ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da istillnotaffound »

@naturopata
No, no, mi hai convinto.
Ho percepito e sto percependo indebitamente come "vantaggio concesso" l'aliquota prevista da un articolo (nr. 44 del DPR 1092/73) che è implicitamente abrogato. Quindi per onestà restituirò tutti gli emolumenti già percepiti e rinuncerò a quelli futuri derivanti dalla mia quota di pensione retributiva che è evidentemente essa stessa implicitamente abrogata. Il sistema misto è implicitamente ed esplicitamente abrogato come la stessa legge Dini.
Non esiste quota retributiva, in effetti io ho iniziato a lavorare, ai fini pensionistici, dal 1 gennaio 1996.
Questo mi pare definitivamente accertato a seguito della discussione tra di noi.
E contatterò quei tre colleghi che so per certo che hanno già riconosciuto l'art. 54 perchè l'INPS non ha impugnato le relative sentenze al fine che facciano lo stesso che farò io: RINUNCIA ALLA PARTE RETRIBUTIVA della pensione.


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naturopata
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da naturopata »

istillnotaffound ha scritto: mar mar 19, 2019 6:52 pm @naturopata
No, no, mi hai convinto.
Ho percepito e sto percependo indebitamente come "vantaggio concesso" l'aliquota prevista da un articolo (nr. 44 del DPR 1092/73) che è implicitamente abrogato. Quindi per onestà restituirò tutti gli emolumenti già percepiti e rinuncerò a quelli futuri derivanti dalla mia quota di pensione retributiva che è evidentemente essa stessa implicitamente abrogata. Il sistema misto è implicitamente ed esplicitamente abrogato come la stessa legge Dini.
Non esiste quota retributiva, in effetti io ho iniziato a lavorare, ai fini pensionistici, dal 1 gennaio 1996.
Questo mi pare definitivamente accertato a seguito della discussione tra di noi.
E contatterò quei tre colleghi che so per certo che hanno già riconosciuto l'art. 54 perchè l'INPS non ha impugnato le relative sentenze al fine che facciano lo stesso che farò io: RINUNCIA ALLA PARTE RETRIBUTIVA della pensione.
Anche con il moltiplicatore ci sono stati alcuni cui le sentenze non sono state appellate e lo hanno avuto, ora però le cose sono cambiate e ci sono altri cui non è stato riconosciuto definitivamente e attendiamo le Sezioni Riunite. Allo stesso modo attendiamo l'art.54 quando verrà definito del tutto e si vedrà. Ripeto quando avrai applicato l'art.54, come i tuoi colleghi che sai per certo che lo hanno ottenuto, non fare come loro e allega il decreto.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da naturopata »

Per chi avesse informazioni la seconda sezione centrale della corte dei conti ha già depositato da un pò la sentenza la n.61/2019 sia sul moltiplicatore che, soprattutto sull'art.54. Ora appare strano che non si sappiano già notizie in merito, atteso che per il moltiplicatore già sappiamo che sarà negativo, me per l'art.54 è sezione diversa dalla I° che ha dato parere favorevole.


si precisa che relativamente alla normativa da Lei menzionata, all’udienza del 17 Gennaio u.s. è stato discusso il giudizio di appello avverso la sentenza nr. 12/2018 della Sez. Giur. Calabria, il quale risulta essere stato già definito con sentenza pronunciata da questa Sezione nr. 61/2019.
Si precisa altresì che la copia della suddetta sentenza (per un totale di 15 pagine) potrà essere richiesta e ritirata unicamente presso l’URP di questo Istituto, a fronte del versamento dei corrispettivi dovuti per i diritti di copia con o senza certificazione di conformità, pari ad Euro 5,81 (se richiesta uso studio ) oppure dell’importo di Euro 15,50 se richiesta in autentica.

Ecco io sono un po' lontano da Roma e dato che non m'interessa l'art.54 non spendo neanche i 5,81 euro.
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Antonio_1961
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Antonio_1961 »

Oramai è da qualche anno che si parla di questi ricorsi. Alcuni vinti - ma il quesito principale resta : L Inps Paga ?
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

Non vorrei pensare a male ma secondo me, alla fine ci daranno un cetriolo nel di dietro per l'art. 54 e uno per l'art. 3.
Di positivo c'è soltanto che abbiamo parlato e scritto tanto, riempiendo pagine di memorie.
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Antonio_1961
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Antonio_1961 »

Concordo con Panorama - anche se secondo me - anche il cetriolo rimarrà in astinenza. Questo esecutivo che blocca la rivalutazione delle pensioni da 1522 euro in su - c è poca speranza che finanzia l Inps per il ricalcolo pensioni.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da istillnotaffound »

naturopata ha scritto: mer mar 20, 2019 10:20 am Per chi avesse informazioni la seconda sezione centrale della corte dei conti ha già depositato da un pò la sentenza la n.61/2019 sia sul moltiplicatore che, soprattutto sull'art.54. Ora appare strano che non si sappiano già notizie in merito, atteso che per il moltiplicatore già sappiamo che sarà negativo, me per l'art.54 è sezione diversa dalla I° che ha dato parere favorevole.


si precisa che relativamente alla normativa da Lei menzionata, all’udienza del 17 Gennaio u.s. è stato discusso il giudizio di appello avverso la sentenza nr. 12/2018 della Sez. Giur. Calabria, il quale risulta essere stato già definito con sentenza pronunciata da questa Sezione nr. 61/2019.
Si precisa altresì che la copia della suddetta sentenza (per un totale di 15 pagine) potrà essere richiesta e ritirata unicamente presso l’URP di questo Istituto, a fronte del versamento dei corrispettivi dovuti per i diritti di copia con o senza certificazione di conformità, pari ad Euro 5,81 (se richiesta uso studio ) oppure dell’importo di Euro 15,50 se richiesta in autentica.

Ecco io sono un po' lontano da Roma e dato che non m'interessa l'art.54 non spendo neanche i 5,81 euro.


Da dove hai copiato questa “precisazione” che citi qui?
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Paolino58 »

Comunicato stampa del 22 marzo 2019 - Corte dei conti

Roma 22 marzo 2019 - In linea la banca dati unificata di giurisdizione e controllo

E’ in linea da oggi la nuova banca dati unificata della giurisdizione e del controllo (BDU) della Corte dei conti, disponibile al link https://banchedati.corteconti.it/ dall’home page del sito istituzionale, contenente oltre 70.000 provvedimenti.
Il servizio è in corso di aggiornamento a cura delle sezioni competenti.
I testi pubblicati nella banca dati sono consultabili per esclusive finalità di ricerca e documentazione giuridica.

Corte dei conti
Ufficio stampa

:D
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

Mancano ancora le pubblicazioni degli ultimi mesi (Novembre - Dicembre 2018) e tutto il 1° Trimestre del 2019.
Speriamo che lavorano tutto stanotte che viene e tutto domani, così velocizzano i tempi per l'informazione.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da naturopata »

istillnotaffound ha scritto: gio mar 21, 2019 8:53 pm
naturopata ha scritto: mer mar 20, 2019 10:20 am Per chi avesse informazioni la seconda sezione centrale della corte dei conti ha già depositato da un pò la sentenza la n.61/2019 sia sul moltiplicatore che, soprattutto sull'art.54. Ora appare strano che non si sappiano già notizie in merito, atteso che per il moltiplicatore già sappiamo che sarà negativo, me per l'art.54 è sezione diversa dalla I° che ha dato parere favorevole.


si precisa che relativamente alla normativa da Lei menzionata, all’udienza del 17 Gennaio u.s. è stato discusso il giudizio di appello avverso la sentenza nr. 12/2018 della Sez. Giur. Calabria, il quale risulta essere stato già definito con sentenza pronunciata da questa Sezione nr. 61/2019.
Si precisa altresì che la copia della suddetta sentenza (per un totale di 15 pagine) potrà essere richiesta e ritirata unicamente presso l’URP di questo Istituto, a fronte del versamento dei corrispettivi dovuti per i diritti di copia con o senza certificazione di conformità, pari ad Euro 5,81 (se richiesta uso studio ) oppure dell’importo di Euro 15,50 se richiesta in autentica.

Ecco io sono un po' lontano da Roma e dato che non m'interessa l'art.54 non spendo neanche i 5,81 euro.


Da dove hai copiato questa “precisazione” che citi qui?



Segreteria II^ Sezione Centrale della Corte dei Conti di Roma.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da istillnotaffound »

naturopata ha scritto: mer mar 20, 2019 10:20 am Per chi avesse informazioni la seconda sezione centrale della corte dei conti ha già depositato da un pò la sentenza la n.61/2019 sia sul moltiplicatore che, soprattutto sull'art.54. Ora appare strano che non si sappiano già notizie in merito, atteso che per il moltiplicatore già sappiamo che sarà negativo, me per l'art.54 è sezione diversa dalla I° che ha dato parere favorevole.


si precisa che relativamente alla normativa da Lei menzionata, all’udienza del 17 Gennaio u.s. è stato discusso il giudizio di appello avverso la sentenza nr. 12/2018 della Sez. Giur. Calabria, il quale risulta essere stato già definito con sentenza pronunciata da questa Sezione nr. 61/2019.
Si precisa altresì che la copia della suddetta sentenza (per un totale di 15 pagine) potrà essere richiesta e ritirata unicamente presso l’URP di questo Istituto, a fronte del versamento dei corrispettivi dovuti per i diritti di copia con o senza certificazione di conformità, pari ad Euro 5,81 (se richiesta uso studio ) oppure dell’importo di Euro 15,50 se richiesta in autentica.

Ecco io sono un po' lontano da Roma e dato che non m'interessa l'art.54 non spendo neanche i 5,81 euro.


Questa sentenza non riguarda art. 54
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da naturopata »

Questa sentenza non riguarda art. 54
[/quote]

Strano a me sembra proprio di si:

Sezione:
CALABRIA Esito: SENTENZA Numero: 12 Anno: 2018 Materia: PENSIONI
Data pubblicazione: 30/01/2018 R E P U BB L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA IL GIUDICE DELLE PENSIONI CONS. DOMENICO GUZZI ha pronunziato la seguente SENTENZA n. 12/2018 Sul il ricorso in materia di pensioni civili n. 21458 del registro di Segreteria, proposto da - G. P., nato a omissis l’Omissis, rappresentato e difeso dall’avv. Santo Delfino, presso il cui studio in Villa San Giovanni, via Zanotti Bianco n. 33, ha eletto domicilio, contro - l’INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Direzione di Reggio Calabria, in persona del suo Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Giacinto Greco e Francesco Muscari Tomaioli, con i quali ha eletto domicilio in Catanzaro, via F. Acri n. 81, presso la sede dell’Avvocatura INPS territoriale. Uditi all’udienza del 26 gennaio 2018 l’avv. Santo Delfino per il ricorrente e l’avv. Giacinto Greco per l’INPS. FATTO Con l’interposto gravame, il sig. G. P. agisce avverso la determinazione atto n. RC012017875805 del 28.07.2017 con la quale l'INPS sede di Reggio Calabria - gestione ex lnpdap - ha quantificato il trattamento di quiescenza iscrizione n. 17492103. A tal fine rappresenta di essersi arruolato nel Corpo della Guardia di Finanza in data 01.10.1986 e, dopo circa 31 anni di servizio (nel grado di maresciallo aiutante), di essere stato posto in congedo assoluto in data 04.05.2017 a seguito di sopravvenuta inidoneità psico-fisica. In conseguenza di ciò, il trattamento di pensione avrebbe dovuto essergli liquidato con
l’applicazione dei benefici di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973
, anziché, come fatto dall’amministrazione previdenziale, facendo applicazione del sistema di calcolo di cui all’art. 44 dello stesso testo unico. Il ricorrente chiede, inoltre, il rimborso degli arretrati maturati per l'applicazione dei benefici previsti dall'articolo 3, del D.Lgs n° 165/1997, sul presupposto che, cessato dal servizio per riforma, è stato escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria ex art. 992 del D.L.gs n° 66/2010. Con memoria depositata il 15 dicembre 2017, l’INPS si è ritualmente costituito per contestare la domanda attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto, e per chiedere che la stessa sia integralmente respinta. In udienza, le parti intervenute hanno insistito, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, per l’accoglimento delle conclusioni rispettivamente
rassegnate in atti. Considerato
D I R I T T O Come evidenziato in narrativa, il ricorso comprende due capi di domanda. Con il primo, il ricorrente chiede che il suo trattamento pensionistico ordinario gli venga liquidato secondo il sistema di calcolo previsto dall’art. 54 del d. P.R. n. 1092 del 1973. Il secondo capo di domanda fa, invece, riferimento all’asserito diritto di conseguire i benefici derivanti dall’applicazione dell’art. 3 del D.lgs. n. 165/1997. Orbene, ritiene questo giudice che il ricorso possa essere accolto parzialmente e solo con riguardo al primo capo di domanda per le ragioni di seguito esposte. I. L’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, commi 1 e 2, com’è noto prevede per il personale militare dello Stato un regime pensionistico più favorevole rispetto a quello disciplinato per il personale civile dall’art. 44 dello stesso testo unico, stabilendo che “1. La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile 2. La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”. Nel caso di specie, è indubbio che all’atto del pensionamento il sig. G. avesse maturato oltre 15 anni, ma anche più di 20 di servizio e tuttavia secondo l’Istituto controparte, la disposizione dallo stesso invocata non potrebbe trovare applicazione. Ritiene al riguardo l’INPS che l'art. 54 non avrebbe innovato l’ordinario meccanismo delle aliquote di rendimento previsto dall’art. 44 citato, essendosi limitato ad “attribuire un ulteriore beneficio ristretto a coloro cessati con 15 anni ma non ancora 20”. Dal suo punto di vista, in pratica sarebbe sufficiente “porre mente al meccanismo delle aliquote percentuali. Fino a 15 anni si matura il 2,33% annuo, pervenendo al 35% con 15 anni. Dal 15esimo l'aliquota si riduce al 1,8%. Ne consegue che, al 20 anno di servizio, l'aliquota complessiva è pari al 44% (35% + 9% derivante da 1,80% x 5). Dopo il 20esimo anno l'aliquota è sempre 1,8% sino al conseguimento dell'80% al 40esimo anno (che, tuttavia, per i militari era più veloce trattandosi di servizio utile e non effettivo, ove il servizio utile era contraddistinto dalle maggiorazioni)”. In concreto, dunque, il “comma 1 dell'art. 54, quindi, non creava nuove aliquote annuali di calcolo, bensì si limitava a fornire un bonus a coloro che cessassero con anzianità compresa tra 15 e 20 anni di servizio. Bonus variabile, chiaramente, in base all'anzianità superiore a 15 fino a 20. Per cui, chi cessava con 16 anni aveva un bonus di 1,8% x 4 anni, chi cessava a 17 anni un bonus di 1,8%, e così via”. In definitiva, dunque, sembrerebbe che l’art. 54, comma 1, possa trovare applicazione per il solo personale militare che all’atto della cessazione del servizio non avesse ancora superato il 20° anno di servizio utile, mentre per coloro che lo avevano superato nessuna differenziazione si sarebbe potuta configura con il restante personale dello Stato. Questo giudice è di contrario avviso. Sul punto, risulta evidente la commistione che l’INPS erroneamente compie tra ambiti di disciplina tra di loro differenti al fine di omologare situazioni e
personale tutt’altro che omologabili. L’art. 54 detta, come lo stesso INPS peraltro riconosce, una disciplina di favore nei confronti del personale militare che non è prevista per i dipendenti civili dello Stato, disciplina che sancisce il diritto ad una pensione pari al 44 per cento della base pensionabile per coloro che siano cessati tra il 15° e il 20° anno di servizio. Non è pertanto corretto sostenere, come fa invece l’INPS (sopra se ne è dato conto) che fino “a 15 anni si matura il 2,33% annuo, pervenendo al 35% con 15 anni. Dal 15esimo l'aliquota si riduce al 1,8%. Ne consegue che, al 20 anno di servizio, l'aliquota complessiva è pari al 44% (35% + 9% derivante da 1,80% x 5). Dopo il 20esimo anno l'aliquota è sempre 1'1,8% sino al conseguimento dell'80%......”, giacché così opinando non si coglie ciò che il chiaro tenore letterale della disposizione non può che portare a cogliere e cioè che il 44 per cento della base pensionabile spetta al militare che cessi avendo compiuto 15 anni, dunque anche con un solo giorno in più di servizio oltre il 15° anno e così fino al 20° anno di servizio utile. In concreto e in estrema sintesi, volendo seguire il calcolo esemplificativo fatto dall’INPS, rapportando su base annua la percentuale di rendimento, se per il personale civile l’aliquota è in effetti del 2,33% annuo per i primi 15 anni in conformità all’art.44, comma 1, per il personale militare, invece, detta aliquota è del 2,93% (44%:15), giacché diversamente opinando non avrebbe avuto ragion d’essere la differenziazione operata dal legislatore tra le due categorie con il riconoscimento del vantaggio del 44% anche con un solo giorno in più di servizio oltre il 15° anno per il personale militare, vantaggio che, come già osservato, non è contemplato dall’art. 44, comma 1. Superata tale soglia, è sì vero che la percentuale spettante è pari all’1,80 per cento per ogni anno di servizio, ma tale percentuale, come è agevole desumere dall’interpretazione anche in questo caso letterale della norma, è da calcolarsi in aggiunta a quella di cui al comma precedente, che ne risulta come dice il comma 2 “aumentata”, di tal che, ad esempio, il dipendente militare cessato con un anzianità di servizio di 21 anni, avrebbe avuto diritto ad una pensione pari al 45,80% della base pensionabile (44% fino a 20 anni + 1,80% per 1 anno), fermo restando, ovviamente, il limite massimo finale pari all’80 per cento della base pensionabile previsto anche per il personale militare dal comma 7 dell’art. 54 citato analogamente a quanto stabilito dall’art. 44, comma 1, per il personale civile. Ovviamente, poiché il ricorrente aveva un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni alla data del 31 dicembre 1995, il relativo trattamento pensionistico non poteva che essere determinato, come in effetti avvenuto, in base al sistema previsto dal nuovo ordinamento pensionistico introdotto dal D.Lgs. n. 503/1992 e consolidatosi con la nota legge n. 335 dell’8 agosto 1995, sistema che ha, infatti, notoriamente previsto come la pensione dovesse essere determinata in parte secondo il sistema retributivo per l'anzianità maturata fino al 31 dicembre 1995, e in parte con il sistema contributivo, per l'anzianità maturata dal 1° gennaio 1996, ovvero, a partire dal 1993, dalla somma della "quota A" corrispondente "all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo” la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile" e della "quota B" corrispondente "all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a
decorrere dal 1° gennaio 1993, calcolato secondo le norme di cui al presente decreto". Ne consegue che quanto in precedenza dedotto in ordine all’art. 54 non può che valere per la parte della pensione spettante al G. in quota A, ovverosia per la parte della pensione calcolata sulla scorta del sistema retributivo, che deve dunque essere ricalcolata tenendo conto della aliquota di rendimento prevista dalla norma in rassegna. La cui applicazione, peraltro, viene anche fatta salva dalla citata disciplina di riforma del sistema pensionistico, se è vero come è vero che, come sopra evidenziato, il calcolo della pensione deve essere effettuato secondo le norme vigenti al momento della entrata in vigore della legge n 335 del 1995. II. In merito alla richiesta di applicazione del beneficio compensativo di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo n° 165/1997, con ogni ulteriore diritto a favore del ricorrente compreso il riconoscimento, la liquidazione e pagamento degli arretrati, degli interessi e la rivalutazione monetaria come per legge dal dovuto al soddisfo, il ricorse deve essere invece respinto. Il ricorrente è cessato dal servizio per inidoneità permanente al servizio militare e d'istituto con un'età anagrafica di 51 anni 1 mese e 3 giorni ed un servizio utile a pensione di 35 anni e 7 mesi, quindi, senza aver maturato nessun requisito espressamente previsto per il collocamento in ausiliaria, pertanto, nessuna "esclusione " dalla posizione di ausiliaria o in alternativa ai benefici dell'articolo 3, comma 7 del D.Lvo 30 aprile 1997, n° 165 può trovare applicazione nel caso di specie. L’ art. 3 del DLgs n. 165/1997, in attuazione della delega conferita ai sensi dell’ art. 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 662/96 (legge finanziaria 1997), ha infatti introdotto rilevanti modifiche alla normativa riguardante la posizione di ausiliaria, sotto il profilo delle modalità di accesso, dei limiti di permanenza e dell’importo dell’indennità, prevedendo che in essa possa essere collocato il personale militare delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza giudicato idoneo a seguito di accertamento sanitario e a tale personale compete, e stabilendo che in aggiunta al trattamento pensionistico, a detto personale compete un’indennità pari all’80% della differenza tra la pensione percepita e la retribuzione spettante al pari grado in servizio. Ora, i fini del presente giudizio e per risolvere la questione di diritto posta dal ricorrente, non si può che denotare come, a proposito delle modalità di accesso, il citato art. 3, comma 1, abbia in buona sostanza escluso dalla possibilità di poter transitare in ausiliaria il personale militare che sia cessato dal servizio non per raggiunti limiti di età ma per inidoneità al servizio di istituto. Il ricorrente, come detto, è stato dispensato dal servizio attivo per inidoneità, sicché lo stesso non vantava il requisito soggettivo per il collocamento in ausiliaria e, dunque, per il conseguimento degli effetti economici per come preteso in domanda. Il ricorso va in conclusione parzialmente accolto, mentre per ciò che concerne le spese, la complessità delle questioni trattate induce a disporne la compensazione integrale tra le parti in causa. P.Q.M. La Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Calabria, ACCOGLIE
Il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, riconosce al ricorrente il diritto alla riliquidazione della pensione con applicazione dell’aliquota di rendimento di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 sulla parte dell’assegno calcolata con il sistema retributivo. Sui maggiori ratei spettano, inoltre, gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento. RESPINGE Il ricorso per i restanti capi di domanda. Spese compensate. Manda alla Segreteria di provvedere agli adempimenti di rito. Così deciso in Catanzaro il 26 gennaio 2018 IL GIUDICE f.to Domenico Guzzi Depositata in Segreteria il 26/01/2018 Il responsabile delle segreterie pensioni f.to Dott.ssa Francesca Deni
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

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@naturopata
sai che l'impugnazione è un diritto di entrambi le parti?
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

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istillnotaffound ha scritto: mar mar 26, 2019 6:37 pm @naturopata
sai che l'impugnazione è un diritto di entrambi le parti?
In realtà è una facoltà, se fosse un diritto sarebbe automatico. Forse volevi dire questo a professor……….
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

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@naturopata
Mai sentito parlare di diritti automatici. Fammi un esempio.
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