ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
I paragrafi qui sotto sono tratti dalla sentenza della CdC Sez. 3^ d'Appello n. 7 (pubblicata il 18/01/2024 e posta nell'argomento appropriato) che tratta un argomento diverso e cioè, per il riconoscimento del diritto al beneficio della maggiorazione contributiva ex art. 80, comma 3, legge 388/2000, …..
Alcuni sanno e altri no.
Nel rigettare l’appello, il Giudice precisa quanto segue in merito al sistema pensionistico, ed è per questo che ho pensato di postarlo.
Come noto, il sistema di calcolo delle pensioni ha subito, in armonia con l'andamento socioeconomico del Paese, diverse modifiche nel corso degli ultimi decenni.
Il grande cambiamento è arrivato nel 1995, quando con la legge 8 agosto 1995 n. 335, il legislatore ha stabilito che, per tutti coloro che non avessero maturato, alla data del 31 dicembre 1995, i 18 anni di servizio e per i nuovi assunti, il trattamento di quiescenza non dovesse essere più calcolato secondo il sistema retributivo, ma sulla base del nuovo sistema contributivo.
Si è venuto a delineare un sistema di calcolo della pensione diversificato: un sistema puramente retributivo per coloro che avessero maturato più di diciotto anni di servizio al 31 dicembre 1995, un sistema puramente contributivo per tutti coloro che fossero assunti a decorrere dal 1° gennaio 1996 ed un sistema di calcolo c.d. misto per coloro che, in servizio al 31 dicembre 1995, non avessero maturato più di diciotto anni di servizio.
Il sistema retributivo c.d. "puro", ha, inoltre, da ultimo, subito una modifica con il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, modificata con la legge 24 febbraio 2012, n. 14 che ha introdotto, per le anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012, il sistema di calcolo contributivo, presentando, pertanto, anche per questi lavoratori, un sistema di calcolo misto, anziché totalmente retributivo come previsto dalla previgente normativa (quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011, calcolata secondo il sistema retributivo e quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012, calcolata secondo il sistema contributo).
Si comprende, quindi, come il sistema di calcolo c.d. retributivo sia un sistema di calcolo ad "esaurimento", che sarà definitivamente eliminato con il pensionamento di tutti coloro che si sono trovati in servizio a cavallo del 31 dicembre 1995.
Il sistema di calcolo del trattamento di quiescenza secondo il sistema retributivo è un sistema di calcolo particolarmente oneroso per lo Stato dal momento che la pensione viene commisurata al prodotto di tre elementi: la retribuzione pensionabile, l'anzianità contributiva e l'aliquota di rendimento.
Il sistema contributivo prevede, invece, la determinazione del trattamento di quiescenza attraverso il sistematico accantonamento di somme che costituisce il montante dei contributi versati.
Il montante contributivo, ovviamente, aumenta all'aumentare degli anni di servizio.
La pensione sarà determinata moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione relativo all'età al momento del pensionamento.
Alcuni sanno e altri no.
Nel rigettare l’appello, il Giudice precisa quanto segue in merito al sistema pensionistico, ed è per questo che ho pensato di postarlo.
Come noto, il sistema di calcolo delle pensioni ha subito, in armonia con l'andamento socioeconomico del Paese, diverse modifiche nel corso degli ultimi decenni.
Il grande cambiamento è arrivato nel 1995, quando con la legge 8 agosto 1995 n. 335, il legislatore ha stabilito che, per tutti coloro che non avessero maturato, alla data del 31 dicembre 1995, i 18 anni di servizio e per i nuovi assunti, il trattamento di quiescenza non dovesse essere più calcolato secondo il sistema retributivo, ma sulla base del nuovo sistema contributivo.
Si è venuto a delineare un sistema di calcolo della pensione diversificato: un sistema puramente retributivo per coloro che avessero maturato più di diciotto anni di servizio al 31 dicembre 1995, un sistema puramente contributivo per tutti coloro che fossero assunti a decorrere dal 1° gennaio 1996 ed un sistema di calcolo c.d. misto per coloro che, in servizio al 31 dicembre 1995, non avessero maturato più di diciotto anni di servizio.
Il sistema retributivo c.d. "puro", ha, inoltre, da ultimo, subito una modifica con il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, modificata con la legge 24 febbraio 2012, n. 14 che ha introdotto, per le anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012, il sistema di calcolo contributivo, presentando, pertanto, anche per questi lavoratori, un sistema di calcolo misto, anziché totalmente retributivo come previsto dalla previgente normativa (quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011, calcolata secondo il sistema retributivo e quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012, calcolata secondo il sistema contributo).
Si comprende, quindi, come il sistema di calcolo c.d. retributivo sia un sistema di calcolo ad "esaurimento", che sarà definitivamente eliminato con il pensionamento di tutti coloro che si sono trovati in servizio a cavallo del 31 dicembre 1995.
Il sistema di calcolo del trattamento di quiescenza secondo il sistema retributivo è un sistema di calcolo particolarmente oneroso per lo Stato dal momento che la pensione viene commisurata al prodotto di tre elementi: la retribuzione pensionabile, l'anzianità contributiva e l'aliquota di rendimento.
Il sistema contributivo prevede, invece, la determinazione del trattamento di quiescenza attraverso il sistematico accantonamento di somme che costituisce il montante dei contributi versati.
Il montante contributivo, ovviamente, aumenta all'aumentare degli anni di servizio.
La pensione sarà determinata moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione relativo all'età al momento del pensionamento.
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
CdC Sez. d'Appello Siciliana n. 55 in Rif. CdC Siciliana n. 472/2022 su ex militare dell'Esercito Italiano transitato nel 2008 nei ruoli civili presso l’Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA), ACCOGLIE l'appello dell'INPS e, per l’effetto, annulla le statuizioni contenute nella sentenza impugnata di 1° Grado.
Ecco alcuni brani contenuti in 1° Grado:
1) - Già arruolato nell’Esercito Italiano dal 26 aprile 1981 e transitato nel 2008 nei ruoli civili presso l’Agenzia Regionale Protezione Ambiente, titolare del trattamento pensionistico a decorrere dal 1 aprile 2020 chiede la riliquidazione del trattamento di quiescenza con l’applicazione dell’aliquota pensionistica di cui all’art. 54 del DPR 1092/1973.
2) - Ad avviso del difensore, in seguito all’entrata in vigore della legge n. 335/1995, la componente retributiva della pensione del sig. C., maturata al 31 dicembre 1995 e pari a 17 anni e 5 mesi, andrebbe calcolata ai sensi dell’art. 54 di cui al Capo II, rubricato “Personale militare” del DPR n. 1092/1973, che prevede l’aliquota del 44 per cento della base pensionabile, se il militare ha maturato un’anzianità di almeno quindici e non più di venti anni di servizio utile.
3) - A suo avviso il conteggio operato dall’INPS è errato in quanto ha preso come riferimento l’aliquota del 35 per cento di cui all’art. 44 del TU 1092/1973 destinato al personale civile, invece che quella del 44 per cento di cui all’art. 54 applicabile al personale militare.
IL GIUDICE di 1° grado stabilisce che:
4) - Conseguentemente, aderendo al principio sopra enunciato, atteso che il ricorrente alla data del 31 dicembre 1995 aveva un’anzianità di servizio pari a 17 anni e 5 mesi, il presente ricorso deve essere accolto parzialmente e va dichiarato il diritto del sig. C.D. al ricalcolo della quota retributiva del trattamento di quiescenza mediante l’applicazione del coefficiente del 2,44%.
IL GIUDICE d'APPELLO invece stabilisce che:
5) - Alla luce di tali elementi, appare evidente che l’appellato, cessato dal servizio come civile, non può vantare alcun diritto alla riliquidazione della pensione con applicazione del computo più favorevole previsto dall’art. 54 del DPR n. 1092/1973 che espressamente disciplina la pensione spettante al personale militare.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d’appello per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando,
- Accoglie il gravame e, per l’effetto, annulla le statuizioni contenute nella sentenza impugnata n. 472/2022, emessa dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana.
OMISSIS
Ecco alcuni brani contenuti in 1° Grado:
1) - Già arruolato nell’Esercito Italiano dal 26 aprile 1981 e transitato nel 2008 nei ruoli civili presso l’Agenzia Regionale Protezione Ambiente, titolare del trattamento pensionistico a decorrere dal 1 aprile 2020 chiede la riliquidazione del trattamento di quiescenza con l’applicazione dell’aliquota pensionistica di cui all’art. 54 del DPR 1092/1973.
2) - Ad avviso del difensore, in seguito all’entrata in vigore della legge n. 335/1995, la componente retributiva della pensione del sig. C., maturata al 31 dicembre 1995 e pari a 17 anni e 5 mesi, andrebbe calcolata ai sensi dell’art. 54 di cui al Capo II, rubricato “Personale militare” del DPR n. 1092/1973, che prevede l’aliquota del 44 per cento della base pensionabile, se il militare ha maturato un’anzianità di almeno quindici e non più di venti anni di servizio utile.
3) - A suo avviso il conteggio operato dall’INPS è errato in quanto ha preso come riferimento l’aliquota del 35 per cento di cui all’art. 44 del TU 1092/1973 destinato al personale civile, invece che quella del 44 per cento di cui all’art. 54 applicabile al personale militare.
IL GIUDICE di 1° grado stabilisce che:
4) - Conseguentemente, aderendo al principio sopra enunciato, atteso che il ricorrente alla data del 31 dicembre 1995 aveva un’anzianità di servizio pari a 17 anni e 5 mesi, il presente ricorso deve essere accolto parzialmente e va dichiarato il diritto del sig. C.D. al ricalcolo della quota retributiva del trattamento di quiescenza mediante l’applicazione del coefficiente del 2,44%.
IL GIUDICE d'APPELLO invece stabilisce che:
5) - Alla luce di tali elementi, appare evidente che l’appellato, cessato dal servizio come civile, non può vantare alcun diritto alla riliquidazione della pensione con applicazione del computo più favorevole previsto dall’art. 54 del DPR n. 1092/1973 che espressamente disciplina la pensione spettante al personale militare.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d’appello per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando,
- Accoglie il gravame e, per l’effetto, annulla le statuizioni contenute nella sentenza impugnata n. 472/2022, emessa dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana.
OMISSIS
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
CdC d’ Appello Regione Siciliana sentenza n. 75/2024 rigetta l’appello del ricorrente, Ufficiale dei Carabinieri in congedo, proveniente dalla categoria dei Luogotenenti Carica Speciale.
Potete leggere il tutto nell’allegato.
Potete leggere il tutto nell’allegato.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
La CdC Puglia rigetta il ricorso del ricorrente che ha rappresentato che proviene dalla categoria dei Luogotenenti Carica Speciale e che solo al termine della carriera, a seguito di vincita del primo concorso per Ufficiali ruolo straordinario ad esaurimento dell’Arma dei Carabinieri ha conseguito una progressione di carriera, sfociata nel ruolo degli Ufficiali straordinari ad esaurimento mantenuto sino alla data del congedo per limiti di età a decorrere dal 24 novembre 2021.
N.B.: leggete direttamente dall'allegato per comprendere la richiesta del ricorrente e cosa riferisce l'INPS e il Giudice della CdC.
N.B.: leggete direttamente dall'allegato per comprendere la richiesta del ricorrente e cosa riferisce l'INPS e il Giudice della CdC.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
La CdC Sez. 1^ d'Appello n. 219/2024 (anche 221 e 222) accoglie l'appello dell'INPS.
N.B.: di queste in Appello ne stanno diverse e tutte a favore dell'INPS.
1) - Col riordino delle carriere del 2017 molti Luogotenenti sono transitati nel ruolo degli Ufficiali, ma a quanto pare qualcosa con gli va giu’ inerente il trattamento pensionistico e, quindi, una volta andati in pensione hanno iniziato con ricorsi alla Corte dei Conti per quanto riguarda le aliquote.
P.S.: per chi è interessato può leggere le motivazioni direttamente dall'allegato.
N.B.: di queste in Appello ne stanno diverse e tutte a favore dell'INPS.
1) - Col riordino delle carriere del 2017 molti Luogotenenti sono transitati nel ruolo degli Ufficiali, ma a quanto pare qualcosa con gli va giu’ inerente il trattamento pensionistico e, quindi, una volta andati in pensione hanno iniziato con ricorsi alla Corte dei Conti per quanto riguarda le aliquote.
P.S.: per chi è interessato può leggere le motivazioni direttamente dall'allegato.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Esatto! Per alcuni o per tanti la bramosia di diventare Ufficiali è più forte del fattore economico stesso, poi quando si fermano a riflettere un attimo e valutano ciò che hanno perso, allora partono con i ricorsi a nastro! Ahahahah
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Ciao!
Su questo forum il buon Antonino ha postato diverse sentenze, tutte a sfavore dei Sottufficiali transitati nel ruolo Ufficiali.
Su questo forum il buon Antonino ha postato diverse sentenze, tutte a sfavore dei Sottufficiali transitati nel ruolo Ufficiali.
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
[
Luogotenente cs. Di un reparto speciale di una grande città,passato ufficiale in una compagnia distaccata, viene inviato a oltre 100 km da dove ha affetti e casa di proprietà, attualmente vive da solo in zona che definirla disagiata e' un eufemismo....
Che dire conviene a livello economico, art.86 a parte ??
No!
In futuro Passerà capitano e dal parametro 148, passerà al 150, 5.
Oltre a tutte le problematiche logistiche, ci si perde pure...
Così come ben spiegato dal buon Sasabl, non conviene cambiare il ruolo negli ultimi anni di servizio, o perlomeno non ci guadagni nulla!!!
Luogotenente cs. Di un reparto speciale di una grande città,passato ufficiale in una compagnia distaccata, viene inviato a oltre 100 km da dove ha affetti e casa di proprietà, attualmente vive da solo in zona che definirla disagiata e' un eufemismo....
Che dire conviene a livello economico, art.86 a parte ??
No!
In futuro Passerà capitano e dal parametro 148, passerà al 150, 5.
Oltre a tutte le problematiche logistiche, ci si perde pure...
Così come ben spiegato dal buon Sasabl, non conviene cambiare il ruolo negli ultimi anni di servizio, o perlomeno non ci guadagni nulla!!!
Per Aspera ad Astra!!!!
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
CdC d'Appello Siciliana n. 105 resa pubblica il 19/12/2024 con Rif. CdC Siciliana di primo grado n. 66/2023. Interessante.
1) - Il ricorrente ha usufruito del trattamento provvisorio di quiescenza col "sistema misto", con applicazione dell’aliquota di pensionabilità pari al 2,33% prevista dall’art. 44 del D.P.R. n. 1093/73 per i dipendenti pubblici.
Successivamente il trattamento pensionistico è stato rideterminato con il decreto di pensione definitiva con applicazione dell’aliquota di pensionabilità del 2,20%.
Conseguentemente, in applicazione della predetta decretazione definitiva di pensione è scaturito un indebito pari ad € 3.101,89 che l’INPS ha recuperato con trattenute mensili sui cedolini di pensione.
1) - Il ricorrente ha usufruito del trattamento provvisorio di quiescenza col "sistema misto", con applicazione dell’aliquota di pensionabilità pari al 2,33% prevista dall’art. 44 del D.P.R. n. 1093/73 per i dipendenti pubblici.
Successivamente il trattamento pensionistico è stato rideterminato con il decreto di pensione definitiva con applicazione dell’aliquota di pensionabilità del 2,20%.
Conseguentemente, in applicazione della predetta decretazione definitiva di pensione è scaturito un indebito pari ad € 3.101,89 che l’INPS ha recuperato con trattenute mensili sui cedolini di pensione.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da Agente di Custodia »
Ci sono 365 post al riguardo l'argomento , più di decine di sentenze . Credo sia giunta l'ora di sventolare bandiera bianca.
l'INPS non farà mai riconteggi, i ricorsi sono una perdita di denari, un guadagno di molti legali.
l'INPS non farà mai riconteggi, i ricorsi sono una perdita di denari, un guadagno di molti legali.
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
CdC per l'Umbria n. 23/2024 resa pubblica il 15/05/2024 e Umbria n. 61/2024 resa pubblica il 19/12/2024, relative al recupero di somme indebite a seguito di sentenza di 1° grado liquidata con il 44% e la successiva sentenza d' Appello che ha determinato il 2,44% come da sentenza delle SS.RR.
N.B.: > Con Rif. alla CdC Umbria sentenza n. 73/2019 riformata parzialmente con sentenza CdC Sez. 2^ d’appello n. 189 /2022, oltre alla n. 61 che allego, ci sono anche la n. 59 (collega con 17 anni e 6 mesi) e la n. 60 (collega con 15 anni, 6 mesi ed 8 giorni) facenti parte tutti dello stesso ricorso in 1° grado.
Buona lettura e sentenze interessanti tra indebito e restituzione.
N.B.: > Con Rif. alla CdC Umbria sentenza n. 73/2019 riformata parzialmente con sentenza CdC Sez. 2^ d’appello n. 189 /2022, oltre alla n. 61 che allego, ci sono anche la n. 59 (collega con 17 anni e 6 mesi) e la n. 60 (collega con 15 anni, 6 mesi ed 8 giorni) facenti parte tutti dello stesso ricorso in 1° grado.
Buona lettura e sentenze interessanti tra indebito e restituzione.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
> recupero delle somme indebitamente percepite
1) - CdC Sardegna n. 1/2024 riguarda recupero per cd. Moltiplicatore art. 3, comma 7, del D.lgs. n. 165/1997 e art. 54, nonostante la sentenza riformata dalla CdC Sez. 1^ d’Appello.
> Il giudice precisa che gli artt. 203 e 204 del D.P.R. n. 1092 del 1973 non sono applicabili al ricorrente ma però La conferma del particolare favor previsto per il soggetto titolare di un trattamento pensionistico si ha nel successivo art. 205, secondo il quale la revoca del provvedimento attributivo del trattamento di quiescenza non può avvenire in qualsiasi tempo: “La revoca e la modifica sono effettuate d'ufficio o a domanda dell'interessato. Nei casi previsti nelle lett. a) e b) dell'art. 204 il provvedimento è revocato o modificato d'ufficio non oltre il termine di tre anni dalla data di registrazione del provvedimento stesso; nei casi di cui alle lett. c) e d) di detto articolo il termine è di sessanta giorni dal rinvenimento dei documenti nuovi dalla notizia della riconosciuta o dichiarata falsità dei documenti.”
> Nel caso di specie può trovare applicazione tale normativa, che consente alla pubblica amministrazione incorsa in un errore (sia stato omesso di tener conto di elementi risultanti dagli atti) di porvi rimedio nel termine di tre anni, che in questo caso non erano trascorsi.
N.B.: Pertanto lo rigetta.
1) - CdC Sardegna n. 1/2024 riguarda recupero per cd. Moltiplicatore art. 3, comma 7, del D.lgs. n. 165/1997 e art. 54, nonostante la sentenza riformata dalla CdC Sez. 1^ d’Appello.
> Il giudice precisa che gli artt. 203 e 204 del D.P.R. n. 1092 del 1973 non sono applicabili al ricorrente ma però La conferma del particolare favor previsto per il soggetto titolare di un trattamento pensionistico si ha nel successivo art. 205, secondo il quale la revoca del provvedimento attributivo del trattamento di quiescenza non può avvenire in qualsiasi tempo: “La revoca e la modifica sono effettuate d'ufficio o a domanda dell'interessato. Nei casi previsti nelle lett. a) e b) dell'art. 204 il provvedimento è revocato o modificato d'ufficio non oltre il termine di tre anni dalla data di registrazione del provvedimento stesso; nei casi di cui alle lett. c) e d) di detto articolo il termine è di sessanta giorni dal rinvenimento dei documenti nuovi dalla notizia della riconosciuta o dichiarata falsità dei documenti.”
> Nel caso di specie può trovare applicazione tale normativa, che consente alla pubblica amministrazione incorsa in un errore (sia stato omesso di tener conto di elementi risultanti dagli atti) di porvi rimedio nel termine di tre anni, che in questo caso non erano trascorsi.
N.B.: Pertanto lo rigetta.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
La CdC Sez. 3^ d'Appello con la n. 25/2025 con Rif. alla CdC Calabria n. 90/2022, rigetta l'appello del ricorrente, PER una migliore pensione con "l'applicazione della percentuale di aumento del 3,60% della base pensionabile, dal 21° anno di servizio e sino al 31 dicembre 1997, e del 2% dal 1° gennaio 1998 alla cessazione".
>> Luogotenente carica speciale, è transitato con decorrenza 31 dicembre 2017 nel ruolo degli ufficiali (cfr. Decreto dirigenziale n. 0426595, del 26 luglio 2018), dal quale è cessato, per raggiunti limiti di età, il 22 maggio 2020. Pertanto, dal 23 maggio seguente è titolare della pensione diretta ordinaria di anzianità liquidata con formula interamente retributiva, all’esito del doppio calcolo imposto dall’art. 1,co.707 della legge 190/2014.
N.B.: Per completezza leggete il tutto dall'allegato.
>> Luogotenente carica speciale, è transitato con decorrenza 31 dicembre 2017 nel ruolo degli ufficiali (cfr. Decreto dirigenziale n. 0426595, del 26 luglio 2018), dal quale è cessato, per raggiunti limiti di età, il 22 maggio 2020. Pertanto, dal 23 maggio seguente è titolare della pensione diretta ordinaria di anzianità liquidata con formula interamente retributiva, all’esito del doppio calcolo imposto dall’art. 1,co.707 della legge 190/2014.
N.B.: Per completezza leggete il tutto dall'allegato.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da Silvio.terzo »
Salve, non capisco la novità? Quindi abbiamo perso capra e cavoli? Oltre ad aver perso i soldi dati all'avvocato? Voi come vi siete regolati con l onorario per il ricorso, perso? Vi hanno restituito qualcosa i legali, a mio avviso incapaci?
Io sto restituendo all'INPS circa venti Mila euro...
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