QUESITO PER avt8

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ariete17
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QUESITO PER avt8

Messaggio da ariete17 »

PER AVT8, vediamo se sei così preparato per rispondere a questo quesito:

se un militare viene riformato dalla CMO, permanentemente inidoneo al servizio, mentre aspetta la notifica del decreto di cessazione, gli si può avviare un procedimento disciplinare di Stato?

a domanda secca, risposta secca


"ogni diamante ha molte sfaccettature, ognuna diversa dall'altra.......(cit.mia)"
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antoniomlg
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Re: QUESITO PER avt8

Messaggio da antoniomlg »

ariete17 ha scritto:PER AVT8, vediamo se sei così preparato per rispondere a questo quesito:

se un militare viene riformato dalla CMO, permanentemente inidoneo al servizio, mentre aspetta la notifica del decreto di cessazione, gli si può avviare un procedimento disciplinare di Stato?

a domanda secca, risposta secca
solo per avt8?
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pietro17
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Re: QUESITO PER avt8

Messaggio da pietro17 »

Che sei, permaloso???

Inviato dal mio 01_v89_jbl1a698 utilizzando Tapatalk
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ariete17
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Re: QUESITO PER avt8

Messaggio da ariete17 »

antoniomlg ha scritto:
ariete17 ha scritto:PER AVT8, vediamo se sei così preparato per rispondere a questo quesito:

se un militare viene riformato dalla CMO, permanentemente inidoneo al servizio, mentre aspetta la notifica del decreto di cessazione, gli si può avviare un procedimento disciplinare di Stato?

a domanda secca, risposta secca
solo per avt8?
certo, cerco il migliore..................
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Re: QUESITO PER avt8

Messaggio da ariete17 »

pietro17 ha scritto:Che sei, permaloso???

Inviato dal mio 01_v89_jbl1a698 utilizzando Tapatalk
solo con alcuni..................
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antoniomlg
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Re: QUESITO PER avt8

Messaggio da antoniomlg »

ok.
siccome la sò secca secca senza sè e senza mà.
per rispetto tuo e dei migliori evito di scrivere la risposta
e mi divertirò a leggere

ciao
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Zenmonk
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Re: QUESITO PER avt8

Messaggio da Zenmonk »

La risposta la so addirittura io, e' troppo facile per Avt8, gli fate solo il solletico...
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Re: QUESITO PER avt8

Messaggio da ariete17 »

Zenmonk ha scritto:La risposta la so addirittura io, e' troppo facile per Avt8, gli fate solo il solletico...
infatti, dal solletico, non riesce a smettere di ridere che non può rispondere al semplice quesito.
Antonio anch'io voglio divertirmi a leggerla (la risposta).
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Re: QUESITO PER avt8

Messaggio da ariete17 »

ma non le vostre, bensì quelle del mitico e preparatissimo AVT8...

PS le vs risposte saranno sicuramente alla risposta che darei io (ma verrebbe data da gente non sgamata ed esperta come in ns caro AVT8), senza offesa ovviamente...ma un professore è più ferrato di un maestro..
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Re: QUESITO PER avt8

Messaggio da ariete17 »

ariete17 ha scritto:ma non le vostre, bensì quelle del mitico e preparatissimo AVT8...

PS le vs risposte saranno sicuramente alla risposta che darei io (ma verrebbe data da gente non sgamata ed esperta come in ns caro AVT8), senza offesa ovviamente...ma un professore è più ferrato di un maestro..
sicuramente "simili"
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Re: QUESITO PER avt8

Messaggio da rocco61 »

SCUSA ariete17, MA TU LA SAI LA RISPOSTA?
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Re: QUESITO PER avt8

Messaggio da avt8 »

ariete17 ha scritto:PER AVT8, vediamo se sei così preparato per rispondere a questo quesito:

se un militare viene riformato dalla CMO, permanentemente inidoneo al servizio, mentre aspetta la notifica del decreto di cessazione, gli si può avviare un procedimento disciplinare di Stato?

a domanda secca, risposta secca
IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE PUO' ESSERE SEMPRE INIZIATO ANCHE DOPO IL DECESSO DEL DIPENDENTE-
MA SOLO SE VIA SIA STATA SOSPENSIONE CAUTELARE DAL SERVIZIO, PRIMA DELLE DIMISSIONI, E DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER DISPENSA O PER ANZIANITA'-
iL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE SE VI E STATA SOSPENSIONE VIENE FATTO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER SANARE IL PERIODO DI SOSPENSIONE CAUTELARE- PER EVITARE CHE IL DIPENDENTE CESSATO DAL SERVIZIO A QUALSIASI TITOLO, ERA STATO PRECEDENTEMENTE SOSPESO-SE AL TERMINE DEL PROCEDIMENTO PENALE,NON VIENE FATTO ALCUN PROCEDIMENTO DISCIPLINARE -HA DIRITTO AD AVERE INDIETRO TUTTI GLI STIPENDI REALTIVI AL PERIODO DI SOSPENSIONE SOFFERTA-Il procedimento disciplinare va fatto anche nei confronti del dipendente deceduto,per evitare che i parenti del de cuius possono chiedere la restitutio ad integrum ex tunc-
Comunque se non vi sia stato sospensione cautelare dal servizio difficilmente l'amministrazione procede disciplinarmente,in quanto non ha alcun interesse-

la decisione 6 marzo 1997 n. 8 della

adunanza plenaria del Consiglio di Stato (21), ha chiarito che il procedimento disciplinare va

doverosamente riattivato, nei termini perentori di cui all'art. 9, l. 7 febbraio 1990 n. 19 (e,

dunque anche attivato se non lo era stato), anche nei confronti del dipendente cessato dal

servizio, proprio al fine di regolare gli effetti economici della disposta sospensione

cautelare, la quale è una misura di per sè provvisoria, che richiede, come tale, l'intervento di

un provvedimento definitivo, quello disciplinare, che sia idoneo a regolare stabilmente i

rapporti tra l'amministrazione ed il suo dipendente. La mancata tempestiva attivazione del

meccanismo sanzionatorio comporta, secondo il massimo giudice amministrativo, la

cessazione ex tunc degli effetti della misura cautelare. La tesi è recepita anche nel coevo

parere del Consiglio di Stato, comm. spec. p.i., 20 gennaio 1997 n. 374, che, pur affermando

la generale impossibilità di esercitare un potere disciplinare “postumo”, ammette, in via di

eccezione, tale facoltà datoriale solo nella ipotesi in cui il dipendente cessato sia stato in

precedenza cautelarmente sospeso ed occorra definire i rapporti economici con

l'amministrazione (eventuale restitutio in integrum) (22). Da ultimo tale indirizzo è stato

confermato anche in caso di decesso del lavoratore, per prevenire richieste di restitutio in

integrum da parte di parenti del dipendente non sanzionato disciplinarmente dopo aver

trascorso periodi di sospensione cautelare23. La permanenza di tale potere punitivo anche nei

confronti dell’ex dipendente comporta che la misura sarà applicabile (salvo che per il

richiamo verbale o scritto) anche se il dipendente fosse transitato, per mobilità o per
invalidità ad altri ruoli della PA, ed in questo caso la nuova amministrazione dovrà procedere al procedimento disciplinare

P.S. SPERO DI ESSERE STATO CHIARO ED ESAUSTIVO-
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Re: QUESITO PER avt8

Messaggio da Zenmonk »

Illustri ed esimi Colleghi, ve l'avevo detto e non mi avete creduto, quindi vi siete beccati proprio una bella lectio magistralis da Avt8, il quale dimostra (se ce ne fosse bisogno) non solo di voler aiutare chi ne sa meno di lui, con grande generosità, ma anche e soprattutto di conoscere a fondo la materia e di padroneggiarne dottrina e giurisprudenza anche dal punto di vista pratico, che è quello che più conta (e che alcuni legali volutamente lasciano nel vago). Fossi in voi chiederei scusa per aver dubitato e comunque ringrazierei.
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Re: QUESITO PER avt8

Messaggio da ariete17 »

avt8 ha scritto:
ariete17 ha scritto:PER AVT8, vediamo se sei così preparato per rispondere a questo quesito:

se un militare viene riformato dalla CMO, permanentemente inidoneo al servizio, mentre aspetta la notifica del decreto di cessazione, gli si può avviare un procedimento disciplinare di Stato?

a domanda secca, risposta secca
IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE PUO' ESSERE SEMPRE INIZIATO ANCHE DOPO IL DECESSO DEL DIPENDENTE-
MA SOLO SE VIA SIA STATA SOSPENSIONE CAUTELARE DAL SERVIZIO, PRIMA DELLE DIMISSIONI, E DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER DISPENSA O PER ANZIANITA'-
iL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE SE VI E STATA SOSPENSIONE VIENE FATTO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER SANARE IL PERIODO DI SOSPENSIONE CAUTELARE- PER EVITARE CHE IL DIPENDENTE CESSATO DAL SERVIZIO A QUALSIASI TITOLO, ERA STATO PRECEDENTEMENTE SOSPESO-SE AL TERMINE DEL PROCEDIMENTO PENALE,NON VIENE FATTO ALCUN PROCEDIMENTO DISCIPLINARE -HA DIRITTO AD AVERE INDIETRO TUTTI GLI STIPENDI REALTIVI AL PERIODO DI SOSPENSIONE SOFFERTA-Il procedimento disciplinare va fatto anche nei confronti del dipendente deceduto,per evitare che i parenti del de cuius possono chiedere la restitutio ad integrum ex tunc-
Comunque se non vi sia stato sospensione cautelare dal servizio difficilmente l'amministrazione procede disciplinarmente,in quanto non ha alcun interesse-

la decisione 6 marzo 1997 n. 8 della

adunanza plenaria del Consiglio di Stato (21), ha chiarito che il procedimento disciplinare va

doverosamente riattivato, nei termini perentori di cui all'art. 9, l. 7 febbraio 1990 n. 19 (e,

dunque anche attivato se non lo era stato), anche nei confronti del dipendente cessato dal

servizio, proprio al fine di regolare gli effetti economici della disposta sospensione

cautelare, la quale è una misura di per sè provvisoria, che richiede, come tale, l'intervento di

un provvedimento definitivo, quello disciplinare, che sia idoneo a regolare stabilmente i

rapporti tra l'amministrazione ed il suo dipendente. La mancata tempestiva attivazione del

meccanismo sanzionatorio comporta, secondo il massimo giudice amministrativo, la

cessazione ex tunc degli effetti della misura cautelare. La tesi è recepita anche nel coevo

parere del Consiglio di Stato, comm. spec. p.i., 20 gennaio 1997 n. 374, che, pur affermando

la generale impossibilità di esercitare un potere disciplinare “postumo”, ammette, in via di

eccezione, tale facoltà datoriale solo nella ipotesi in cui il dipendente cessato sia stato in

precedenza cautelarmente sospeso ed occorra definire i rapporti economici con

l'amministrazione (eventuale restitutio in integrum) (22). Da ultimo tale indirizzo è stato

confermato anche in caso di decesso del lavoratore, per prevenire richieste di restitutio in

integrum da parte di parenti del dipendente non sanzionato disciplinarmente dopo aver

trascorso periodi di sospensione cautelare23. La permanenza di tale potere punitivo anche nei

confronti dell’ex dipendente comporta che la misura sarà applicabile (salvo che per il

richiamo verbale o scritto) anche se il dipendente fosse transitato, per mobilità o per
invalidità ad altri ruoli della PA, ed in questo caso la nuova amministrazione dovrà procedere al procedimento disciplinare

P.S. SPERO DI ESSERE STATO CHIARO ED ESAUSTIVO-
quante parole inutili ad una semplice e secca domanda.....................
la risposta concisa ed esauriente da dare era........................................: NO
.......SEMPLICEMENTE
vale anche per chi si è appena intromesso nel thread senza dare (come al solito alcun contributo utile)
"ogni diamante ha molte sfaccettature, ognuna diversa dall'altra.......(cit.mia)"
La vera libertà è poter fare (anche) quello che fa la maggioranza del gregge (cit.mia)
La vera conoscenza è sapere che non ci sono limiti della nostra ignoranza.(cit.mia)
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Località: prov.BS

Re: QUESITO PER avt8

Messaggio da ariete17 »

Zenmonk ha scritto:Illustri ed esimi Colleghi, ve l'avevo detto e non mi avete creduto, quindi vi siete beccati proprio una bella lectio magistralis da Avt8, il quale dimostra (se ce ne fosse bisogno) non solo di voler aiutare chi ne sa meno di lui, con grande generosità, ma anche e soprattutto di conoscere a fondo la materia e di padroneggiarne dottrina e giurisprudenza anche dal punto di vista pratico, che è quello che più conta (e che alcuni legali volutamente lasciano nel vago). Fossi in voi chiederei scusa per aver dubitato e comunque ringrazierei.
non penso che avt abbia bisogno del tuo "supporto"
"ogni diamante ha molte sfaccettature, ognuna diversa dall'altra.......(cit.mia)"
La vera libertà è poter fare (anche) quello che fa la maggioranza del gregge (cit.mia)
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