Ce la farò a campare? AIUTO!

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angri62
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Re: Ce la farò a campare? AIUTO!

Messaggio da angri62 »

ZioSam ha scritto:Non la so più lunga, per alcune cose so dare il giusto contributo, per altre, dove sono ignorante, non rispondo o do la parola a chi ne sa di più.

Se mi si dice cos'è la Pal, pur magari avendolo detto un miliardo di volte, lo ripeterò per la miliardesima + 1 volta facendo al limite presente che si può usare anche il tasto "cerca" visto che l'argomento è stato trattato decine di volte.

Ti auguro una buona giornata!
niente di personale nei tuoi confronti, assolutamente no. ma in generale, se vuoi "imparare" ti vevi dar da fare. non intendo prendere le difese di nessuno. ma si fanno battute, si scherza e si impara. senza arroganza ne presunzione. prima di porre una domanda mi informo se non riesco a capire cerco di farmelo spiegare.
nessuno si e mai tirato indietro anche se si ripetono le cose all'infinito, le risposte qer quanto di conoscenza si sono sempre date.
ciao ziosam ( la buona giornata si è tradotta in un temporale, scende che è una bellezza.)


ZioSam
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Re: Ce la farò a campare? AIUTO!

Messaggio da ZioSam »

Anche qui piove purtroppo. Pazienza.

D'accordo sull'imparare ma non credo che centri con chi ha avuto l'ingenuità o la sfortuna di chiedere in buona fede cosa sia la Pal, e, se anche fosse, ripeto, ci sono modi più consoni per rispondere e far presente le cose.

Chiudo qui la diatriba sperando di non avere offeso nessuno.

Ciao Angri.
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antoniomlg
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Re: Ce la farò a campare? AIUTO!

Messaggio da antoniomlg »

antoniomlg ha scritto:la indennità di comando è da considerare nella PAL?
grazie

La mia domanda rimane sempre quella ,
la indennità di Comando fà parte della P.A.L?
io credo di nò in quanto non assegno fisso.
ma vorrei la conferma grazie.
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angri62
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Re: Ce la farò a campare? AIUTO!

Messaggio da angri62 »

antoniomlg ha scritto:
antoniomlg ha scritto:la indennità di comando è da considerare nella PAL?
grazie

La mia domanda rimane sempre quella ,
la indennità di Comando fà parte della P.A.L?
io credo di nò in quanto non assegno fisso.
ma vorrei la conferma grazie.
vedi se ti è utile con un po di pazienza;

Valutazione ai fini pensionistici degli elementi retributivi

La liquidazione dei trattamenti di quiescenza del personale in esame deve essere determinata in base all'ordinamento pensionistico previsto per gli iscritti alla gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato (CTPS).

Concorre alla formazione della base pensionabile relativa alla quota A di pensione la retribuzione contributiva annua alla data di cessazione dal servizio con riferimento ai soli emolumenti tassativamente previsti da norme di legge.

In particolare:

- Stipendio basato sul sistema dei parametri. In questa voce confluiscono, dal 10 gennaio 2005, i valori stipendiali correlati ai livelli retributivi, l'indennità integrativa speciale, gli scatti di qualifica ed aggiuntivi, nonché altri emolumenti già valutati nella quota A di pensione.

Questo sistema non si applica al personale dirigente e al personale direttivo con trattamento stipendiale equiparato a quello dirigenziale; infatti, il personale appartenente a tali qualifiche continua ad essere disciplinato dal DPR 30 giugno 1972, n. 748 e la progressione economica stipendiale si sviluppa in classi biennali e successivi aumenti periodici determinati sull'ultima classe.

- Quote mensili di cui all'articolo 161 della legge 11 luglio 1980, n.312, spettanti al solo personale appartenente alle qualifiche dirigenziali e al personale direttivo con trattamento stipendiale equiparato a quello dirigenziale;

- eventuale assegno personale riassorbibile, previsto dall'art.3, comma 6 del Dlgs n.193/2003 (compete in caso di accesso a qualifiche superiori di ruoli diversi a cui corrisponde un parametro inferiore a quello in godimento ed è pari alla differenza tra lo stipendio relativo al parametro di provenienza e quello spettante nel nuovo parametro);

- retribuzione individuale di anzianità;

- eventuali scatti attribuiti ai sensi dell'articolo 3, della legge n. 539/1950;

- assegno funzionale;

- indennità pensionabile mensile;

- indennità di imbarco;

- assegno di valorizzazione, viene corrisposto per tredici mensilità a decorrere dal 1 gennaio 2003 ai tenenti colonnelli e maggiori delle Forze di polizia ad ordinamento militare. Tale emolumento, introdotto con decreto 23 dicembre 2003 della presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica è volto a realizzare una valorizzazione graduale dei trattamenti economici di tale personale della Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, in attesa di una completa armonizzazione con i trattamenti economici della dirigenza pubblica.

Le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 29 aprile 1976, n.177 e successive modificazioni ed integrazioni ( maggiorazione del 18% della base pensionabile) trovano applicazione sullo stipendio, sulle quote mensili, sull'assegno personale (art.3, comma 6 del Dlgs 193/03), sulla RIA, e sugli eventuali scatti di cui alla legge n. 539/1950, con esclusione, pertanto, dell'assegno funzionale, dell'indennità pensionabile mensile:, dell'indennità di imbarco e dell'assegno di valorizzazione.

Si ritiene opportuno segnalare che, in applicazione dell’art. 18-bis del D.L. 21/9/87, n. 387 convertito nella legge 20/11/87, n. 472, l’indennità di imbarco di cui dall’articolo 4 della legge n, legge 23 marzo 1983, n. 78 spetta al personale della Guardia di finanza nella misura del 55 per cento degli importi indicati nella tabella A allegata al DPR 11 ottobre 1988 e s.m.i. ed è cumulabile con l’indennità mensile pensionabile nella misura massima del 50 per cento. Fino al 31 dicembre 1995, l’indennità di imbarco non era valutata in sede di pensione; per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2001 entra a far parte della base contributiva e concorre alla determinazione dell’importo della pensione, come emolumento accessorio, in virtù dell’articolo 2, comma 9, della legge n. 335/1995, e pertanto concorre alla determinazione della quota B di pensione.

Da gennaio 2002, l’indennità di imbarco, è divenuta pensionabile secondo le misure e le modalità stabilite dalla legge 78/83 a seguito della espressa previsione contenuta nell'articolo 52, comma 5, del DPR 18 giugno 2002, n. 164 di recepimento dell'accordo sindacale per le Forze dì polizia relativo al quadriennio normativo 2002/2005 ed al biennio economico 2002/2003; con le medesime modalità è stata estesa al personale dirigente dal 1° gennaio 2004, in applicazione dell’articolo 2, comma 5 della legge 5 novembre 2004, n. 263.

L’articolo 18 della citata legge 78/1983, disciplinante gli effetti pensionistici delle diverse indennità operative, stabilisce che per i periodi di imbarco venga valorizzato in pensione un importo calcolato prendendo a riferimento l’indennità di impiego operativo di base (spettante al personale dell’Esercito, Marina militare e Aeronautica militare) maggiorata, per ogni anno di servizio effettivo di imbarco prestato con percezione della relativa indennità e per un periodo massimo di 20 anni, secondo le percentuali indicate nella tabella VI allegata alla medesima legge.

Per il personale della Guardia di Finanza a decorrere dal 2002 l’indennità di imbarco, quale emolumento fisso e continuativo non soggetto alla maggiorazione del 18%, è valutato in pensione secondo le seguenti modalità:

- Quota A nella misura del 55% dell’indennità mensile di impiego operativo di base alla cessazione, nel rispetto del limite di cumulabiltà del 50% con l’indennità mensile pensionabile, maggiorata della percentuale prevista dalla tabella VI allegata alla legge n. 78/83 per ogni anno di servizio prestato nelle condizioni di imbarco;

- Quota B in relazione agli importi percepiti nel periodo di riferimento.

Si rappresenta, inoltre, che il personale beneficiario dell’indennità di imbarco che viene restituito al servizio ordinario e che non ha più titolo al godimento di detta indennità, percepisce l’indennità di “trascinamento” che, quale retribuzione fissa e continuativa, incide esclusivamente ai fini della determinazione della quota B di pensione in relazione agli importi percepiti nel periodo di riferimento.

Si fa presente, infine, che il conglobamento nello stipendio dell'indennità integrativa speciale non modifica, per esplicita disposizione legislativa (art. 3, comma 2, del Dlgs n.193/2003), le modalità per determinare la base di calcolo del trattamento pensionistico, anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge n.335/1995.

Conseguentemente, nella base pensionabile, a decorrere dall’ 1° gennaio 2005, non si applica la maggiorazione del 18% di cui al già citato articolo 15 della legge n. 177/1976, relativamente alla indennità integrativa speciale conglobata nell'importo dello stipendio, considerando il valore relativo alla qualifica rivestita.

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 gennaio 2001 è stata attribuita, a decorrere dal 1° gennaio 2000, un'Indennità perequativa ai colonnelli e ai Generale di brigata delle Forze Armate nonché ai gradi ed alle qualifiche corrispondenti dei corpi di polizia ad ordinamento militare e civile.

Tale indennità compete per tredici mensilità ed è valutabile, in virtù di quanto disposto dal citato decreto, nella quota A di pensione. Ai generali di divisione e di corpo d'armata e gradi corrispondenti delle Forze armate, è attribuita l'indennità di posizione di cui all'articolo 1 della legge n. 334/1997; ai suddetti dirigenti generali compete, altresì, un ulteriore emolumento denominato maggiorazione dell'indennità di posizione.

Tali elementi rientrano nella quota A di pensione.

Occorre tenere presente che, in virtù dell'articolo 43, commi 22 e 23, e 43ter della legge n. 121/1981 e successive modificazioni, agli Ufficiali del Corpo, qualora abbiano prestato servizio senza demerito, è attribuito:

- dopo 13 anni lo stipendio iniziale ( con esclusione dell’indennità pensionabile) spettante al primo dirigente ( colonnello);

- dopo 15 anni l'intero trattamento economico spettante al primo dirigente;

Ai medesimi che abbiano prestato servizio senza demerito, è attribuito:

- dopo 23 anni lo stipendio iniziale ( con esclusione dell’indennità pensionabile) del dirigente superiore ( Generale di Brigata);

- dopo 25 anni l'intero trattamento economico spettante al dirigente superiore.

5. Maggiorazione base pensionabile

In virtù dell’articolo 4 del Dlgs n.165/1997 a tutto il personale sono attribuiti sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile, così come definita ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs n.503/1992, calcolati all’atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa determinata.

Questi aumenti periodici della base pensionabile incidono in maniera differente sull’ammontare del trattamento di quiescenza e sulle modalità di versamento del relativo contributo, a seconda del sistema di calcolo pensionistico applicabile all’interessato.

5.1. Liquidazione con le regole del sistema retributivo

A decorrere dal 1° gennaio 2005 i sei scatti, ciascuno del 2,50 per cento, vengono calcolati sullo stipendio c.d. “parametrato”, sull’importo relativo alla retribuzione individuale di anzianità, sull’eventuale assegno personale e sugli eventuali scatti attribuiti ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 539/1950.

Per il personale dirigente e per quello direttivo con trattamento stipendiale dirigenziale i sei scatti si calcolano sull’ultimo stipendio, con esclusione dell’importo relativo alle quote mensili di cui all’articolo 161 della legge n. 312/80.

Considerato che i sei aumenti periodici vengono corrisposti “in aggiunta alla base pensionabile”, l’importo corrispondente al beneficio – rapportato all’aliquota pensionistica totale maturata dall’interessato all’atto della cessazione dal servizio – deve essere aggiunto alle quote di pensione A) e B) precedentemente determinate senza tenere conto, ovviamente, del beneficio stesso e senza operare la maggiorazione del 18 per cento di cui alla legge n.177/1976.

Tuttavia, nei casi in cui per la determinazione della pensione non sia applicato il calcolo della pensione in “quote” introdotto dal decreto legislativo n. 503/1992, ossia per coloro che al 31 dicembre 1992 avevano maturato la massima anzianità contributiva corrispondente al rendimento dell’80 per cento della base pensionabile, il beneficio in esame deve essere considerato quale unicum con lo stipendio e, come tale, è assoggettato alla maggiorazione del 18 per cento.

Ai fini della corresponsione di tali aumenti periodici la misura della contribuzione a carico del dipendente è stata incrementata progressivamente a partire dal 1998 dello 0,20 per cento fino ad arrivare allo 0,40 per cento nel 2008, secondo la tabella A) di cui al Dlgs n.165/1997.

Nei confronti di coloro che cessano a domanda, la maggiorazione della base pensionabile è attribuita previo pagamento di un’ulteriore specifica contribuzione, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per la qualifica rivestita.

Pertanto, a detto personale competono gli stessi aumenti periodici sul trattamento pensionistico, calcolati secondo le modalità di cui sopra; per operare la trattenuta della relativa contribuzione riferita agli anni mancanti al raggiungimento del limite di età anagrafica prevista per la qualifica rivestita, gli uffici competenti alla liquidazione del trattamento pensionistico avranno cura di calcolare l’importo della relativa contribuzione, ai sensi dell’articolo 4 del Dlgs. n.165/1997, e riportare sul provvedimento di pensione sia l’ammontare della ritenuta mensile che il numero delle rate.

5.2. Liquidazione con le regole del sistema misto o interamente contributivo

Per le anzianità maturate a decorrere dal 1° gennaio 1996, l’istituto dei sei scatti periodici viene trasformato in un incremento figurativo pari al 15 per cento dello stipendio su cui opera la misura ordinaria della contribuzione. Ciò, naturalmente, vale anche per il personale che esercita la facoltà di opzione di cui all’articolo 1, comma 23, della legge n.335/1995 e successive integrazioni e modificazioni.

L’ulteriore contribuzione accreditata determina un incremento dell’imponibile retributivo per ciascun anno di riferimento ed incide sul montante complessivo rivalutato.

Resta inteso che per le anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1995, per i destinatari del sistema misto, i predetti sei aumenti periodici sono calcolati secondo le modalità di cui al precedente punto 5.1

Indipendentemente dal sistema di calcolo pensionistico (retributivo, misto o contributivo), i sei aumenti periodici sono rivalutati in base agli incrementi contrattuali spettanti al personale cessato nel biennio economico cui gli stessi si riferiscono.

6. Indennità di aeronavigazione e di volo

Le indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione o di volo, di cui agli articoli 5 e 6 della legge n.78/1983, sono cumulabili con l’indennità pensionabile mensile nella misura prevista dall’articolo 1, comma 2, della legge n.505/1978, vale a dire che viene attribuita per intero l’indennità risultante più favorevole, mentre l’altra è conferita nell’importo corrispondente al 50 per cento.

Occorre precisare che all’atto della cessazione dal servizio l’ indennità di aeronavigazione o di volo percepita è valutata nella misura prevista dall’articolo 59 del Testo unico, ossia tanti ventottesimi dei 9/10 delle rispettive indennità , calcolata ad anno, per quanti sono gli anni di servizio effettivo prestati con percezione di detto emolumento e con il massimo di venti ventottesimi, per i primi venti anni di servizio di aeronavigazione e di volo.

Per ogni anno successivo ai venti, l’importo dell’indennità, nella misura percepita in servizio, è aumentata del 1,30% fino ad un massimo dell’80% dell’indennità stessa.

L’importo dell’indennità di volo o aeronavigazione così determinato non rientra nella base pensionabile, ma rappresenta una quota di pensione che si aggiunge all’importo del trattamento pensionistico.

Il personale beneficiario delle suddette indennità che viene restituito al servizio ordinario (ad esclusione di quello che mantiene l’obbligo del volo) e che non ha più titolo al godimento delle suddette indennità percepisce l’indennità di “trascinamento” che incide esclusivamente ai fini della determinazione della quota B di pensione in applicazione dell’articolo 2, commi 9, 10 e 11 della legge n. 335/95.
gino59
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Re: Ce la farò a campare? AIUTO!

Messaggio da gino59 »

ZioSam ha scritto:
gino59 ha scritto:



.....Non sai cosè la P.A.L.....!!!!!!!

....La P.A.L. ...più è ............continua tu Angri62.-

Non me ne volere ma non mi pare serio rispondere così. Ricordati che nessuno è nato "imparato".

Chi ha iniziato il thread è stato molto corretto ed educato nel chiedere le cose e questo nonostante potesse controllare anche negli altri thread inerenti la stessa materia.
=================================================

....No, non te ne voglio.-

...Ma cosa c'è, cosa vedi di poco serio o addirittura di poco educato....???

quanto io ho scritto in questo modo: " non sai cose' la P.A.L." ..!!! e non ..NON SAI COSE' LA P.A.L.???

...Stava a significare semplicemente: "ho capito, non sai cose' la P.A.L. ed stavo iniziando a spiegarlo,
ma siccome la prima risposta l'aveva data Angri62, ho chiesto a lui di continuare...ok...???

....Cmq sia, tengo a precisare che, stiamo parlando esclusivamente di pensioni e come credo che tu
sappia, si parla tanto, si domanda "questa è al lordo o al netto"...??? e quindi con un po' di criterio ci si
arriva anche da soli a capire il significato di P.A.L. che non significa "PANE ANNUO LIEVITATO"..!!!
.....Quindi, egregio collega non cercare l'ago nel pagliaio, in pratica non mettere legna sul fuoco.-
dclc130

Re: Ce la farò a campare? AIUTO!

Messaggio da dclc130 »

Grazie...
Grazie a tutti... a ANGRI62 a MINOX e ANTONIOMLG, mi avete dato risposte che nemmeno i colleghi dell'amministrativo mi hanno saputo dare.
Fate un lavoro encomiabile e date veramente una mano a chi la tende, siate orgogliosi.
Grazie di nuovo e continuate così
...Mattia

P.S. Chi è il veggente che sa che sono del 73 C/N ?
MinoX

Re: Ce la farò a campare? AIUTO!

Messaggio da MinoX »

"-ARRUOLATO NEL 1986 CON 27 ANNI DI SERVIZIO" = 73 C/N
MinoX

Re: Ce la farò a campare? AIUTO!

Messaggio da MinoX »

MinoX ha scritto:Ciao.


Se ti hanno preventivato una pal di 20.000 euri dovrebbe essere:
..Fino a 15.000 il 23%=3.450;
..Da 15.001 a 28.000 il 27%, nel tuo caso 6000=1.350;
€20.000 - 3.450 - 1.350 = €15.200 (pensione annua netta) : 12 =€1.266 (questa e' la tua vera pensione),

....Ai € 1.266 devi aggiungere la detrazione da reddito ed eventuali Ass. e Fam. a carico.-

P.S. Visto che sei un 73 C/N, cerca di resistere sino allo sblocco, per avere il 2 ass. funz. in busta paga, e di conseguenza in pensione (non so però quantificarti di quanto incida).

Saluti, Cosimo.
Alla luce del post di gino59 sul taglio Irpef
http://forum.grnet.it/carabinieri-f43/novita-t8243.html,

rifaccio i calcoli per vedere la differenza nella pratica:
Se ti hanno preventivato una pal di 20.000 euri dovrebbe essere:
..Fino a 15.000 il 22%=3.300;
..Da 15.001 a 28.000 il 26%, nel tuo caso 5000=1.300;
€20.000 - 3.300 - 1.300 = €15.400 (pensione annua netta) : 12 =€1.283 (questa e' la tua vera pensione). La mastodontica cifra di 17euri in più, meglio che niente.

Bye, Cosimo.
MinoX

Re: Ce la farò a campare? AIUTO!

Messaggio da MinoX »

OOps, mi pare di aver letto dietrofront su taglio Irpef?
dclc130

Re: Ce la farò a campare? AIUTO!

Messaggio da dclc130 »

Mattia[/quote]
credo che per come hai esposto i dati sopra la pal potrebbe arrivare intorno ai € 20.000.
per la buonuscita non è tutto chiaro, dovresti dare dettagli + precisi.
per il mobbing ci voglio prove e testimonianze.[/quote]


Quì di sotto ho riportato tutto quello che so riguarda la mia busta paga... potrei sapere, sempre per enorme cortesia, quanto posso prendere al netto al mese per portare avanti la famiglia e non andare a rubare?
Vi prego e scusate la mia insistenza ma voglio essere sicuro, la frase " la PAL potrebbe arrivare" non è precisa e questo ne va del mio e nostro futuro, andare via o restare.... GRAZIE INFINITE

GRADO-M.llo 1^ cl.
LIVELLO / PARAMETRO- 133
GRADO DI OMOG.STIPENDIALE - 1° M.llo
STIPENDIO ANNUO LORDO - 22969,08
IMPONIBILE PROGRESSIVO INPDAP - 27.305,57
SISTEMA PREVIDENZIALE - CONTRIBUTIVO
TRASCINAMENTO IND.OPERATIVE FOND. (%) - 50,22
ALIQUOTA MASSIMA (%) - 38,00
ALIQUOTA T.S. (%) - 27,00
INPDAP (B) - 10,1200
FONDO PREV. (C) - 2,0000
FONDO CRED. (D) - 0,3500
CASSA UFF/SOTT (E) - 1,60000
INPDAP CONTR. (G) - 8,8000

SCAD./RIF. DENOM. VOCE (1) LORDO (4) RIT. VARIE (5) NETTO
E. PROVVISORIO DI RETRIBUZIONE 2010 14,36 2,02 12,34
QUOTA STIPENDIO PARAMETRI 1.372,80 217,03 1.155,77
QUOTA I.I.S. PARAMETRI 541,29 76,16 465,13
RETRIB. INDIVIDUALE DI ANZIANITA' 62,67 8,81 53,86
ASSEGNO FUNZIONALE 152,45 19,44 133,01
IMPORTO AGGIUNTIVO PENSIONABILE 264,23 24,17 240,06
I. F. OPERATIVA DI BASE 295,73 27,06 268,67
TRASCINAMENTO OPERATIVA 150,43 13,77 136,66
MAGG. P.I. EQUIPAGGI FISSI 122,55 11,21 111,34
(5) INDENNITA' DI VOLO 3,82 0,18 3,64

RITENUTE VARIE
scad. 11/2013 ACCONTO 30% ADD.COMUNALE 5,58
scad. 11/2013 ADD. IRPEF COMUNALE 13,03
scad. 11/2013 ADD. IRPEF REGIONALE 45,76
O.N.F.A. 1,07
scad. 12/2017 PREMIO ASS.VITA 51,65

IMPONIBILE IRPEF CORRENTE MESE 2.578,57
IRPEF LORDA MENSILE 703,20
DETRAZIONE LAVORO DIPENDENTE 59,74
DETRAZIONI FAMILIARI A CARICO 25,60
TOTALE DETRAZIONI MENSILI 85,34
IRPEF NETTA MENSILE 617,86 (RITENUTA)

TOTALI 2.980,33(LORDO) 399,85(RITENUTE PREV.) 734,95(RITENUTE VARIE) TOTALI 2.580,48
TOTALE NETTO A PAGARE IN EURO € (5 - 4) 1.845,53

PROGRESSIONE DI GRADO/QUALIFICA
GRADO/QUALIFICA POS. STATO DATA GIURID. DATA AMM.
DATA ARRUOLAMENTO: 13/10/1986 DATA ANZIANITA' SERVIZIO: 13/10/1986
Sergente 14/10/1987 14/10/1987
Sergente Maggiore 14/04/1990 14/04/1990
Maresciallo di 3^ classe 01/09/1995 01/09/1995
Maresciallo di 2^ classe 23/12/1994 01/09/1997
Maresciallo di 1^ classe S.P.E. 31/12/1996 01/01/2002

IMPONIBILE MISURA % RITENUTA
CASSA SOTTUFFICIALI 2.143,57 1,60 34,29
CONTO ENTRATA I.N.P.D.A.P. 3.277,09 8,80 288,38
FONDO CREDITO 2.978,42 0,35 10,42
Maggiorazione 18% FC 1.848,93 0,35 0,91
Maggiorazione 18% INPDAP 1.848,93 8,80 22,97
OPERA PREVIDENZA 2.143,57 2,00 42,88
Totale Ritenuta Amministrato 399,85

TIPO TRASCINAMENTO %
INDENNITA' DI IMPIEGO OP. DI BASE 50,22
ANZ. P.I. EQUIPAGGI FISSI 40,91

DEBITO INIZIALE DEBITO RESIDUO DATA FINE
ACCONTO 30% ADD.COMUNALE 50,23 11,17 30/11/2013
ADD. IRPEF COMUNALE 117,25 26,04 30/11/2013
ADD. IRPEF REGIONALE 411,86 91,54 30/11/2013
O.N.F.A. 1,07
PREMIO ASS.VITA 5.319,95 2.634,15 31/12/2017

(a) IMP.LE REDDITO
CONSOLIDATO 20.674,30

(b) IMPONIBILE
PRESUNTO 2.892,85

(a+b) TOTALE
IMPONIBILE ANNO 33.567,15

(c) IRPEF LORDA ANNUA 9.075,51

(d) TOTALE DETRAZIONI
ANNUE 1.024,04

(c-d) IRPEF NETTA
ANNUA 8.051,47

IRPEF TRATTENUTA MESI
PRECEDENT 4.962,15

TOTALE IRPEF PAGATA
NEL MESE CORRENTE 617,86
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Re: Ce la farò a campare? AIUTO!

Messaggio da gino59 »

dclc130 ha scritto:Mattia
credo che per come hai esposto i dati sopra la pal potrebbe arrivare intorno ai € 20.000.
per la buonuscita non è tutto chiaro, dovresti dare dettagli + precisi.
per il mobbing ci voglio prove e testimonianze.[/quote]


Quì di sotto ho riportato tutto quello che so riguarda la mia busta paga... potrei sapere, sempre per enorme cortesia, quanto posso prendere al netto al mese per portare avanti la famiglia e non andare a rubare?
Vi prego e scusate la mia insistenza ma voglio essere sicuro, la frase " la PAL potrebbe arrivare" non è precisa e questo ne va del mio e nostro futuro, andare via o restare.... GRAZIE INFINITE

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IMPONIBILE PROGRESSIVO INPDAP - 27.305,57
SISTEMA PREVIDENZIALE - CONTRIBUTIVO
TRASCINAMENTO IND.OPERATIVE FOND. (%) - 50,22
ALIQUOTA MASSIMA (%) - 38,00
ALIQUOTA T.S. (%) - 27,00
INPDAP (B) - 10,1200
FONDO PREV. (C) - 2,0000
FONDO CRED. (D) - 0,3500
CASSA UFF/SOTT (E) - 1,60000
INPDAP CONTR. (G) - 8,8000

SCAD./RIF. DENOM. VOCE (1) LORDO (4) RIT. VARIE (5) NETTO
E. PROVVISORIO DI RETRIBUZIONE 2010 14,36 2,02 12,34
QUOTA STIPENDIO PARAMETRI 1.372,80 217,03 1.155,77
QUOTA I.I.S. PARAMETRI 541,29 76,16 465,13
RETRIB. INDIVIDUALE DI ANZIANITA' 62,67 8,81 53,86
ASSEGNO FUNZIONALE 152,45 19,44 133,01
IMPORTO AGGIUNTIVO PENSIONABILE 264,23 24,17 240,06
I. F. OPERATIVA DI BASE 295,73 27,06 268,67
TRASCINAMENTO OPERATIVA 150,43 13,77 136,66
MAGG. P.I. EQUIPAGGI FISSI 122,55 11,21 111,34
(5) INDENNITA' DI VOLO 3,82 0,18 3,64

RITENUTE VARIE
scad. 11/2013 ACCONTO 30% ADD.COMUNALE 5,58
scad. 11/2013 ADD. IRPEF COMUNALE 13,03
scad. 11/2013 ADD. IRPEF REGIONALE 45,76
O.N.F.A. 1,07
scad. 12/2017 PREMIO ASS.VITA 51,65

IMPONIBILE IRPEF CORRENTE MESE 2.578,57
IRPEF LORDA MENSILE 703,20
DETRAZIONE LAVORO DIPENDENTE 59,74
DETRAZIONI FAMILIARI A CARICO 25,60
TOTALE DETRAZIONI MENSILI 85,34
IRPEF NETTA MENSILE 617,86 (RITENUTA)

TOTALI 2.980,33(LORDO) 399,85(RITENUTE PREV.) 734,95(RITENUTE VARIE) TOTALI 2.580,48
TOTALE NETTO A PAGARE IN EURO € (5 - 4) 1.845,53

PROGRESSIONE DI GRADO/QUALIFICA
GRADO/QUALIFICA POS. STATO DATA GIURID. DATA AMM.
DATA ARRUOLAMENTO: 13/10/1986 DATA ANZIANITA' SERVIZIO: 13/10/1986
Sergente 14/10/1987 14/10/1987
Sergente Maggiore 14/04/1990 14/04/1990
Maresciallo di 3^ classe 01/09/1995 01/09/1995
Maresciallo di 2^ classe 23/12/1994 01/09/1997
Maresciallo di 1^ classe S.P.E. 31/12/1996 01/01/2002

IMPONIBILE MISURA % RITENUTA
CASSA SOTTUFFICIALI 2.143,57 1,60 34,29
CONTO ENTRATA I.N.P.D.A.P. 3.277,09 8,80 288,38
FONDO CREDITO 2.978,42 0,35 10,42
Maggiorazione 18% FC 1.848,93 0,35 0,91
Maggiorazione 18% INPDAP 1.848,93 8,80 22,97
OPERA PREVIDENZA 2.143,57 2,00 42,88
Totale Ritenuta Amministrato 399,85

TIPO TRASCINAMENTO %
INDENNITA' DI IMPIEGO OP. DI BASE 50,22
ANZ. P.I. EQUIPAGGI FISSI 40,91

DEBITO INIZIALE DEBITO RESIDUO DATA FINE
ACCONTO 30% ADD.COMUNALE 50,23 11,17 30/11/2013
ADD. IRPEF COMUNALE 117,25 26,04 30/11/2013
ADD. IRPEF REGIONALE 411,86 91,54 30/11/2013
O.N.F.A. 1,07
PREMIO ASS.VITA 5.319,95 2.634,15 31/12/2017

(a) IMP.LE REDDITO
CONSOLIDATO 20.674,30

(b) IMPONIBILE
PRESUNTO 2.892,85

(a+b) TOTALE
IMPONIBILE ANNO 33.567,15

(c) IRPEF LORDA ANNUA 9.075,51

(d) TOTALE DETRAZIONI
ANNUE 1.024,04

(c-d) IRPEF NETTA
ANNUA 8.051,47

IRPEF TRATTENUTA MESI
PRECEDENT 4.962,15

TOTALE IRPEF PAGATA
NEL MESE CORRENTE 617,86[/quote]
=====================================================

........Se vuoi la certezza....??? sappi che di sicuro c'è solo la morte e niente più...!!!
....Cio' posto, nessuno ti può certificare con esattezza millesimale la probabile P.A.L.....!!!
...neanche un contabile esperto di questi meccanisi, malgrado vogliono 400€ .-

......Per farti un esempio:

....Tempo addietro, quanto non mi dilettavo su questa tematica, mi sono rivolto al miglior Avvocato
civilista, Docente Universitario di Giurisprudenza ( N.B. che solo per contattarlo ci voleva la domanda in carta bollata) della provincia di Catania, questi mi ha confessato che preferiva affrontare le cause penali ..!!! (anche se non era il suo campo)...!!! che le pensioni militari, in quanto i medesimi meccanismi sono esageratamente complicati per una eventuale riesame di revisione.-

......iN BOCCA A LUPO
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Re: Ce la farò a campare? AIUTO!

Messaggio da panorama »

- Indennità di buonuscita calcolata con il computo dell’indennità di impiego operativo ex lege n. 78 del 1983

- i ricorrenti sono sottufficiali delle Forze Armate collocati a riposo.

IL TAR LAZIO scrive:

1) - La questione è stata affrontata dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che, con le decisioni del 17 settembre 1996 n. 18 e n. 19, ha ritenuto la non computabilità di dette indennità ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita.

2) - Detto orientamento è stato puntualmente ribadito dalla giurisprudenza successiva (cfr. C.d.S. Sez. Sez. VI, 19 marzo 2008 n.1180, 2 ottobre 2007 n. 5062, 4 maggio 1999 n. 570, 10 novembre n. 1521), ed è pienamente condiviso dal Collegio.

3) - L'indennità d'impiego operativo, prevista a favore del personale militare dalla legge 23 marzo 1983 n. 78, non può essere computata ai fini dell'indennità di buonuscita di cui al t.u. 29 dicembre 1973 n. 1032.

Ricorso perso.

I motivi leggeteli qui sotto.
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28/03/2014 201403439 Sentenza 1B


N. 03439/2014 REG.PROV.COLL.
N. 09326/2009 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9326 del 2009, proposto da:
V. B., A. B., M. B., P. C., G. C., M. D. V., A. D. B., A. D. D., D. D., D. F., C. G., D. L., V. S. M., S. M., G. M., P. M., G. N., P. P., E. S., E. N., F. S., A. S., tutti rappresentati e difesi dall'avv. Stefano Viti, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, piazza della Libertà, 20;

contro
Inpdap - Istituto Nazionale di Previdenza Per i Dipendenti dell'Amministrazione, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Dario Marinuzzi, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via S. Croce in Gerusalemme, 55;

Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’accertamento
del diritto alla liquidazione con interessi e rivalutazione monetaria dell’indennità di buonuscita calcolata con il computo dell’indennità di impiego operativo ex lege n. 78 del 1983;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Inpdap - Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione - e del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2014 il dott. Francesco Riccio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso, notificato il 27 ottobre 2009 e depositato il successivo 19 novembre, gli interessati, quali sottufficiali delle Forze Armate collocati a riposo, hanno chiesto l’accertamento del diritto alla corresponsione dell’indennità di buonuscita calcolata tenendo conto anche dell’ammontare dell’indennità di impiego operativo prevista dalla legge n. 78 del 1993, unitamente alla condanna delle amministrazioni intimate al pagamento delle conseguenti differenze economiche e degli interessi e svalutazione monetaria da computarsi sulla somma capitale spettante dalla maturazione del predetto diritto sino al soddisfo.

Al riguardo, i medesimi hanno prospettato come motivi di impugnazione la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto svariati aspetti sintomatici, ritenendo in particolare che la natura retributiva dell’indennità in questione possa di per sé giustificare il ricalcolo a favore delle parti istanti dell’indennità di buonuscita medio tempore corrisposta.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Difesa e l’INPDAP con atti meramente formali.

La questione è stata affrontata dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che, con le decisioni del 17 settembre 1996 n. 18 e n. 19, ha ritenuto la non computabilità di dette indennità ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita.

Detto orientamento è stato puntualmente ribadito dalla giurisprudenza successiva (cfr. C.d.S. Sez. Sez. VI, 19 marzo 2008 n.1180, 2 ottobre 2007 n. 5062, 4 maggio 1999 n. 570, 10 novembre n. 1521), ed è pienamente condiviso dal Collegio.

L'indennità d'impiego operativo, prevista a favore del personale militare dalla legge 23 marzo 1983 n. 78, non può essere computata ai fini dell'indennità di buonuscita di cui al t.u. 29 dicembre 1973 n. 1032.

Occorre, in proposito, ribadire che, per stabilire la computabilità di un certo compenso nella base contributiva dell'indennità di buonuscita, ciò che rileva non è il carattere sostanziale di esso (natura retributiva o previdenziale), ma il dato formale e cioè il regime predisposto dalla legge per ogni emolumento (cfr. Cass. civ., Sez. un., sentenza n. 3673/1997).

Per dette indennità non si rinviene nell’ordinamento alcuna norma espressa che ne stabilisca l’utilizzabilità a fini previdenziali; e neppure può ritenersi che sia ricompresa nella voce stipendio, paga o retribuzione che costituiscono la base contributiva dell’indennità di buonuscita (da intendersi, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, come mera paga tabellare e non come comprensiva di tutti gli emolumenti erogati con continuità e a scadenza fissa).

In conclusione il ricorso deve essere respinto.

Quanto alle spese di lite, sussistono comunque giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Francesco Riccio, Consigliere, Estensore
Domenico Landi, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/03/2014
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