VITTIME DEL DOVERE NEGATO RICONOSCIMENTO

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avt8
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VITTIME DEL DOVERE NEGATO RICONOSCIMENTO

Messaggio da avt8 »

Per quelli che su questo forum continuano a spare cavolate con il consiglio < potresti entrare nella categoria delle vittime del dovere >-
Facendo ingolfare il Ministero con inutile domande e perdita di tempo a discapito degli aventi diritto




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 630 del 2012, proposto da:
Vincenzo Antoniello, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Elefante, con domicilio presso T.A.R. Umbria in Perugia, Via Baglioni, 3 ai sensi di legge;


contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, domiciliataria in Perugia, via degli Offici, 14;
Dipartimento P.S.- Dir. Generale della P.S.;


per l'annullamento

- del Decreto prot. 559/C/3/E/8/CC/1403 emesso dal Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza in data 31 agosto 2012 e notificato il 26 settembre 2012 con il quale è stato comunicato al ricorrente il rigetto della domanda diretta al riconoscimento dello status di vittima del dovere e dei correlati benefici previsti dalla normativa vigente;

- di ogni ulteriore atto connesso conseguente e/o consequenziale comunque lesivo.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2014 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Espone l’odierno ricorrente, maresciallo dei Carabinieri, di aver presentato il 12 gennaio 2011 domanda diretta al riconoscimento dello status di vittima del dovere e dei correlati benefici previsti dalla normativa vigente, in relazione al soccorso prestato in data 15 maggio 1997 concretatosi nella scorta ad autoambulanza, a causa del quale per incidente stradale occorso durante il tragitto verso il Pronto Soccorso, ha riportato arresto cardiaco e diverse fratture, tutte riconosciute dipendenti da causa di servizio.

Con Decreto prot. 559/C/3/E/8/CC/1403 del 31 agosto 2012, il Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza ha rigettato la suddetta domanda, escludendo la sussistenza dei presupposti di legge.

Il maresciallo Antoniello impugna il suesposto Decreto, deducendo censure così riassumibili:

I. Violazione e falsa applicazione della legge 466/1980 in relazione alla L. 302/1990, degli artt. 1 commi 562-565 della legge 266/2005, del d.P.R. 243/2006: sarebbero sussistenti nel caso di specie tutti i presupposti tipizzati dalla legge per l’ottenimento del beneficio richiesto avendo riportato il ricorrente infermità permanenti in incidente stradale nel mentre risultava impegnato in attività di soccorso, come da verbale della Compagnia Carabinieri di Gubbio;

II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 241/90, eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti, illogicità, difetto di istruttoria: la valutazione dei fatti di cui alla domanda del 12 gennaio 2011 sarebbe stata del tutto parziale ed approssimativa.

In via istruttoria chiede l’acquisizione di tutti gli atti del procedimento ed i rapporti redatti dalla Compagnia Carabinieri relativi all’evento del 15 maggio 1997 occorso.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, chiedendo il rigetto del gravame, stante l’infondatezza di tutte le censure ex adverso dedotte.

Le parti hanno svolto difese in vista della pubblica udienza del 3 dicembre 2014, nella quale la causa è passata in decisione.

DIRITTO

2. E’ materia del contendere la legittimità dell’impugnato Decreto del 31 agosto 2012, con cui il Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza ha rigettato la domanda presentata dal ricorrente, Maresciallo dei Carabinieri, diretta al riconoscimento dello status di vittima del dovere e dei correlati benefici previsti dalla normativa vigente.

3. Il ricorso è infondato e va respinto.

4. In punto di fatto è pacifico e documentato in atti che il ricorrente in occasione della tradizionale manifestazione della “Corsa dei Ceri” presso Gubbio ha prestato un servizio di scorta in moto ad autoambulanza, riportando durante il tragitto verso il Pronto Soccorso di Gubbio fratture a causa della perdita del controllo del mezzo in curva.

Ritiene la difesa della ricorrente che tali fatti integrino appieno il presupposto della legge 23 dicembre 2005 n. 166 al fine dell’ottenimento dello status di vittima del dovere e dei correlati benefici previsti.

5. Reputa il Collegio di non poter aderire a tale prospettazione.

L'art. 1, comma 563, della l. 23 dicembre 2005 n. 166 stabilisce testualmente che "per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 1980 n. 466 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità".

L'art. 3 della legge 13 agosto 1980 n. 466 (Speciali elargizioni in favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere e di azioni terroristiche) dispone: "Ai magistrati ordinari, ai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, al personale del Corpo forestale dello Stato, ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo di polizia femminile, al personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai vigili del fuoco, agli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, i quali, in attività di servizio, per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, abbiano riportato una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto d'impiego, è concessa un'elargizione nella misura di lire 100 milioni" (elargizione elevata ad euro 200.000,00 dall'art. 2 del d.l. 28 novembre 2003 n. 337, come modificato dalla legge di conversione 24 dicembre 2003 n. 369).

L'art. 34 del d.l. 1 ottobre 2007 n. 159, convertito nella legge 29 novembre 2007 n. 222, ha esteso anche alle vittime del dovere a causa di azioni criminose, alle vittime della criminalità organizzata ed ai loro familiari superstiti i benefici riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo.

6. Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, va rilevato che la giurisprudenza amministrativa è del tutto pacifica nell’affermare che il concetto di "vittima del dovere" presenta caratteristiche speciali rispetto al genus della causa di servizio e deve essere distinto dal decesso in o a causa di servizio e che, per il sorgere del diritto alla speciale elargizione prevista dalla legge per le vittime del dovere, non basta che l'evento letale o invalidante sia connesso all'espletamento di funzioni d'istituto, ma occorre pure che sia dipendente "da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso" (art. 3 comma 2 l. 27 ottobre 1973 n. 629, aggiunto dall'art. 1 l. 13 agosto 1980 n. 466), occorrendo in sostanza che il rischio affrontato vada oltre quello ordinario connesso all'attività di istituto (Consiglio di Stato, sez. VI, 24 giugno 2006, n. 4042; id. sez. IV, 12 marzo 2001, n. 1404; id. sez. IV, 18 gennaio 1997, n. 11).

La speciale elargizione riconosciuta alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ed estesa recentemente dal legislatore anche alle cd. "vittime del dovere" ed ai loro familiari presuppone che il fatto lesivo da cui si origina la relativa pretesa si connoti per un "quid pluris" rispetto all'ordinario adempimento dei compiti di istituto da parte del pubblico dipendente; diversamente opinando, si arriverebbe alla conclusione che qualsiasi lesione riportata dal pubblico dipendente nell'adempimento dei propri compiti istituzionali, anche in contesti ambientali non connotati da una particolare pericolosità, purché eziologicamente connessa al servizio prestato, legittimi il soggetto leso a richiedere, oltre al riconoscimento della dipendenza della lesione da causa di servizio (ai fini della concessione dell'equo indennizzo e del trattamento pensionistico), la speciale elargizione prevista per le vittime del dovere, “con una ingiustificata duplicazione delle forme di risarcimento del danno” (così T.A.R. Puglia - Lecce sez. II, 12 marzo 2014, n. 746).

Lo specifico elemento di rischio esulante dalla normalità delle funzioni istituzionali é l'elemento caratterizzante della fattispecie giuridica della vittima del dovere anche con riferimento alla l. n. 266/2005 ed al relativo regolamento di attuazione di cui al d.P.R. n. 243/2006, atteso che la ratio sottesa alla disciplina in materia è, infatti, quella di riconoscere benefici ulteriori, rispetto a quelli attribuiti alle vittime del servizio, soltanto a soggetti che, in circostanze eccezionali e per un gesto che rasenta l'eroicità, al fine di evitare un male oramai imminente, siano deceduti od abbiano riportato delle invalidità di carattere permanente (Consiglio di Stato sez. I, 31 gennaio 2013 n. 75959).

7. Tanto premesso, ritiene il Collegio che l’evento di danno posto a base della pretesa azionata, pur riportato a causa di ”operazione di soccorso” di cui all’art. 1 c. 563 della legge 166/2005, sia riconducibile all'ordinario adempimento dei compiti di istituto da parte delle forze di polizia, dovendo per tanto rapportarsi al rischio ordinario connesso all’attività di istituto, per il quale il ricorrente già beneficia della causa di servizio, non rinvenendosi i sopra descritti connotati di eccezionalità indispensabili per il riconoscimento dell’ulteriore particolare beneficio richiesto.

8. Alla luce delle suesposte considerazioni tutte le doglianze di violazione di legge ed eccesso di potere dedotte risultano prive di pregio, con conseguente infondatezza del ricorso.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, attesa la particolarità della materia trattata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:




Cesare Lamberti, Presidente

Stefano Fantini, Consigliere

Paolo Amovilli, Primo Referendario, Estensore



















L'ESTENSORE


IL PRESIDENTE


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pietro17
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Re: VITTIME DEL DOVERE NEGATO RICONOSCIMENTO

Messaggio da pietro17 »

Antonio, penso che sia diretto a te l'appunto dell'integerrimo avt8.

Saluti a tutti.
salvo 63
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Re: VITTIME DEL DOVERE NEGATO RICONOSCIMENTO

Messaggio da salvo 63 »

In effetti quello che ha scritto avt8 non è sbagliato,poi ognuno di noi è libero di agire con le” proprie tasche” come meglio crede o no?
Salvo 63
christian71
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Re: R: VITTIME DEL DOVERE NEGATO RICONOSCIMENTO

Messaggio da christian71 »

pietro17 ha scritto:Antonio, penso che sia diretto a te l'appunto dell'integerrimo avt8.

Saluti a tutti.
È molto probabile, o altrimenti è solo una strana coincidenza… chi lo sa!!!…

Buona serata Pietro…

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avt8
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Re: R: VITTIME DEL DOVERE NEGATO RICONOSCIMENTO

Messaggio da avt8 »

christian71 ha scritto:
pietro17 ha scritto:Antonio, penso che sia diretto a te l'appunto dell'integerrimo avt8.

Saluti a tutti.
È molto probabile, o altrimenti è solo una strana coincidenza… chi lo sa!!!…

Buona serata Pietro…

Inviato dal mio SM-N910F
questa e per i professori delle condizioni ambientali ed operative- vi aggiornerò giorno per giorno-




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 259 del 2013, proposto da:
Carmine Nitride, rappresentato e difeso dall'avv. Danilo Lorenzo, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, Via 95° Rgt Fanteria, 157;


contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le Lecce, domiciliata in Lecce, Via F.Rubichi 23;


per l'annullamento

del decreto del Ministero della Difesa n. 138 datato 16.10.2012, notificato il 19.11.2012, con cui è stata negata la dipendenza da causa di servizio della patologia denunciata dal ricorrente ed è stata respinta la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento dello status di Vittima del Dovere, nonché dei pareri emessi dal C.V.C.S. nelle adunanze n. 294/2011 e 375/2012 e di tutti gli atti agli stessi preordinati, connessi e/o consequenziali.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2014 il dott. Marco Rinaldi e uditi, nei preliminari, i difensori avv. D. Lorenzo per il ricorrente e avv. dello Stato G. Matteo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Il ricorrente ha svolto la propria attività lavorativa nell’Esercito prestando servizio in varie Basi e Reparti militari, con funzioni di Addestratore e di Direttore dei tiri a fuoco: nel presente giudizio impugna gli atti in epigrafe indicati con cui gli è stata negata la dipendenza da causa di servizio della patologia “Frammenti di carcinoma squamoso infiltrante delle corde vocali moderatamente differenziato con foci di cheratinizzazione” ed è stata, conseguentemente, respinta la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento dello status di Vittima del Dovere, deducendo numerosi vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente contrastando le avverse pretese.

Il ricorso non merita accoglimento

Giova premettere che il giudizio formulato dal Comitato di Verifica sull’eziologia professionale di una determinata infermità costituisce espressione di discrezionalità tecnica, essendo l’Amministrazione chiamata ad applicare regole tecniche contrassegnate da un fisiologico margine di elasticità (cd. concetti giuridici indeterminati): nel ricondurre una determinata patologia a fatti del servizio, in termini causali o concausali, l'Amministrazione non applica scienze esatte che conducono ad un risultato certo ed univoco, ma formula un giudizio tecnico connotato da un ineliminabile margine di opinabilità, per sconfessare il quale non è sufficiente evidenziare la mera non condivisibilità del giudizio, dovendosi piuttosto dimostrare la sua palese erroneità o inattendibilità; la parte ricorrente non può, pertanto, limitarsi a sostenere la mera non condivisibilità della valutazione tecnica della PA o ad autostimare differentemente l’eziologia professionale della patologia, ma ha l’onere di dimostrare la palese erroneità o inattendibilità del giudizio compiuto dal Comitato, organo specialistico cui la legge demanda la valutazione della cd. causa di servizio.

Pur ammettendosi, a far data dalla nota sentenza della IV Sezione del Consiglio di Stato n. 601 del 1999, un sindacato intrinseco sugli apprezzamenti tecnici della PA, è opinione del Collegio che laddove non emergano profili di palese erroneità o inattendibilità, ma solo margini di fisiologica opinabilità, della valutazione tecnico-specialistica operata dalla PA, il Giudice - anche per il tramite dei suoi ausiliari - non possa sovrapporre alla valutazione tecnica opinabile del competente organo della PA la propria: diversamente reputando egli finirebbe col farsi amministratore, sostituendo un giudizio opinabile (quello del Comitato) con uno altrettanto incerto e opinabile (quello del consulente e/o il proprio), assumendo così un potere che la legge riserva alla PA; a fronte di più valutazioni tecniche tutte fisiologicamente opinabili, ma allo stesso tempo tutte attendibili, deve prevalere l’apprezzamento tecnico effettuato dall’Amministrazione.

Ciò posto in termini generali, nel caso di specie il Comitato ha escluso il nesso di causalità tra l’infermità denunciata dal ricorrente e le particolari condizioni ambientali od operative che hanno caratterizzato l’attività espletata dal N. nel corso degli anni.

Il giudizio tecnico formulato dalla Commissione di esperti appare al Collegio attendibile e sufficientemente motivato. Dalla lettura degli atti non emergono palesi illogicità, errori tecnici o fattuali o profili di evidente insostenibilità del giudizio e, più in generale delle operazioni tecnico-valutative compiute dal Comitato, considerato, altresì, che secondo la giurisprudenza della Sezione, ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una determinata infermità, nella nozione di concausa efficiente e determinante di servizio possono farsi rientrare soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata, che vanno necessariamente documentati, con esclusione, quindi, delle circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa (ex multis Tar Lecce, sentenze nn. 1522/2012, 1178/2012).

Secondo quanto risulta dagli atti, l’attività svolta dal ricorrente sul territorio nazionale non risulta esser stata prestata in condizioni operative od ambientali estreme o, comunque, tali da determinare o favorire l’insorgenza della patologia denunciata: l’elevato utilizzo delle corde vocali costituisce una fisiologica modalità di espletamento dell’attività lavorativa di insegnante ed istruttore militare. La oggettiva brevità del periodo (poco più di quattro mesi) in cui il ricorrente è stato impiegato nella missione italiana all’estero con le Forze Multinazionali di Pace in Sarajevo esclude una prolungata esposizione alla fonte di potenziale contamizione e, dunque, non consente di ritenere accertato l’ipotizzato nesso di causalità.

In conclusione: l’impugnato giudizio di non dipendenza da causa di servizio dell’infermità operato dalla Commissione di esperti - pur opinabile come tutti gli apprezzamenti tecnici - non appare irragionevole o implausibile, rientrando in quella soglia di fisiologica ed ineliminabile opinabilità (o margine di elasticità) che si ritiene insindacabile ove non affetta da profili di palese inattendibilità o illogicità manifesta (cfr. Cons. Stato 31/13 secondo cui “Il GA può utilizzare la CTU ma unicamente al fine di vagliare non la opinabilità tecnico-scientifica del giudizio di non dipendenza e tanto meno di sostituirsi, ma solo la presenza di gravi elementi di illogicità o anomalie tali che ne richiedano la riformulazione”; sui limiti al sindacato giudiziale sulla discrezionalità tecnica vedi anche Cass., Sez. Un., sentenza 20 gennaio 2014 n. 1013).

Ne discende, per tabulas, il rigetto della pretesa volta ad ottenere il riconoscimento di Vittima del Dovere, il cui presupposto è costituito appunto dal previo riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità denunciata.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso proposto dalla parte ricorrente va, pertanto, rigettato: la natura delle questioni trattate suggerisce, tuttavia, la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:




Rosaria Trizzino, Presidente

Ettore Manca, Consigliere

Marco Rinaldi, Referendario, Estensore



















L'ESTENSORE


IL PRESIDENTE
































DEPOSITATA
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antoniomlg
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Re: VITTIME DEL DOVERE NEGATO RICONOSCIMENTO

Messaggio da antoniomlg »

Purtroppo non posso
esprimermi essendo che non siamo in uno stato democratico
negli ultimi giorni sono stato bannato (credo sempre dalla stessa persona)
anche sulle pagine dedicate alle "vittime del dovere" del social network
più stupido che possa "FACE-BOOK"

poi non credo che fosse riferito ad "ANTONIOMLG"
altrimenti perche non dirlo direttamente ????

e poi per un caso che il tribunale non riconosce
sicuramente 10 vengono riconosciuti,
d'altra parte conosco casi di questo tipo:
>accoltellato da psicolabile mentre seduto prende nota di denuncia;
>si ribalta con la macchina mentre la passeggera gli pratica un .......;
>si è suicidato durante il servizio di militare obbligatorio;
>rimane schiacciato dal muro abusivo che egli stesso stava costruendo;
>cade da una trave mentre fà l'acrobata;
>si ribalta con la macchina mentre si ostina a rincorrere i malviventi;
>ha lavorato per molti anni in un tribunale dove il pavimento era in cemento e amianto;
>
ecc ecc

ciao
ps in questi giorni ho altri caxxi per la testa che leggere le caxxate di
chi è stato riconosciuto "vittima per essersi trovato nel posto sbagliato nel momento sbagliato"
ed adesso vorrebbe fare l'avvocato dei ministeri..

ciao
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pietro17
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Re: VITTIME DEL DOVERE NEGATO RICONOSCIMENTO

Messaggio da pietro17 »

Grande......

Saluti a tutti.
christian71
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Re: VITTIME DEL DOVERE NEGATO RICONOSCIMENTO

Messaggio da christian71 »

Quando ce vò, ce vò!!!… ;-)…

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antoniomlg
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Re: VITTIME DEL DOVERE NEGATO RICONOSCIMENTO

Messaggio da antoniomlg »

a parte il fatto che rileggendo gli ultimi
argomenti credo di aver letto tra le rime
che si riferisse proprio al nostro amico CHRISTIAN.

ciao
Emanuela27

Re: VITTIME DEL DOVERE NEGATO RICONOSCIMENTO

Messaggio da Emanuela27 »

Come ho già scritto in altro post, la cosa più bella che può fare un uomo è rendere ciò che gli e' stato donato. Poi i supereroi, quelli che non si spaventavano mai, lasciamoli ai cartoni animati. Buona giornata a tutti.
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antoniomlg
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Re: VITTIME DEL DOVERE NEGATO RICONOSCIMENTO

Messaggio da antoniomlg »

Emanuela27 ha scritto:Come ho già scritto in altro post, la cosa più bella che può fare un uomo è rendere ciò che gli e' stato donato. Poi i supereroi, quelli che non si spaventavano mai, lasciamoli ai cartoni animati. Buona giornata a tutti.
certo hai perfettamente ragione
ma allora perche certe persone esistono ed insistono??

faccio fatica a capire

ciao
christian71
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Re: R: VITTIME DEL DOVERE NEGATO RICONOSCIMENTO

Messaggio da christian71 »

antoniomlg ha scritto:a parte il fatto che rileggendo gli ultimi
argomenti credo di aver letto tra le rime
che si riferisse proprio al nostro amico CHRISTIAN.

ciao
A dire il vero caro Antonio, lui è contro tutti ma effettivamente io lo ispiro di più… non perde occasione per attaccarmi da quando mi sono iscritto a questo forum e forse la cosa è anche peggiorata da quando mi è stato riconosciuto lo status nonstante mi avesse gufato contro…

In questo caso in particolare, sono sicuro che inizialmente si riferisse proprio a te per il consiglio che avevi dato poco prima nell'altro argomento (anticipandomi) ma poi, quando tra gli altri ha visto anche il mio intervento ha preferito correggere il tiro contro di me…non ha proprio saputo resistere alla tentazione…

Ma non siate invidiosi se preferisce me è!!!… pazienza…dovremo farcene una ragione…e poi succedono cose peggiori no!?!?!?…

Buona giornata a tutti, anche ad avt8…
Christian

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Emanuela27

Re: VITTIME DEL DOVERE NEGATO RICONOSCIMENTO

Messaggio da Emanuela27 »

antoniomlg ha scritto:
Emanuela27 ha scritto:Come ho già scritto in altro post, la cosa più bella che può fare un uomo è rendere ciò che gli e' stato donato. Poi i supereroi, quelli che non si spaventavano mai, lasciamoli ai cartoni animati. Buona giornata a tutti.
certo hai perfettamente ragione
ma allora perche certe persone esistono ed insistono??

faccio fatica a capire

ciao
E mica tutti i pensionati vanno a giocare a bocce.
alexvvf67
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Re: VITTIME DEL DOVERE NEGATO RICONOSCIMENTO

Messaggio da alexvvf67 »

Ciao a tutti, non c'entra niente, ma volevo comunicare che grazie ai consigli e alle documentazioni messe a disposizione da Cristian, ieri mi hanno fatto l'esenzione ticket per tutta la famiglia ed è partito un ricorso con i contro c..... fatto dal nostro Avv. con il quale molto probabilmente mi beccherò tanti altri bei soldini. Cristian, Pietro, Antonio, ecc.. GRAZIE. Che poi qualcuno diventi geloso della vostra popolarità positiva su questo forum dovrete farvene una ragione. IO essendo molto religioso faro dire una bella messa a favore delle VDD e di tutti voi che ancora lottate.
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antoniomlg
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Re: VITTIME DEL DOVERE NEGATO RICONOSCIMENTO

Messaggio da antoniomlg »

alexvvf67 ha scritto:Ciao a tutti, non c'entra niente, ma volevo comunicare che grazie ai consigli e alle documentazioni messe a disposizione da Cristian, ieri mi hanno fatto l'esenzione ticket per tutta la famiglia ed è partito un ricorso con i contro c..... fatto dal nostro Avv. con il quale molto probabilmente mi beccherò tanti altri bei soldini. Cristian, Pietro, Antonio, ecc.. GRAZIE. Che poi qualcuno diventi geloso della vostra popolarità positiva su questo forum dovrete farvene una ragione. IO essendo molto religioso faro dire una bella messa a favore delle VDD e di tutti voi che ancora lottate.
Ciao e grazie di averci reso partecipe
mi dovresti fare una cortesia, cita pure tranquillamente qualcosa dell'avvocato
per identificarlo meglio, tipo le iniziali del cognome,oppure il suo nome di battesimo,
oppure la città,
cosi da non confonderci.

ciao e grazie degli aggiornamenti
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