della sua istituzione.

Per tali motivi, il Collegio ritiene di dover rinviare la causa al primo giudice affinché si pronunci al riguardo.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello,

ACCOGLIE

l’appello avverso la sentenza in epigrafe indicata come in motivazione e per l’effetto la annulla e

RINVIA

gli atti al primo giudice in differente composizione, affinchè valuti ai fini dell’accoglimento o meno del ricorso, quanto avanti evidenziato in parte motiva.

Spese al definitivo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 12 gennaio 2016.
LA RELATRICE IL PRESIDENTE
(f.to Fernanda FRAIOLI ) (f.to Claudio GALTIERI)



Depositata in segreteria il 3 AGO.2016


Il Dirigente
(f.to dott. Massimo Biagi)
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