VITTIME DEL DOVERE NEGATO RICONOSCIMENTO

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pietro17
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Re: VITTIME DEL DOVERE NEGATO RICONOSCIMENTO

Messaggio da pietro17 »

E un grosso vaff...... a chi gufa.

Saluti a tutti.


christian71
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Re: R: VITTIME DEL DOVERE NEGATO RICONOSCIMENTO

Messaggio da christian71 »

pietro17 ha scritto:E un grosso vaff...... a chi gufa.

Saluti a tutti.
Ahahahaha… sei un grande Pietro…hahahah…

In bocca al lupo ragazzone…

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Emanuela27

Re: VITTIME DEL DOVERE NEGATO RICONOSCIMENTO

Messaggio da Emanuela27 »

Grazie Christian, per il sostegno che riesci a darci. Almeno un giorno potremmo dire di averci provato. Di questi tempi aggiungerei......Senza troppe illusioni.
Ciao Pietro!!
Giulio64
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Re: VITTIME DEL DOVERE NEGATO RICONOSCIMENTO

Messaggio da Giulio64 »

Buon giorno a tutti, mi scuso per la mia assenza quasi totale dal forum, ma sono stato "preso" dagli intoppi (TANTI, TROPPI, ECCESSIVI) di questa strada ormai tutta in salita.
Vi comunico che finalmente sono stato Decretato Vittima del Dovere per le azioni criminose (art.82 Legge 388/00). Non ho fornito suggerimenti perchè altri, sicuramente più competenti di me, hanno saputo dare informazioni importanti a chi ne aveva bisogno, compreso me. saluto con affetto Christian, Pietro, Antonio (con i quali ci siamo sentiti x tel.). Ho contattato il NOSTRO Avv. A.B del foro di Genova per ricorrere contro la % bassa (con una 8^ + una B) mi hanno dato il 16% . Spero di poter effettuare il bonifico a questo Legale al più presto e di comunicarvi (con dati alla mano) l'esito finale qualora possa servire a qualcuno. Auguro a tutti di avere la forza di lottare (come siamo abituati esattamente a fare) per ottenere tutto ciò che è giusto, non una virgola in più ne una virgola in meno. Tutto sommato sono contento di poterla raccontare....... che non è certamente cosa di poco conto. Saluto con affetto Tutti, nessuno escluso.
christian71
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Re: R: VITTIME DEL DOVERE NEGATO RICONOSCIMENTO

Messaggio da christian71 »

Giulio64 ha scritto:Buon giorno a tutti, mi scuso per la mia assenza quasi totale dal forum, ma sono stato "preso" dagli intoppi (TANTI, TROPPI, ECCESSIVI) di questa strada ormai tutta in salita.
Vi comunico che finalmente sono stato Decretato Vittima del Dovere per le azioni criminose (art.82 Legge 388/00). Non ho fornito suggerimenti perchè altri, sicuramente più competenti di me, hanno saputo dare informazioni importanti a chi ne aveva bisogno, compreso me. saluto con affetto Christian, Pietro, Antonio (con i quali ci siamo sentiti x tel.). Ho contattato il NOSTRO Avv. A.B del foro di Genova per ricorrere contro la % bassa (con una 8^ + una B) mi hanno dato il 16% . Spero di poter effettuare il bonifico a questo Legale al più presto e di comunicarvi (con dati alla mano) l'esito finale qualora possa servire a qualcuno. Auguro a tutti di avere la forza di lottare (come siamo abituati esattamente a fare) per ottenere tutto ciò che è giusto, non una virgola in più ne una virgola in meno. Tutto sommato sono contento di poterla raccontare....... che non è certamente cosa di poco conto. Saluto con affetto Tutti, nessuno escluso.
Salve Giulio… ok, quindi per adesso il cerchio è "quasi" chiuso, manca solo quel sottile dettaglio (un 10% in più almeno) che spero arrivi presto con il ricorso che ci sarà…

Mentre mi accingo a pianificare domande da porre al nostro impegnatissimo avvocato, ti saluto con affetto e ti faccio un grande in bocca al lupo…

Christian


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antoniomlg
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Re: VITTIME DEL DOVERE NEGATO RICONOSCIMENTO

Messaggio da antoniomlg »

mentre mi limito a farti i complimenti
ti confesso che non ricordo la tua vicenda
se vorresti essere cosi cortese da ricordarcela

ti sarei grato

ciao e complimenti
Giulio64
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Re: VITTIME DEL DOVERE NEGATO RICONOSCIMENTO

Messaggio da Giulio64 »

Colluttazione con pregiudicato armato di ascia in "delirio etilico" che voleva raccogliere qualche scalpo di ignari concittadini in giro x la città. Ciao
Emanuela27

Re: VITTIME DEL DOVERE NEGATO RICONOSCIMENTO

Messaggio da Emanuela27 »

Mi scuso Giulio volevo chiederti se la tua colluttazione ha prodotto una lesione refertata da un pronto soccorso. Grazie per la risposta.
Giulio64
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Re: VITTIME DEL DOVERE NEGATO RICONOSCIMENTO

Messaggio da Giulio64 »

Non c'è da scusarsi! Confermo referto P.S poi lunga convalescenza C.M.O . Ciao
LEONCINO
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Re: VITTIME DEL DOVERE NEGATO RICONOSCIMENTO

Messaggio da LEONCINO »

Salve a tutti.
Complimenti a Giulio64 per il riconoscimento dello status di vittime del dovere.
Purtroppo le CMO fanno quello che il Ministero dice. Vai avanti senza pietà.
In bocca al lupo e crepi il lupo.
Saluti.
Giulio64
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Re: VITTIME DEL DOVERE NEGATO RICONOSCIMENTO

Messaggio da Giulio64 »

Crepi il lupo Leoncino!
Grazie a tutti Voi. Vi terrò informati a tempo debito, significando che se dovessi avere qualche risposta che possa servire a qualcuno, anche su altri argomenti, non esiterei a fornirla.
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antoniomlg
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Re: VITTIME DEL DOVERE NEGATO RICONOSCIMENTO

Messaggio da antoniomlg »

qualcuno tempo fà venuto a conoscenza della malattia
gli ha suggerito che forse potevano esserci i presupposti per richiedere i benefici della legge



N. 00248/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00101/2013 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 101 del 2013, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Fiore Tartaglia, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Caterina Usala, in Cagliari, via Baylle n. 3;
contro
Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze e Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, in Cagliari, via Dante n. 23, sono legalmente domiciliati;
per l'annullamento
del Decreto n. 220 – Posizione 19/33063 in data 26/9/2012 con cui il Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare della Leva e del Collocamento al lavoro dei volontari congedati – I Reparto – 1^ Divisione – Area S.A.B.E.N. ha respinto l’istanza con la quale il ricorrente ha chiesto la concessione del beneficio della speciale elargizione di cui all’art. 1079, comma 1, del D.P.R. n. 90/2010, in relazione all’infermità “malattia di Hodgkin in remissione completa”;
del parere n. 37124/2001 reso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio nell’adunanza n. 407/2011 in data 13/12/2011 con il quale la predetta infermità è stata dichiarata non riconducibile alle particolari condizioni ambientali od operative ovvero a particolari fattori di rischio;
- del parere n. 6163/2012, reso nell’adunanza n. 339/2012 del 26/7/2012, con cui il medesimo Comitato, in sede di riesame, ha confermato il precedente giudizio negativo sulla malattia contratta dal ricorrente;
della comunicazione ex art. 6 L. 11/2/2005 n. 15, di cui alla nota 10/1/2012 prot. n. M_D/GPREV/I/1^/19^/33063/3513/SBAEN del Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare della Leva e del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati – I Reparto – 1^ Divisione,
della nota prot. N. M_D/GPREV/I/1^/19^/33063/38247/SBAEN in data 7/3/2012 del Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare della Leva e del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati – I Reparto – 1^ Divisione, della comunicazione resa con nota prot. n. M_D/GPREV/I/1^/19^/33063/193066/SBAEN datata 22.11.2011 del Ministero della Difesa Direzione Generale della Previdenza Militare della Leva e del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati – I Reparto – 1^ Divisione;
per l’accertamento
del diritto alla corresponsione dei benefici chiesti dal ricorrente;
e per la condanna
delle intimate amministrazioni al versamento delle somme dovute maggiorate di interessi e rivalutazione.

Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate.
Viste le memorie difensive.
Visti tutti gli atti della causa.
Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8.
Nominato relatore per l'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2015 il Consigliere Alessandro Maggio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Considerato:
a) che con istanza in data 14/10/2010 il sig. -OMISSIS-, già sergente dell’Esercito Italiano, ha domandato la concessione della speciale elargizione di cui all’art. 1079, comma 1, del D.P.R. 15/3/2010 n. 90, in relazione all’infermità “Morbo di Hodgkin in remissione completa”, a suo dire contratta in conseguenza del servizio prestato presso il poligono di tiro di Capo Teulada, ove afferma essere venuto a contatto con numerose sostanze tossiche, tra cui anche l’uranio impoverito;
b) che con decreto n. 220 – posizione 19/33063 - in data 14/9/2012, il Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare della Leva e del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati – I Reparto – 1^ Divisione, ha respinto l’istanza ritenendo, in conformità ai pareri n. 37124/2011 del 13/12/2011 e 6163/2012 del 26/7/2012 espressi dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, l’infermità non riconducibile alle particolari condizioni ambientali od operative ovvero a particolari fattori di rischio;
c) che ritenendo il detto provvedimento negativo, i presupposti pareri e gli ulteriori atti meglio indicati in epigrafe illegittimi, il sig. Cancedda li ha impugnati chiedendone l’annullamento;
d) che con memoria depositata in data 11/12/2014 il ricorrente ha ulteriormente argomentato le proprie tesi difensive ed ha chiesto l’accertamento del diritto al riconoscimento dei reclamati benefici con condanna delle intimate amministrazione al versamento di tutte le somme dovute maggiorate di interessi e rivalutazione;
e) che per resistere al ricorso si sono costituite in giudizio le intimate amministrazioni;
f) che Ministero dell’Economia e delle Finanze e Comitato di Verifica per le Cause di Servizio hanno eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla controversia;
g) che l’eccezione è fondata, posto che il Comitato per la Verifica delle Cause di Servizio e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel cui ambito il primo è incardinato, sono privi di legittimazione passiva nelle controversie aventi per oggetto il disconoscimento della dipendenza da causa di servizio, per particolari condizioni ambientali od operative di missione, delle infermità o lesioni sofferte dal pubblico dipendente, atteso che il parere reso dal suddetto organo consultivo è atto infraprocedimentale privo, in quanto tale, di autonoma capacità lesiva (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 6/5/2008 n. 2028 e 24/5/2007 n. 2637);
h) che ciò posto può passarsi all’esame del merito del ricorso;
i) che a sostegno del gravame il ricorrente deduce, tra l’altro, il difetto di motivazione del provvedimento impugnato;
l) che la censura merita accoglimento atteso che:
l1) ai sensi dell’art. 1079, comma 1, del citato D.P.R. n. 90/2010: “Ai soggetti di cui all'articolo 603 del codice è corrisposta l'elargizione di cui agli articoli 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, 1 e 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e 5, commi 1, 2 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206, quando le condizioni di cui all'articolo 1078, comma 1, lettere d) ed e), ivi comprese l'esposizione e l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e la dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico, hanno costituito la causa ovvero la concausa efficiente e determinante delle infermità o patologie tumorali permanentemente invalidanti o da cui è conseguito il decesso”;
l2) in base al successivo art. 1081 del medesimo D.P.R.:
“1.L'accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità o patologie tumorali, ai sensi dell'articolo 1079, comma 1, è effettuato secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.
2. La commissione medica ospedaliera di cui all’ articolo 193 del codice, esprime il giudizio sanitario sulla percentualizzazione dell’invalidità secondo i criteri di cui all’ articolo 1082.
3. Il Comitato di verifica per le cause di servizio di cui all’ articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti, accerta la dipendenza da causa di servizio e si pronuncia con parere da comunicare all’amministrazione entro quindici giorni.
4. Il parere di cui al comma 3 è motivato ed è firmato dal presidente e dal segretario del Comitato.
5. Nell’esame delle pratiche in cui le infermità non risultino ancora riconosciute dipendenti da causa di servizio, oltre al parere di cui all’ articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, il Comitato esprime contestualmente anche il parere motivato di cui al comma 3.
6. Per l’esame delle pratiche finalizzate alla concessione dei benefici di cui al presente capo, il Comitato è integrato, di volta in volta, da un ufficiale superiore o da un funzionario scelti tra esperti della materia delle Forze armate o del Ministero dell’interno”;
l3) l’obbligo di motivare i provvedimenti amministrativi, già sancito in via generale dall’art. 3 della L. 7/8/1990 n. 241, è, nel caso di specie, espressamente ribadito dal comma 4 del trascritto art. 1081, che
impone al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio di esternare le ragioni della ritenuta o non ritenuta ricorrenza dei requisiti previsti dal comma 3;
l4) nella fattispecie, il parere del suddetto organo tecnico 37124/2001, reso nell’adunanza n. 407/2011 in data 13/12/2011, è così motivato: <<relativamente all’infermità “Malattia di Hodgkin in remissione completa” si esprime parere negativo in quanto la patologia
non può ritenersi riconducibile alle particolari condizioni ambientali od operative di missione così come risultanti e descritti in atti, ovvero a particolari fattori di rischio quali previsti dagli artt. 603 e 1907 del D. Lgs. 15 marzo 2010 n. 66, come sostituiti dall’art. 5 del D.L. 29 dicembre 2010 n. 228 convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2011 n. 9. Ciò tenuto altresì conto che, nel caso di specie è stato espresso parere negativo anche ai sensi del D.P.R. n. 461/2001>>;
l5) in sede di riesame il medesimo organo consultivo si è così pronunciato: << per l’infermità “Malattia di Hodgkin in remissione completa” si conferma il precedente parere negativo, in quanto nelle osservazioni presentate dall’interessato non si rilevano elementi di valutazione tali da far modificare il precedente giudizio espresso>> (parere 6163/2012 emesso nell’adunanza 339/2012 del 26/7/2012);
l6) recependo i suddetti pareri il Ministero della Difesa ha rigettato l’istanza del ricorrente non ritenendo la patologia contratta dal ricorrente “riconducibile alle particolari condizioni ambientali od operative ovvero a particolari fattori di rischio”;
l7) com’è evidente, né dai pareri del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, né dal provvedimento di diniego gravato, emerge una puntuale e specifica analisi delle circostanze di servizio, peraltro non contestate in sede procedimentale, allegate dal ricorrente;
l8) solo con memoria difensiva depositata in giudizio in data 20/12/2014, l’amministrazione ha negato, ancorché genericamente, la sussistenza dei fatti di servizio addotti dall’odierno istante, ma com’è noto le affermazioni contenute negli scritti difensivi non possono concorrere ad integrare la motivazione dell’atto amministrativo (T.A.R. Sardegna, Sez. II, 18/9/2012 n. 802);
l9) come correttamente dedotto in ricorso, l’atto impugnato non risulta, dunque, sorretto, da adeguata e sufficiente motivazione, circostanza questa che ne decreta l’illegittimità;
m) che alla luce delle esposte considerazioni il ricorso, quanto alla parte impugnatoria, va accolto;
n) che le ulteriori domande di accertamento e di condanna vanno dichiarate inammissibili in quanto introdotte con atto non notificato alla controparte;
o) che spese ed onorari di giudizio, liquidati come in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti del Ministero della Difesa, mentre possono essere compensati nei riguardi delle restanti amministrazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)
dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio in ordine alla presente controversia.
Accoglie, relativamente al Ministero della Difesa, la domanda impugnatoria proposta col ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Dichiara inammissibili le domande di accertamento e di condanna proposte con la memoria difensiva in data 11/12/2014.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, liquidandole forfettariamente in complessivi € 3.000/00 (tremila), oltre accessori di legge. Compensa le suddette spese nei riguardi delle restanti amministrazioni.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Scano, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore
Antonio Plaisant, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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pietro17
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Re: VITTIME DEL DOVERE NEGATO RICONOSCIMENTO

Messaggio da pietro17 »

Con questo. Caro Antonio, vuoi dire che avt8 gli ha consigliato di fare ricorso??? Sarebbe la prima volta.

Saluti a tutti.
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antoniomlg
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Re: VITTIME DEL DOVERE NEGATO RICONOSCIMENTO

Messaggio da antoniomlg »

pietro17 ha scritto:Con questo. Caro Antonio, vuoi dire che avt8 gli ha consigliato di fare ricorso??? Sarebbe la prima volta.

Saluti a tutti.
non mi fraintendere
non ho detto e non dico chi sia stato a suggerire che forse poteva
rientrare nei benefici "RISARCITORI" definiti per legge.

ma voglio dire che se non fosse stato da qualcuno che a rischio di intasare
ilò ministero gli avesse messo la pulce nell'orecchio.

forse non sarebbe mai venuto a conoscenza della materia
complessa e complicata che regola tali "VITTIME".

ciao

ps
scusami e scusatemi tutti ma in questo periodo è riaffiorato
il mio problema di amnesie retrograde temporanee per cui
molte cose non le ricordo .

ci conosciamo??????
chi è avt8????

ciao
MariaR
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Re: VITTIME DEL DOVERE NEGATO RICONOSCIMENTO

Messaggio da MariaR »

Buonasera-

sono una nuova iscritta ho 54 anni, e nel 97, mentre facevo una pattuglia con un collega abbiamo fermato due albanesi, mentre controllavo i documenti, uno ha tirato fuori dal giubbutto,una chiave inglese, e dandomela sulle mani con la quasi asportazione del dito mignolo- Ho fatto molta aspettatva, e quando sono rientrata mi hanno messo in ufficio e non faccio più controllo del territorio-Una collega mi ha riferito che suo marito per una fatto più o meno al mio ,ha preso un sacco di soldi come vittima del dovere-
Io per la lesione al dito ho avuto riconosciuto una 7^ categoria-
cosa devo fare ? Non chiedo alla collega per non fargli capire che sono quasi imbranata-

grazie a chi sa rispondermi
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