Cess/5 e delega pagamento
Cess/5 e delega pagamento
Buon giorno a tutti, volevo cortesemente sapere, se uno viene riformato dal servizio, deve ancora pagare cessione del quinto e la delega di pagamento, visto che c'e una assicurazione?
Grazie per una Vostra cortese risposta Francesco
Grazie per una Vostra cortese risposta Francesco
-
- Disponibile
- Messaggi: 41
- Iscritto il: dom gen 03, 2010 4:13 pm
- Località: Sant'Antimo Napoli
- Contatta:
Re: Cess/5 e delega pagamento
Messaggio da gerardo.decristofano »
Non preoccuparti le rate rimanenti li continuerai a pagare con trattenuta sulla pensione una volta riformato.A me cosi' e' capitato e' sto pagando.
-
- Appena iscritto
- Messaggi: 1
- Iscritto il: lun nov 18, 2013 5:58 pm
Re: Cess/5 e delega pagamento
Messaggio da delibgio75 »
Saluti a tutti! Anche a mio padre è capitata la stessa cosa e non sapeva cosa sarebbe successo. Poi mi sono informato in internet sull'argomento cessione del quinto e leggendo qualche articolo su questo sito http://creditoxte.it/ che parla proprio di cessione del quinto ho visto che esistono le assicurazioni che coprono in caso di infortuno o di rischio vita.
Re: Cess/5 e delega pagamento
Messaggio da Antonio_1961 »
Leggi bene il contratto, se hai dubbi chiedi direttamente a chi ha erogato il prestito.Oleda ha scritto:Buon giorno a tutti, volevo cortesemente sapere, se uno viene riformato dal servizio, deve ancora pagare cessione del quinto e la delega di pagamento, visto che c'e una assicurazione?
Grazie per una Vostra cortese risposta Francesco
Re: Cess/5 e delega pagamento
Messaggio da Antonio_1961 »
delibgio75 ha scritto:Saluti a tutti! Anche a mio padre è capitata la stessa cosa e non sapeva cosa sarebbe successo. Poi mi sono informato in internet sull'argomento cessione del quinto e leggendo qualche articolo su questo sito http://creditoxte.it/ che parla proprio di cessione del quinto ho visto che esistono le assicurazioni che coprono in caso di infortuno o di rischio vita.
Scusa ma hai ripreso una discussione del 05.02.2013?
Re: Cess/5 e delega pagamento
Occhio.
Italcredi Spa
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cessione del quinto, CTCU: interessante sentenza del Tribunale di Bolzano
Clausole vessatorie, rimborsi di commissioni, pagamenti da sostenere in caso di estinzione anticipata del prestito:
una sentenza del Tribunale di Bolzano su un caso di cessione del quinto ha in parte accolto le richieste di un pensionato, assistito dal Centro Tutela Consumatori Utenti, riguardo un contratto di finanziamento che aveva stipulato qualche anno fa con una società finanziaria milanese, la Italcredi Spa.
Il testo del contratto è stato considerato chiaro ma sono stati riconosciuti alcuni punti in favore del consumatore.
Il caso riguarda un pensionato che, dopo aver letto un volantino pubblicitario della società Italcredi, si era recato presso la filiale della società a Bolzano, per richiedere un prestito di 6.500 euro, allettato dal tasso di interesse (nominale, annuo) offerto del 5,60%.
Aveva quindi deciso di accettare l’offerta e di stipulare il contratto di finanziamento. Il contratto prevedeva il rimborso del capitale, degli interessi e di costi vari, con pagamento di 120 rate mensili di euro 141 l’una.
Spiega il CTCU: “In pratica, l’utente, a fronte di un finanziamento di 6500 euro, ne dovrebbe versare in totale, a scadenza ben 16.920!”.
Il pensionato, ritenendo di aver ottenuto informazioni ingannevoli e fuorvianti in sede precontrattuale e contrattuale, dopo aver chiesto assistenza al CTCU, si è rivolto al Tribunale di Bolzano, per richiedere, tra le altre cose, l’annullamento del contratto e avanzando una serie di altre richieste.
Il Tribunale di Bolzano, dopo un’istruttoria durata oltre tre anni, ha pronunciato qualche settimana fa la sua sentenza, dando ragione, in parte, alle richieste avanzate dall’utente-attore.
Intanto, la finanziaria è stata condannata a restituire all’utente 846 euro, previste in contratto quali “commissioni agente/mediatore creditizio”:
il Tribunale ha ritenuto, infatti, che tale voce del contratto non fosse dovuta, in quanto è emerso che il finanziamento era stato concluso senza l’intervento concreto di un “agente” o “mediatore”.
L’utente, all’atto della richiesta del prestito, si era infatti recato in una “filiale” di Italcredi, presumendo di parlare con un dipendente della stessa società. Di qui l’obbligo di restituzione dell’importo a carico della società.
La clausola (prevista nel contratto) che obbligava il cliente, in caso di estinzione anticipata, al pagamento per intero del premio assicurativo pattuito (€ 2.419,00) è stata dichiarata in contrasto con l’art.125 del Testo Unico Bancario e quindi nulla.
Il Tribunale ha dunque previsto che all’attore spetti, in caso di estinzione anticipata del prestito, il rimborso del premio assicurativo per il periodo di copertura non goduto, anche se egli abbia sostenuto tale importo in un’unica soluzione.
Anche per quanto riguarda gli oltre 3.000 euro previsti in contratto a titolo di “commissione del cessionario (la società finanziaria) per attività preliminari e conclusive del finanziamento”, il Tribunale ha previsto che, sempre e solo in caso di estinzione anticipata del mutuo, un terzo di dette commissioni siano da rimborsare all’utente, detratta però la quota per il tempo in cui il contratto ha avuto esecuzione (si tratta delle cd. commissioni recurring).
Anche in questo caso il Tribunale ha dichiarato la nullità della clausola del contratto, che escludeva ogni rimborso per commissioni del cessionario.
La finanziaria è stata infine condannata a rifondere due terzi delle spese di lite sostenute dall’attore.
Questi dunque i punti della sentenza in favore del consumatore.
Il Tribunale ha però precisato anche che il testo del contratto, sottoscritto numerose volte dall’utente, era sufficientemente chiaro per comprendere i dati essenziali del negozio (tassi, rate, oneri e commissioni), e quindi nessun errore, né dolo a carico dell’Istituto poteva ravvisarsi nel caso specifico.
L’utente avrebbe dovuto leggere almeno le parti essenziali di ciò che andava firmando.
Il Tribunale ha peraltro respinto le richieste dell’attore sia in relazione alla “riduzione ad equità” delle esorbitanti commissioni richieste (secondo la valutazione del tribunale, il giudice non ha il potere di ridurre l’importo delle “commissioni cessionario” previste in contratto, in quanto “tale compenso risulta chiaramente pattuito”), sia in relazione ad un risarcimento danni.
Cosa emerge dalla vicenda?
Per il CTCU, è fondamentale che prima di sottoscrivere una cessione del quinto l’utente legga molto bene le condizioni economiche del contratto, senza limitarsi a considerare solo il tasso di interesse nominale applicato al prestito ma guardando al Taeg e a tutti gli importi delle commissioni applicate, che possono essere molto elevate.
Da ricordare che il consumatore può recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni;
il termine decorre dalla conclusione del contratto o, se successivo, dal momento in cui il consumatore riceve tutte le condizioni e le informazioni previste ai sensi dell’articolo 125- bis, comma 1 del Testo Unico Bancario.
Il recesso va comunicato per iscritto all’intermediario (raccomandata a.r.) e se l’istituto ha già erogato la somma a prestito, questa va restituita.
Chi desidera estinguere anticipatamente il prestito, deve chiedere alla finanziaria conteggi dettagliati sulle somme da restituire e la finanziaria deve restituire quelle quote-parti di costi e commissioni del prestito soggette a maturazione nel corso del tempo (cd. commissioni recurring) e non ancora maturate.
Italcredi Spa
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cessione del quinto, CTCU: interessante sentenza del Tribunale di Bolzano
Clausole vessatorie, rimborsi di commissioni, pagamenti da sostenere in caso di estinzione anticipata del prestito:
una sentenza del Tribunale di Bolzano su un caso di cessione del quinto ha in parte accolto le richieste di un pensionato, assistito dal Centro Tutela Consumatori Utenti, riguardo un contratto di finanziamento che aveva stipulato qualche anno fa con una società finanziaria milanese, la Italcredi Spa.
Il testo del contratto è stato considerato chiaro ma sono stati riconosciuti alcuni punti in favore del consumatore.
Il caso riguarda un pensionato che, dopo aver letto un volantino pubblicitario della società Italcredi, si era recato presso la filiale della società a Bolzano, per richiedere un prestito di 6.500 euro, allettato dal tasso di interesse (nominale, annuo) offerto del 5,60%.
Aveva quindi deciso di accettare l’offerta e di stipulare il contratto di finanziamento. Il contratto prevedeva il rimborso del capitale, degli interessi e di costi vari, con pagamento di 120 rate mensili di euro 141 l’una.
Spiega il CTCU: “In pratica, l’utente, a fronte di un finanziamento di 6500 euro, ne dovrebbe versare in totale, a scadenza ben 16.920!”.
Il pensionato, ritenendo di aver ottenuto informazioni ingannevoli e fuorvianti in sede precontrattuale e contrattuale, dopo aver chiesto assistenza al CTCU, si è rivolto al Tribunale di Bolzano, per richiedere, tra le altre cose, l’annullamento del contratto e avanzando una serie di altre richieste.
Il Tribunale di Bolzano, dopo un’istruttoria durata oltre tre anni, ha pronunciato qualche settimana fa la sua sentenza, dando ragione, in parte, alle richieste avanzate dall’utente-attore.
Intanto, la finanziaria è stata condannata a restituire all’utente 846 euro, previste in contratto quali “commissioni agente/mediatore creditizio”:
il Tribunale ha ritenuto, infatti, che tale voce del contratto non fosse dovuta, in quanto è emerso che il finanziamento era stato concluso senza l’intervento concreto di un “agente” o “mediatore”.
L’utente, all’atto della richiesta del prestito, si era infatti recato in una “filiale” di Italcredi, presumendo di parlare con un dipendente della stessa società. Di qui l’obbligo di restituzione dell’importo a carico della società.
La clausola (prevista nel contratto) che obbligava il cliente, in caso di estinzione anticipata, al pagamento per intero del premio assicurativo pattuito (€ 2.419,00) è stata dichiarata in contrasto con l’art.125 del Testo Unico Bancario e quindi nulla.
Il Tribunale ha dunque previsto che all’attore spetti, in caso di estinzione anticipata del prestito, il rimborso del premio assicurativo per il periodo di copertura non goduto, anche se egli abbia sostenuto tale importo in un’unica soluzione.
Anche per quanto riguarda gli oltre 3.000 euro previsti in contratto a titolo di “commissione del cessionario (la società finanziaria) per attività preliminari e conclusive del finanziamento”, il Tribunale ha previsto che, sempre e solo in caso di estinzione anticipata del mutuo, un terzo di dette commissioni siano da rimborsare all’utente, detratta però la quota per il tempo in cui il contratto ha avuto esecuzione (si tratta delle cd. commissioni recurring).
Anche in questo caso il Tribunale ha dichiarato la nullità della clausola del contratto, che escludeva ogni rimborso per commissioni del cessionario.
La finanziaria è stata infine condannata a rifondere due terzi delle spese di lite sostenute dall’attore.
Questi dunque i punti della sentenza in favore del consumatore.
Il Tribunale ha però precisato anche che il testo del contratto, sottoscritto numerose volte dall’utente, era sufficientemente chiaro per comprendere i dati essenziali del negozio (tassi, rate, oneri e commissioni), e quindi nessun errore, né dolo a carico dell’Istituto poteva ravvisarsi nel caso specifico.
L’utente avrebbe dovuto leggere almeno le parti essenziali di ciò che andava firmando.
Il Tribunale ha peraltro respinto le richieste dell’attore sia in relazione alla “riduzione ad equità” delle esorbitanti commissioni richieste (secondo la valutazione del tribunale, il giudice non ha il potere di ridurre l’importo delle “commissioni cessionario” previste in contratto, in quanto “tale compenso risulta chiaramente pattuito”), sia in relazione ad un risarcimento danni.
Cosa emerge dalla vicenda?
Per il CTCU, è fondamentale che prima di sottoscrivere una cessione del quinto l’utente legga molto bene le condizioni economiche del contratto, senza limitarsi a considerare solo il tasso di interesse nominale applicato al prestito ma guardando al Taeg e a tutti gli importi delle commissioni applicate, che possono essere molto elevate.
Da ricordare che il consumatore può recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni;
il termine decorre dalla conclusione del contratto o, se successivo, dal momento in cui il consumatore riceve tutte le condizioni e le informazioni previste ai sensi dell’articolo 125- bis, comma 1 del Testo Unico Bancario.
Il recesso va comunicato per iscritto all’intermediario (raccomandata a.r.) e se l’istituto ha già erogato la somma a prestito, questa va restituita.
Chi desidera estinguere anticipatamente il prestito, deve chiedere alla finanziaria conteggi dettagliati sulle somme da restituire e la finanziaria deve restituire quelle quote-parti di costi e commissioni del prestito soggette a maturazione nel corso del tempo (cd. commissioni recurring) e non ancora maturate.
Re: Cess/5 e delega pagamento
Usura, MC: nelle soglie rientra anche costo polizze assicurative
La Corte d’Appello di Torino ha riconosciuto che nella verifica del rispetto delle soglie d’usura nei contratti di prestito personale con cessione del quinto dello stipendio o della pensione deve essere considerato anche il costo delle polizze assicurative obbligatorie per legge.
A darne notizia il Movimento Consumatori: ““Si tratta di uno storico successo per tutti i consumatori – afferma Paolo Fiorio, coordinatore dell’Osservatorio Credito & Risparmio di Movimento Consumatori – che hanno sottoscritto contratti di prestito personale con cessione del quinto dello stipendio e della pensione.
Fino al 2009 questi contratti, che di solito vengono sottoscritti dalle fasce più deboli e indebitate della popolazione, avevano sempre un Taeg molto elevato e sempre vicino alla soglia d’usura.
In moltissimi casi, includevano nei costi del credito anche i premi dovuti per queste polizze. Stimiamo in almeno un terzo dei contratti conclusi prima del 2009 che sia stata superata la soglia d’usura”.
I giudici torinesi hanno La Corte d’Appello di Torino ha respinto le difese delle società finanziarie che sostenevano che tali costi non potessero essere considerati per la valutazione del rispetto delle soglie d’usura in quanto fino al 2010 non considerati nella rilevazione del tasso medio rilevato dalla Banca d’Italia.
E’ stata così confermata la sentenza del tribunale di Alba che condannò Prestitalia S.p.A. a restituire quanto corrisposto dal consumatore alla finanziaria per interessi, spese e commissioni, depurando le rate successive di questi costi.
Movimento Consumatori invita tutti coloro che hanno sottoscritto prestiti con cessione del quinto dello stipendio o della pensione a rivolgersi allo sportello antiusura dell’associazione scrivendo a usura@movimentoconsumatori.it.
La Corte d’Appello di Torino ha riconosciuto che nella verifica del rispetto delle soglie d’usura nei contratti di prestito personale con cessione del quinto dello stipendio o della pensione deve essere considerato anche il costo delle polizze assicurative obbligatorie per legge.
A darne notizia il Movimento Consumatori: ““Si tratta di uno storico successo per tutti i consumatori – afferma Paolo Fiorio, coordinatore dell’Osservatorio Credito & Risparmio di Movimento Consumatori – che hanno sottoscritto contratti di prestito personale con cessione del quinto dello stipendio e della pensione.
Fino al 2009 questi contratti, che di solito vengono sottoscritti dalle fasce più deboli e indebitate della popolazione, avevano sempre un Taeg molto elevato e sempre vicino alla soglia d’usura.
In moltissimi casi, includevano nei costi del credito anche i premi dovuti per queste polizze. Stimiamo in almeno un terzo dei contratti conclusi prima del 2009 che sia stata superata la soglia d’usura”.
I giudici torinesi hanno La Corte d’Appello di Torino ha respinto le difese delle società finanziarie che sostenevano che tali costi non potessero essere considerati per la valutazione del rispetto delle soglie d’usura in quanto fino al 2010 non considerati nella rilevazione del tasso medio rilevato dalla Banca d’Italia.
E’ stata così confermata la sentenza del tribunale di Alba che condannò Prestitalia S.p.A. a restituire quanto corrisposto dal consumatore alla finanziaria per interessi, spese e commissioni, depurando le rate successive di questi costi.
Movimento Consumatori invita tutti coloro che hanno sottoscritto prestiti con cessione del quinto dello stipendio o della pensione a rivolgersi allo sportello antiusura dell’associazione scrivendo a usura@movimentoconsumatori.it.
Re: Cess/5 e delega pagamento
Cessione del quinto, Casa del Consumatore ottiene rimborso
Da novembre dello scorso anno, mese in cui è iniziata l’operazione “Conteggi puliti”, sono molti i consumatori che grazie all’intervento de la Casa del Consumatore sono tornati in possesso di somme di denaro che le finanziarie trattenevano, in violazione della normativa, in caso di cessione anticipata del finanziamento di cessione del quinto dello stipendio o della pensione.
Tra le richieste di aiuto,anche quella di un associato che nel 2007 aveva stipulato con una finanziaria un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio per un importo di 27.120,00 euro da rimborsare in 120 rate di 226,00 euro ciascuna.
Il finanziamento veniva estinto anticipatamente allo scadere della 64^ rata, ma la Banca, nel conteggio estintivo, non stornava dalle somme ancora dovute la somma di euro 4.020,00 per commissioni bancarie, di intermediazione e per premi assicurativi non maturati.
La Casa del Consumatore, dopo un primo reclamo non andato a buon fine, ha presentato ricorso all’ABF (l’Arbitro Bancario e Finanziario della Banca d’Italia) ottenendo così la restituzione della somma dovuta di Euro 4.020,00.
“Purtroppo, nonostante le raccomandazioni anche dalla Banca d’Italia, ad oggi, i conteggi di estinzione dei contratti di finanziamento, continuano in numerosi casi a non essere corretti, a danno del consumatore” spiega l’Associazione che invita tutti coloro che hanno estinto negli ultimi anni un contratto di cessione del quinto dello stipendio o pensione a contattare l’associazione per essere assistiti nella verifica della correttezza dei conteggi, al fine di ottenere la riduzione del debito o la restituzione di quanto indebitamente pagato.
Da novembre dello scorso anno, mese in cui è iniziata l’operazione “Conteggi puliti”, sono molti i consumatori che grazie all’intervento de la Casa del Consumatore sono tornati in possesso di somme di denaro che le finanziarie trattenevano, in violazione della normativa, in caso di cessione anticipata del finanziamento di cessione del quinto dello stipendio o della pensione.
Tra le richieste di aiuto,anche quella di un associato che nel 2007 aveva stipulato con una finanziaria un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio per un importo di 27.120,00 euro da rimborsare in 120 rate di 226,00 euro ciascuna.
Il finanziamento veniva estinto anticipatamente allo scadere della 64^ rata, ma la Banca, nel conteggio estintivo, non stornava dalle somme ancora dovute la somma di euro 4.020,00 per commissioni bancarie, di intermediazione e per premi assicurativi non maturati.
La Casa del Consumatore, dopo un primo reclamo non andato a buon fine, ha presentato ricorso all’ABF (l’Arbitro Bancario e Finanziario della Banca d’Italia) ottenendo così la restituzione della somma dovuta di Euro 4.020,00.
“Purtroppo, nonostante le raccomandazioni anche dalla Banca d’Italia, ad oggi, i conteggi di estinzione dei contratti di finanziamento, continuano in numerosi casi a non essere corretti, a danno del consumatore” spiega l’Associazione che invita tutti coloro che hanno estinto negli ultimi anni un contratto di cessione del quinto dello stipendio o pensione a contattare l’associazione per essere assistiti nella verifica della correttezza dei conteggi, al fine di ottenere la riduzione del debito o la restituzione di quanto indebitamente pagato.
Re: Cess/5 e delega pagamento
Cessione del quinto, Casa del Consumatore: rimborsati 1500 euro
Cessione del quinto: nuova vittoria della Casa del Consumatore nell’ambito dell’operazione “conteggi puliti”.
Una banca ha infatti restituito 1500 euro a un associato che aveva estinto anticipatamente il finanziamento di cessione del quinto.
L’intervento rientra in quella che l’associazione ha chiamato operazione “conteggi puliti“:
la banca ha dovuto restituire 1.500 euro a un associato che nel 2010 aveva anticipatamente estinto un finanziamento con cessione del quinto dello stipendio.
Esaminando il conteggio fatto dalla banca alla chiusura del finanziamento, il presidente di Casa del Consumatore Giovanni Ferrari ha rilevato che non erano state detratte le commissioni bancarie e di intermediazione né i premi assicurativi non maturati, nonostante il contratto di finanziamento fosse stato estinto a meno di un terzo della sua durata, ossia allo scadere della 37^ rata (sulle 120 originariamente previste).
L’associato ha dunque presentato reclamo alla banca e, non avendo ricevuto risposta soddisfacente, ha fatto ricorso all’Arbitro Bancario e Finanziario della Banca d’Italia, ottenendo la restituzione della somma dovuta di 1.500 euro prima ancora che l’Arbitro avesse deciso il ricorso.
“Ad oggi, nell’ambito dell’operazione conteggi puliti, numerose sono le persone che si sono rivolte alla nostra associazione per chiedere assistenza e per verificare la correttezza del conteggio di estinzione e molti hanno già ottenuto la restituzione del dovuto – spiega Casa del Consumatore – Purtroppo, nonostante le raccomandazioni della Banca d’Italia e dello stesso ABF, i conteggi di estinzione continuano in numerosi casi a non essere corretti, a solo danno del consumatore. Invitiamo pertanto tutti coloro che hanno estinto negli ultimi anni un contratto di cessione del quinto dello stipendio o pensione a far esaminare gratuitamente il conteggio di estinzione”.
Gli esperti dell’associazione invieranno una valutazione gratuita sulla possibilità di contestare i conteggi della banca o della finanziaria ed ottenere così la riduzione del debito o la restituzione di quanto già indebitamente pagato, unitamente al preventivo, senza impegno, per essere assistiti nella gestione della vertenza con la finanziaria.
Per maggiori informazioni ci si può rivolgere al sito http://www.casadelconsumatore.it" onclick="window.open(this.href);return false; oppure chiamare il numero 02/76316809.
Cessione del quinto: nuova vittoria della Casa del Consumatore nell’ambito dell’operazione “conteggi puliti”.
Una banca ha infatti restituito 1500 euro a un associato che aveva estinto anticipatamente il finanziamento di cessione del quinto.
L’intervento rientra in quella che l’associazione ha chiamato operazione “conteggi puliti“:
la banca ha dovuto restituire 1.500 euro a un associato che nel 2010 aveva anticipatamente estinto un finanziamento con cessione del quinto dello stipendio.
Esaminando il conteggio fatto dalla banca alla chiusura del finanziamento, il presidente di Casa del Consumatore Giovanni Ferrari ha rilevato che non erano state detratte le commissioni bancarie e di intermediazione né i premi assicurativi non maturati, nonostante il contratto di finanziamento fosse stato estinto a meno di un terzo della sua durata, ossia allo scadere della 37^ rata (sulle 120 originariamente previste).
L’associato ha dunque presentato reclamo alla banca e, non avendo ricevuto risposta soddisfacente, ha fatto ricorso all’Arbitro Bancario e Finanziario della Banca d’Italia, ottenendo la restituzione della somma dovuta di 1.500 euro prima ancora che l’Arbitro avesse deciso il ricorso.
“Ad oggi, nell’ambito dell’operazione conteggi puliti, numerose sono le persone che si sono rivolte alla nostra associazione per chiedere assistenza e per verificare la correttezza del conteggio di estinzione e molti hanno già ottenuto la restituzione del dovuto – spiega Casa del Consumatore – Purtroppo, nonostante le raccomandazioni della Banca d’Italia e dello stesso ABF, i conteggi di estinzione continuano in numerosi casi a non essere corretti, a solo danno del consumatore. Invitiamo pertanto tutti coloro che hanno estinto negli ultimi anni un contratto di cessione del quinto dello stipendio o pensione a far esaminare gratuitamente il conteggio di estinzione”.
Gli esperti dell’associazione invieranno una valutazione gratuita sulla possibilità di contestare i conteggi della banca o della finanziaria ed ottenere così la riduzione del debito o la restituzione di quanto già indebitamente pagato, unitamente al preventivo, senza impegno, per essere assistiti nella gestione della vertenza con la finanziaria.
Per maggiori informazioni ci si può rivolgere al sito http://www.casadelconsumatore.it" onclick="window.open(this.href);return false; oppure chiamare il numero 02/76316809.
Re: Cess/5 e delega pagamento
Cessione del quinto, vittoria Confconsumatori in difesa di risparmiatrice vessata
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La finanziaria esasperava con continue minacce la risparmiatrice che aveva scelto di pagare il mutuo con la cessione del quinto dello stipendio.
Allo stesso tempo non chiedeva spiegazioni al datore di lavoro, che dal canto suo aveva fatto un bonifico cumulativo senza distinguere i nominativi dei dipendenti: questa la situazione in cui si è ritrovata una risparmiatrice, dipendente di un’azienda, difesa a Reggio Calabria da Confconsumatori.
La dipendente aveva scelto la cessione del quinto per pagare il mutuo ma, a causa di un’imprecisione del datore di lavoro, si era trovata assediata dalla finanziaria che, senza cercare di approfondire, le intimava di saldare il debito e la minacciava di annullare il contratto.
Grazie all’intervento dei legali di Confconsumatori, il Giudice di Pace di Laureana di Borrello ha individuato le reali responsabilità e ha difeso la piccola risparmiatrice condannando finanziaria e datore di lavoro, in solido, a rimborsare le spese legali.
La risparmiatrice si è rivolta alla sede di Confconsumatori di Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria, dopo aver ricevuto ripetute minacce di risoluzione del contratto da parte della Società finanziaria, che la accusava di mancato pagamento di alcuni ratei mensili.
La donna si era anche rivolta al proprio datore di lavoro per accertare l’effettivo versamento delle rate ma, non avendo avuto risposta, aveva affidato il mandato per agire in giudizio al legale di Confconsumatori Antonio Iemma.
Immediatamente dopo la notifica della citazione, la finanziaria ha accertato l’avvenuto pagamento.
Come si evince dalla sentenza, il Giudice di Pace ha considerato scorretto il comportamento della società finanziaria prima del giudizio: «Non sarebbe stato impossibile, usando buona fede e correttezza, chiedere precisazioni al datore di lavoro».
Il Giudice, informa Confconsumatori, ha censurato anche l’inerzia del datore di lavoro, che aveva effettuato un bonifico cumulativo impreciso, senza distinguere i nominativi dei dipendenti a cui corrispondevano le rate, impedendone di fatto la contabilizzazione.
Datore di lavoro e finanziaria sono stati condannati in solido al pagamento delle spese processuali.
Dice Antonio Iemma, responsabile di Confconsumatori di Gioia Tauro: “Si tratta di una vittoria importante, poiché è stato affermato il principio che è ingiusto e scorretto tempestare di minacce di risoluzione contrattuale il debitore, giungendo a esasperarlo, piuttosto che chiedere le necessarie precisazioni al datore di lavoro, vista anche la regolarità del versamento.
In effetti, le società mutuanti adottano spesso questo ingiustificato comportamento, incuranti delle ansie e preoccupazioni che suscitano ai loro debitori”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La finanziaria esasperava con continue minacce la risparmiatrice che aveva scelto di pagare il mutuo con la cessione del quinto dello stipendio.
Allo stesso tempo non chiedeva spiegazioni al datore di lavoro, che dal canto suo aveva fatto un bonifico cumulativo senza distinguere i nominativi dei dipendenti: questa la situazione in cui si è ritrovata una risparmiatrice, dipendente di un’azienda, difesa a Reggio Calabria da Confconsumatori.
La dipendente aveva scelto la cessione del quinto per pagare il mutuo ma, a causa di un’imprecisione del datore di lavoro, si era trovata assediata dalla finanziaria che, senza cercare di approfondire, le intimava di saldare il debito e la minacciava di annullare il contratto.
Grazie all’intervento dei legali di Confconsumatori, il Giudice di Pace di Laureana di Borrello ha individuato le reali responsabilità e ha difeso la piccola risparmiatrice condannando finanziaria e datore di lavoro, in solido, a rimborsare le spese legali.
La risparmiatrice si è rivolta alla sede di Confconsumatori di Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria, dopo aver ricevuto ripetute minacce di risoluzione del contratto da parte della Società finanziaria, che la accusava di mancato pagamento di alcuni ratei mensili.
La donna si era anche rivolta al proprio datore di lavoro per accertare l’effettivo versamento delle rate ma, non avendo avuto risposta, aveva affidato il mandato per agire in giudizio al legale di Confconsumatori Antonio Iemma.
Immediatamente dopo la notifica della citazione, la finanziaria ha accertato l’avvenuto pagamento.
Come si evince dalla sentenza, il Giudice di Pace ha considerato scorretto il comportamento della società finanziaria prima del giudizio: «Non sarebbe stato impossibile, usando buona fede e correttezza, chiedere precisazioni al datore di lavoro».
Il Giudice, informa Confconsumatori, ha censurato anche l’inerzia del datore di lavoro, che aveva effettuato un bonifico cumulativo impreciso, senza distinguere i nominativi dei dipendenti a cui corrispondevano le rate, impedendone di fatto la contabilizzazione.
Datore di lavoro e finanziaria sono stati condannati in solido al pagamento delle spese processuali.
Dice Antonio Iemma, responsabile di Confconsumatori di Gioia Tauro: “Si tratta di una vittoria importante, poiché è stato affermato il principio che è ingiusto e scorretto tempestare di minacce di risoluzione contrattuale il debitore, giungendo a esasperarlo, piuttosto che chiedere le necessarie precisazioni al datore di lavoro, vista anche la regolarità del versamento.
In effetti, le società mutuanti adottano spesso questo ingiustificato comportamento, incuranti delle ansie e preoccupazioni che suscitano ai loro debitori”.
Re: Cess/5 e delega pagamento
Cessione del quinto, Casa Consumatore: restituiti 100mila €
L’hanno chiamata Operazione Conteggi Puliti perché al momento dell’estinzione anticipata del contratto di finanziamento con cessione del quinto i consumatori si vedevano richiedere debiti residui decisamente troppo elevati.
La Casa del Consumatore ha analizzato le segnalazioni che le sono arrivate e presentato centinaia di reclami in un’azione che in un anno ha permesso di restituire ai consumatori cifre che variano da 350 euro a 5000 euro per finanziamento. Centomila euro in totale.
L’associazione promette la “resa dei conti per le finanziarie scorrette” e spiega:
“L’iniziativa è stata avviata circa un anno fa a tutela di tutti i consumatori che, al momento dell’estinzione anticipata del contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio/pensione, si trovavano un debito residuo vicino o addirittura superiore ai soldi richiesti tramite il finanziamento stesso”.
Alla luce delle numerose segnalazioni arrivate da consumatori che chiedevano di verificare i conteggi, gli esperti dell’associazione hanno presentato centinaia di reclami e poi ricorsi all’Arbitro Bancario e Finanziario della Banca d’Italia e “ad oggi, dopo dodici mesi, le somme restituite ai propri associati ammontano ad oltre 100mila euro”, annuncia l’associazione.
Le cifre restituite variano da 350 euro a 5000 euro per finanziamento e rappresentano “lo storno delle commissioni finanziarie / bancarie, di intermediazione e assicurative non maturate nel corso del rapporto e che al momento della chiusura del finanziamento, le finanziarie avevano negato ai propri clienti”.
L’associazione promette però di continuare a controllare i contratti di cessione del quinto.
Dice il presidente Giovanni Ferrari: “Siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto, ma l’operazione “Conteggi Puliti” non si ferma qui.
I nostri esperti ed avvocati hanno infatti rilevato altre irregolarità nei contratti di finanziamento con cessione del quinto.
Alcuni contratti presentano infatti profili di usura sopravvenuta e altri di mediazione usuraria.
Per questo motivo invitiamo tutti i consumatori che si apprestano a chiudere il proprio contratto di cessione del quinto e hanno dei dubbi sul conteggio estintivo effettuato dalla finanziaria, a contattare la Casa del Consumatore per una verifica gratuita.”
L’hanno chiamata Operazione Conteggi Puliti perché al momento dell’estinzione anticipata del contratto di finanziamento con cessione del quinto i consumatori si vedevano richiedere debiti residui decisamente troppo elevati.
La Casa del Consumatore ha analizzato le segnalazioni che le sono arrivate e presentato centinaia di reclami in un’azione che in un anno ha permesso di restituire ai consumatori cifre che variano da 350 euro a 5000 euro per finanziamento. Centomila euro in totale.
L’associazione promette la “resa dei conti per le finanziarie scorrette” e spiega:
“L’iniziativa è stata avviata circa un anno fa a tutela di tutti i consumatori che, al momento dell’estinzione anticipata del contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio/pensione, si trovavano un debito residuo vicino o addirittura superiore ai soldi richiesti tramite il finanziamento stesso”.
Alla luce delle numerose segnalazioni arrivate da consumatori che chiedevano di verificare i conteggi, gli esperti dell’associazione hanno presentato centinaia di reclami e poi ricorsi all’Arbitro Bancario e Finanziario della Banca d’Italia e “ad oggi, dopo dodici mesi, le somme restituite ai propri associati ammontano ad oltre 100mila euro”, annuncia l’associazione.
Le cifre restituite variano da 350 euro a 5000 euro per finanziamento e rappresentano “lo storno delle commissioni finanziarie / bancarie, di intermediazione e assicurative non maturate nel corso del rapporto e che al momento della chiusura del finanziamento, le finanziarie avevano negato ai propri clienti”.
L’associazione promette però di continuare a controllare i contratti di cessione del quinto.
Dice il presidente Giovanni Ferrari: “Siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto, ma l’operazione “Conteggi Puliti” non si ferma qui.
I nostri esperti ed avvocati hanno infatti rilevato altre irregolarità nei contratti di finanziamento con cessione del quinto.
Alcuni contratti presentano infatti profili di usura sopravvenuta e altri di mediazione usuraria.
Per questo motivo invitiamo tutti i consumatori che si apprestano a chiudere il proprio contratto di cessione del quinto e hanno dei dubbi sul conteggio estintivo effettuato dalla finanziaria, a contattare la Casa del Consumatore per una verifica gratuita.”
Re: Cess/5 e delega pagamento
Finanziamento con Taeg al 30%, MDC Finale Ligure ottiene cancellazione
------------------------------------------------------------------------------------------------
Un finanziamento di 12.500 euro con un Taeg superiore al 30%?
E’ succeso ad un anziano di Finale Ligure che nel 2009 aveva contratto il finanziamento con Unicredit con il meccanismo della cessione del quinto della pensione ad un tasso del 30,36%.
A scoprire il Taeg stratosferico, al di sopra di qualsiasi soglia antiusura, è stato il figlio, nel momento in cui la banca ha deciso di estinguere completamente il finanziamento.
Grazie all’intervento del Movimento Difesa del Cittadino si è ottenuta la cancellazione del debito.
Dopo che il cittadino si è rivolto alla sede del Movimento Difesa del Cittadino di Finale Ligure, è iniziata una vera e propria “battaglia” contro Unicredit che inizialmente si era discolpata adducendo quale motivazione di quel Taeg l’assicurazione: un prestito, infatti, è tanto più rischioso quanto più la persona è avanti con gli anni, per cui l’età dell’anziano (81 anni al momento della stipula) aveva fatto lievitare un Tan relativamente basso (4,6%) al tasso-shock finale.
Solo dopo aver più volte premuto per il riconoscimento di un diritto, MDC è riuscita a ottenere da parte dei dirigenti la cancellazione del debito.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Un finanziamento di 12.500 euro con un Taeg superiore al 30%?
E’ succeso ad un anziano di Finale Ligure che nel 2009 aveva contratto il finanziamento con Unicredit con il meccanismo della cessione del quinto della pensione ad un tasso del 30,36%.
A scoprire il Taeg stratosferico, al di sopra di qualsiasi soglia antiusura, è stato il figlio, nel momento in cui la banca ha deciso di estinguere completamente il finanziamento.
Grazie all’intervento del Movimento Difesa del Cittadino si è ottenuta la cancellazione del debito.
Dopo che il cittadino si è rivolto alla sede del Movimento Difesa del Cittadino di Finale Ligure, è iniziata una vera e propria “battaglia” contro Unicredit che inizialmente si era discolpata adducendo quale motivazione di quel Taeg l’assicurazione: un prestito, infatti, è tanto più rischioso quanto più la persona è avanti con gli anni, per cui l’età dell’anziano (81 anni al momento della stipula) aveva fatto lievitare un Tan relativamente basso (4,6%) al tasso-shock finale.
Solo dopo aver più volte premuto per il riconoscimento di un diritto, MDC è riuscita a ottenere da parte dei dirigenti la cancellazione del debito.
Re: Cess/5 e delega pagamento
Per tutti i colleghi CC interessati.
-------------------------------------------
Partecipo che la "DEUTSCHE BANK" ha formalizzato un'offerta sui prestiti in delegazione di pagamento e cessione del quinto valida fino al prossimo 31 dicembre 2015.
Al personale interessato ad accedere a un nuovo prestito o a CONSOLIDARE UNA SITUAZIONE DEBITORIA IN ATTO attraverso la sostituzione di uno o più finanziamenti ottenuti da altre Banche e/o società Finanziarie con un unico finanziamento, verrà applicato un T.A.N. del 5,90%.
Nella considerazione che l'offerta non prevede ALCUNA SPESA per l'istruttoria della pratica e per l'intermediazione bancaria e che le assicurazioni sulla vita e sulla perdita dell'impiego (obbligatorie per i prestiti dietro cessione del quinto dello stipendio ai sensi del D.P.R. 180/1950) saranno a carico di "Deutsche Bank", i tassi annui effettivi globali applicati in funzione della durata media del prestito saranno i seguenti:
- 6,24% (36 mesi);
- 6,20% (48 mesi):
- 6,17% (60 mesi);
- 6,15% (72 mesi)
- 6,14% (84 mesi);
- 6,13% (da 96 a 108 mesi);
- 6,12% (120 mesi).
Per usufruire delle suddette agevolazioni, gli interessati dovranno rivolgersi esclusivamente agli sportelli "Deutsche Bank Easy" che aderiscono all'iniziativa (vds. tabella allegata alla lettera del C.G.A. CC. n. 38/22-4-2015 datata 27 maggio 2015).
I servizi in argomento, pertanto, non potranno essere richiesti presso le filiali della "Deutsche Bank".
Per eventuali informazioni, si potrà contattare la Banca telefonicamente (02/6995) o per posta elettronica (info.dbinsieme@db.com).
La circolare sopra indicata è pubblicata sul nostro portale: (percorso -"Tutte le Convenzioni" - "Banche/Istituto di Credito), inoltre, la stessa, integra la convenzione stipulata dalla Direzione di Amm.ne con la medesima Banca per i prestiti estinguibili mediante ritenute stipendiali (pubb. sul nostro portale col percorso: "Tutte le Convenzioni" - "Cessioni del quinto e delegazioni di pagamento") limitatamente ai tassi riconosciuti al personale. Restano, pertanto, invariati gli altri effetti prodotti dal predetto accordo.
-------------------------------------------
Partecipo che la "DEUTSCHE BANK" ha formalizzato un'offerta sui prestiti in delegazione di pagamento e cessione del quinto valida fino al prossimo 31 dicembre 2015.
Al personale interessato ad accedere a un nuovo prestito o a CONSOLIDARE UNA SITUAZIONE DEBITORIA IN ATTO attraverso la sostituzione di uno o più finanziamenti ottenuti da altre Banche e/o società Finanziarie con un unico finanziamento, verrà applicato un T.A.N. del 5,90%.
Nella considerazione che l'offerta non prevede ALCUNA SPESA per l'istruttoria della pratica e per l'intermediazione bancaria e che le assicurazioni sulla vita e sulla perdita dell'impiego (obbligatorie per i prestiti dietro cessione del quinto dello stipendio ai sensi del D.P.R. 180/1950) saranno a carico di "Deutsche Bank", i tassi annui effettivi globali applicati in funzione della durata media del prestito saranno i seguenti:
- 6,24% (36 mesi);
- 6,20% (48 mesi):
- 6,17% (60 mesi);
- 6,15% (72 mesi)
- 6,14% (84 mesi);
- 6,13% (da 96 a 108 mesi);
- 6,12% (120 mesi).
Per usufruire delle suddette agevolazioni, gli interessati dovranno rivolgersi esclusivamente agli sportelli "Deutsche Bank Easy" che aderiscono all'iniziativa (vds. tabella allegata alla lettera del C.G.A. CC. n. 38/22-4-2015 datata 27 maggio 2015).
I servizi in argomento, pertanto, non potranno essere richiesti presso le filiali della "Deutsche Bank".
Per eventuali informazioni, si potrà contattare la Banca telefonicamente (02/6995) o per posta elettronica (info.dbinsieme@db.com).
La circolare sopra indicata è pubblicata sul nostro portale: (percorso -"Tutte le Convenzioni" - "Banche/Istituto di Credito), inoltre, la stessa, integra la convenzione stipulata dalla Direzione di Amm.ne con la medesima Banca per i prestiti estinguibili mediante ritenute stipendiali (pubb. sul nostro portale col percorso: "Tutte le Convenzioni" - "Cessioni del quinto e delegazioni di pagamento") limitatamente ai tassi riconosciuti al personale. Restano, pertanto, invariati gli altri effetti prodotti dal predetto accordo.
Re: Cess/5 e delega pagamento
Cessione quinto estinto in anticipo, ABF riconosce rimborso su quote TFR
----------------------------------------------------------------------------------------------
L’Arbitro Bancario Finanziario ha riconosciuto un rimborso di 1.155 euro a una consumatrice associata al Centro Tutela Consumatori Utenti (CTCU) che aveva contratto nel 2008 un contratto (settennale) di cessione del quinto dello stipendio con una finanziaria, estinto poi anticipatamente nel dicembre 2013.
Il rimborso non riguarda solo le quote di commissioni e premi assicurativi non maturati ma anche quote di TFR che la finanziaria non avrebbe potuto incassare. Il CTCU ammonisce: “attenzione ai calcoli di estinzione anticipata dei finanziamenti: si potrebbe aver diritto a rimborsi”.
Spiega l’associazione: “Forse non tutti sono al corrente che quando si accende una cessione del quinto dello stipendio, la società finanziaria, a garanzia del regolare rimborso del prestito, si fa cedere dal debitore-dipendente, con un’apposita clausola contrattuale, anche il TFR (trattamento di fine rapporto) maturato.
Richiede, inoltre, di norma la sottoscrizione di un’assicurazione rischio vita e/o rischio impiego che garantisca, in caso di mancato pagamento, la copertura dell’importo ancora dovuto eventualmente eccedente il TFR cumulato.
Capita così che nel momento in cui il dipendente lasci o perda, per qualsiasi motivo, il proprio posto di lavoro, il datore di lavoro, che stava effettuando le trattenute mensili in busta paga della cessione dello stipendio, debba versare alla finanziaria anche il TFR maturato sino a quel momento”.
Nel caso seguito dall’associazione, è accaduto che nella liquidazione dell’ultima busta paga a dicembre 2013 “l’ex datore di lavoro della dipendente aveva provveduto a trasferire alla società Prestitalia la somma di € 2880 a titolo di TFR.
La finanziaria, anziché provvedere a trattenere solo la somma che sarebbe stata “dovuta” per estinguere anticipatamente il prestito, provvedeva ad utilizzare la stessa somma a copertura “anticipata” delle 19 rate mensili che ancora rimanevano da saldare in relazione allo stesso finanziamento, incamerando così anche anticipatamente gli interessi sulle rate a scadere e senza rimborsare le quote-parti delle commissioni recurring, come dovuto (e come previsto dall’art. 125-xxxxxxxxxxxx del Testo Unico Bancario).
Dopo il reclamo inoltrato alla finanziaria dal CTCU, rimasto senza risposta soddisfacente, la questione era stata sottoposta all’ABF.
L’Arbitro ha dato ragione alla cliente, decidendo il rimborso a suo favore della somma complessiva di € 1155,89”.
“Il caso – commenta Walther Andreaus, direttore del CTCU – dimostra ancora una volta come si debba stare attenti e sottoporre sempre al controllo di un esperto indipendente i calcoli di estinzione anticipata di finanziamenti, in particolare di cessioni del quinto dello stipendio o della pensione”.
----------------------------------------------------------------------------------------------
L’Arbitro Bancario Finanziario ha riconosciuto un rimborso di 1.155 euro a una consumatrice associata al Centro Tutela Consumatori Utenti (CTCU) che aveva contratto nel 2008 un contratto (settennale) di cessione del quinto dello stipendio con una finanziaria, estinto poi anticipatamente nel dicembre 2013.
Il rimborso non riguarda solo le quote di commissioni e premi assicurativi non maturati ma anche quote di TFR che la finanziaria non avrebbe potuto incassare. Il CTCU ammonisce: “attenzione ai calcoli di estinzione anticipata dei finanziamenti: si potrebbe aver diritto a rimborsi”.
Spiega l’associazione: “Forse non tutti sono al corrente che quando si accende una cessione del quinto dello stipendio, la società finanziaria, a garanzia del regolare rimborso del prestito, si fa cedere dal debitore-dipendente, con un’apposita clausola contrattuale, anche il TFR (trattamento di fine rapporto) maturato.
Richiede, inoltre, di norma la sottoscrizione di un’assicurazione rischio vita e/o rischio impiego che garantisca, in caso di mancato pagamento, la copertura dell’importo ancora dovuto eventualmente eccedente il TFR cumulato.
Capita così che nel momento in cui il dipendente lasci o perda, per qualsiasi motivo, il proprio posto di lavoro, il datore di lavoro, che stava effettuando le trattenute mensili in busta paga della cessione dello stipendio, debba versare alla finanziaria anche il TFR maturato sino a quel momento”.
Nel caso seguito dall’associazione, è accaduto che nella liquidazione dell’ultima busta paga a dicembre 2013 “l’ex datore di lavoro della dipendente aveva provveduto a trasferire alla società Prestitalia la somma di € 2880 a titolo di TFR.
La finanziaria, anziché provvedere a trattenere solo la somma che sarebbe stata “dovuta” per estinguere anticipatamente il prestito, provvedeva ad utilizzare la stessa somma a copertura “anticipata” delle 19 rate mensili che ancora rimanevano da saldare in relazione allo stesso finanziamento, incamerando così anche anticipatamente gli interessi sulle rate a scadere e senza rimborsare le quote-parti delle commissioni recurring, come dovuto (e come previsto dall’art. 125-xxxxxxxxxxxx del Testo Unico Bancario).
Dopo il reclamo inoltrato alla finanziaria dal CTCU, rimasto senza risposta soddisfacente, la questione era stata sottoposta all’ABF.
L’Arbitro ha dato ragione alla cliente, decidendo il rimborso a suo favore della somma complessiva di € 1155,89”.
“Il caso – commenta Walther Andreaus, direttore del CTCU – dimostra ancora una volta come si debba stare attenti e sottoporre sempre al controllo di un esperto indipendente i calcoli di estinzione anticipata di finanziamenti, in particolare di cessioni del quinto dello stipendio o della pensione”.
Vai a
- GENERALE
- ↳ Annunci e Regole importanti
- CONSULENZA LEGALE PER I MILITARI E LE FORZE DI POLIZIA
- ↳ L'Avv. Giorgio Carta risponde
- CONSULENZA LEGALE SU CONTENZIOSI CIVILI
- ↳ L'Avv. Giovanni Carta risponde
- PREVIDENZA SOCIALE
- ↳ CALCOLI PENSIONISTICI
- ↳ ASPETTATIVA - CAUSE DI SERVIZIO - EQUO INDENNIZZO - PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA E TABELLARE
- ↳ VITTIME DEL TERRORISMO, DOVERE E CRIMINALITÀ
- ↳ ISTRUZIONI PER LA CONCESSIONE DELLA SPECIALE ELARGIZIONE PREVISTA PER LE VITTIME DEL SERVIZIO
- SALUTE E BENESSERE FORZE ARMATE E FORZE DI POLIZIA
- ↳ Psicologia
- ↳ La Dott.ssa Alessandra D'Alessio risponde
- LEXETICA - ASSISTENZA LEGALE E MEDICO LEGALE
- ↳ IL LEGALE RISPONDE
- ↳ IL MEDICO LEGALE RISPONDE
- FORZE DI POLIZIA
- ↳ CARABINIERI
- ↳ POLIZIA DI STATO
- ↳ News Polizia di Stato
- ↳ GUARDIA DI FINANZA
- ↳ POLIZIA PENITENZIARIA
- ↳ Attività di Polizia Giudiziaria
- MILITARI
- ↳ ESERCITO
- ↳ MARINA
- ↳ AERONAUTICA
- ↳ CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
- ↳ DONNE MILITARI
- ↳ UFFICIALI
- ↳ MARESCIALLI
- ↳ SERGENTI
- ↳ VSP
- ↳ VFP
- Trasferimenti all'Estero
- ↳ Tunisia
- ↳ Tenerife - Canarie
- DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO
- ↳ CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
- IMPIEGO CIVILE
- GUARDIE PARTICOLARI GIURATE