Decreto Legislativo n. 66/2010
Codice dell'ordinamento militare (C.O.M.)
-----------------------------------------------------------
Sezione IV
Limitazioni all’accesso a taluni uffici pubblici
Art. 1492 Ufficio di giudice popolare e di componente di seggio elettorale
1. Gli appartenenti alle Forze armate in servizio non possono assumere l’ufficio di giudice popolare.
2. Gli appartenenti alle Forze armate in servizio sono esclusi dalle funzioni di presidente dell’ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario.
Limitazioni all’accesso a taluni uffici pubblici
Re: Limitazioni all’accesso a taluni uffici pubblici
Codice dell’ordinamento militare, D.Lgs n. 66/2010
Art. 1483 Esercizio delle liberta' in ambito politico.
--------------------------------------------------------------------------------
1. Le Forze armate devono in ogni circostanza mantenersi al di fuori dalle competizioni politiche.
2. Ai militari di cui all'articolo 1350, e' fatto divieto di partecipare a riunioni e manifestazioni di partiti, associazioni, anche sindacali, e organizzazioni politiche, nonche' di svolgere propaganda a favore o contro partiti, associazioni, sindacati, organizzazioni politiche o candidati a elezioni politiche e amministrative.
-----------
Art. 1484 Esercizio del diritto di elettorato passivo
1. I militari candidati a elezioni per il Parlamento europeo, a elezioni politiche o amministrative possono svolgere liberamente attività politica e di propaganda al di fuori dell'ambiente militare e in abito civile.
Essi sono posti in licenza speciale per la durata della campagna elettorale.
Art. 1483 Esercizio delle liberta' in ambito politico.
--------------------------------------------------------------------------------
1. Le Forze armate devono in ogni circostanza mantenersi al di fuori dalle competizioni politiche.
2. Ai militari di cui all'articolo 1350, e' fatto divieto di partecipare a riunioni e manifestazioni di partiti, associazioni, anche sindacali, e organizzazioni politiche, nonche' di svolgere propaganda a favore o contro partiti, associazioni, sindacati, organizzazioni politiche o candidati a elezioni politiche e amministrative.
-----------
Art. 1484 Esercizio del diritto di elettorato passivo
1. I militari candidati a elezioni per il Parlamento europeo, a elezioni politiche o amministrative possono svolgere liberamente attività politica e di propaganda al di fuori dell'ambiente militare e in abito civile.
Essi sono posti in licenza speciale per la durata della campagna elettorale.
Vai a
- GENERALE
- ↳ Annunci e Regole importanti
- CONSULENZA LEGALE PER I MILITARI E LE FORZE DI POLIZIA
- ↳ L'Avv. Giorgio Carta risponde
- CONSULENZA LEGALE SU CONTENZIOSI CIVILI
- ↳ L'Avv. Giovanni Carta risponde
- PREVIDENZA SOCIALE
- ↳ CALCOLI PENSIONISTICI
- ↳ ASPETTATIVA - CAUSE DI SERVIZIO - EQUO INDENNIZZO - PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA E TABELLARE
- ↳ VITTIME DEL TERRORISMO, DOVERE E CRIMINALITÀ
- ↳ ISTRUZIONI PER LA CONCESSIONE DELLA SPECIALE ELARGIZIONE PREVISTA PER LE VITTIME DEL SERVIZIO
- SALUTE E BENESSERE FORZE ARMATE E FORZE DI POLIZIA
- ↳ Psicologia
- ↳ La Dott.ssa Alessandra D'Alessio risponde
- LEXETICA - ASSISTENZA LEGALE E MEDICO LEGALE
- ↳ IL LEGALE RISPONDE
- ↳ IL MEDICO LEGALE RISPONDE
- FORZE DI POLIZIA
- ↳ CARABINIERI
- ↳ POLIZIA DI STATO
- ↳ News Polizia di Stato
- ↳ GUARDIA DI FINANZA
- ↳ POLIZIA PENITENZIARIA
- ↳ Attività di Polizia Giudiziaria
- MILITARI
- ↳ ESERCITO
- ↳ MARINA
- ↳ AERONAUTICA
- ↳ CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
- ↳ DONNE MILITARI
- ↳ UFFICIALI
- ↳ MARESCIALLI
- ↳ SERGENTI
- ↳ VSP
- ↳ VFP
- Trasferimenti all'Estero
- ↳ Tunisia
- ↳ Tenerife - Canarie
- DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO
- ↳ CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
- IMPIEGO CIVILE
- GUARDIE PARTICOLARI GIURATE