Recupero somme non dovute da parte dell'ammistrazione

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Fabio73
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Recupero somme non dovute da parte dell'ammistrazione

Messaggio da Fabio73 »

Buonasera a tutti, volevo chiedere se qualcuno mi può illuminare su quanto riguarda il recupero di somme percepite dopo l'inidoneità permanente in modo assoluto ed il successivo transito nelle aree funzionali. Volevo sapere se un militare dopo una convalescenza di 370 giorni viene giudicato non idoneo permanentemente al s.m.i. ed al servizio nelle F.A. in modo assoluto ma si idoneo al servizio nelle corrispondenti aree funzionali del personale cicile del M.D. (e quindi transitato) avendo in corso una richiesta di riconoscimento di dipendenza di causa di servizio per la patologia che ne ha determinato l'inidoneità e che successivamente il Comitato di verifica non ne riconosce la dipendenza, se quest'ultimo esprimendosi dopo i 24 mesi come riportato nel D.P.R.461/2001 le somme debbano essere recuperate, (cioè se il D.P.R. 461 vale anche per i giudicati non idonei in modo assoluto) o se vi possa esserre per la categoria dei non idonei in modo assoluto qualche norma su cui far forza al fine di evitarne il recupero.

Spero sia riuscito a farmi capire e vi ringrazio infinitamente per le delucidazioni.


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lino
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Re: Recupero somme non dovute da parte dell'ammistrazione

Messaggio da lino »

Fabio73 ha scritto:Buonasera a tutti, volevo chiedere se qualcuno mi può illuminare su quanto riguarda il recupero di somme percepite dopo l'inidoneità permanente in modo assoluto ed il successivo transito nelle aree funzionali. Volevo sapere se un militare dopo una convalescenza di 370 giorni viene giudicato non idoneo permanentemente al s.m.i. ed al servizio nelle F.A. in modo assoluto ma si idoneo al servizio nelle corrispondenti aree funzionali del personale cicile del M.D. (e quindi transitato) avendo in corso una richiesta di riconoscimento di dipendenza di causa di servizio per la patologia che ne ha determinato l'inidoneità e che successivamente il Comitato di verifica non ne riconosce la dipendenza, se quest'ultimo esprimendosi dopo i 24 mesi come riportato nel D.P.R.461/2001 le somme debbano essere recuperate, (cioè se il D.P.R. 461 vale anche per i giudicati non idonei in modo assoluto) o se vi possa esserre per la categoria dei non idonei in modo assoluto qualche norma su cui far forza al fine di evitarne il recupero.

Spero sia riuscito a farmi capire e vi ringrazio infinitamente per le delucidazioni.
Se spieghi meglio i fatti ti posso forse dare qualche suggerimento in più.
perche' mi sembra tu stia confondendo i parziali con gli assoluti.
i non idonei in maniera assoluta dopo numerose sentenze in tal senso non devono piu' dare la differenza stipendiale .
Poi nel tuo caso avendo superato di pochi gg. l'anno sarebbe stata comunque una cifra irrisoria ma ripeto in forza alla tua domanda di causa di servizio fatto prima del 12 mese nulla devi alla tua amministrazione...
Per i parziali hai gia' risposto direttamente, e cioe' se il comitato si esprime dopo il 24 mese (vale il gg. della domanda) nulla è dovuto all'amministrazione...
Per questo bisogna ringraziare i tanti colleghi che hanno combattuto per anni contro le nostre amministrazioni.
ciao.
Per Aspera ad Astra!!!!
celeste3
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Re: Recupero somme non dovute da parte dell'ammistrazione

Messaggio da celeste3 »

Buonasera, approfitto per chiedere quando invece si viene congedati per infermità per superamento dei 730 giorni nel quinquennio, ed avendo fatto prima dei 12 mesi consecutivi di aspettativa la domanda di riconoscimento di causa di servizio, se c'è sempre detto termine di 24 mesi da parte dell'amministrazione per chiedere la restituzione delle somme di stipendio in più percepite che andavano decurtate ed inoltre vorrei capure questi 24 mesi da quando decorrono se dalla domanda di riconoscimento o dal congedo.
Grazie, a presto
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lino
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Re: Recupero somme non dovute da parte dell'ammistrazione

Messaggio da lino »

celeste3 ha scritto:Buonasera, approfitto per chiedere quando invece si viene congedati per infermità per superamento dei 730 giorni nel quinquennio, ed avendo fatto prima dei 12 mesi consecutivi di aspettativa la domanda di riconoscimento di causa di servizio, se c'è sempre detto termine di 24 mesi da parte dell'amministrazione per chiedere la restituzione delle somme di stipendio in più percepite che andavano decurtate ed inoltre vorrei capure questi 24 mesi da quando decorrono se dalla domanda di riconoscimento o dal congedo.
Grazie, a presto
Celeste è scritto sopra, se vieni posto in quella speciale aspettativa in attesa che il comitato di verifica si pronunci nulla e' dovuto se viene risposto dopo i 24 mesi.
Ma nel tuo caso non dovrai dare nulla, tu hai fatto la normale convalescenza( data dalla cmo)e poi sei stato riformato (non congedato) hai fatto la domanda per causa dis ervizio prima del 12 mese onde evitare la decurtazione al 50%.
Stai sereno non devi dare nulla anche se la causa di servizio non fosse riconosciuta.
ciao.
Per Aspera ad Astra!!!!
Fabio73
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Re: Recupero somme non dovute da parte dell'ammistrazione

Messaggio da Fabio73 »

Grazie infinitamente Lino per la Sua celere risposta e attenzione, cercherò di essere più preciso.
Un carissimo amico e collega, nel maggio del 2005 mentre si trovava in convalescenza per una patologia per la quale fu poi riformato, chiese il riconoscimento della medesima come dipendenza da causa di servizio.
Nel giugno del 2006, al termine di complessivi 370 gg. di convalescenza, si presentò presso la C.M.O. per il giudizio relativo all’idoneità. In quella circostanza veniva giudicato non idoneo al s.m.i. nelle F.A. in modo assoluto, ma si idoneo al servizio nelle aree funzionali (che accettò).
Nel luglio 2006, fu convocato dalla C.M.O. al fine di valutare la dipendenza da causa di servizio della patologia per la quale era già stato riformato emettendo un verbale che giudicava la menomazione ascrivibile alla 4^ cat..
Nell’ottobre del 2008 il C.d.V. giudicò l’infermità non dipendente da causa di servizio.
Nel marzo 2011 il C.G.A. Sez. Equo Indennizzo decretò il rigetto della domanda di causa di servizio ed equo indennizzo esprimendosi così: vista la domanda presentata dal collega nell’agosto 2005, visto il verbale della C.M.O. che giudicava la menomazione ascrivibile alla 4^ categ., visto il parere del C.d.V. che nell’ottobre 2008 giudicava l’infermità non dipendente da causa di servizio, tenendo conto che è stata inviata al collega, nell’ottobre 2010 a mezzo raccomandata, copia del parere del C.d.V. con l’invito a partecipare al procedimento in relazione al giudizio espresso dal C.d.V. e che quella raccomandata, mai ritirata (il collega era ricoverato), era ritornata al mittente e che nel gennaio 2011 veniva nuovamente invitato (non si sa a mezzo di che cosa) a partecipare al procedimento. Atteso che per l’infermità giudicata dal C.d.V. non dipendente da causa di servizio non può procedersi al relativo riconoscimento, il C.G.A. decreta il rigetto della domanda.
Nell’ottobre scorso il C.N.A. disponeva il recupero delle somme non dovute per il periodo dal 2006 al 2007 (una mazzata a rate).
Non so quando il collega è stato messo in aspettativa con assegni, ma se l’aspettativa decorre dopo i primi 45 gg. di assenza presumo che il C.d.V. abbia espresso il parere ben oltre i 24 mesi come previsto dal D.P.R. 461/2001. Non so neanche quando sia avvenuto l’effettivo transito nel ruolo civile, ma per quanto mi risulta ha percepito per tutto il periodo fino al transito, lo stipendio per intero senza decurtazioni.
Lo stato di fatto è che al collega è stato richiesto il recupero di una somma ingente oltre che sia stato giudicato non idoneo in modo assoluto e sulla base di quanto narrato mi auguro che vi sia qualche legge, sentenza, circolare che possa contrastare il recupero della somma.
Non riesco a capire se il D.P.R. 461/2001 sia valido anche per i giudicati non idonei in modo assoluto.
Spero che qualcuno possa dare qualche consiglio come agire.
Un grazie infinito a tutti coloro che su questo sito mettono a disposizione di altri le proprie conoscenza.
Spero sia riuscito ad essere più chiaro.
Grazie Lino
celeste3
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Re: Recupero somme non dovute da parte dell'ammistrazione

Messaggio da celeste3 »

lino ha scritto:
celeste3 ha scritto:Buonasera, approfitto per chiedere quando invece si viene congedati per infermità per superamento dei 730 giorni nel quinquennio, ed avendo fatto prima dei 12 mesi consecutivi di aspettativa la domanda di riconoscimento di causa di servizio, se c'è sempre detto termine di 24 mesi da parte dell'amministrazione per chiedere la restituzione delle somme di stipendio in più percepite che andavano decurtate ed inoltre vorrei capure questi 24 mesi da quando decorrono se dalla domanda di riconoscimento o dal congedo.
Grazie, a presto
Celeste è scritto sopra, se vieni posto in quella speciale aspettativa in attesa che il comitato di verifica si pronunci nulla e' dovuto se viene risposto dopo i 24 mesi.
Ma nel tuo caso non dovrai dare nulla, tu hai fatto la normale convalescenza( data dalla cmo)e poi sei stato riformato (non congedato) hai fatto la domanda per causa dis ervizio prima del 12 mese onde evitare la decurtazione al 50%.
Stai sereno non devi dare nulla anche se la causa di servizio non fosse riconosciuta.
ciao.
Scusa ma non riesco a capire. Non capisco la "speciale aspettativa in attesa che il c.v.c.s. si pronunci" in quanto sono stato in aspettativa per motivi di salute dopo i 45 giorni di licenza di convalescenza e fino al superamento dei 731 giorni nel quinquennio per circa 20 mesi di seguito. Inoltre avevo altri 4 mesi di aspettativa per motivi di salute nell'anno 2009 e pertanto ho superato i predetti 730 giorni e posto in congedo cat riserva e si idoneo ai ruoli civili che non ho accettato. Ho presentato domanda di riconoscimento di causa di servizio dopo circa 6 mesi di aspettativa di seguito e quindi nel giugno 2011 (con sospensione della decurtazione dal febbraio 2012 (50%) e dal settembre 2012 (100%) e "riformato" nel dicembre 2012. Pertanto la mia domanda è sapere se per le somme in più percepite c'è il termine dei 24 mesi entro cui la GdF me le dovrà chiedere e soprattutto da quando decorre tale termine se dalla data dell'istanza di causa di servizio (giugno 2011) o dalla riforma - superamento 730 giorni (dicembre 2012) e se ci sono delle leggi o circolari in merito perchè per quanto mi è dato sapere il termine dei 24 mesi dovrebbe applicarsi solo agli idonei parziali che non è il mio caso.
Ringrazio chi può rispondere al quesito in quanto è sicuramente utile a molti frequentatori del forum.
Ciao a risentirci.
alfredof58
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Re: Recupero somme non dovute da parte dell'ammistrazione

Messaggio da alfredof58 »

Salve a breve mi verrà dato l'esito della domanda per c.d.s. che sarà sicuramente negativo, come
mi manda a dire la direzione di amm.ne del com. gen. arma, ora vorrei sapere, come devo restituire
le somme che ho percepito dal 14.11.2011, al 18.7.2012, periodo in cui sono stato messo in aspettativa,
altra cosa, io sono andato in pensione il 18.7.2012, e riformato il 27.11.2012, come funziona
la restituzione, i giorni di convalescenza che mi ha dato la c.m.o durante questo periodo come
viene conteggiata ai fini della restituzione delle somme suddetta convalescenza, siccome sono
stato riformato totalmente e senza passaggio ai ruoli civili, cambia qualcosa per la restituzione
delle somme, perchè sono stato considerato in aspettativa, qualora la c.m.o. mi abbia dato la
convalescenza? Fino a 740 giorni tra convalescenza e a disposizione della suddetta c.m.o. Spero
che i vari Gino59, Lory62, Lino,Fox, e anche gli altri, sappiano darmi una risposta, grazie amici.
celeste3
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Re: Recupero somme non dovute da parte dell'ammistrazione

Messaggio da celeste3 »

celeste3 ha scritto:
lino ha scritto:
celeste3 ha scritto:Buonasera, approfitto per chiedere quando invece si viene congedati per infermità per superamento dei 730 giorni nel quinquennio, ed avendo fatto prima dei 12 mesi consecutivi di aspettativa la domanda di riconoscimento di causa di servizio, se c'è sempre detto termine di 24 mesi da parte dell'amministrazione per chiedere la restituzione delle somme di stipendio in più percepite che andavano decurtate ed inoltre vorrei capure questi 24 mesi da quando decorrono se dalla domanda di riconoscimento o dal congedo.
Grazie, a presto
Celeste è scritto sopra, se vieni posto in quella speciale aspettativa in attesa che il comitato di verifica si pronunci nulla e' dovuto se viene risposto dopo i 24 mesi.
Ma nel tuo caso non dovrai dare nulla, tu hai fatto la normale convalescenza( data dalla cmo)e poi sei stato riformato (non congedato) hai fatto la domanda per causa dis ervizio prima del 12 mese onde evitare la decurtazione al 50%.
Stai sereno non devi dare nulla anche se la causa di servizio non fosse riconosciuta.
ciao.
Scusa ma non riesco a capire. Non capisco la "speciale aspettativa in attesa che il c.v.c.s. si pronunci" in quanto sono stato in aspettativa per motivi di salute dopo i 45 giorni di licenza di convalescenza e fino al superamento dei 731 giorni nel quinquennio per circa 20 mesi di seguito. Inoltre avevo altri 4 mesi di aspettativa per motivi di salute nell'anno 2009 e pertanto ho superato i predetti 730 giorni e posto in congedo cat riserva e si idoneo ai ruoli civili che non ho accettato. Ho presentato domanda di riconoscimento di causa di servizio dopo circa 6 mesi di aspettativa di seguito e quindi nel giugno 2011 (con sospensione della decurtazione dal febbraio 2012 (50%) e dal settembre 2012 (100%) e "riformato" nel dicembre 2012. Pertanto la mia domanda è sapere se per le somme in più percepite c'è il termine dei 24 mesi entro cui la GdF me le dovrà chiedere e soprattutto da quando decorre tale termine se dalla data dell'istanza di causa di servizio (giugno 2011) o dalla riforma - superamento 730 giorni (dicembre 2012) e se ci sono delle leggi o circolari in merito perchè per quanto mi è dato sapere il termine dei 24 mesi dovrebbe applicarsi solo agli idonei parziali che non è il mio caso.
Ringrazio chi può rispondere al quesito in quanto è sicuramente utile a molti frequentatori del forum.
Ciao a risentirci.
Approfitto della riapertura di questo argomento per richiedere quanto già chiesto in precedenza senza, tuttavia, avere purtroppo risposta.
Sono stato congedato il 17.12.2012 per superamento dei 731 giorni nel quinquennio e posto nella riserva, idoneo ai ruoli civili che ho rifiutato.
Prima del congedo sono stato in aspettativa per infermità dall'aprile 2011 al dicembre 2012 (circa 20 mesi) che sommati agli altri periodi nel quinquennio hanno portato al congedo.
Nel giugno 2011 ho presentato domanda per riconoscimento causa di servizio e pertanto non mi è stata applicata (per fortuna!!) la decurtazione stipendiale dall'aprile 2012 all'ottobre 2012 (al 50'%) e dall'ottobre al dicembre 2012 (al 100%).
Adesso sono in quiescenza ed ancora in attesa del riconoscimento della causa di servizio che non credo sarà positivo.
La mia domanda è questa: se mi risponderanno dal cvcs negativamente dopo giugno 2013, ovvero decorsi 24 mesi dalla mia istanza, non dovrò restituire le somme o la normativa a riguardo si applica solo ai riformati parziali che non è il mio caso?
Sarei grato a chi potrà rispondermi in merito.
alfredof58
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Re: Recupero somme non dovute da parte dell'ammistrazione

Messaggio da alfredof58 »

Ciao a tutti si riuscirebbe a sapere da quando si parte, per la restituzione delle somme non dovute da parte dell'amministrazione, dalla data di inizio dell'aspettativa, o dalla data di presentazione della causa di servizio.
Grazie a tutti.
celeste3
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Re: Recupero somme non dovute da parte dell'ammistrazione

Messaggio da celeste3 »

Nessuno è in grado di formirmi una risposta in merito o non avete letto il post?
ciao
panorama
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Re: Recupero somme non dovute da parte dell'ammistrazione

Messaggio da panorama »

CC.
--------------------------------------------
1) - azzeramento della retribuzione percepita oltre al silenzio-assenso tenuto dal Ministero della Difesa sull’istanza di transito nelle Aree Funzionali del personale civile del Ministero della Difesa

Ricorso accolto parzialmente.

Per comprendere a meglio i fatti leggete il tutto qui sotto.
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25/02/2014 201400128 Sentenza 1

N. 00128/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00122/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 122 del 2009, proposto da:
G. S., rappresentato e difeso dagli avv. Emilio Festa, Mario Rampini, con domicilio eletto presso il secondo in Perugia, piazza Piccinino N.9;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Perugia, via degli Offici, 14;
Comando Generale Arma dei Carabinieri;

per l'annullamento
del provvedimento e/o determinazione del Ministro della Difesa e/o organo ad esso organicamente collegato e/o sottoposto di cui si ignora il numero di protocollo e la data di emissione e/o pronunciamento, nella parte in cui ha disposto l’azzeramento della retribuzione percepita dal ricorrente sino al dicembre 2008, nonché di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, oltre al silenzio-assenso tenuto dal Ministero della Difesa sull’istanza di transito nelle Aree Funzionali del personale civile del Ministero della Difesa avanzata dal Sig. S.. il 2 1/12/2007;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2013 il dott. Cesare Lamberti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. A seguito in una ferita riportata nell’aprile 200X OMISSIS, il ricorrente, vicebrigadiere S. G., in forza alla stazione dei Carabinieri di OMISSIS, fu collocato dapprima in infermità per malattia e poi in aspettativa d’ufficio sino alla pronuncia della commissione medica ospedaliera. Nel dicembre 2007, il ricorrente fu dichiarato non idoneo permanentemente al servizio dalla Commissione medica ospedaliera.

1.1. Nel dicembre 2007, l’interessato richiese il transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa ai sensi del D.M. n. 22680 del 16 maggio 2002 sul “transito di personale delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o non da causa di servizio nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa ai sensi dell’art. 14, co. 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266”.

1.2. All’istanza non fu dato alcun seguito: nel dicembre 2008, al vicebrigadiere S.. fu dimezzato lo stipendio che fu successivamente azzerato nel gennaio 2009.

2. Innanzi all’intestato Tribunale amministrativo, adito dal vicebrigadiere S.. avverso l’inerzia serbata sul transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa, per violazione della L. n. 266/1999, del D.M. n. 22680/2002 e della L. n. 187/1976, l’Avvocatura dello Stato, costituitasi in giudizio, affermò che l’istanza di assegnazione del ricorrente ai ruoli civili era stata nel frattempo accolta, peraltro adducendo la legittimità del comportamento dell’Amministrazione, non essendo stata riconosciuta alla ricorrente la dipendenza dell’infermità da causa di servizio.

3. Nella camera di consiglio del 22 aprile 2009, fu accolta l’istanza cautelare del ricorrente con ordinanza n. 43 del 22 aprile 2009, ritenuto che al pregiudizio grave e irreparabile del ricorrente “può ovviarsi disponendo che l’amministrazione concluda il procedimento di assunzione … provvedendo alle verifiche e alle valutazioni mancanti entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione …”.

3.1. In ottemperanza a quanto disposto, il Ministero della difesa con decreto interdirettoriale del 12 maggio 2009, depositato nella camera di consiglio del successivo 13 maggio, ha accolto l’istanza del ricorrente “alla data del 21 dicembre 2007” e ha contestualmente autorizzato il transito in soprannumero nelle corrispondenti aree funzionali e posizioni economiche del personale civile della difesa (art. 1); ha considerato il ricorrente stesso in aspettativa con il trattamento economico goduto all’atto dell’emissione del giudizio di non idoneità dalla data di cessazione dal servizio nel ruolo della forza armata di provenienza sino a quella del giorno precedente l’effettiva assunzione in servizio in qualità di personale civile (art. 2).

3.2. Nel decreto è altresì demandata a “provvedimento a parte” la rideterminazione delle competenze economiche spettanti all’interessato per il periodo di cui all’art. 2 (art. 3) ed è incaricata la Direzione generale del personale civile alla stipula del contratto individuale di lavoro presso l’ente di assegnazione previa individuazione del profilo professionale (art. 4).

3.3. Il contratto individuale di lavoro, stipulato il 26 ottobre 2009 con decorrenza dal 26 novembre, in qualità di assistente di amministrazione - Area II F3, presso il distaccamento logistico sezione personale e segreteria di ….., è annesso alla memoria del ricorrente in data 2 ottobre 2013.

3.4. In detta sede, il ricorrente insiste nel proprio diritto all’intero trattamento economico, con decorrenza, alternativamente, dalla data del 21/12/2007 (di presentazione della domanda di transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa) oppure dal 18/5/2008 (di maturazione del silenzio assenso sulla predetta domanda ex D.M. 18 aprile 2002) sino alla data del 16/11/2009 (di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro con il passaggio del medesimo nei ruoli del personale civile dell’amministrazione della difesa).

4. Ad avviso del Collegio, la tesi del ricorrente è fondata nei modi e per le ragioni che si dirà.

4.1. Secondo quanto espone l’Avvocatura dello Stato nella costituzione in giudizio, il vicebrigadiere S.., assente dalla Compagnia di …… dal 1° aprile 2006, aveva superato il 6 novembre 2007, i trecentosessantacinque gg. di aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio: in applicazione dell’art. 26, co. 1, L. n. 187/1976, il CNA (Centro Nazionale Amministrativo del Comando generale) aveva ridotto del 50% le competenze stipendiali dal 7 maggio 2007 sino al 6 novembre 2007.

4.2. In applicazione dell’art. 30, co. 3, DPR n. 170/2007 (e della circolare n. 6/206/1-7 del 23/10/2007), da parte del CNA era stato poi ripristinato lo stipendio nella misura integrale dal 100% dal 1° novembre 2007.

4.3. A seguito della precisazione interpretativa di cui alla nota n. 0025846 del 5/5/2008 del Dipartimento della funzione pubblica (diramata con circolare n. 6/206/1-26 del 7/7/2008) secondo cui “il trattamento economico fisso e continuativo per il … personale in aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio continua a essere disciplinato dall’art. 26, co. 1, della legge 187/1976. Nei confronti del medesimo il CNA dovrà ripristinare … il trattamento economico in godimento alla data del 31/10/2007, salvo conguagliare, a seguito della definizione della posizione di aspettativa, le somme corrisposte in eccedenza”, il CNA aveva ripristinato, nel mese di novembre 2008, il trattamento in godimento sino al 31/10/2007 e cioè pari al 50% dell’intero spettante ex art. 2, L. n. 187/1976.

4.4. Da un controllo amministrativo del gennaio 2009 emergeva, poi, che il vicebrigadiere S.. era stato riformato nel periodo compreso tra il 19º il 24º mese di aspettativa, durante i quali “nessun assegno è dovuto”: il CNA aveva perciò azzerato le competenze stipendiali ai sensi dell’art. 26, co. 1, L. n. 187/1976.
5. All’applicazione dei suesposti principi nei confronti del ricorrente, contrasta però il silenzio assenso che interviene decorsi i centocinquanta giorni previsti dall’art. 2 co. 4, D.M. 18/4/2002, senza che l’amministrazione si sia espressa sulla domanda di transito nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa e con la condizione di aspettativa con il trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità in cui deve essere considerato il militare sino alla pronunzia dell'amministrazione, ai sensi del successivo co. 7 dell’art. 2, D.M. 18/4/2002, non potendo l’inerzia dell’amministrazione risolversi a suo danno.

5.1. Il diritto soggettivo al passaggio nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa che scaturisce, ex art. 14 co. 5, L. n. 266/1999 (ora art. 930, D.Lgs. n. 66/2010), dal giudizio positivo formulato dalla Commissione medico-ospedaliera in favore del personale delle Forze armate non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o non da causa di servizio, implica che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato si costituisca sin dallo scadere del termine per provvedere, stabilito dall’art. 2 co. 4, D.M. 18/4/2002, in 150 gg. dalla domanda, rispetto al quale la successiva stipulazione del contratto ha la sola funzione di individuare la nuova sede di servizio quale dipendente civile (T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, 30/04/2013, n. 998).

5.2. Considerata la costituzione ex lege dell’impiego civile, dal ritardo dell’amministrazione dell’individuare la nuova sede di servizio non può derivare il mantenimento, nei confronti dell'interessato, del trattamento economico secondo il precedente status di militare: trattamento economico regolato dall’inidoneità a un tipo di servizio non più opponibile all’interessato dopo inquadramento nei nuovi ruoli civili (T.A.R. Sardegna, sez. I, 1 Febbraio 2010 n. 108).

6. Nel caso del vicebrigadiere S. G., l’assoggettamento alle regole che informano il trattamento retributivo dei dipendenti con lo stato giuridico di militare poteva essere protratto sino al 18 maggio 2008, di scadenza del centocinquantesimo giorno dalla domanda di passaggio nei ruoli civili del Ministero della difesa, dopo che il C.M.O., nel corso della visita dell’11 dicembre 2007 ne aveva decretato il collocamento in congedo assoluto per inidoneità al servizio militare con reimpiego nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile.

6.1. Essendo stati raggiunti il 7 maggio 2007 i trecentosessantacinque giorni di aspettativa per continuata infermità ex art. 27, L. n. 187/1976, il trattamento economico poteva essere decurtato al 50% da tale data sino al 18 maggio 2008, di scadenza del centocinquantesimo giorno dalla domanda di passaggio nei ruoli civili del Ministero della difesa, dopo il quale, per effetto del silenzio assenso, il rapporto di lavoro si ricostituisce sotto altre forme e non può risentire dell'inidoneità, e neppure del corrispettivo a quella correlato (T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, 30/04/2013, n. 998).

6.2. In questi termini il ricorso va accolto, limitatamente cioè alla richiesta del corrispettivo non decurtato al 50% nè azzerato dal 18 maggio 2008 (dello spirare del termine di centocinquanta giorni, per l'accettazione del transito da parte dell’amministrazione della difesa) fino alla concreta assegnazione avvenuta in data 26 ottobre 2009, in qualità di assistente di amministrazione-Area II F3.

6.3. L'accertamento e la condanna sono correlati al capitale oltre che alla maggior somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria, come previsto dall'art. 22, comma 36°, della Legge 23 Dicembre 1994 n° 724.

7. Per le ragioni innanzi illustrate il ricorso deve essere accolto parzialmente, nei limiti sopra indicati.

7.1. Sussistono i giustificati motivi (l'accoglimento solo parziale delle domande azionate) per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria definitivamente pronunciando sul ricorso in premesse, lo accoglie parzialmente nei modi e per le ragioni di cui in motivazione.

Compensa le spese di giudizio fra le parti in causa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Cesare Lamberti, Presidente, Estensore
Stefano Fantini, Consigliere
Marina Perrelli, Primo Referendario


IL PRESIDENTE, ESTENSORE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/02/2014
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Re: Recupero somme non dovute da parte dell'ammistrazione

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Per opportuna notizia.
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Quesito al Consiglio di Stato, proposto dal Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Civile, riguardante il transito di personale militare non idoneo al servizio militare incondizionato nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa, ai sensi dell'art. 930 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, e del decreto 18.04.2002.

IL CdS conclude :

P.Q.M.
Sospende l’emissione del prescritto parere, in attesa degli incombenti istruttori assegnati in motivazione.

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N.B.: quindi non ci resta che attendere un altro po' di mesi
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05/03/2014 201400281 Interlocutorio 2 Adunanza di Sezione 05/02/2014


Numero 00736/2014 e data 05/03/2014 Spedizione


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 5 febbraio 2014

NUMERO AFFARE 00281/2014

OGGETTO:
Ministero della Difesa, Direzione Generale Personale Civile.

Quesito al Consiglio di Stato, proposto dal Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Civile, riguardante il transito di personale militare non idoneo al servizio militare incondizionato nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa, ai sensi dell'art. 930 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, e del decreto 18.04.2002

LA SEZIONE
Vista la nota n. M_D GCIV 0003820 del 21 gennaio 2014, con la quale il Ministero della Difesa ha trasmesso la propria relazione per la richiesta del parere del Consiglio di Stato sul quesito indicato in oggetto;
esaminati gli atti ed udito il relatore estensore, consigliere Nicolò Pollari;

PREMESSO:
Il Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Civile, ha sottoposto al Consiglio di Stato un quesito in ordine al transito di personale militare non idoneo al servizio militare incondizionato nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa.

L'Amministrazione descrive il quadro giuridico di riferimento, soffermandosi preliminarmente sul contenuto dell’art. 930 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "codice dell'ordinamento militare" che, nel riprendere le disposizioni già recate dall'art. 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, prevede che “il personale delle Forze armate giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, secondo modalità e procedure definite con decreto del Ministro della Difesa, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e della Pubblica Amministrazione e Innovazione”.

Le modalità di attuazione del transito sono state regolate, per il personale delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri, dal d.m. 18 aprile 2002, il cui art. 2 disciplina le “Modalità di transito” del personale in discorso, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o non da causa di servizio, a seguito di giudizio di non idoneità espresso dalla competente Commissione medico ospedaliera che deve fornire indicazioni sull’ulteriore utilizzazione del personale, tenendo conto dell’infermità accertata. Il transito suddetto è, quindi, disposto con provvedimento del Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale civile, di concerto con il Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare.

Ai sensi dell'art. 2, comma 7, d.m. 18 aprile 2002, in attesa delle determinazioni dell'Amministrazione, in ordine alla domanda, il personale è considerato in (speciale) aspettativa, con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità (intero per i primi 12 mesi, ridotto al 50% per i successivi 6 mesi, 0 per i restanti 6 mesi).

Tale posizione di stato e il relativo trattamento economico si protraggono fino alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, momento nel quale cessa lo status di militare del soggetto interessato che assume la qualifica di impiegato civile (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV 4 dicembre 2007, n. 6825, che testualmente afferma che “il militare giudicato inidoneo mantiene lo status proprio in s.p.e., ma nella posizione di aspettativa, ex art. 2, co. 7, d.m. cit., fino al momento dell’assunzione nell’amministrazione civile previa stipulazione del relativo contratto individuale di lavoro”).

Tale regolamentazione si è tradotta, all’atto pratico, in casi in cui, sempre più spesso, militari, invitati alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, a seguito di decretazioni che ne dispongono il transito all'impiego civile, non si presentano, inviando certificazione medica attestante stati morbosi incompatibili con il servizio, con ciò prolungando di fatto "sine die" la suddetta posizione di aspettativa e continuando a percepire i relativi emolumenti da parte dell’amministrazione, pur in assenza del corrispondente sinallagma, venendosi a prospettare ipotesi di danno erariale.

Peraltro, evidenzia sempre il Ministero della Difesa, la particolare posizione del militare in transito nei ruoli civili, che non è più considerato in forza presso l'ente militare di appartenenza, fa sì che quest’ultimo non richieda gli accertamenti medici volti a verificare l’effettiva esistenza dello stato morboso denunciato e la sua concreta incidenza sulla possibilità di prestare servizio.

Per ovviare alle prospettate eventualità, l’Amministrazione, con la circolare 43267/BI del 21 giugno 2011, ha chiarito che la mancata presentazione in servizio per malattia debitamente certificata non può considerarsi rinuncia al transito per tutto il periodo certificato. Al termine di tale periodo, peraltro, l’interessato è tenuto a presentarsi in servizio. L'eventuale mancata presentazione (in tale ultima circostanza) equivarrebbe a rinuncia al transito all’impiego civile con conseguente mancata costituzione del rapporto di lavoro.

Il suddetto atto circolare ha, poi, chiarito che "qualora l’impedimento si protragga oltre i novanta giorni, l’ente presso il quale il dipendente deve assumere servizio, per il tramite dell’ente presso il quale lo stesso risulta ancora in forza, deve provvedere a richiedere al Dipartimento di medicina legale di competenza di avviare il militare a nuova visita medica collegiale, ai fini dell'accertamento della permanenza delle condizioni di idoneità all'ulteriore impiego in qualità di dipendente civile".

Il Ministero riferisce che tale ulteriore accertamento medico non ha, tuttavia, svolto l’azione deterrente aspettata. Ciò in quanto, a seguito dei giudizi del Dipartimento di medicina legale, che confermano l’idoneità all’impiego civile, i militari interessati producono nuovi certificati medici di parte attestanti la persistenza di stati morbosi incompatibili con l'effettivo servizio.

Il Ministero ritiene che la particolare posizione del militare interessato al transito non può dirsi equiparata a quella di un vincitore di concorso, mentre appare più prossima “a quella di un dipendente oggetto di mobilità per cessione di contratto ai sensi dell'art. 30 d.lgs. 165/01”.

Potrebbe, conseguentemente, ritenersi per analogia applicabile “l’istituto del comporto previsto dall'art. 21 CCNL Ministeri 17 maggio 1995 con la durata massima dei 18 mesi e con le percentuali di riduzione del trattamento economico previste in detta disposizione contrattuale”.

Tale linea sarebbe aderente con l'orientamento di questo Consiglio di Stato, che, con sentenza della Sezione IV n. 5758/06, ha ritenuto che il transito all'impiego civile del militare non idoneo "deve qualificarsi come una peculiare fattispecie di trasferimento nell'ambito della medesima amministrazione", e che, con la sentenza n. 6825/07 cit., ha ritenuto che la speciale aspettativa prevista dall'art. 2, comma 7, del citato d.m. sia finalizzata ad evitare soluzione di continuità del rapporto di impiego durante il periodo in concreto impegnato dall'amministrazione per effettuare il transito nei ruoli civili.

In altri termini, come precisa il Ministero, “si attuerebbe una fictio iuris, in base alla quale il rapporto di lavoro quale dipendente civile, che di fatto si costituisce solo attraverso la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, verrebbe fatto retroagire, quanto ad alcuni effetti giuridici”.

In alternativa, il Ministero prospetta un’ulteriore soluzione ermeneutica, più aderente ad un’interpretazione letterale dell'art. 2, comma 7, del citato decreto del 2002, che, come già evidenziato, recita: "in attesa delle determinazioni dell'amministrazione in ordine alla domanda il personale è considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità".

Il tenore letterale della disposizione in commento farebbe dedurre all’Amministrazione riferente che “il trattamento economico, così come individuato al momento del giudizio di non idoneità, spetterebbe al personale, soltanto fino al momento in cui l'Amministrazione esprime le proprie determinazioni in ordine alla domanda di transito. Ciò posto, il decreto interdirettoriale che autorizza il transito nei ruoli civili e ancor più la lettera che, nel trasmettere all'Ente il contratto individuale di lavoro da sottoporre alla firma dell'interessato, contiene data e sede di presentazione in servizio, potrebbero ragionevolmente intendersi quale precisa e finale determinazione dell'Amministrazione in ordine alla domanda di transito”.

Siffatta interpretazione farebbe venir meno l'aspettativa per il transito dalla data in cui l'interessato è stato invitato a presentarsi, e da tale momento tornerebbe ad applicarsi la normativa relativa all'aspettativa per infermità del personale militare, così come era stata applicata fino al momento del giudizio di non idoneità (con le conseguenti decurtazioni derivanti dai periodi di aspettativa per infermità fruiti, applicandosi in tal caso le particolari disposizioni riguardanti il personale militare - art. 13, comma 2, d.P.R. 163/2002, che richiama l'art. 26, commi 1 e 2, della legge 187/1976 -, secondo cui al personale interessato compete il trattamento economico intero per i primi 12 mesi, ridotto al 50% per i successivi 6 mesi e 0 per i restanti 6 mesi).

CONSIDERATO:
Il D.M. 18 aprile 2002, con il quale è stata data attuazione all’art. 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266 (recante "Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura"), è stato adottato dal Ministro della Difesa, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e per la Funzione pubblica.

Peraltro, è necessario considerare che l'art. 2, comma 7, del d.m. citato è identico all’art.4, comma 2, del decreto, avente pari data (18 aprile 2002), adottato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per la Funzione pubblica, per il transito nei ruoli civili da parte del personale della Guardia di Finanza.

Per quanto sopra, ai fini dell’espressione del parere, si ritiene necessario che anche il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Dipartimento per la funzione pubblica esprimano il proprio avviso in merito, con il coordinamento del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio.

Si ritiene, inoltre, necessario che il Ministero della Difesa produca una relazione integrativa con la quale:

- chiarisca quale applicazione viene attualmente data all'art. 2, comma 7, d.m. 18 aprile 2002, e quale interpretazione intenda proporre, soffermandosi, in modo particolare, sul computo dell’aspettativa e delle prescritte decurtazioni, avuto riguardo al periodo antecedente e successivo al giudizio di inidoneità e fino “al momento in cui l'Amministrazione esprime le proprie determinazioni in ordine alla domanda di transito”;

- riferisca se, con riferimento alla questione sottoposta all’attenzione di questo Consiglio di Stato, si sia determinato del contenzioso.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, nella propria relazione, avrà cura di riferire anche in ordine ai punti che precedono, avuto riguardo in modo specifico alle speculari disposizioni contemplate nel decreto 18 aprile 2002, connesso all’analoga problematica del transito nei ruoli civili da parte del personale della Guardia di Finanza.

P.Q.M.

Sospende l’emissione del prescritto parere, in attesa degli incombenti istruttori assegnati in motivazione.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Nicolo' Pollari Gerardo Mastrandrea




IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà
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