Limitazioni all’accesso a taluni uffici pubblici

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Limitazioni all’accesso a taluni uffici pubblici

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Decreto Legislativo n. 66/2010

Codice dell'ordinamento militare (C.O.M.)
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Sezione IV

Limitazioni all’accesso a taluni uffici pubblici


Art. 1492 Ufficio di giudice popolare e di componente di seggio elettorale

1. Gli appartenenti alle Forze armate in servizio non possono assumere l’ufficio di giudice popolare.

2. Gli appartenenti alle Forze armate in servizio sono esclusi dalle funzioni di presidente dell’ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario.


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Re: Limitazioni all’accesso a taluni uffici pubblici

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Codice dell’ordinamento militare, D.Lgs n. 66/2010

Art. 1483 Esercizio delle liberta' in ambito politico.
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1. Le Forze armate devono in ogni circostanza mantenersi al di fuori dalle competizioni politiche.

2. Ai militari di cui all'articolo 1350, e' fatto divieto di partecipare a riunioni e manifestazioni di partiti, associazioni, anche sindacali, e organizzazioni politiche, nonche' di svolgere propaganda a favore o contro partiti, associazioni, sindacati, organizzazioni politiche o candidati a elezioni politiche e amministrative.

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Art. 1484 Esercizio del diritto di elettorato passivo

1. I militari candidati a elezioni per il Parlamento europeo, a elezioni politiche o amministrative possono svolgere liberamente attività politica e di propaganda al di fuori dell'ambiente militare e in abito civile.

Essi sono posti in licenza speciale per la durata della campagna elettorale.
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