nazario ha scritto:Un saluto a tutti inerente al riparto una tantum 2014 ho fatto richiesta al MEF di come avere quello che mi spetta,compreso anche lo scatto maturato e congelato nel 2011 .Inoltre ho citato sia la gazzetta ufficiale, nonchè anche il decreto del ministero della giustizia,per l'una tantum, dove rappresenta che il pagamento avverrà nel mese di giugno . Purtroppo non sapendo come avviene per chi è in quiescenza ho chiesto spiegazioni tramite PEC. Mi hanno risposto che la mia mail non è stata accettata poichè deve avere la firma digitale . Ora dico, posso spendere altri soldi per la firma digitale ? ma questi per non avere rogne fanno di tutto per creare ancora più danni? Oggi mi sono promesso che invio nuovamente la mia richiesta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno vediamo cosa succede .
Saluti a tutti
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Per gli allegati non ci vuole solo la Pec ma la firma digitale
Solo la firma digitale attribuisce al documento allegato la stessa efficacia dell’originale, al pari di una firma olografa nel tradizionale documento cartaceo.
Attenzione a non sbagliare: nelle comunicazioni digitali, la Pec non è sempre lo strumento più adatto. Infatti, quando si devono inviare degli allegati, allora la posta elettronica certificata non ha più quel valore di prova legale che, normalmente le compete. Nel caso, infatti, in cui si voglia inviare, insieme al testo dell’email, un file, conferendo allo stesso il valore di originale, sarà necessario utilizzare il sistema di firma digitale. Lo ha chiarito una recente circolare della Ragioneria Generale dello Stato [1].
Come noto, l’attuale legge [2] riconosce alla Pec la funzione di piena prova della data di invio e di ricezione di una email; dall’altro lato però essa non garantisce, ai documenti trasmessi in allegato, la stessa efficacia probatoria degli originali. Per far sì che questi ultimi possano essere considerati alla stregua di atti “originali” è invece necessario apporre la firma digitale sul documento. Infatti, i documenti originali informatici, sottoscritti con firma elettronica qualificata o digitale, hanno piena efficacia giuridica così da soddisfare il requisito della forma scritta.
In pratica, le copie informatiche dei documenti vengono equiparate agli originali da cui sono tratti solo se ad esse è apposta o associata la firma digitale di persona idonea ad attestare la conformità agli originali.
Ecco perché è sempre meglio utilizzare, quando possibile, la firma digitale: essa infatti soddisfa il maggior numero di requisiti di qualità tra quelli previsti dalle norme vigenti. Essa inoltre è del tutto equiparabile a una sottoscrizione autografa apposta sul tradizionale documento cartaceo.
Infine, è sempre bene porre attenzione al mezzo di trasmissione di tali documenti: la Pec va bene, ma solo se seguita dalla firma digitale sul documento.
[1] Ragioneria Gen. Stato circolare n. 3/2014.
[2] L. 123/2011.