Cumulo pensione lavoro 133/2008
Moderatore: Avv. Giorgio Carta
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Questo servizio è gratuito ed i quesiti rivolti all'avvocato Giorgio Carta saranno evasi compatibilmente con i suoi impegni professionali. Riceveranno risposta solo i quesiti pubblicati nell’area pubblica, a beneficio di tutti i frequentatori del forum. Nel caso si intenda ricevere una consulenza riservata e personalizzata , l’avvocato Carta è reperibile ai recapiti indicati sul sito www.studiolegalecarta.com, ma la prestazione professionale è soggetta alle vigenti tariffe professionali.
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Cumulo pensione lavoro 133/2008
Egregio Avvocato,
Le scrivo poichè neppure il call center dell'INPDAP mi ha saputo dare risposte concrete.
Vorrei capire se un militare con 23 anni di servizio, in attesa dell'impiego civile opta per la pensione, quest'ultima sia cumulabile con lavoro autonomo o dipendente. Mi spiego meglio, andando in pensione possiamo essere assunti da enti pubblici o privati percependo così anche lo stipendio (oltre che la pensione) e in che misura.
Grazie
Davide
Le scrivo poichè neppure il call center dell'INPDAP mi ha saputo dare risposte concrete.
Vorrei capire se un militare con 23 anni di servizio, in attesa dell'impiego civile opta per la pensione, quest'ultima sia cumulabile con lavoro autonomo o dipendente. Mi spiego meglio, andando in pensione possiamo essere assunti da enti pubblici o privati percependo così anche lo stipendio (oltre che la pensione) e in che misura.
Grazie
Davide
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Re: Cumulo pensione lavoro 133/2008
Messaggio da Roberto Mandarino »
La leggiferazione è molto complessa e varia anche secondo la decorrenza della pensione.
Per le pensioni di invalidità del settore pubblico che hanno decorrenza dal 1.1.2001 vige il seguente regime di cumulo:
la pensione di invalidità con meno di 40 anni di contributi ed un reddito da lavoro dipendente comporta una trattenuta sulla pensione pari al 50% della quota eccedente il trattamento minimo;
la pensione di invalidità con meno di 40 anni di contributi ed un reddito da lavoro autonomo comporta una trattenuta sulla pensione pari all’importo più basso tra il 30% della quota eccedente il trattamento minimo ed il 30% del reddito da lavoro autonomo.
Saluti Roberto
Per le pensioni di invalidità del settore pubblico che hanno decorrenza dal 1.1.2001 vige il seguente regime di cumulo:
la pensione di invalidità con meno di 40 anni di contributi ed un reddito da lavoro dipendente comporta una trattenuta sulla pensione pari al 50% della quota eccedente il trattamento minimo;
la pensione di invalidità con meno di 40 anni di contributi ed un reddito da lavoro autonomo comporta una trattenuta sulla pensione pari all’importo più basso tra il 30% della quota eccedente il trattamento minimo ed il 30% del reddito da lavoro autonomo.
Saluti Roberto
2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
Re: Cumulo pensione lavoro 133/2008
Messaggio da kefis »
In proposito, chiedo all'informatissimo R.Mandarino, la stessa cosa vale per coloro che sono in pensione per aver superato i 730 gg. di convalescenza e intendono svolegere una libera professione?
grazie
grazie
Re: Cumulo pensione lavoro 133/2008
kefis ha scritto:In proposito, chiedo all'informatissimo R.Mandarino, la stessa cosa vale per coloro che sono in pensione per aver superato i 730 gg. di convalescenza e intendono svolegere una libera professione?
grazie
e: Lavoro dopo eventuale riforma totale.
da gino59 » mer apr 10, 2013 6:02 pm
Per non fare confusione: Solo con l'art.2 comma 12 della 335/95, non si puo' lavorare.-
...P.S. Suggerisco di leggervi la circolare dell'INDAP NR. 10 DEL 14/02/2003 avente per oggetto: "Cumulo tra trattamenti pensionistici e redditi da lavoro" , facilmente scaricabile dal Web.
gino59
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CALCOLO PENSIONE DEFINITIVA
da gino59 » sab feb 02, 2013 12:25 pm
ancoravigile ha scritto:
Salve,chiedo gentilmente una delucidazione:
Vorrei sapere se in entrambi i casi ossia pensione per inabilita' alla mansione e pensione di inabilita' al proficuo lavoro,si possa ' svolgere in futuro altro lavoro sia esso autonomo oppure dipendente(Da qualche parte ho letto solo autonomo e non dipendente)sia se si percepisce pensione per inabilita' alla mansione e sia se la si percepisce per inabilita' al proficuo lavoro? non cambia nulla fra i 2 giudizi ai fini di un futuro altro impiego al di fuori della pubblica amministrazione?
Grazie e ciao.
argomento: Contribuwenti minimi, non ti dice niente.....???
contribuenti minimi
da celeste3 » dom dic 09, 2012 2:05 pm
La norma di riferimento è l'art. 19 del d.l. 25.06.2008 n.112 convertito nella legge 6.8.2008 n. 133 che ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2009, la totale cumulabilità delle pensioni dirette di anzianità a carico
dell’Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive con i redditi da lavoro autonomo
e dipendente. Tale articolo ha stabilito che, con la stessa decorrenza (1° gennaio 2009), le pensioni contributive sono interamente cumulabili con qualsiasi reddito da lavoro se (in sintesi) liquidate con anzianità contributiva di 40 anni. Ciò significa che chi è andato in pensione ad es con 35 effettivi + 5 e dopo svolgerà altra attività lavorativa non subirà alcuna decurtazione - trattenuta, salvo poi nel conguaglio pagare l'eventuale imposta sul reddito all'aliquota maggiore.
Per quanto ci riguarda l’INPDAP, con propria Nota Operativa n. 45/2008 ha stabilito, relativamente al caso di pensione per riforma al s.m.i. (attenzione invece non vale per chi è inabile a qualsiasi lavoro che non può svolgere nessun altro lavoro) "è cumulabile il 70% della pensione eccedente l’ammontare del trattamento minimo INPS"(per il lavoro autonomo). Ciò vuol dire che la pensione in virtù di questo ulteriore reddito subirà una decurtazione - trattenuta. "La trattenuta non può comunque superare il 30% dei redditi da lavoro autonomo.
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: contribuenti minimi
da celeste3 » sab dic 08, 2012 7:37 pm
Scusa se mi intrometto, ma se sei andato in pensione per riforma e non per anzianità contributiva il commercialista ti ha dato per la seconda volta una risposta sbagliata (!!!) perchè si applica una decurtazione sulla parte eccedente la pensione minima sociale (pari a circa 480 euro) la decurtazione del 30% in quanto tu probabilmente intraprenderai un lavoro autonomo libero professionale.
Es. se la tua pensione è di 1480 euro dovrai sottrarre il 30% di 1000 (1480-480) = 300 euro, per cui percepirai 1180 al posto dei 1480, con una bella decurtazione. Però questo è in maniera veloce in quanto dipenderà anche dal reddito di lavoro autonomo che percepirai in quanto se sarà basso la decurtazione non sarà intera, ma sono calcoli da fare con dati alla mano.
Poi potresti solo usufruire di una sola detrazione per redditi o da pensione o da lavoro autonomo.
Naturalmente, solo per completezza, se invece l'attività è di lavoro dipendente la decurtazione è del 50%.
Per curiosità che consulenza andresti a svolgere?
gino59 Messaggi: 2849 Iscritto il: lun nov 22, 2010 10:26 pm
gino59 Messaggi: 2867 iscritto il: lun nov 22, 2010 10:26 pm
Re: CALCOLO PENSIONE DEFINITIVA
da ancoravigile » sab feb 02, 2013 7:05 pm
Grazie Gino ,ho capito perfettamente il tipo di decurtazione(30 per la parte eccedente la minima in caso di lav. autonomo e 50%in caso di quello dipendente)
Ti chiedo un'ultima ulteriore conferma e cioè se cio'(Credo di si) vale indistintamente per entrambi i giudizi emessi dalla cmo ossia riforma per inabilita' alla mansione e riforma per inabilita' al proficuo lavoro(Ovviamente ben diverso dall'inabilita'permanente e assoluta ad ogni attivita' lavorativa,dove la stessa pensione non la si puo' cumulare con nulla).
Ciao e buona domenica
gino59
Veterano del Forum Messaggi: 3274 Iscritto il: lun nov 22, 2010 10:26 pm
Re: Cumulo pensione lavoro 133/2008
Messaggio da nono67 »
Scusate, ma un punto non mi è chiaro.
Chi viene collocato in congedo per aver superato 730 gg in un quinquennio, sempre che ha maturato i requisiti minimi per la pensione (15 anni) ha diritto alla pensione di inabilità. Ciò anche se alla visita presso la CMO e stato giudicato collocabile nella riserva e non in congedo assuloto.
Orbene, la pensione di inabilità maturata per superamento del periodo massimo di aspettativa è cumulabile con il reddito da lavoro autonomo, in particolare come libero professionista iscritto in un albo professionale ordinistico?
Chi viene collocato in congedo per aver superato 730 gg in un quinquennio, sempre che ha maturato i requisiti minimi per la pensione (15 anni) ha diritto alla pensione di inabilità. Ciò anche se alla visita presso la CMO e stato giudicato collocabile nella riserva e non in congedo assuloto.
Orbene, la pensione di inabilità maturata per superamento del periodo massimo di aspettativa è cumulabile con il reddito da lavoro autonomo, in particolare come libero professionista iscritto in un albo professionale ordinistico?
Re: Cumulo pensione lavoro 133/2008
==============================nono67 ha scritto:Scusate, ma un punto non mi è chiaro.
Chi viene collocato in congedo per aver superato 730 gg in un quinquennio, sempre che ha maturato i requisiti minimi per la pensione (15 anni) ha diritto alla pensione di inabilità. Ciò anche se alla visita presso la CMO e stato giudicato collocabile nella riserva e non in congedo assuloto.
Orbene, la pensione di inabilità maturata per superamento del periodo massimo di aspettativa è cumulabile con il reddito da lavoro autonomo, in particolare come libero professionista iscritto in un albo professionale ordinistico?
e: lavorare dopo la pensione
Messaggioda gino59 » dom nov 16, 2014 11:25 pm
DINO72 ha scritto:
Buongiorno a tutti!!sono un ex ass. cap. di Pol. Pen. riformato settembre 2014 con questa frase "non idoneo permanentemente al servizio d'Istituto e nella P.P. in modo assoluto.Idoneo al transito a domanda nelle corrispondenti qualifiche civili di altri ruoli dell'Amm.ne Penitenziaria o di altre Amm.ni civili dello Stato (Art. 75 comma 1 L.443/95).Dopo tanti dubbi ho deciso di andare in pensione per dedicarmi a un'altro lavoro.La settimana scorsa mi sono recato all'Inps per chiarimenti per poter aprire la mia partita Iva e mi e stato detto che in modo assoluto non posso fare nessun tipo di lavoro altrimenti mi tolgono la Pensione di inabilità.Prima di fare la scelta di andare in pensione i gentilissimi Gino59 e Angri62, che ringrazio per tutte le informazioni, mi hanno detto che potevo fare tutti i lavori che volevo questo confermato anche da un consulente del lavoro e dal patronato.Perche L'inps ha preso questa posizione irrevocabile nei miei confronti nonostante glia abbia fatto vedere la nota oerativa del inpda n. 45 del 2008 la quale tratta il cumolo delle pensioni.Confido in un vostro aiuto ho se qualcuno si è trovato nella mia situazione.grazie
=====================================================
Mi è giunta voce che in qualche sede Inps,l pensione di inabilità per questi è unica, ma non è cosi e
quindi, Dino72, non so con chi sei stato a colloquio (inps),ma se questi era un semplice impiegato,
fatti convocare dal Dirigente.-In bocca a lupo
================================================================
lavorare dopo la pensione
Messaggioda gino59 » mer nov 19, 2014 8:37 pm
Admin ha scritto:
Confermo le risposte precedenti. Di recente mi sono occupato di un amico che aveva i medesimi dubbi, essendo anche lui congedato per riforma ma idoneo all'impiego civile. Gli ho consigliato di scrivere una raccomandata e l'INPS - Gestione Dipendenti Pubblici, gli ha risposto correttamente che la sua "inabilità" (come del resto pare anche quella sua DINO72) è riferita solo alle mansioni che svolgeva nell'ambito del suo servizio. Nell'allegato a questo post (oscurato solo nelle parti dei dati sensibili per ovvi motivi di riservatezza), troverà la risposta completa.
===============================================
Avevo ragione.
- antoniomlg
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- Iscritto il: ven set 03, 2010 10:18 am
Re: Cumulo pensione lavoro 133/2008
Messaggio da antoniomlg »
un Applauso al caro gino59..... per la sua instancabilità.gino59 ha scritto:==============================nono67 ha scritto:Scusate, ma un punto non mi è chiaro.
Chi viene collocato in congedo per aver superato 730 gg in un quinquennio, sempre che ha maturato i requisiti minimi per la pensione (15 anni) ha diritto alla pensione di inabilità. Ciò anche se alla visita presso la CMO e stato giudicato collocabile nella riserva e non in congedo assuloto.
Orbene, la pensione di inabilità maturata per superamento del periodo massimo di aspettativa è cumulabile con il reddito da lavoro autonomo, in particolare come libero professionista iscritto in un albo professionale ordinistico?
e: lavorare dopo la pensione
Messaggioda gino59 » dom nov 16, 2014 11:25 pm
DINO72 ha scritto:
Buongiorno a tutti!!sono un ex ass. cap. di Pol. Pen. riformato settembre 2014 con questa frase "non idoneo permanentemente al servizio d'Istituto e nella P.P. in modo assoluto.Idoneo al transito a domanda nelle corrispondenti qualifiche civili di altri ruoli dell'Amm.ne Penitenziaria o di altre Amm.ni civili dello Stato (Art. 75 comma 1 L.443/95).Dopo tanti dubbi ho deciso di andare in pensione per dedicarmi a un'altro lavoro.La settimana scorsa mi sono recato all'Inps per chiarimenti per poter aprire la mia partita Iva e mi e stato detto che in modo assoluto non posso fare nessun tipo di lavoro altrimenti mi tolgono la Pensione di inabilità.Prima di fare la scelta di andare in pensione i gentilissimi Gino59 e Angri62, che ringrazio per tutte le informazioni, mi hanno detto che potevo fare tutti i lavori che volevo questo confermato anche da un consulente del lavoro e dal patronato.Perche L'inps ha preso questa posizione irrevocabile nei miei confronti nonostante glia abbia fatto vedere la nota oerativa del inpda n. 45 del 2008 la quale tratta il cumolo delle pensioni.Confido in un vostro aiuto ho se qualcuno si è trovato nella mia situazione.grazie
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Mi è giunta voce che in qualche sede Inps,l pensione di inabilità per questi è unica, ma non è cosi e
quindi, Dino72, non so con chi sei stato a colloquio (inps),ma se questi era un semplice impiegato,
fatti convocare dal Dirigente.-In bocca a lupo
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lavorare dopo la pensione
Messaggioda gino59 » mer nov 19, 2014 8:37 pm
Admin ha scritto:
Confermo le risposte precedenti. Di recente mi sono occupato di un amico che aveva i medesimi dubbi, essendo anche lui congedato per riforma ma idoneo all'impiego civile. Gli ho consigliato di scrivere una raccomandata e l'INPS - Gestione Dipendenti Pubblici, gli ha risposto correttamente che la sua "inabilità" (come del resto pare anche quella sua DINO72) è riferita solo alle mansioni che svolgeva nell'ambito del suo servizio. Nell'allegato a questo post (oscurato solo nelle parti dei dati sensibili per ovvi motivi di riservatezza), troverà la risposta completa.
===============================================
Avevo ragione.
gino potresti inserire il link della discussione in quanto nella messaggio
dell'Admin egli fà riferimento ad un allegato il quale potrebbe essere utile leggere.
grazie infinite per quanto fai
ciao
Re: Cumulo pensione lavoro 133/2008
=======================Credo proprio che non si apre=============================antoniomlg ha scritto:un Applauso al caro gino59..... per la sua instancabilità.gino59 ha scritto:==============================nono67 ha scritto:Scusate, ma un punto non mi è chiaro.
Chi viene collocato in congedo per aver superato 730 gg in un quinquennio, sempre che ha maturato i requisiti minimi per la pensione (15 anni) ha diritto alla pensione di inabilità. Ciò anche se alla visita presso la CMO e stato giudicato collocabile nella riserva e non in congedo assuloto.
Orbene, la pensione di inabilità maturata per superamento del periodo massimo di aspettativa è cumulabile con il reddito da lavoro autonomo, in particolare come libero professionista iscritto in un albo professionale ordinistico?
e: lavorare dopo la pensione
Messaggioda gino59 » dom nov 16, 2014 11:25 pm
DINO72 ha scritto:
Buongiorno a tutti!!sono un ex ass. cap. di Pol. Pen. riformato settembre 2014 con questa frase "non idoneo permanentemente al servizio d'Istituto e nella P.P. in modo assoluto.Idoneo al transito a domanda nelle corrispondenti qualifiche civili di altri ruoli dell'Amm.ne Penitenziaria o di altre Amm.ni civili dello Stato (Art. 75 comma 1 L.443/95).Dopo tanti dubbi ho deciso di andare in pensione per dedicarmi a un'altro lavoro.La settimana scorsa mi sono recato all'Inps per chiarimenti per poter aprire la mia partita Iva e mi e stato detto che in modo assoluto non posso fare nessun tipo di lavoro altrimenti mi tolgono la Pensione di inabilità.Prima di fare la scelta di andare in pensione i gentilissimi Gino59 e Angri62, che ringrazio per tutte le informazioni, mi hanno detto che potevo fare tutti i lavori che volevo questo confermato anche da un consulente del lavoro e dal patronato.Perche L'inps ha preso questa posizione irrevocabile nei miei confronti nonostante glia abbia fatto vedere la nota oerativa del inpda n. 45 del 2008 la quale tratta il cumolo delle pensioni.Confido in un vostro aiuto ho se qualcuno si è trovato nella mia situazione.grazie
=====================================================
Mi è giunta voce che in qualche sede Inps,l pensione di inabilità per questi è unica, ma non è cosi e
quindi, Dino72, non so con chi sei stato a colloquio (inps),ma se questi era un semplice impiegato,
fatti convocare dal Dirigente.-In bocca a lupo
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lavorare dopo la pensione
Messaggioda gino59 » mer nov 19, 2014 8:37 pm
Admin ha scritto:
Confermo le risposte precedenti. Di recente mi sono occupato di un amico che aveva i medesimi dubbi, essendo anche lui congedato per riforma ma idoneo all'impiego civile. Gli ho consigliato di scrivere una raccomandata e l'INPS - Gestione Dipendenti Pubblici, gli ha risposto correttamente che la sua "inabilità" (come del resto pare anche quella sua DINO72) è riferita solo alle mansioni che svolgeva nell'ambito del suo servizio. Nell'allegato a questo post (oscurato solo nelle parti dei dati sensibili per ovvi motivi di riservatezza), troverà la risposta completa.
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Avevo ragione.
gino potresti inserire il link della discussione in quanto nella messaggio
dell'Admin egli fà riferimento ad un allegato il quale potrebbe essere utile leggere.
grazie infinite per quanto fai
ciao
Purtroppo ho perso questo allegato che a suo tempo avevo conservato...prova a cliccare su Admin
- antoniomlg
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Re: Cumulo pensione lavoro 133/2008
Messaggio da antoniomlg »
Buongiorno
Grazie Gino
l'ho trovato io cercando in tutti i messaggi di "Admin"
utilizzando la potente funzione "Cerca" presente nel forum
questo il link della discussione
cosa da seguire a chi interessa tutto il discorso
http://forum.grnet.it/polizia-penitenzi ... tml#p97730" onclick="window.open(this.href);return false;
ciao e grazie
Grazie Gino
l'ho trovato io cercando in tutti i messaggi di "Admin"
utilizzando la potente funzione "Cerca" presente nel forum
questo il link della discussione
cosa da seguire a chi interessa tutto il discorso
http://forum.grnet.it/polizia-penitenzi ... tml#p97730" onclick="window.open(this.href);return false;
ciao e grazie
Re: Cumulo pensione lavoro 133/2008
=========================Perfetto........bravoooooooooooooooo========================antoniomlg ha scritto:Buongiorno
Grazie Gino
l'ho trovato io cercando in tutti i messaggi di "Admin"
utilizzando la potente funzione "Cerca" presente nel forum
questo il link della discussione
cosa da seguire a chi interessa tutto il discorso
http://forum.grnet.it/polizia-penitenzi ... tml#p97730" onclick="window.open(this.href);return false;
ciao e grazie
Re: Cumulo pensione lavoro 133/2008
Prima di intrapendere attività lavorativa leggetevi questa circolare fresca di un mese-
Non possono essere cumulute le pensioni per dispensa per fisica inabilità,nonchè le pensioni privilegiate tabellare senza alcuna distinzione per tutti i dipendenti statali compreso il comparto sicurezza--
LEGGETTE LA PARTE FINALE DEL MESSAGGIO INPS-
Roma, 24-09-2015 Messaggio n. 5901
OGGETTO: Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo. Dichiarazione reddituale.
1 – PREMESSA
L'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, nell'introdurre il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, dispone, al comma 4, che, ai fini dell'applicazione del divieto, i titolari di pensione sono tenuti a produrre all'ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all'anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell'IRPEF per il medesimo anno.
In applicazione dell'anzidetta disposizione i titolari di pensione con decorrenza compresa entro l'anno 2014, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, per detto anno sono tenuti a dichiarare entro il 30 settembre 2015, data di scadenza della dichiarazione dei redditi dell'anno 2014, i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2014.
Con riferimento a tale disciplina, si forniscono chiarimenti in ordine all'individuazione dei pensionati tenuti alla comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2014.
2 - PENSIONATI ESCLUSI DALL'OBBLIGO DI DICHIARARE I REDDITI DA LAVORO AUTONOMO CONSEGUITI NELL'ANNO 2014.
Sono esclusi dall'obbligo di dichiarazione, in quanto non soggetti al divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo:
- i titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;
- i titolari di pensione di vecchiaia. Si ricorda che per effetto dell’articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima e delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, indipendentemente dall’anzianità contributiva utilizzata per il riconoscimento e la liquidazione della prestazione;
- i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo, in quanto dal 1 gennaio 2009 tale pensione è totalmente cumulabile con i redditi da lavoro, per effetto dell’articolo 19 del d.l. 25.6.2008, n. 112 convertito in legge 6.8.2008, n. 133;
- i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, in quanto dal 1° gennaio 2009 tali prestazioni sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro (v. circolare n. 108 del 9.12.2008, p. 2);
- i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (v. circolare n. 20 del 26 gennaio 2001). Si precisa che ai fini dei 40 anni è utile anche la contribuzione relativa a periodi successivi alla decorrenza della pensione, purché già utilizzata per la liquidazione di supplementi (v. circolare n. 22 dell’8 febbraio 1999 e messaggio n. 4233 del 23 luglio 1999).
Con riferimento agli assegni di invalidità si ricorda che le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 42, della legge n. 335 del 1995, secondo cui all’assegno di invalidità, nei casi di cumulo con i redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa, si applicano le riduzioni di cui alla tabella G allegata alla predetta legge, continuano ad operare anche nei casi in cui l’assegno di invalidità sia stato liquidato con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (v. circolari n. 234, punto 2, del 25 agosto 1995 e n. 20, punto 3, del 26 gennaio 2001).
3 - PENSIONATI SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI DICHIARARE I REDDITI DA LAVORO AUTONOMO CONSEGUITI NELL'ANNO 2014.
I pensionati che non si trovano nelle condizioni di cui al punto 2 sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2014 entro il 30 settembre 2015, tenuto conto del termine ultimo per la presentazione della dichiarazione ai fini dell’IRPEF.
Si ritiene comunque opportuno richiamare le seguenti situazioni particolari.
3.1 - L'articolo 10, comma 2, del decreto n. 503 del 1992 stabilisce che le disposizioni in materia di incumulabilità con i redditi da lavoro non si applicano nei confronti dei titolari di pensione di invalidità dalla cui attività, dipendente o autonoma, derivi un reddito complessivo annuo non superiore all'importo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti relativo al corrispondente anno.
Pertanto, i titolari di pensione di invalidità e di assegno di invalidità che, non trovandosi nelle condizioni di cui al punto 2, sarebbero in linea di principio soggetti al divieto parziale di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, non sono in concreto assoggettati a tale divieto qualora nell'anno 2014 abbiano conseguito un reddito da lavoro autonomo pari o inferiore a euro 6.511,44.
3.2 - L'articolo 10, comma 5, del decreto n. 503 del 1992 stabilisce che i trattamenti pensionistici sono totalmente cumulabili con i redditi derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private. Pertanto gli anzidetti redditi non assumono alcun rilievo ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo con la pensione.
A sua volta, il comma 4-bis, aggiunto all'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dall'articolo 15 della legge 6 dicembre 1994, n. 673, stabilisce che le indennità percepite per l'esercizio della funzione di giudice di pace sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati.
Le indennità e i gettoni di presenza di cui all’articolo 82, commi 1 e 2, del TUEL percepiti dagli amministratori locali non costituiscono reddito da lavoro ai fini del cumulo con la pensione (v. messaggio n. 340 del 26.9.2003, lettera B).
Del pari tutte le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive (e, quindi, ad esempio, le indennità per i presidenti e i membri dei consigli regionali, quelle dei parlamentari nazionali ed europei) non costituiscono redditi da lavoro ai fini del cumulo con la pensione (v. circolare n. 58 del 10 marzo 1998, p. 2.1 e n. 197 del 23 dicembre 2003, p. 1).
Sono altresì cumulabili con il trattamento pensionistico le indennità di cui all’articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276 e successive modificazioni ed integrazioni percepite dai giudici onorari aggregati per l’esercizio delle loro funzioni (v. circolare n. 67 del 24 marzo 2000).
A norma dell’articolo 86 della legge 21 novembre 2000, n. 342 i pensionati che svolgono la funzione di giudice tributario sono esclusi dal divieto di cumulo per le indennità percepite per l’esercizio di tale funzione (v. circolare n. 20 del 26 gennaio 2001).
4 - REDDITI DA DICHIARARE
I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali.
Il reddito d'impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all'anno di riferimento del reddito.
5 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
I soggetti tenuti alla dichiarazione possono utilizzare il portale dell’Istituto: http://www.inps.it" onclick="window.open(this.href);return false; – MODULI e procedere all’invio on line, previa autenticazione con PIN.
Il cittadino, una volta autenticatosi con PIN sul sito http://www.inps.it" onclick="window.open(this.href);return false; può accedere ai Servizi per il cittadino e selezionare la voce Dichiarazioni Reddituali (per la dichiarazione RED). Nel successivo pannello occorre scegliere la Campagna di riferimento e la Tipologia 2015 (dichiarazione redditi per l’anno 2014).
In alternativa è possibile scaricare il modulo 503 AUT dalla sezione dedicata del portale dell’Istituto: http://www.inps.it" onclick="window.open(this.href);return false; – MODULI, compilarlo e inviarlo a mezzo PEC alla sede competente.
6 – REGIME SANZIONATORIO
Ai sensi del comma 8 bis, aggiunto all’ articolo 10 del D. Lgs. n. 503 del 1992, dall'articolo 1, comma 211, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i titolari di pensione che omettano di produrre la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo sono tenuti a versare all'ente previdenziale di appartenenza una somma pari all'importo annuo della pensione percepita nell'anno cui si riferisce la dichiarazione medesima.
Detta somma sarà prelevata dall'ente previdenziale competente sulle rate di pensione dovute al trasgressore.
7 -DICHIARAZIONE A PREVENTIVO PER L’ANNO 2015
A norma del comma 4-bis, aggiunto all'articolo 10 del D. Lgs. n. 503 del 1992 dall'articolo 1, comma 210, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le trattenute delle quote di pensione non cumulabili con i redditi da lavoro autonomo vengono effettuate provvisoriamente dagli enti previdenziali sulla base della dichiarazione dei redditi che i pensionati prevedono di conseguire nel corso dell'anno.
A tal fine gli interessati sono tenuti a rilasciare all'ente previdenziale competente apposita dichiarazione, secondo le modalità illustrate al punto 5 del presente messaggio.
Le trattenute sono conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti, rilasciata dagli interessati entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione dei redditi ai fini dell'IRPEF.
Pertanto i pensionati, nei cui confronti trova applicazione il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, che svolgano nel corrente anno attività di lavoro autonomo sono tenuti a comunicare il reddito che prevedono di conseguire nel corso del 2015.
Le trattenute che verranno operate sulla pensione "a preventivo" saranno conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi 2015 resa a consuntivo nell'anno 2016.
8 - ACQUISIZIONE DEI REDDITI DICHIARATI DAI PENSIONATI
I redditi da lavoro autonomo dichiarati dai pensionati devono essere acquisiti con le procedure di ricostituzione delle pensioni secondo le modalità in atto.
Sono tenuti a presentare la dichiarazione reddituale a consuntivo anche i pensionati per i quali la situazione reddituale dichiarata a preventivo non abbia avuto variazioni.
Del pari sono tenuti a presentare la dichiarazione reddituale a preventivo anche i pensionati per i quali la situazione reddituale dell’anno in corso non è variata rispetto a quella dichiarata a consuntivo per l’anno precedente.
9 – PENSIONAT ISCRITTI ALLA GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI
Per gli iscritti alla gestione dipendenti pubblici, il divieto di cumulo pensione/retribuzione opera per i trattamenti pensionistici di inabilità.
Tali fattispecie si configurano nei trattamenti pensionistici privilegiati(indistintamente per tutti i dipendenti della pubblica amministrazione) nonché in quelli derivanti da dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro o quella relativa alle mansioni (art. 13 legge n. 274/91 ovvero art. 27 della legge n. 177/76per i dipendenti civili dello Stato).
Il trattamento pensionistico di inabilità (avente decorrenza dal 1° gennaio 2001) è regolato, ai fini del regime di cumulo, dall’art. 72, comma II° della “legge finanziaria 2001” n. 388 del 23 dicembre 2000, che a decorrere dall’entrata in vigore della stessa prevede che le quote di pensioni dirette di anzianità, di invaliditàe degli assegni diretti di invalidità a carico dell’A.G.O. e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, eccedenti l’ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70% e sono cumulabili nella misura del 50 % con i redditi da lavoro dipendente; nel caso di reddito da lavoro autonomo le relative trattenute non possono, in ogni caso, superare il valore pari al 30% dei predetti redditi.
In sede di compilazione telematica dell’istanza di pensione, il richiedente sottoscrive l’avvertenza che in caso di attività lavorativa autonoma/dipendente dopo la cessazione dal servizio, deve darne tempestiva comunicazione (art. 34 legge n. 177/76).
Pertanto gli interessati a tal fine potranno utilizzare le consuete modalità, ovvero avvalersi del modulo 503 AUT reperibile nel portale dell’Istituto: http://www.inps.it" onclick="window.open(this.href);return false; – sezione MODULI, compilarlo e trasmetterlo a mezzo PEC alla sede competente.
Il Direttore Generale
Non possono essere cumulute le pensioni per dispensa per fisica inabilità,nonchè le pensioni privilegiate tabellare senza alcuna distinzione per tutti i dipendenti statali compreso il comparto sicurezza--
LEGGETTE LA PARTE FINALE DEL MESSAGGIO INPS-
Roma, 24-09-2015 Messaggio n. 5901
OGGETTO: Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo. Dichiarazione reddituale.
1 – PREMESSA
L'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, nell'introdurre il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, dispone, al comma 4, che, ai fini dell'applicazione del divieto, i titolari di pensione sono tenuti a produrre all'ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all'anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell'IRPEF per il medesimo anno.
In applicazione dell'anzidetta disposizione i titolari di pensione con decorrenza compresa entro l'anno 2014, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, per detto anno sono tenuti a dichiarare entro il 30 settembre 2015, data di scadenza della dichiarazione dei redditi dell'anno 2014, i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2014.
Con riferimento a tale disciplina, si forniscono chiarimenti in ordine all'individuazione dei pensionati tenuti alla comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2014.
2 - PENSIONATI ESCLUSI DALL'OBBLIGO DI DICHIARARE I REDDITI DA LAVORO AUTONOMO CONSEGUITI NELL'ANNO 2014.
Sono esclusi dall'obbligo di dichiarazione, in quanto non soggetti al divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo:
- i titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;
- i titolari di pensione di vecchiaia. Si ricorda che per effetto dell’articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima e delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, indipendentemente dall’anzianità contributiva utilizzata per il riconoscimento e la liquidazione della prestazione;
- i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo, in quanto dal 1 gennaio 2009 tale pensione è totalmente cumulabile con i redditi da lavoro, per effetto dell’articolo 19 del d.l. 25.6.2008, n. 112 convertito in legge 6.8.2008, n. 133;
- i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, in quanto dal 1° gennaio 2009 tali prestazioni sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro (v. circolare n. 108 del 9.12.2008, p. 2);
- i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (v. circolare n. 20 del 26 gennaio 2001). Si precisa che ai fini dei 40 anni è utile anche la contribuzione relativa a periodi successivi alla decorrenza della pensione, purché già utilizzata per la liquidazione di supplementi (v. circolare n. 22 dell’8 febbraio 1999 e messaggio n. 4233 del 23 luglio 1999).
Con riferimento agli assegni di invalidità si ricorda che le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 42, della legge n. 335 del 1995, secondo cui all’assegno di invalidità, nei casi di cumulo con i redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa, si applicano le riduzioni di cui alla tabella G allegata alla predetta legge, continuano ad operare anche nei casi in cui l’assegno di invalidità sia stato liquidato con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (v. circolari n. 234, punto 2, del 25 agosto 1995 e n. 20, punto 3, del 26 gennaio 2001).
3 - PENSIONATI SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI DICHIARARE I REDDITI DA LAVORO AUTONOMO CONSEGUITI NELL'ANNO 2014.
I pensionati che non si trovano nelle condizioni di cui al punto 2 sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2014 entro il 30 settembre 2015, tenuto conto del termine ultimo per la presentazione della dichiarazione ai fini dell’IRPEF.
Si ritiene comunque opportuno richiamare le seguenti situazioni particolari.
3.1 - L'articolo 10, comma 2, del decreto n. 503 del 1992 stabilisce che le disposizioni in materia di incumulabilità con i redditi da lavoro non si applicano nei confronti dei titolari di pensione di invalidità dalla cui attività, dipendente o autonoma, derivi un reddito complessivo annuo non superiore all'importo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti relativo al corrispondente anno.
Pertanto, i titolari di pensione di invalidità e di assegno di invalidità che, non trovandosi nelle condizioni di cui al punto 2, sarebbero in linea di principio soggetti al divieto parziale di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, non sono in concreto assoggettati a tale divieto qualora nell'anno 2014 abbiano conseguito un reddito da lavoro autonomo pari o inferiore a euro 6.511,44.
3.2 - L'articolo 10, comma 5, del decreto n. 503 del 1992 stabilisce che i trattamenti pensionistici sono totalmente cumulabili con i redditi derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private. Pertanto gli anzidetti redditi non assumono alcun rilievo ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo con la pensione.
A sua volta, il comma 4-bis, aggiunto all'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dall'articolo 15 della legge 6 dicembre 1994, n. 673, stabilisce che le indennità percepite per l'esercizio della funzione di giudice di pace sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati.
Le indennità e i gettoni di presenza di cui all’articolo 82, commi 1 e 2, del TUEL percepiti dagli amministratori locali non costituiscono reddito da lavoro ai fini del cumulo con la pensione (v. messaggio n. 340 del 26.9.2003, lettera B).
Del pari tutte le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive (e, quindi, ad esempio, le indennità per i presidenti e i membri dei consigli regionali, quelle dei parlamentari nazionali ed europei) non costituiscono redditi da lavoro ai fini del cumulo con la pensione (v. circolare n. 58 del 10 marzo 1998, p. 2.1 e n. 197 del 23 dicembre 2003, p. 1).
Sono altresì cumulabili con il trattamento pensionistico le indennità di cui all’articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276 e successive modificazioni ed integrazioni percepite dai giudici onorari aggregati per l’esercizio delle loro funzioni (v. circolare n. 67 del 24 marzo 2000).
A norma dell’articolo 86 della legge 21 novembre 2000, n. 342 i pensionati che svolgono la funzione di giudice tributario sono esclusi dal divieto di cumulo per le indennità percepite per l’esercizio di tale funzione (v. circolare n. 20 del 26 gennaio 2001).
4 - REDDITI DA DICHIARARE
I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali.
Il reddito d'impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all'anno di riferimento del reddito.
5 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
I soggetti tenuti alla dichiarazione possono utilizzare il portale dell’Istituto: http://www.inps.it" onclick="window.open(this.href);return false; – MODULI e procedere all’invio on line, previa autenticazione con PIN.
Il cittadino, una volta autenticatosi con PIN sul sito http://www.inps.it" onclick="window.open(this.href);return false; può accedere ai Servizi per il cittadino e selezionare la voce Dichiarazioni Reddituali (per la dichiarazione RED). Nel successivo pannello occorre scegliere la Campagna di riferimento e la Tipologia 2015 (dichiarazione redditi per l’anno 2014).
In alternativa è possibile scaricare il modulo 503 AUT dalla sezione dedicata del portale dell’Istituto: http://www.inps.it" onclick="window.open(this.href);return false; – MODULI, compilarlo e inviarlo a mezzo PEC alla sede competente.
6 – REGIME SANZIONATORIO
Ai sensi del comma 8 bis, aggiunto all’ articolo 10 del D. Lgs. n. 503 del 1992, dall'articolo 1, comma 211, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i titolari di pensione che omettano di produrre la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo sono tenuti a versare all'ente previdenziale di appartenenza una somma pari all'importo annuo della pensione percepita nell'anno cui si riferisce la dichiarazione medesima.
Detta somma sarà prelevata dall'ente previdenziale competente sulle rate di pensione dovute al trasgressore.
7 -DICHIARAZIONE A PREVENTIVO PER L’ANNO 2015
A norma del comma 4-bis, aggiunto all'articolo 10 del D. Lgs. n. 503 del 1992 dall'articolo 1, comma 210, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le trattenute delle quote di pensione non cumulabili con i redditi da lavoro autonomo vengono effettuate provvisoriamente dagli enti previdenziali sulla base della dichiarazione dei redditi che i pensionati prevedono di conseguire nel corso dell'anno.
A tal fine gli interessati sono tenuti a rilasciare all'ente previdenziale competente apposita dichiarazione, secondo le modalità illustrate al punto 5 del presente messaggio.
Le trattenute sono conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti, rilasciata dagli interessati entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione dei redditi ai fini dell'IRPEF.
Pertanto i pensionati, nei cui confronti trova applicazione il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, che svolgano nel corrente anno attività di lavoro autonomo sono tenuti a comunicare il reddito che prevedono di conseguire nel corso del 2015.
Le trattenute che verranno operate sulla pensione "a preventivo" saranno conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi 2015 resa a consuntivo nell'anno 2016.
8 - ACQUISIZIONE DEI REDDITI DICHIARATI DAI PENSIONATI
I redditi da lavoro autonomo dichiarati dai pensionati devono essere acquisiti con le procedure di ricostituzione delle pensioni secondo le modalità in atto.
Sono tenuti a presentare la dichiarazione reddituale a consuntivo anche i pensionati per i quali la situazione reddituale dichiarata a preventivo non abbia avuto variazioni.
Del pari sono tenuti a presentare la dichiarazione reddituale a preventivo anche i pensionati per i quali la situazione reddituale dell’anno in corso non è variata rispetto a quella dichiarata a consuntivo per l’anno precedente.
9 – PENSIONAT ISCRITTI ALLA GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI
Per gli iscritti alla gestione dipendenti pubblici, il divieto di cumulo pensione/retribuzione opera per i trattamenti pensionistici di inabilità.
Tali fattispecie si configurano nei trattamenti pensionistici privilegiati(indistintamente per tutti i dipendenti della pubblica amministrazione) nonché in quelli derivanti da dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro o quella relativa alle mansioni (art. 13 legge n. 274/91 ovvero art. 27 della legge n. 177/76per i dipendenti civili dello Stato).
Il trattamento pensionistico di inabilità (avente decorrenza dal 1° gennaio 2001) è regolato, ai fini del regime di cumulo, dall’art. 72, comma II° della “legge finanziaria 2001” n. 388 del 23 dicembre 2000, che a decorrere dall’entrata in vigore della stessa prevede che le quote di pensioni dirette di anzianità, di invaliditàe degli assegni diretti di invalidità a carico dell’A.G.O. e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, eccedenti l’ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70% e sono cumulabili nella misura del 50 % con i redditi da lavoro dipendente; nel caso di reddito da lavoro autonomo le relative trattenute non possono, in ogni caso, superare il valore pari al 30% dei predetti redditi.
In sede di compilazione telematica dell’istanza di pensione, il richiedente sottoscrive l’avvertenza che in caso di attività lavorativa autonoma/dipendente dopo la cessazione dal servizio, deve darne tempestiva comunicazione (art. 34 legge n. 177/76).
Pertanto gli interessati a tal fine potranno utilizzare le consuete modalità, ovvero avvalersi del modulo 503 AUT reperibile nel portale dell’Istituto: http://www.inps.it" onclick="window.open(this.href);return false; – sezione MODULI, compilarlo e trasmetterlo a mezzo PEC alla sede competente.
Il Direttore Generale
Re: Cumulo pensione lavoro 133/2008
Salve a tutti e un saluto particolare ad avt8, con il quale già ci conosciamo. Una domanda, ho la PPo di 7ma ct con decorrenza ottobre 2001, il tutto liquidato, arretrati e assegno, nel 2014 e sono in servizio transitato nei ruoli amministrativi sempre nel 2001. Stando alla circolare da te postata, che ho anche letto sul sito INPS, dal gennaio 2001 non e più possibile il cumulo e quidi in teoria dovrebbero decurtarmi l'assegno e dovrò restituire parte degli arretrati. Avt8, consolami, dimmi che sono un coglio.... e non ho capito niente, altrimenti posso pensare che stiamo toccando il fondo con le prese per il xxxxxxx nei confronti delle categorie più deboli.
Re: Cumulo pensione lavoro 133/2008
Non riguarda te questa circolare in quanto tu non sei andato in pensione ma vi è stata la continuità del lavoro con amministrazione diversa da prima.Questa circolare e per le persone riformare e andate in pensione.Ed anche quelli che essendo stati riformati e non avendo il requisito sia anagrafico che contributivo prendono la pensione in base alla categoria della Ppo .Questi non possono svolgere attività lavorativa sia in proprio che presso terzi .Mi è capitato a me che prima prendevo la opp di 5 catg.nel 2001 e dal 2002 al 2006 ho lavorato presso terzi. Ho chiesto la pensione supplementare e l'inps mi ha chiesto i 730.per detti periodi in quanto secondo inps dovevo restituire quasi 24 mila euro.per fortuna che successivamente con decorrenza retroattiva mi è stata concesso la pensione di anzianita' ordinaria con aumento di un decimo per cui venendo meno il diritto della pp.ho fatto una lettera all'inps allegando il cm di revoca della pp e il decreto della concessione della pensione. Di anzianità ho risolto tutto è a marzo mi danno la pensione supplementare in base ai contributi versati dopo il pensionamento
Re: Cumulo pensione lavoro 133/2008
Grazie avt8 esaustivo come sempre, ti mando un in bocca al lupo per l'aggravamento patologia del 26 cm, e ti chiedo se non cambia niente se c'è stata la continuità del lavoro con stessa amministrazione di prima ma contratto diverso, mansione diversa e cancellazione dal ruolo con nuova iscrizione. Grazie ciao a tutti.
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