Agibilità e idoneità luogo d lavoro in caserma

Diritto Militare e per le Forze di Polizia
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Mazdino
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Agibilità e idoneità luogo d lavoro in caserma

Messaggio da Mazdino »

Salve, esiste una normativa di riferimento e/o scheda tecnica in cui si evincono le caratteristiche che DEVE avere il luogo di lavoro, purchè militare? So che per gli ambienti civili esiste.

Ad esempio le dimensioni e altezze delle stanze, finestre, luci, se i bagni devono essere presenti nelle vicinanze e non in altra palazzina ecc ecc.
Anche qualsiasi altra informazione utile a riguardo.

Chiedo perchè attualmente ci troviamo a lavorare in una decina di colleghi in un ex magazzino che è stato "tramutato" in ufficio..dove per altro, non vi è nemmeno posto da sedere per tutti!
Grazie


iosonoquì
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Iscritto il: ven giu 19, 2009 7:16 pm

Re: Agibilità e idoneità luogo d lavoro in caserma

Messaggio da iosonoquì »

Il benessere del lavoratore, è strettamente correlato all’ambiente di lavoro in cui opera.
La normativa di base dalla quale deve iniziare una ricerca anche nello specifico settore di lavoro, è quella contenuta nei DDPR 547/1955 e 303/1656.
Inoltre, l’art. 2087 del Codice Civile (Tutela delle condizioni di lavoro) disciplina che: l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e personalità morale dei prestatori di lavoro (quanto precede, pur non essendo espressamente recepite dalla normativa interna delle Forze Armate e di Polizia, vengono a costituire diritto vivente per effetto dell’attrazione operatavi dal suddetto articolo 2087 del codice civile).
Dai succitati DDPR richiamati, si può avere cognizione sui requisiti dei luoghi di lavoro ed in particolare su:
- Pavimenti, solai, pareti ed aperture sugli stessi;
- Sulle uscite e sui passaggi;
- Altezza e cubatura dei locali;
- Sugli spazi minimi destinati al singolo lavoratore;
- Sulle scale fisse a gradini, fisse a pioli, aree, parapetti, strutture sospese, impalcature, passerelle e ripiani;
- Illuminazione naturale ed artificiale;
- Ventilazione ed aerazione dei locali;
- Temperatura, umidità e riscaldamento;
- Pulizia degli ambienti e depositi dei materiali insalubri;
- Difesa dagli incendi e dalle scariche atmosferiche.
La materia è ampiamente richiamata dal D.Lgsl. 626/94 poi modificata D. Lgs. 81/2008 (conosciuto come Testo unico sulla sicurezza sul lavoro), entrato in vigore il 15 maggio 2008, e dalle relative disposizioni correttive, ovvero dal "D. Lgs. 106/2009".

Sperando di essere stato utile, in attesa di più ampie delucidazioni dell'Avv. Carta.

Cordialmente.


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