QUESITO PER avt8
QUESITO PER avt8
PER AVT8, vediamo se sei così preparato per rispondere a questo quesito:
se un militare viene riformato dalla CMO, permanentemente inidoneo al servizio, mentre aspetta la notifica del decreto di cessazione, gli si può avviare un procedimento disciplinare di Stato?
a domanda secca, risposta secca
se un militare viene riformato dalla CMO, permanentemente inidoneo al servizio, mentre aspetta la notifica del decreto di cessazione, gli si può avviare un procedimento disciplinare di Stato?
a domanda secca, risposta secca
"ogni diamante ha molte sfaccettature, ognuna diversa dall'altra.......(cit.mia)"
La vera libertà è poter fare (anche) quello che fa la maggioranza del gregge (cit.mia)
La vera conoscenza è sapere che non ci sono limiti della nostra ignoranza.(cit.mia)
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Re: QUESITO PER avt8
Messaggio da antoniomlg »
solo per avt8?ariete17 ha scritto:PER AVT8, vediamo se sei così preparato per rispondere a questo quesito:
se un militare viene riformato dalla CMO, permanentemente inidoneo al servizio, mentre aspetta la notifica del decreto di cessazione, gli si può avviare un procedimento disciplinare di Stato?
a domanda secca, risposta secca
Re: QUESITO PER avt8
certo, cerco il migliore..................antoniomlg ha scritto:solo per avt8?ariete17 ha scritto:PER AVT8, vediamo se sei così preparato per rispondere a questo quesito:
se un militare viene riformato dalla CMO, permanentemente inidoneo al servizio, mentre aspetta la notifica del decreto di cessazione, gli si può avviare un procedimento disciplinare di Stato?
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Re: QUESITO PER avt8
solo con alcuni..................pietro17 ha scritto:Che sei, permaloso???
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Re: QUESITO PER avt8
Messaggio da antoniomlg »
ok.
siccome la sò secca secca senza sè e senza mà.
per rispetto tuo e dei migliori evito di scrivere la risposta
e mi divertirò a leggere
ciao
siccome la sò secca secca senza sè e senza mà.
per rispetto tuo e dei migliori evito di scrivere la risposta
e mi divertirò a leggere
ciao
Re: QUESITO PER avt8
infatti, dal solletico, non riesce a smettere di ridere che non può rispondere al semplice quesito.Zenmonk ha scritto:La risposta la so addirittura io, e' troppo facile per Avt8, gli fate solo il solletico...
Antonio anch'io voglio divertirmi a leggerla (la risposta).
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Re: QUESITO PER avt8
ma non le vostre, bensì quelle del mitico e preparatissimo AVT8...
PS le vs risposte saranno sicuramente alla risposta che darei io (ma verrebbe data da gente non sgamata ed esperta come in ns caro AVT8), senza offesa ovviamente...ma un professore è più ferrato di un maestro..
PS le vs risposte saranno sicuramente alla risposta che darei io (ma verrebbe data da gente non sgamata ed esperta come in ns caro AVT8), senza offesa ovviamente...ma un professore è più ferrato di un maestro..
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Re: QUESITO PER avt8
sicuramente "simili"ariete17 ha scritto:ma non le vostre, bensì quelle del mitico e preparatissimo AVT8...
PS le vs risposte saranno sicuramente alla risposta che darei io (ma verrebbe data da gente non sgamata ed esperta come in ns caro AVT8), senza offesa ovviamente...ma un professore è più ferrato di un maestro..
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Re: QUESITO PER avt8
IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE PUO' ESSERE SEMPRE INIZIATO ANCHE DOPO IL DECESSO DEL DIPENDENTE-ariete17 ha scritto:PER AVT8, vediamo se sei così preparato per rispondere a questo quesito:
se un militare viene riformato dalla CMO, permanentemente inidoneo al servizio, mentre aspetta la notifica del decreto di cessazione, gli si può avviare un procedimento disciplinare di Stato?
a domanda secca, risposta secca
MA SOLO SE VIA SIA STATA SOSPENSIONE CAUTELARE DAL SERVIZIO, PRIMA DELLE DIMISSIONI, E DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER DISPENSA O PER ANZIANITA'-
iL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE SE VI E STATA SOSPENSIONE VIENE FATTO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER SANARE IL PERIODO DI SOSPENSIONE CAUTELARE- PER EVITARE CHE IL DIPENDENTE CESSATO DAL SERVIZIO A QUALSIASI TITOLO, ERA STATO PRECEDENTEMENTE SOSPESO-SE AL TERMINE DEL PROCEDIMENTO PENALE,NON VIENE FATTO ALCUN PROCEDIMENTO DISCIPLINARE -HA DIRITTO AD AVERE INDIETRO TUTTI GLI STIPENDI REALTIVI AL PERIODO DI SOSPENSIONE SOFFERTA-Il procedimento disciplinare va fatto anche nei confronti del dipendente deceduto,per evitare che i parenti del de cuius possono chiedere la restitutio ad integrum ex tunc-
Comunque se non vi sia stato sospensione cautelare dal servizio difficilmente l'amministrazione procede disciplinarmente,in quanto non ha alcun interesse-
la decisione 6 marzo 1997 n. 8 della
adunanza plenaria del Consiglio di Stato (21), ha chiarito che il procedimento disciplinare va
doverosamente riattivato, nei termini perentori di cui all'art. 9, l. 7 febbraio 1990 n. 19 (e,
dunque anche attivato se non lo era stato), anche nei confronti del dipendente cessato dal
servizio, proprio al fine di regolare gli effetti economici della disposta sospensione
cautelare, la quale è una misura di per sè provvisoria, che richiede, come tale, l'intervento di
un provvedimento definitivo, quello disciplinare, che sia idoneo a regolare stabilmente i
rapporti tra l'amministrazione ed il suo dipendente. La mancata tempestiva attivazione del
meccanismo sanzionatorio comporta, secondo il massimo giudice amministrativo, la
cessazione ex tunc degli effetti della misura cautelare. La tesi è recepita anche nel coevo
parere del Consiglio di Stato, comm. spec. p.i., 20 gennaio 1997 n. 374, che, pur affermando
la generale impossibilità di esercitare un potere disciplinare “postumo”, ammette, in via di
eccezione, tale facoltà datoriale solo nella ipotesi in cui il dipendente cessato sia stato in
precedenza cautelarmente sospeso ed occorra definire i rapporti economici con
l'amministrazione (eventuale restitutio in integrum) (22). Da ultimo tale indirizzo è stato
confermato anche in caso di decesso del lavoratore, per prevenire richieste di restitutio in
integrum da parte di parenti del dipendente non sanzionato disciplinarmente dopo aver
trascorso periodi di sospensione cautelare23. La permanenza di tale potere punitivo anche nei
confronti dell’ex dipendente comporta che la misura sarà applicabile (salvo che per il
richiamo verbale o scritto) anche se il dipendente fosse transitato, per mobilità o per
invalidità ad altri ruoli della PA, ed in questo caso la nuova amministrazione dovrà procedere al procedimento disciplinare
P.S. SPERO DI ESSERE STATO CHIARO ED ESAUSTIVO-
Re: QUESITO PER avt8
Illustri ed esimi Colleghi, ve l'avevo detto e non mi avete creduto, quindi vi siete beccati proprio una bella lectio magistralis da Avt8, il quale dimostra (se ce ne fosse bisogno) non solo di voler aiutare chi ne sa meno di lui, con grande generosità, ma anche e soprattutto di conoscere a fondo la materia e di padroneggiarne dottrina e giurisprudenza anche dal punto di vista pratico, che è quello che più conta (e che alcuni legali volutamente lasciano nel vago). Fossi in voi chiederei scusa per aver dubitato e comunque ringrazierei.
Re: QUESITO PER avt8
quante parole inutili ad una semplice e secca domanda.....................avt8 ha scritto:IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE PUO' ESSERE SEMPRE INIZIATO ANCHE DOPO IL DECESSO DEL DIPENDENTE-ariete17 ha scritto:PER AVT8, vediamo se sei così preparato per rispondere a questo quesito:
se un militare viene riformato dalla CMO, permanentemente inidoneo al servizio, mentre aspetta la notifica del decreto di cessazione, gli si può avviare un procedimento disciplinare di Stato?
a domanda secca, risposta secca
MA SOLO SE VIA SIA STATA SOSPENSIONE CAUTELARE DAL SERVIZIO, PRIMA DELLE DIMISSIONI, E DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER DISPENSA O PER ANZIANITA'-
iL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE SE VI E STATA SOSPENSIONE VIENE FATTO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER SANARE IL PERIODO DI SOSPENSIONE CAUTELARE- PER EVITARE CHE IL DIPENDENTE CESSATO DAL SERVIZIO A QUALSIASI TITOLO, ERA STATO PRECEDENTEMENTE SOSPESO-SE AL TERMINE DEL PROCEDIMENTO PENALE,NON VIENE FATTO ALCUN PROCEDIMENTO DISCIPLINARE -HA DIRITTO AD AVERE INDIETRO TUTTI GLI STIPENDI REALTIVI AL PERIODO DI SOSPENSIONE SOFFERTA-Il procedimento disciplinare va fatto anche nei confronti del dipendente deceduto,per evitare che i parenti del de cuius possono chiedere la restitutio ad integrum ex tunc-
Comunque se non vi sia stato sospensione cautelare dal servizio difficilmente l'amministrazione procede disciplinarmente,in quanto non ha alcun interesse-
la decisione 6 marzo 1997 n. 8 della
adunanza plenaria del Consiglio di Stato (21), ha chiarito che il procedimento disciplinare va
doverosamente riattivato, nei termini perentori di cui all'art. 9, l. 7 febbraio 1990 n. 19 (e,
dunque anche attivato se non lo era stato), anche nei confronti del dipendente cessato dal
servizio, proprio al fine di regolare gli effetti economici della disposta sospensione
cautelare, la quale è una misura di per sè provvisoria, che richiede, come tale, l'intervento di
un provvedimento definitivo, quello disciplinare, che sia idoneo a regolare stabilmente i
rapporti tra l'amministrazione ed il suo dipendente. La mancata tempestiva attivazione del
meccanismo sanzionatorio comporta, secondo il massimo giudice amministrativo, la
cessazione ex tunc degli effetti della misura cautelare. La tesi è recepita anche nel coevo
parere del Consiglio di Stato, comm. spec. p.i., 20 gennaio 1997 n. 374, che, pur affermando
la generale impossibilità di esercitare un potere disciplinare “postumo”, ammette, in via di
eccezione, tale facoltà datoriale solo nella ipotesi in cui il dipendente cessato sia stato in
precedenza cautelarmente sospeso ed occorra definire i rapporti economici con
l'amministrazione (eventuale restitutio in integrum) (22). Da ultimo tale indirizzo è stato
confermato anche in caso di decesso del lavoratore, per prevenire richieste di restitutio in
integrum da parte di parenti del dipendente non sanzionato disciplinarmente dopo aver
trascorso periodi di sospensione cautelare23. La permanenza di tale potere punitivo anche nei
confronti dell’ex dipendente comporta che la misura sarà applicabile (salvo che per il
richiamo verbale o scritto) anche se il dipendente fosse transitato, per mobilità o per
invalidità ad altri ruoli della PA, ed in questo caso la nuova amministrazione dovrà procedere al procedimento disciplinare
P.S. SPERO DI ESSERE STATO CHIARO ED ESAUSTIVO-
la risposta concisa ed esauriente da dare era........................................: NO
.......SEMPLICEMENTE
vale anche per chi si è appena intromesso nel thread senza dare (come al solito alcun contributo utile)
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Re: QUESITO PER avt8
non penso che avt abbia bisogno del tuo "supporto"Zenmonk ha scritto:Illustri ed esimi Colleghi, ve l'avevo detto e non mi avete creduto, quindi vi siete beccati proprio una bella lectio magistralis da Avt8, il quale dimostra (se ce ne fosse bisogno) non solo di voler aiutare chi ne sa meno di lui, con grande generosità, ma anche e soprattutto di conoscere a fondo la materia e di padroneggiarne dottrina e giurisprudenza anche dal punto di vista pratico, che è quello che più conta (e che alcuni legali volutamente lasciano nel vago). Fossi in voi chiederei scusa per aver dubitato e comunque ringrazierei.
"ogni diamante ha molte sfaccettature, ognuna diversa dall'altra.......(cit.mia)"
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