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Sanzione disciplinare

Feed - POLIZIA DI STATO

panorama
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Sanzione disciplinare

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Per notizia.

1) - il questore d’Avellino ha irrogato la sanzione disciplinare del richiamo scritto per il deterioramento del codice d’identificazione “PIN” , necessario per poter effettuare i rifornimenti di carburante alle autovetture dell’amministrazione.

Il Consiglio di Stato ha precisato che:

2) - il PIN è semplicemente un numero d’identificazione personale (associato alla carta SIM di un telefono cellulare, alla carta di credito o di prelievo di carburanti), equivalente a una parola d’accesso, come tale riproducibile o sostituibile senza costi.

Per comprendere i fatti vi rimando alla lettura qui sotto.

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18/01/2013 201000900 Definitivo 1 Adunanza di Sezione 11/07/2012


Numero 00132/2013 e data 18/01/2013


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 11 luglio 2012


NUMERO AFFARE 00900/2010

OGGETTO:
Ministero dell’interno.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor V. A., nato a OMISSIS e residente a OMISSIS, per l’annullamento del decreto del Capo della Polizia di Stato del 23 marzo 2009, notificatogli il 22 aprile 2009, di rigetto del suo ricorso gerarchico contro l’atto del 3 giugno 2008 con cui il questore d’Avellino gli ha irrogato la sanzione disciplinare del richiamo scritto.

LA SEZIONE
Vista la relazione 15 febbraio 2010 prot. n. 333-A/UC 366/1525/D con la quale il ministero dell’interno, dipartimento della pubblica sicurezza, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso;
visto il ricorso, presentato all’Amministrazione il 13 agosto 2009;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Vito Carella.

Premesso:
Il signor OMISSIS, assistente capo della Polizia di Stato, comunicava all’ufficio il deterioramento del codice d’identificazione “PIN” assegnatogli, necessario per poter effettuare i rifornimenti di carburante alle autovetture dell’amministrazione. Lo smarrimento è stato sanzionato dal questore di Avellino con il richiamo scritto, ai sensi dell’art. 3, n. 2, del decreto del presidente della repubblica 25 ottobre 1981 737 sulle sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza, per “negligenza nella tenuta del materiale in dotazione”.

Con il ricorso straordinario in esame il signor OMISSIS ha impugnato il decreto di rigetto del ricorso gerarchico da lui proposto contro la sanzione, rappresentando il fatto accidentale (il lavaggio del capo di abbigliamento di servizio da parte della madre settantacinquenne), la circostanza che il codice PIN non rientra tra i “materiali in dotazione”, che lo smarrimento è superabile con l’assegnazione di altro PIN e non ha causato nessun disservizio o rischio di uso fraudolento del codice, e infine l’assenza di precedenti sanzioni disciplinari.

La relazione ministeriale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso per mancata indicazione delle norme che sarebbero state violate, e in subordine per l’infondatezza delle censure dedotte, essendo il provvedimento impugnato esauriente e congruo.

Considerato:
Va disattesa l’eccezione d’inammissibilità del ricorso, perchè le censure d’illegittimità vanno individuate nella sostanza, sulla base dei contenuti del ricorso in relazione alla concreta definizione delle ragioni d’impugnazione, che nella specie s’individuano agevolmente nelle doglianze di violazione di legge (artt. 13 e 3, n. 2, del DPR n. 737 del 1981) e di eccesso di potere (assenza d’illecito disciplinare).

Nel merito va precisato che, come si evince dal provvedimento censurato, il ricorrente è stato sanzionato a causa della “distruzione dei suddetti codici per incuria e distrazione”.

L’art. 25 del DPR 28 ottobre 1985 n. 782, contenente il regolamento di servizio dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, prevede che “Il personale della Polizia di Stato nella custodia e conservazione di armi, esplosivi, mezzi, attrezzature materiali e documenti affidatigli per ragioni di servizio o di cui venga comunque in possesso è tenuto ad osservare la massima diligenza nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia. Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti devono essere immediatamente, salvo casi di forza maggiore, segnalati per iscritto ai rispettivi superiori, specificando le circostanze del fatto”. Il PIN è semplicemente un numero d’identificazione personale (associato alla carta SIM di un telefono cellulare, alla carta di credito o di prelievo di carburanti), equivalente a una parola d’accesso, come tale riproducibile o sostituibile senza costi. Per le peculiarità del caso concreto (danneggiamento accidentale del PIN) in cui non è stato contestato o qui evidenziato il mancato “rispetto delle disposizioni vigenti in materia” (violazione di una specifica norma di comportamento) né sono state rappresentate conseguenze collegate alla funzionalità del servizio (disfunzioni operative o causative di danno), non è dato di rintracciare quel nesso obiettivo che deve supportare una responsabilità per negligenza o imprudenza nella conservazione di un bene (virtuale) affidato alla custodia del dipendente.

In conclusione il ricorso è fondato e va accolto, annullando il provvedimento impugnato, nella considerazione dell’eccessività e sproporzione rispetto al fatto addebitato, in relazione alla consistenza dell’accadimento e con riguardo alla mancanza di conseguenze derivate dal comportamento sanzionato, in assenza peraltro di precedenti specifici per negligenza e imprudenza.

P.Q.M.
esprime parere che il ricorso debba essere accolto.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Vito Carella Raffaele Carboni




IL SEGRETARIO
Francesca Albanesi
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Re: Sanzione disciplinare

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è stata irrogata la sanzione pecuniaria di 5/30 dello stipendio per comportamento non conforme alle funzioni di appartenente alla Polizia di Stato, per essere stato vittima, mentre era in congedo ordinario, del furto del portafogli, contenente la tessera di riconoscimento, la placca metallica della Polizia di Stato e i codici per rifornire di carburante le autovetture dell’Amministrazione.

Il ricorrente spiega:
Con il ricorso in esame deduce l’illegittimità della sanzione, perché l’addebito contestatogli (di comportamento non conforme alle funzioni) non è conferente rispetto al fatto ed è illegittimo averlo sanzionato per una condotta illecita di altri.

Il Consiglio di Stato precisa:

Ora, per quanto spazio la locuzione “conformità al decoro delle funzioni” lasci alla discrezionalità di giudizio dell’Amministrazione, di ricomprendervi ogni comportamento che un appartenente alla Polizia di Stato non deve tenere, non si può giungere a ricomprendervi il fatto di essere derubato del portafogli.

Ricorso Straordinario al P.D.R. ACCOLTO.

Il resto leggetelo qui sotto.

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30/04/2013 201003966 Definitivo 1 Adunanza di Sezione 06/03/2013


Numero 02067/2013 e data 30/04/2013


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 6 marzo 2013


NUMERO AFFARE 03966/2010

OGGETTO:
Ministero dell’interno.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor OMISSIS, agente della Polizia di Stato, per l’annullamento del decreto del Capo della Polizia del 22 febbraio 2010, comunicatogli il 5 marzo 2010 con nota n. 333-D/37942, di rigetto del ricorso gerarchico da lui proposto contro la sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 5/30 dello stipendio irrogatagli dal questore di Lodi con provvedimento 8 ottobre 2009 n. …….

LA SEZIONE
Vista la elazione 3 agosto 2010 prot. n. 333-A/U.C./37942/1885/D con la quale il ministero dell’interno, dipartimento della pubblica sicurezza, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso;
visto il ricorso, presentato alla questura di Lodi il 6 maggio 2010;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Eugenio Mele.

Premesso:
Al signor OMISSIS è stata irrogata la sanzione pecuniaria di 5/30 dello stipendio per comportamento non conforme alle funzioni di appartenente alla Polizia di Stato, per essere stato vittima, mentre era in congedo ordinario, del furto del portafogli, contenente la tessera di riconoscimento, la placca metallica della Polizia di Stato e i codici per rifornire di carburante le autovetture dell’Amministrazione.

Con il ricorso in esame deduce l’illegittimità della sanzione, perché l’addebito contestatogli (di comportamento non conforme alle funzioni) non è conferente rispetto al fatto ed è illegittimo averlo sanzionato per una condotta illecita di altri.

L’Amministrazione precisa che si tratta nella specie di un ampio potere discrezionale dell’Amministrazione, la quale ha valutato nella specie la negligenza del ricorrente nel custodire gli oggetti della Polizia di Stato affidatigli.

Considerato:
Il provvedimento sanzionatorio impugnato in questa sede motiva l’irrogazione della sanzione addebitando al signor OMISSIS un comportamento non conforme al decoro delle funzioni.

Ora, per quanto spazio la locuzione “conformità al decoro delle funzioni” lasci alla discrezionalità di giudizio dell’Amministrazione, di ricomprendervi ogni comportamento che un appartenente alla Polizia di Stato non deve tenere, non si può giungere a ricomprendervi il fatto di essere derubato del portafogli.

Certamente un appartenente alla Polizia di Stato deve impegnare una particolare diligenza nel custodire gli oggetti di servizio e i simboli, affidatigli dall’Amministrazione, del Corpo di cui fa parte, onde evitare che essi gli vengano sottratti ed utilizzati per scopi illeciti, ma ciò, al di là del fatto che è sempre possibile dare la dimostrazione di non aver omesso nulla, non rientra certo nel decoro delle funzioni, ma semmai, sussistendone i presupposti, nella mancanza di diligenza.

Il provvedimento impugnato, erroneamente motivato in ordine all’individuazione dell’illecito addebitato al dipendente, è pertanto illegittimo e va annullato.

P.Q.M.
esprime parere che il ricorso debba essere accolto, annullando il provvedimento impugnato.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Eugenio Mele Raffaele Carboni




IL SEGRETARIO
Gabriella Allegrini
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Re: Sanzione disciplinare

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Con questa Sentenza il Consiglio di Stato chiarisce la problematica dei 90 giorni per estinguersi ed un rinvio di convocazione non comporta nulla.

1) - sanzione disciplinare e termine massimo dei 90 giorni previsto dall’art. 120 del DPR n.3/1957 come durata massima del procedimento disciplinare stesso.

IL CdS precisa:

2) - L’art. 120, primo comma, del DPR n. 3/1957 disciplina l’estinzione del procedimento e dispone che: “Il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi novanta giorni dall'ultimo atto senza che, nessun ulteriore atto sia stato compiuto”.

3) - E’ del tutto evidente che la norma sanziona con la estinzione la completa inattività dell’Amministrazione a tutela dell’interessato, per evitare che questi resti sottoposto ad un procedimento disciplinare pendente per un tempo indeterminato. Non richiede che il procedimento si concluda entro novanta giorni dal suo inizio, ma che non vi sia, una volta avviato il procedimento stesso, un periodo di 90 giorni senza che nessun atto sia compiuto.

4) - Da questo punto di vista, costituiscono senza alcun dubbio atti del procedimento sia la comunicazione del 6 settembre 1994, con la quale l’interessato è convocato per il 27 settembre 1994, sia la successiva comunicazione di rinvio della convocazione stessa del 19 settembre 1994, con la quale si comunica anche la necessità di sostituire il Presidente. La giurisprudenza infatti considera a tal fine utile ogni atto con il quale l’Amministrazione esprime la volontà di portare avanti il procedimento (Consiglio di Stato, sez. IV, 26 febbraio 2009, n.1137; 3 maggio 2011, n. 2643; 30 maggio 2011, n. 4872).

Per completezza leggete cmq. il tutto qui sotto.

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22/07/2013 201303946 Sentenza 3


N. 03946/2013REG.PROV.COLL.
N. 07267/2010 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7267 del 2010, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. ……, con domicilio eletto presso ……… in Roma, via della Scrofa, n. 14;

contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - SEZ. STACCATA DI BRESCIA: SEZIONE II n. 01179/2009, resa tra le parti, concernente irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione della …….. senza stipendio per un mese;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2013 il Cons. Alessandro Palanza e uditi per le parti l’avvocato …… su delega di …… e l’avvocato dello Stato Santoro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. - Il OMISSIS ha impugnato la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - sezione staccata di Brescia n. 1179/2009 che ha respinto il suo ricorso per l'annullamento del decreto ministeriale 7.3.95 di irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione della ……. senza stipendio per un mese, ed atti connessi.

2. - La sentenza di primo grado ha respinto il primo motivo del ricorso, incentrato sul fatto che il procedimento disciplinare si sarebbe protratto ben oltre il termine massimo dei novanta giorni previsto dall’art. 120 del DPR n.3/1957 come durata massima del procedimento disciplinare stesso, riconoscendo che gli atti conseguenti alla necessità di sostituire il presidente della Commissione di disciplina - che aveva nel frattempo assunto un incarico incompatibile - costituiscono un legittimo fatto interruttivo del termine di 90 giorni e giustifica una durata proporzionatamente maggiore del termine stesso, dovuta al rispetto di obblighi garantistici posti a favore del ricorrente stesso. Anche la seconda censura relativa alla asserita mancanza di motivazione del provvedimento disciplinare è respinta dal momento che la legge prevede una motivazione solo nel caso in cui l’autorità amministrativa intende discostarsi dalla proposta della Commissione di disciplina ma non quando si limita ad aderire ad essa adottandone evidentemente anche le motivazioni.

3. - L’appellante ripropone in appello solo il primo motivo del ricorso insistendo sul carattere assolutamente perentorio del termine di 90 giorni previsto dall’art. 120 del DPR n. 3/1957, dopo il quale il procedimento disciplinare si estingue. Per interrompere il decorso è necessario che la commissione stessa compia atti endoprocedimentali, mentre la nomina di un nuovo Presidente della Commissione disciplinare è atto del tutto esterno al procedimento, non suscettibile quindi di produrre effetti interruttivi. Una costante giurisprudenza esclude infatti che anche cause di forza maggiore (ed anche un legittimo impedimento del Presidente) possano giustificare l’inerzia della Amministrazione nel portare avanti consecutivamente il procedimento disciplinare. Il superamento del termine nel caso di specie deve pertanto attribuirsi ad un colpevole ritardo del Ministero nel provvedere alla sostituzione o nel curare la predisposizione di meccanismi di supplenza in caso di impedimento. Ciò è confermato dal fatto che l’Amministrazione non si è nemmeno curata di provare che almeno la nomina del nuovo presidente è intervenuta entro i 90 giorni: la comunicazione del nuovo insediamento non è stata inviata entro il novantesimo giorno (l’8 novembre 1994), ma solo il 16 novembre 1994. Pertanto erra la sentenza nel qualificare il “nuovo insediamento” della commissione come un atto interruttivo del termine che era oramai trascorso.

4. - L’Amministrazione appellata si è costituita e ha successivamente presentato memoria in data 22 aprile 2013 nella quale la difesa erariale afferma che la comunicazione del 19 settembre 1994 di modifica della precedente comunicazione del 6 settembre 1994 che convocava l’interessato per il successivo 27 settembre, e di rinvio ad altra data in attesa della nomina di un nuovo presidente, costituisce un atto endoprocedimentale interruttivo del decorso del termine. La modifica di un atto di convocazione è certamente un atto interno al procedimento, e non esterno ad esso, come sostiene la controparte. Dato che la presidenza spettava ad un prefetto di prima classe, non poteva certo farsi luogo a meccanismi d supplenza all’interno del collegio, mentre per attingere all’esterno occorreva una nuova nomina. Non vi è dunque colpevole inerzia dell’Amministrazione che ha provveduto a ricostituire regolarmente l’organo nei tempi minimamente necessari.

5. – La causa è stata discussa e trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 24 maggio 2013.

6. – L’appello è infondato.

6.1. - L’art. 120, primo comma, del DPR n. 3/1957 disciplina l’estinzione del procedimento e dispone che: “Il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi novanta giorni dall'ultimo atto senza che, nessun ulteriore atto sia stato compiuto”.

6.2. – E’ del tutto evidente che la norma sanziona con la estinzione la completa inattività dell’Amministrazione a tutela dell’interessato, per evitare che questi resti sottoposto ad un procedimento disciplinare pendente per un tempo indeterminato. Non richiede che il procedimento si concluda entro novanta giorni dal suo inizio, ma che non vi sia, una volta avviato il procedimento stesso, un periodo di 90 giorni senza che nessun atto sia compiuto.

6.3. – Da questo punto di vista, costituiscono senza alcun dubbio atti del procedimento sia la comunicazione del 6 settembre 1994, con la quale l’interessato è convocato per il 27 settembre 1994, sia la successiva comunicazione di rinvio della convocazione stessa del 19 settembre 1994, con la quale si comunica anche la necessità di sostituire il Presidente. La giurisprudenza infatti considera a tal fine utile ogni atto con il quale l’Amministrazione esprime la volontà di portare avanti il procedimento (Consiglio di Stato, sez. IV, 26 febbraio 2009, n.1137; 3 maggio 2011, n. 2643; 30 maggio 2011, n. 4872).

6.4. - Pertanto le citate comunicazioni del 6 e 19 settembre costituiscono ad ogni effetto atti del procedimento, contrariamente a quanto afferma l’appellante. La nomina del nuovo Presidente della Commissione disciplinare viene comunicata - secondo le stesse allegazioni dell’appellante – con nota del 16 novembre 1994, dopo di che il procedimento riprende e procede consecutivamente concludendosi il 7 marzo 1995.

6.5. – In conclusione non emerge alcuna evidenza di interruzione del procedimento superiore a 90 giorni.

7. – L’appello deve essere di conseguenza respinto. Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono, come di regola, la soccombenza nei confronti dell’Amministrazione appellata.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese per la presente fase del giudizio liquidandole in Euro 2.000,00=, oltre I.V.A. e C.P.A., a favore dell’Amministrazione appellata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Pier Luigi Lodi, Presidente
Vittorio Stelo, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Alessandro Palanza, Consigliere, Estensore
Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/07/2013
panorama
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Re: Sanzione disciplinare

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Per orientamento.
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07/03/2014 201303278 Definitivo 1 Adunanza di Sezione 13/11/2013


Numero 00753/2014 e data 07/03/2014


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 13 novembre 2013

NUMERO AFFARE 03278/2013

OGGETTO:
Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Sig. OMISSIS avverso sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 1/30 di una mensilità di stipendio.

LA SEZIONE
Vista la Relazione n. 333-A/U.C./..../D del 12 settembre 2013 con cui il Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti;
Udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi.

Premesso:
Il ricorrente, ispettore capo della Polizia di Stato, impugna il provvedimento del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza prot. n. 333- C-I/Sez. 2^/...... del 10 ottobre 2012, il quale ha respinto il ricorso gerarchico prodotto dal medesimo ricorrente avverso la sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di un trentesimo inflittagli con decreto del questore di OMISSIS in data 20 giugno 2000.

Il ricorso lamenta un vizio del procedimento per non avere il provvedimento sanzionatorio impugnato rispettato i termini previsti dall'articolo 9, sesto comma, del d.P.R. n. 737/1981 ("Quando da un procedimento penale, comunque definito, emergono fatti e circostanze che rendano l'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza passibile di sanzioni disciplinari, questi deve essere sottoposto a procedimento disciplinare entro il termine di giorni 120 dalla data di pubblicazione della sentenza, oppure entro 40 giorni dalla data di notificazione della sentenza stessa all'Amministrazione").

Il Ministero riferente, premesso di non avere eccezioni da sollevare circa i presupposti di ricevibilità e ammissibilità del ricorso, ne ha chiesto il rigetto perché infondato nel merito.

Considerato:
Il ricorso lamenta un vizio del procedimento sanzionatorio per mancato rispetto dei termini previsti dall'articolo 9, sesto comma, del d.P.R. n. 737/1981 ("Quando da un procedimento penale, comunque definito, emergono fatti e circostanze che rendano l'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza passibile di sanzioni disciplinari, questi deve essere sottoposto a procedimento disciplinare entro il termine di giorni 120 dalla data di pubblicazione della sentenza, oppure entro 40 giorni dalla data di notificazione della sentenza stessa all'Amministrazione").

In proposito però correttamente rilevano sia l’atto impugnato che la Relazione del Ministero che:

- con riferimento al termine di giorni 120 dalla data di pubblicazione della sentenza penale quest’ultima è da ritenere pubblicata alla data di lettura del dispositivo in udienza norma dell'art. 545 del codice di procedura penale nei soli casi in cui in pari data si proceda alla redazione contestuale della motivazione;

mentre nei casi in cui ciò non sia possibile e la redazione della motivazione venga differita a data successiva ai sensi dell'art. 544 la pubblicazione coincide, ai fini in esame, con la data di deposito della motivazione in cancelleria, atteso che solo con tale adempimento viene ad esistenza la parte di sentenza che costituisce il contenuto sul quale possono fondarsi le valutazioni che l'Amministrazione è chiamata ad assumere in ordine all'esercizio dell'azione disciplinare (v. da ultimo, T.a.r. Lazio - Roma 31 gennaio 2013, n. 1102).

- l'acquisizione della sentenza da parte dell’Ufficio non equivale a notifica di quest'ultima ai sensi del medesimo articolo 9, sesto comma (confr. C.G.A. Reg. Sicilia Sez. giurisdizionale, 14 febbraio 2011, n. 131), essendo evidenti le differenze fra le caratteristiche fattuali, i soggetti, la ratio delle due modalità di partecipazione.

Pertanto il ricorso deve essere respinto.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Giancarlo Luttazi Francesco D'Ottavi




IL SEGRETARIO
Antimo Morlando
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Re: Sanzione disciplinare

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Numero Anno Materia Pubblicazione
LIGURIA SENTENZA 10 2014 PENSIONI 07/02/2014





Sent.10/2014

REPUBBLICAÂ ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA

In persona del

GIUDICE UNICO

Cons. Tommaso Salamone

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. 19460 del registro di segreteria, proposto dal Sig. Ceppi Giancarlo, nato il 19.11.1955, rappresentato e difeso dall’Avv. Rita Lasagna del Foro di Savona ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Genova, P.zza della Vittoria n. 14/18,

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze – Corpo della Guardia di Finanza – Reparto Tecnico Logistico Amministrativo della Liguria, in persona del suo legale rappresentante

e contro

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) – Gestione Dipendenti Pubblici, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Giorgio Ruta, Michela Foti e Patrizia Sanguineti e con loro elettivamente domiciliato in Genova, Piazza Borgo Pila n. 40, giusta procura generale alle liti per atto notaio Castellini di Roma,

avverso il provvedimento n. 98/2011 del 21.11.2011 di revoca del decreto di pensione ordinaria e di tutti gli atti conseguenti, quali la richiesta di restituzione delle somme rogate a titolo di pensione provvisoria e l’ingiunzione di pagamento INPS n. 1/2013 del 4.6.2013 della somma di euro 106.883,00.

Uditi, nella pubblica udienza del 5 febbraio 2014, l’Avv. Rita Lasagna per la parte ricorrente, l’Avv. Patrizia Sanguineti per l’INPS ed il Cap. Franco Arena per la Guardia di Finanza;

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in

FATTO

Secondo quanto esposto nel ricorso, il sig. Ceppi Giancarlo ha prestato servizio permanente presso la Guardia di Finanza di Savona dall'8.11.1976 al 30.11.2007.

In data 23.2.2007, visitato dalla C.M.O. di La Spezia è stato giudicato "temporaneamente non idoneo al servizio per 60 gg. per disturbo ansioso depressivo".

Successivamente la C.M.O., con verbale Mod.BL/S n. 2453 datato 30.11.2007, lo ha giudicato non idoneo permanentemente al servizio militare incondizionato per infermità non dipendente da causa di servizio e, conseguentemente, è stato  collocato in congedo assoluto per infermità , con un'anzianità utile di 38 anni 3 mesi e 16 giorni.

Il medesimo ha, pertanto, percepito trattamento provvisorio dal 30.11.2007 e in data 27.1.2011 gli è stata attribuita la pensione definitiva, con decreto n.10/2011 del Comando.

Con determina del 14.7.2011 il Comando interregionale dell'Italia Nord Occidentale stabiliva "il Brigadiere – in congedo nella riserva - Giancarlo Ceppi perde il grado per rimozione ed è posto a disposizione del Centro Documentale (già distretto militare) competente come semplice soldato a decorrere dal 30.11.2007 intendendosi così modificata la causa di cessazione dal servizio”.

Tale provvedimento veniva emanato a seguito di procedimento disciplinare il cui avvio è stato comunicato al ricorrente l’ 1.2.2011 in relazione a fatti oggetto di un procedimento penale a carico del ricorrente (sentenza Tribunale Genova del 19.9.2007).

Con raccomandata del 18.11.2011 l'Ufficio Amministrazione della Guardia di Finanza comunicava al ricorrente la revoca del trattamento di pensione ordinaria in considerazione del fatto che con  la perdita del grado a decorrere dal 30.11.2007 era stato modificato il motivo di cessazione dal servizio ed erano, pertanto, venuti meno i requisiti contributivi ed anagrafici previsti per il collocamento in congedo con diritto a pensione.

Con decreto n.98/2011 del 21.11.2011 il Comandante del Reparto tecnico Logistico Amministrativo revocava il decreto di pensione ordinaria definitiva n.10/2011 del 27.1.2011 ed il relativo trattamento di quiescenza.

Con raccomandate dell’ 1.3.2012, del 23.4.2012 e del 5.10.2012 il Comando della Guardia di Finanza richiedeva al ricorrente la restituzione delle somme erogate e non dovute a titolo di pensione provvisoria per il periodo dal 30.11.2007 al 31.8.2008 pari ad € 21.469,03.

In data 9.8.2012 l'INPS gestione ex INPDAP comunicava al ricorrente la revoca del trattamento pensionistico (già sospeso in data 1.1.2012) e richiedeva la restituzione delle somme erogate pari a complessivi €104.064,34.

In data 4.6.2013 l'Ente previdenziale notificava al ricorrente ingiunzione di pagamento n.1/2013 per la somma complessiva di €106.883,31.

Avverso il decreto di revoca del trattamento pensionistico e i suindicati atti conseguenti della Guardia di Finanza e dell’INPS, l’interessato ha proposto ricorso, a mezzo dell’avv. Rita Lasagna, contestando la rilevanza della sanzione disciplinare della perdita del grado rispetto all’anzianità contributiva per l’accesso alla pensione, atteso che lo stesso è stato giudicato nel febbraio 2007 inidoneo in modo temporaneo al servizio per giorni 60 e in data 30.11.2007 permanentemente inidoneo e posto in congedo assoluto per infermità con decreto n. 87 del 27.5.2008, mentre l’avvio del procedimento disciplinare in relazione a procedimento penale iniziato nel settembre 2007 e conclusosi nel novembre 2010 gli è stato notificato solo in data 1.2.2011.

In gravame il difensore eccepisce che il sopravvenuto provvedimento di perdita del grado per rimozione non rientra in nessuna delle ipotesi per cui è prevista, ai sensi dell’art. 204 del D.P.R. n. 1092/73, la revoca o la modifica del provvedimento definitivo di pensione; di conseguenza, lo stesso non sarebbe idoneo a modificare il titolo giuridico del già avvenuto collocamento a riposo e la correlativa liquidazione del trattamento di quiescenza definitivo.

Con riferimento alla richiesta di ripetizione delle somme corrisposte come trattamento pensionistico, il difensore, oltre a negare la legittimità del provvedimento di revoca, deduce la non recuperabilità dell’indebito per mancata osservanza dei termini procedimentali di cui all’art. 2 della legge n. 241 del 1990 e per essere stato il proprio assistito indotto dal comportamento tenuto dall’Amministrazione a ritenere di aver diritto alla somma corrisposta, consumandola per i normali bisogni della vita.

L’avv. Lasagna, dopo aver proposto istanza cautelare di sospensione del provvedimento, conclude chiedendo:

“in via istruttoria ordinare ai resistenti, ciascuno per quanto di propria competenza, il deposito degli atti, documenti e conteggi relativi al trattamento pensionistico revocato;

a) nel merito in via principale dichiarare il diritto del ricorrente alla pensione così come liquidata nel provvedimento definitivo Decreto n.10 del 27.1.2011, con condanna dell'INPS EX GESTIONEINPDAP al ripristino del trattamento pensionistico dalla data della revoca (1.1.2012) ed al versamento degli arretrati maturati dalla revoca ad oggi;

b) in via subordinata dichiarare ai sensi della Legge 241/90 che non possa effettuarsi il recupero dell'indebito per il consolidarsi della situazione esistente fondata sull'affidamento riposto nell'amministrazione.

Conseguentemente condannare le convenute al pagamento delle spese e competenze tutte di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto patrono il quale dichiara di aver anticipato gli esborsi e non percepito compensi”.

La Guardia di Finanza – Reparto Tecnico Logistico della Liguria ha depositato in data 12 agosto 2013 il fascicolo amministrativo e memoria di costituzione con cui chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato.

Nel merito deduce che, essendo il ricorrente cessato dal servizio per perdita del grado per rimozione dal 30.11.2007, provvedimento che ha comportato la modifica della causa di cessazione per inidoneità al servizio, l’ex sottufficiale a tale data non aveva maturato i requisiti contributivi ed anagrafici per il pensionamento, previsti dalla legge n. 449/97 e dal D.Lgs. n. 165/97, per cui lo stesso ha perduto il diritto al trattamento di quiescenza.Â

L’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici, costituitosi con memoria depositata il 7 ottobre 2013, svolge deduzioni analoghe a quelle svolte dall’Amministrazione datrice di lavoro del ricorrente, sottolineando, in particolare, che la cessazione dal servizio non è sindacabile in questa sede.

Con riferimento alla domanda di dichiarare irripetibili le somme corrisposte deduce l’inapplicabilità dell’art. 203 del D.P.R. n. 1092/1973 in quanto “il travolgimento, con efficacia retroattiva, del diritto al pensionamento…… e del conseguente venir meno dello stesso presupposto del diritto evidenzia una questione diversa da quella prevista dagli artt. 203 e ss. DPR 1092/1973”. Per cui nella specie si rende applicabile la generale disposizione in materia di indebito oggettivo di cui all’art. 2033 c.c., richiamando diversi precedenti giurisprudenziali in ordine alla inapplicabilità alla fattispecie in esame dell’art. 206 del D.P.R. n. 1092/73.

L’INPS conclude chiedendo di respingere, nel merito, il ricorso e, con riferimento all’istanza cautelare, in disparte  l’insussistenza del fumus boni iuris, eccepisce la mancanza di prova in ordine al periculum in mora.

La Sezione con ordinanza n. 110 del 2013 ha respinto l’istanza cautelare.

In prossimità dell’udienza di trattazione del merito del ricorso l’INPS e la Guardia di Finanza hanno presentato memorie.

All’odierna udienza, tutte le parti intervenute, come sopra rappresentate, hanno ribadito le conclusioni già prese negli atti scritti.
Al termine, la causa è stata quindi decisa con sentenza, dando lettura del dispositivo e fissando un termine per il deposito della stessa, ai sensi dell’ultima parte dell’art. 429, comma 1, secondo capoverso, c.p.c., come sostituito dall’art. 53 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133.
Considerato in

DIRITTO

Il signor Ceppi Giancarlo, collocato in congedo assoluto per infermità a decorrere dal 30.11.2007, titolare di pensione definitiva liquidata in data 27.1.2011 sulla base di una anzianità di anni 38, mesi 3 e giorni 16, ha avuto revocato il predetto trattamento a seguito della retrodatazione al 30.11.2007 della sopravvenuta cessazione dal servizio per perdita del grado per “ Rimozione ” .

Tale causa di cessazione avrebbe, infatti, comportato il venir meno dei requisiti anagrafici e contributivi per l’accesso al trattamento pensionistico, non potendo l’ex militare beneficiare dei più favorevoli requisiti previsti dalla previgente legislazione, che, ai sensi dell’art. 1, comma 32, della legge 8 agosto 1995, n. 335, continua a trovare applicazione per coloro che sono cessati per invalidità .

Con il ricorso in esame l’interessato ha impugnato la revoca della pensione definitiva, contestando la rilevanza ai fini previdenziali della sanzione disciplinare della perdita del grado rispetto all’anzianità contributiva per l’accesso alla pensione.

In particolare, il difensore eccepisce che il sopravvenuto provvedimento di perdita del grado per rimozione non rientra in nessuna delle ipotesi per cui è prevista, ai sensi dell’art. 204 del D.P.R. n. 1092/73, la revoca o la modifica del provvedimento definitivo di pensione; di conseguenza, la sanzione della perdita del grado non sarebbe idonea a modificare il titolo giuridico del già avvenuto collocamento a riposo e la correlativa liquidazione del trattamento di quiescenza definitivo.

Il medesimo, oltre a negare la legittimità del provvedimento di revoca, deduce la non recuperabilità dell’indebito per mancata osservanza dei termini procedimentali di cui all’art. 2 della legge n. 241 del 1990 e per avere l’Amministrazione corrisposto la pensione sia provvisoria che definitiva senza provvedere all’avvio del procedimento disciplinare, inducendo il proprio assistito a ritenere di aver diritto alla somma corrisposta ed a consumarla per i normali bisogni della vita.

Anzitutto, con riferimento alla domanda di conservare il trattamento pensionistico così come liquidato con il provvedimento definitivo, si osserva che, ai sensi dell’art. 923, comma 5, del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, “Il militare cessa dal servizio, nel momento in cui nei suoi riguardi si verifica una delle predette cause (tra cui, l’”infermità ” n.d.r.), anche se si trova sottoposto a procedimento penale o disciplinare. Se detto procedimento si conclude successivamente con un provvedimento di perdita del grado , la cessazione dal servizio si considera avvenuta per tale causa”.

Non v’è dubbio che tale disposizione - la quale riproduce sostanzialmente l’art. 37 della legge 31 luglio 1954, n. 599 (legge espressamente abrogata dall’art. 2268 del medesimo D.Lgs. n. 66/2010) - sebbene destinata a regolare lo status del militare e, più specificamente, la sua cessazione dal servizio permanente, possa avere in linea di principio riflessi anche sul trattamento di quiescenza.

Senonché occorre considerare che nel caso in esame il trattamento di quiescenza ordinario è stato liquidato in via definitiva con il decreto n. 10 del 27.1.2011, per cui non risultano applicabili allo stesso, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell’Ente previdenziale, i principi affermati anche da questa Sezione ( sentenze n. 268 del 2008 e n. 14 del 2012) con riferimento a fattispecie in cui non era ancora intervenuto il conferimento del trattamento definitivo di quiescenza.

Ed invero, il provvedimento attributivo del trattamento di quiescenza definitivo gode di un particolare favor legislativo per cui, ai sensi dell’art. 204 del D.P.R. n. 1092/1973, la revoca o la modifica può aver luogo esclusivamente quando:

“a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di elementi risultanti dagli atti;

 b) vi sia stato errore nel computo dei servizi o nel calcolo del contributo di riscatto, nel calcolo della pensione, assegno o indennità o nell’applicazione delle tabelle che stabiliscono le aliquote o l’ammontare della pensione, assegno o indennità ;

c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo l’emissione del provvedimento;

 d) il provvedimento sia stato emesso in base a documenti riconosciuti o dichiarati falsi”.

Inoltre, ai sensi del successivo art. 205 del D.P.R. n. 1092/1973, la revoca o la modifica sono possibili entro precisi limiti temporali: tre anni, nei casi previsti dalle lettere a) e b) dell’art. 204, e sessanta giorni dal rinvenimento dei documenti nuovi o dalla notizia della riconosciuta o dichiarata falsità dei documenti, nei casi di cui alle lettere c) e d).

Orbene, non rientrando il sopravvenuto provvedimento di cessazione per perdita del grado per rimozione in nessuna delle ipotesi tassativamente indicate dal predetto art. 204, lo stesso non può legittimare la revoca del provvedimento con cui è stata liquidata la pensione definitiva.

Questo giudice, dopo un più approfondito esame della questione, ritiene di rivedere la decisione contraria al ricorrente assunta in sede cautelare in adesione ad un diffuso orientamento giurisprudenziale di questa Corte che esclude la riconducibilità agli artt. 203 e ss. del D.P.R. n. 1092/73 della revoca della pensione ordinaria a seguito di modifica retroattiva della causa di cessazione dal servizio da “per infermità ” a “per perdita del grado per rimozione ”.

Tale principio interpretativo, peraltro espresso con riferimento a fattispecie in cui i trattamenti pensionistici oggetto di revoca erano provvisori, si fonda sulla considerazione che in questo caso “non viene in rilievo un’ipotesi di revoca o modifica di precedente provvedimento bensì l’ipotesi del travolgimento, in radice, delle condizioni legittimanti del riconoscimento del trattamento pensionistico, in esito ad un provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare” (Corte conti, Sez. Emilia Romagna n. 117/2013; cfr., Sez. Piemonte n. 206 del 2012; Sez. Lazio n. 656/2011; Sez. III d’Appello n. 649/2011).

Ed invero, la norma che prevede la retrodatazione degli affetti della sopravvenuta cessazione dal servizio per perdita del grado non appare idonea a derogare implicitamente alla speciale disciplina recata dal Titolo IV (artt. 203 e seguenti) del D.P.R. n. 1092/73, in tema di revoca e modifica del provvedimento di pensione definitivo, tanto più ove si consideri che il provvedimento di cessazione dal servizio ha effetti diretti solo sullo status del militare, essendo le conseguenze sul diritto a pensione solo indirette.

Alla luce delle considerazioni su espresse il ricorso proposto appare fondato, avendo il sopravvenuto provvedimento di cessazione per perdita del grado “per rimozione ” inciso esclusivamente sullo status giuridico del militare, senza produrre effetti sul provvedimento di liquidazione definitiva della pensione (Cfr., Sezione Campania, n. 2640 del 2010; Sezione Sicilia n. 2443 del 2012; Sezione Sardegna n. 182 del 2013).

Pertanto, va dichiarato il diritto del ricorrente a conservare il trattamento pensionistico conferitogli con decreto n. 10/2011, adottato in data 27 gennaio 2011 dal Comandante del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Liguria della Guardia di Finanza, anteriormente alla determinazione del 14 luglio 2011 del Comando Interregionale dell’Italia Nord Occidentale della Guardia di Finanza, ed illegittimamente revocato con il decreto n. 98/2011 del 21.11.2011.

Stante l’accoglimento della domanda principale, resta assorbito l’esame delle censure mosse dal ricorrente avverso le intimazioni del Comando della Guardia di Finanza e dell’INPS di restituzione dei ratei di pensione riscossi sino alla revoca della pensione.

Sui rati non corrisposti per effetto della revoca spetta il maggior importo tra interessi e rivalutazione monetaria – determinata, quest’ultima, secondo gli indici Istat, di cui all’art. 150 disp. att. c. p. c. – dalla data di maturazione di ciascun rateo fino al pagamento (Corte dei conti, SS.RR., sentt. n. 10/2002/QM e n. 6/2008/QM).

Ai sensi dell’art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese, attesa la peculiarità della fattispecie.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Liguria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce il diritto del signor Ceppi Giancarlo a conservare la pensione liquidatagli con il decreto n. 10/2011, adottato in data 27 gennaio 2011 dalla Guardia di Finanza - Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Liguria.

Sui ratei arretrati spettanti per effetto della presente sentenza dovrà essere corrisposto il maggior importo tra quanto dovuto per interessi legali e per rivalutazione monetaria, a decorrere da ciascuna scadenza debitoria fino al pagamento.

Spese compensate.

Fissa, ai sensi dell’art. 429 c.p.c, comma primo, come modificato dall’art. 53 d.l. n. 112 del 2008, conv. con modifiche, dalla l. n. 133 del 2008, il termine di giorni 30 (trenta) per il deposito della sentenza.

Così deciso in Genova, il 5 febbraio 2014.
avt8
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Re: Sanzione disciplinare

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Numero Anno Materia Pubblicazione
LIGURIA SENTENZA 10 2014 PENSIONI 07/02/2014





Sent.10/2014

REPUBBLICAÂ ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA

In persona del

GIUDICE UNICO

Cons. Tommaso Salamone

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. 19460 del registro di segreteria, proposto dal Sig. Ceppi Giancarlo, nato il 19.11.1955, rappresentato e difeso dall’Avv. Rita Lasagna del Foro di Savona ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Genova, P.zza della Vittoria n. 14/18,

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze – Corpo della Guardia di Finanza – Reparto Tecnico Logistico Amministrativo della Liguria, in persona del suo legale rappresentante

e contro

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) – Gestione Dipendenti Pubblici, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Giorgio Ruta, Michela Foti e Patrizia Sanguineti e con loro elettivamente domiciliato in Genova, Piazza Borgo Pila n. 40, giusta procura generale alle liti per atto notaio Castellini di Roma,

avverso il provvedimento n. 98/2011 del 21.11.2011 di revoca del decreto di pensione ordinaria e di tutti gli atti conseguenti, quali la richiesta di restituzione delle somme rogate a titolo di pensione provvisoria e l’ingiunzione di pagamento INPS n. 1/2013 del 4.6.2013 della somma di euro 106.883,00.

Uditi, nella pubblica udienza del 5 febbraio 2014, l’Avv. Rita Lasagna per la parte ricorrente, l’Avv. Patrizia Sanguineti per l’INPS ed il Cap. Franco Arena per la Guardia di Finanza;

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in

FATTO

Secondo quanto esposto nel ricorso, il sig. Ceppi Giancarlo ha prestato servizio permanente presso la Guardia di Finanza di Savona dall'8.11.1976 al 30.11.2007.

In data 23.2.2007, visitato dalla C.M.O. di La Spezia è stato giudicato "temporaneamente non idoneo al servizio per 60 gg. per disturbo ansioso depressivo".

Successivamente la C.M.O., con verbale Mod.BL/S n. 2453 datato 30.11.2007, lo ha giudicato non idoneo permanentemente al servizio militare incondizionato per infermità non dipendente da causa di servizio e, conseguentemente, è stato  collocato in congedo assoluto per infermità , con un'anzianità utile di 38 anni 3 mesi e 16 giorni.

Il medesimo ha, pertanto, percepito trattamento provvisorio dal 30.11.2007 e in data 27.1.2011 gli è stata attribuita la pensione definitiva, con decreto n.10/2011 del Comando.

Con determina del 14.7.2011 il Comando interregionale dell'Italia Nord Occidentale stabiliva "il Brigadiere – in congedo nella riserva - Giancarlo Ceppi perde il grado per rimozione ed è posto a disposizione del Centro Documentale (già distretto militare) competente come semplice soldato a decorrere dal 30.11.2007 intendendosi così modificata la causa di cessazione dal servizio”.

Tale provvedimento veniva emanato a seguito di procedimento disciplinare il cui avvio è stato comunicato al ricorrente l’ 1.2.2011 in relazione a fatti oggetto di un procedimento penale a carico del ricorrente (sentenza Tribunale Genova del 19.9.2007).

Con raccomandata del 18.11.2011 l'Ufficio Amministrazione della Guardia di Finanza comunicava al ricorrente la revoca del trattamento di pensione ordinaria in considerazione del fatto che con  la perdita del grado a decorrere dal 30.11.2007 era stato modificato il motivo di cessazione dal servizio ed erano, pertanto, venuti meno i requisiti contributivi ed anagrafici previsti per il collocamento in congedo con diritto a pensione.

Con decreto n.98/2011 del 21.11.2011 il Comandante del Reparto tecnico Logistico Amministrativo revocava il decreto di pensione ordinaria definitiva n.10/2011 del 27.1.2011 ed il relativo trattamento di quiescenza.

Con raccomandate dell’ 1.3.2012, del 23.4.2012 e del 5.10.2012 il Comando della Guardia di Finanza richiedeva al ricorrente la restituzione delle somme erogate e non dovute a titolo di pensione provvisoria per il periodo dal 30.11.2007 al 31.8.2008 pari ad € 21.469,03.

In data 9.8.2012 l'INPS gestione ex INPDAP comunicava al ricorrente la revoca del trattamento pensionistico (già sospeso in data 1.1.2012) e richiedeva la restituzione delle somme erogate pari a complessivi €104.064,34.

In data 4.6.2013 l'Ente previdenziale notificava al ricorrente ingiunzione di pagamento n.1/2013 per la somma complessiva di €106.883,31.

Avverso il decreto di revoca del trattamento pensionistico e i suindicati atti conseguenti della Guardia di Finanza e dell’INPS, l’interessato ha proposto ricorso, a mezzo dell’avv. Rita Lasagna, contestando la rilevanza della sanzione disciplinare della perdita del grado rispetto all’anzianità contributiva per l’accesso alla pensione, atteso che lo stesso è stato giudicato nel febbraio 2007 inidoneo in modo temporaneo al servizio per giorni 60 e in data 30.11.2007 permanentemente inidoneo e posto in congedo assoluto per infermità con decreto n. 87 del 27.5.2008, mentre l’avvio del procedimento disciplinare in relazione a procedimento penale iniziato nel settembre 2007 e conclusosi nel novembre 2010 gli è stato notificato solo in data 1.2.2011.

In gravame il difensore eccepisce che il sopravvenuto provvedimento di perdita del grado per rimozione non rientra in nessuna delle ipotesi per cui è prevista, ai sensi dell’art. 204 del D.P.R. n. 1092/73, la revoca o la modifica del provvedimento definitivo di pensione; di conseguenza, lo stesso non sarebbe idoneo a modificare il titolo giuridico del già avvenuto collocamento a riposo e la correlativa liquidazione del trattamento di quiescenza definitivo.

Con riferimento alla richiesta di ripetizione delle somme corrisposte come trattamento pensionistico, il difensore, oltre a negare la legittimità del provvedimento di revoca, deduce la non recuperabilità dell’indebito per mancata osservanza dei termini procedimentali di cui all’art. 2 della legge n. 241 del 1990 e per essere stato il proprio assistito indotto dal comportamento tenuto dall’Amministrazione a ritenere di aver diritto alla somma corrisposta, consumandola per i normali bisogni della vita.

L’avv. Lasagna, dopo aver proposto istanza cautelare di sospensione del provvedimento, conclude chiedendo:

“in via istruttoria ordinare ai resistenti, ciascuno per quanto di propria competenza, il deposito degli atti, documenti e conteggi relativi al trattamento pensionistico revocato;

a) nel merito in via principale dichiarare il diritto del ricorrente alla pensione così come liquidata nel provvedimento definitivo Decreto n.10 del 27.1.2011, con condanna dell'INPS EX GESTIONEINPDAP al ripristino del trattamento pensionistico dalla data della revoca (1.1.2012) ed al versamento degli arretrati maturati dalla revoca ad oggi;

b) in via subordinata dichiarare ai sensi della Legge 241/90 che non possa effettuarsi il recupero dell'indebito per il consolidarsi della situazione esistente fondata sull'affidamento riposto nell'amministrazione.

Conseguentemente condannare le convenute al pagamento delle spese e competenze tutte di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto patrono il quale dichiara di aver anticipato gli esborsi e non percepito compensi”.

La Guardia di Finanza – Reparto Tecnico Logistico della Liguria ha depositato in data 12 agosto 2013 il fascicolo amministrativo e memoria di costituzione con cui chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato.

Nel merito deduce che, essendo il ricorrente cessato dal servizio per perdita del grado per rimozione dal 30.11.2007, provvedimento che ha comportato la modifica della causa di cessazione per inidoneità al servizio, l’ex sottufficiale a tale data non aveva maturato i requisiti contributivi ed anagrafici per il pensionamento, previsti dalla legge n. 449/97 e dal D.Lgs. n. 165/97, per cui lo stesso ha perduto il diritto al trattamento di quiescenza.Â

L’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici, costituitosi con memoria depositata il 7 ottobre 2013, svolge deduzioni analoghe a quelle svolte dall’Amministrazione datrice di lavoro del ricorrente, sottolineando, in particolare, che la cessazione dal servizio non è sindacabile in questa sede.

Con riferimento alla domanda di dichiarare irripetibili le somme corrisposte deduce l’inapplicabilità dell’art. 203 del D.P.R. n. 1092/1973 in quanto “il travolgimento, con efficacia retroattiva, del diritto al pensionamento…… e del conseguente venir meno dello stesso presupposto del diritto evidenzia una questione diversa da quella prevista dagli artt. 203 e ss. DPR 1092/1973”. Per cui nella specie si rende applicabile la generale disposizione in materia di indebito oggettivo di cui all’art. 2033 c.c., richiamando diversi precedenti giurisprudenziali in ordine alla inapplicabilità alla fattispecie in esame dell’art. 206 del D.P.R. n. 1092/73.

L’INPS conclude chiedendo di respingere, nel merito, il ricorso e, con riferimento all’istanza cautelare, in disparte  l’insussistenza del fumus boni iuris, eccepisce la mancanza di prova in ordine al periculum in mora.

La Sezione con ordinanza n. 110 del 2013 ha respinto l’istanza cautelare.

In prossimità dell’udienza di trattazione del merito del ricorso l’INPS e la Guardia di Finanza hanno presentato memorie.

All’odierna udienza, tutte le parti intervenute, come sopra rappresentate, hanno ribadito le conclusioni già prese negli atti scritti.
Al termine, la causa è stata quindi decisa con sentenza, dando lettura del dispositivo e fissando un termine per il deposito della stessa, ai sensi dell’ultima parte dell’art. 429, comma 1, secondo capoverso, c.p.c., come sostituito dall’art. 53 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133.
Considerato in

DIRITTO

Il signor Ceppi Giancarlo, collocato in congedo assoluto per infermità a decorrere dal 30.11.2007, titolare di pensione definitiva liquidata in data 27.1.2011 sulla base di una anzianità di anni 38, mesi 3 e giorni 16, ha avuto revocato il predetto trattamento a seguito della retrodatazione al 30.11.2007 della sopravvenuta cessazione dal servizio per perdita del grado per “ Rimozione ” .

Tale causa di cessazione avrebbe, infatti, comportato il venir meno dei requisiti anagrafici e contributivi per l’accesso al trattamento pensionistico, non potendo l’ex militare beneficiare dei più favorevoli requisiti previsti dalla previgente legislazione, che, ai sensi dell’art. 1, comma 32, della legge 8 agosto 1995, n. 335, continua a trovare applicazione per coloro che sono cessati per invalidità .

Con il ricorso in esame l’interessato ha impugnato la revoca della pensione definitiva, contestando la rilevanza ai fini previdenziali della sanzione disciplinare della perdita del grado rispetto all’anzianità contributiva per l’accesso alla pensione.

In particolare, il difensore eccepisce che il sopravvenuto provvedimento di perdita del grado per rimozione non rientra in nessuna delle ipotesi per cui è prevista, ai sensi dell’art. 204 del D.P.R. n. 1092/73, la revoca o la modifica del provvedimento definitivo di pensione; di conseguenza, la sanzione della perdita del grado non sarebbe idonea a modificare il titolo giuridico del già avvenuto collocamento a riposo e la correlativa liquidazione del trattamento di quiescenza definitivo.

Il medesimo, oltre a negare la legittimità del provvedimento di revoca, deduce la non recuperabilità dell’indebito per mancata osservanza dei termini procedimentali di cui all’art. 2 della legge n. 241 del 1990 e per avere l’Amministrazione corrisposto la pensione sia provvisoria che definitiva senza provvedere all’avvio del procedimento disciplinare, inducendo il proprio assistito a ritenere di aver diritto alla somma corrisposta ed a consumarla per i normali bisogni della vita.

Anzitutto, con riferimento alla domanda di conservare il trattamento pensionistico così come liquidato con il provvedimento definitivo, si osserva che, ai sensi dell’art. 923, comma 5, del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, “Il militare cessa dal servizio, nel momento in cui nei suoi riguardi si verifica una delle predette cause (tra cui, l’”infermità ” n.d.r.), anche se si trova sottoposto a procedimento penale o disciplinare. Se detto procedimento si conclude successivamente con un provvedimento di perdita del grado , la cessazione dal servizio si considera avvenuta per tale causa”.

Non v’è dubbio che tale disposizione - la quale riproduce sostanzialmente l’art. 37 della legge 31 luglio 1954, n. 599 (legge espressamente abrogata dall’art. 2268 del medesimo D.Lgs. n. 66/2010) - sebbene destinata a regolare lo status del militare e, più specificamente, la sua cessazione dal servizio permanente, possa avere in linea di principio riflessi anche sul trattamento di quiescenza.

Senonché occorre considerare che nel caso in esame il trattamento di quiescenza ordinario è stato liquidato in via definitiva con il decreto n. 10 del 27.1.2011, per cui non risultano applicabili allo stesso, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell’Ente previdenziale, i principi affermati anche da questa Sezione ( sentenze n. 268 del 2008 e n. 14 del 2012) con riferimento a fattispecie in cui non era ancora intervenuto il conferimento del trattamento definitivo di quiescenza.

Ed invero, il provvedimento attributivo del trattamento di quiescenza definitivo gode di un particolare favor legislativo per cui, ai sensi dell’art. 204 del D.P.R. n. 1092/1973, la revoca o la modifica può aver luogo esclusivamente quando:

“a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di elementi risultanti dagli atti;

 b) vi sia stato errore nel computo dei servizi o nel calcolo del contributo di riscatto, nel calcolo della pensione, assegno o indennità o nell’applicazione delle tabelle che stabiliscono le aliquote o l’ammontare della pensione, assegno o indennità ;

c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo l’emissione del provvedimento;

 d) il provvedimento sia stato emesso in base a documenti riconosciuti o dichiarati falsi”.

Inoltre, ai sensi del successivo art. 205 del D.P.R. n. 1092/1973, la revoca o la modifica sono possibili entro precisi limiti temporali: tre anni, nei casi previsti dalle lettere a) e b) dell’art. 204, e sessanta giorni dal rinvenimento dei documenti nuovi o dalla notizia della riconosciuta o dichiarata falsità dei documenti, nei casi di cui alle lettere c) e d).

Orbene, non rientrando il sopravvenuto provvedimento di cessazione per perdita del grado per rimozione in nessuna delle ipotesi tassativamente indicate dal predetto art. 204, lo stesso non può legittimare la revoca del provvedimento con cui è stata liquidata la pensione definitiva.

Questo giudice, dopo un più approfondito esame della questione, ritiene di rivedere la decisione contraria al ricorrente assunta in sede cautelare in adesione ad un diffuso orientamento giurisprudenziale di questa Corte che esclude la riconducibilità agli artt. 203 e ss. del D.P.R. n. 1092/73 della revoca della pensione ordinaria a seguito di modifica retroattiva della causa di cessazione dal servizio da “per infermità ” a “per perdita del grado per rimozione ”.

Tale principio interpretativo, peraltro espresso con riferimento a fattispecie in cui i trattamenti pensionistici oggetto di revoca erano provvisori, si fonda sulla considerazione che in questo caso “non viene in rilievo un’ipotesi di revoca o modifica di precedente provvedimento bensì l’ipotesi del travolgimento, in radice, delle condizioni legittimanti del riconoscimento del trattamento pensionistico, in esito ad un provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare” (Corte conti, Sez. Emilia Romagna n. 117/2013; cfr., Sez. Piemonte n. 206 del 2012; Sez. Lazio n. 656/2011; Sez. III d’Appello n. 649/2011).

Ed invero, la norma che prevede la retrodatazione degli affetti della sopravvenuta cessazione dal servizio per perdita del grado non appare idonea a derogare implicitamente alla speciale disciplina recata dal Titolo IV (artt. 203 e seguenti) del D.P.R. n. 1092/73, in tema di revoca e modifica del provvedimento di pensione definitivo, tanto più ove si consideri che il provvedimento di cessazione dal servizio ha effetti diretti solo sullo status del militare, essendo le conseguenze sul diritto a pensione solo indirette.

Alla luce delle considerazioni su espresse il ricorso proposto appare fondato, avendo il sopravvenuto provvedimento di cessazione per perdita del grado “per rimozione ” inciso esclusivamente sullo status giuridico del militare, senza produrre effetti sul provvedimento di liquidazione definitiva della pensione (Cfr., Sezione Campania, n. 2640 del 2010; Sezione Sicilia n. 2443 del 2012; Sezione Sardegna n. 182 del 2013).

Pertanto, va dichiarato il diritto del ricorrente a conservare il trattamento pensionistico conferitogli con decreto n. 10/2011, adottato in data 27 gennaio 2011 dal Comandante del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Liguria della Guardia di Finanza, anteriormente alla determinazione del 14 luglio 2011 del Comando Interregionale dell’Italia Nord Occidentale della Guardia di Finanza, ed illegittimamente revocato con il decreto n. 98/2011 del 21.11.2011.

Stante l’accoglimento della domanda principale, resta assorbito l’esame delle censure mosse dal ricorrente avverso le intimazioni del Comando della Guardia di Finanza e dell’INPS di restituzione dei ratei di pensione riscossi sino alla revoca della pensione.

Sui rati non corrisposti per effetto della revoca spetta il maggior importo tra interessi e rivalutazione monetaria – determinata, quest’ultima, secondo gli indici Istat, di cui all’art. 150 disp. att. c. p. c. – dalla data di maturazione di ciascun rateo fino al pagamento (Corte dei conti, SS.RR., sentt. n. 10/2002/QM e n. 6/2008/QM).

Ai sensi dell’art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese, attesa la peculiarità della fattispecie.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Liguria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce il diritto del signor Ceppi Giancarlo a conservare la pensione liquidatagli con il decreto n. 10/2011, adottato in data 27 gennaio 2011 dalla Guardia di Finanza - Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Liguria.

Sui ratei arretrati spettanti per effetto della presente sentenza dovrà essere corrisposto il maggior importo tra quanto dovuto per interessi legali e per rivalutazione monetaria, a decorrere da ciascuna scadenza debitoria fino al pagamento.

Spese compensate.

Fissa, ai sensi dell’art. 429 c.p.c, comma primo, come modificato dall’art. 53 d.l. n. 112 del 2008, conv. con modifiche, dalla l. n. 133 del 2008, il termine di giorni 30 (trenta) per il deposito della sentenza.

Così deciso in Genova, il 5 febbraio 2014.
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Re: Sanzione disciplinare

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Numero Anno Materia Pubblicazione
LIGURIA SENTENZA 10 2014 PENSIONI 07/02/2014





Sent.10/2014

REPUBBLICAÂ ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA

In persona del

GIUDICE UNICO

Cons. Tommaso Salamone

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. 19460 del registro di segreteria, proposto dal Sig. Ceppi Giancarlo, nato il 19.11.1955, rappresentato e difeso dall’Avv. Rita Lasagna del Foro di Savona ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Genova, P.zza della Vittoria n. 14/18,

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze – Corpo della Guardia di Finanza – Reparto Tecnico Logistico Amministrativo della Liguria, in persona del suo legale rappresentante

e contro

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) – Gestione Dipendenti Pubblici, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Giorgio Ruta, Michela Foti e Patrizia Sanguineti e con loro elettivamente domiciliato in Genova, Piazza Borgo Pila n. 40, giusta procura generale alle liti per atto notaio Castellini di Roma,

avverso il provvedimento n. 98/2011 del 21.11.2011 di revoca del decreto di pensione ordinaria e di tutti gli atti conseguenti, quali la richiesta di restituzione delle somme rogate a titolo di pensione provvisoria e l’ingiunzione di pagamento INPS n. 1/2013 del 4.6.2013 della somma di euro 106.883,00.

Uditi, nella pubblica udienza del 5 febbraio 2014, l’Avv. Rita Lasagna per la parte ricorrente, l’Avv. Patrizia Sanguineti per l’INPS ed il Cap. Franco Arena per la Guardia di Finanza;

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in

FATTO

Secondo quanto esposto nel ricorso, il sig. Ceppi Giancarlo ha prestato servizio permanente presso la Guardia di Finanza di Savona dall'8.11.1976 al 30.11.2007.

In data 23.2.2007, visitato dalla C.M.O. di La Spezia è stato giudicato "temporaneamente non idoneo al servizio per 60 gg. per disturbo ansioso depressivo".

Successivamente la C.M.O., con verbale Mod.BL/S n. 2453 datato 30.11.2007, lo ha giudicato non idoneo permanentemente al servizio militare incondizionato per infermità non dipendente da causa di servizio e, conseguentemente, è stato  collocato in congedo assoluto per infermità , con un'anzianità utile di 38 anni 3 mesi e 16 giorni.

Il medesimo ha, pertanto, percepito trattamento provvisorio dal 30.11.2007 e in data 27.1.2011 gli è stata attribuita la pensione definitiva, con decreto n.10/2011 del Comando.

Con determina del 14.7.2011 il Comando interregionale dell'Italia Nord Occidentale stabiliva "il Brigadiere – in congedo nella riserva - Giancarlo Ceppi perde il grado per rimozione ed è posto a disposizione del Centro Documentale (già distretto militare) competente come semplice soldato a decorrere dal 30.11.2007 intendendosi così modificata la causa di cessazione dal servizio”.

Tale provvedimento veniva emanato a seguito di procedimento disciplinare il cui avvio è stato comunicato al ricorrente l’ 1.2.2011 in relazione a fatti oggetto di un procedimento penale a carico del ricorrente (sentenza Tribunale Genova del 19.9.2007).

Con raccomandata del 18.11.2011 l'Ufficio Amministrazione della Guardia di Finanza comunicava al ricorrente la revoca del trattamento di pensione ordinaria in considerazione del fatto che con  la perdita del grado a decorrere dal 30.11.2007 era stato modificato il motivo di cessazione dal servizio ed erano, pertanto, venuti meno i requisiti contributivi ed anagrafici previsti per il collocamento in congedo con diritto a pensione.

Con decreto n.98/2011 del 21.11.2011 il Comandante del Reparto tecnico Logistico Amministrativo revocava il decreto di pensione ordinaria definitiva n.10/2011 del 27.1.2011 ed il relativo trattamento di quiescenza.

Con raccomandate dell’ 1.3.2012, del 23.4.2012 e del 5.10.2012 il Comando della Guardia di Finanza richiedeva al ricorrente la restituzione delle somme erogate e non dovute a titolo di pensione provvisoria per il periodo dal 30.11.2007 al 31.8.2008 pari ad € 21.469,03.

In data 9.8.2012 l'INPS gestione ex INPDAP comunicava al ricorrente la revoca del trattamento pensionistico (già sospeso in data 1.1.2012) e richiedeva la restituzione delle somme erogate pari a complessivi €104.064,34.

In data 4.6.2013 l'Ente previdenziale notificava al ricorrente ingiunzione di pagamento n.1/2013 per la somma complessiva di €106.883,31.

Avverso il decreto di revoca del trattamento pensionistico e i suindicati atti conseguenti della Guardia di Finanza e dell’INPS, l’interessato ha proposto ricorso, a mezzo dell’avv. Rita Lasagna, contestando la rilevanza della sanzione disciplinare della perdita del grado rispetto all’anzianità contributiva per l’accesso alla pensione, atteso che lo stesso è stato giudicato nel febbraio 2007 inidoneo in modo temporaneo al servizio per giorni 60 e in data 30.11.2007 permanentemente inidoneo e posto in congedo assoluto per infermità con decreto n. 87 del 27.5.2008, mentre l’avvio del procedimento disciplinare in relazione a procedimento penale iniziato nel settembre 2007 e conclusosi nel novembre 2010 gli è stato notificato solo in data 1.2.2011.

In gravame il difensore eccepisce che il sopravvenuto provvedimento di perdita del grado per rimozione non rientra in nessuna delle ipotesi per cui è prevista, ai sensi dell’art. 204 del D.P.R. n. 1092/73, la revoca o la modifica del provvedimento definitivo di pensione; di conseguenza, lo stesso non sarebbe idoneo a modificare il titolo giuridico del già avvenuto collocamento a riposo e la correlativa liquidazione del trattamento di quiescenza definitivo.

Con riferimento alla richiesta di ripetizione delle somme corrisposte come trattamento pensionistico, il difensore, oltre a negare la legittimità del provvedimento di revoca, deduce la non recuperabilità dell’indebito per mancata osservanza dei termini procedimentali di cui all’art. 2 della legge n. 241 del 1990 e per essere stato il proprio assistito indotto dal comportamento tenuto dall’Amministrazione a ritenere di aver diritto alla somma corrisposta, consumandola per i normali bisogni della vita.

L’avv. Lasagna, dopo aver proposto istanza cautelare di sospensione del provvedimento, conclude chiedendo:

“in via istruttoria ordinare ai resistenti, ciascuno per quanto di propria competenza, il deposito degli atti, documenti e conteggi relativi al trattamento pensionistico revocato;

a) nel merito in via principale dichiarare il diritto del ricorrente alla pensione così come liquidata nel provvedimento definitivo Decreto n.10 del 27.1.2011, con condanna dell'INPS EX GESTIONEINPDAP al ripristino del trattamento pensionistico dalla data della revoca (1.1.2012) ed al versamento degli arretrati maturati dalla revoca ad oggi;

b) in via subordinata dichiarare ai sensi della Legge 241/90 che non possa effettuarsi il recupero dell'indebito per il consolidarsi della situazione esistente fondata sull'affidamento riposto nell'amministrazione.

Conseguentemente condannare le convenute al pagamento delle spese e competenze tutte di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto patrono il quale dichiara di aver anticipato gli esborsi e non percepito compensi”.

La Guardia di Finanza – Reparto Tecnico Logistico della Liguria ha depositato in data 12 agosto 2013 il fascicolo amministrativo e memoria di costituzione con cui chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato.

Nel merito deduce che, essendo il ricorrente cessato dal servizio per perdita del grado per rimozione dal 30.11.2007, provvedimento che ha comportato la modifica della causa di cessazione per inidoneità al servizio, l’ex sottufficiale a tale data non aveva maturato i requisiti contributivi ed anagrafici per il pensionamento, previsti dalla legge n. 449/97 e dal D.Lgs. n. 165/97, per cui lo stesso ha perduto il diritto al trattamento di quiescenza.Â

L’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici, costituitosi con memoria depositata il 7 ottobre 2013, svolge deduzioni analoghe a quelle svolte dall’Amministrazione datrice di lavoro del ricorrente, sottolineando, in particolare, che la cessazione dal servizio non è sindacabile in questa sede.

Con riferimento alla domanda di dichiarare irripetibili le somme corrisposte deduce l’inapplicabilità dell’art. 203 del D.P.R. n. 1092/1973 in quanto “il travolgimento, con efficacia retroattiva, del diritto al pensionamento…… e del conseguente venir meno dello stesso presupposto del diritto evidenzia una questione diversa da quella prevista dagli artt. 203 e ss. DPR 1092/1973”. Per cui nella specie si rende applicabile la generale disposizione in materia di indebito oggettivo di cui all’art. 2033 c.c., richiamando diversi precedenti giurisprudenziali in ordine alla inapplicabilità alla fattispecie in esame dell’art. 206 del D.P.R. n. 1092/73.

L’INPS conclude chiedendo di respingere, nel merito, il ricorso e, con riferimento all’istanza cautelare, in disparte  l’insussistenza del fumus boni iuris, eccepisce la mancanza di prova in ordine al periculum in mora.

La Sezione con ordinanza n. 110 del 2013 ha respinto l’istanza cautelare.

In prossimità dell’udienza di trattazione del merito del ricorso l’INPS e la Guardia di Finanza hanno presentato memorie.

All’odierna udienza, tutte le parti intervenute, come sopra rappresentate, hanno ribadito le conclusioni già prese negli atti scritti.
Al termine, la causa è stata quindi decisa con sentenza, dando lettura del dispositivo e fissando un termine per il deposito della stessa, ai sensi dell’ultima parte dell’art. 429, comma 1, secondo capoverso, c.p.c., come sostituito dall’art. 53 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133.
Considerato in

DIRITTO

Il signor Ceppi Giancarlo, collocato in congedo assoluto per infermità a decorrere dal 30.11.2007, titolare di pensione definitiva liquidata in data 27.1.2011 sulla base di una anzianità di anni 38, mesi 3 e giorni 16, ha avuto revocato il predetto trattamento a seguito della retrodatazione al 30.11.2007 della sopravvenuta cessazione dal servizio per perdita del grado per “ Rimozione ” .

Tale causa di cessazione avrebbe, infatti, comportato il venir meno dei requisiti anagrafici e contributivi per l’accesso al trattamento pensionistico, non potendo l’ex militare beneficiare dei più favorevoli requisiti previsti dalla previgente legislazione, che, ai sensi dell’art. 1, comma 32, della legge 8 agosto 1995, n. 335, continua a trovare applicazione per coloro che sono cessati per invalidità .

Con il ricorso in esame l’interessato ha impugnato la revoca della pensione definitiva, contestando la rilevanza ai fini previdenziali della sanzione disciplinare della perdita del grado rispetto all’anzianità contributiva per l’accesso alla pensione.

In particolare, il difensore eccepisce che il sopravvenuto provvedimento di perdita del grado per rimozione non rientra in nessuna delle ipotesi per cui è prevista, ai sensi dell’art. 204 del D.P.R. n. 1092/73, la revoca o la modifica del provvedimento definitivo di pensione; di conseguenza, la sanzione della perdita del grado non sarebbe idonea a modificare il titolo giuridico del già avvenuto collocamento a riposo e la correlativa liquidazione del trattamento di quiescenza definitivo.

Il medesimo, oltre a negare la legittimità del provvedimento di revoca, deduce la non recuperabilità dell’indebito per mancata osservanza dei termini procedimentali di cui all’art. 2 della legge n. 241 del 1990 e per avere l’Amministrazione corrisposto la pensione sia provvisoria che definitiva senza provvedere all’avvio del procedimento disciplinare, inducendo il proprio assistito a ritenere di aver diritto alla somma corrisposta ed a consumarla per i normali bisogni della vita.

Anzitutto, con riferimento alla domanda di conservare il trattamento pensionistico così come liquidato con il provvedimento definitivo, si osserva che, ai sensi dell’art. 923, comma 5, del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, “Il militare cessa dal servizio, nel momento in cui nei suoi riguardi si verifica una delle predette cause (tra cui, l’”infermità ” n.d.r.), anche se si trova sottoposto a procedimento penale o disciplinare. Se detto procedimento si conclude successivamente con un provvedimento di perdita del grado , la cessazione dal servizio si considera avvenuta per tale causa”.

Non v’è dubbio che tale disposizione - la quale riproduce sostanzialmente l’art. 37 della legge 31 luglio 1954, n. 599 (legge espressamente abrogata dall’art. 2268 del medesimo D.Lgs. n. 66/2010) - sebbene destinata a regolare lo status del militare e, più specificamente, la sua cessazione dal servizio permanente, possa avere in linea di principio riflessi anche sul trattamento di quiescenza.

Senonché occorre considerare che nel caso in esame il trattamento di quiescenza ordinario è stato liquidato in via definitiva con il decreto n. 10 del 27.1.2011, per cui non risultano applicabili allo stesso, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell’Ente previdenziale, i principi affermati anche da questa Sezione ( sentenze n. 268 del 2008 e n. 14 del 2012) con riferimento a fattispecie in cui non era ancora intervenuto il conferimento del trattamento definitivo di quiescenza.

Ed invero, il provvedimento attributivo del trattamento di quiescenza definitivo gode di un particolare favor legislativo per cui, ai sensi dell’art. 204 del D.P.R. n. 1092/1973, la revoca o la modifica può aver luogo esclusivamente quando:

“a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di elementi risultanti dagli atti;

 b) vi sia stato errore nel computo dei servizi o nel calcolo del contributo di riscatto, nel calcolo della pensione, assegno o indennità o nell’applicazione delle tabelle che stabiliscono le aliquote o l’ammontare della pensione, assegno o indennità ;

c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo l’emissione del provvedimento;

 d) il provvedimento sia stato emesso in base a documenti riconosciuti o dichiarati falsi”.

Inoltre, ai sensi del successivo art. 205 del D.P.R. n. 1092/1973, la revoca o la modifica sono possibili entro precisi limiti temporali: tre anni, nei casi previsti dalle lettere a) e b) dell’art. 204, e sessanta giorni dal rinvenimento dei documenti nuovi o dalla notizia della riconosciuta o dichiarata falsità dei documenti, nei casi di cui alle lettere c) e d).

Orbene, non rientrando il sopravvenuto provvedimento di cessazione per perdita del grado per rimozione in nessuna delle ipotesi tassativamente indicate dal predetto art. 204, lo stesso non può legittimare la revoca del provvedimento con cui è stata liquidata la pensione definitiva.

Questo giudice, dopo un più approfondito esame della questione, ritiene di rivedere la decisione contraria al ricorrente assunta in sede cautelare in adesione ad un diffuso orientamento giurisprudenziale di questa Corte che esclude la riconducibilità agli artt. 203 e ss. del D.P.R. n. 1092/73 della revoca della pensione ordinaria a seguito di modifica retroattiva della causa di cessazione dal servizio da “per infermità ” a “per perdita del grado per rimozione ”.

Tale principio interpretativo, peraltro espresso con riferimento a fattispecie in cui i trattamenti pensionistici oggetto di revoca erano provvisori, si fonda sulla considerazione che in questo caso “non viene in rilievo un’ipotesi di revoca o modifica di precedente provvedimento bensì l’ipotesi del travolgimento, in radice, delle condizioni legittimanti del riconoscimento del trattamento pensionistico, in esito ad un provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare” (Corte conti, Sez. Emilia Romagna n. 117/2013; cfr., Sez. Piemonte n. 206 del 2012; Sez. Lazio n. 656/2011; Sez. III d’Appello n. 649/2011).

Ed invero, la norma che prevede la retrodatazione degli affetti della sopravvenuta cessazione dal servizio per perdita del grado non appare idonea a derogare implicitamente alla speciale disciplina recata dal Titolo IV (artt. 203 e seguenti) del D.P.R. n. 1092/73, in tema di revoca e modifica del provvedimento di pensione definitivo, tanto più ove si consideri che il provvedimento di cessazione dal servizio ha effetti diretti solo sullo status del militare, essendo le conseguenze sul diritto a pensione solo indirette.

Alla luce delle considerazioni su espresse il ricorso proposto appare fondato, avendo il sopravvenuto provvedimento di cessazione per perdita del grado “per rimozione ” inciso esclusivamente sullo status giuridico del militare, senza produrre effetti sul provvedimento di liquidazione definitiva della pensione (Cfr., Sezione Campania, n. 2640 del 2010; Sezione Sicilia n. 2443 del 2012; Sezione Sardegna n. 182 del 2013).

Pertanto, va dichiarato il diritto del ricorrente a conservare il trattamento pensionistico conferitogli con decreto n. 10/2011, adottato in data 27 gennaio 2011 dal Comandante del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Liguria della Guardia di Finanza, anteriormente alla determinazione del 14 luglio 2011 del Comando Interregionale dell’Italia Nord Occidentale della Guardia di Finanza, ed illegittimamente revocato con il decreto n. 98/2011 del 21.11.2011.

Stante l’accoglimento della domanda principale, resta assorbito l’esame delle censure mosse dal ricorrente avverso le intimazioni del Comando della Guardia di Finanza e dell’INPS di restituzione dei ratei di pensione riscossi sino alla revoca della pensione.

Sui rati non corrisposti per effetto della revoca spetta il maggior importo tra interessi e rivalutazione monetaria – determinata, quest’ultima, secondo gli indici Istat, di cui all’art. 150 disp. att. c. p. c. – dalla data di maturazione di ciascun rateo fino al pagamento (Corte dei conti, SS.RR., sentt. n. 10/2002/QM e n. 6/2008/QM).

Ai sensi dell’art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese, attesa la peculiarità della fattispecie.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Liguria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce il diritto del signor Ceppi Giancarlo a conservare la pensione liquidatagli con il decreto n. 10/2011, adottato in data 27 gennaio 2011 dalla Guardia di Finanza - Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Liguria.

Sui ratei arretrati spettanti per effetto della presente sentenza dovrà essere corrisposto il maggior importo tra quanto dovuto per interessi legali e per rivalutazione monetaria, a decorrere da ciascuna scadenza debitoria fino al pagamento.

Spese compensate.

Fissa, ai sensi dell’art. 429 c.p.c, comma primo, come modificato dall’art. 53 d.l. n. 112 del 2008, conv. con modifiche, dalla l. n. 133 del 2008, il termine di giorni 30 (trenta) per il deposito della sentenza.

Così deciso in Genova, il 5 febbraio 2014.
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Re: Sanzione disciplinare

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sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per sei mesi (mancata presentazione in servizio per l’espletamento del turno assegnato non accompagnata da pronta comunicazione all’ufficio di appartenenza della causa impeditiva).

Il Ministero dell'Interno perde l'APPELLO.

Per completezza leggete qui sotto per comprendere del perchè.
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14/03/2014 201401273 Sentenza 3


N. 01273/2014REG.PROV.COLL.
N. 08303/2008 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8303 del 2008, proposto dal Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro
OMISSIS, non costituitosi in giudizio;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. FRIULI-VENEZIA-GIULIA - TRIESTE n. 00018/2008, resa tra le parti, concernente l’ inflizione sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per sei mesi

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2014 il consigliere. Bruno Rosario Polito e udito l’avvocato dello Stato Melillo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso proposto avanti al T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia l’assistente della Polizia di Stato OMISSIS impugnava il decreto del Capo della Polizia n. 333-D/27981 in data 30.8.2007, con il quale era stata inflitta nei suoi confronti la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio dal servizio per la durata di sei mesi oltre alla deduzione dal computo dell' anzianità di un periodo di medesima turata.

L’impugnativa era, altresì, rivolta contro la deliberazione del Consiglio provinciale di disciplina in data 8 giugno 2007 e di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale ed in particolare della relazione finale del funzionario istruttore del 2.5.2007; dell'atto di deferimento al Consiglio provinciale di disciplina del 16 maggio 2007 e del decreto di costituzione del predetto collegio n. …../2007.

Con sentenza semplificata n. 18 del 2008 il T.A.R. adito accoglieva il ricorso riconoscendo che la severa sanzione irrogata al ricorrente - pur tenuto conto dei numerosi precedenti disciplinari dell’inquisito - si configura sproporzionata in relazione alla modesta consistenza dell’incolpazione (mancata presentazione in servizio per l’espletamento del turno assegnato non accompagnata da pronta comunicazione all’ufficio di appartenenza della causa impeditiva).

Avverso detta sentenza il Ministero dell’ Interno ha proposto appello ed ha contrastato le conclusioni del T.A.R. con richiamo all’art. 13 del d.P.R. n. 737 del 1981 che, in sede di irrogazione della sanzioni, impone di tenere conto dei precedenti disciplinari e di servizio del trasgressore e di punire con maggior rigore le mancanze recidive o abituali.

Il sig. OMISSIS non si è costituito in giudizio.

All’udienza del 27 febbraio 2014 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2. L’appello è infondato.

2.1. Dagli atti dell’istruttoria (relazione conclusiva del funzionario istruttore ed atto del Questore di deferimento del OMISSIS alla Commissione provinciale di disciplina) emerge che l’inquisito è in precedenza incorso in sanzioni che traggono origine da addebiti qualificati assolutamente analoghi, se non perfettamente coincidenti, con quello che ha dato luogo all’irrogazione della sospensione dal servizio per la durata di sei mesi.

Osserva il collegio che il codice disciplinare del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato si caratterizza per tipicità, descrivendo in dettaglio le diverse tipologie di infrazione ed individuando per ciascuna di esse la misura afflittiva, dal minimo del richiamo orale fino al massimo della destituzione dall’impiego.

L’art. 4, comma 2, n. 9 del d.P.R. n. 737 del 1981 prevede la sanzione della pena pecuniaria in presenza di “omessa o ritardata presentazione in servizio fino ad un massimo di quarantotto ore”, ipotesi in cui è riconducibile la condotta dell’inquisito.

Il provvedimento sanzionatorio fa invece richiamo all’ipotesi di grave negligenza in servizio (contemplata al n. 10 del menzionato art. 4) ed applica la sanzione della sospensione dal servizio che l’art. 6, comma 3, n. 1, del citato d.P.R. n. 737 del 1981, estende anche alle “mancanze previste dal precedente art. 4. qualora rivestano carattere di particolare gravità o siano reiterate ed abituali”. Nella motivazione del provvedimento impugnato si fa infatti richiamo a numerosi precedenti disciplinari cui è incorso il OMISSIS.

Ciò posto, se è vero che l’ Amministrazione dispone di un’ampia sfera di discrezionalità nell’apprezzamento della gravità dei fatti e nella graduazione della sanzione, è anche vero che la misura afflittiva deve conformarsi a parametri di ragionevolezza e proporzionalità all’illecito ascritto.

Si è posto in rilievo che l’ omessa o ritardata presentazione in servizio fino ad un massimo di quarantotto incorre in via ordinaria, ai sensi dell’art. 4 del d.P.R. n. 737 del 1981, nella sanzione pecuniaria in misura non superiore a 5 trentesimi di una mensilità. In presenza di recidiva è possibile applicare la misura più grave della sospensione dal servizio fino a sei mesi.

Tuttavia, ancorché dell’illecito pur di modesta consistenza (mancata presenza in servizio, senza tempestivo preavviso, per un giorno) in presenza di recidiva consenta di irrogare la più grave misura della sospensione dal servizio, l’applicazione della sanzione nella misura massima di sei mesi non appare adeguata e proporzionale al fine correttivo perseguito, se si assumano a termine di raffronto i ben più gravi illeciti disciplinari che, in via ordinaria, l’art. 6 del d.P.R. n. 737 del 1981 è diretto a perseguire.

Per le considerazioni che precedono l’appello va respinto.

Nessuna determinazione è adottata in ordine alle spese del giudizio non essendosi costituito il sig. OMISSIS.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Romeo, Presidente
Michele Corradino, Consigliere
Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore
Angelica Dell'Utri, Consigliere
Alessandro Palanza, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/03/2014
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Re: Sanzione disciplinare

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Art. 8, comma 1, lettera c), del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 (Sanzioni disciplinari per il personale dell’Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti)

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Sentenza della Corte Costituzionale n. 112 del 5 maggio 2014


N. 112
ANNO 2014


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
- Gaetano SILVESTRI Presidente
- Luigi MAZZELLA Giudice
- Sabino CASSESE ”
- Giuseppe TESAURO ”
- Paolo Maria NAPOLITANO ”
- Giuseppe FRIGO ”
- Alessandro CRISCUOLO ”
- Paolo GROSSI ”
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Sergio MATTARELLA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 1, lettera c), del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 (Sanzioni disciplinari per il personale dell’Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna nel procedimento vertente tra C.M.R. e il Ministero dell’interno con ordinanza del 16 ottobre 2013, iscritta al n. 279 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell’anno 2014.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 26 marzo 2014 il Giudice relatore Giuliano Amato.

Ritenuto in fatto

1.– Il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, primo comma, lettera c), del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 (Sanzioni disciplinari per il personale dell’Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti). La norma impugnata, rubricata «Destituzione di diritto», prevede che: «L’appartenente ai ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza incorre nella destituzione di diritto: […] per applicazione di una misura di sicurezza personale di cui all’art. 215 del codice penale […]».

2.– Il giudizio principale ha ad oggetto il ricorso promosso da C.M.R., assistente capo della Polizia di Stato, contro il decreto del Capo della Polizia del 7 agosto 2012, con il quale – ai sensi dell’art. 8, primo comma, lettera c), del d.P.R. n. 737 del 1981 – è stata disposta la destituzione del ricorrente e, per l’effetto, la sua cessazione dal servizio, in conseguenza dell’applicazione di una misura di sicurezza personale.

Il Collegio riferisce in particolare che al ricorrente erano stati contestati «i reati di cui agli articoli 610 c.p., 628, comma 1 e 3 c.p., 61 n. 2 c.p. e artt. 4 e 7 della legge n. 895/1967, nonché […] i reati di cui agli articoli 635 c.p., 697 c.p., 703 c.p., 73, 80 comma 1 lettera d) del d.P.R. n. 309/1990». In esito al giudizio abbreviato – con sentenza del 29 febbraio 2012, irrevocabile il 18 giugno successivo – il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Tempio Pausania aveva assolto il ricorrente dal reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, e da tutti gli altri reati perché l’imputato «al momento dei fatti, era incapace di intendere e di volere a cagione di vizio totale di mente». Con la medesima sentenza, il giudice aveva disposto nei confronti del ricorrente l’applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata, con obbligo di dimora presso una comunità psichiatrica residenziale, ed aveva fissato in un anno il termine di durata della predetta misura di sicurezza.

3.– Il Tribunale rimettente ravvisa la rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, primo comma, lettera c), del d.P.R. n. 737 del 1981, in quanto soltanto un suo eventuale accoglimento, con la caducazione della norma sottoposta al vaglio di costituzionalità, consentirebbe l’annullamento del decreto impugnato.

Quanto alla non manifesta infondatezza, il Collegio evidenzia la natura automatica e vincolata del provvedimento di destituzione previsto dall’art. 8, primo comma, lettera c), del d.P.R. n. 737 del 1981; gli effetti della sottoposizione alla misura di sicurezza personale si producono ope legis sul rapporto di pubblico impiego, con esclusione, quindi, di ogni valutazione da parte dell’amministrazione di appartenenza, in ordine alla gravità del reato commesso, alla sua rilevanza rispetto all’attività svolta in concreto dal dipendente e all’idoneità alla prosecuzione del servizio.

Il giudice a quo osserva che siffatto automatismo non si concilia con l’esigenza di valutare in concreto, nell’ambito del procedimento disciplinare, la permanenza dei necessari requisiti psicofisici di idoneità alla prestazione lavorativa. Ed invero, in assenza di profili di imputabilità, le ragioni di obiettiva pericolosità sociale, che costituiscono il presupposto dell’applicazione della misura di sicurezza, dovrebbero essere valutate in concreto da parte dell’amministrazione, anziché legittimare l’automatica adozione del provvedimento di destituzione.

Varrebbero quindi, anche nei confronti del pubblico dipendente che presti servizio nell’Amministrazione della pubblica sicurezza, i principi affermati dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 286 del 1999 e n. 977 del 1988, rispetto ad ipotesi di destituzione automatica conseguente a sentenze di condanna.

Pertanto, anche nel caso di applicazione di una misura di sicurezza personale, l’estinzione del rapporto di impiego dovrebbe essere pronunciata solo a seguito di un procedimento disciplinare, nel rispetto delle garanzie del diritto di difesa del pubblico dipendente.

Ad avviso del giudice a quo, la mancata previsione del procedimento disciplinare elide il diritto del dipendente pubblico alla graduazione della sanzione disciplinare. Pur consapevole delle esigenze connesse alla delicatezza dei compiti ai quali sono chiamati gli appartenenti all’Amministrazione della pubblica sicurezza, il rimettente ha sottolineato la oggettiva natura sanzionatoria della destituzione di diritto, la quale potrebbe ritenersi non conforme ai principi di ragionevolezza e proporzionalità, in considerazione delle peculiarità della fattispecie concreta. Il Tribunale ritiene invece adeguata a soddisfare i principi sopra indicati una valutazione – da compiersi in sede disciplinare – in ordine alla permanenza dei requisiti psicofisici necessari ai fini del rapporto di pubblico impiego, con conseguente valutazione della posizione del soggetto interessato in termini di idoneità al servizio.

4.– Il giudice rimettente ha quindi formulato questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, primo comma, lettera c), del d.P.R. n. 737 del 1981, ravvisando in primo luogo la violazione dell’art. 3 Cost., per contrasto con il principio di ragionevolezza, in considerazione dell’ingiustificata disparità di trattamento rispetto a fattispecie analoghe, oggetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 363 del 1996, n. 197 del 1993 e n. 971 del 1988. In secondo luogo, la norma in esame si porrebbe in contrasto con l’art. 97 Cost., in quanto – escludendo la valutazione del soggetto interessato in termini di idoneità al servizio – non consentirebbe di verificare in concreto la permanenza dei requisiti psicofisici di idoneità, necessari ai fini del permanere del rapporto di pubblico impiego.

5.– Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che sia dichiarata l’infondatezza della questione sollevata dal TAR Sardegna.

5.1.– Sul piano sistematico la difesa statale evidenzia la peculiarità della norma dell’art. 8, primo comma, lettera c), in quanto la stessa è collocata all’interno di una normativa di carattere speciale, riferibile al solo personale dipendente dell’Amministrazione della pubblica sicurezza; nell’ambito del pubblico impiego, una siffatta specialità si giustificherebbe in ragione della particolare delicatezza dei compiti affidati a tale categoria di soggetti.

In particolare, con riferimento alla ipotesi di destituzione automatica in esame, l’Avvocatura dello Stato ha dedotto la ragionevolezza della comparazione e del bilanciamento operato dal legislatore tra esigenze di sicurezza pubblica e interesse del singolo dipendente della relativa amministrazione, sottoposto a misura.

5.2.– Ad avviso dell’Avvocatura generale, la ratio della disciplina dell’art. 8, primo comma, lettera c), sarebbe diversa rispetto a quella prevista dalle altre disposizioni, già sottoposte al vaglio della Corte, le quali prevedevano ipotesi di destituzione automatica; in particolare, il giudizio sulla pericolosità dell’imputato, che conduce all’applicazione di una misura di sicurezza, e il giudizio per la irrogazione della pena poggiano su presupposti diversi; tale diversità porterebbe ad escludere la violazione dei principi di cui agli artt. 3 e 97 Cost.

Considerato in diritto

1.– Il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, primo comma, lettera c), del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 (Sanzioni disciplinari per il personale dell’Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti), nella parte in cui prevede – per gli appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza – la destituzione di diritto quale conseguenza automatica dell’applicazione di una misura di sicurezza personale.

2.– La questione non è fondata.

2.1.– Il d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, ha introdotto una speciale normativa delle sanzioni disciplinari applicabili al personale dell’Amministrazione di pubblica sicurezza. La sua specialità discende dalla considerazione che la prestazione del servizio da parte di tale personale è necessariamente condizionata al permanere di specifici requisiti di idoneità, previsti ai fini dello svolgimento delle funzioni relative.

Il giudice a quo ne è consapevole e ricerca – nella giurisprudenza costituzionale sulle ipotesi di destituzione di diritto – elementi che consentano di temperare il rigore dell’attuale automatismo destitutorio, come espresso nell’art. 8, primo comma, lettera c), poiché ne deriverebbe, a suo avviso, una irragionevole disparità di trattamento rispetto agli analoghi meccanismi di destituzione già censurati da questa Corte.

In particolare, nell’ambito del pubblico impiego, il sistema degli automatismi sanzionatori collegati all’accertamento compiuto nel giudizio penale è stato ritenuto incompatibile con i principi costituzionali dalla sentenza n. 971 del 1988, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 85, primo comma, lettera a), del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), nella parte in cui non prevede, in luogo del provvedimento di destituzione di diritto, l’apertura e lo svolgimento del procedimento disciplinare.

In seguito, l’art. 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19 (Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti) – peraltro significativamente ristretto nella sua assolutezza dalla legge 27 marzo 2001, n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti dell’amministrazioni pubbliche), e dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) – ha espunto dall’ordinamento la destituzione di diritto del pubblico dipendente a seguito di condanna penale, abrogando ogni contraria disposizione. Tuttavia, l’effetto abrogativo è riferito, in linea generale, alle sentenze di condanna e non attiene specificamente a quelle sentenze, contemplate dalla norma speciale oggetto di censura, le quali dispongano l’applicazione di una misura di sicurezza personale.

2.2.– Sul piano sistematico, la disciplina dell’art. 8, primo comma, lettera c), in esame, si pone dunque in termini di specialità nell’ambito dell’ordinamento del pubblico impiego. Tale specialità si giustifica in ragione della peculiarità e delicatezza dei compiti affidati ad una particolare categoria di soggetti.

Con specifico riferimento a tali compiti, connessi alla salvaguardia di diritti fondamentali, appare compatibile con i principi costituzionali, una disciplina che valuti in termini rigorosi le conseguenze che discendono, sul piano del rapporto di impiego, dalla accertata pericolosità del pubblico dipendente, in particolar modo laddove – come nel caso in esame – tale situazione abbia determinato condotte penalmente rilevanti. Essa trasparentemente riflette la preminenza attribuita dal legislatore all’interesse della collettività ad essere difesa dalla pericolosità sociale di un suo membro, allorché questo sia un dipendente dell’Amministrazione di pubblica sicurezza, rispetto all’interesse del singolo alla graduazione della sanzione disciplinare che gli deve essere applicata. Siffatta preminenza dell’interesse collettivo attinente alla sicurezza pubblica porta ad escludere, nel caso in esame, la violazione dei principi di cui agli artt. 3 e 97 Cost.

2.3.– Con riguardo al personale di pubblica sicurezza, il giudizio di pericolosità sociale, che è presupposto dell’applicazione della misura, è ostativo della permanenza del rapporto di impiego, stante la indefettibile necessità che sussistano – e non vi sia ragione di temere che possano venir meno in futuro – i requisiti soggettivi di idoneità richiesti dall’ordinamento.

Va dunque esclusa l’irragionevolezza della norma denunciata e la sua contrarietà ai parametri costituzionali evocati.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, primo comma, lettera c), del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 (Sanzioni disciplinari per il personale dell’Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo per la Sardegna con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 2014.

F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Giuliano AMATO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 5 maggio 2014.
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Re: Sanzione disciplinare

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sanzione disciplinare della destituzione ai sensi dell’art.7, nn.1, 2, 3 e 4 del D.p.r. n.737/1981.

abusando della sua qualità e dei poteri connessi alla sua funzione, costretto un automobilista, paventandogli il ritiro della patente con decurtazione di dieci punti, a consegnargli la somma di € 250,00 (a fronte della richiesta di € 300,00) quale corrispettivo da destinare ad altro collega, non meglio precisato, in grado di manipolare i dati memorizzati sull’apparecchiatura autovelox, al fine di non elevare a suo carico alcuna contravvenzione”.

Il Tar nel respingere il ricorso scrive:

(ecco un brano)

Giova, in primo luogo, rammentare che il OMISSIS è stato destituito dal servizio dopo il passaggio in giudicato di una sentenza di applicazione della pena di anni due di reclusione, comminatagli ex art.444 c.p.p. a causa del suo coinvolgimento in un gravissimo episodio di concorso nei reati di concussione, omissione in atti di ufficio e di falso in atto pubblico.

Il resto giusto per completezza leggetelo qui sotto.
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06/05/2014 201401162 Sentenza 2


N. 01162/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01505/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1505 del 2012, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. OMISSIS, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. OMISSIS;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di OMISSIS, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Lecce, via F. Rubichi 23;
Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Consiglio Provinciale di Disciplina Presso la Questura di OMISSIS;
per l'annullamento
- del decreto del Capo della Polizia del 26.7.2012, con cui veniva formalmente comminata al ricorrente la sanzione disciplinare della destituzione;
- della delibera del Consiglio di disciplina del 14.6.2012, con cui si proponeva di adottare detta sanzione disciplinare e, sostanzialmente, si assumeva la decisione finale del procedimento relativo;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso a quelli impugnati, e per quanto possa occorrere della nota di contestazione degli addebiti disciplinari in data 26.4.2012, nonché della relazione istruttoria in data 25.5.2012 a firma del Funzionario istruttore, e per l'accertamento del diritto del Sig. OMISSIS alla reintegrazione del medesimo nel posto di lavoro, con la corresponsione della relativa retribuzione dalla data della destituzione fino all'effettiva riassunzione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di OMISSIS;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2014 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori avv. OMISSIS per il ricorrente e avv. dello Stato S. Libertini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Il Capo della Polizia, nella sua veste di Direttore Generale della Pubblica Sicurezza ha decretato, con provvedimento del 26 luglio 2012, la destituzione dal servizio OMISSIS, a decorrere dal 20 dicembre 2011, ai sensi dell’art.7, nn.1, 2, 3 e 4 del D.p.r. n.737/1981, per i motivi contenuti nell’unita deliberazione del 14 giugno 2012 adottata dal Consiglio Provinciale di Disciplina, anch’essa oggetto del presente gravame.
Il poliziotto in questione è stato attinto da gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di cui agli artt.110, 317, 328 e 479 del c.p. – concorso nei reati di concussione, omissione in atti di ufficio e falso in atto pubblico- e, conseguentemente, sottoposto ad ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip presso il Tribunale di OMISSIS nei suoi confronti il 14 dicembre 2011.
Il fatto storico ascritto all’odierno ricorrente è quello di avere “ in concorso con altro collega, in qualità di pubblico ufficiale in servizio presso la Sezione Polizia Stradale di OMISSIS, durante l’espletamento del servizio di pattuglia con compiti di polizia stradale, abusando della sua qualità e dei poteri connessi alla sua funzione, costretto un automobilista, paventandogli il ritiro della patente con decurtazione di dieci punti, a consegnargli la somma di € 250,00 (a fronte della richiesta di € 300,00) quale corrispettivo da destinare ad altro collega, non meglio precisato, in grado di manipolare i dati memorizzati sull’apparecchiatura autovelox, al fine di non elevare a suo carico alcuna contravvenzione”.
Una volta esercitata l’azione penale dal competente Ufficio di Procura, il Tribunale di OMISSIS ha applicato all’agente di pubblica sicurezza la pena di anni due di reclusione, ritenendolo responsabile dei reati sopra ricordati, con sentenza pronunciata ai sensi dell’art.444 c.p.p., poi divenuta irrevocabile il 29 febbraio 2012.
Il OMISSIS si è rivolto al Tar per sentir pronunciare l’annullamento del provvedimento applicativo della massima sanzione disciplinare la cui legittimità viene contestata sotto diversi profili:
- violazione dell’art.3 della legge 241/1990 - eccesso di potere per mancato accertamento dei fatti posti a fondamento del provvedimento finale, difetto di motivazione, istruttoria carente, ingiustizia manifesta;
- violazione degli artt. 1 e 13 d.p.r.737/1981 e dei principi in materia di procedimento disciplinare (proporzionalità, gradualità e carattere rieducativo della pena) - eccesso di potere per difetto di istruttoria, per difetto di motivazione, per ingiustizia manifesta, per incogruenza tra infrazione disciplinare e sanzione applicata e per violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa.
Le amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso del quale hanno chiesto entrambe il respingimento siccome infondato nel merito.
La controversia è passata in decisione alla pubblica udienza del 30 gennaio 2014, dopo il deposito di ulteriori memorie conclusive, poste dalle parti a sostegno delle reciproche tesi difensive.

DIRITTO
1. - Il ricorso non può essere accolto.

2, - Con il primo gruppo di censure, OMISSIS contesta la legittimità del provvedimento applicativo della destituzione dal servizio nei suoi confronti sotto il profilo del deficit di motivazione e di distinti aspetti di eccesso di potere.
L’interessato lamenta, più in dettaglio, il fatto che il giudizio disciplinare sia stato pesantemente condizionato, in sede istruttoria, dal procedimento penale celebratosi nei suoi riguardi, al punto che “ il funzionario istruttore, senza svolgere alcun autonomo atto di accertamento, si è limitato a riprodurre l’ipotesi accusatoria chiedendo l’applicazione dell’art.7, nn.1, 2, 3 e 4 del D.p.r. 737/81”
Ed ancora, si rammenta dalla difesa del ricorrente, “ i fatti accertati in sede penale debbono formare oggetto di specifica valutazione sotto il profilo disciplinare, non potendosi l’autorità amministrativa limitare, ai fini dell’applicazione della sanzione, a richiamare la sentenza penale”
Proseguendo nella stessa linea di pensiero, si fa leva su un orientamento giurisprudenziale costante nell’affermare che “ l’illecito penale e quello disciplinare orbitano su piani assolutamente differenti, e anche quando i fatti risultino ammessi essi non possano essere recepiti acriticamente, ma devono essere valutati e tale valutazione in rapporto alla sanzione comminata deve emergere da esaustiva motivazione del provvedimento sanzionatorio”.

In ultima analisi, si opina, “il provvedimento espulsivo è stato adottato sulla prevalente considerazione della sentenza di patteggiamento, senza la necessaria istruttoria al fine di valutare autonomamente la effettiva colpevolezza del ricorrente rispetto ai fatti in questione nonché senza un autonomo accertamento dei fatti contestati e del tutto obliterando che proprio in detta sentenza si concedevano le attenuanti generiche e ciò si riflette, è subito a dirsi, in senso negativo sulla motivazione del provvedimento stesso”.

Insomma, vi sarebbe stata una pesante ipoteca sul giudizio disciplinare e sul suo provvedimento conclusivo, a motivo di una sentenza di applicazione della pena ex art.444 e segg. C.p.p. la quale, tuttavia, non implica un accertamento pieno di responsabilità.

Tutte le considerazioni sopra passate in rassegna sono destituite di fondamento e non possono trovare condivisione da parte del Collegio.
2.1 - Giova, in primo luogo, rammentare che il OMISSIS è stato destituito dal servizio dopo il passaggio in giudicato di una sentenza di applicazione della pena di anni due di reclusione, comminatagli ex art.444 c.p.p. a causa del suo coinvolgimento in un gravissimo episodio di concorso nei reati di concussione, omissione in atti di ufficio e di falso in atto pubblico.

Deve ricordarsi, altresì, che la sentenza pronunciata dal giudice penale, pur appartenente alla tipologia della sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art.444 c.p.p., ha ormai acquisito autorità di cosa giudicata, essendo divenuta irrevocabile in data 29 febbraio 2012.

2.2 - Ciò premesso, la tesi secondo la quale il funzionario istruttore avrebbe dovuto compiere autonomi atti di accertamento senza farsi condizionare dalla sussistenza di una sentenza penale di condanna non è fondata.

Si osserva, infatti, che, una volta raggiunta la certezza propria del giudicato, ciò che può e deve essere oggetto di autonoma valutazione nell’ambito del procedimento disciplinare instaurato nei riguardi del dipendente coinvolto in una vicenda di rilievo penale è, semmai, la valenza del comportamento ascritto al soggetto (che ormai riveste la qualifica di condannato), sotto il profilo delle manchevolezze disciplinari.
Trova, del resto, applicazione la norma di cui all’art.653 del c.p.p., il cui comma 1 bis recita: la sentenza penale irrevocabile di condanna (si badi che la norma non distingue a seconda che la sentenza sia stata pronunciata in seguito a dibattimento, come nell’art. 651 c.p.p., il che autorizza l’interprete ad includere nel suo raggio di azione la sentenza resa in esito al cd patteggiamento sulla pena ) ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso”
Sicchè, nel caso di specie, esigere autonomi atti di accertamento da parte del funzionario istruttore vuol dire disconoscere l’ interferenza che il giudizio penale - pervenuto alla dignità di cosa giudicata - esplica nei riguardi del procedimento disciplinare, così come sancito dall’art. 653 c.p.p.
E’, dunque, del tutto coerente con la impostazione ordinamentale descritta istruire un giudizio disciplinare sulla base del materiale probatorio convogliato all’interno del procedimento penale per la ovvia ragione che l’esistenza del fatto storico di reato, il suo disvalore penale e, addirittura, la stessa affermazione di addebitabilità all’imputato non possono più rimettersi in discussione nella parallela sede disciplinare.

2.3 - Né può avere miglior sorte l’argomento secondo il quale in sede disciplinare si sarebbe dovuto valutare autonomamente l’effettiva colpevolezza del ricorrente rispetto ai fatti in questione.
Si è già detto che ogni indagine circa la colpevolezza dell’imputato appare non più necessaria al cospetto di una sentenza di condanna irrevocabile, così come recita l’art. 653 c.p.p.
Il Collegio non ignora certamente il dibattito che si è sviluppato in ordine alla natura della sentenza cd di patteggiamento.
Ritiene, pur tuttavia, di poter trarre argomento da alcuni indici normativi per desumere che si è di fronte ad una sentenza la quale, pur non essendo esplicitamente indicata dal legislatore come sentenza di condanna, finisce con l’esplicare gli effetti di una pronuncia di condanna.
In questa direzione militano numerose leggi le quali, dopo l’entrata in vigore del codice di procedura penale del 1988, hanno disciplinato espressamente gli effetti sostanziali e processuali della sentenza di patteggiamento, con ciò eliminando le incertezze lasciate sul tappeto da un dettato normativo non privo di ambiguità.
In primo luogo, la legge n.97 del 2001 ha sancito che la sentenza di patteggiamento è equiparata alla sentenza di condanna ai fini degli effetti del giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità (art. 653 c.p.p.).
Ed infatti, l’art. 445, comma 1 bis c.p.p. stabilisce che la sentenza in oggetto non ha l’efficacia del giudicato nei giudizi civili o amministrativi “ salvo quanto previsto dall’art. 653 c .p.p.”.
In secondo luogo, la legge 134 del 2003 ha equiparato la sentenza di patteggiamento alla condanna ai fini della possibilità di revisione (nuovo art. 629 c.p.p.).

Un ultima rilevante indicazione si trae da una pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione.

Il supremo Collegio ha risolto un contrasto giurisprudenziale affermando che la sentenza di patteggiamento è idonea a provocare la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena precedentemente concesso da altro giudice (Cass. SS.UU 29 novembre 2005-23 maggio 2006).

L’amministrazione resistente, dal canto suo, non ha mancato di effettuare una valutazione autonoma in ordine alla rilevanza dei fatti ascritti all’odierno ricorrente sotto il profilo dei doveri disciplinari.
Il giudizio di riprovevolezza del comportamento serbato dal dipendente emerge compiutamente dalla disamina del decreto adottato dal Capo della Polizia e dalla delibera del Consiglio Provinciale di Disciplina che ha integrato esplicitamente ed esaurientemente le ragioni della scelta assunta dalla P.a.

Sono state, infatti, illustrate adeguatamente le ragioni :
- della gravità del comportamento tenuto dal ricorrente, essendosi ben messo in risalto il disvalore dei fatti sul terreno disciplinare, in quanto compiuti da personale sul quale incombe uno specifico dovere istituzionale di rispetto delle leggi dello Stato;
- della inescusabilità del comportamento tenuto il quale, pur assunto nella sua episodicità, ha denotato “ mancanza del senso dell’onore e della morale” e mancata attivazione di ripensamenti immediati, capaci di porre subito rimedio o, quantomeno, arginare gli effetti deleteri di una condotta che si colloca al più alto livello tra le scelte di rottura con l’ordinamento;
- della incompatibilità di una permanenza del ricorrente nel corpo della Polizia di Stato, atteso che il rapporto fiduciario con l’istituzione ne è risultato gravemente compromesso;
-della ininfluenza della scelta processuale, la quale ben si spiegava alla luce della necessità di contenere la sanzione concretamente irrogabile in una vicenda di questo tipo;
- della esigenza, per l’Amministrazione, di recuperare la propria immagine istituzionale, così pesantemente esposta a disdoro per come è stata articolata la condotta antigiuridica ( si rammenta che la possibilità di conseguire l’illecito fine di un’alterazione dei dati dell’autovelox ad opera di altro operatore di polizia, non presente al momento del fatto posto in essere, ha propagato almeno potenzialmente una immagine di corruttela generalizzata di indubbio pregiudizio per il Corpo.
Il Collegio ritiene dunque di poter affermare in tutta obiettività che non risponde al vero l’assunto secondo il quale gli esiti della vicenda penale sono stati recepiti acriticamente dalla Commissione di disciplina perché, per quanto sopra si è argomentato, il giudizio disciplinare nei riguardi del ricorrente è stato connotato da sicura autonomia di pensiero da parte dell’organo collegiale che ha formulato la proposta di sanzione e dalla stessa Autorità disciplinare che l’ha irrogata.

3. - Con il secondo gruppo di censure, il ricorrente si duole del fatto che, nel caso concreto, l’amministrazione di appartenenza abbia disatteso i principi di gradualità della sanzione e di valutazione della vita anteatta del dipendente, consacrati rispettivamente dagli artt. 1 e 13 del D.p.r. 737/1981.
La sanzione irrogata al ricorrente non terrebbe conto dei parametri ai quali il giudice della disciplina deve ancorare il provvedimento conclusivo che deve essere commisurato alla gravità delle infrazioni, alle conseguenze che le stesse hanno prodotto per l’Amministrazione o per il servizio; ed ancora, la stessa P.a. deve soppesare il profilo professionale del trasgressore avuto riguardo ai suoi precedenti disciplinari e di servizio, alla sua età, alle attenuanti.
Anche in questo caso, il Collegio non può esimersi dal rilevare che le doglianze sono infondate.
E’ vero che la materia disciplinare costituisce terreno elettivo di applicazione del principio di proporzionalità, il che evoca l’idea secondo cui la P.a. deve ogni volta ben calibrare l’uso del potere amministrativo scegliendo la sanzione più appropriata alla fattispecie.
Ed è anche vero che la P.a. dispone di un ventaglio di misure disciplinari le quali hanno una intensità ed una afflittività crescenti in rapporto alla gravità della condotta contestata in sede disciplinare.
Ma non si può fare a meno di sottolineare che, nel caso specifico, la sanzione espulsiva appare davvero la misura più adeguata proprio in rapporto ai parametri normativi evocati dalla difesa.
Ed invero, la gravità dell’infrazione può desumersi agevolmente dalla ricostruzione storica del fatto ascritto al ricorrente.
Si ricorda che si tratta di episodio che ha coinvolto due poliziotti in concorso tra loro, durante un servizio di pattugliamento stradale ( quindi indossando la divisa), che rappresenta un momento in cui il prestigio della istituzione viene particolarmente messo in gioco specie attraverso le modalità che gli operatori scelgono per redarguire i trasgressori del codice della strada; con propagazione di una immagine di generale corruttela del corpo, a motivo della millantata possibilità di fare leva su un terzo poliziotto estraneo ai fatti ma presuntamente collaborativo nel perseguire un disegno criminoso efficacemente prospettato con impiego del timore reverenziale che costituisce l’in sé della grave condotta di concussione.
E, d’altra parte, gli stessi precedenti di carriera dell’interessato non lo aiutano a reclamare una sanzione meno afflittiva.
Non c’è dubbio che, di fronte ad una fatto caratterizzato da notevole offensività e disvalore, la P.a. abbia fatto un uso adeguato della sua potestà sanzionatoria.

4. - Il ricorso è, per quanto si è argomentato, respinto.
Le spese processuali possono essere compensate, in considerazione della particolarità della controversia.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Carlo Dibello, Primo Referendario, Estensore
Mario Gabriele Perpetuini, Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/05/2014
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Re: Sanzione disciplinare

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Non ho parole nel leggere questi fatti .
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1) - artt. 81, 110, 314 e 61, n. 1, c.p., per essersi, in concorso con il sostituto commissario OMISSIS, quale sostituto commissario della OMISSIS, appropriato dell’accesso Internet del Ministero dell’Interno, di cui aveva la disponibilità per ragioni d’ufficio, per collegarsi alla casella di posta elettronica ed ivi leggere e-mail ricevute e trasmettere e-mail, per ragioni private;

2) - Infine il ricorrente è stato condannato per aver utilizzato l’accesso Internet del Ministero dell’Interno, di cui aveva la disponibilità per ragioni d’ufficio, per collegarsi alla casella di posta elettronica ed ivi leggere e-mail ricevute e trasmettere e-mail, per ragioni private, condotta sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 314 c.p..
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Re: Sanzione disciplinare

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DESTITUZIONE DAL SERVIZIO
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1) - destituzione dal servizio per reiterate assenze ingiustificate: avendo fruito di numerosi giorni di permesso ex art. 79, comma 3, D.Lgs. 267/2000, quale consigliere comunale di OMISSIS, aveva infatti omesso, benché richiesto, di documentare correttamente la partecipazione a sedute (di Consiglio e Commissione) in relazione alle quali aveva goduto di permessi per complessivi 24 giorni.

2) - Il ricorrente precisa di avere sempre chiesto la previa autorizzazione all’assenza, che pertanto non era mai ingiustificata, ma soltanto carente di idoneo supporto documentale e, comunque, di avere in buona fede fatto affidamento sulla costante pratica dell’ufficio di continuare ad autorizzare, ciò nonostante, nuove assenze;

3) -Recita l’art. 79, comma 6, del D.Lgs. 267/2000: “l’attività e i tempi di espletamento del mandato per i quali i lavoratori chiedono e ottengono permessi, retribuiti e non retribuiti, devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell’ente”.

IL TAR DI BOLOGNA precisa:

4) - Ritiene il Collegio che la richiesta preventiva del permesso non costituisca affatto autorizzazione, ma abbia la sola funzione di comunicare l’assenza in via preventiva, mentre la valida costituzione del titolo giustificativo si perfeziona solo “ex post”, con l’attestazione dell’effettivo esercizio del mandato nei giorni richiesti.

5) - Ne consegue che l’assenza previamente comunicata, ma non seguita dalla documentazione di rito, è assenza ingiustificata a tutti gli effetti disciplinari e retributivi.

6) - E’ ovvio, infine, che la richiesta tardiva di congedo ordinario non può avere alcuna efficacia sanante ex post di una condotta illecita già perfezionatasi, ma riguarda soltanto la definizione degli aspetti retributivo-contabili del rapporto (lo stesso dicasi per la mancata attivazione allo stato del giudizio per danno erariale avanti la Corte dei Conti, peraltro sempre azionabile, in ipotesi, nei termini prescrizionali).

Il leggetelo qui sotto.
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13/10/2014 201400963 Sentenza 1


N. 00963/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00209/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 209 del 2013, proposto da:
P. A., rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela Mazzola, con domicilio eletto presso la Segreteria Tar in Bologna, Strada Maggiore 53;

contro
Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Bologna, via Guido Reni, 4;

per l'annullamento
- del decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento Pubblica Sicurezza prot. 333-D/26822 del 26.11.2012;
- di tutti gli atti del procedimento disciplinare, ivi compresa la deliberazione del Consiglio Provinciale di Disciplina;
- di ogni altro atto, connesso, presupposto e o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2014 il dott. Alberto Pasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il sig. A. P., già Agente scelto della Polizia di Stato, impugna il decreto 26.11.2012 del Capo della Polizia, recante destituzione dal servizio per reiterate assenze ingiustificate: avendo fruito di numerosi giorni di permesso ex art. 79, comma 3, D.Lgs. 267/2000, quale consigliere comunale di OMISSIS, aveva infatti omesso, benché richiesto, di documentare correttamente la partecipazione a sedute (di Consiglio e Commissione) in relazione alle quali aveva goduto di permessi per complessivi 24 giorni.

Il ricorrente precisa di avere sempre chiesto la previa autorizzazione all’assenza, che pertanto non era mai ingiustificata, ma soltanto carente di idoneo supporto documentale e, comunque, di avere in buona fede fatto affidamento sulla costante pratica dell’ufficio di continuare ad autorizzare, ciò nonostante, nuove assenze; lamenta inoltre difetto di motivazione e proporzionalità in ordine all’applicazione dell’art. 7 del regolamento disciplinare ex D.P.R. 737/81, anziché dell’art. 6 che prevede la sospensione dal servizio; infine, stante la previa autorizzazione, non vi sarebbero stati pregiudizi per l’ufficio e per il servizio.

Resiste l’amministrazione.

Recita l’art. 79, comma 6, del D.Lgs. 267/2000: “l’attività e i tempi di espletamento del mandato per i quali i lavoratori chiedono e ottengono permessi, retribuiti e non retribuiti, devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell’ente”.

Ritiene il Collegio che la richiesta preventiva del permesso non costituisca affatto autorizzazione, ma abbia la sola funzione di comunicare l’assenza in via preventiva, mentre la valida costituzione del titolo giustificativo si perfeziona solo “ex post”, con l’attestazione dell’effettivo esercizio del mandato nei giorni richiesti.

Il relativo onere di produzione non può però che gravare sull’interessato, la cui eventuale negligenza, o addirittura malafede, l’amministrazione non è certo tenuta sopperire attivando accertamenti autonomi, ulteriori rispetto alla semplice richiesta, al fruitore del permesso, di produrre l’attestazione dell’ente (unica certificazione presa in considerazione dalla norma per consentire la deroga all’obbligo di prestazione del servizio nei giorni di espletamento del mandato elettivo, con la conseguenza che non sono idonei documenti succedanei quali le dichiarazioni sostitutive dell’interessato).

Ne consegue che l’assenza previamente comunicata, ma non seguita dalla documentazione di rito, è assenza ingiustificata a tutti gli effetti disciplinari e retributivi.

In particolare la insussistenza di reati, accertata nella sede giurisdizionale, non vale ad escludere la valutazione discrezionale del fatto da parte della p.a. nella diversa ottica del corretto svolgimento del sinallagma lavorativo e dei doveri istituzionali e deontologici.

Quanto sopra rilevato, in ordine alla incombenza dell’onere probatorio sul dipendente, dà conto anche della pretestuosità della censura di insufficiente istruttoria, dal momento che sarebbe stato sufficiente verificare l’inadempimento dell’interessato non colmato in sede disciplinare, e, peraltro, nemmeno in questa sede giurisdizionale, nonostante la asserita legittimità delle assenze e la pretesa di (continuare ancora a) non conoscere la necessità della loro successiva giustificazione.

La buona fede potrebbe in ipotesi essere utilmente invocata, in funzione esimente della omessa tempestiva produzione, soltanto ove fosse fornita, almeno in questa sede, la giustificazione prima non prodotta, poiché non può residuare alcun dubbio sul fatto che, almeno a partire dall’inizio del procedimento disciplinare, l’incolpato avesse piena contezza dei suoi oneri documentali.

Sulla ascrivibilità del comportamento alla fattispecie ex art. 7 D.P.R. 737/81 non possono sussistere dubbi, trattandosi di “atti…in contrasto con i doveri assunti con il giuramento” (punto 2), segnatamente lealtà e fedeltà ed essendo il ricorrente recidivo (punto 7) per assenze ingiustificate già sanzionate ripetutamente, come risulta dal foglio matricolare depositato dall’amministrazione con il n. 17.

Viceversa, il pregiudizio per l’amministrazione non compare affatto tra i presupposti applicativi del citato art. 7 D.P.R. 737/81, mentre l’apprezzamento della gravità è comunque valutazione discrezionale della P.A., censurabile solo per errori di fatto o illogicità che il Collegio, alla stregua di quanto sopra, non ravvisa affatto nella fattispecie.

Comunque l’invocata sospensione per omessa presentazione in servizio, di cui all’art. 6, c. 10, dello stesso D.P.R. 737/81, è prevista soltanto per assenze che non superino complessivamente i 5 giorni, e quindi non è conferente al caso di specie.

E’ ovvio, infine, che la richiesta tardiva di congedo ordinario non può avere alcuna efficacia sanante ex post di una condotta illecita già perfezionatasi, ma riguarda soltanto la definizione degli aspetti retributivo-contabili del rapporto (lo stesso dicasi per la mancata attivazione allo stato del giudizio per danno erariale avanti la Corte dei Conti, peraltro sempre azionabile, in ipotesi, nei termini prescrizionali).

Conclusivamente, il ricorso va respinto in tutti i motivi dedotti.

Spese secondo soccombenza.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al rimborso delle spese di causa, che liquida in complessivi € 3.000 (euro tremila) in favore della amministrazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:
Carlo d'Alessandro, Presidente
Alberto Pasi, Consigliere, Estensore
Ugo Di Benedetto, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 13/10/2014
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Re: Sanzione disciplinare

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DESTITUZIONE

Il Ministero dell'Interno perde l'Appello, poiché non sono stati rispettati i termini del procedimento.
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1) - è impugnata la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, sede di Bologna, ha accolto il ricorso proposto dall’odierno appellato, assistente della Polizia di Stato, avverso il decreto del Capo della Polizia, emesso in data 3 novembre 2006, che ha disposto la sua destituzione dal servizio ai sensi dell’art. 7, nn. 1, 2 e 4, del D.P.R. n. 737/1981.

2) - In particolare, il Giudice di prime cure ha ritenuto meritevole di accoglimento la censura di violazione dei termini di perenzione del procedimento disciplinare.

IL CdS chiarisce:

3) - È invero destituito di fondamento il motivo, con cui si critica la sentenza di primo grado per aver accolto la censura concernente la violazione dei termini di avvio e di conclusione del procedimento disciplinare, di cui all’art. 9 della legge n. 19 del 1990.

4) - Difatti, la sentenza appellata ha correttamente affermato che “assumendo il 13 dicembre 2005 (data indicata dall’Amministrazione stessa negli atti del procedimento) come dies a quo per la decorrenza del termine cumulativo (180 + 190 = 270 giorni) per la conclusione del procedimento, di cui all’art.9 della legge n.19/90, risulta già palese la sua violazione, in quanto la proposta del Consiglio di disciplina è stata formulata il 10 ottobre 2006, e il provvedimento di destituzione del Capo della Polizia data 3 novembre 2006”

5) Peraltro, le evidenti anomalie procedimentali, come risultanti dagli atti di causa, che hanno determinato la violazione del termine per la conclusione del procedimento e dunque in concreto la non punibilità del comportamento del dipendente, inducono il Collegio a disporre la trasmissione degli atti del giudizio al Ministro dell’Interno, ai fini della valutazione, da parte dello stesso, circa la sussistenza di eventuali responsabilità nelle modalità di conduzione e svolgimento del procedimento in questione.

Consiglio di leggere il contesto per comprendere i motivi.
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SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 3 ,numero provv.: 201405910 2014-11-28


N. 05910/2014REG.PROV.COLL.
N. 09175/2008 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9175 del 2008, proposto da:
Ministero dell’Interno,
in persona del Ministro p.t.,
ex lege rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli ufficii della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, 12,

contro
-OMISSIS-,
costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti P. C. e C. M. ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. P. M. M., in Roma, via delle Milizie, 38,

per la riforma
della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA – BOLOGNA - SEZIONE I n. 01577/2008, resa tra le parti.

Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellato;
Vista la memoria prodotta dall’appellante a sostegno delle sue domande;
Visti gli atti tutti della causa;
Visto l'art. 52 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, commi 1 e 2;
Data per letta, alla pubblica udienza del 30 ottobre 2014, la relazione del Consigliere Salvatore Cacace;
Uditi, alla stessa udienza, l’avv. Agnese Soldani dello Stato per l’appellante e l’avv. C. M. per l’appellato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. - Con l’atto di appello all’esame è impugnata la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, sede di Bologna, ha accolto il ricorso proposto dall’odierno appellato, assistente della Polizia di Stato, avverso il decreto del Capo della Polizia, emesso in data 3 novembre 2006, che ha disposto la sua destituzione dal servizio ai sensi dell’art. 7, nn. 1, 2 e 4, del D.P.R. n. 737/1981.

In particolare, il Giudice di prime cure ha ritenuto meritevole di accoglimento la censura di violazione dei termini di perenzione del procedimento disciplinare.

Con unico, articolato, motivo, il Ministero dell’Interno sostiene la non condivisibilità dell’assunto del T.A.R., soffermandosi poi sui profili di ricorso non esaminati in primo grado.

Si è costituito in giudizio, per resistere, l’appellato, che ritiene esente dalle censure svolte la motivazione della sentenza impugnata e comunque ripropone le ulteriori doglianze svolte col ricorso originario, rimaste assorbite dall’accoglimento del primo motivo.

Con memoria in data 24 settembre 2014 l’appellante ha svolto ulteriori considerazioni a sostegno delle sue tesi.

La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione alla udienza pubblica del 30 ottobre 2014.

2. - L’appello va respinto.

È invero destituito di fondamento il motivo, con cui si critica la sentenza di primo grado per aver accolto la censura concernente la violazione dei termini di avvio e di conclusione del procedimento disciplinare, di cui all’art. 9 della legge n. 19 del 1990.

Difatti, la sentenza appellata ha correttamente affermato che “assumendo il 13 dicembre 2005 (data indicata dall’Amministrazione stessa negli atti del procedimento) come dies a quo per la decorrenza del termine cumulativo (180 + 190 = 270 giorni) per la conclusione del procedimento, di cui all’art.9 della legge n.19/90, risulta già palese la sua violazione, in quanto la proposta del Consiglio di disciplina è stata formulata il 10 ottobre 2006, e il provvedimento di destituzione del Capo della Polizia data 3 novembre 2006” ( pag. 2 ).

A fronte di tale assunto, da un lato vanno ritenute non pertinenti le osservazioni dell’appellante circa la avvenuta osservanza, da parte dell’Amministrazione, del termine per l’avvio del procedimento, dal momento che il T.A.R. ha ravvisato, come s’è visto, la violazione del solo termine fissato per la conclusione del procedimento; dall’altro, una volta che non è contestata in fatto la intervenuta adozione del provvedimento oggetto del giudizio ben oltre il duecentosettantesimo giorno dal dies a quo ( 13 dicembre 2005 ) dalla stessa Amministrazione indicato come momento di ricezione di copia della sentenza adottata ex art. 444 c.p.p. divenuta irrevocabile ( fermo che il termine di novanta giorni previsto dalla indicata norma per la conclusione del procedimento inizia a decorrere non già dalla data dell’effettuato avvio del procedimento stesso, ma dalla scadenza del termine di centottanta giorni, previsto dal comma 2 dell’art. 9, cit., entro il quale, avuta conoscenza della sentenza penale di condanna – deve avere inizio – o proseguire – il procedimento medesimo; v. Cons. St., IV, 9 gennaio 2013, n. 80 ), ritiene il Collegio di convenire col T.A.R. sulla tassatività e non derogabilità del citato termine finale, nemmeno nell’ipotesi, ricorrente nella fattispecie, di procedimento disciplinare promosso a seguito di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ( c.d. patteggiamento ), stanti l’efficacia di giudicato che tale sentenza ha nel giudizio di responsabilità disciplinare dei dipendenti pubblici (com’è noto, a’ sensi del combinato disposto dell'art. 445, comma 1-bis, c.p.p. e dell'art. 653, comma 1-bis, dello stesso codice, come rispettivamente introdotti dall'art. 1, comma 1, lett. a) e c), della legge 17 marzo 2001, n. 97 ed anche in dipendenza della sostituzione poi operata dall'art. 2 della legge 12 giugno 2003, n. 134, la sentenza emessa a’ sensi dell'art. 444 c.p.p., espressamente equiparata a tal fine a quella irrevocabile di condanna, assume ora efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale ed all'affermazione che l'imputato lo ha commesso) ed i conseguenti limiti che ne derivano, in tale ultimo giudizio, ad una istruttoria probatoria, che vada al di là dell’accertamento contenuto nella sentenza penale.

Ciò sta a significare la generale perentorietà del veduto termine di conclusione del procedimento, in virtù del principio di carattere generale, secondo cui l'Amministrazione è tenuta ad esercitare il proprio potere punitivo in un arco di tempo tale da non compromettere il corrispondente diritto dell'inquisito di vedere definita la propria posizione in un termine ragionevole, pena l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio adottato (C.d.S., Sez. V, 9 marzo 2010, n. 1374).

Tanto vale a maggior ragione quando in concreto, come accade nel caso all’esame, l’Amministrazione stessa non abbia ritenuto opportuno lo svolgimento di una particolare attività istruttoria nel corso della procedura per l’irrogazione della destituzione di cui si tratta, come ben si evince dalla relazione del Funzionario Istruttore dell’Istruttoria disciplinare versata in atti, che ha sottolineato l’insussistenza della necessità di procedere “ad accertamenti, verifiche e dibattiti” sui fatti oggetto del giudizio disciplinare, “senza ulteriore onere da parte del Funzionario Istruttore di rinnovare gli accertamenti effettuati in sede penale”; sì che atti istruttorii limitati, come risulta da detta relazione, alla visione del fascicolo del processo penale ed all’acquisizione di alcune pronunce giurisdizionali richiamate dall’incolpato a sostegno delle sue difese, non possono in alcun modo giustificare, come pretende l’Amministrazione appellante, una deroga al sopra affermato principio di perentorietà del termine ed alla ratio che lo pervade.

Del resto, una volta superate, come s’è visto, in via legislativa (con l'anzidetta equiparazione della sentenza resa ex art. 444 e ss. c.p.p. alla sentenza definitiva di condanna agli effetti dei giudizi disciplinari, introdotta dall'art. 1 della legge n. 97 del 2001), le ragioni poste a base dell’affermazione della non perentorietà del termine per l’ultimazione del procedimento disciplinare promosso a seguito di sentenze di patteggiamento (fondate sul fatto che, antecedentemente alle vedute modifiche apportate all’art. 653 c.p.p., comma 1-bis, le sentenze stesse non costituivano accertamento di responsabilità a fini disciplinari e quindi potevano determinare la necessità di ulteriori indagini), nessun elemento normativo induce a dare rilievo al tempo in concreto necessario all’Amministrazione per l’istruttoria disciplinare ( v. Cass. civ., sez. lav., 3 marzo 2014, n. 4917 ).

3. - Alla luce di quanto sopra illustrato, il ricorso va pertanto respinto.

Tenuto conto delle peculiarità che connotano la vicenda in esame, si ravvisano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

Peraltro, le evidenti anomalie procedimentali, come risultanti dagli atti di causa, che hanno determinato la violazione del termine per la conclusione del procedimento e dunque in concreto la non punibilità del comportamento del dipendente, inducono il Collegio a disporre la trasmissione degli atti del giudizio al Ministro dell’Interno, ai fini della valutazione, da parte dello stesso, circa la sussistenza di eventuali responsabilità nelle modalità di conduzione e svolgimento del procedimento in questione.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo respinge e, per l’effetto, conferma, nei sensi di cui in motivazione, la sentenza impugnata.

Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria per la trasmissione degli atti del giudizio alla persona del Ministro dell’Interno ai fini di cui in motivazione ( punto 3. ).
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell’appellato, manda altresì alla Segreteria di procedere all'annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini ivi indicati.
Così deciso in Roma, addì 30 ottobre 2014, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Terza – riunito in Camera di consiglio con l’intervento dei seguenti Magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Salvatore Cacace, Consigliere, Estensore
Silvestro Maria Russo, Consigliere
Alessandro Palanza, Consigliere
Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/11/2014
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Re: Sanzione disciplinare

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Accolto.

sanzione disciplinare della pena pecuniaria
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1) - decreto del dirigente del compartimento della polizia ferroviaria

2) - Il ricorrente, lamenta l’irregolarità della procedura sanzionatoria seguita dal detentore della potestà disciplinare, perché sarebbe emersa una sua precisa volontà di punire il ricorrente a prescindere da quanto effettivamente era accaduto.

Il resto leggetelo direttamente qui sotto.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201700401 - Public 2017-02-16 -

Numero 00401/2017 e data 16/02/2017 Spedizione


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 21 dicembre 2016

NUMERO AFFARE 01505/2016

OGGETTO:
Ministero dell’interno.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS- contro la sanzione disciplinare della pena pecuniaria.

LA SEZIONE
Vista la relazione -OMISSIS- con la quale il Ministero dell’interno, dipartimento della pubblica sicurezza, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso;
visto il ricorso, datato 14 gennaio 2016;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Adolfo Metro.


Premesso:

con il ricorso straordinario in esame il ricorrente, -OMISSIS-, ha chiesto l’annullamento del provvedimento datato 9/6/2015 e notificatogli il 22/9/2015 con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico da lui proposto avverso il decreto del dirigente del compartimento della polizia ferroviaria per la -OMISSIS-, d’irrogazione della sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 1/30 di una mensilità dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo.

Il provvedimento risulta motivato col fatto che, in una relazione di servizio formalizzata a seguito di un alterco da lui avuto con il capoturno, egli aveva esternato dichiarazioni e valutazioni in merito alle disposizioni impartite dal superiore gerarchico afferenti l’aspetto organizzativo del servizio, con insinuazioni capziose sullo straordinario effettuato dal personale in servizio negli uffici compartimentali.

Avverso il provvedimento il ricorrente deduce i seguenti motivi di ricorso:
-mancata valutazione delle doglianze prospettate;
-irregolarità nella contestazione degli addebiti;
-mancata applicazione della gradualità della pena;
-mancata considerazione dell’istanza di ricusazione;
-punizione per un fatto diverso da quello contestato;
-punizione per frasi mai pronunciate.

L’Amministrazione ha sostenuto l’infondatezza del ricorso.

Considerato:

il ricorso è fondato.

Al riguardo deve darsi prevalenza, per economia processuale, alla censura con cui si sostiene la mancata considerazione dell’istanza di ricusazione.

Il ricorrente, lamenta l’irregolarità della procedura sanzionatoria seguita dal detentore della potestà disciplinare, perché sarebbe emersa una sua precisa volontà di punire il ricorrente a prescindere da quanto effettivamente era accaduto.

Risulta in atti, da dichiarazione spontanea resa da un collega, che nel corso della testimonianza resa da quest’ultimo, il dirigente, nel condurre l’interrogatorio, con riferimento all’alterco oggetto del procedimento disciplinare, ha ribadito più volte che il ricorrente e altro suo collega “sarebbero stati sicuramente puniti, nonostante le giustificazioni ed a prescindere da tutto”, specificando che “laddove ci fosse una divergenza tra un superiore ed un inferiore, è sempre l’inferiore a pagare”.

Tali esternazioni denotano la volontà di chi esercita la potestà disciplinare di punire comunque il ricorrente, a prescindere dai dati fattuali, sulla base di criteri che prescindono dalle equilibrata considerazione degli elementi risultanti dagli accertamenti esperiti.

Tale manifestazione di volontà inficia la legittimità del provvedimento, perchè assunto sulla base di valutazioni preconcette e non adeguatamente verificate.

Il ricorso va, pertanto, accolto.

P.Q.M.

la Sezione esprime il parere che il ricorso debba essere accolto.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Adolfo Metro Raffaele Carboni




IL SEGRETARIO
Luisa Calderone

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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Re: Sanzione disciplinare

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Gruppo firma e titolo Accademico
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Novità, il CdS Accoglie l'Appello della ricorrente e, finalmente, un po' di chiarezza.

Alla dott.ssa vanno le mie congratulazioni.

- ) - provvedimento disciplinare (richiamo scritto)

1) - disposizioni diramate dal Ministero dell’Interno, Capo della Polizia, con la circolare n 333/2008

Il CdS scrive:

2) - l’appellante (reiterando un comportamento già tenuto in altre precedenti occasioni), nel trasmettere alla Sezione di Rimini in data 29 maggio 2009 le controdeduzioni ad un ricorso proposto da un agente di PS, aveva inserito, dopo la qualifica di servizio “Comandante della Sottosezione, Sost. Comm.”, tra il cognome ed il nome proprio anche il proprio titolo accademico (P.. dott.ssa A..).

Il CdS precisa:

3) - La motivazione del giudice di primo grado non è condivisibile, poiché la stessa circolare autorizza il personale di Polizia ad utilizzare il titolo accademico, secondo particolari modalità, le quali, nel caso concreto, sono state puntualmente osservate.

4) - In particolare la circolare in esame, al fine di attribuire la giusta rilevanza all’eventuale possesso del titolo di studio universitario, riconosce anche al personale appartenente ai ruoli non dirigenti e non direttivi della Polizia di Stato la facoltà di fregiarsi del titolo accademico conseguito in tutti i documenti attinenti al servizio, redatti e firmati dallo stesso personale laureato, con l’obbligo, in tal caso, di far precedere l’indicazione del titolo accademico dalla qualifica rivestita in forma chiara ed estesa.

5) - Nel caso di specie l’odierna appellante, in servizio con la qualifica di sostituto commissario della Polizia di Stato, ha utilizzato il titolo accademico posseduto nel “gruppo firma” di una relazione di servizio diretta al Dirigente della Sezione, ma ha rispettato puntualmente l’obbligo di far precedere il titolo dalla indicazione della qualifica rivestita, in forma chiara ed estesa.

N.B.: leggete tutto il contesto qui sotto.
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SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 3 ,numero provv.: 201803778
– Public 2018-06-20 -


Pubblicato il 20/06/2018


N. 03778/2018 REG. PROV. COLL.
N. 06848/2011 REG. RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6848 del 2011, proposto da:
A. P., rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Mirra, Oreste Cantillo, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Mirra in Roma, via Properzio N. 37;

contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti
Sostituto Commissario della Polizia di Stato P. S. non costituito in giudizio;

per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA: SEZIONE I n. 06029/2010, resa tra le parti, concernente provvedimento disciplinare (richiamo scritto) nei confronti dell’appellante, di cui alla determinazione 1 dicembre 2009, n. 41610/5247 adottata dal Dirigente del Compartimento di Polizia Stradale dell’Emila Romagna.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 luglio 2017 il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia e uditi per le parti gli avvocati Antonio Mirra e l'Avvocato dello Stato Attilio Barbieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con determinazione 1 dicembre 2009, n.41610/5247, il Dirigente del Compartimento di Polizia Stradale dell’Emilia Romagna, in relazione alla mancanza commessa il 29 maggio 2009 ed accertata il 22 luglio 2009, infliggeva al Sostituto Commissario della Polizia di Stato A. P., “responsabile di Unità operativa distaccata”, in servizio presso la Sezione di Polizia Stradale di Rimini, Sottosezione di Riccione, la sanzione del richiamo scritto, ai sensi dell’art. 3, nn.1 e 2, del DPR n.737/1981, con la seguente motivazione:
“per negligenza continuava ad utilizzare il proprio titolo accademico nel gruppo firma di atti d’ufficio, nonostante i ripetuti solleciti del Dirigente ad ottemperare alle disposizioni impartite in merito dal Signor Capo della polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza”.

1.1. Avverso tale provvedimento disciplinare l’interessata proponeva ricorso al TAR Emila Romagna, sede di Bologna, chiedendone l’annullamento, previa sospensione, per vizi di violazione di legge e di eccesso di potere dedotti con vari motivi.

1.2. Chiamata la causa per la trattazione dell’incidente cautelare, il giudice di primo grado la decideva direttamente nel merito, rigettando il ricorso (spese compensate).

1.3. Avverso tale sentenza l’interessata ha proposto l’appello in epigrafe, chiedendone la riforma per violazione del DPR n. 782/1985, art. 11 e della circolare del Capo della Polizia 3 novembre 2008, n. 333, nonché per eccesso di potere per travisamento dei fatti, errore manifesto e violazione del principio di legalità e proporzionalità delle sanzioni disciplinari, dedotti con unico articolato motivo.

1.4. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, che con atto di mera forma ha chiesto il rigetto dell’appello ed in seguito, nell’aprile 2017, ha depositato le difese svolte in primo grado.

Alla pubblica udienza indicata in epigrafe, uditi i difensori presenti, la causa è passata in decisione.

2. Quanto sopra premesso in fatto, in diritto la controversia concerne la contestata legittimità del richiamo scritto, inflitto all’appellante da dirigente del Compartimento di Polizia Stradale dell’Emilia Romagna.

2.1. L’appello è fondato.

E’ utile far presente che il provvedimento impugnato è stato adottato a seguito della conclusione di un procedimento disciplinare iniziato nei confronti della appellante, all’epoca Sostituto Commissario, in data 8 agosto 2009, quando il dirigente della Sezione di Rimini le contestava, quale addebito, la reiterata mancata osservanza delle disposizioni diramate dal Ministero dell’Interno, Capo della Polizia, con la circolare n 333/2008, in materia di uso (nella firma dei provvedimenti) del titolo accademico eventualmente posseduto dal personale dei ruoli degli agenti, assistenti, soprintendenti ed ispettori.

Era accaduto, infatti, che, nonostante che in data 22 maggio il Dirigente della Sezione di Rimini avesse ribadito alla appellante di “cessare con effetto immediato di utilizzare il proprio titolo accademico in atti di ufficio, in ottemperanza a quanto disposto da questa Direzione con nota n. 16679/5247 del 16 maggio 2009” (provvedimento sanzionatorio), l’appellante (reiterando un comportamento già tenuto in altre precedenti occasioni), nel trasmettere alla Sezione di Rimini in data 29 maggio 2009 le controdeduzioni ad un ricorso proposto da un agente di PS, aveva inserito, dopo la qualifica di servizio “Comandante della Sottosezione, Sost. Comm.”, tra il cognome ed il nome proprio anche il proprio titolo accademico (P.. dott.ssa A..).

2.2. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso del sostituto commissario di P.S., ritenendo che la condotta della medesima, sanzionata con il richiamo scritto, sia in chiaro contrasto con la circolare 333-C/I/9009-B1/2008 del 3.11.2008, recante “Disposizioni concernenti l’uso del titolo accademico per il personale della Polizia di Stato”.

2.3. La motivazione del giudice di primo grado non è condivisibile, poiché la stessa circolare autorizza il personale di Polizia ad utilizzare il titolo accademico, secondo particolari modalità, le quali, nel caso concreto, sono state puntualmente osservate.

In particolare la circolare in esame, al fine di attribuire la giusta rilevanza all’eventuale possesso del titolo di studio universitario, riconosce anche al personale appartenente ai ruoli non dirigenti e non direttivi della Polizia di Stato la facoltà di fregiarsi del titolo accademico conseguito in tutti i documenti attinenti al servizio, redatti e firmati dallo stesso personale laureato, con l’obbligo, in tal caso, di far precedere l’indicazione del titolo accademico dalla qualifica rivestita in forma chiara ed estesa.

2.4. Nel caso di specie l’odierna appellante, in servizio con la qualifica di sostituto commissario della Polizia di Stato, ha utilizzato il titolo accademico posseduto nel “gruppo firma” di una relazione di servizio diretta al Dirigente della Sezione, ma ha rispettato puntualmente l’obbligo di far precedere il titolo dalla indicazione della qualifica rivestita, in forma chiara ed estesa.

2.5. In particolare, poi, contrariamente a quanto ritenuto dal TAR, non trova applicazione la previsione contenuta nell’ultimo paragrafo della citata circolare ministeriale, la quale limita l’utilizzo del titolo accademico posseduto, richiedendo l’indicazione della sola qualifica rivestita nell’organico di P.S., negli “atti e provvedimenti provenienti dall’Amministrazione, che riguardano il personale dei ruoli degli agenti, assistenti, sovrintendenti ed ispettori, e dei corrispondenti ruoli tecnici (per es. ordinanze di servizio, ordini di servizio, convocazioni, corrispondenza d’ufficio, documenti)”.

2.5. Infatti è agevole osservare che, per un verso, l’atto predisposto e sottoscritto dall’appellante presenta la fisionomia di una vera e propria “relazione di servizio”, e non di “atto di ufficio a tutti gli effetti”, emanato cioè nell’esercizio dei poteri di rilevanza esterna connessi alla qualifica rivestita.

Per altro verso, poi, è evidente l’equivoco che ha condotto l’Amministrazione a comminare la impugnata sanzione, seguendo un’errata interpretazione, che poi è stata sommariamente condivisa dal TAR.

Infatti l’ultimo capoverso della circolare ministeriale non riguarda la firma, ma la diversa ipotesi in cui nel corpo degli atti della Polizia di Stato occorra fare riferimento alla qualifica del personale.

Soltanto in tali casi sussiste l’obbligo di identificare i soggetti mediante l’esclusivo riferimento alla qualifica ricoperta, senza alcuna possibilità di aggiungere il titolo accademico del dipendente, funzionario o dirigente.

2.7. Dalle esposte considerazioni, quindi, deriva l’illegittimità della sanzione inflitta alla interessata, in quanto la condotta tenuta dalla medesima non configura la mancata osservanza dei doveri di servizio, individuati dalla circolare ministeriale 3 novembre 2008, n. 333.

3 In conclusione l’appello deve essere accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado deve essere accolto con il conseguente annullamento del richiamo scritto, irrogato nei confronti dell’appellante con la determinazione del Dirigente del Compartimento Polizia Stradale Emilia Romagna 1 dicembre 2009, n.41610/5247.

Le caratteristiche di fatto della controversia consentono di compensare integralmente tra le parti gli oneri di entrambi i gradi di giudizio.


P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l 'appello in epigrafe e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado con il conseguente annullamento della sanzione disciplinare irrogata nei confronti dell’appellante con la determinazione del Dirigente del Compartimento Polizia Stradale Emilia Romagna 1 dicembre 2009, n.41610/5247.

Spese di entrambi i gradi di giudizio compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Manfredo Atzeni, Consigliere
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere, Estensore
Stefania Santoleri, Consigliere
Oswald Leitner, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Lydia Ada Orsola Spiezia Marco Lipari





IL SEGRETARIO
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