Circolare PERSOCIV VERGOGNOSA
Forum dedicato agli operatori del comparto Sicurezza e Difesa in transito (o già transitati) all'impiego civile.
Re: Circolare PERSOCIV VERGOGNOSA
Caro Lino,
credo che tutte queste difficoltà che pone in essere persociv, siano proprio dovute al fatto che nella carriera militare, è molto difficile ottenere un trasferimento in una sede del sud
Vedi anche io sono ancor più indignato quando persociv se ne frega di un parere medico, se pur medico militare, ma mi indigno allo stesso modo quando sento che militari di Belluno che per 15 anni sono stati lontano dalle loro famiglie, non viene dato loro la possibilità di trasferirsi a casa, non credo che questo si sappia.
Un militare sa che lascierà la famiglia, la fidanzata, am non sa che questo sarà ''per sempre'' o quasi. Poi sai che la sede Persociv la decide insieme a quelle teste di ..... militari? Lo Sme è molto ingerente nei loro confronti, visto che non hanno un ...... da fare negli uffici, vedono come rompere i cocones ai dipendenti.
Un salutone
credo che tutte queste difficoltà che pone in essere persociv, siano proprio dovute al fatto che nella carriera militare, è molto difficile ottenere un trasferimento in una sede del sud
Vedi anche io sono ancor più indignato quando persociv se ne frega di un parere medico, se pur medico militare, ma mi indigno allo stesso modo quando sento che militari di Belluno che per 15 anni sono stati lontano dalle loro famiglie, non viene dato loro la possibilità di trasferirsi a casa, non credo che questo si sappia.
Un militare sa che lascierà la famiglia, la fidanzata, am non sa che questo sarà ''per sempre'' o quasi. Poi sai che la sede Persociv la decide insieme a quelle teste di ..... militari? Lo Sme è molto ingerente nei loro confronti, visto che non hanno un ...... da fare negli uffici, vedono come rompere i cocones ai dipendenti.
Un salutone
Re: Circolare PERSOCIV VERGOGNOSA
Sono daccordo al 100% con tutte le discussioni di questo post!!
Ma credo, dopo la risposta dell' Avv carta, che è inutile continuare con la discussione in quanto stanno diventando " private".
Ognuno di noi ha lo stesso problema e sappiamo tutti il comportamento da parte di persociv ma non credo che questo sia il modo corretto per affrontarli!!
Suggerisco a tutti quelli come me in attesa di transito e soprattutto uno che di internet è bravo di raccogliere i consensi per aprire un Forum dove tutti noi possiamo liberamente scrivere i nostri opinioni in merito senza impastare di problemi personali un Forum dove il nostro Gentilissimo Avv. Carta si prodiga gratuitamente nel risponderci!
Cerchiamo di rispettare altri colleghi che aspettano da giorni una risposta ai loro quesiti da parte dell'avvocato e che come noi hanno problemi identici se non più gravi! Con i nostri continui discussioni ostacoliamo soltanto!!
Uno come voi!!
Claude
Ma credo, dopo la risposta dell' Avv carta, che è inutile continuare con la discussione in quanto stanno diventando " private".
Ognuno di noi ha lo stesso problema e sappiamo tutti il comportamento da parte di persociv ma non credo che questo sia il modo corretto per affrontarli!!
Suggerisco a tutti quelli come me in attesa di transito e soprattutto uno che di internet è bravo di raccogliere i consensi per aprire un Forum dove tutti noi possiamo liberamente scrivere i nostri opinioni in merito senza impastare di problemi personali un Forum dove il nostro Gentilissimo Avv. Carta si prodiga gratuitamente nel risponderci!
Cerchiamo di rispettare altri colleghi che aspettano da giorni una risposta ai loro quesiti da parte dell'avvocato e che come noi hanno problemi identici se non più gravi! Con i nostri continui discussioni ostacoliamo soltanto!!
Uno come voi!!
Claude
Re: Circolare PERSOCIV VERGOGNOSA
Messaggio da pablus66 »
bravo ranauno, finalmente qualcuno che capisce che dall'avvocato cerchiamo risposte per vedere come fare per aggirare questa ennesima ingiustizia da parte di quei personaggi che decidono il destino di persone perbene senza farsi alcun scrupolo di coscienza, purtroppo bisogna spendere quei soldi, che già non ci sono, e sperare che qualche giudice del TAR o del CdS capisca che quella legge è statà fatta per tutelare il posto di lavoro a chi ha servito con onore lo Stato e non per essere l'anticamera di una misera pensione.Tutte le opinioni seppur condivisibili lasciano il tempo che trovano, ho proposto da tempo , nel forum proposte, di aprire un forum solo per i militari in attesa di transito ma penso sia stato vano.
un saluto a tutti
p.s. se si eccetta il contratto, l'eventuale ricorso diventa improponibile in quanto si accetta la sede contestualmente al contratto.Queste le ultime da avvocati esperti in diritto amministrativo e del lavoro.
un saluto ed in bocca al lupo a tutti.
un saluto a tutti
p.s. se si eccetta il contratto, l'eventuale ricorso diventa improponibile in quanto si accetta la sede contestualmente al contratto.Queste le ultime da avvocati esperti in diritto amministrativo e del lavoro.
un saluto ed in bocca al lupo a tutti.
Re: Circolare PERSOCIV VERGOGNOSA
Si e' giusto dall'avvocato Carta cercate risposte e mi sembra siano state date nel tempo, oramai dopo 4 pagine di messaggi non pensate che l'avvocato leggera altro!!!!!
Per Aspera ad Astra!!!!
Re: Circolare PERSOCIV VERGOGNOSA
Messaggio da pablus66 »
ciao lino per prima cosa ti saluto, penso che hai perfettamente ragione ma l'avvocato carta a cui va il mio massimo apprezzamento si è limitato a rispondere genericamente e se noti bene le domande poste sono invece dettagliate alla ricerca di un'eventuale cavillo che in giurisprudenza fa la differenza. Purtroppo per altre vicende ho avuto molto a che fare con molti avvocati, e ti posso garantire che un buon avvocato prima di dirti che hai o non hai qualche possibilità in sede di ricorso si studia preventivamente tutti gli atti relativi.In definitiva con le nostre domande mirate cerchiamo dall'avvocato carta che è un esperto in materie militari, un suo parere per vedere se è possibile almeno un eventuale ricorso, non sindacando la legge ma l'interpretazione che ne da Persociv, poi si sa sono i giudici a fare la differenza. Chiedere e lecito educato e rispondere, ciao e saluti a tutti
Re: Circolare PERSOCIV VERGOGNOSA
Contraccambio i saluti Pablus, secondo me per quel poco che capisco, dovremo aspettare delle eventuali sentenze favorevoli,di solito succede cosi' e visto che siamo i primi e direttamente interessati tocchera' a noi fare "giurisprundenza"sulla nostra pelle.
Ciao.
Ciao.
Per Aspera ad Astra!!!!
somme da restituire se non si transita al ruolo civile
Messaggio da pablus66 »
Gentile avvocato, o chi ne è a conoscenza, tutti i colleghi che hanno rifiutato il transito all'impiego civile hanno dovuto restituire la differenza economica spettante dall' atto del collocamento in congedo a quella di effettiva rinuncia. La domanda è questa: è cambiato qualcosa da quando il CdS Con sentenza n 685/2007 che accoglie la tesi dell'appellante in merito alla effettiva data di collocamento in congedo? vi sono altre sentenze successive che affermano il contrario? e se vi sono dove reperirle?
Grazie di nuovo per il tempo a noi dedicato e mi scuso se forse l'argomento è gia stato trattato ma non riesco a trovarlo.
Mi permetto di allegare la sentenza in questo post perchè non so come fare ad allegare il link.
N. 6825/2007
Reg. Dec.
N.8914 Reg.Ric.
Anno: 2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE
(SEZIONE QUARTA)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso iscritto al NRG 8914\2006, proposto da Mazza Rodolfo, rappresentato e difeso dall’avvocato Alberto Zito ed elettivamente domiciliato presso quest’ultimo in Roma, via M. Dionigi n. 17;
contro
Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato ex lege domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez. I bis, n. 6199 del 21 luglio 2006.
Visto il ricorso in appello;
visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
visti gli atti tutti della causa;
relatore alla pubblica udienza del 4 dicembre 2007 il consigliere Vito Poli; uditi gli avvocati Zito e l’avvocato dello Stato Paola Palmieri;
ritenuto e considerato quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Il capo di 1 classe della M.M. Rodolfo Mazza è stato giudicato dalla C.M.O. di Taranto permanentemente inidoneo al s.p.e., idoneo alla riserva navale e idoneo ad essere impiegato nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile dell’amministrazione della difesa (cfr. verbale del 23 giugno 2004).
In data 1 luglio 2004 il signor Mazza ha presentato domanda di transito nei ruoli civili (cfr. dichiarazione in pari data).
Il 21 luglio 2005 la Direzione generale del commissariato ha espresso parere favorevole all’impiego del Mazza nel profilo professionale di “assistente amministrativo” anche in soprannumero.
Con d.m. 24 novembre 2005 è stato disposto il transito nei ruoli civili di un folto gruppo di personale militare, fra cui l’odierno appellante, con la conferma del collocamento in aspettativa fino alla data dell’effettiva assunzione in servizio quale impiegato civile.
Con decreto della Direzione generale del personale civile del 6 dicembre 2005 il signor Mazza è stato assegnato, quale “assistente amministrativo”, a Maristat.
Il 30 gennaio 2006 l’appellante ha rinunciato al transito nei ruoli civili, non essendo stato assegnato ad una sede di proprio gradimento.
Il 6 febbraio 2006 la Direzione generale del personale civile ha preso atto della rinuncia ed ha considerato annullata l’intera procedura (cfr. nota in pari data).
Con nota del 26 aprile 2006 la Direzione generale del personale militare ha ridefinito la posizione amministrativa ed economica del Mazza, collocandolo in congedo, categoria della riserva navale, con decorrenza 23 giugno 2004.
1.1. Avverso tale ultimo provvedimento è insorto l’odierno appellante innanzi al T.a.r del Lazio articolando una pluralità di censure imperniate sulla violazione delle norme sancite dalla l. n. 599 del 1954 e dal d.m. 18 aprile 2002, eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, lesione dei principi di trasparenza dell’azione amministrativa e affidamento del privato; nella sostanza si contesta la decorrenza retroattiva – dal punto di vista giuridico ed economico – della collocazione in congedo, che avrebbe dovuto essere disposta non a far data dalla visita di accertamento dell’inidoneità al servizio militare incondizionato (23 giugno 2004), bensì da quella successiva (30 gennaio 2006), ovvero al momento della rinuncia al transito nei ruoli civili.
2. L’impugnata sentenza, resa in forma semplificata – T.a.r. del Lazio, sez. I bis, n. 6199 del 21 luglio 2006 -:
a) ha respinto il ricorso facendo esclusiva applicazione degli art. 28 e 29 l. n. 599 del 1954, senza considerare la disciplina recata dal d.m. 18 aprile 2002;
b) ha compensato fra le parti le spese di lite.
3. Con ricorso notificato il 30 ottobre 2006, e depositato il successivo 3 novembre, il signor Mazza proponeva appello avverso la su menzionata sentenza del T.a.r. deducendo, nella sostanza, che in base alla disciplina enucleabile dalla l. n. 599 del 1954, dall’art. 14, l. n. 266 del 1999 e dal d.m. 18 aprile 2002, il collocamento in congedo nella categoria della riserva avrebbe dovuto essere disposto con decorrenza 30 gennaio 2006.
4. Si costituiva il Ministero della difesa concludendo per l'infondatezza del gravame in fatto e diritto.
5. Con ordinanza di questa sezione n. 214 del 2007 è stata accolta la domanda di sospensione degli effetti dell’impugnata sentenza.
La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 4 dicembre 2007.
6. L’appello è fondato e deve essere accolto.
La tesi di fondo da cui muove l’amministrazione è che la rinuncia al transito nei ruoli civili sia da intendersi come revoca in senso proprio della domanda di transito, con effetti caducatori retroattivi dell’intero procedimento e del tempo trascorso dal militare in posizione di aspettativa.
La tesi non è accoglibile.
6.1. Per ragioni di chiarezza espositiva giova delineare la cornice normativa all’interno della quale vagliare la fattispecie per cui è causa.
A mente dell’art.13, l. n. 599 del 1954 l’aspettativa è una delle tre posizioni di stato in cui può trovarsi il sottufficiale in s.p.e.
Effettivamente, ai sensi dell’art. 29, l. n. 559 cit., allorquando il sottufficiale venga a perdere l’idoneità fisica incondizionata al servizio militare a seguito del giudizio medico legale dei competenti organi tecnici dell’amministrazione della difesa, deve essere collocato in congedo a decorrere dalla data dell’accertamento sanitario.
L’art. 14, comma 5, l. n. 266 del 1999 ha stabilito che <<Il personale delle Forze armate, incluso quello dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa e, per la Guardia di finanza, del personale civile del Ministero delle finanze, secondo modalità e procedure analoghe a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, da definire con decreto dei Ministri interessati, da emanare di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica>>.
Il procedimento di transito è stato individuato dal più volte menzionato d.m. 18 aprile 2002.
Gli artt. 1 e 2, in particolare, hanno delineato l’ambito applicativo e le modalità puntuali del transito.
In particolare secondo l’art. 1 <<1. Il personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o non da causa di servizio transita, a domanda, nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo la corrispondenza definita nell'annessa tabella A, sempreché l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego.
2. Il giudizio di inidoneità è espresso dalla commissione medico-ospedaliera competente che deve fornire indicazioni sull'ulteriore utilizzazione del personale, tenendo conto dell'infermità accertata>>.
Il successivo art. 2 così recita: <<1. Il transito del personale di cui all'art. 1 nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa è disposto con provvedimento del Direttore generale della Direzione generale per il personale civile, di concerto con il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare.
2. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio definitivo di inidoneità, per il tramite gerarchico, al Comando del corpo di appartenenza che la inoltrerà alla competente Direzione generale per il personale civile, dandone contestualmente comunicazione alla Direzione generale per il personale militare.
3. La presentazione della domanda di transito da parte del personale interessato sospende, per lo stesso, l'applicazione di tutte le disposizioni riguardanti modifiche di posizioni di stato o di avanzamento.
4. L'amministrazione è tenuta a pronunciarsi entro centocinquanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Qualora entro il predetto termine l'amministrazione non si sia pronunciata, l'istanza si intende accolta.
5. Il personale trasferito è inquadrato in soprannumero, riassorbibile con la cessazione dal servizio per qualsiasi causa del personale stesso, nella qualifica corrispondente al grado rivestito al momento del trasferimento, conservando l'anzianità assoluta riferita al predetto grado, l'anzianità complessivamente maturata e la posizione economica acquisita.
6. Il transito del personale militare non comporta modifiche alle dotazioni organiche dei ruoli di provenienza e di quelli di destinazione. In corrispondenza dei posti occupati in soprannumero dal personale trasferito sono resi indisponibili nel grado iniziale del ruolo di provenienza i posti lasciati liberi dal medesimo personale, fino al riassorbimento del soprannumero.
7. In attesa delle determinazioni dell'amministrazione in ordine alla domanda il personale è considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità.
8. Nel caso in cui il nuovo trattamento economico spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto del transito, l'eccedenza è attribuita sotto forma di assegno ad personam, pari alla differenza fra il trattamento economico goduto ed il nuovo, fino al riassorbimento con i successivi aumenti di trattamento economico a titolo di assegni fissi e continuativi.
9. Il militare trasferito nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa non può essere riammesso nel ruolo di provenienza>>.
6.2. La giurisprudenza della sezione che ha fatto applicazione dell’art. 14 cit. e del d.m. attuativo, ha avuto modo di precisare:
a) che quello al transito è un vero diritto soggettivo che scaturisce dal giudizio positivo formulato dalla C.M.O. (unico organo abilitato a valutare l’idoneità al servizio civile) e dalla presentazione di apposita tempestiva domanda da parte del militare (cfr. sez. IV, ord. 12 giugno 2007, n. 2998, che ha negato all’amministrazione militare la possibilità di rifiutare il transito per ragioni disciplinari o per la pendenza di un procedimento penale atteso che tale previsione non è contemplata dalla disciplina positiva e che in ogni caso anche il militare in congedo rimane sottoposto al potere disciplinare della linea gerarchica; sez. IV, 15 giugno 2004, n. 3904, che ha evidenziato come il transito non possa essere rifiutato dall’amministrazione civile ad quem adducendo ragioni soggettive - inerenti l’attitudine professionale dell’interessato - ovvero oggettive - inerenti l’organizzazione dell’ente -; sez. IV, ord. 16 gennaio 2004, n. 147 che pone in risalto come il transito debba avvenire in soprannumero);
b) che il beneficio sancito dal menzionato art. 14 si riferisce al personale militare che sia legato all’amministrazione da rapporto di servizio in atto al momento del transito, che deve qualificarsi come una peculiare fattispecie di trasferimento nell’ambito della medesima amministrazione (cfr. sez. IV, 2 ottobre 2006, n. 5758, che ha conseguentemente respinto la domanda proposta da militare cessato dal servizio antecedentemente all’entrata in vigore della norma sancita dal più volte richiamato art. 14).
6.3. Scendendo all’esame della questione di diritto sottesa al presente giudizio la sezione rileva, sulla scorta dell’analisi meramente letterale della disciplina in commento, che la rinuncia effettuata dall’interessato, in assenza di una espressa previsione in tal senso, non possa qualificarsi come revoca della domanda di transito, esprimendo invece, sulla scorta di quanto illustrato in precedenza, un autentico negozio abdicativo di un diritto soggettivo già entrato nel patrimonio del disponente e come tale produttivo di effetti ex nunc e non già ex tunc.
Sotto il profilo sistematico emerge della disciplina dianzi illustrata che:
a) il militare giudicato inidoneo mantiene lo status proprio in s.p.e., ma nella posizione di aspettativa, ex art. 2, co. 7, d.m. cit., fino al momento dell’assunzione nell’amministrazione civile previa stipulazione del relativo contratto individuale di lavoro;
b) tanto è vero questo che il legislatore ha sterilizzato - nel lasso temporale che va dalla data della visita medica a quella dell’effettivo transito nei ruoli civili – l’applicazione di tutte le disposizioni riguardanti modifiche di posizioni di stato o di avanzamento (arg. ex art. 2, co. 3, d.m. cit.).
Si sono, in tal modo, volute evitare soluzioni di continuità del rapporto di impiego durante il periodo di tempo in concreto impegnato dall’amministrazione per effettuare il transito nei ruoli civili. Sotto tale angolazione il corrisponendente periodo di aspettativa, antecedente all’assunzione in servizio presso l’amministrazione civile, è comunque da considerarsi prestato, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell’amministrazione militare.
7. In conclusione l’appello deve essere accolto e, conseguentemente, in riforma dell’impugnata sentenza, deve essere annullato il decreto 26 aprile 2006 nella parte in cui dispone il collocamento in congedo del signor Rodolfo Mazza a decorrere dal 23 giugno 2004 anziché dal 30 gennaio 2006.
Nella novità della questione di diritto oggetto del presente giudizio la sezione ravvisa giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso meglio specificato in epigrafe:
- accoglie l’appello e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata accoglie il ricorso di primo grado ai sensi e nei limiti di cui in motivazione;
- dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2007 , con la partecipazione di:
Luigi Cossu - Presidente
Luigi Maruotti - Consigliere
Pierluigi Lodi - Consigliere
Vito Poli Rel. Estensore - Consigliere
Carlo Deodato - Consigliere
Il Presidente L'Estensore
Luigi Cossu Vito Poli
Il Segretario
Rosario GiorgioCarnabuci
Depositata in segreteria
il……31/12/2007……………………………………………
(art. 55, L. 27\4\1982, n. 186)
Il Direttore della Sezione
dott. Antonio Serrao
Grazie di nuovo per il tempo a noi dedicato e mi scuso se forse l'argomento è gia stato trattato ma non riesco a trovarlo.
Mi permetto di allegare la sentenza in questo post perchè non so come fare ad allegare il link.
N. 6825/2007
Reg. Dec.
N.8914 Reg.Ric.
Anno: 2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE
(SEZIONE QUARTA)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso iscritto al NRG 8914\2006, proposto da Mazza Rodolfo, rappresentato e difeso dall’avvocato Alberto Zito ed elettivamente domiciliato presso quest’ultimo in Roma, via M. Dionigi n. 17;
contro
Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato ex lege domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez. I bis, n. 6199 del 21 luglio 2006.
Visto il ricorso in appello;
visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
visti gli atti tutti della causa;
relatore alla pubblica udienza del 4 dicembre 2007 il consigliere Vito Poli; uditi gli avvocati Zito e l’avvocato dello Stato Paola Palmieri;
ritenuto e considerato quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Il capo di 1 classe della M.M. Rodolfo Mazza è stato giudicato dalla C.M.O. di Taranto permanentemente inidoneo al s.p.e., idoneo alla riserva navale e idoneo ad essere impiegato nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile dell’amministrazione della difesa (cfr. verbale del 23 giugno 2004).
In data 1 luglio 2004 il signor Mazza ha presentato domanda di transito nei ruoli civili (cfr. dichiarazione in pari data).
Il 21 luglio 2005 la Direzione generale del commissariato ha espresso parere favorevole all’impiego del Mazza nel profilo professionale di “assistente amministrativo” anche in soprannumero.
Con d.m. 24 novembre 2005 è stato disposto il transito nei ruoli civili di un folto gruppo di personale militare, fra cui l’odierno appellante, con la conferma del collocamento in aspettativa fino alla data dell’effettiva assunzione in servizio quale impiegato civile.
Con decreto della Direzione generale del personale civile del 6 dicembre 2005 il signor Mazza è stato assegnato, quale “assistente amministrativo”, a Maristat.
Il 30 gennaio 2006 l’appellante ha rinunciato al transito nei ruoli civili, non essendo stato assegnato ad una sede di proprio gradimento.
Il 6 febbraio 2006 la Direzione generale del personale civile ha preso atto della rinuncia ed ha considerato annullata l’intera procedura (cfr. nota in pari data).
Con nota del 26 aprile 2006 la Direzione generale del personale militare ha ridefinito la posizione amministrativa ed economica del Mazza, collocandolo in congedo, categoria della riserva navale, con decorrenza 23 giugno 2004.
1.1. Avverso tale ultimo provvedimento è insorto l’odierno appellante innanzi al T.a.r del Lazio articolando una pluralità di censure imperniate sulla violazione delle norme sancite dalla l. n. 599 del 1954 e dal d.m. 18 aprile 2002, eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, lesione dei principi di trasparenza dell’azione amministrativa e affidamento del privato; nella sostanza si contesta la decorrenza retroattiva – dal punto di vista giuridico ed economico – della collocazione in congedo, che avrebbe dovuto essere disposta non a far data dalla visita di accertamento dell’inidoneità al servizio militare incondizionato (23 giugno 2004), bensì da quella successiva (30 gennaio 2006), ovvero al momento della rinuncia al transito nei ruoli civili.
2. L’impugnata sentenza, resa in forma semplificata – T.a.r. del Lazio, sez. I bis, n. 6199 del 21 luglio 2006 -:
a) ha respinto il ricorso facendo esclusiva applicazione degli art. 28 e 29 l. n. 599 del 1954, senza considerare la disciplina recata dal d.m. 18 aprile 2002;
b) ha compensato fra le parti le spese di lite.
3. Con ricorso notificato il 30 ottobre 2006, e depositato il successivo 3 novembre, il signor Mazza proponeva appello avverso la su menzionata sentenza del T.a.r. deducendo, nella sostanza, che in base alla disciplina enucleabile dalla l. n. 599 del 1954, dall’art. 14, l. n. 266 del 1999 e dal d.m. 18 aprile 2002, il collocamento in congedo nella categoria della riserva avrebbe dovuto essere disposto con decorrenza 30 gennaio 2006.
4. Si costituiva il Ministero della difesa concludendo per l'infondatezza del gravame in fatto e diritto.
5. Con ordinanza di questa sezione n. 214 del 2007 è stata accolta la domanda di sospensione degli effetti dell’impugnata sentenza.
La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 4 dicembre 2007.
6. L’appello è fondato e deve essere accolto.
La tesi di fondo da cui muove l’amministrazione è che la rinuncia al transito nei ruoli civili sia da intendersi come revoca in senso proprio della domanda di transito, con effetti caducatori retroattivi dell’intero procedimento e del tempo trascorso dal militare in posizione di aspettativa.
La tesi non è accoglibile.
6.1. Per ragioni di chiarezza espositiva giova delineare la cornice normativa all’interno della quale vagliare la fattispecie per cui è causa.
A mente dell’art.13, l. n. 599 del 1954 l’aspettativa è una delle tre posizioni di stato in cui può trovarsi il sottufficiale in s.p.e.
Effettivamente, ai sensi dell’art. 29, l. n. 559 cit., allorquando il sottufficiale venga a perdere l’idoneità fisica incondizionata al servizio militare a seguito del giudizio medico legale dei competenti organi tecnici dell’amministrazione della difesa, deve essere collocato in congedo a decorrere dalla data dell’accertamento sanitario.
L’art. 14, comma 5, l. n. 266 del 1999 ha stabilito che <<Il personale delle Forze armate, incluso quello dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa e, per la Guardia di finanza, del personale civile del Ministero delle finanze, secondo modalità e procedure analoghe a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, da definire con decreto dei Ministri interessati, da emanare di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica>>.
Il procedimento di transito è stato individuato dal più volte menzionato d.m. 18 aprile 2002.
Gli artt. 1 e 2, in particolare, hanno delineato l’ambito applicativo e le modalità puntuali del transito.
In particolare secondo l’art. 1 <<1. Il personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o non da causa di servizio transita, a domanda, nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo la corrispondenza definita nell'annessa tabella A, sempreché l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego.
2. Il giudizio di inidoneità è espresso dalla commissione medico-ospedaliera competente che deve fornire indicazioni sull'ulteriore utilizzazione del personale, tenendo conto dell'infermità accertata>>.
Il successivo art. 2 così recita: <<1. Il transito del personale di cui all'art. 1 nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa è disposto con provvedimento del Direttore generale della Direzione generale per il personale civile, di concerto con il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare.
2. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio definitivo di inidoneità, per il tramite gerarchico, al Comando del corpo di appartenenza che la inoltrerà alla competente Direzione generale per il personale civile, dandone contestualmente comunicazione alla Direzione generale per il personale militare.
3. La presentazione della domanda di transito da parte del personale interessato sospende, per lo stesso, l'applicazione di tutte le disposizioni riguardanti modifiche di posizioni di stato o di avanzamento.
4. L'amministrazione è tenuta a pronunciarsi entro centocinquanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Qualora entro il predetto termine l'amministrazione non si sia pronunciata, l'istanza si intende accolta.
5. Il personale trasferito è inquadrato in soprannumero, riassorbibile con la cessazione dal servizio per qualsiasi causa del personale stesso, nella qualifica corrispondente al grado rivestito al momento del trasferimento, conservando l'anzianità assoluta riferita al predetto grado, l'anzianità complessivamente maturata e la posizione economica acquisita.
6. Il transito del personale militare non comporta modifiche alle dotazioni organiche dei ruoli di provenienza e di quelli di destinazione. In corrispondenza dei posti occupati in soprannumero dal personale trasferito sono resi indisponibili nel grado iniziale del ruolo di provenienza i posti lasciati liberi dal medesimo personale, fino al riassorbimento del soprannumero.
7. In attesa delle determinazioni dell'amministrazione in ordine alla domanda il personale è considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità.
8. Nel caso in cui il nuovo trattamento economico spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto del transito, l'eccedenza è attribuita sotto forma di assegno ad personam, pari alla differenza fra il trattamento economico goduto ed il nuovo, fino al riassorbimento con i successivi aumenti di trattamento economico a titolo di assegni fissi e continuativi.
9. Il militare trasferito nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa non può essere riammesso nel ruolo di provenienza>>.
6.2. La giurisprudenza della sezione che ha fatto applicazione dell’art. 14 cit. e del d.m. attuativo, ha avuto modo di precisare:
a) che quello al transito è un vero diritto soggettivo che scaturisce dal giudizio positivo formulato dalla C.M.O. (unico organo abilitato a valutare l’idoneità al servizio civile) e dalla presentazione di apposita tempestiva domanda da parte del militare (cfr. sez. IV, ord. 12 giugno 2007, n. 2998, che ha negato all’amministrazione militare la possibilità di rifiutare il transito per ragioni disciplinari o per la pendenza di un procedimento penale atteso che tale previsione non è contemplata dalla disciplina positiva e che in ogni caso anche il militare in congedo rimane sottoposto al potere disciplinare della linea gerarchica; sez. IV, 15 giugno 2004, n. 3904, che ha evidenziato come il transito non possa essere rifiutato dall’amministrazione civile ad quem adducendo ragioni soggettive - inerenti l’attitudine professionale dell’interessato - ovvero oggettive - inerenti l’organizzazione dell’ente -; sez. IV, ord. 16 gennaio 2004, n. 147 che pone in risalto come il transito debba avvenire in soprannumero);
b) che il beneficio sancito dal menzionato art. 14 si riferisce al personale militare che sia legato all’amministrazione da rapporto di servizio in atto al momento del transito, che deve qualificarsi come una peculiare fattispecie di trasferimento nell’ambito della medesima amministrazione (cfr. sez. IV, 2 ottobre 2006, n. 5758, che ha conseguentemente respinto la domanda proposta da militare cessato dal servizio antecedentemente all’entrata in vigore della norma sancita dal più volte richiamato art. 14).
6.3. Scendendo all’esame della questione di diritto sottesa al presente giudizio la sezione rileva, sulla scorta dell’analisi meramente letterale della disciplina in commento, che la rinuncia effettuata dall’interessato, in assenza di una espressa previsione in tal senso, non possa qualificarsi come revoca della domanda di transito, esprimendo invece, sulla scorta di quanto illustrato in precedenza, un autentico negozio abdicativo di un diritto soggettivo già entrato nel patrimonio del disponente e come tale produttivo di effetti ex nunc e non già ex tunc.
Sotto il profilo sistematico emerge della disciplina dianzi illustrata che:
a) il militare giudicato inidoneo mantiene lo status proprio in s.p.e., ma nella posizione di aspettativa, ex art. 2, co. 7, d.m. cit., fino al momento dell’assunzione nell’amministrazione civile previa stipulazione del relativo contratto individuale di lavoro;
b) tanto è vero questo che il legislatore ha sterilizzato - nel lasso temporale che va dalla data della visita medica a quella dell’effettivo transito nei ruoli civili – l’applicazione di tutte le disposizioni riguardanti modifiche di posizioni di stato o di avanzamento (arg. ex art. 2, co. 3, d.m. cit.).
Si sono, in tal modo, volute evitare soluzioni di continuità del rapporto di impiego durante il periodo di tempo in concreto impegnato dall’amministrazione per effettuare il transito nei ruoli civili. Sotto tale angolazione il corrisponendente periodo di aspettativa, antecedente all’assunzione in servizio presso l’amministrazione civile, è comunque da considerarsi prestato, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell’amministrazione militare.
7. In conclusione l’appello deve essere accolto e, conseguentemente, in riforma dell’impugnata sentenza, deve essere annullato il decreto 26 aprile 2006 nella parte in cui dispone il collocamento in congedo del signor Rodolfo Mazza a decorrere dal 23 giugno 2004 anziché dal 30 gennaio 2006.
Nella novità della questione di diritto oggetto del presente giudizio la sezione ravvisa giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso meglio specificato in epigrafe:
- accoglie l’appello e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata accoglie il ricorso di primo grado ai sensi e nei limiti di cui in motivazione;
- dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2007 , con la partecipazione di:
Luigi Cossu - Presidente
Luigi Maruotti - Consigliere
Pierluigi Lodi - Consigliere
Vito Poli Rel. Estensore - Consigliere
Carlo Deodato - Consigliere
Il Presidente L'Estensore
Luigi Cossu Vito Poli
Il Segretario
Rosario GiorgioCarnabuci
Depositata in segreteria
il……31/12/2007……………………………………………
(art. 55, L. 27\4\1982, n. 186)
Il Direttore della Sezione
dott. Antonio Serrao
Re: Circolare PERSOCIV VERGOGNOSA
Credo che alla maggior parte delle persone che hanno commentato questa circolare sia sfuggiata una cosa molto importante, oppure non è stata colta. Mi spiego meglio, pur apprezzando il lavoro dell'avvocato che pone in essere il suo aiuto del tutto gratuitamente, non credo che un Avvocato amministrativista possa essere di aiuto, visto che quando si va in contrasto con l'amministrazione, l'unica Istituzione adibita a porre fine a qualsiasi controversia è il TAR. Per l'esperienza che ho vissuto con un mio stretto familiare vi dico di lasciar perdere, il Tar è difficile che accolga un ricorso del genere, se ne guardano bene, quindi il consiglio che posso darvi è quello di usare la testa, di crearvi un'alternativa, in modo tale da poter sceglier qual è la cosa giusta per voi, usare la furbizia, come l'hanno usata le amministarzioni all'atto dell'arruolamento.
Vi faccio un esempio tanto per farmi capire meglio. Qualche giorno fa sono andata con mio marito a mangiare una pizza, il cameriere mentre prendeva l'ordinazione, ha sentito il discorso che io e claudio stavamo facendo su mio fratello, con molto garbo ci ha chiesto delle informazioni, ed è venuto fuori che lui era un ex militare, riformato, transitato a ruolo civile con sede non congeniale. Avendo 15 anni di contibuti ha optato per la pensione, tuttora percepisce pensione di circa 700 euro fa il cameriere, non paga assolutamente nulla e il suo reddito non è cumulabile. Questo ragazzo che poteva avere 33 /34 anni è stato furbo, si è creato un' alternativa e ha preferito cambiare vita, invece di fare fotocopie a milano quando l'Amministrazione poteva mandarlo in una sede più congeniale per lui. siate furbi, l'Italia è il paese dei furbi, voi siete carne da macello, siete controllati, sempre e comunque, quando sbagliate pagate a differenza loro che quando sbagliano, al massimo vengono trasferiti di incarico(Ufficiali E.I.). C'è un detto latino che dice:''QUIS CUSTODIET IPSOS /CUSTODES? '' .cHI SORVEGLIERà I SORVEGLIANTI?
uN GROSSO IN BOCCA A LUPO A TUTTE LE FORZE ARMATE.
Vi faccio un esempio tanto per farmi capire meglio. Qualche giorno fa sono andata con mio marito a mangiare una pizza, il cameriere mentre prendeva l'ordinazione, ha sentito il discorso che io e claudio stavamo facendo su mio fratello, con molto garbo ci ha chiesto delle informazioni, ed è venuto fuori che lui era un ex militare, riformato, transitato a ruolo civile con sede non congeniale. Avendo 15 anni di contibuti ha optato per la pensione, tuttora percepisce pensione di circa 700 euro fa il cameriere, non paga assolutamente nulla e il suo reddito non è cumulabile. Questo ragazzo che poteva avere 33 /34 anni è stato furbo, si è creato un' alternativa e ha preferito cambiare vita, invece di fare fotocopie a milano quando l'Amministrazione poteva mandarlo in una sede più congeniale per lui. siate furbi, l'Italia è il paese dei furbi, voi siete carne da macello, siete controllati, sempre e comunque, quando sbagliate pagate a differenza loro che quando sbagliano, al massimo vengono trasferiti di incarico(Ufficiali E.I.). C'è un detto latino che dice:''QUIS CUSTODIET IPSOS /CUSTODES? '' .cHI SORVEGLIERà I SORVEGLIANTI?
uN GROSSO IN BOCCA A LUPO A TUTTE LE FORZE ARMATE.
- Avv. Giorgio Carta
- Professionista
- Messaggi: 2230
- Iscritto il: ven apr 03, 2009 9:14 am
Re: Circolare PERSOCIV VERGOGNOSA
Messaggio da Avv. Giorgio Carta »
Cari (e pazienti) frequentatori del forum,
innanzitutto mi spiace di non poter sempre tempestivamente rispondere a tutte le vostre domande.
Faccio ovviamente il possibile, nel tempo che mmi residua tra lavoro e l'impegno nelle battaglie politiche del PSD, peraltro anch'esse a vostro favore.
ciò prmesso, vorrei ribadire quanto ho già scritto prima. Cioè che la circolare PERSOCIV sotto esame non è un atto normativo, ma un semplice atto amministrativo con il quale l'Amministarzione ha inteso interpretare il senso della normativa sul transito nei ruoli civili.
E' bene chiarire, quindi, che essa, in verità, non ha introdotto alcuna "nuova regola", ma ha semplicemente "avvertito" che, visto il crescente numero di militari che transitano ai ruoli civili, non sarà più facile come un tempo acontentarli in sede di scelta della sede.
Certo, il tono della circolare è tutt'altro che composto, visto che sostnzialmente accusa i militari di voler profittare di tale legislazione, senza chiedersi però come mai tanti militari premano alle porte per uscire da un regime giuridico (appunto, militare) che li soffoca e li induce alla fuga.
Ciò premesso, però, ribadisco che ogni amministrazione ha la piena e discrezionale facolta di IMPIEGARE I PROPRI UOMI DOVE VUOLE e che gli unici criteri sono quelli (certamente astratti e davvero poco misurabili) dell'interesse pubblico.
Interesse pubblico che viene PRIMA di quello individuale del lavoratore dichiarato non idoneo al servizio militare e desideroso di rientrare finalmente a casa, dalla propria famiglia.
Sinceramente, non ho ben capito che cosa altri avvocati amministrativisti citati nel forum da qualcuno di vuoi dicano in riferimento all'anzianità e la scelta della sede. Sono questi, infatti, fenomeni del tutto slegati nel silenzio della legge.
Quindi, ribadisco che:
1) l'amministrazione ha piena discrezionalità nella scelta della ede di servizio per peronale transitato, onde ogni ricorso avverso tale determinazione dovrebbe essere quanto meno ponderato con molta attenzione;
2) la circolare PERSOCIV non ha, nè avrebbe potuto, in introdurre alcune novità al riguardo;
3) la medesima circolare, a parere mio, va intesa com eun avvertimento nel senso che non sarà più facile come prima accontentare i richiedenti il transito, in relazione alla sede di servizio;
4) sinceramente mi pare ineverosimile che, come alcuni hanno scrutto, esistano funzioanri del PERSOCIV Iil cui scopo sia quello di allontanare da casa i militari transitati.
Spero di essere stato chiaro e vi saluto caramente tutti.
Saluti,
Avv. Giorgio Carta
innanzitutto mi spiace di non poter sempre tempestivamente rispondere a tutte le vostre domande.
Faccio ovviamente il possibile, nel tempo che mmi residua tra lavoro e l'impegno nelle battaglie politiche del PSD, peraltro anch'esse a vostro favore.
ciò prmesso, vorrei ribadire quanto ho già scritto prima. Cioè che la circolare PERSOCIV sotto esame non è un atto normativo, ma un semplice atto amministrativo con il quale l'Amministarzione ha inteso interpretare il senso della normativa sul transito nei ruoli civili.
E' bene chiarire, quindi, che essa, in verità, non ha introdotto alcuna "nuova regola", ma ha semplicemente "avvertito" che, visto il crescente numero di militari che transitano ai ruoli civili, non sarà più facile come un tempo acontentarli in sede di scelta della sede.
Certo, il tono della circolare è tutt'altro che composto, visto che sostnzialmente accusa i militari di voler profittare di tale legislazione, senza chiedersi però come mai tanti militari premano alle porte per uscire da un regime giuridico (appunto, militare) che li soffoca e li induce alla fuga.
Ciò premesso, però, ribadisco che ogni amministrazione ha la piena e discrezionale facolta di IMPIEGARE I PROPRI UOMI DOVE VUOLE e che gli unici criteri sono quelli (certamente astratti e davvero poco misurabili) dell'interesse pubblico.
Interesse pubblico che viene PRIMA di quello individuale del lavoratore dichiarato non idoneo al servizio militare e desideroso di rientrare finalmente a casa, dalla propria famiglia.
Sinceramente, non ho ben capito che cosa altri avvocati amministrativisti citati nel forum da qualcuno di vuoi dicano in riferimento all'anzianità e la scelta della sede. Sono questi, infatti, fenomeni del tutto slegati nel silenzio della legge.
Quindi, ribadisco che:
1) l'amministrazione ha piena discrezionalità nella scelta della ede di servizio per peronale transitato, onde ogni ricorso avverso tale determinazione dovrebbe essere quanto meno ponderato con molta attenzione;
2) la circolare PERSOCIV non ha, nè avrebbe potuto, in introdurre alcune novità al riguardo;
3) la medesima circolare, a parere mio, va intesa com eun avvertimento nel senso che non sarà più facile come prima accontentare i richiedenti il transito, in relazione alla sede di servizio;
4) sinceramente mi pare ineverosimile che, come alcuni hanno scrutto, esistano funzioanri del PERSOCIV Iil cui scopo sia quello di allontanare da casa i militari transitati.
Spero di essere stato chiaro e vi saluto caramente tutti.
Saluti,
Avv. Giorgio Carta
Re: Circolare PERSOCIV VERGOGNOSA
Messaggio da pablus66 »
Grazie avvocato per i suoi pareri e soprattutto per il tempo che ci dedica gratuitamente (questo le fa onore).Mi scuso ancora con lei se ho citato alcuni suoi colleghi nel forum ma in sostanza quelli a cui ho chiesto un consulto, seppur con pareri discordanti sulla possibilità di un ricorso sulla sede di servizio, tutti hanno concordato su un punto è cioè che non si tratta di un'assunzione "ex novo" come persociv vuole intendere ma di una sorta di peculiare "trasferimento" in ambito della stessa amministrazione. Pertanto subbene l'interesse pubblico sovrasta quelli privati o di salute del dipendente, ogni amministrazione ha l'obbligo di motivare "in sede di giudizio" il provvedimento di trasferimento che ha detta loro può essere impugnato quando si ravvisino palesi discriminazioni, eccessi di potere etc.etc. ( mi hanno fatto l'esempio di due dipendenti identica amministrazione, identica qualifica, ugual rendimento, ma con anzianità diverse), (non parlano di mobbing ma citano leggi sulla mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni), ecco come rientra il discorso degli anni di servizio prestato (si tratta anche di ex militari con 20-25-30 anni di servizio all'attivo), non so se sia vero o solo un pretesto per fare ricorso (conoscendo alcuni tipi di avvocati) ma sembra inverosimile che tutti concordino su detto aspetto se non ci fossero i presupposti.
nel ringraziarla nuovamente del suo tempo dedicato, volevo chiederle se gentilmente mi può rispondere (ovviamente e sottinteso a suo comodo) sul quesito riquardante le somme di danaro da restituire in caso di rinuncia al transito citate in questo forum perchè nel mio caso e sicuramente di altri, si tratta di cospicue somme di danaro.
Distinti saluti
nel ringraziarla nuovamente del suo tempo dedicato, volevo chiederle se gentilmente mi può rispondere (ovviamente e sottinteso a suo comodo) sul quesito riquardante le somme di danaro da restituire in caso di rinuncia al transito citate in questo forum perchè nel mio caso e sicuramente di altri, si tratta di cospicue somme di danaro.
Distinti saluti
Re: Circolare PERSOCIV VERGOGNOSA
Messaggio da michele.messina »
Sono transitato a febbraio 2010 e io di Firenze mi hanno mandato a Pisa. Bisogna considerare che il 90% dei militari e CC sono del sud quindi è impossibile accontentare tutti. Io ero Tenente dei CC sono di Firenze e facevo servizio ad Agrigento, immaginate la comodità, 1200 km... Quando mi lamentavo della mia codizione mi dicevano:"te lo dovevi aspettare". Mi pare comunque che persociv cerchi di accontentare il più possibile.
Re: Circolare PERSOCIV VERGOGNOSA
Messaggio da propertytagdell »
Ce lo auguriamo tutti di cuore!
Propertytagdell.
Propertytagdell.
Re: Circolare PERSOCIV VERGOGNOSA
Messaggio da pablus66 »
salve a tutti. è stata aperta una sezione proprio per noi sul forum, se non ci sono domande tecniche per l'avvocato sarebbe una cosa buona postarci su quella sezione così possimo condividere le nostre idee in merito
Re: Circolare PERSOCIV VERGOGNOSA
Caro Michele_Messina,
Sono contento che tu sia stato impiegato a ruolo civile a 40 km da casa. E' vero il 90 % dei militari è del sud, credo che sarebbe doveroso da parte del tuo Ministero e in particolare dallo SME, avvisare questo 90% di militari all'atto dell'arruolamento che difficilmente potranno rientrare nelle sedi di residenza, anche dopo 15/20 anni e nonostante ci siano caserme vuote sia di personale civile che di personale militare. Se così fosse, vedresti che dal 90% si arriverebbe al 40%. Tu da Agrigento a Firenze non credo che se fossi rimasto nell'Arma avresti impiegato più di 4- 5 anni.
Buona serata
Sono contento che tu sia stato impiegato a ruolo civile a 40 km da casa. E' vero il 90 % dei militari è del sud, credo che sarebbe doveroso da parte del tuo Ministero e in particolare dallo SME, avvisare questo 90% di militari all'atto dell'arruolamento che difficilmente potranno rientrare nelle sedi di residenza, anche dopo 15/20 anni e nonostante ci siano caserme vuote sia di personale civile che di personale militare. Se così fosse, vedresti che dal 90% si arriverebbe al 40%. Tu da Agrigento a Firenze non credo che se fossi rimasto nell'Arma avresti impiegato più di 4- 5 anni.
Buona serata
GRADIREI SPIEGAZIONI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ho letto su questo forum che molti appartenenti a forze di polizia e forze armate, dopo essere transitati a ruolo civile, per varie patologie, all'atto dell'assegnazione, l'Amministrazione competente non ha tenuto conto della zona di residenza, inviando questi servi dello stato ed eroi (se arrivano a fiumicino in una bara), semplici strumentalizzatori se invece non ci rimettono la pelle, (vedasi circolare PERSOCIV), in una sede molto lontano dal luogo di cura o di residenza.
La mia domanda è la seguente:''fermo restando che la P.A. esercita art 97 della costituzione, in questo caso dimenticandosi l'art 32 di quest'ultima, la decisione non dovrebbe coinciliarsi con il principio che LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, NELL'ESERCIZIO DEI COMPITI ATTRIBUITIGLI DALLA LEGGE, è TENUTA AD ADOTTARE LA SOLUZIONE IDONEA E NECESSARIA, COMPORTANTE IL MINOR SACRIFICIO POSSIBILE PER LE POSIZIONI DEI PRIVATI COINVOLTI?''
Credo che inviare un ex-militare della Puglia a Roma, infrange questo principio: vuoi vedere che in Puglia non c'è un posto per questo eroe (quando baffino La russa, deve farsi bello: per modo di dire) e strumentalizzatore (a fatti loro).
Se per assurdo fosse così, cioè che in Puglia o in Campania, non ci sia davvero nessun posto, nonostante non si facciano assunzioni da anni, perchè la P.A. non lo dimostra con i fatti, invece di far leva solo sul principio della discrezionalità.
In ultimo e chiudo, senza dare altro fastidio:''la troppa discrezionalità, non può sfociare nell'eccesso di potere?''
Grazie ancora per l'opportunità
La mia domanda è la seguente:''fermo restando che la P.A. esercita art 97 della costituzione, in questo caso dimenticandosi l'art 32 di quest'ultima, la decisione non dovrebbe coinciliarsi con il principio che LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, NELL'ESERCIZIO DEI COMPITI ATTRIBUITIGLI DALLA LEGGE, è TENUTA AD ADOTTARE LA SOLUZIONE IDONEA E NECESSARIA, COMPORTANTE IL MINOR SACRIFICIO POSSIBILE PER LE POSIZIONI DEI PRIVATI COINVOLTI?''
Credo che inviare un ex-militare della Puglia a Roma, infrange questo principio: vuoi vedere che in Puglia non c'è un posto per questo eroe (quando baffino La russa, deve farsi bello: per modo di dire) e strumentalizzatore (a fatti loro).
Se per assurdo fosse così, cioè che in Puglia o in Campania, non ci sia davvero nessun posto, nonostante non si facciano assunzioni da anni, perchè la P.A. non lo dimostra con i fatti, invece di far leva solo sul principio della discrezionalità.
In ultimo e chiudo, senza dare altro fastidio:''la troppa discrezionalità, non può sfociare nell'eccesso di potere?''
Grazie ancora per l'opportunità
Vai a
- GENERALE
- ↳ Annunci e Regole importanti
- CONSULENZA LEGALE PER I MILITARI E LE FORZE DI POLIZIA
- ↳ L'Avv. Giorgio Carta risponde
- CONSULENZA LEGALE SU CONTENZIOSI CIVILI
- ↳ L'Avv. Giovanni Carta risponde
- PREVIDENZA SOCIALE
- ↳ CALCOLI PENSIONISTICI
- ↳ ASPETTATIVA - CAUSE DI SERVIZIO - EQUO INDENNIZZO - PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA E TABELLARE
- ↳ VITTIME DEL TERRORISMO, DOVERE E CRIMINALITÀ
- ↳ ISTRUZIONI PER LA CONCESSIONE DELLA SPECIALE ELARGIZIONE PREVISTA PER LE VITTIME DEL SERVIZIO
- SALUTE E BENESSERE FORZE ARMATE E FORZE DI POLIZIA
- ↳ Psicologia
- ↳ La Dott.ssa Alessandra D'Alessio risponde
- LEXETICA - ASSISTENZA LEGALE E MEDICO LEGALE
- ↳ IL LEGALE RISPONDE
- ↳ IL MEDICO LEGALE RISPONDE
- FORZE DI POLIZIA
- ↳ CARABINIERI
- ↳ POLIZIA DI STATO
- ↳ News Polizia di Stato
- ↳ GUARDIA DI FINANZA
- ↳ POLIZIA PENITENZIARIA
- ↳ Attività di Polizia Giudiziaria
- MILITARI
- ↳ ESERCITO
- ↳ MARINA
- ↳ AERONAUTICA
- ↳ CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
- ↳ DONNE MILITARI
- ↳ UFFICIALI
- ↳ MARESCIALLI
- ↳ SERGENTI
- ↳ VSP
- ↳ VFP
- Trasferimenti all'Estero
- ↳ Tunisia
- ↳ Tenerife - Canarie
- DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO
- ↳ CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
- IMPIEGO CIVILE
- GUARDIE PARTICOLARI GIURATE