ale_r75 ha scritto:Salve a tutti,
sono un Maresciallo dell'EI, partito nel 95. Causa stress (dovuto ad una missione) sono a pochi giorni dalla scelta "congedo, rientro in servizio o impiego civile". Al 100% vorrei passare civile, ma ho delle domande a cui non so darmi risposta.
1. C'è il rischio che non mi accontentino con l'impiego civile e possano congedarmi anche se non voglio?
2. Possono congedarmi senza darmi alcuna pensione (anche se ho presentato la causa di servizio)?
3. Se mi danno l'impiego civile che possibilità ho di rimanere a Catania, città in cui risiedo e presto servizio?
4. Se mi trasferiscono chissà dove, posso subito presentare domanda di trasferimento (come ho letto in questo sito)?
5. Qualcuno mi ha parlato di pensione privilegiata, cosa vuol dire?
Grazie a chiunque voglia partecipare a chiarirmi qualche dubbio.
ENSIONE PRIVILEGIATA
Natura e fonti normative
La pensione privilegiata spetta al dipendente pubblico se dalla infermità o dalla lesione
contratta per fatti di servizio deriva l'inabilità assoluta o permanente.
Tale pensione, pertanto, è assolutamente svincolata da ogni requisito minimo di durata del
servizio stesso: anche un solo giorno di servizio dà diritto alla pensione privilegiata se si
verifica la condizione richiesta.
La pensione privilegiata è disciplinata, per gli statali, dal DPR1092/73; per gli iscritti alle ex
Casse amministrate dagli II.PP.(Inpdap) dal R.D.L. n.680/38 e dalle successive
modificazioni (L.379/55; .1646/62).
Presupposti
Per aver diritto alla pensione privilegiata è necessario: è essere inabile assoluto o alla
mansione e cessare dall'impiego; - che tale inabilità si sia prodotta senza colpa
dell'interessato e sia dovuta a causa o =ancausa di servizio.
La pensione privilegiata viene erogata ai superstiti se il decesso avviene per le stesse
infermità o lesioni che hanno dato diritto a tale trattamento.
La domanda
L'art.167 del T.U.1092/73 per gli statali prevede che il trattamento privilegiato è liquidato
d'ufficio "nei confronti del dipendente cessato dal servizio per infermità o lesioni
riconosciute dipendenti da fatti di servizio". In altri termini, se l'infermità o la lesione
dipendente da causa di servizio ha prodotto l'inabilità al lavoro e comportato la dispensa
dal servizio o la morte) incombe sull'amministrazione l'obbligo di procedere d'ufficio alla
concessione della pensione privilegiata. In ogni altro caso la pensione va liquidata a
domanda.
Questa distinzione tra iniziativa d'ufficio e a domanda sostituisce uno dei principali
elementi differenziati tra dipendenti dello Stato e iscritti elle ex Casse amministrate dagli
II.PP. (Inpdap): per questi ultimi, infatti non esiste procedura d'ufficio e l'impulso al
procedimento di concessione della pensione privilegiata è sempre subordinato all'istanza
dell'interessato (o dei suoi eredi).
La domanda, in carta semplice, va presentata all'Inpdap; per i dipendenti dello Stato è
consigliabile, al momento, presentare la domanda anche al Ministero di appartenenza. La domanda deve contenere tutti i riferimenti relativi alle infermità o lesioni per i quali il
trattamento privilegiato è richiesto, ai fatti di servizio che le hanno determinate e la
documentazione sanitaria necessaria.
Particolare attenzione va posta sui termini, perentori, entro cui deve essere presentata la domanda:
- 5 anni (o 10 anni in caso di Parkinsonismo) dalla cessazione dal servizio.
Successivamente alla presentazione della domanda, la procedura prevista per l'accertamento alla
pensione privilegiata è la seguente:
Dipendenti enti locali e sanità
• rapporto informativo del capo-ufficio
• accertamenti sanitari (l'organo competente sono le Commissioni Medico
Ospedaliere istituite presso gli Ospedali Militari)
• parere del Comitato Tecnico per le pensioni privilegiate costituito presso l'Inpdap
• decreto di concessione o di rigetto.
Per i dipendenti statali
• rapporto informativo del capo-ufficio
• accertamenti sanitari (l'organo competente sono le Commissioni Medico
Ospedaliere istituite presso gli Ospedali Militari)
• C.P.P.O. (Comitato pensioni privilegiate ordinarie)
• decreto di accettazione o di rigetto.
LA MISURA DELLA PENSIONE PRIVILEGIATA
Dipendenti dello Stato
Quando l'infermità o lesione da cui deriva il trattamento privilegiato è classificabile nella
prima categoria della Tab.A della =.834/81, essa è pari ad una pensione ordinaria
calcolata sul massimo del servizio utile.
Qualora, invece, le infermità siano di minore entità e quindi ascritte a categorie diverse, la
pensione privilegiata è pari a 1/40 della base pensionabile per ogni anno di servizio utile,
ma non può essere inferiore a 1/3 nè superiore a 8/10 della base stessa (art.65 T.U.
1092/73)
Per gli operai la pensione privilegiata è pari a quella ordinaria computata in base al
servizio utile aumentato di 10 anni, e comunque non può essere inferiore al =4%, nè
superiore all'80% della base pensionabile.
In ogni caso la pensione privilegiata non è cumulabile con la rendita Inail.
Ai titolari di pensione privilegiata possono spettare inoltre i sottoindicati assegni accessori:
- assegno d'incollocabilità
- assegno di cura - assegno d'integrazione - assegno per cumulo d'infermità
- indennità speciale annua
- indennità di assistenza e di accompagnamento.
Dipendenti enti locali e sanità
Il calcolo della pensione privilegiata viene effettuato aggiorando l'aliquota di pensione
ordinaria di 1/10. Tale aliquota non può in ogni caso essere inferiore al 66.67% nè
superiore al coefficiente relativo alla maturazione del 40 anno di contribuzione. Ai titolari di
pensione di privilegio considerati "grandi invalidi per servizio", cioè affetti da lesioni o
infermità ascritte alla 1° categoria, possono spett are una serie di assegni accessori per 12
mensilità, non reversibili.
Essi sono:
- assegno di superinvalidità
- assegno di assistenza e accompagnamento
- assegno di cumulo
- assegno integrativo
- indennità speciale annua
- assegno integratore
Aggravamento
Il titolare di trattamento privilegiato può chiedere la revisione per aggravamento
dell'infermità.
La domanda può essere presentata in qualsiasi momento Se, seguiti gli opportuni
accertamenti sanitari, vengono respinte per la stessa infermità tre domande consecutive
per non riscontrato aggravamento, le ulteriori istanze non possono essere prodotte se non
dopo un decennio dall'anno di presentazione dell'ultima domanda respinta.
La riliquidazione della pensione decorre dal 1 giorno del mese successivo a quello della
presentazione della domanda di aggravamento.
Cumulo tra pensione privilegiata e rendita Inail
- pensione privilegiata + rendita Inail = no cumulo
- pensione normale + rendita Inail = si
- pensione privilegiata - rendita Inail = si (fino a concorrenza con la pensione normale).
Se il titolare di pensione privilegiata ha percepito per le stesse infermità la liquidazione
dell'equo indennizzo, sulla pensione verrà recuperato il 50% dell'equo indennizzo ( il
recupero non viene effettuato in caso di reversibilità).