vittime del dovere 10 anni figurativi

Feed - POLIZIA DI STATO

Rispondi
Maria49
Affidabile
Affidabile
Messaggi: 207
Iscritto il: sab ago 01, 2020 7:26 pm

vittime del dovere 10 anni figurativi

Messaggio da Maria49 »

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE – LAVORO – PREVIDENZA E ASSISTENZA
in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Consuelo Mighela, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell’art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al N. R.L.P.A. 398/2023 promossa da:
xxxxxxxxxxx, rappresentato e difeso dall’Avv. Luigi Elefante, giusta procura speciale in atti,
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, c.f. 97149560589, in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato di Cagliari,
- resistente -
Oggetto: benefici spettanti alle vittime del dovere.
All’udienza del 22 marzo 2024 la causa è stata decisa in pubblica udienza, mediante sentenza contestualmente motivata, all’esito della discussione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell’interesse di parte ricorrente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: 1- Accogliere integralmente il ricorso e per effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente quale Vittima del Dovere al riconoscimento dell'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l’anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente, come previsto dall'art. 3 della legge 206/2004. 2- Dichiarare tenuto il Ministero resistente al riconoscimento del beneficio con emissione di relativo Decreto Ministeriale e relativi adempimenti previdenziali. 3- Condannare l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari tutti di lite con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Nell’interesse di parte resistente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione Firmato Da: MIGHELA CONSUELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 51725a5a2a446132c817a1dccb38d35d
Sentenza n. 49/2024 pubbl. il 22/03/2024
RG n. 398/2023
2
ed eccezione: in via preliminare, dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario ovvero, in subordine, il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Interno; nel merito, respingere l’avverso ricorso per le ragioni illustrate in espositiva. Con vittoria delle spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 6 maggio 2023, ritualmente notificato, Marco Urigu ha convenuto in giudizio dinnanzi all’intestato Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, il Ministero dell’Interno, esponendo di essere stato riconosciuto vittima del dovere per le infermità subite in data 26 gennaio 2003, durante un servizio di ordine pubblico e lamentando che, nonostante fosse stata inoltrata domanda datata 23 gennaio 2023 al Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ai fini del riconoscimento dell’aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l’anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 206/2004, l’amministrazione non aveva accolto tale richiesta, dichiarandosi incompetente.
Il ricorrente ha sostenuto che, sulla base della lettura sistematica del complessivo quadro normativo di riferimento, si doveva ritenere che il beneficio in questione fosse stato esteso a tutte le vittime del dovere e familiari superstiti dall’art. 1, comma 562 della legge n. 266/2005, in combinato disposto con l’art. 1 del regolamento di cui al d.P.R. n. 243/2006, emanato in attuazione dell’art. 1, comma 565 della legge citata, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata ex art. 3 Cost. e al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento tra vittime del terrorismo e vittime del dovere, richiamandosi in tal senso alla sentenza della Suprema Corte n. 15328/2016 e alla giurisprudenza di merito citata nel ricorso.
Il ricorrente ha pertanto rassegnato le conclusioni sopra integralmente ritrascritte.
2. Si è costituito in giudizio il Ministero convenuto, eccependo in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario, poiché nel caso di specie andava riconosciuta la giurisdizione del Giudice contabile, riguardando la domanda del ricorrente l’entità della posizione assicurativa, senza coinvolgere in alcun modo gli obblighi contributivi del datore di lavoro, ai diretti fini della misura della pensione.
Il Ministero resistente ha eccepito altresì di essere carente di legittimazione passiva, in quanto, sin dal 1° ottobre 2005, la gestione dei trattamenti pensionistici e previdenziali era passata alla competenza esclusiva dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, che era il solo ente preposto all’emanazione dei relativi provvedimenti, alla valutazione delle istanze nonché all’attribuzione di tutti i benefici pensionistici.
Ferme restando le sopra esposte eccezioni pregiudiziali, ad ogni modo il ricorso era infondato
Firmato Da: MIGHELA CONSUELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 51725a5a2a446132c817a1dccb38d35d
Sentenza n. 49/2024 pubbl. il 22/03/2024
RG n. 398/2023
3
anche nel merito, in quanto il beneficio richiesto dal ricorrente, per espressa previsione di legge (art. 3, legge n. 206/2004), era riservato esclusivamente alle vittime del terrorismo.
Se era vero che la legge n. 266/2005 e il relativo regolamento d.P.R. n. 243/2006 avevano introdotto il concetto di una progressiva estensione dei benefici già previsti per le vittime del terrorismo alle vittime del dovere ed era stata demandata al regolamento medesimo la disciplina dei termini e delle modalità per la corresponsione delle provvidenze, tuttavia, come esposto anche nel ricorso, ogni qualvolta il legislatore aveva voluto estendere un beneficio previsto per le vittime del terrorismo alle vittime del dovere, lo aveva espressamente previsto con una norma di legge.
3. La causa, istruita con sole produzioni documentali, è stata fissata all’odierna udienza per la discussione e la pronuncia di sentenza contestuale ai sensi dell’art. 429 c.p.c., con termine fino a cinque giorni prima per il deposito di note difensive.
§§§
4. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
4.1. Preliminarmente, devono essere disattese le eccezioni di difetto di giurisdizione e di difetto di legittimazione passiva sollevate dal Ministero.
Quanto all’eccepito difetto di giurisdizione, se è vero che la Corte dei Conti giudica sui “ricorsi in materia di pensione, a carico totale o parziale dello Stato” (art. 13 R.D. 12 luglio 1934, n. 1214), tuttavia, nel caso in esame, si tratta della domanda di riconoscimento di uno dei benefici in favore delle vittime del dovere che il legislatore ha riconosciuto come un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo (in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui al comma 563 dell'art. 1 di quella legge, o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una P.A. priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di esse), per cui si è affermato che “tale diritto non rientra nell'ambito di quelli inerenti al rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con l'amministrazione un siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio, ed ha, inoltre, natura prevalentemente assistenziale, sicché la competenza a conoscerne è regolata dall'art. 442 cod. proc. civ. e la giurisdizione è del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell'assistenza sociale" (Cass. civ., sez. un., 16 novembre 2016, n. 23300; v. anche Cass. civ., sez. un. 17 novembre 2016, n. 23396 e Cass. civ., sez. un., 11 aprile 2018, n. 8982).
Tale principio deve ritenersi applicabile anche nel caso in esame, tenuto conto dell’oggetto della domanda proposta dal ricorrente, finalizzata unicamente all’accertamento di un diritto che trova fondamento nello status di vittima del dovere e nella relativa disciplina normativa di riferimento, sicché deve affermarsi la giurisdizione del Tribunale ordinario adito. Firmato Da: MIGHELA CONSUELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 51725a5a2a446132c817a1dccb38d35d
Sentenza n. 49/2024 pubbl. il 22/03/2024
RG n. 398/2023
4
Va riconosciuta, parimenti, la legittimazione passiva del convenuto Ministero, concretamente tenuto a far fronte agli oneri finanziari in relazione alla domanda presentata ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 di cui al d.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, che stabilisce, al primo comma, che le domande possono essere presentate direttamente ovvero trasmesse a mezzo posta “alle amministrazioni di appartenenza delle vittime”.
Inoltre, l’art. 2, quarto comma, del d.P.R. 28 luglio 1999, n. 510, recante disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, prevede che “per i benefici correlati al trattamento pensionistico, per le esenzioni fiscali e per i benefici di guerra, provvedono per i dipendenti pubblici le amministrazioni di appartenenza”.
Come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di merito citata dal ricorrente, se è pur vero che l’ente erogatore del trattamento pensionistico è l’Inps, è altrettanto vero che l’ente previdenziale si limita a prendere atto della declaratoria del diritto alle provvidenze direttamente correlate allo status di vittima del dovere, per il cui riconoscimento è competente l’amministrazione di appartenenza del beneficiario, che è quindi legittimata passivamente a contraddire in ordine a tutte le domande che sul riconoscimento di tale status siano fondate (Corte App. Ancona, sent. n. 330/2023, pubbl. il 10 novembre 2023; nello stesso senso cfr. Trib.Verona, sent. n. 117/2024, pubbl. il 16 febbraio 2024).
Pertanto, deve affermarsi la legittimazione passiva del Ministero dell’interno con riferimento alla domanda di accertamento da parte dell’interessato della sussistenza del diritto al riconoscimento del beneficio richiesto, dovendosi ritenere che l’Istituto previdenziale sia invece competente sulle questioni relative ai profili pensionistici contributivi di computo dei requisiti conseguenti allo status del ricorrente e all’invocato riconoscimento dell’aumento figurativo contributivo.
4.2. Passando al merito della causa, il ricorrente Marco Urigu, già pacificamente riconosciuto quale “vittima del dovere” - in tale sua qualità beneficiario della speciale elargizione di cui alla L. 466/1980, nonché titolare dell’assegno vitalizio non reversibile e dello speciale assegno vitalizio previsti, rispettivamente, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dal d.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, e dall’art. 1, comma 105 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (v. doc. 01 all. memoria p. resistente) -, ha invocato in questo giudizio l’applicazione in proprio favore del beneficio di cui all’art. 3, comma 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, rubricato “nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice”, come modificato dall'art. 1, commi 794 e 795, legge 27 dicembre 2006, n. 296, che così dispone: “A tutti coloro che hanno subito terrorismo e dalle stragi di tale matrice, e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi, utili ad aumentare, per una pari durata,
Firmato Da: MIGHELA CONSUELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 51725a5a2a446132c817a1dccb38d35d
Sentenza n. 49/2024 pubbl. il 22/03/2024
RG n. 398/2023
5
l’anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente. A tal fine è autorizzata la spesa di 5.807,000 euro per l’anno 2004 e di 2.790,000 euro per l’anno 2005”.
Secondo quanto sostenuto dal ricorrente, tale normativa è applicabile anche nel caso di specie, in ragione della generalizzata estensione dei benefici previsti per le vittime del terrorismo alle vittime del dovere.
Partendo dal quadro normativo di riferimento, la legge finanziaria 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266), all’art. 1, comma 562, ha stabilito che “al fine della progressiva estensione dei benefìci già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564”, fosse autorizzata, a decorrere dall’anno 2006, la spesa annua nel limite massimo di Euro 10.000.000,00.
Il successivo comma 565 ha affidato ad un regolamento da emanare entro novanta giorni il compito di disciplinare “i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze” in discorso.
Il regolamento, poi emanato con d.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, ha compiuto una serie di precisazioni in ordine alla definizione dei concetti di benefici, provvidenze e missioni, definendo, in particolare, all’art. 1, lett. a), per benefici e provvidenze “le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e dalla legge 3 agosto 2004, n. 206”.
L'art. 4 del medesimo d.P.R., rubricato “Ordine di corresponsione delle provvidenze” disciplina invece la data di decorrenza della progressiva estensione dei benefici alle vittime del dovere, sempre facendo espresso e testuale riferimento proprio alle “provvidenze di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), ove non già attribuite interamente ad altro titolo”, fra cui rientra anche l’aumento figurativo contributivo previsto dalla legge n. 206 del 2004.
Ebbene, la scrivente reputa che, alla luce della lettura combinata delle disposizioni normative sopra sottolineate e avuto riguardo al dichiarato intento di cui alla legge n. 266 del 2005, di procedere all’equiparazione del regime giuridico delle vittime del dovere a quello dettato per le vittime della criminalità organizzata e del terrorismo, il beneficio contemplato dall’art. 3, comma 1 della legge n. 206 del 2004, cit., debba essere riconosciuto anche alle vittime del dovere.
È vero che la giurisprudenza di legittimità, in ordine alla questione della individuazione della categoria dei superstiti delle vittime del dovere, ha escluso l’incostituzionalità del regime giuridico differenziato tra le vittime del dovere e quelle della criminalità organizzata e del terrorismo, dopo avere affermato che la l. n. 266 del 2005 non ha provveduto all’unificazione della categoria delle vittime del dovere con quella delle vittime della criminalità organizzata, avendo solo fissato l'obiettivo di un
Firmato Da: MIGHELA CONSUELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 51725a5a2a446132c817a1dccb38d35d
Sentenza n. 49/2024 pubbl. il 22/03/2024
RG n. 398/2023
6
progressivo raggiungimento di tale fine (Cass. civ., sez. un., 25 settembre 2018, n. 22753).
Sennonché, in altri casi, la stessa Corte, dopo avere evidenziato l'esistenza nella legislazione in materia di un intento perequativo tra le categorie delle vittime del dovere e quelle del terrorismo e della criminalità organizzata, quale del resto enunciato dalla stessa L. n. 266/2005, come obiettivo postosi dal legislatore, ha affermato come non si giustifichi una diversità di trattamento nel caso di riconoscimento di determinati benefici, per cui la Corte ha affermato l’equiparazione dell’ammontare dell’assegno vitalizio mensile a quello dell’analogo assegno attribuito alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, essendo la legislazione primaria in materia permeata da un simile intento perequativo e in conformità al principio di razionalità-equità di cui all’art. 3 Cost., come risulta dal “diritto vivente” rappresentato dalla costante giurisprudenza amministrativa ed ordinaria (Cass. civ., sez. un., 27 marzo 2017, n. 7761).
Deve pertanto ritenersi che la ratio della legge n. 266 del 2005 debba essere tenuta in giusto conto nell’interpretazione del dato normativo, sicché, a fronte della espressa indicazione, all’art. 1, lett. a) del regolamento di cui al d.P.R. n. 243 del 2006, delle provvidenze di cui alla legge n. 206 del 2004, appare in contrasto con l’intenzione del legislatore ritenere che tale indicazione abbia carattere meramente “ricognitivo” del quadro normativo generale, in quanto è chiaro che le provvidenze a cui si riferisce il regolamento rientrano proprio fra quelle a cui il legislatore ha inteso fare riferimento, con formulazione onnicomprensiva, nell’art. 1, comma 562 della legge n. 266/2006, a meno che non si voglia sostenere la totale inutilità della citata disposizione normativa regolamentare.
Invero, non può sottacersi, al riguardo, la contraddittorietà dei risultati applicativi a cui si perverrebbe ove si negasse il riconoscimento del beneficio di cui si discorre alle vittime del dovere, per via del fatto che la legge n. n. 206 del 2004 si riferisce espressamente solo alle vittime del terrorismo, senza considerare il complessivo quadro normativo di riferimento sopra richiamato, dal momento che, invece, con riferimento all’assegno vitalizio non reversibile previsto espressamente solo per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata dall’art. 2 della legge n. 407 del 1998, non si dubita che tale beneficio sia stato esteso alle vittime del dovere - lo stesso Ministero lo ha riconosciuto - proprio sulla base delle disposizioni della legge n. 266 del 2005 e del d.P.R. n. 243 del 2006.
Non si tratta, dunque, di riconoscere un beneficio al di fuori dei casi in cui è previsto dalla legge, bensì di riconoscere che la stessa legge n. 266 del 2005, come attuata dal regolamento sopra citato, costituisce la fonte dell’estensione anche alle vittime del dovere del beneficio in questione.
In forza dei rilievi e delle argomentazioni che precedono, in accoglimento del ricorso, deve essere accertato e dichiarato il diritto del ricorrente, nella sua già riconosciuta qualità di vittima del dovere, all'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, Firmato Da: MIGHELA CONSUELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 51725a5a2a446132c817a1dccb38d35d
Sentenza n. 49/2024 pubbl. il 22/03/2024
RG n. 398/2023
7
l’anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 206/2004.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 e succ. mod. e ii., avuto riguardo alla materia trattata, al valore indeterminabile della causa e all’attività difensiva effettivamente occorsa.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, visto l’art. 442 c.p.c., così dispone:
1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, accerta e dichiara il diritto del ricorrente xxxxx nella sua qualità di vittima del dovere al riconoscimento dell'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l’anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente, ai sensi dell’art. 3, comma 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206;
2) condanna il Ministero convenuto, in persona del Ministro in carica pro tempore, alla rifusione delle spese processuali in favore della parte ricorrente, che liquida nell’importo di complessivi Euro 3.549,00, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge e spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Oristano, il 22 marzo 2024.
Il Giudice
(dott.ssa Consuelo Mighela)
Firmato Da: MIGHELA CONSUELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 51725a5a2a446132c817a1dccb38d35d
Sentenza n. 49/2024 pubbl. il 22/03/2024
RG n. 398/2023


Rispondi