Gentile avvocato avrei necessità di saper se in caso di denuncia di un poprio superiore o propri superiori ora non più sovraordinati nella linea di comando rispetto a chi scrive, si ha comunque l'obbligo ai sensi dell'art 52 del regolamento di disciplina di darne comunicazione al proprio comando (Arma CC) e se questo non possa favorire le persone oggetto della denuncia .
Grazie mille
Regolamento di disciplina
Moderatore: Avv. Giorgio Carta
Regole del forum
Questo servizio è gratuito ed i quesiti rivolti all'avvocato Giorgio Carta saranno evasi compatibilmente con i suoi impegni professionali. Riceveranno risposta solo i quesiti pubblicati nell’area pubblica, a beneficio di tutti i frequentatori del forum. Nel caso si intenda ricevere una consulenza riservata e personalizzata , l’avvocato Carta è reperibile ai recapiti indicati sul sito www.studiolegalecarta.com, ma la prestazione professionale è soggetta alle vigenti tariffe professionali.
Questo servizio è gratuito ed i quesiti rivolti all'avvocato Giorgio Carta saranno evasi compatibilmente con i suoi impegni professionali. Riceveranno risposta solo i quesiti pubblicati nell’area pubblica, a beneficio di tutti i frequentatori del forum. Nel caso si intenda ricevere una consulenza riservata e personalizzata , l’avvocato Carta è reperibile ai recapiti indicati sul sito www.studiolegalecarta.com, ma la prestazione professionale è soggetta alle vigenti tariffe professionali.
- Avv. Giorgio Carta
- Professionista

- Messaggi: 2326
- Iscritto il: ven apr 03, 2009 9:14 am
Re: Regolamento di disciplina
poche norme giuridche sono alibi e strumento di abuso da parte dei superiori come lo è l'articolo 52 del Regolamento di disciplina militare o, meglio, la sua arbitraria interpretazione.
Nelle intenzioni dal legislatore, evidentemente, si imponeva il solo obbligo di comunicazione finalizzato a scongiurare la possibilità di non svolgere regolarmente il servizio.
Ciò premesso, l'ultimo periodo del predetto articolo stabilisce che «Il militare deve altresì dare sollecita comunicazione al proprio comando o ente:
a) di ogni cambiamento di stato civile e di famiglia;
b) degli eventi in cui fosse rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio».
La denuncia è un atto volontario e, quindi, non è un "evento" in cui si rimane coinvolti. Sicuramente, poi, essa non comporta - direttamente - alcuna conseguenza sul servizio.
In ogni caso, cone giustamente lei rileva, la denuncia deve risultare segreta sopratutto per non compromettere il suo scopo che è quello di fare accertare un fatto di reato.
Tanto premesso, non credo che lei dovrebbe notiziare la scala gerarchica di tale sua iniziativa.
Saluti,
Avv. Giorgio Carta
Nelle intenzioni dal legislatore, evidentemente, si imponeva il solo obbligo di comunicazione finalizzato a scongiurare la possibilità di non svolgere regolarmente il servizio.
Ciò premesso, l'ultimo periodo del predetto articolo stabilisce che «Il militare deve altresì dare sollecita comunicazione al proprio comando o ente:
a) di ogni cambiamento di stato civile e di famiglia;
b) degli eventi in cui fosse rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio».
La denuncia è un atto volontario e, quindi, non è un "evento" in cui si rimane coinvolti. Sicuramente, poi, essa non comporta - direttamente - alcuna conseguenza sul servizio.
In ogni caso, cone giustamente lei rileva, la denuncia deve risultare segreta sopratutto per non compromettere il suo scopo che è quello di fare accertare un fatto di reato.
Tanto premesso, non credo che lei dovrebbe notiziare la scala gerarchica di tale sua iniziativa.
Saluti,
Avv. Giorgio Carta
