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gino59
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PER OPPORTUNA CONOSCENZA.-

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Direzione Generale per il Personale Civile (PERSOCIV)
Transito ex militari all'impiego civile


TRANSITO MILITARI

(Aggiornamento al 31/12/2012)

-Aspetti giuridici-



1) Qual è la normativa di riferimento per il transito degli ex militari, fisicamente inidonei, nei ruoli civili?

L'art. 14 della legge 28 luglio 1999, n. 266, il relativo Decreto Interministeriale 18 aprile 2002, attuativo di tale norma e l'art. 930 del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66 (codice dell'ordinamento militare).
Secondo tale normativa il personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio transita, a domanda, nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, secondo modalità e procedure definite con decreto del Ministro della Difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e innovazione e secondo la tabella di comparazione allegata al predetto D.I.

2) Chi sono i destinatari di tale normativa?

Tutto il personale militare giudicato inidoneo, per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, al servizio militare incondizionato, ma idoneo al transito nei ruoli civili che, al momento del giudizio di inidoneità, si trovi nella posizione di servizio permanente effettivo e non abbia superato il periodo massimo d'aspettativa di 730 giorni nel quinquennio.

3) A chi deve essere inoltrata l'istanza di transito ed in quali termini?

L'istanza di transito deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro 30 gg. dalla data di notifica del giudizio definitivo di inidoneità al servizio militare per lesioni, per il tramite gerarchico, al Comando del corpo di appartenenza il quale provvederà a trasmetterla alla competente 1^ Div.-1^Sez. della Direzione generale per il personale civile, nonché alla Direzione generale per il personale militare, corredata dell’apposita documentazione così come indicato nella circolare n. 43267/B1 del 21 giugno 2011, reperibile su questo sito nella sezione "Circolari ed altra documentazione".

4) E' previsto un modulo per la compilazione dell'istanza?

Sì, è previsto un modulo esemplificativo di proposizione della domanda di transito secondo lo schema di cui al modello Allegato 1) alla sopra richiamata circolare n. 43267/B1 del 21 giugno 2011, reperibile su questo sito nella sezione "Modulistica".

5) Quali documenti devono essere allegati all'istanza?

Secondo le indicazioni della su indicata circolare la domanda deve pervenire a questa Direzione generale, obbligatoriamente corredata di:

1) processo verbale BL/B o estratto dei verbali mod. BL/G e BL/S firmato da tutti i componenti della competente Commissione medica, in originale o copia conforme, dal quale, nel contesto dei giudizi previsti dalla circolare n. 2/03 di DIFESAN, risulti:

a) il giudizio di inidoneità al servizio militare incondizionato;
b) l’espressa indicazione che l’inidoneità al servizio militare incondizionato sia conseguenza di “lesioni dipendenti o no da causa di servizio”.
In caso di coesistenza di più lesioni dipendenti e non da causa di servizio ovvero per le quali sia in corso il relativo riconoscimento, la Commissione stessa deve precisare se la inabilità permanente sia da attribuire, se del caso in misura prevalente, alle une o alle altre.
c) l’idoneità all’ulteriore reimpiego nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa ovvero l’indicazione della non idoneità a tale ulteriore impiego.
d) eventuali controindicazioni all’ulteriore utilizzazione del personale in relazione ai profili professionali del personale civile del Ministero della difesa, tenendo conto dell'infermità accertata (sia in caso di inidoneità al servizio militare incondizionato con idoneità nella riserva, sia in caso di eventuale inidoneità parziale in attesa del giudizio su dipendenza da causa di servizio, sia in caso di inidoneità assoluta), con l’esplicito richiamo all’art. 930 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

2) modello GL Allegato C alla direttiva DIFESAN PROT. N. 5000/2007 con il quale l’Ente-Distaccamento-Reparto-Comando di appartenenza ha richiesto al Dipartimento Militare di Medicina Legale di competenza, ai fini dell’accertamento delle condizioni di idoneità al servizio, di avviare il militare alla visita medica collegiale da cui è derivato il giudizio di permanente inidoneità al servizio militare incondizionato e idoneità all’impiego civile.

3) foglio “AVVERTENZE”, di cui all’Allegato A alla circolare di PERSOMIL DGPM/II/5/1.3 del 16 giugno 2003, opportunamente sottoscritto dall’interessato.

4) dichiarazione di autocertificazione di cui al modello in Allegato 2 alla circolare n. 43267/B1 del 21 giugno 2011, debitamente compilato a cura dell’interessato.

5) foglio notizie di cui al modello in Allegato 3 alla circolare n. 43267/B1 del 21 giugno 2011 debitamente compilato a cura dell’Ente/Distaccamento/Reparto/Comando di appartenenza.

6) Come viene determinata la sede di servizio?

I profili professionali da attribuire e l’indicazione delle sedi di servizio cui assegnare il personale militare transitato saranno individuati nell’ambito di apposite riunioni, a scadenza mensile, con i rappresentanti degli Stati Maggiori/Comando Generale delle FF.AA. e del Segretariato Generale della difesa tenendo presente, per quanto possibile, le esigenze degli istanti nonché l’imprescindibile e superiore interesse pubblico al buon andamento della Pubblica Amministrazione nel rispetto dei criteri di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa.
Il personale transitato, ove non in contrasto con le esigenze funzionali dell’Amministrazione, rimane in forza, in qualità di dipendente civile, nella regione in cui era in servizio al momento in cui è stato giudicato inidoneo al servizio militare incondizionato.
Quanto sopra salvo quelle particolari fattispecie meritevoli di elevata tutela sociale che, opportunamente motivate e documentate e purché sussistano corrispondenti vacanze organiche nelle sedi interessate, potranno costituire deroghe alla procedura.
Il militare giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato transitato nei ruoli civili ha l’obbligo di permanenza presso la sede assegnata per almeno un anno dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
Eventuali deroghe potranno essere ammesse solo a fronte di particolari sopravvenute fattispecie degne di elevata protezione sociale opportunamente motivate e documentate, da valutarsi a cura dell’Amministrazione.

7) In quale posizione giuridica si trova il personale in attesa di transito?

In attesa delle determinazioni dell'Amministrazione in ordine alla domanda di transito, il personale militare è considerato in aspettativa.

8) In quale momento gli ex militari possono considerarsi transitati e quindi appartenenti, a tutti gli effetti, ai ruoli civili?

Con la firma del contratto individuale di lavoro il transito di un ex militare si considera concluso e di conseguenza, prima di allora, e dunque durante tutta la fase istruttoria, l'ex militare continuerà ad essere amministrato dalla Direzione generale per il personale militare.
Solo contestualmente alla firma del contratto ed alla presentazione in servizio, l'interessato, divenuto a tutti gli effetti dipendente civile, sarà amministrato dalla Direzione generale del personale civile.

9) Monetarizzazione della licenza non fruita.

Eventuali richieste di ferie maturate in ragione del pregresso rapporto di servizio e non fruite all'atto del transito stesso, devono essere fatte valere esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione militare.
Va inoltre chiarito che il periodo di aspettativa previsto dal D.I. 18.04.2002 non dà diritto a maturazione di ferie, trattandosi di speciale aspettativa prevista ad hoc nelle more del perfezionamento del transito stesso.
Eventuali ulteriori quesiti in materia dovranno essere indirizzati alla competente Direzione Generale per il Personale Militare.




TRANSITO MILITARI NEI RUOLI CIVILI AI SENSI DELLA LEGGE 191/75 (riserve di posti in favore della categoria di ex militari congedati senza demerito) e DELLA LEGGE 599/54 (riserve di posti per i sottufficiali che abbiano compiuto 12 anni di effettivo servizio).

Le istanze ai sensi delle leggi indicate non possono essere accolte in quanto le disposizioni contemplate da leggi speciali sono ricadute nell'ambito del dispositivo dell'art. 4 della legge 7 luglio 1988, n. 254, che non le ha fatte salve, a differenza delle riserve in favore delle categorie protette. La legge n. 254/88 ha dunque sospeso l'efficacia degli artt. 28 e 29 della Legge 191/75 e quindi le assunzioni degli ex militari volontari congedati senza demerito e dell'art. 57 della legge 1954 n. 599 e quindi le assunzioni dei sottoufficiali con 12 anni di effettivo servizio. In tal senso si è espressa anche la Corte dei Conti, sez. controllo, con delibera n. 86 del 1993.
Oltretutto il D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66, in vigore dal 09/10/2010, ha espressamente abrogato, tra le altre, le due leggi in questione.




TRANSITO MILITARI

-Aspetti economici-



1) Quale è la normativa di riferimento per il trattamento economico degli ex militari transitati all'impiego civile?

Il Decreto Interministeriale 18 aprile 2002, attuativo della legge 266/1999, stabilisce che il personale militare giudicato non idoneo al servizio militare transita a domanda,nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa.

2) Quale è l'Ufficio competente a gestire il trattamento economico spettante al militare che transita nei ruoli del personale civile?

A seguito della sottoscrizione del contratto di lavoro e dell'effettiva presentazione in servizio quale dipendente civile, la determinazione del trattamento economico diventa competenza della Direzione Generale per il personale civile, in particolare della 6^ Divisione (ex 10^), che acquisisce la documentazione relativa agli emolumenti - continuativi e pensionabili - percepiti alla data di decorrenza del giudizio di non idoneità al servizio militare.

3) Il trattamento economico spettante al personale militare, che ha prodotto domanda di transito ed in attesa della pronuncia dell'amministrazione, è di competenza della Direzione Generale per il personale civile?

No, il trattamento economico per il periodo di aspettativa nelle more dell'accoglimento della domanda di transito e fino all'assunzione in servizio come impiegato civile, è di competenza della Direzione Generale per il personale militare.
Infatti, il momento del transito di detto personale nei ruoli civili non può che identificarsi con la sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro che, come noto, produce effetti costitutivi del rapporto.
Eventuali pretese economiche relative al suddetto periodo, pertanto, presentate sottoforma di quesiti, istanze o ricorsi, non devono essere avanzate a Persociv.

4) A quale Ente Persociv effettua la richiesta di documentazione economica relativa al militare transitato all' impiego civile?

La richiesta viene indirizzata :

- all'ultimo Ente di servizio ovvero al Centro Documentale (o Distretto Militare) di appartenenza per gli ex militari appartenenti alle FF.AA. dell'Esercito e dell'Aereonautica;
- alla 10^ Divisione (ex 14^) di Persomil ed alla Direzione di Commissariato Marina Militare - Roma, per gli appartenenti alla F.A. della Marina Militare;
- al Comando Generale dei Carabinieri, Centro Nazionale Amministrativo di Chieti, per gli appartenenti alla F.A. dei Carabinieri.

5) Quale trattamento economico spetta al dipendente civile ex militare?

Quello stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale in vigore alla data di assunzione come dipendente civile, integrato da un assegno personale riassorbibile qualora il trattamento economico spettante risulti inferiore a quello in godimento da militare.

6) Come viene calcolato l'assegno riassorbibile?

Sulla base di un raffronto tra gli emolumenti - fissi e continuativi - che compongono la retribuzione percepita nella posizione di militare (stipendio, retribuzione individuale di anzianità, indennità di impiego operativo, altri eventuali emolumenti pensionabili) e quella spettante da civile - costituita da stipendio determinato dal C.C.N.L. in vigore, retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) ed indennità di amministrazione - .

7) Qual è il trattamento economico che l'Ente di destinazione del personale militare appena transitato nei ruoli civili è tenuto ad erogare, nelle more della determinazione stipendiale definitiva adottata dalla Direzione Generale per il personale civile?

Nelle more dell'emissione da parte della Direzione Generale per il personale civile, dell'atto che dispone il trattamento economico totale, comprensivo dell'assegno ad personam, gli Enti di destinazione del personale militare transitato nei ruoli civili, sono tenuti all'erogazione del solo stipendio base corrispondente al profilo professionale dei dipendenti ex militari.
Un volta emesso da Persociv il provvedimento di determinazione stipendiale, l'Ente di destinazione del personale in argomento, provvede all'adeguamento del trattamento economico, conguagliando gli arretrati delle somme di eventuali somme non ancora percepite.
Si precisa, che eventuali anticipi di somme corrisposti oltre lo stipendio base agli ex militari, non regolate secondo la modalità sopra rappresentata, rientrano nella discrezionalità del Direttore dell'Ente che si assume, pertanto, anche le relative responsabilità contabili.

8) L'indennità di amministrazione è esclusa dal raffronto delle retribuzioni per il calcolo dell'assegno ad personam?

L'indennità di amministrazione non può essere esclusa dal raffronto delle retribuzioni per il calcolo dell'assegno ad personam,in quanto è elemento fisso e continuativo della retribuzione ed è invariabile nel tempo.

9) Come viene riassorbito l'assegno personale?

L'assegno personale è definito "riassorbibile" in quanto è una parte di retribuzione che viene a scalare man mano che vi sono aumenti contrattuali. Tramite l'assegno, infatti, viene riconosciuto uno stipendio netto superiore rispetto allo standard contrattuale previsto per la posizione giuridica quale dipendente civile, ma se lo standard contrattuale aumenta lo stipendio comprensivo di assegno riassorbibile resta stabile finché due valori non si equivalgono. In sintesi tutti i futuri miglioramenti economici spettanti a vario titolo al personale civile non hanno effetto sulla retribuzione dell' ex militare fino a concorrenza dell' assegno stesso.

10) L'assegno ad personam subisce il riassorbimento anche in caso di progressioni economiche?

L'assegno ad personam si riassorbe anche in caso di progressioni economiche, poiché comportano un aumento di trattamento economico a titolo di assegni fissi e continuativi, come disciplinato dal comma 8, dell'articolo 2, del decreto interministeriale 18 aprile 2002.

11) Effetti del passaggio all'impiego civile

Il dipendente proveniente dai ruoli militari una volta passato a domanda all'impiego civile rimane sottoposto a tutti gli effetti alla disciplina contrattuale e legislativa prevista per l'impiego civile.

12) Cause di servizio

L'art.70 della legge 133/2008 dispone che a decorrere dal 1°.1.2009 per i dipendenti civili, il riconoscimento della causa di servizio non dà più luogo all'incremento percentuale sul trattamento economico.
Tale norma trova applicazione anche nei confronti dei dipendenti transitati dai ruoli militari per i quali la procedura di riconoscimento della causa di servizio, anche se iniziata quando rivestivano lo status di militare, si sia conclusa con provvedimento successivo al 31.12.2008. :arrow: :wink: Saluti


taokit
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Re: PER OPPORTUNA CONOSCENZA.-

Messaggio da taokit »

davvero utile ed splicativo molti e sinceri comlpimenti
gino59
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Re: PER OPPORTUNA CONOSCENZA.-

Messaggio da gino59 »

taokit ha scritto:davvero utile ed splicativo molti e sinceri comlpimenti


:arrow: ( PREMETTO CHE A ME, QUESTO ARGOMENTO NON INTERESSA ) :arrow: Visto che tanti colleghi
:arrow: si trovano in questo mare di confusione, ho pensato di postare questa direttiva chiara per gli
:arrow: avendi diritto..... :!: :!: :!: :arrow: Cmq, grazie dei complimenti.-In bocca a lupo
gino59
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Re: PER OPPORTUNA CONOSCENZA.-

Messaggio da gino59 »

gino59 ha scritto:Direzione Generale per il Personale Civile (PERSOCIV)
Transito ex militari all'impiego civile


TRANSITO MILITARI

(Aggiornamento al 31/12/2012)

-Aspetti giuridici-



1) Qual è la normativa di riferimento per il transito degli ex militari, fisicamente inidonei, nei ruoli civili?

L'art. 14 della legge 28 luglio 1999, n. 266, il relativo Decreto Interministeriale 18 aprile 2002, attuativo di tale norma e l'art. 930 del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66 (codice dell'ordinamento militare).
Secondo tale normativa il personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio transita, a domanda, nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, secondo modalità e procedure definite con decreto del Ministro della Difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e innovazione e secondo la tabella di comparazione allegata al predetto D.I.

2) Chi sono i destinatari di tale normativa?

Tutto il personale militare giudicato inidoneo, per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, al servizio militare incondizionato, ma idoneo al transito nei ruoli civili che, al momento del giudizio di inidoneità, si trovi nella posizione di servizio permanente effettivo e non abbia superato il periodo massimo d'aspettativa di 730 giorni nel quinquennio.

3) A chi deve essere inoltrata l'istanza di transito ed in quali termini?

L'istanza di transito deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro 30 gg. dalla data di notifica del giudizio definitivo di inidoneità al servizio militare per lesioni, per il tramite gerarchico, al Comando del corpo di appartenenza il quale provvederà a trasmetterla alla competente 1^ Div.-1^Sez. della Direzione generale per il personale civile, nonché alla Direzione generale per il personale militare, corredata dell’apposita documentazione così come indicato nella circolare n. 43267/B1 del 21 giugno 2011, reperibile su questo sito nella sezione "Circolari ed altra documentazione".

4) E' previsto un modulo per la compilazione dell'istanza?

Sì, è previsto un modulo esemplificativo di proposizione della domanda di transito secondo lo schema di cui al modello Allegato 1) alla sopra richiamata circolare n. 43267/B1 del 21 giugno 2011, reperibile su questo sito nella sezione "Modulistica".

5) Quali documenti devono essere allegati all'istanza?

Secondo le indicazioni della su indicata circolare la domanda deve pervenire a questa Direzione generale, obbligatoriamente corredata di:

1) processo verbale BL/B o estratto dei verbali mod. BL/G e BL/S firmato da tutti i componenti della competente Commissione medica, in originale o copia conforme, dal quale, nel contesto dei giudizi previsti dalla circolare n. 2/03 di DIFESAN, risulti:

a) il giudizio di inidoneità al servizio militare incondizionato;
b) l’espressa indicazione che l’inidoneità al servizio militare incondizionato sia conseguenza di “lesioni dipendenti o no da causa di servizio”.
In caso di coesistenza di più lesioni dipendenti e non da causa di servizio ovvero per le quali sia in corso il relativo riconoscimento, la Commissione stessa deve precisare se la inabilità permanente sia da attribuire, se del caso in misura prevalente, alle une o alle altre.
c) l’idoneità all’ulteriore reimpiego nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa ovvero l’indicazione della non idoneità a tale ulteriore impiego.
d) eventuali controindicazioni all’ulteriore utilizzazione del personale in relazione ai profili professionali del personale civile del Ministero della difesa, tenendo conto dell'infermità accertata (sia in caso di inidoneità al servizio militare incondizionato con idoneità nella riserva, sia in caso di eventuale inidoneità parziale in attesa del giudizio su dipendenza da causa di servizio, sia in caso di inidoneità assoluta), con l’esplicito richiamo all’art. 930 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

2) modello GL Allegato C alla direttiva DIFESAN PROT. N. 5000/2007 con il quale l’Ente-Distaccamento-Reparto-Comando di appartenenza ha richiesto al Dipartimento Militare di Medicina Legale di competenza, ai fini dell’accertamento delle condizioni di idoneità al servizio, di avviare il militare alla visita medica collegiale da cui è derivato il giudizio di permanente inidoneità al servizio militare incondizionato e idoneità all’impiego civile.

3) foglio “AVVERTENZE”, di cui all’Allegato A alla circolare di PERSOMIL DGPM/II/5/1.3 del 16 giugno 2003, opportunamente sottoscritto dall’interessato.

4) dichiarazione di autocertificazione di cui al modello in Allegato 2 alla circolare n. 43267/B1 del 21 giugno 2011, debitamente compilato a cura dell’interessato.

5) foglio notizie di cui al modello in Allegato 3 alla circolare n. 43267/B1 del 21 giugno 2011 debitamente compilato a cura dell’Ente/Distaccamento/Reparto/Comando di appartenenza.

6) Come viene determinata la sede di servizio?

I profili professionali da attribuire e l’indicazione delle sedi di servizio cui assegnare il personale militare transitato saranno individuati nell’ambito di apposite riunioni, a scadenza mensile, con i rappresentanti degli Stati Maggiori/Comando Generale delle FF.AA. e del Segretariato Generale della difesa tenendo presente, per quanto possibile, le esigenze degli istanti nonché l’imprescindibile e superiore interesse pubblico al buon andamento della Pubblica Amministrazione nel rispetto dei criteri di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa.
Il personale transitato, ove non in contrasto con le esigenze funzionali dell’Amministrazione, rimane in forza, in qualità di dipendente civile, nella regione in cui era in servizio al momento in cui è stato giudicato inidoneo al servizio militare incondizionato.
Quanto sopra salvo quelle particolari fattispecie meritevoli di elevata tutela sociale che, opportunamente motivate e documentate e purché sussistano corrispondenti vacanze organiche nelle sedi interessate, potranno costituire deroghe alla procedura.
Il militare giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato transitato nei ruoli civili ha l’obbligo di permanenza presso la sede assegnata per almeno un anno dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
Eventuali deroghe potranno essere ammesse solo a fronte di particolari sopravvenute fattispecie degne di elevata protezione sociale opportunamente motivate e documentate, da valutarsi a cura dell’Amministrazione.

7) In quale posizione giuridica si trova il personale in attesa di transito?

In attesa delle determinazioni dell'Amministrazione in ordine alla domanda di transito, il personale militare è considerato in aspettativa.

8) In quale momento gli ex militari possono considerarsi transitati e quindi appartenenti, a tutti gli effetti, ai ruoli civili?

Con la firma del contratto individuale di lavoro il transito di un ex militare si considera concluso e di conseguenza, prima di allora, e dunque durante tutta la fase istruttoria, l'ex militare continuerà ad essere amministrato dalla Direzione generale per il personale militare.
Solo contestualmente alla firma del contratto ed alla presentazione in servizio, l'interessato, divenuto a tutti gli effetti dipendente civile, sarà amministrato dalla Direzione generale del personale civile.

9) Monetarizzazione della licenza non fruita.

Eventuali richieste di ferie maturate in ragione del pregresso rapporto di servizio e non fruite all'atto del transito stesso, devono essere fatte valere esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione militare.
Va inoltre chiarito che il periodo di aspettativa previsto dal D.I. 18.04.2002 non dà diritto a maturazione di ferie, trattandosi di speciale aspettativa prevista ad hoc nelle more del perfezionamento del transito stesso.
Eventuali ulteriori quesiti in materia dovranno essere indirizzati alla competente Direzione Generale per il Personale Militare.




TRANSITO MILITARI NEI RUOLI CIVILI AI SENSI DELLA LEGGE 191/75 (riserve di posti in favore della categoria di ex militari congedati senza demerito) e DELLA LEGGE 599/54 (riserve di posti per i sottufficiali che abbiano compiuto 12 anni di effettivo servizio).

Le istanze ai sensi delle leggi indicate non possono essere accolte in quanto le disposizioni contemplate da leggi speciali sono ricadute nell'ambito del dispositivo dell'art. 4 della legge 7 luglio 1988, n. 254, che non le ha fatte salve, a differenza delle riserve in favore delle categorie protette. La legge n. 254/88 ha dunque sospeso l'efficacia degli artt. 28 e 29 della Legge 191/75 e quindi le assunzioni degli ex militari volontari congedati senza demerito e dell'art. 57 della legge 1954 n. 599 e quindi le assunzioni dei sottoufficiali con 12 anni di effettivo servizio. In tal senso si è espressa anche la Corte dei Conti, sez. controllo, con delibera n. 86 del 1993.
Oltretutto il D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66, in vigore dal 09/10/2010, ha espressamente abrogato, tra le altre, le due leggi in questione.




TRANSITO MILITARI

-Aspetti economici-



1) Quale è la normativa di riferimento per il trattamento economico degli ex militari transitati all'impiego civile?

Il Decreto Interministeriale 18 aprile 2002, attuativo della legge 266/1999, stabilisce che il personale militare giudicato non idoneo al servizio militare transita a domanda,nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa.

2) Quale è l'Ufficio competente a gestire il trattamento economico spettante al militare che transita nei ruoli del personale civile?

A seguito della sottoscrizione del contratto di lavoro e dell'effettiva presentazione in servizio quale dipendente civile, la determinazione del trattamento economico diventa competenza della Direzione Generale per il personale civile, in particolare della 6^ Divisione (ex 10^), che acquisisce la documentazione relativa agli emolumenti - continuativi e pensionabili - percepiti alla data di decorrenza del giudizio di non idoneità al servizio militare.

3) Il trattamento economico spettante al personale militare, che ha prodotto domanda di transito ed in attesa della pronuncia dell'amministrazione, è di competenza della Direzione Generale per il personale civile?

No, il trattamento economico per il periodo di aspettativa nelle more dell'accoglimento della domanda di transito e fino all'assunzione in servizio come impiegato civile, è di competenza della Direzione Generale per il personale militare.
Infatti, il momento del transito di detto personale nei ruoli civili non può che identificarsi con la sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro che, come noto, produce effetti costitutivi del rapporto.
Eventuali pretese economiche relative al suddetto periodo, pertanto, presentate sottoforma di quesiti, istanze o ricorsi, non devono essere avanzate a Persociv.

4) A quale Ente Persociv effettua la richiesta di documentazione economica relativa al militare transitato all' impiego civile?

La richiesta viene indirizzata :

- all'ultimo Ente di servizio ovvero al Centro Documentale (o Distretto Militare) di appartenenza per gli ex militari appartenenti alle FF.AA. dell'Esercito e dell'Aereonautica;
- alla 10^ Divisione (ex 14^) di Persomil ed alla Direzione di Commissariato Marina Militare - Roma, per gli appartenenti alla F.A. della Marina Militare;
- al Comando Generale dei Carabinieri, Centro Nazionale Amministrativo di Chieti, per gli appartenenti alla F.A. dei Carabinieri.

5) Quale trattamento economico spetta al dipendente civile ex militare?

Quello stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale in vigore alla data di assunzione come dipendente civile, integrato da un assegno personale riassorbibile qualora il trattamento economico spettante risulti inferiore a quello in godimento da militare.

6) Come viene calcolato l'assegno riassorbibile?

Sulla base di un raffronto tra gli emolumenti - fissi e continuativi - che compongono la retribuzione percepita nella posizione di militare (stipendio, retribuzione individuale di anzianità, indennità di impiego operativo, altri eventuali emolumenti pensionabili) e quella spettante da civile - costituita da stipendio determinato dal C.C.N.L. in vigore, retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) ed indennità di amministrazione - .

7) Qual è il trattamento economico che l'Ente di destinazione del personale militare appena transitato nei ruoli civili è tenuto ad erogare, nelle more della determinazione stipendiale definitiva adottata dalla Direzione Generale per il personale civile?

Nelle more dell'emissione da parte della Direzione Generale per il personale civile, dell'atto che dispone il trattamento economico totale, comprensivo dell'assegno ad personam, gli Enti di destinazione del personale militare transitato nei ruoli civili, sono tenuti all'erogazione del solo stipendio base corrispondente al profilo professionale dei dipendenti ex militari.
Un volta emesso da Persociv il provvedimento di determinazione stipendiale, l'Ente di destinazione del personale in argomento, provvede all'adeguamento del trattamento economico, conguagliando gli arretrati delle somme di eventuali somme non ancora percepite.
Si precisa, che eventuali anticipi di somme corrisposti oltre lo stipendio base agli ex militari, non regolate secondo la modalità sopra rappresentata, rientrano nella discrezionalità del Direttore dell'Ente che si assume, pertanto, anche le relative responsabilità contabili.

8) L'indennità di amministrazione è esclusa dal raffronto delle retribuzioni per il calcolo dell'assegno ad personam?

L'indennità di amministrazione non può essere esclusa dal raffronto delle retribuzioni per il calcolo dell'assegno ad personam,in quanto è elemento fisso e continuativo della retribuzione ed è invariabile nel tempo.

9) Come viene riassorbito l'assegno personale?

L'assegno personale è definito "riassorbibile" in quanto è una parte di retribuzione che viene a scalare man mano che vi sono aumenti contrattuali. Tramite l'assegno, infatti, viene riconosciuto uno stipendio netto superiore rispetto allo standard contrattuale previsto per la posizione giuridica quale dipendente civile, ma se lo standard contrattuale aumenta lo stipendio comprensivo di assegno riassorbibile resta stabile finché due valori non si equivalgono. In sintesi tutti i futuri miglioramenti economici spettanti a vario titolo al personale civile non hanno effetto sulla retribuzione dell' ex militare fino a concorrenza dell' assegno stesso.

10) L'assegno ad personam subisce il riassorbimento anche in caso di progressioni economiche?

L'assegno ad personam si riassorbe anche in caso di progressioni economiche, poiché comportano un aumento di trattamento economico a titolo di assegni fissi e continuativi, come disciplinato dal comma 8, dell'articolo 2, del decreto interministeriale 18 aprile 2002.

11) Effetti del passaggio all'impiego civile

Il dipendente proveniente dai ruoli militari una volta passato a domanda all'impiego civile rimane sottoposto a tutti gli effetti alla disciplina contrattuale e legislativa prevista per l'impiego civile.

12) Cause di servizio

L'art.70 della legge 133/2008 dispone che a decorrere dal 1°.1.2009 per i dipendenti civili, il riconoscimento della causa di servizio non dà più luogo all'incremento percentuale sul trattamento economico.
Tale norma trova applicazione anche nei confronti dei dipendenti transitati dai ruoli militari per i quali la procedura di riconoscimento della causa di servizio, anche se iniziata quando rivestivano lo status di militare, si sia conclusa con provvedimento successivo al 31.12.2008. :arrow: :wink: Saluti



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