===almeno tre mesi..ariete17 ha scritto:i 90 gg di servizio tra due periodi di convalescenza/aspettativa comportano un nuovo conteggio solo per il calcolo dei 12 mesi consecutivi ai fini della decurtazione dello stipendio ciao a tutti
LA DECADENZA PER SUP. DEI 730 G. E PREPENS. ESISTE ANCORA?
Re: LA DECADENZA PER SUP. DEI 730 G. E PREPENS. ESISTE ANCOR
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Re: LA DECADENZA PER SUP. DEI 730 G. E PREPENS. ESISTE ANCOR
Messaggio da IMPERATORE18 »
ma dove leggete queste favole?
la circolare non dice questo, leggete bene.-
la circolare non dice questo, leggete bene.-
Re: LA DECADENZA PER SUP. DEI 730 G. E PREPENS. ESISTE ANCOR
Messaggio da STANCHISSIMO »
Dopo Pasqua, attenti al 1 aprile
Vivi e lascia Vivere
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Re: LA DECADENZA PER SUP. DEI 730 G. E PREPENS. ESISTE ANCOR
se sei sicuro di quello che affermi puoi spiegarlo meglio anche agli altri, ciao.IMPERATORE18 ha scritto:ma dove leggete queste favole?
la circolare non dice questo, leggete bene.-
"ogni diamante ha molte sfaccettature, ognuna diversa dall'altra.......(cit.mia)"
La vera libertà è poter fare (anche) quello che fa la maggioranza del gregge (cit.mia)
La vera conoscenza è sapere che non ci sono limiti della nostra ignoranza.(cit.mia)
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Re: LA DECADENZA PER SUP. DEI 730 G. E PREPENS. ESISTE ANCOR
ciao Ariete17,
provando a dare un interpretazione ottimistica di questa circolare, possiamo dire che, nell'eventuale periodo di aspettativa concesso, successivo ai 730 giorni, non si percepirà alcun emolumento, ma superato anche tale periodo, che non penso possa continuare all'infinito, prima o poi si dovrà arrivare ad una conclusione o riformarto o decaduto, ma sempre, spero, con la possibilità di chiedere il transito o rifiutare e andare in pensione da subito, anche senza causa di servizio???
Buona Pasqua a tutti.
provando a dare un interpretazione ottimistica di questa circolare, possiamo dire che, nell'eventuale periodo di aspettativa concesso, successivo ai 730 giorni, non si percepirà alcun emolumento, ma superato anche tale periodo, che non penso possa continuare all'infinito, prima o poi si dovrà arrivare ad una conclusione o riformarto o decaduto, ma sempre, spero, con la possibilità di chiedere il transito o rifiutare e andare in pensione da subito, anche senza causa di servizio???
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Re: LA DECADENZA PER SUP. DEI 730 G. E PREPENS. ESISTE ANCOR
Messaggio da IMPERATORE18 »
se si decade non si ha diritto di presentare domanda di transito al MEF.
la circolare dice di si la LEGGE DICE DI NO.-
la circolare dice di si la LEGGE DICE DI NO.-
Re: LA DECADENZA PER SUP. DEI 730 G. E PREPENS. ESISTE ANCOR
la legge e anche la circolare (capito IMPERATORE) dice che per transitare nell'impiego civile non devono essere superati i 730/731 gg nel quinquennio. penso che se ci si prende la briga di leggerle sia abbastanza chiaro. dopo la decadenza bisogna attendere che la cmo deliberi la permanente inidoneità al smi e da allora si viene dispensati e posti in congedomarios03 ha scritto:ciao Ariete17,
provando a dare un interpretazione ottimistica di questa circolare, possiamo dire che, nell'eventuale periodo di aspettativa concesso, successivo ai 730 giorni, non si percepirà alcun emolumento, ma superato anche tale periodo, che non penso possa continuare all'infinito, prima o poi si dovrà arrivare ad una conclusione o riformarto o decaduto, ma sempre, spero, con la possibilità di chiedere il transito o rifiutare e andare in pensione da subito, anche senza causa di servizio???
Buona Pasqua a tutti.
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Re: LA DECADENZA PER SUP. DEI 730 G. E PREPENS. ESISTE ANCOR
Messaggio da IMPERATORE18 »
leggila bene.
leggi i post di UDIN62.-
leggi i post di UDIN62.-
Re: LA DECADENZA PER SUP. DEI 730 G. E PREPENS. ESISTE ANCOR
scusa Imperatore18, io sarò certamente ottuso, ma ti avevo e chiedo se saresti in grado di spiegarmi quanto affermiIMPERATORE18 ha scritto:leggila bene.
leggi i post di UDIN62.-
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Re: LA DECADENZA PER SUP. DEI 730 G. E PREPENS. ESISTE ANCOR
Immagino non ci sia un limite temporale per deliberare la permanente inidoneità, per cui i tempi potrebbero dilatarsi e di conseguenza restare per lungo tempo ad assegni zero.......?ariete17 ha scritto:la legge e anche la circolare (capito IMPERATORE) dice che per transitare nell'impiego civile non devono essere superati i 730/731 gg nel quinquennio. penso che se ci si prende la briga di leggerle sia abbastanza chiaro. dopo la decadenza bisogna attendere che la cmo deliberi la permanente inidoneità al smi e da allora si viene dispensati e posti in congedomarios03 ha scritto:ciao Ariete17,
provando a dare un interpretazione ottimistica di questa circolare, possiamo dire che, nell'eventuale periodo di aspettativa concesso, successivo ai 730 giorni, non si percepirà alcun emolumento, ma superato anche tale periodo, che non penso possa continuare all'infinito, prima o poi si dovrà arrivare ad una conclusione o riformarto o decaduto, ma sempre, spero, con la possibilità di chiedere il transito o rifiutare e andare in pensione da subito, anche senza causa di servizio???
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Re: LA DECADENZA PER SUP. DEI 730 G. E PREPENS. ESISTE ANCOR
Messaggio da IMPERATORE18 »
caro marios la cmo puo' tenerti in temporanea inidoneita' quanto vuole.
e' la tua amministrazione che ti deve dispensare dal servizio permanente al superamento dei 730/7312 gg.
lo dice la legge. leggi i post di UDIN62. ciao e buona pasqua.-
e' la tua amministrazione che ti deve dispensare dal servizio permanente al superamento dei 730/7312 gg.
lo dice la legge. leggi i post di UDIN62. ciao e buona pasqua.-
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Re: LA DECADENZA PER SUP. DEI 730 G. E PREPENS. ESISTE ANCOR
Messaggio da IMPERATORE18 »
ARIETE17 hai letto la circolare?
Nel caso in cui::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
come si fa a fare domanda al MEF se non vi e' continuita' di rapporto?
Nel caso in cui::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
come si fa a fare domanda al MEF se non vi e' continuita' di rapporto?
Re: LA DECADENZA PER SUP. DEI 730 G. E PREPENS. ESISTE ANCOR
IMPERATORE18 ha scritto:caro marios la cmo puo' tenerti in temporanea inidoneita' quanto vuole.
e' la tua amministrazione che ti deve dispensare dal servizio permanente al superamento dei 730/7312 gg.
lo dice la legge. leggi i post di UDIN62. ciao e buona pasqua.-
Ciao Imperatore,
ho letto i post di udin62 e di celeste, ma si riferiscono al 2013.
Leggendo quello che ho postato all'inizio, estrapolandolo dai discorsi del lgt(non mi ricordo), è chiaro che loro fanno riferimento all'ultima circolare gdf 258000 di giugno 2014.
Da qui nascono i miei dubbi. Dicono nchiaramente che in seguito a questa circolare, non viene disposto alcun emolumento nei confronti del militare decaduto.
Buona Pasqua anche a Te e Tutti i colleghi del forum.
Re: LA DECADENZA PER SUP. DEI 730 G. E PREPENS. ESISTE ANCOR
giusto per notizia
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Se si decade per il superamento max di aspettativa nel quinquennio NON è ammesso il transito nei ruoli civili.
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Se si decade per il superamento max di aspettativa nel quinquennio NON è ammesso il transito nei ruoli civili.
Re: LA DECADENZA PER SUP. DEI 730 G. E PREPENS. ESISTE ANCOR
1) - nel maggio del 2007 subì un infortunio al ginocchio che lo rese temporaneamente non idoneo al servizio.
2) - Alla data del 1º aprile 2009, avendo ultimato il periodo massimo di aspettativa previsto, veniva decisa la sua dispensa dal servizio per infermità.
3) - A seguito del congedo il ricorrente chiese con apposita domanda di data 4 giugno 2009 il passaggio nei ruoli civili dell'amministrazione.
4) - In data 11 maggio del 2009 era stato sottoposto a visita medica che lo giudicava idoneo al servizio militare incondizionato; avverso tale decisione presentava ricorso alla commissione medica di seconda istanza che confermava il giudizio. Contro quest'ultimo proponeva ricorso giurisdizionale al Tar rubricato al n. 460/2009, deciso con sentenza di rigetto n 139/2012.
5) - La domanda di passaggio nei ruoli civili veniva rigettata con il provvedimento in questa sede impugnato.
6) - Resiste in giudizio l'amministrazione la quale, ricostruita la vicenda, rileva come il transito al ruolo civile sia consentito solamente ove l'interessato sia ancora in servizio, mentre nel caso il ricorrente non era più in servizio per aver superato il limite massimo di aspettativa.
Per completezza leggete il tutto qui sotto.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SENTENZA ,sede di TRIESTE ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201500141 - Public 2015-03-16 -
N. 00141/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00273/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 273 del 2010, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Redivo, con domicilio eletto presso il suo studio, in Trieste, Via Battisti 4;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Trieste, piazza Dalmazia 3;
per l'annullamento
-del provvedimento di mancato accoglimento della domanda di passaggio ai ruoli civili dell'amministrazione dd. 25.3.2010;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2015 il dott. Umberto Zuballi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, all’epoca maresciallo dei carabinieri, nel maggio del 2007 subì un infortunio al ginocchio che lo rese temporaneamente non idoneo al servizio. Alla data del 1º aprile 2009, avendo ultimato il periodo massimo di aspettativa previsto, veniva decisa la sua dispensa dal servizio per infermità.
A seguito del congedo il ricorrente chiese con apposita domanda di data 4 giugno 2009 il passaggio nei ruoli civili dell'amministrazione. In data 11 maggio del 2009 era stato sottoposto a visita medica che lo giudicava idoneo al servizio militare incondizionato; avverso tale decisione presentava ricorso alla commissione medica di seconda istanza che confermava il giudizio. Contro quest'ultimo proponeva ricorso giurisdizionale al Tar rubricato al n. 460/2009, deciso con sentenza di rigetto n 139/2012.
La domanda di passaggio nei ruoli civili veniva rigettata con il provvedimento in questa sede impugnato.
A sostegno deduce in via derivata le argomentazioni già indicate nel precedente ricorso al Tar n. 460 del 2009; deduce poi la contraddittorietà derivante dagli atti impugnati nel precedente ricorso. La presentazione della domanda di passaggio ai ruoli civili sospendeva l'applicazione delle disposizioni per cui anche il provvedimento di congedo doveva ritenersi sospeso.
Deduce altresì l'illogicità, il travisamento dei fatti, violazione degli articoli 36 e 38 della costituzione e violazione dell'articolo due del decreto ministeriale 18 aprile 2002 n. 22680.
Resiste in giudizio l'amministrazione la quale, ricostruita la vicenda, rileva come il transito al ruolo civile sia consentito solamente ove l'interessato sia ancora in servizio, mentre nel caso il ricorrente non era più in servizio per aver superato il limite massimo di aspettativa.
Infine, nella pubblica udienza dell’11 marzo 2015 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
Oggetto del presente ricorso è il provvedimento dell'amministrazione militare che ha negato al ricorrente il passaggio nei ruoli civili.
Va innanzitutto osservato come il precedente ricorso n. 460 del 2009 rivolto avverso la dichiarazione d’idoneità al servizio stabilita dalla commissione medica sia stato rigettato con sentenza n. 139 del 2012.
Ne consegue che non è possibile più porre in contestazione quanto stabilito allora dall'amministrazione, che aveva considerato il ricorrente idoneo al servizio.
Il fatto che lo stesso, con provvedimento del 1 aprile 2009 n. 213/1-2009 fosse stato dispensato dal servizio, con atto non impugnato, comporta che lo stesso non fosse più dipendente dall'amministrazione militare. Per tale motivo non era consentito il passaggio nei ruoli civili che presuppone ovviamente l'esistenza del rapporto di dipendenza.
Per tutte le ragioni sopra indicate il ricorso va rigettato.
Sussistono peraltro giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:
Umberto Zuballi, Presidente, Estensore
Manuela Sinigoi, Primo Referendario
Alessandra Tagliasacchi, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/03/2015
2) - Alla data del 1º aprile 2009, avendo ultimato il periodo massimo di aspettativa previsto, veniva decisa la sua dispensa dal servizio per infermità.
3) - A seguito del congedo il ricorrente chiese con apposita domanda di data 4 giugno 2009 il passaggio nei ruoli civili dell'amministrazione.
4) - In data 11 maggio del 2009 era stato sottoposto a visita medica che lo giudicava idoneo al servizio militare incondizionato; avverso tale decisione presentava ricorso alla commissione medica di seconda istanza che confermava il giudizio. Contro quest'ultimo proponeva ricorso giurisdizionale al Tar rubricato al n. 460/2009, deciso con sentenza di rigetto n 139/2012.
5) - La domanda di passaggio nei ruoli civili veniva rigettata con il provvedimento in questa sede impugnato.
6) - Resiste in giudizio l'amministrazione la quale, ricostruita la vicenda, rileva come il transito al ruolo civile sia consentito solamente ove l'interessato sia ancora in servizio, mentre nel caso il ricorrente non era più in servizio per aver superato il limite massimo di aspettativa.
Per completezza leggete il tutto qui sotto.
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SENTENZA ,sede di TRIESTE ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201500141 - Public 2015-03-16 -
N. 00141/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00273/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 273 del 2010, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Redivo, con domicilio eletto presso il suo studio, in Trieste, Via Battisti 4;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Trieste, piazza Dalmazia 3;
per l'annullamento
-del provvedimento di mancato accoglimento della domanda di passaggio ai ruoli civili dell'amministrazione dd. 25.3.2010;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2015 il dott. Umberto Zuballi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, all’epoca maresciallo dei carabinieri, nel maggio del 2007 subì un infortunio al ginocchio che lo rese temporaneamente non idoneo al servizio. Alla data del 1º aprile 2009, avendo ultimato il periodo massimo di aspettativa previsto, veniva decisa la sua dispensa dal servizio per infermità.
A seguito del congedo il ricorrente chiese con apposita domanda di data 4 giugno 2009 il passaggio nei ruoli civili dell'amministrazione. In data 11 maggio del 2009 era stato sottoposto a visita medica che lo giudicava idoneo al servizio militare incondizionato; avverso tale decisione presentava ricorso alla commissione medica di seconda istanza che confermava il giudizio. Contro quest'ultimo proponeva ricorso giurisdizionale al Tar rubricato al n. 460/2009, deciso con sentenza di rigetto n 139/2012.
La domanda di passaggio nei ruoli civili veniva rigettata con il provvedimento in questa sede impugnato.
A sostegno deduce in via derivata le argomentazioni già indicate nel precedente ricorso al Tar n. 460 del 2009; deduce poi la contraddittorietà derivante dagli atti impugnati nel precedente ricorso. La presentazione della domanda di passaggio ai ruoli civili sospendeva l'applicazione delle disposizioni per cui anche il provvedimento di congedo doveva ritenersi sospeso.
Deduce altresì l'illogicità, il travisamento dei fatti, violazione degli articoli 36 e 38 della costituzione e violazione dell'articolo due del decreto ministeriale 18 aprile 2002 n. 22680.
Resiste in giudizio l'amministrazione la quale, ricostruita la vicenda, rileva come il transito al ruolo civile sia consentito solamente ove l'interessato sia ancora in servizio, mentre nel caso il ricorrente non era più in servizio per aver superato il limite massimo di aspettativa.
Infine, nella pubblica udienza dell’11 marzo 2015 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
Oggetto del presente ricorso è il provvedimento dell'amministrazione militare che ha negato al ricorrente il passaggio nei ruoli civili.
Va innanzitutto osservato come il precedente ricorso n. 460 del 2009 rivolto avverso la dichiarazione d’idoneità al servizio stabilita dalla commissione medica sia stato rigettato con sentenza n. 139 del 2012.
Ne consegue che non è possibile più porre in contestazione quanto stabilito allora dall'amministrazione, che aveva considerato il ricorrente idoneo al servizio.
Il fatto che lo stesso, con provvedimento del 1 aprile 2009 n. 213/1-2009 fosse stato dispensato dal servizio, con atto non impugnato, comporta che lo stesso non fosse più dipendente dall'amministrazione militare. Per tale motivo non era consentito il passaggio nei ruoli civili che presuppone ovviamente l'esistenza del rapporto di dipendenza.
Per tutte le ragioni sopra indicate il ricorso va rigettato.
Sussistono peraltro giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:
Umberto Zuballi, Presidente, Estensore
Manuela Sinigoi, Primo Referendario
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
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