Permessi L.104 possibile perdita diritto Riposo Settimanale?

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gene74
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Permessi L.104 possibile perdita diritto Riposo Settimanale?

Messaggio da gene74 »

Buongiorno a tutti gli utenti del forum,
solitamente sono dedito alla mera consultazione del forum che riporta innumerevoli problematiche alle quali viene data sempre una sorta di soluzione.
In realtà sono mortificato nel postare la mia situazione, in quanto credo che ancora oggi nel 2012 sia impossibile che accadano cose del genere. :shock:
Lo scrivente usufruiva in data del 29-30-31 Ottobre di Licenza Ordinaria, regolarmente concessagli dal Comando Compagnia .
In data del 01.11.2012 Il Comandante del Reparto a Seguito di Esplicita richiesta lo poneva a Riposo Festivo.
Nei giorni 02-03-04 lo scrivente usufruiva di permesso, ai sensi della L.104, per assistenza di persona handicappata in situazione di gravità.
In data di lunedì 05.11.2012 lo scrivente avrebbe voluto usufruire del Recupero Riposo della settimana precedente in quanto non fruito per le suddette motivazioni.
Il Comandante del Reparto interpellato in merito riferiva che il beneficio, secondo il suo parere non era fruibile in quanto “assorbito” dalla fruizione del permesso ai sensi della L.104, e che comunque, stante la mia insistenza nell’affermare che avrei comunque dovuto usufruire del recupero, avrebbe contattato personale del Comando Compagnia, per chiedere delucidazioni in merito.
La domanda dell’interessato è quindi la presente:
Stante anche l’ipotesi di una mancanza formale nella programmazione bisettimanale del riposo, da parte dello scrivente che comunque riteneva di poterne regolarmente usufruire nella giornata di lunedì 05.11.2012, e quindi il collocamento a Riposo settimanale da parte del Comandante del Reparto veniva d’Ufficio posto per la giornata del 04.11.2012, non spetta comunque allo scrivente poter Usufruire del Recupero del Riposo?
Consideriamo che i permessi per l’assistenza ai sensi della L.104 sono computati nell’anzianità di servizio, inclusi gli effetti relativi alla licenza ordinaria ed alla tredicesima mensilità, pertanto considerati allo streguo di una prestazione effettiva si servizio.(Nulla a che vedere con le licenze straordinarie)
Tale interpretazione, non lascia, a giudizio dello scrivente, alcun dubbio in merito al proprio diritto di recuperare il Riposo settimanale non fruito, in quanto durante i tre giorni di permesso è come se avessi svolto regolare servizio.
Diverso il caso qualora si fosse trattato di Riposo medico o licenza straordinaria.
Va altresì aggiunto che lo scrivente nel momento in cui richiedeva la fruizione dei permessi ai sensi della L. 104 aveva in animo la volontà di recuperare il Riposo settimanale in data del 05.11.2012, annotando anche tale possibilità sul proprio calendario d’Ufficio.
Lo stesso fa inoltre presente che in data di domenica 04.11.2012 non avrebbe mai e poi mai voluto usufruire del riposo settimanale, in quanto a partire dal 02.11.2012, primo giorno di permesso si trovava in altro Comune distante da quello di residenza, per assistere la persona in situazione di handicap grave, e che qualora avesse indicato il riposo settimanale in data di domenica del 04.11.2012, avrebbe preso coscienza della possibilità, dovuta alla volubilità di tale beneficio in ordine ad esigenze di servizio, che lo stesso non potesse essere goduto con assoluta certeza. Tale considerazione ha avuto poi riscontro oggettivo, in quanto nella mattinata di domenica 04.11.2012, per assenza di personale, il Comando Stazioni di appartenenza è rimasto chiuso!!!!
Concludo chiedendo delucidazioni in merito alla sopraesposta problematica e di conoscere qual è l’orientamento interpretativo da adottare.
Pregasi voler rispondere oggettivamente indicando anche riferimenti normativi. Grazie.


cyberpolice
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Re: Permessi L.104 possibile perdita diritto Riposo Settiman

Messaggio da cyberpolice »

gene74 ha scritto:Buongiorno a tutti gli utenti del forum,
solitamente sono dedito alla mera consultazione del forum che riporta innumerevoli problematiche alle quali viene data sempre una sorta di soluzione.
In realtà sono mortificato nel postare la mia situazione, in quanto credo che ancora oggi nel 2012 sia impossibile che accadano cose del genere. :shock:
Lo scrivente usufruiva in data del 29-30-31 Ottobre di Licenza Ordinaria, regolarmente concessagli dal Comando Compagnia .
In data del 01.11.2012 Il Comandante del Reparto a Seguito di Esplicita richiesta lo poneva a Riposo Festivo.
Nei giorni 02-03-04 lo scrivente usufruiva di permesso, ai sensi della L.104, per assistenza di persona handicappata in situazione di gravità.
In data di lunedì 05.11.2012 lo scrivente avrebbe voluto usufruire del Recupero Riposo della settimana precedente in quanto non fruito per le suddette motivazioni.
Il Comandante del Reparto interpellato in merito riferiva che il beneficio, secondo il suo parere non era fruibile in quanto “assorbito” dalla fruizione del permesso ai sensi della L.104, e che comunque, stante la mia insistenza nell’affermare che avrei comunque dovuto usufruire del recupero, avrebbe contattato personale del Comando Compagnia, per chiedere delucidazioni in merito.
La domanda dell’interessato è quindi la presente:
Stante anche l’ipotesi di una mancanza formale nella programmazione bisettimanale del riposo, da parte dello scrivente che comunque riteneva di poterne regolarmente usufruire nella giornata di lunedì 05.11.2012, e quindi il collocamento a Riposo settimanale da parte del Comandante del Reparto veniva d’Ufficio posto per la giornata del 04.11.2012, non spetta comunque allo scrivente poter Usufruire del Recupero del Riposo?
Consideriamo che i permessi per l’assistenza ai sensi della L.104 sono computati nell’anzianità di servizio, inclusi gli effetti relativi alla licenza ordinaria ed alla tredicesima mensilità, pertanto considerati allo streguo di una prestazione effettiva si servizio.(Nulla a che vedere con le licenze straordinarie)
Tale interpretazione, non lascia, a giudizio dello scrivente, alcun dubbio in merito al proprio diritto di recuperare il Riposo settimanale non fruito, in quanto durante i tre giorni di permesso è come se avessi svolto regolare servizio.
Diverso il caso qualora si fosse trattato di Riposo medico o licenza straordinaria.
Va altresì aggiunto che lo scrivente nel momento in cui richiedeva la fruizione dei permessi ai sensi della L. 104 aveva in animo la volontà di recuperare il Riposo settimanale in data del 05.11.2012, annotando anche tale possibilità sul proprio calendario d’Ufficio.
Lo stesso fa inoltre presente che in data di domenica 04.11.2012 non avrebbe mai e poi mai voluto usufruire del riposo settimanale, in quanto a partire dal 02.11.2012, primo giorno di permesso si trovava in altro Comune distante da quello di residenza, per assistere la persona in situazione di handicap grave, e che qualora avesse indicato il riposo settimanale in data di domenica del 04.11.2012, avrebbe preso coscienza della possibilità, dovuta alla volubilità di tale beneficio in ordine ad esigenze di servizio, che lo stesso non potesse essere goduto con assoluta certeza. Tale considerazione ha avuto poi riscontro oggettivo, in quanto nella mattinata di domenica 04.11.2012, per assenza di personale, il Comando Stazioni di appartenenza è rimasto chiuso!!!!
Concludo chiedendo delucidazioni in merito alla sopraesposta problematica e di conoscere qual è l’orientamento interpretativo da adottare.
Pregasi voler rispondere oggettivamente indicando anche riferimenti normativi. Grazie.

il tuo comandate deve solo applicare le leggi dello stato e non il suo parere....
rivolgiti al tuo comando legione..ufficio assistanza
melo

Re: Permessi L.104 possibile perdita diritto Riposo Settiman

Messaggio da melo »

gene74,io usufruisco della legge 104,precisamente prendo i tre giorni mensili,lo comunico all'uffico S.P. dieci giorni prima e copia la lascio al mio uffico,del resto se ho delle urgente anche domani mi rendono libero.Non ho mai perso riposi settimanali,quello che ti è sucesso va contro la legge 104,vai su internet digita legge 104 permessi e trovi tutto,ne dai una copia al tua comandante,e gli riferisci di attenersi alla legge,(alla fine siamo tutti degli addetti....),il riposo settimanale lo devi recuperare,non perdi mai nulla.Ripeto,se riesci a programmare le visite mediche-accertamenti sanitari bene non dai fastidio al tuo ufficio,altrimenti come detto da oggi a domani puoi prendere il giorno in 104 (anche tutti) e poi fai domanda.
gene74
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Re: R: Permessi L.104 possibile perdita diritto Riposo Setti

Messaggio da gene74 »

Grazie del supporto, ma l'ignoranza è più diffusa di quanto crediate. Cortesemente se avete dei riferimenti normativi precisi o stralci di sentenze che confermano quanto in mio diritto. Non c'è maggior cieco chi non vuol vedere!
Grazie.

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SOLBIATE
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Re: Permessi L.104 possibile perdita diritto Riposo Settiman

Messaggio da SOLBIATE »

Ciao, i permessi della legge 104 non fanno perdere il diritto al riposo settimanale, anche se il riposo settimanale è già programmato, anche perchè non essendoci l'obbligo di fruirli tutti insieme ma hai la facoltà di prenderli ad ore purchè nel mese fruisci di 18 ore. Per cui se tu avevi fatto la domanda per la fruizione di detto permesso e ti veniva comunicato che nei giorni che avevi bisogno c'era il riposo settimanale potevi modificare la richiesta in due giorni, uno prima del riposo e l'altro il giorno successivo al riposo. L'unico caso che ti fa perdere il riposo settimanale se già programmato e se fruisci di riposo medico nel giorno del riposo. Comunque vai a leggerti la legge sui portatori di handicap e troverai la voce riguardante i permessi. Anche perchè i giorni di permesso sono considerati come se tu avessi lavorato in quando non comportano decurtazione dello stipendio. Stessa cosa vale anche per le 150 ore diritto allo studio non fanno perdere il riposo settimanale.
luimat76
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Re: Permessi L.104 possibile perdita diritto Riposo Settiman

Messaggio da luimat76 »

ciao sono un carabiniere
è stata riconosciuta a mia madre la condizione di gravità. cosa devo fare x ottenere i permessi retribuiti. qual'è la procedura da adottare. grazie
melo

Re: Permessi L.104 possibile perdita diritto Riposo Settiman

Messaggio da melo »

Luminat,deve produrre domanda specificando come intendi fruire dei 3 giorni mensili,in unica soluzione e spezzati,alleghi la documentazione dell' ASL,e la trasmetti per via gerarchico,la domanda la devi intesta:"ALLA LEGIONE CARABINIERI - UFFICIO S.P. DI___________.- :D
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Re: Permessi L.104 possibile perdita diritto Riposo Settiman

Messaggio da SOLBIATE »

Ciao sono un ex app.sc. della GdiF in pensione, io quando ero in servizio ho usufruito di tale permessi. Da noi la procedura è la seguente:
- Inanzitutto devi essere in possesso della certificazione della Legge 104 ove vi è menzionata l' invalidità
del 100%;
- la persona deve essere a casa e non in un luogo di cura;
- dopo di che presenti la domanda per la concessione dei permessi mensili, autorizzato dal comandante
di corpo per la prima volta, successivamente chiedi i giorni o le ore direttamente al tuo
comandante di reparto.
Quando chiedi i permessi non devi documentare niente in quanto i permessi possono essere usufruiti
anche per stare solamente in casa dell'assistito.
Da noi nella circolare sulle assenze del personale ( riposo medico - riposi legge - licenza ordinaria e straordinaria) è menzionata anche la legge 104 e i permessi per l' allattamento. I permessi sono retribuiti.
Ricordati che se per un mese la persona che devi assistere viene ricoverato in luogo di cura non hai diritto ai permessi. Per mese si intente dall' 1 al 30/31.
panorama
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Re: Permessi L.104 possibile perdita diritto Riposo Settiman

Messaggio da panorama »

Visto che si parla di permessi della legge 104 posto anche qui questa sentenza.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

diniego della concessione dei permessi retribuiti di cui all’art. 33, comma 3 legge n. 104/1992.

1) - Detto provvedimento motivava il diniego in considerazione della esistenza di altri familiari della disabile (i.e. la madre del militare) oggettivamente non impossibilitati a prestare la dovuta assistenza.

2) - Successivamente in sede di riesame con il provvedimento ..... l’Amministrazione resistente reiterava il diniego di concessione dei permessi retribuiti, rilevando la presenza di ben quattro figli e del coniuge della disabile quali soggetti che possono prendersi cura della persona portatrice di handicap (madre del OMISSIS);

IL TAR di Bari precisa:

3) - la giurisprudenza amministrativa di primo e di secondo grado, alle cui conclusioni questo Collegio ritiene di aderire, ha ormai riconosciuto il definitivo superamento dei requisiti della esclusività e della continuità della assistenza ai fini della fruizione dei benefici di cui all’art. 33 legge n. 104/1992 a seguito della novella legislativa di cui all’art. 24 legge n. 183/2010 (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 11 gennaio 2013, 252; Cons. Stato, Sez. IV, 13 novembre 2012, n. 5716; Cons. Stato, Sez. IV, 9 luglio 2012, n. 4047).


4) - Conseguentemente, la presenza di altri familiari non impossibilitati alla prestazione della dovuta assistenza in favore del soggetto portatore di handicap non può più costituire di per sé ostacolo alla concessione del beneficio richiesto, nel caso di specie, dal OMISSIS.

5) - Erra, pertanto, l’Amministrazione nel porre a fondamento del censurato diniego la presenza di altri familiari della disabile oggettivamente non impossibilitati a fornire la dovuta assistenza.

Ricorso ACCOLTO.

Per capire meglio i fatti Vi invito ha leggere il tutto qui sotto.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

29/05/2013 201300864 Sentenza 1


N. 00864/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01423/2011 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1423 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Garofalo, con domicilio eletto in Bari, via Dante Alighieri, 396;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento prot. n. 4225 del 26.5.2011, notificato il 30.5.2011;
- del provvedimento prot. n. 5128 del 22.6.2011, notificato il 27.6.2011;

nonché per il riconoscimento del diritto del sig. OMISSIS a godere dei permessi retribuiti di cui all’art. 33, comma 3 legge n. 104/1992;

quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 25 gennaio 2012, per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,

del provvedimento prot. n. 8756 del 27.10.2011, notificato il 2.11.2011;

nonché per il riconoscimento del diritto del sig. OMISSIS a godere dei permessi retribuiti di cui all’art. 33, comma 3 legge n. 104/1992;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2013 per le parti i difensori avv.ti Alessandro Del Vecchio, su delega dell’avv. Domenico Garofalo, e Grazia Matteo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del presente giudizio l’odierno ricorrente OMISSIS (Caporale Maggiore Capo dell’Esercito in forza presso la Caserma “Vitrani” in Bari) impugnava il provvedimento di diniego della concessione dei permessi retribuiti di cui all’art. 33, comma 3 legge n. 104/1992.

Detto provvedimento motivava il diniego in considerazione della esistenza di altri familiari della disabile (i.e. la madre del militare) oggettivamente non impossibilitati a prestare la dovuta assistenza.

Evidenziava parte ricorrente che il provvedimento gravato si fonda sulla previgente formulazione dell’art. 20 legge n. 53/2000 (i.e. necessità della esclusività dell’assistenza al fine di poter fruire dei permessi retribuiti); che, tuttavia, la novella di cui all’art. 24, comma 3 legge n. 183/2010 ha abolito tale requisito; che, pertanto, in base alla normativa vigente non è più richiesta la dimostrazione, a carico dell’istante, della impossibilità per altri familiari di assistere la persona per la quale è inoltrata la domanda.

Da ciò la richiesta di declaratoria di illegittimità del provvedimento gravato, in quanto fondato su un dato normativo ormai superato, e di riconoscimento del proprio diritto alla fruizione dei permessi retribuiti di cui all’art. 33, comma 3 legge n. 104/1992.

Con ordinanza cautelare n. 713/2011 questo T.A.R. accoglieva ai fini del riesame l’istanza sospensiva formulata dal OMISSIS con il ricorso introduttivo.

Successivamente in sede di riesame con il provvedimento prot. n. 8756 del 27.10.2011 l’Amministrazione resistente reiterava il diniego di concessione dei permessi retribuiti, rilevando la presenza di ben quattro figli e del coniuge della disabile quali soggetti che possono prendersi cura della persona portatrice di handicap (madre del OMISSIS); che non vi è prova che l’istante sia l’unico soggetto che presta effettivamente assistenza alla persona disabile; che gli altri familiari hanno comunque un preciso dovere morale e giuridico di prestare assistenza alla disabile; che in una valutazione comparativa degli interessi in gioco deve ritenersi prevalente quello dell’Amministrazione militare; che secondo la giurisprudenza amministrativa il requisito dell’esclusività non è venuto meno a seguito dell’introduzione dell’art. 24 legge n. 183/2010.

Con ricorso per motivi aggiunti il OMISSIS censurava il citato provvedimento prot. n. 8756 del 27.10.2011.
Deduceva le seguenti censure:

1) illegittimità del gravato provvedimento per violazione dei limiti del potere di riesame posti dall’ordinanza del T.A.R. n. 713/2011;

2) illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge ed eccesso di potere, con riferimento alla parte di motivazione concernente la presunta persistenza in vigore dell’art. 20 legge n. 53/2000: diversamente da quanto affermato dall’Amministrazione militare, il requisito di esclusività sarebbe stato ormai abolito dall’art. 24 legge n. 183/2010; l’art. 19 legge n. 183/2010 sarebbe una norma meramente programmatica non ostativa alla immediata operatività dell’art. 24 legge n. 183/2010; inoltre, il OMISSIS assisterebbe effettivamente la madre; il ragionamento operato dall’Amministrazione militare comporterebbe una indebita discriminazione ai danni del ricorrente in violazione dell’art. 2 dlgs n. 216/2003; il ricorrente avrebbe fornito prova idonea in ordine all’assistenza dallo stesso prestata alla madre disabile; comunque l’Amministrazione avrebbe potuto procedere a richiesta di integrazione ai sensi dell’art. 6 legge n. 241/1990.

Sia con l’atto introduttivo sia con i motivi aggiunti il OMISSIS chiedeva il riconoscimento del proprio diritto alla fruizione dei permessi retribuiti di cui all’art. 33, comma 3 legge n. 104/1992.

Si costituiva l’Amministrazione, resistendo al gravame.

Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso sia fondato.

Come correttamente evidenziato da parte ricorrente, la giurisprudenza amministrativa di primo e di secondo grado, alle cui conclusioni questo Collegio ritiene di aderire, ha ormai riconosciuto il definitivo superamento dei requisiti della esclusività e della continuità della assistenza ai fini della fruizione dei benefici di cui all’art. 33 legge n. 104/1992 a seguito della novella legislativa di cui all’art. 24 legge n. 183/2010 (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 11 gennaio 2013, 252; Cons. Stato, Sez. IV, 13 novembre 2012, n. 5716; Cons. Stato, Sez. IV, 9 luglio 2012, n. 4047).

Peraltro, la citata giurisprudenza amministrativa non ha mancato di sottolineare l’immediata operatività della previsione normativa di cui all’art. 24 legge n. 183/2010 anche con riferimento al pubblico impiego non contrattualizzato, pur in mancanza della disciplina attuativa richiamata dall’art. 19 legge n. 183/2010.

Conseguentemente, la presenza di altri familiari non impossibilitati alla prestazione della dovuta assistenza in favore del soggetto portatore di handicap non può più costituire di per sé ostacolo alla concessione del beneficio richiesto, nel caso di specie, dal OMISSIS.

Erra, pertanto, l’Amministrazione nel porre a fondamento del censurato diniego la presenza di altri familiari della disabile oggettivamente non impossibilitati a fornire la dovuta assistenza.

Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende l’accoglimento del ricorso introduttivo, integrato da motivi aggiunti, e, per l’effetto, l’annullamento dei provvedimenti gravati.

Ogni altra censura formulata da parte ricorrente resta assorbita.

Resta salvo, altresì, ogni ulteriore provvedimento che l’Amministrazione riterrà di adottare previa nuova valutazione della istanza del ricorrente alla luce dei principi sopra espressi.

In considerazione della natura e della peculiarità della presente controversia, nonché della qualità delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, integrato da motivi aggiunti, disattesa ogni altra istanza, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti gravati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
Francesca Petrucciani, Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/05/2013
panorama
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Re: Permessi L.104 possibile perdita diritto Riposo Settiman

Messaggio da panorama »

Evidenzio che la nuova disciplina del riposo settimanale è contenuta nella circolare n. 90/277-1962 datata 30 aprile 2015 dell’Ufficio Ordinamento del Comando Generale diramata fino a livello Stazione e paritetici, che tra l’altro stabilisce che:

• il riposo settimanale è oggetto di pianificazione bisettimanale e che i Comandanti di ogni livello devono ricercare, nella rispettiva competenza, ogni idoneo accorgimento per consentirne la fruizione a tutti i militari;

• il militare che abbia prestato servizio in occasione di festività infrasettimanali o che, per sopravvenute esigenze di servizio, non abbia potuto usufruire del riposo settimanale spettante, ha diritto al recupero del riposo, entro le 4 settimane successive, anche in abbinamento a quello della settimana in cui viene recuperato;

• il militare ha diritto al riposo nella settimana in cui fruisce di altre forme di assenza legittima (riposo medico, licenza straordinaria, ecc.), solo se tale periodo non si sovrappone al riposo settimanale già programmato.

Aggiungo, inoltre, che il diritto a fruire dei tre giorni di permesso mensile retribuito (L. 104/92) per assistere soggetti portatori di handicap in situazione di gravità, è un istituto che consente al militare di rimanere assente il giorno in cui avrebbe dovuto prestare servizio. Pertanto, il militare potrà fruire del permesso retribuito, in un giorno diverso da quello del riposo settimanale programmato.

Soggiungo, altresì, che il riposo settimanale è sempre suscettibile di variazioni in presenza di sopravvenute indifferibili esigenze, sia di servizio sia individuali, che andranno opportunamente documentate.
panorama
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Re: Permessi L.104 possibile perdita diritto Riposo Settiman

Messaggio da panorama »

anche questa, giusto per notizia.

allego lettera di chiarimenti anche del Ministero dell'Interno del 2014.

vedi/leggi e scarica PDF se d'interesse.
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panorama
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Re: Permessi L.104 possibile perdita diritto Riposo Settiman

Messaggio da panorama »

anche questa, giusto per notizia.

allego lettera di chiarimenti anche del Ministero dell'Interno del 2014.

vedi/leggi e scarica PDF se d'interesse.
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HALL
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Re: Permessi L.104 possibile perdita diritto Riposo Settimanale?

Messaggio da HALL »

Ciao volevo sapere come si e concluso il tuo caso, riferisco quello che succede al sottoscritto, lunedì 104, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica, malattia, ho diritto al riposo settimanale, secondo me la legge 104 è un istituto inviolabile, esiste una normativa, interpello ETC. Chiedo una possibile soluzione, grazie per la collaborazione.
panorama
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Re: Permessi L.104 possibile perdita diritto Riposo Settimanale?

Messaggio da panorama »

Secondo me, avendo tu beneficiato il Lunedì della Legge 104 per 1 solo gg. e da Martedì a Domenica compreso assenza per malattia (tot. 6+1) non avresti diritto al R.S. ma, Cmq. bisogna tenere presente se in detta settimana era stato programmato o meno il diritto alla fruizione del R.S.. Inoltre, dipende anche se la tua amministrazione ha diramato dettagliate disposizione facendo menzione con un unica Circolare richiamando entrambi i benefici.
Comunque sia, a scanso di equivoci bisognerebbe andare a rileggere le norme in materia ed inoltre, aspettiamo che i colleghi tutti che usufruiscono della 104 raccontano la loro esperienza personale.
HALL
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Re: Permessi L.104 possibile perdita diritto Riposo Settimanale?

Messaggio da HALL »

Grazie panorama della pronta risposta.
La legge 104 e stato programmato, il riposo settimanale no.
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