vittime del dovere

Maria49
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Re: vittime del dovere

Messaggio da Maria49 »

Se tutto va bene per settembre/ottobre forse arriverà se avanzano i soldi,
altrimenti 2025-
ci sta gente che aspetta da 2 anni il pagamento-
Io ho inviato Iban a marzo 2023 e sto ancora aspettando, ho dovuto fare ottemperanza e il giorno 8 di aprile scadono i 60 giorni dati dal giudice al ministero per provvedere al pagamento. e fino ad aggi ancora non hanno ottemperato.


marino 74
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Re: vittime del dovere

Messaggio da marino 74 »

Ma il decreto l'hai avuto?
gis63
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Re: vittime del dovere

Messaggio da gis63 »

Buongiorno, nel mese di gennaio 2023 sono stato sottoposto a visita medica presso la CMO di Padova per il riconoscimento di equiparato VDD ed ho ottenuto 30 punti. Lo scorso dicembre il legale ha presentato al ministero un sollecito, ma alla data odierna non ho ricevuto ancora alcuna comunicazione. Chiedo consiglio a chi ha già ottenuto il decreto o il diniego se i tempi sono congrui ed eventualmente quali azioni intraprendere. Un saluto e buona Pasqua a tutto il forum
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Re: vittime del dovere

Messaggio da Maria49 »

Da quando ti chiederanno IBAN, occorre attendere ancora qualche anno, attualmente sono in arretrati di parecchio, e i soldi sono pochi,-. e pagano secondo ordine cronologico.
villanric
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Re: vittime del dovere

Messaggio da villanric »

Carminiello ha scritto: gio gen 12, 2023 9:39 am Padova, un anno e mezzo per la visita, la CMO mi dà 60%, il ministero poi nega senza neanche mandare al comitato, perchè la cmo non si è espressa sul nesso. Ho il ricorso in atto, prima udienza fatta, sto attendendo che il giudice nomini il ctu.
Stessa cosa è successo a me, equiparati, la cmo mi da il 49%, e il ministero nega. Aspetto l'esito della prima udienza davanti al giudice del lavoro. Nel tuo caso, hai presidiato in prima istanza? La prima istanza serve per la conciliazione o per altro.
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Re: vittime del dovere

Messaggio da Maria49 »

questa sentenza appena sfornata.- e di uno iscritto al forum
Per quanto riguarda i pagamenti ho avuto sentenza marzo 2023 ,oggi hanno pagato anche se in modo errato.

Tribunale di Taranto, Sentenza n. 850/2024 del 02-04-2024
Repubblica italiana in nome del popolo italiano Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor ### ha emesso la seguente sentenza nella controversia assistenziale in primo grado iscritta al n. 4280/2023 r.g., decisa nell'udienza del 2.4.2023, promossa da ### con l'avv. ### ricorrente contro Ministero dell'interno, con l'avvocatura distrettuale dello Stato di ### convenuto avente ad oggetto: benefici per le vittime del dovere.
Conclusioni delle parti Con ricorso depositato il ###, ### premesso di essere stato riconosciuto vittima del dovere con invalidità del 15%, chiedeva rideterminarsi l'invalidità complessiva in misura del 33% e condannarsi il Ministero dell'interno a riliquidare la speciale elargizione di cui all'art. 1 l. 302/1990 sulla base della superiore percentuale di invalidità nonché a erogare l'assegno vitalizio di cui all'art. 2 l. 407/1998 e lo speciale assegno vitalizio di cui all'art. 5 co. 3 l. 206/2004.
Costituendosi in giudizio, il Ministero dell'interno chiedeva rigettarsi la domanda.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione La domanda è fondata per quanto di ragione.
Con decreto del Ministero dell'interno in data ### in atti, l'istante, sovrintendente capo in congedo della polizia di stato, è stato riconosciuto vittima del dovere ai sensi dell'art. 1 co. 563 l. 23.12.2005 n. 266 in relazione a lesioni riportate in conseguenza di un evento verificatosi nello svolgimento di servizio di ordine pubblico in data ###, con riconoscimento di una invalidità del 15% accertata dalla commissione medica ospedaliera distaccata di ### con verbale del 2.5.2017, e conseguente erogazione della speciale elargizione di cui all'art. 1 l. 20.10.1990 n. 302, spettante a norma dell'art. 5 co. 1 l. 3.8.2004 n. 206 in ragione di euro 2.000,00 per ogni punto percentuale, e quindi liquidata in misura di euro 30.000,00 oltre rivalutazione istat.
Senonché, la valutazione medica posta a base del decreto non si rivela conforme agli specifici criteri stabiliti dall'art. 2 co. 1 d.p.r. 30.10.2009 n. 181, secondo cui “la valutazione della percentuale di invalidità di cui all'art. 6 co. 1 l. 3.8.2004 n. 206 è espressa in una percentuale unica di invalidità, comprensiva del riconoscimento del danno biologico e morale”, e dagli artt. 3-4 d.p.r. cit. ai fini della determinazione della percentuale unica di invalidità, indicante la invalidità complessiva ### di cui all'art. 6 l. 3.8.2004 n. 206, che è data dalla somma delle percentuali del danno biologico ###, del danno morale ### e della differenza tra la percentuale di invalidità riferita alla capacità lavorativa ### e la percentuale di danno biologico, secondo la seguente formula: ###(###.
Ebbene, l'espletata consulenza tecnica di ufficio medico-legale, le cui conclusioni, congruamente motivate ed immuni da vizi logici e giuridici, vanno senz'altro condivise, ha invece accertato che le lesioni derivate all'istante secondo i criteri medico-legali all'uopo stabiliti dagli artt. 3-4 d.p.r. 30.10.2009 n. 181 hanno determinato una invalidità complessiva pari al 27% così determinata: danno biologico pari al 10%, più danno morale pari al 2%, più differenza tra invalidità permanente (25%) e danno biologico (10%) pari al 15%: tanto, a decorrere dal 30.5.2016 quale data di stabilizzazione dei postumi permanenti.
Non può poi condividersi la tesi secondo cui la valutazione del danno morale sarebbe applicabile alle sole vittime del dovere (e soggetti equiparati) indennizzate prima della entrata in vigore della l. 206/2004.
La specifica previsione, di cui all'art. 6 l. cit., della rivalutabilità delle percentuali di invalidità indennizzate in precedenza, infatti, lungi dall'escludere la rivalutabilità negli stessi termini delle invalidità sopravvenute alla entrata in vigore della legge, viceversa la presuppone, avendo inteso il legislatore evitare una discriminazione in danno dei soggetti già indennizzati secondo i previgenti criteri, meno favorevoli rispetto a quelli introdotti dalla nuova disposizione. ### qui sostenuta si rivela conforme alla progressiva estensione normativa alle vittime del dovere e soggetti equiparati dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, nonché costituzionalmente orientata, impedendo una discriminazione “al contrario”, ovvero in danno dei soggetti che siano indennizzati nella vigenza della nuova legge rispetto a quelli indennizzati anteriormente.
In senso conforme si è da ultimo pronunciata la giurisprudenza di legittimità: cfr. Cass. Sez. Un. 24.2.2022 nn. 6214-6215-6216-6217.
Passando, ora, all'esame dei singoli benefici assistenziali invocati in ricorso sulla base della rideterminazione della percentuale di invalidità come operata in sede peritale, deve rilevarsi che questa comporta il proporzionale aumento della misura della speciale elargizione di cui all'art. 1 co. 1 l. 20.10.1990 n. 302, da corrispondersi, ai sensi dell'art. 5 co. 1 l. 3.8.2004 n. 206, in ragione di euro 2.000,00 per ogni punto percentuale, sicché il relativo importo, al netto della rivalutazione istat, passa da euro (2.000###15=) 30.000,00 ad euro (2.000###27=) 54.000,00.
Inoltre, poiché la invalidità complessiva è stata determinata, nella consulenza tecnica di ufficio, in misura superiore al 25%, spetta all'istante l'assegno vitalizio non reversibile previsto dall'art. 2 co. 1 l. 23.11.1998 n. 407 in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui all'art. 1 l. 20.10.1990 n. 302 che abbiano subito una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, ed esteso alle vittime del dovere dall'art. 4 co. 1 lett. b) n. 1) d.p.r. 7.7.2006 n. 243.
Il suddetto assegno spetta in misura di euro 500,00 mensili. ###. 4 co. 1 lett. b) n. 1) d.p.r. 7.7.2006 n. 243 infatti ha, in realtà, la sola funzione di determinare l'ordine di corresponsione dei benefici, mentre la individuazione degli stessi è contenuta nell'art. 1 d.p.r. cit., che richiama i benefici previsti dalla l. 407/1998 e sue successive modificazioni, tra cui deve intendersi ricompresa quella introdotta dall'art. 4 co. 238 l. 350/2003, che ha elevato ad euro 500,00 mensili l'importo dell'assegno in esame.
In termini conformi si è espressa la giurisprudenza di legittimità, affermando che “in tema di benefici in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad essi equiparati, l'ammontare dell'assegno vitalizio mensile è uguale a quello dell'analogo assegno attribuito alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, essendo la legislazione primaria in materia permeata da un simile intento perequativo ed in conformità al principio di razionalità-equità di cui all'art. 3 cost., come risulta dal ‘diritto vivente' rappresentato dalla costante giurisprudenza amministrativa ed ordinaria”: cfr. Cass. Sez. Un. 7.3.2017 n. 7761.
Inoltre, poiché la invalidità complessiva è stata determinata, nella consulenza tecnica di ufficio, in misura superiore al 25%, spetta all'istante anche lo speciale assegno vitalizio non reversibile previsto dall'art. 5 co. 3 l. 3.8.2004 n. 206, nella misura di euro 1.033,00 mensili, in favore delle vittime del terrorismo che abbiano subito una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, ed esteso alle vittime del dovere dall'art. 2 co. 105 l. 24.12.2007 n. 244.
Infondata è poi l'eccezione, sollevata dal convenuto, di estinzione dei diritti per intervenuta prescrizione decennale, decorrente nella specie dall'1.1.2006 quale data di entrata in vigore della l. 23.12.2005 n. 266.
Per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, l'azione volta all'accertamento dello status di vittima del dovere o soggetto equiparato non è soggetta a prescrizione ai sensi dell'art. 2934 co. 2 c.c., mentre sono soggetti alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 co. 1 c.c. i benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto: in tal senso, cfr. Cass. Sez. Un. 30.5.2022 n. 17440.
Ebbene, nel caso in esame la domanda amministrativa è stata presentata il ###, ovvero entro il decennio immediatamente successivo all'entrata in vigore della l. 23.12.2005 n. 266, sicché, anche ove si ipotizzasse - contrariamente a quanto statuito dalla S.C. - la prescrittibilità decennale del diritto allo status di vittima del dovere, il relativo termine sarebbe stato tempestivamente interrotto; comunque nella specie lo status è stato già riconosciuto dal convenuto, con contestuale erogazione della speciale elargizione.
Quanto, invece, agli ulteriori benefici assistenziali richiesti in ricorso, ovvero l'assegno vitalizio e lo speciale assegno vitalizio, il prescritto stato invalidante si è stabilizzato il ###, sicché il termine decennale di prescrizione, decorrente da tale data quale epoca di insorgenza e quindi di azionabilità del diritto e### art. 2935 c.c., è stato tempestivamente interrotto dalla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Conclusivamente, deve dichiararsi l'istante portatore di una invalidità complessiva del 27% con decorrenza dal 30.5.2016 e condannarsi il convenuto a pagare in suo favore la speciale elargizione in misura corrispondente - previa detrazione di quanto già a tale titolo percepito - nonché, con decorrenza dal 30.5.2016, i due assegni vitalizi di cui sopra, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412, attesa la natura assistenziale delle prestazioni.
Da ultimo, deve evidenziarsi che l'accertamento contenuto nella presente sentenza non tiene conto della ulteriore invalidità del 3% riconosciuta in corso di causa dalla commissione medica ospedaliera distaccata di ### con verbale in data ###, in relazione ad infermità conseguenti ad un altro evento lesivo, occorso all'istante in data ###, restando pertanto rimesso alla sede amministrativa il relativo cumulo.
Le spese di causa seguono la soccombenza e### art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione e### art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante, mentre devono restare poste in via definitiva a carico del convenuto le spese peritali come già liquidate.
P.q.m.
dichiara l'istante portatore di una invalidità complessiva del 27% e condanna il convenuto a pagare in suo favore la speciale elargizione in misura corrispondente, previa detrazione di quanto già a tale titolo percepito, nonché, con decorrenza dal 30.5.2016, l'assegno vitalizio di cui all'art. 2 co. 1 l. 23.11.1998 n. 407 in misura di euro 500,00 mensili e lo speciale assegno vitalizio di cui all'art. 5 co. 3 l. 3.8.2004 n. 206 in misura di euro 1.033,00 mensili, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412; condanna il resistente a rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in euro 5.500,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. #### 2.4.2024.
Il giudice
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Re: vittime del dovere

Messaggio da Maria49 »

Maria49 ha scritto: mer mar 27, 2024 8:28 pm Se tutto va bene per settembre/ottobre forse arriverà se avanzano i soldi,
altrimenti 2025-
ci sta gente che aspetta da 2 anni il pagamento-
Io ho inviato Iban a marzo 2023 e sto ancora aspettando, ho dovuto fare ottemperanza e il giorno 8 di aprile scadono i 60 giorni dati dal giudice al ministero per provvedere al pagamento. e fino ad aggi ancora non hanno ottemperato.
oggi mi hanno pagato dopo 13 mesi
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Re: vittime del dovere

Messaggio da alpas85 »

Intendi la speciale elargizione? Invece il decreto quando lo hai ricevuto?
avt8
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Re: vittime del dovere

Messaggio da avt8 »

Ero già vittima del dovere dal 2012-
il pagamento avuto e l differenza del calcolo della speciale elargizione calcolata male, ho duvuto fare ricorso, per averlo e dopo 13 mesi mi hanno pagato.
alpas85
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Re: vittime del dovere

Messaggio da alpas85 »

Ma perché succede questo?
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Re: vittime del dovere

Messaggio da airone7388 »

avt8 ha scritto: sab apr 06, 2024 11:44 am Ero già vittima del dovere dal 2012-
il pagamento avuto e l differenza del calcolo della speciale elargizione calcolata male, ho duvuto fare ricorso, per averlo e dopo 13 mesi mi hanno pagato.
Buongiorno Avt8, pagata la differenza dopo 13 mesi dalla pronuncia della sentenza o 13 mesi in tutto (che già sarebbe un miraggio)? Il valore corretto del punto percentuale per la speciale elargizione ti è stato applicato alla data di accredito del primo pagamento o alla data del primo decreto? Te lo chiedo poiché anche a me hanno sbagliato (e di tanto) il valore del punto percentuale della speciale elargizione e ho inviato una pec ai nuovi indirizzi digitali, vediamo se mi rispondono. Grazie.
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Re: vittime del dovere

Messaggio da Maria49 »

Airone se ritieni che il conteggio della speciale elargizione sia errato, devi fare ricorso al giudice del lavoro- io ho fatto ricorso a marzo 2023, il giudice ha accolto il ricorso e il ministero mi ha pagato la settimana scorsa la differenza.
Il conteggio e facile da fare, con rivaluta , ti stampi il calcolo che viene fuori e lo alleghi al ricorso.
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Re: vittime del dovere

Messaggio da alpas85 »

Buongiorno, non mi è chiaro se l'ordine cronologico delle istanze (per il pagamento della speciale elargizione/decreto) riguarda sia quelle passate per sentenza che quelle passate secondo normale procedura di richiesta dello status.
Maria49
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Re: vittime del dovere

Messaggio da Maria49 »

Vengono pagate prima quelli riconosciuti con la semplice domanda-
Quelli riconosciuti con sentenza l'attesa e lunga da 18 a 24 mesi se tutto va bene-
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airone7388
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Re: vittime del dovere

Messaggio da airone7388 »

Maria49 ha scritto: lun apr 08, 2024 11:51 am Airone se ritieni che il conteggio della speciale elargizione sia errato, devi fare ricorso al giudice del lavoro- io ho fatto ricorso a marzo 2023, il giudice ha accolto il ricorso e il ministero mi ha pagato la settimana scorsa la differenza.
Il conteggio e facile da fare, con rivaluta , ti stampi il calcolo che viene fuori e lo alleghi al ricorso.
Grazie Maria49, è proprio questo che chiedevo se devo prendere come data finale nel programma rivaluta quella di accredito della speciale elargizione o quella del decreto. Mi sembra di aver capito che si mette quella di accredito e con rivaluta mi mancano 300€ a punto percentuale. Quindi è inutile attendere la pec di risposta?? La prefettura mi ha inoltre notificato il nuovo decreto dell'adeguamento assegno vitalizio, per il pagamento se ne occupa il mef su mandato del ministero? Mentre per il dpr 181/09 il ministero già l'anno scorso mi ha mandato in cmo con rivalutazione del punteggio della nuova speciale elargizione, quanto tempo ci vuole per il nuovo decreto della s.e. e pagamento? Buona serata.
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