pensione di inabilità e cumulo da lavoro

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hirundo
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pensione di inabilità e cumulo da lavoro

Messaggio da hirundo »

Buongiorno a tutti,
Sono un 1^ Maresciallo riformato per inabilità per stato di ansietà.Nonostante abbia cercato di rientrare
non c èstato niente da fare.Sebbene abbia letto alcune risposte qui nel forum inerenti il cumulo tra pensione di inabilita e da lavoro dipendente che privato la mia domanda era la seguente:
Quale è il referimento normativo che disciplina e specifica in maniera chiara il cumulo della pensione
di inabilità con il reddito da lavoro.
Ultimamente un collega in pensione da anni per ANZIANITA' e quindi non riformato ha dovuto interrompere
l attività di lavoro perche l'INPS gli ha riferito che se si ha la privilegiata riconosciuta non si puo cumulare
entrambe le cose.
Scusate se insisto su una materia che è gia abbastanza dibbatuta,ma quello che mi preme e spero non solo per me ma a vantaggio di tutti i colleghi è di conoscere il RIFERIMENTO NORMATIVO e non andare incontro a situazioni spiacevoli.
Non è facile da riformati distrigarsi in questo marasma di normative anche perche i sindacati e l inpdap
a volte si contraddicono.
Grazie a tutti per eventuali risposte e rinnovo un cordiale saluto a tutti i colleghi
hirundo http://forum.grnet.it/carabinieri-f43/r ... llo,#p6034" onclick="window.open(this.href);return false;


gino59
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Re: pensione di inabilità e cumulo da lavoro

Messaggio da gino59 »

hirundo ha scritto:Buongiorno a tutti,
Sono un 1^ Maresciallo riformato per inabilità per stato di ansietà.Nonostante abbia cercato di rientrare
non c èstato niente da fare.Sebbene abbia letto alcune risposte qui nel forum inerenti il cumulo tra pensione di inabilita e da lavoro dipendente che privato la mia domanda era la seguente:
Quale è il referimento normativo che disciplina e specifica in maniera chiara il cumulo della pensione
di inabilità con il reddito da lavoro.
Ultimamente un collega in pensione da anni per ANZIANITA' e quindi non riformato ha dovuto interrompere
l attività di lavoro perche l'INPS gli ha riferito che se si ha la privilegiata riconosciuta non si puo cumulare
entrambe le cose.
Scusate se insisto su una materia che è gia abbastanza dibbatuta,ma quello che mi preme e spero non solo per me ma a vantaggio di tutti i colleghi è di conoscere il RIFERIMENTO NORMATIVO e non andare incontro a situazioni spiacevoli.
Non è facile da riformati distrigarsi in questo marasma di normative anche perche i sindacati e l inpdap
a volte si contraddicono.
Grazie a tutti per eventuali risposte e rinnovo un cordiale saluto a tutti i colleghi
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L'argomento: Contribuwenti minimi, non ti dice niente.....???



contribuenti minimi
da celeste3 » dom dic 09, 2012 2:05 pm

La norma di riferimento è l'art. 19 del d.l. 25.06.2008 n.112 convertito nella legge 6.8.2008 n. 133 che ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2009, la totale cumulabilità delle pensioni dirette di anzianità a carico
dell’Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive con i redditi da lavoro autonomo
e dipendente. Tale articolo ha stabilito che, con la stessa decorrenza (1° gennaio 2009), le pensioni contributive sono interamente cumulabili con qualsiasi reddito da lavoro se (in sintesi) liquidate con anzianità contributiva di 40 anni. Ciò significa che chi è andato in pensione ad es con 35 effettivi + 5 e dopo svolgerà altra attività lavorativa non subirà alcuna decurtazione - trattenuta, salvo poi nel conguaglio pagare l'eventuale imposta sul reddito all'aliquota maggiore.
Per quanto ci riguarda l’INPDAP, con propria Nota Operativa n. 45/2008 ha stabilito, relativamente al caso di pensione per riforma al s.m.i. (attenzione invece non vale per chi è inabile a qualsiasi lavoro che non può svolgere nessun altro lavoro) "è cumulabile il 70% della pensione eccedente l’ammontare del trattamento minimo INPS"(per il lavoro autonomo). Ciò vuol dire che la pensione in virtù di questo ulteriore reddito subirà una decurtazione - trattenuta. "La trattenuta non può comunque superare il 30% dei redditi da lavoro autonomo.
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: contribuenti minimi
da celeste3 » sab dic 08, 2012 7:37 pm

Scusa se mi intrometto, ma se sei andato in pensione per riforma e non per anzianità contributiva il commercialista ti ha dato per la seconda volta una risposta sbagliata (!!!) perchè si applica una decurtazione sulla parte eccedente la pensione minima sociale (pari a circa 480 euro) la decurtazione del 30% in quanto tu probabilmente intraprenderai un lavoro autonomo libero professionale.
Es. se la tua pensione è di 1480 euro dovrai sottrarre il 30% di 1000 (1480-480) = 300 euro, per cui percepirai 1180 al posto dei 1480, con una bella decurtazione. Però questo è in maniera veloce in quanto dipenderà anche dal reddito di lavoro autonomo che percepirai in quanto se sarà basso la decurtazione non sarà intera, ma sono calcoli da fare con dati alla mano.
Poi potresti solo usufruire di una sola detrazione per redditi o da pensione o da lavoro autonomo.
Naturalmente, solo per completezza, se invece l'attività è di lavoro dipendente la decurtazione è del 50%.
Per curiosità che consulenza andresti a svolgere?
hirundo
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Re: pensione di inabilità e cumulo da lavoro

Messaggio da hirundo »

Grazie della risposta,
E' tutto molto chiaro.
Volevo solo aggiungere se si dovesse cambiare residenza e magari qualcuno trovasse per esempio
qualche opportunità di lavoro all estero il discorso non cambia?
Voglio dire si applicano le stesse normative?
Al riguardo sarei grato se qualcuno che attualmente stia vivendo una esperienza del genere
ovvero che abbia trovato lavoro all estero potesse illustrare la sua esperienza,
Grazie ancora
hirundo
panorama
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Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: pensione di inabilità e cumulo da lavoro

Messaggio da panorama »

Penso che questa sentenza possa sciogliere tutti i dubbi.

Il collega CC. ha perso l'Appello.

N.B.: - cumulo fra trattamento pensionistico e reddito da lavoro dipendente ( recupero somme non dovute euro 51.083,55, )

1) - L’appellante ha asserito che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, non era titolare di pensione di inabilità ma privilegiata ordinaria,

La CdC d'Appello precisa:

2) - L’appello proposto da C. S. non è fondato perché in relazione alla procedura di recupero attivata dall’I.N.P.S. risultano applicabili le regole generali sulla ripetizione dell’indebito previste dagli artt. 2033 e segg. cod. civ., non operando né la disciplina stabilita dal citato art. 206 del D.P.R. n. 1092 del 1973, come ritenuto dal giudice di primo grado, né alcuna situazione di legittimo affidamento o buona fede idonea ad evitare la ripetizione delle somme indebitamente erogate dall’Ente previdenziale.

3) - Gli effetti giuridici ed economici della liquidazione del trattamento pensionistico privilegiato hanno avuto decorrenza dal momento del pensionamento, vale a dire dal 1° maggio 2012 ed hanno comportato, a partire da tale data, l’operatività del divieto di cumulo integrale fra trattamento pensionistico e redditi da lavoro dipendente stabilito dall’art. 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con il conseguente formarsi dell’indebito derivante dal maggior trattamento corrisposto al pensionato.

4) - Non risponde al vero quanto asserito dall’appellante, vale a dire che alla formazione dell’indebito il S. non ha contribuito in alcun modo, poiché al momento della presentazione della domanda per l’ottenimento del trattamento pensionistico privilegiato era a conoscenza degli effetti sia positivi che negativi, vale a dire, rispettivamente, che i benefici sarebbero stati datati al momento del pensionamento (1° maggio 2012) e che, parimenti, da detta data si sarebbero verificate le limitazioni, anche di cumulo fra attività lavorativa e pensione privilegiata.

5) - In conclusione, il S. ha svolto attività lavorativa ben conoscendo il divieto di cumulo integrale con il trattamento pensionistico privilegiato ed essendo consapevole, quindi, che le maggiori somme indebitamente percepite nel periodo successivo al pensionamento e fino alla liquidazione del trattamento privilegiato dovevano essere restituite.
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ARIETE60
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Re: pensione di inabilità e cumulo da lavoro

Messaggio da ARIETE60 »

Ma il collega che anzianità di servizio aveva quando ha lasciato l'arma?

Sè il collega ha una anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni il cumulo e reddito di lavoro si puo cumulare interamente.
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