Pagamento licenza ordinaria non fruita causa riforma
Pagamento licenza ordinaria non fruita causa riforma
Messaggio da Tolomeo »
Ciao a tutti, sono stato congedato per infermità nel mese di aprile 2016. Volevo sapere per le ferie non godute anni 2014,2015 e 4 mesi 2016 vengono pagate direttamente oppure occorre effettuare specifica richiesta? Se qualcuno ha già fatto richiesta mi faccia avere un fac-simile. Grazie
Re: Pagamento licenza ordinaria non fruita causa riforma
Messaggio da naval63 »
Buongiorno, ti confermo che devi fare richiesta; il tuo comando deve prepararla in base ad una circolare e nel mio caso è stata indirizzata all'Ufficio Amministrazione del Comando Provinciale...purtroppo non ne ho copia.
Saluti
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Re: Pagamento licenza ordinaria non fruita causa riforma
Messaggio da Gianluigi1965 »
Buongiorno, dal 2015 non si fa più richiesta, ma è il Comando di appartenenza a comunicare il tutto al C.I.A.N il quale poi liquiderà il giusto corrispettivo.
Re: Pagamento licenza ordinaria non fruita causa riforma
Da marzo sono stato riformato, trovandomi nell'impossibilità di recarmi presso gli uffici, parte delle pratiche le han fatte e seguite i miei colleghi. Per quanto concerne l'istanza per la licenza non fruita si è occupato direttamente il Comando. Parlando col personale dell'ufficio amm.ne ho saputo che loro, nella cartella che mi riguarda, hanno, tra i tanti documenti, anche minuta di quella richiesta.
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Re: Pagamento licenza ordinaria non fruita causa riforma
Messaggio da salvatore522 »
ma se uno non riuscisse a fruirla a causa di malattia e quindi si congeda il pagamento della licenza spetta lo stesso? ciao a tutti
Re: Pagamento licenza ordinaria non fruita causa riforma
===se hai fatto richiesta di pensionamento non ti spetta. salvo negazione per inderogabili esigenze di servizio.salvatore522 ha scritto:ma se uno non riuscisse a fruirla a causa di malattia e quindi si congeda il pagamento della licenza spetta lo stesso? ciao a tutti
Re: Pagamento licenza ordinaria non fruita causa riforma
Aspetta, io ho già fatto tutto l'iter ed ora mi è arrivato il foglio dal provveditorato regionale che dice che i giorni vanno pagati.carlo64 ha scritto:Salvo. ha scritto:Nessuno sa nulla.
Leggendo sul forum, circa 3/4 mesi...
Ciao
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Re: Pagamento licenza ordinaria non fruita causa riforma
Messaggio da Filippogianni »
Ciao Salvo io lo presentata lo stesso giorno del mio pensionamento per riforma e ti dirò che tra il prap e la ragioneria generale dello stato più il Dap sono passati quasi 14 mesi.Salvo. ha scritto:Nessuno sa nulla.
Re: Pagamento licenza ordinaria non fruita causa riforma
Cavolo, ma il decreto della messa in pagamento l'hai ricevuto?Filippogianni ha scritto:Ciao Salvo io lo presentata lo stesso giorno del mio pensionamento per riforma e ti dirò che tra il prap e la ragioneria generale dello stato più il Dap sono passati quasi 14 mesi.Salvo. ha scritto:Nessuno sa nulla.
Re: Pagamento licenza ordinaria non fruita causa riforma
Di solito, per quanto riguarda la G.di F., se la domanda viene presentata subito al momento della riforma, liquida i giorni di licenza non fruita entro i tre mesi che paga ancora lei, prima di passare all'Inps.
Saluti.
Saluti.
Re: Pagamento licenza ordinaria non fruita causa riforma
scusate ma non si capisce se sei transitato ai ruoli civili o sei andato in pensione. Credo che sia iportante per capire se spetta la mnetizzazione della licenza o no
- luiscypher
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Re: Pagamento licenza ordinaria non fruita causa riforma
Messaggio da luiscypher »
il quotidiano partecipativo della P.A.
Istituto Cappellari - Concorso Milano
Le Ferie non godute vanno sempre indennizate
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Pubblicato da lentepubblica.it il 21 luglio 2016
PERSONALE E PREVIDENZA
monetizzazione ferie supplentiI lavoratori hanno diritto, ogni anno, ad almeno quattro settimane di ferie, indipendentemente dallo stato di salute. In caso di cessazione del rapporto di lavoro su richiesta del dipendente questo ha comunque diritto a un’indennità per le ferie non godute. Lo stabilisce la corte di giustizia Ue nella sentenza alla causa C/341/15.
La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata presentata dal tribunale amministrativo viennese nell’ambito di una controversia instaurata da un dipendente pubblico per la corresponsione dell’ «indennità finanziaria» per ferie maturate e non godute alla cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta per la richiesta di collocamento in pensione avanzata dallo stesso lavoratore a partire dal 1° luglio 2012. Il cittadino, però, in virtù di un accordo con l’amministrazione non si è presentato al lavoro tra il 1° gennaio 2011 e il 30 giugno 2012 continuando a percepire lo stipendio e per un mese e mezzo (dal 15 novembre al 31 dicembre 2010), è stato in congedo per malattia.
Dopo il pensionamento, il lavoratore ha chiesto il pagamento dell’indennità per ferie annuali non godute, sostenendo di essersi nuovamente ammalato poco prima del pensionamento. Il datore di lavoro ha respinto la richiesta, sostenendo che, ai sensi della normativa sul lavoro pubblico, un lavoratore che, di propria iniziativa, cessa il rapporto di lavoro, in particolare chiedendo di essere collocato a riposo, non ha diritto all’indennità per ferie non godute. Il lavoratore ha quindi fatto ricorso al tribunale di Vienna, il quale ha chiesto alla Corte Ue di pronunciarsi sulla compatibilità della normativa nazionale (Vienna) con i principi della direttiva Ue 2003/88.
La Corte di giustizia europea ha rigettato l’interpretazione dell’amministrazione. Secondo i giudici della Corte la direttiva 2003/88/Ce prevede non solo che ogni lavoratore debba beneficiare di un periodo di ferie annuale retribuito di almeno quattro settimane, ma altresì che il periodo minimo di ferie non possa essere sostituito da un’indennità «salvo in caso di fine rapporto». La Corte ha quindi rilevato come il legislatore comunitario nel prevedere comunque l’erogazione di tale indennità alla cessazione del rapporto lavorativo abbia considerato del tutto irrilevante il motivo per cui il rapporto di lavoro si sia risolto. Pertanto, secondo la Corte, all’amministrazione pubblica non è concesso privare al lavoratore delle ferie per il periodo in questione e che, dato che il rapporto di lavoro è cessato a causa della domanda di pensionamento, al lavoratore spetta la relativa indennità per ferie annuali non godute. Ciò perchè le ferie sono state maturate ma il lavoratore, per via del collocamento in pensione, non è stato in grado di usufruirne in misura piena prima della fine del rapporto.
Infine con riferimento alla questione relativa alla causale della mancata fruizione delle ferie, la Corte ha evidenziato come, nel caso di specie, fosse necessario effettuare una differenziazione tra il periodo di mancata fruizione a causa della malattia del dipendente e, dall’altro, il periodo di mancata prestazione lavorativa in forza dell’accordo concluso con il datore di lavoro. Ebbene, la Corte ricorda che nell’ipotesi in cui, pur a fronte della corresponsione della retribuzione, la prestazione lavorativa non sia dovuta in virtù di un accordo tra le parti, il lavoratore non ha diritto all’indennità per ferie annuali retribuite non godute durante tale periodo, salvo che lo stesso non abbia potuto fruire del periodo di ferie a causa di malattia.
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Pubblicato da lentepubblica.it il 21 luglio 2016
PERSONALE E PREVIDENZA
monetizzazione ferie supplentiI lavoratori hanno diritto, ogni anno, ad almeno quattro settimane di ferie, indipendentemente dallo stato di salute. In caso di cessazione del rapporto di lavoro su richiesta del dipendente questo ha comunque diritto a un’indennità per le ferie non godute. Lo stabilisce la corte di giustizia Ue nella sentenza alla causa C/341/15.
La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata presentata dal tribunale amministrativo viennese nell’ambito di una controversia instaurata da un dipendente pubblico per la corresponsione dell’ «indennità finanziaria» per ferie maturate e non godute alla cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta per la richiesta di collocamento in pensione avanzata dallo stesso lavoratore a partire dal 1° luglio 2012. Il cittadino, però, in virtù di un accordo con l’amministrazione non si è presentato al lavoro tra il 1° gennaio 2011 e il 30 giugno 2012 continuando a percepire lo stipendio e per un mese e mezzo (dal 15 novembre al 31 dicembre 2010), è stato in congedo per malattia.
Dopo il pensionamento, il lavoratore ha chiesto il pagamento dell’indennità per ferie annuali non godute, sostenendo di essersi nuovamente ammalato poco prima del pensionamento. Il datore di lavoro ha respinto la richiesta, sostenendo che, ai sensi della normativa sul lavoro pubblico, un lavoratore che, di propria iniziativa, cessa il rapporto di lavoro, in particolare chiedendo di essere collocato a riposo, non ha diritto all’indennità per ferie non godute. Il lavoratore ha quindi fatto ricorso al tribunale di Vienna, il quale ha chiesto alla Corte Ue di pronunciarsi sulla compatibilità della normativa nazionale (Vienna) con i principi della direttiva Ue 2003/88.
La Corte di giustizia europea ha rigettato l’interpretazione dell’amministrazione. Secondo i giudici della Corte la direttiva 2003/88/Ce prevede non solo che ogni lavoratore debba beneficiare di un periodo di ferie annuale retribuito di almeno quattro settimane, ma altresì che il periodo minimo di ferie non possa essere sostituito da un’indennità «salvo in caso di fine rapporto». La Corte ha quindi rilevato come il legislatore comunitario nel prevedere comunque l’erogazione di tale indennità alla cessazione del rapporto lavorativo abbia considerato del tutto irrilevante il motivo per cui il rapporto di lavoro si sia risolto. Pertanto, secondo la Corte, all’amministrazione pubblica non è concesso privare al lavoratore delle ferie per il periodo in questione e che, dato che il rapporto di lavoro è cessato a causa della domanda di pensionamento, al lavoratore spetta la relativa indennità per ferie annuali non godute. Ciò perchè le ferie sono state maturate ma il lavoratore, per via del collocamento in pensione, non è stato in grado di usufruirne in misura piena prima della fine del rapporto.
Infine con riferimento alla questione relativa alla causale della mancata fruizione delle ferie, la Corte ha evidenziato come, nel caso di specie, fosse necessario effettuare una differenziazione tra il periodo di mancata fruizione a causa della malattia del dipendente e, dall’altro, il periodo di mancata prestazione lavorativa in forza dell’accordo concluso con il datore di lavoro. Ebbene, la Corte ricorda che nell’ipotesi in cui, pur a fronte della corresponsione della retribuzione, la prestazione lavorativa non sia dovuta in virtù di un accordo tra le parti, il lavoratore non ha diritto all’indennità per ferie annuali retribuite non godute durante tale periodo, salvo che lo stesso non abbia potuto fruire del periodo di ferie a causa di malattia.
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