revoca della pensione

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garzone
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revoca della pensione

Messaggio da garzone »

Sono un V.B. della G di F ho fatto domanda di pensione per il 31/12/2012 con esito favorevole , in data 18/12/2012 ho fatto richiesta di revoca . Oggi mi rispondono che non l'hanno accettata perchè ho già firmato il decreto . E' possibile tutto ciò ? Qualcuno può aiutarmi ?


panorama
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Re: revoca della pensione

Messaggio da panorama »

Confermo quello che ti è stato detto dagli uffici.
Praticamente una volta che hai firmato il decreto ufficialmente diventa "un contratto" e non puoi revocarlo. Se era tua intenzione non andare in pensione dovevi revocare la tua istanza prima di sottoscrivere il decreto.
Se fai una ricerca nel forum Carabinieri troverai proprio una sentenza (mi sembra giugno/luglio 2012) che fa al tuo caso. Infatti è successo che un collega "al caso tuo" ha fatto anche ricorso al Tar perdendolo e non contento ha fatto ricorso anche al CdS subendo un'altra perdità.
Spero di esserti stato chiaro.
panorama
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Re: revoca della pensione

Messaggio da panorama »

Così ho fatto il lavoro completo e non ti faccio perdere tempo a te per la ricerca.

Testo ove ho postato a suo tempo questa sentenza: revoca istanza quiescenza

da panorama » gio giu 14, 2012 6:04 am

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Occhio.

DINIEGO REVOCA DOMANDA DI COLLOCAMENTO IN CONGEDO

1) - brigadiere capo dell’Arma dei Carabinieri chiedeva alla sua Amministrazione di cessare dal servizio permanente con collocamento in congedo e tale richiesta veniva accolta con provvedimento comunicato all’interessato;

2) - Il sig. ..... con istanza del ...... chiedeva la revoca della cessazione dal servizio permanente e il Ministero con messaggio del ......... rigettava tale richiesta sul rilievo della già notificata determinazione di accettazione della chiesta cessazione dal servizio;

IL CONSIGLIO DI STATO ha precisato:

1) - Come più volte affermato da questo Consiglio di Stato ( Sez. IV 28 dicembre 2005 n.7421; idem 31 gennaio 2005 n.216 ; 15 dicembre 2003 n.8220; 16 ottobre 2000 n.5481; Sez. V 5 marzo 2002 n.1299; Sez. VI 18 giugno 2002 n.1299) il rapporto d’impiego cessa con la comunicazione all’interessato dell’atto di accettazione delle dimissioni che viene quindi catalogato come atto recettizio , con l’evidente corollario che la revoca di queste ultime può essere validamente ed efficacemente fatta valere solo fino alla data di notifica dell’accettazione.

2) - Nel caso di specie tale condizione temporale non si è verificata, se è vero che la richiesta di revoca è stata inoltrata solo il ........., in data cioè successiva a quella di comunicazione del provvedimento di accettazione delle dimissioni

3) - Nella specie dunque il procedimento di cessazione volontaria dal servizio si è completato ed ha prodotto i suoi effetti, non rivestendo al riguardo rilevanza alcuna le motivazioni dell’interessato poste a base della precedente volontà di lasciare il servizio prima e del successivo ripensamento in ordine alle presentate dimissioni poi.

Per il resto potete leggerlo direttamente.

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12/06/2012 201203450 Sentenza 4


N. 03450/2012REG.PROV.COLL.
N. 05519/2009 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5519 del 2009, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. OMISSIS, con domicilio eletto presso il medesimo, in Roma, via L. Caro. 63;
contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n. 11416/2008, resa tra le parti, concernente DINIEGO REVOCA DOMANDA DI COLLOCAMENTO IN CONGEDO

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2012 il Cons. Andrea Migliozzi e udito per le parte appellante l’ avv. OMISSIS;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Con domanda del 21 maggio 2001 il sig. OMISSIS, brigadiere capo dell’Arma dei Carabinieri chiedeva alla sua Amministrazione di cessare dal servizio permanente con collocamento in congedo e tale richiesta veniva accolta con provvedimento comunicato all’interessato il 20 agosto 2001 con cui veniva fissata la decorrenza di detta cessazione dal servizio al 1 gennaio 2012
Il sig. OMISSIS con istanza del 5 dicembre 2001 chiedeva la revoca della cessazione dal servizio permanente e il Ministero con messaggio del 10 dicembre 2011 rigettava tale richiesta sul rilievo della già notificata determinazione di accettazione della chiesta cessazione dal servizio.

L’interessato impugnava tale provvedimento innanzi al TAR per il Lazio che con sentenza n.11416/08 rigettava il ricorso, ritenendolo infondato.

Il OMISSIS è insorto avverso tale decisum ritenuto errato ed ingiusto, deducendo, a sostegno del proposto gravame, con un unico, articolato motivo, le seguenti censure:
Omessa considerazione dei presupposti di fatto afferenti l’istanza di cessazione dal servizio e di successiva revoca. Violazione e falsa applicazione della disciplina di cui alla legge n.599/1954, del dlgs n.165/1997 e della legge n.449/1997: Eccesso di potere per travisamento del fatto e sviamento. Carenza assoluta di istruttoria ( anche per insufficiente acquisizione degli interessi coinvolti9 e di contraddittorio procedimentale. Difetto di motivazione . Irragionevolezza, illogicità ed ingiustizia manifesta. Violazione del principio di buona amministrazione e del giusto procedimento. Eccesso di potere per contrasto con la circolare ministeriale n.DGPM/II5/C3/1 Circ/3001 del 29/12/1999.
Il Ministero della Difesa non risulta costituito in giudizio.
All’udienza pubblica odierna la causa viene trattenuta per la definitiva decisione.

DIRITTO
L’appello è da considerarsi infondato, meritando l’impugnata sentenza integrale conferma
Come più volte affermato da questo Consiglio di Stato ( Sez. IV 28 dicembre 2005 n.7421; idem 31 gennaio 2005 n.216 ; 15 dicembre 2003 n.8220; 16 ottobre 2000 n.5481; Sez. V 5 marzo 2002 n.1299; Sez. VI 18 giugno 2002 n.1299) il rapporto d’impiego cessa con la comunicazione all’interessato dell’atto di accettazione delle dimissioni che viene quindi catalogato come atto recettizio , con l’evidente corollario che la revoca di queste ultime può essere validamente ed efficacemente fatta valere solo fino alla data di notifica dell’accettazione.

Nel caso di specie tale condizione temporale non si è verificata, se è vero che la richiesta di revoca è stata inoltrata solo il 5 dicembre 2001, in data cioè successiva a quella di comunicazione del provvedimento di accettazione delle dimissioni ( 20 agosto 2001).
Nella specie dunque il procedimento di cessazione volontaria dal servizio si è completato ed ha prodotto i suoi effetti, non rivestendo al riguardo rilevanza alcuna le motivazioni dell’interessato poste a base della precedente volontà di lasciare il servizio prima e del successivo ripensamento in ordine alle presentate dimissioni poi.
Né , d’altra parte si può ravvisare in capo all’Amministrazione un quale che sia onere di prendere posizione sulla domanda con cui l’interessato manifesta la sua volontà di recedere dalle già inotrate e perfezionate dimissioni, posto che il rapporto relativo alla definizione delle stesse è da ritenersi ormai intangibile.
In forza delle suestese considerazioni, l’appello si appalesa infondato e va, perciò, respinto,
Non occorre pronunziarsi sulle spese di causa , in assenza di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo Rigetta.
Nulla spese
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente FF
Diego Sabatino, Consigliere
Guido Romano, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore
Fulvio Rocco, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/06/2012
garzone
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Re: revoca della pensione

Messaggio da garzone »

Vorrei precisare che o si respinge a tutti la revoca o a nessuno , secondo il comando generale l'hanno accettata anche a pochi giorni dalla data in vigore la pensione , perchè?
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