OSPEDALE MILITARE DI CHIETI
OSPEDALE MILITARE DI CHIETI
Messaggio da pietro1963 »
Una mattinata trascorsa nel tentativo - inutile - di poter parlare telefonicamente con l'ospedale militare di Chieti.........sempre occupato!!!!!!!!!!!
Re: OSPEDALE MILITARE DI CHIETI
Notizia di Settembre su internet
Chieti, l’ospedale militare chiude i battenti
CHIETI. L’ospedale militare (nella foto), che trova posto nel cuore della villa comunale dal lontano 1871, entro la fine dell’anno chiuderà i battenti. La notizia dell’ennesimo colpo mortale inferto alla città è arrivata ieri mattina sul tavolo del vice sindaco Bruno Di Paolo. Il leader di Giustizia sociale, livido di rabbia, spara a zero sui parlamentari teatini. «Il decreto di soppressione dell’ospedale militare è stato firmato dal ministro della Difesa Giampaolo Di Paola venerdì 31 agosto, ovvero pochi giorni fa. Mi chiedo», attacca il vice sindaco, «perché nessuno sapeva niente di questa cosa e, ancor peggio, perché nessuno dei parlamentari eletti a Chieti abbia mosso un dito per scongiurare un altro scippo perpetrato ai danni della nostra città».
Che continua a perdere, in serie, i pezzi e le prerogative che l’avevano fatta grande in passato. Il capoluogo teatino, infatti, ha sempre avuto una vocazione militare che, ormai, è destinata a scomparire. In primavera è stata annunciata la soppressione del 123° Reggimento Fanteria Chieti che ogni anno formava, all’interno della caserma Berardi, centinaia di militari volontari provenienti da ogni parte del Centro e Sud Italia.
Una decisione frutto dello schema di riordino delle strutture militari firmato dal ministro Di Paola. Adesso, dopo appena una manciata di mesi, è la volta del Distretto militare di Medicina legale dove sono impiegati stabilmente 30 civili e 15 militari.
«Il 9 agosto il ministro della Difesa», racconta Di Paolo, « ha scritto una lettera al Capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Biagio Abrate, prospettando la riduzione degli ospedali militari italiani. Il 31 agosto è arrivato il decreto legge di chiusura del distretto militare di Medicina legale teatino. Il tutto nel silenzio più assordante dei nostri parlamentari che, invece, dovrebbero difendere il territorio».
L’ospedale militare di Chieti, peraltro, esprime numeri di eccellenza che dovrebbero far riflettere.
Sbriga 6 mila pratiche l’anno, legate alla trattazione di cause di servizio, di convalescenza dei militari e delle forze armate in genere.
Non basta.
Nel 2011 l’ospedale militare teatino ha erogato oltre 121 mila prestazioni, in particolare ai militari dell’Esercito in partenza o di ritorno da missioni all’estero, per un bacino di competenza piuttosto ampio.
«Il nostro distretto di medicina legale militare», riprende il vice sindaco, «è un punto di riferimento per l’intera fascia adriatica, dal Molise all’Emilia Romagna. I politici locali invece di fare passerella, come accaduto nel consiglio comunale straordinario sul riordino delle Province, facciano qualcosa di concreto per Chieti».
Una città vittima di un veloce processo di svuotamento. Negli anni è stata persa la sede della Banca d’Italia, a causa del terremoto aquilano sono state chiuse due scuole prima popolate da centinaia di studenti come la media Vicentini e l’elementare Nolli mentre ora si assiste inermi alla perdita del 123° Reggimento e dell’ospedale militare.
OMISSIS
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Notizia di Ottobre 2012 su internet
PALERMO, CASERMA FERRARA
Corso Calatafimi, chiude ospedale militare
Villa Zasi sarà venduta al migliore offerente
Tra le cause della chiusura, la crisi delle casse del governo nazionale che si è abbattuta sugli enti ritenuti superflui
PALERMO - Chiude l’ospedale militare di Palermo in corso Calatafimi. La spending rewiew ha investito anche le forze armate. Una delle cause della chiusura della caserma Ferrara, è la crisi delle casse del governo nazionale che si è abbattuta su gli enti ritenuti superflui. Il futuro della vasta struttura ospedaliera, è segnato. Potrebbe essere un “boccone ghiotto” per realizzare abitazioni private o strutture alberghiere o congressuali. La splendida villa Zasi del Seicento, con un grande parco e tanti padiglioni, venduta al migliore offerente.
OMISSIS
LA NOTA - La notizia della chiusura della caserma Ferrara si apprende attraverso la nota firmata dal Ministro della Difesa (Dmml) Giampaolo Di Paola dove ha espresso le proprie “valutazioni e direttive” per il nuovo riordino della Sanità Militare. Nella nota di cinque pagine si legge: che “l’area di medicina legale dovrà subire un drastico ridimensionamento, pertanto verranno mantenuti in servizio solo 7 Dmml (Roma, Milano, Messina, Cagliari, La Spezia e Bari)”. Palermo non c’è più nell’elenco.
OMISSIS
Chieti, l’ospedale militare chiude i battenti
CHIETI. L’ospedale militare (nella foto), che trova posto nel cuore della villa comunale dal lontano 1871, entro la fine dell’anno chiuderà i battenti. La notizia dell’ennesimo colpo mortale inferto alla città è arrivata ieri mattina sul tavolo del vice sindaco Bruno Di Paolo. Il leader di Giustizia sociale, livido di rabbia, spara a zero sui parlamentari teatini. «Il decreto di soppressione dell’ospedale militare è stato firmato dal ministro della Difesa Giampaolo Di Paola venerdì 31 agosto, ovvero pochi giorni fa. Mi chiedo», attacca il vice sindaco, «perché nessuno sapeva niente di questa cosa e, ancor peggio, perché nessuno dei parlamentari eletti a Chieti abbia mosso un dito per scongiurare un altro scippo perpetrato ai danni della nostra città».
Che continua a perdere, in serie, i pezzi e le prerogative che l’avevano fatta grande in passato. Il capoluogo teatino, infatti, ha sempre avuto una vocazione militare che, ormai, è destinata a scomparire. In primavera è stata annunciata la soppressione del 123° Reggimento Fanteria Chieti che ogni anno formava, all’interno della caserma Berardi, centinaia di militari volontari provenienti da ogni parte del Centro e Sud Italia.
Una decisione frutto dello schema di riordino delle strutture militari firmato dal ministro Di Paola. Adesso, dopo appena una manciata di mesi, è la volta del Distretto militare di Medicina legale dove sono impiegati stabilmente 30 civili e 15 militari.
«Il 9 agosto il ministro della Difesa», racconta Di Paolo, « ha scritto una lettera al Capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Biagio Abrate, prospettando la riduzione degli ospedali militari italiani. Il 31 agosto è arrivato il decreto legge di chiusura del distretto militare di Medicina legale teatino. Il tutto nel silenzio più assordante dei nostri parlamentari che, invece, dovrebbero difendere il territorio».
L’ospedale militare di Chieti, peraltro, esprime numeri di eccellenza che dovrebbero far riflettere.
Sbriga 6 mila pratiche l’anno, legate alla trattazione di cause di servizio, di convalescenza dei militari e delle forze armate in genere.
Non basta.
Nel 2011 l’ospedale militare teatino ha erogato oltre 121 mila prestazioni, in particolare ai militari dell’Esercito in partenza o di ritorno da missioni all’estero, per un bacino di competenza piuttosto ampio.
«Il nostro distretto di medicina legale militare», riprende il vice sindaco, «è un punto di riferimento per l’intera fascia adriatica, dal Molise all’Emilia Romagna. I politici locali invece di fare passerella, come accaduto nel consiglio comunale straordinario sul riordino delle Province, facciano qualcosa di concreto per Chieti».
Una città vittima di un veloce processo di svuotamento. Negli anni è stata persa la sede della Banca d’Italia, a causa del terremoto aquilano sono state chiuse due scuole prima popolate da centinaia di studenti come la media Vicentini e l’elementare Nolli mentre ora si assiste inermi alla perdita del 123° Reggimento e dell’ospedale militare.
OMISSIS
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Notizia di Ottobre 2012 su internet
PALERMO, CASERMA FERRARA
Corso Calatafimi, chiude ospedale militare
Villa Zasi sarà venduta al migliore offerente
Tra le cause della chiusura, la crisi delle casse del governo nazionale che si è abbattuta sugli enti ritenuti superflui
PALERMO - Chiude l’ospedale militare di Palermo in corso Calatafimi. La spending rewiew ha investito anche le forze armate. Una delle cause della chiusura della caserma Ferrara, è la crisi delle casse del governo nazionale che si è abbattuta su gli enti ritenuti superflui. Il futuro della vasta struttura ospedaliera, è segnato. Potrebbe essere un “boccone ghiotto” per realizzare abitazioni private o strutture alberghiere o congressuali. La splendida villa Zasi del Seicento, con un grande parco e tanti padiglioni, venduta al migliore offerente.
OMISSIS
LA NOTA - La notizia della chiusura della caserma Ferrara si apprende attraverso la nota firmata dal Ministro della Difesa (Dmml) Giampaolo Di Paola dove ha espresso le proprie “valutazioni e direttive” per il nuovo riordino della Sanità Militare. Nella nota di cinque pagine si legge: che “l’area di medicina legale dovrà subire un drastico ridimensionamento, pertanto verranno mantenuti in servizio solo 7 Dmml (Roma, Milano, Messina, Cagliari, La Spezia e Bari)”. Palermo non c’è più nell’elenco.
OMISSIS
Re: OSPEDALE MILITARE DI CHIETI
Messaggio da pietro1963 »
anch'io ho letto della chiusura entro il 2012 dell'Ospedale Militare, intanto mi hanno convocato per il provvedimento medico legale il giorno 11 gennaio 2013....
Re: OSPEDALE MILITARE DI CHIETI
Povera donna, neanche in un posto così sicuro "militare" è stata sicura.
Leggete qui sotto cosa le è accaduto.
http://ilpuntontc.com/attualita/5679-es ... elior.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ESCLUSIVO/ «Io, violentata all'ospedale militare del Celio»
Scritto da Eloisa Covelli
Giovedì 29 Novembre 2012
“Maria” (nome di fantasia) si reca nell'ospedale militare romano del Celio, riservato alle forze armate e ai loro parenti, per un delicato intervento. Imbottita di farmaci che le impediscono di muoversi, subisce più volte una violenza sessuale. La storia è raccontata in un'intervista esclusiva rilasciata dalla protagonista di questo dramma al settimanale Il Punto in edicola. La donna, quarantenne madre di due figli, ha di recente depositato una denuncia alla Procura della Repubblica.
E’ stata violata nella sua intimità senza poter reagire, racconta la donna al nostro settimanale. Dopo l’intervento ha avuto tre o quattro crisi respiratorie a distanza di due ore, che hanno obbligato i medici a trasferirla in rianimazione. Per essere dimessa e tornare tra le mura sicure di casa è stata costretta a svelare ciò che le è successo al caporeparto, dal quale si è fatta promettere di non farne parola con nessuno.
Dopo l’intervento – secondo quanto riferisce al Punto –, torna in ospedale per le visite e si rende conto che il suo è un segreto di Pulcinella: ne è a conoscenza l’anestesista e il primario che l’ha operata. Ora è passato più di un mese dalla denuncia. E la macchina della giustizia, almeno apparentemente, non si è ancora mossa. Mentre il terrore che il “mostro” possa agire di nuovo la turba più della violenza che ha subìto.
Leggete qui sotto cosa le è accaduto.
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ESCLUSIVO/ «Io, violentata all'ospedale militare del Celio»
Scritto da Eloisa Covelli
Giovedì 29 Novembre 2012
“Maria” (nome di fantasia) si reca nell'ospedale militare romano del Celio, riservato alle forze armate e ai loro parenti, per un delicato intervento. Imbottita di farmaci che le impediscono di muoversi, subisce più volte una violenza sessuale. La storia è raccontata in un'intervista esclusiva rilasciata dalla protagonista di questo dramma al settimanale Il Punto in edicola. La donna, quarantenne madre di due figli, ha di recente depositato una denuncia alla Procura della Repubblica.
E’ stata violata nella sua intimità senza poter reagire, racconta la donna al nostro settimanale. Dopo l’intervento ha avuto tre o quattro crisi respiratorie a distanza di due ore, che hanno obbligato i medici a trasferirla in rianimazione. Per essere dimessa e tornare tra le mura sicure di casa è stata costretta a svelare ciò che le è successo al caporeparto, dal quale si è fatta promettere di non farne parola con nessuno.
Dopo l’intervento – secondo quanto riferisce al Punto –, torna in ospedale per le visite e si rende conto che il suo è un segreto di Pulcinella: ne è a conoscenza l’anestesista e il primario che l’ha operata. Ora è passato più di un mese dalla denuncia. E la macchina della giustizia, almeno apparentemente, non si è ancora mossa. Mentre il terrore che il “mostro” possa agire di nuovo la turba più della violenza che ha subìto.
Re: OSPEDALE MILITARE DI CHIETI
Questa è la continuazione del caso.
http://ilpuntontc.com/attualita/5748-es ... entor.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ESCLUSIVO/ Una donna denuncia: «Sono stata violentata all'ospedale militare del Celio dopo un delicato intervento»
Scritto da Eloisa Covelli
Mercoledì 05 Dicembre 2012
Può succedere che ti venga voglia di farti giustizia da solo. Che la rabbia prevalga per un attimo. E’ solo un pensiero, che dura poco per chi come Maria è vissuta tra i militari. L’altruismo e il senso della legalità sono stati due valori portanti nella sua vita. E le divise il suo mondo. Si sentiva protetta Maria, quando a fine settembre si è rivolta al Celio, l’ospedale militare nel cuore di Roma, per un delicato intervento alla cervicale. Liste d’attesa lunghissime altrove, più veloci nel nosocomio riservato alle forze armate e ai loro parenti. Maria è entrata nella struttura a braccia aperte, spalancate. Pensava di trovare lì l’accoglienza e la disponibilità che ha sempre riscontrato dietro a una divisa.
LA DENUNCIA
Maria è un nome di invenzione. Ma la storia è vera. E’ il racconto di una donna, madre di due figli, che è stata violentata nella sua intimità, mentre si trovava anestetizzata in una corsia d’ospedale. Una storia che Maria ha scritto nero su bianco e ha consegnato alla procura della Repubblica. Noi abbiamo avuto modo di leggere la denuncia e di guardare negli occhi Maria, una 40enne madre di due figli, distrutta dalla violenza e dall’impotenza. Abbiamo con lei un contatto telefonico a metà ottobre. Ha da poco depositato la denuncia firmata dal suo avvocato Mauro Ariè. La sua voce è flebile e stanca, si sta riprendendo dal difficile intervento. La incontriamo poi di persona il 22 novembre, il giorno dopo – ci dice – avrebbe intrapreso un percorso di assistenza psicologica «perché volevo farcela da sola, ma non ce l’ho fatta».
IL NOSTRO INCONTRO
Le trema la mano quando parla, ma «non è per l’emozione» ci spiega. Inizia dalla fine. Dal fatto che lei da quel giorno non dorme più, non è più la stessa. «Non ho più incontrato il mio compagno, che non sa nulla. Ho paura a uscire, mi dà fastidio se un uomo mi guarda intensamente». Dalla Maria attuale si intuisce la Maria che fu. Una donna sicura di sé, spigliata, decisa e volitiva. Che adesso sta provando a rimettere assieme i pezzi della sua personalità. «La cosa che mi ha fatto più male è stata quella che in un attimo tutte le mie certezze sono crollate».
LA RICOSTRUZIONE
«In data 24.09.2012 venivo sottoposta ad un delicatissimo intervento chirurgico – scrive Maria nella sua denuncia – Alle ore 7.30 venivo prelevata dal personale del reparto di neurochirurgia per essere trasportata in sala operatoria. Questo avveniva tramite due infermieri con i quali intrattenevo un dialogo cordiale teso a sdrammatizzare l’evento». Raggiunta la stanza prima della sala operatoria, Maria nota quattro o cinque uomini di età diversa con camici di colore bordeaux, verde e celestino. La preparano per l’intervento: le mettono la cuffia e delle placche. Una sul polpaccio si stacca, l’operatore le chiede se avesse usato della crema per il corpo. «Scusi tanto» gli dice «non sapevo potesse creare problemi». L’uomo, che ha l’accento meridionale, dice a Maria di essere catanese, poi si abbandona a commenti inopportuni sulle sue gambe abbronzate. Il catanese, indugiando, applica la placca un po’ più su, all’altezza della coscia sinistra. Mentre fa questo, un altro uomo dalla divisa chiara sui 50 anni si “gode” la scena. Sta zitto e la guarda in una maniera che la mette in imbarazzo. Viene poi avvicinata dall’anestesista. Lui, con molta gentilezza, l’aiuta a sfilare il reggiseno senza scoprire le parti intime. Maria tuttora gli è grata per quel gesto. Non si sentiva a suo agio per la presenza di soli uomini. Per di più la battuta e quello sguardo la inquietavano.
IL RISVEGLIO
Il primo ricordo del risveglio dopo l’intervento è la voce di un uomo che la chiama per nome e le dice: «E’ andato tutto bene… E’ tutto finito, è tutto finito. Dai, dai che adesso ti portiamo su». Maria sente che c’è gente attorno a lei, ma non riesce a muoversi, né ad aprire gli occhi. Riesce solo a dire: «La schiena… La schiena… Mi fa male la schiena». Un dolore lancinante le passa attraverso i reni e le scapole. Non riesce a muoversi, è bloccata da una struttura che non le consente di girare la testa. Neanche le gambe rispondono alla sua volontà. Dopo un po’ cala il silenzio e lei cade nel sonno.
LA VIOLENZA
Si risveglia al tocco di una mano che le sfiora la coscia sinistra e si insinua nelle sue mutande. All’inizio pensa che le stanno togliendo il catetere, poi ragiona un attimo e si rende conto di avere i suoi slip. La mano raggiunge le sue parti intime e si muove in una sorta di masturbazione. Prova ad aprire gli occhi ma non ci riesce, vorrebbe urlare e chiedere aiuto, ma non ci riesce. Con un grande sforzo riesce a malapena a muovere le gambe e a emettere un suono gutturale. A questo punto l’uomo scappa via. Maria vede solo il colore del suo camice chiaro, forse celestino. Da allora Maria non prende pace. Non vuole dormire, ma si addormenta dato che era stata imbottita di antidolorifici. Si risveglia per un forte dolore al capezzolo destro. L’uomo è tornato e le sta strizzando il seno. Il dolore è talmente acuto che riesce quasi ad urlare, mentre sente delle fitte al collo e alla testa. Riapre gli occhi, cerca di girare il collo, ma è bloccato. E stavolta l’uomo scappa e lei non riesce a vedere neanche il camice.
IL MOSTRO
«Ero nel corridoio sporco» ci racconta Maria durante il nostro incontro. E’ quello dove possono accedere non solo i medici, ma anche il personale paramedico. Maria si strugge cercando di ricostruire ogni minimo dettaglio, di ricordare qualsiasi elemento per far rintracciare il “mostro”. Dopo la violenza, Maria viene ricondotta nella sua stanza, dove l’aspettano i parenti. Dice subito a sua sorella che le deve parlare, ma non riesce a farlo per la presenza di suo padre, 70enne, cui non vuole rivelare nulla. Maria ha tre o quattro crisi respiratorie a distanza di due ore e la trasportano in rianimazione. Di nuovo in camera chiede a suo padre di non lasciarla mai da sola un attimo. Ha paura che il “mostro” possa ritornare e violentarla o peggio farle del male, nel timore di essere riconosciuto. Nonostante la degenza post-operatoria per quell’intervento sia piuttosto lunga, Maria decide di tornare a casa dopo soli quattro giorni. Per essere dimessa, è costretta a svelare quello che le è successo al caporeparto, dal quale si fa promettere di non farne parola con nessuno.
LE VISITE SUCCESSIVE
Dopo l’intervento Maria torna in ospedale per le visite. «Ogni volta è uno strazio – ci racconta – La prima volta mi ha accompagnato mio padre e mi sono dovuta reggere al suo braccio. Mi sono resa conto che il caporeparto, nonostante gli avessi raccomandato il silenzio, ha parlato con l’anestesista e con il primario che mi ha operato». Maria non vuole incontrarci subito. Nel primo contatto telefonico, ci chiede di aspettare. Allora credeva ancora nella giustizia. Credeva che le autorità si sarebbero mosse immediatamente per accertare la verità. E’ passato più di un mese. «Nessuno si è fatto sentire – ci dice sconfortata – Speriamo che adesso si smuovano le acque». Il terrore che il “mostro” possa agire di nuovo la turba più della violenza che ha subito.
*dal Punto n.48
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ESCLUSIVO/ Una donna denuncia: «Sono stata violentata all'ospedale militare del Celio dopo un delicato intervento»
Scritto da Eloisa Covelli
Mercoledì 05 Dicembre 2012
Può succedere che ti venga voglia di farti giustizia da solo. Che la rabbia prevalga per un attimo. E’ solo un pensiero, che dura poco per chi come Maria è vissuta tra i militari. L’altruismo e il senso della legalità sono stati due valori portanti nella sua vita. E le divise il suo mondo. Si sentiva protetta Maria, quando a fine settembre si è rivolta al Celio, l’ospedale militare nel cuore di Roma, per un delicato intervento alla cervicale. Liste d’attesa lunghissime altrove, più veloci nel nosocomio riservato alle forze armate e ai loro parenti. Maria è entrata nella struttura a braccia aperte, spalancate. Pensava di trovare lì l’accoglienza e la disponibilità che ha sempre riscontrato dietro a una divisa.
LA DENUNCIA
Maria è un nome di invenzione. Ma la storia è vera. E’ il racconto di una donna, madre di due figli, che è stata violentata nella sua intimità, mentre si trovava anestetizzata in una corsia d’ospedale. Una storia che Maria ha scritto nero su bianco e ha consegnato alla procura della Repubblica. Noi abbiamo avuto modo di leggere la denuncia e di guardare negli occhi Maria, una 40enne madre di due figli, distrutta dalla violenza e dall’impotenza. Abbiamo con lei un contatto telefonico a metà ottobre. Ha da poco depositato la denuncia firmata dal suo avvocato Mauro Ariè. La sua voce è flebile e stanca, si sta riprendendo dal difficile intervento. La incontriamo poi di persona il 22 novembre, il giorno dopo – ci dice – avrebbe intrapreso un percorso di assistenza psicologica «perché volevo farcela da sola, ma non ce l’ho fatta».
IL NOSTRO INCONTRO
Le trema la mano quando parla, ma «non è per l’emozione» ci spiega. Inizia dalla fine. Dal fatto che lei da quel giorno non dorme più, non è più la stessa. «Non ho più incontrato il mio compagno, che non sa nulla. Ho paura a uscire, mi dà fastidio se un uomo mi guarda intensamente». Dalla Maria attuale si intuisce la Maria che fu. Una donna sicura di sé, spigliata, decisa e volitiva. Che adesso sta provando a rimettere assieme i pezzi della sua personalità. «La cosa che mi ha fatto più male è stata quella che in un attimo tutte le mie certezze sono crollate».
LA RICOSTRUZIONE
«In data 24.09.2012 venivo sottoposta ad un delicatissimo intervento chirurgico – scrive Maria nella sua denuncia – Alle ore 7.30 venivo prelevata dal personale del reparto di neurochirurgia per essere trasportata in sala operatoria. Questo avveniva tramite due infermieri con i quali intrattenevo un dialogo cordiale teso a sdrammatizzare l’evento». Raggiunta la stanza prima della sala operatoria, Maria nota quattro o cinque uomini di età diversa con camici di colore bordeaux, verde e celestino. La preparano per l’intervento: le mettono la cuffia e delle placche. Una sul polpaccio si stacca, l’operatore le chiede se avesse usato della crema per il corpo. «Scusi tanto» gli dice «non sapevo potesse creare problemi». L’uomo, che ha l’accento meridionale, dice a Maria di essere catanese, poi si abbandona a commenti inopportuni sulle sue gambe abbronzate. Il catanese, indugiando, applica la placca un po’ più su, all’altezza della coscia sinistra. Mentre fa questo, un altro uomo dalla divisa chiara sui 50 anni si “gode” la scena. Sta zitto e la guarda in una maniera che la mette in imbarazzo. Viene poi avvicinata dall’anestesista. Lui, con molta gentilezza, l’aiuta a sfilare il reggiseno senza scoprire le parti intime. Maria tuttora gli è grata per quel gesto. Non si sentiva a suo agio per la presenza di soli uomini. Per di più la battuta e quello sguardo la inquietavano.
IL RISVEGLIO
Il primo ricordo del risveglio dopo l’intervento è la voce di un uomo che la chiama per nome e le dice: «E’ andato tutto bene… E’ tutto finito, è tutto finito. Dai, dai che adesso ti portiamo su». Maria sente che c’è gente attorno a lei, ma non riesce a muoversi, né ad aprire gli occhi. Riesce solo a dire: «La schiena… La schiena… Mi fa male la schiena». Un dolore lancinante le passa attraverso i reni e le scapole. Non riesce a muoversi, è bloccata da una struttura che non le consente di girare la testa. Neanche le gambe rispondono alla sua volontà. Dopo un po’ cala il silenzio e lei cade nel sonno.
LA VIOLENZA
Si risveglia al tocco di una mano che le sfiora la coscia sinistra e si insinua nelle sue mutande. All’inizio pensa che le stanno togliendo il catetere, poi ragiona un attimo e si rende conto di avere i suoi slip. La mano raggiunge le sue parti intime e si muove in una sorta di masturbazione. Prova ad aprire gli occhi ma non ci riesce, vorrebbe urlare e chiedere aiuto, ma non ci riesce. Con un grande sforzo riesce a malapena a muovere le gambe e a emettere un suono gutturale. A questo punto l’uomo scappa via. Maria vede solo il colore del suo camice chiaro, forse celestino. Da allora Maria non prende pace. Non vuole dormire, ma si addormenta dato che era stata imbottita di antidolorifici. Si risveglia per un forte dolore al capezzolo destro. L’uomo è tornato e le sta strizzando il seno. Il dolore è talmente acuto che riesce quasi ad urlare, mentre sente delle fitte al collo e alla testa. Riapre gli occhi, cerca di girare il collo, ma è bloccato. E stavolta l’uomo scappa e lei non riesce a vedere neanche il camice.
IL MOSTRO
«Ero nel corridoio sporco» ci racconta Maria durante il nostro incontro. E’ quello dove possono accedere non solo i medici, ma anche il personale paramedico. Maria si strugge cercando di ricostruire ogni minimo dettaglio, di ricordare qualsiasi elemento per far rintracciare il “mostro”. Dopo la violenza, Maria viene ricondotta nella sua stanza, dove l’aspettano i parenti. Dice subito a sua sorella che le deve parlare, ma non riesce a farlo per la presenza di suo padre, 70enne, cui non vuole rivelare nulla. Maria ha tre o quattro crisi respiratorie a distanza di due ore e la trasportano in rianimazione. Di nuovo in camera chiede a suo padre di non lasciarla mai da sola un attimo. Ha paura che il “mostro” possa ritornare e violentarla o peggio farle del male, nel timore di essere riconosciuto. Nonostante la degenza post-operatoria per quell’intervento sia piuttosto lunga, Maria decide di tornare a casa dopo soli quattro giorni. Per essere dimessa, è costretta a svelare quello che le è successo al caporeparto, dal quale si fa promettere di non farne parola con nessuno.
LE VISITE SUCCESSIVE
Dopo l’intervento Maria torna in ospedale per le visite. «Ogni volta è uno strazio – ci racconta – La prima volta mi ha accompagnato mio padre e mi sono dovuta reggere al suo braccio. Mi sono resa conto che il caporeparto, nonostante gli avessi raccomandato il silenzio, ha parlato con l’anestesista e con il primario che mi ha operato». Maria non vuole incontrarci subito. Nel primo contatto telefonico, ci chiede di aspettare. Allora credeva ancora nella giustizia. Credeva che le autorità si sarebbero mosse immediatamente per accertare la verità. E’ passato più di un mese. «Nessuno si è fatto sentire – ci dice sconfortata – Speriamo che adesso si smuovano le acque». Il terrore che il “mostro” possa agire di nuovo la turba più della violenza che ha subito.
*dal Punto n.48
Re: OSPEDALE MILITARE DI CHIETI
Nuove competenze territoriali degli Ospedali Militari
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Modifiche concernenti la competenza territoriale delle Commissioni Mediche di 2ª Istanza e delle Commissioni Mediche Ospedaliere.
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Ecco il link
http://flpdifesa.org/wp-content/uploads ... ediche.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
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Modifiche concernenti la competenza territoriale delle Commissioni Mediche di 2ª Istanza e delle Commissioni Mediche Ospedaliere.
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Ecco il link
http://flpdifesa.org/wp-content/uploads ... ediche.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: OSPEDALE MILITARE DI CHIETI
Messaggio da feldluciano »
L'ospedale di chieti mi ha inviato l'invito per il GIORNO 11 luglio 2013 ma hanno spedito la lettera in data 17 luglio 2013 - 6 giorni dopo la scadenza.
Ora mi hanno inviato una lettera ove mi comunica che l'ospedale ha chiuso in data 19 aprile 2013 e ha inviato la pratica a Roma. - se avevano chiuso ad aprile perchè a luglio mi hanno inviato la richiesta con invito scaduto. BOOOOOOOOOOOOOO.
chiedo cortesemente un indirizzo e-mail del " DIPARTIMENTO MILITARE DI MEDICINA LEGALE DI ROMA"
grazie
luciano
Ora mi hanno inviato una lettera ove mi comunica che l'ospedale ha chiuso in data 19 aprile 2013 e ha inviato la pratica a Roma. - se avevano chiuso ad aprile perchè a luglio mi hanno inviato la richiesta con invito scaduto. BOOOOOOOOOOOOOO.
chiedo cortesemente un indirizzo e-mail del " DIPARTIMENTO MILITARE DI MEDICINA LEGALE DI ROMA"
grazie
luciano
Re: OSPEDALE MILITARE DI CHIETI
Richiesta atti
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Ottima sentenza che obbliga la CMO poiché così si era espressa su una richiesta di Verbale della soppressa C.M.O. Palermo:
“... per motivi di carattere organizzativo, relativamente alla sistemazione dell'imponente mole cartacea, pervenuta dal disciolto D.M.M.L. di Palermo, in idonee scaffalature, l’istanza di accesso del ricorrente del 7.10.2014 “potrà essere trattata ed evasa, presumibilmente, nel corso del mese di Febbraio 2015...”;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il TAR di CATANIA precisa:
1) - La difesa erariale ha depositato, inoltre, una relazione del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina, del 18 dicembre 2014, in cui si rappresenta l’impossibilita di esitare l’istanza di accesso del ricorrente per problemi di tipo tecnico-organizzativo, ovvero per carenza di fondi per l’acquisto di idonea scaffalatura per la posa in opera dei carteggi sanitari.
2) - Giova premettere che l’art. 22, c. 1, lett b) legge n. 241/90, nel testo novellato dalla legge 11 febbraio 2005 n. 15, richiede per la legittimazione attiva all’esercizio del diritto di accesso la titolarità “di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso” e che il successivo comma terzo prevede che “tutti i documenti amministrativi sono accessibili ad eccezione di quelli indicati all'art. 24 c. 1, 2, 3, 5 e 6”; mentre l'art. 24, c. 7, precisa che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.
3) - In sostanza ai sensi del suesposto art. 24, c. 7, l’accesso va garantito qualora sia funzionale “a qualunque forma di tutela, sia giudiziale che stragiudiziale, anche prima e indipendentemente dall'effettivo esercizio di un'azione giudiziale” (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 23 febbraio 2010, n. 1067).
4) - Occorre allora stabilire se una simile risposta, possa ritenersi congrua motivazione del differimento del diritto di accesso, così come previsto dagli artt. 24 e 25 della L. 241/90.
5) - Invero, il comma 3 del citato art. 25 stabilisce che: “il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'art. 24 e debbono essere motivati”.
6) - L’art. 9 del D.P.R. 184/2006 individua i casi in cui la richiesta di accesso può essere differita con riferimento tassativo alle categorie di atti di cui all'art. 24 della legge n. 241/1990 e sempreché il differimento stesso sia funzionale agli interessi di cui al comma 6 dell'art. 24 citato, ovvero ad ulteriori esigenze da riconnettere e ricondurre solo ai documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.
7) - L’atto che dispone il differimento dell’accesso deve però specificamente indicare la sussistenza delle predette circostanze legittimanti e deve indicare il termine e la durata di tale differimento (cfr. T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 07/04/2010, n. 5760).
8) - In proposito, il Collegio rileva che l’art. 9 del D.P.R. n. 184/2006 non consente di differire l’accesso se non per i motivi ivi tassativamente contemplati, tra i quali non sono annoverate le oggettive e momentanee difficoltà organizzative dell’ente, correlate, come nella specie, a problemi di tipo tecnico-organizzativo ovvero per carenza di fondi per l'acquisto di idonea scaffalatura per collocazione dei carteggi sanitari.
N.B.: rileggi i punti n. 1- 2, 4, 6-8.
Per completezza e la delicatezza della normativa, vi invito a leggere il tutto qui sotto.
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SENTENZA ,sede di CATANIA ,sezione SEZIONE 3 ,numero provv.: 201502279, - Public 2015-09-23 -
N. 02279/2015 REG.PROV.COLL.
N. 02777/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2777 del 2014, proposto da S. C., rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzo Airò e Girolamo Rubino, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Salvatore Cittadino in Catania, Via O. Scammacca, 23/C;
contro
Ministero della Difesa - Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliata in Catania, Via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
della nota M DE …./30506/ARCHIVIO/PA resa dal Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina, in data 22 ottobre 2014, che ha disposto che: “... per motivi di carattere organizzativo, relativamente alla sistemazione dell'imponente mole cartacea, pervenuta dal disciolto D.M.M.L. di Palermo, in idonee scaffalature, l’istanza di accesso del ricorrente del 7.10.2014 “potrà essere trattata ed evasa, presumibilmente, nel corso del mese di Febbraio 2015...”;
nonché per l’emanazione nei confronti del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina di un ordine di esibizione avente ad oggetto la documentazione richiesta con la predetta istanza di accesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2015 il dott. Francesco Mulieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe, il sig. S. C., sovrintendente capo della Polizia di Stato in quiescenza, già in servizio presso la Questura di OMISSIS, espone di avere presentato domanda di pensione privilegiata presso Sede Provinciale di OMISSIS dell’INPS e di avere chiesto alla Questura di OMISSIS (con istanza di accesso del 3 settembre 2014) di visionare ed estrarre copia del verbale della Commissione Militare Ospedaliera ML/B NR. 597 del 14 novembre 2012, documento la cui conoscenza ed acquisizione ritiene utile nell’ambito del procedimento volto ad ottenere il riconoscimento della pensione privilegiata.
Sempre nella prospettazione del ricorrente, in esito alla suddetta istanza di accesso la Questura di OMISSIS (in data 08.09.2014) richiedeva alla C.M.O. la copia del summenzionato verbale e, successivamente, gli rilasciava copia della nota prot. n. M_DE …../11347/Archivio/Pa del 7 giugno 2014, con la quale il Dipartimento di Medicina Legale di Messina comunicava:
a) di non potere allo stato degli atti, ottemperare alla richiesta, volta all’acquisizione del summenzionato verbale, in quanto, “a causa della soppressione del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Palermo, l'Archivio del suddetto Ente è stato trasferito presso il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina ed è attualmente in attesa di adeguata collocazione al fine di esperire qualunque richiesta”;
b) nel caso di urgenza, il citato verbale "potrà essere richiesto all'Ente presso il quale, nell'anno 2012, il sig. S… prestava servizio".
In data 7 ottobre 2014, il ricorrente, constatato che il documento richiesto non era in possesso della Questura di OMISSIS, inoltrava presso, il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina, un’istanza di accesso agli atti, chiedendo di prendere visione ed estrarre copia del suddetto verbale della C.M.O. n. 597 del 14 novembre 2012.
In esito a tale istanza, il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina, in data 22 ottobre 2014, disponeva che: “... per motivi di carattere organizzativo, relativamente alla sistemazione dell'imponente mole cartacea, pervenuta dal disciolto D.M.M.L. di Palermo, in idonee scaffalature, la predetta richiesta potrà essere trattata ed evasa, presumibilmente, nel corso del mese di Febbraio 2015...”.
Ciò esposto in punto di fatto, il Sig. S. C. propone ricorso innanzi a questo Tribunale Amministrativo per il seguente motivo di diritto: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e ss. della L. 241/90; violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 10 del D.P.R. 184/2006; eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, arbitrio, ingiustizia manifesta; violazione del principio di correttezza e buona fede”.
Assume il ricorrente che il provvedimento gravato risulterebbe palesemente elusivo dell’obbligo di provvedere al rilascio della documentazione richiesta, così come previsto dagli artt. 22 e ss., della L. 241/’90 e dal D.P.R. n.184/2006. Ciò in quanto Amministrazione intimata, avrebbe illegittimamente differito l’accesso agli atti, senza peraltro dare alcuna certezza in ordine alla data in cui questo sarebbe consentito, atteso che l’indicazione del periodo in cui sarebbe consentito l'accesso, (“presumibilmente nel corso del mese di Febbraio 2015”), sarebbe generica e del tutto eventuale.
Chiede pertanto che sia annullata la nota indicata in epigrafe resa dall’Amministrazione resistente sull’istanza di accesso del 7 ottobre 2014, e che sia ordinato al Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina, di esibire la documentazione richiesta con la predetta istanza di accesso.
Per resistere al ricorso si è costituito il Ministero della Difesa, per il tramite dell’Avvocatura dello Stato, chiedendo che il ricorso sia rigettato perché inammissibile e comunque infondato.
La difesa erariale ha depositato, inoltre, una relazione del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina, del 18 dicembre 2014, in cui si rappresenta l’impossibilita di esitare l’istanza di accesso del ricorrente per problemi di tipo tecnico-organizzativo, ovvero per carenza di fondi per l’acquisto di idonea scaffalatura per la posa in opera dei carteggi sanitari.
In vista della Camera di Consiglio del 10 giugno 2015, la difesa del ricorrente ha depositato una memoria con la quale ha rilevato che tale giustificazione, non può ritenersi idonea ad impedire l’accesso ai documenti entro un termine congruo e ragionevole, rispetto all'istanza di accesso del 7 ottobre 2014 e che, peraltro, la stessa Amministrazione, con la nota impugnata, aveva riferito che l’istanza di accesso di che trattasi sarebbe stata esitata “presumibilmente nel corso del mese di Febbraio 2015”; termine ormai superato abbondantemente senza che la stessa abbia provveduto a rilasciare la documentazione richiesta dal ricorrente.
Alla Camera di Consiglio del 10 giugno 2015, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe il ricorrente lamenta la lesione dei diritti partecipativi ed informativi di cui agli artt. 22 e ss. della L. n. 241/90 a lui spettanti in quanto richiedente una pensione privilegiata presso Sede Provinciale di OMISSIS dell’INPS.
Giova premettere che l’art. 22, c. 1, lett b) legge n. 241/90, nel testo novellato dalla legge 11 febbraio 2005 n. 15, richiede per la legittimazione attiva all’esercizio del diritto di accesso la titolarità “di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso” e che il successivo comma terzo prevede che “tutti i documenti amministrativi sono accessibili ad eccezione di quelli indicati all'art. 24 c. 1, 2, 3, 5 e 6”; mentre l'art. 24, c. 7, precisa che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.
In sostanza ai sensi del suesposto art. 24, c. 7, l’accesso va garantito qualora sia funzionale “a qualunque forma di tutela, sia giudiziale che stragiudiziale, anche prima e indipendentemente dall'effettivo esercizio di un'azione giudiziale” (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 23 febbraio 2010, n. 1067). Ne consegue che l’interesse all'accesso ai documenti deve essere valutato in astratto, senza che possa essere operato, con riferimento al caso specifico, alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda giudiziale (che gli interessati potrebbero eventualmente proporre sulla base dei documenti acquisiti mediante l’accesso) e quindi la legittimazione all’accesso non può essere valutata “alla stessa stregua di una legittimazione alla pretesa sostanziale sottostante” (cfr. Consiglio Stato sez. V 10 gennaio 2007, n. 55, T.A.R. Umbria 30 gennaio 2013, n. 56).
Sulla base delle considerazioni che precedono, deve dunque ritenersi che il ricorrente vanti un interesse qualificato ad ottenere copia del richiesto verbale della C.M.O., in seno al procedimento di riconoscimento della pensione privilegiata ovvero per l’eventuale produzione in giudizio.
A fronte di tale interesse, concretizzatosi nell’istanza di accesso del ricorrente l'Amministrazione resistente, con la nota indicata in epigrafe, ha comunicato che: "per motivi di carattere organizzativo, ...la predetta richiesta potrà essere trattata ed evasa, presumibilmente, nel corso del mese di Febbraio 2015...".
Occorre allora stabilire se una simile risposta, possa ritenersi congrua motivazione del differimento del diritto di accesso, così come previsto dagli artt. 24 e 25 della L. 241/90.
Invero, il comma 3 del citato art. 25 stabilisce che: “il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'art. 24 e debbono essere motivati”.
Infatti il potere differimento dell'accesso agli atti, così come disciplinato dall’art 24 comma 4, è previsto unicamente come garanzia del diritto di accesso per il privato in tutte quelle ipotesi in cui la legge, per la tipologia dei documenti richiesti, stabilisce una limitazione ovvero l'esclusione del diritto di accesso.
In tal senso depone anche l'art. 10 del D.P.R. 184/2006, regolamento recante la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi, il quale contempla il potere di differimento proprio nell'alveo dei casi di esclusione del diritto di accesso di cui all'art. 24 comma 4, rinviando la sua disciplina all'art. 9 dello stesso regolamento.
In particolare, il predetto art. 9, prevede espressamente che: “il differimento dell'accesso è disposto ove sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'art. 24, comma 6, della legge, o per salvaguardare specifiche esigente dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa”.
L’art. 9 del D.P.R. 184/2006 individua i casi in cui la richiesta di accesso può essere differita con riferimento tassativo alle categorie di atti di cui all'art. 24 della legge n. 241/1990 e sempreché il differimento stesso sia funzionale agli interessi di cui al comma 6 dell'art. 24 citato, ovvero ad ulteriori esigenze da riconnettere e ricondurre solo ai documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.
Pertanto, il potere di differimento dell'accesso - in luogo del rigetto - è un atto dovuto in tutti i casi in cui il privato abbia diritto all’accesso, ma sia al contempo necessario:
- assicurare una temporanea tutela agli interessi dei terzi; ovvero
- salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa (cfr. T.A.R. Lazio Sez. I Sent., 18-12-2009, n. 13139).
L’atto che dispone il differimento dell’accesso deve però specificamente indicare la sussistenza delle predette circostanze legittimanti e deve indicare il termine e la durata di tale differimento (cfr. T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 07/04/2010, n. 5760).
Nel caso di specie, invece, la resistente Amministrazione per giustificare il differimento del diritto di accesso deduce unicamente problemi di carattere organizzativo, senza specificare quali sarebbero gli interessi pubblici superiori tali da giustificare un sostanziale diniego dell'accesso ovvero l’impedimento oggettivo a reperire il documento entro un termine ragionevole, così come previsto dalla legge sul procedimento amministrativo.
Peraltro, in violazione del disposto dal comma 3 del citato art. 9 (“l'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata”), l’Amministrazione non ha chiarito con certezza il termine del differimento, laddove si è limitata ad indicare che l’istanza sarebbe tratta “presumibilmente nel corso di febbraio 2015”.
In proposito, il Collegio rileva che l’art. 9 del D.P.R. n. 184/2006 non consente di differire l’accesso se non per i motivi ivi tassativamente contemplati, tra i quali non sono annoverate le oggettive e momentanee difficoltà organizzative dell’ente, correlate, come nella specie, a problemi di tipo tecnico-organizzativo ovvero per carenza di fondi per l'acquisto di idonea scaffalatura per collocazione dei carteggi sanitari.
Pertanto il provvedimento di differimento della domanda del ricorrente di accesso agli atti, in assenza di una delle ipotesi previste dall'art. 24 della L. 241/’90, risulta illegittimo, privando l’interessato della possibilità produrre il summenzionato verbale nel procedimento relativo al riconoscimento della pensione privilegiata e di ogni altra facoltà difensiva ad esso connesso.
In conclusione, sulla scorta di quanto finora illustrato, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento della nota indicata in epigrafe e affermazione del diritto del ricorrente ad avere conoscenza del verbale della Commissione Militare Ospedaliera ML/B NR. 597 del 14 novembre 2012.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, ordinando al Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina di consentire al ricorrente l’accesso al verbale della Commissione Militare Ospedaliera indicato nella richiesta di accesso del 7 ottobre 2014.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in € 1.000,00 (mille/00), oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:
Gabriella Guzzardi, Presidente
Francesco Brugaletta, Consigliere
Francesco Mulieri, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/09/2015
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Ottima sentenza che obbliga la CMO poiché così si era espressa su una richiesta di Verbale della soppressa C.M.O. Palermo:
“... per motivi di carattere organizzativo, relativamente alla sistemazione dell'imponente mole cartacea, pervenuta dal disciolto D.M.M.L. di Palermo, in idonee scaffalature, l’istanza di accesso del ricorrente del 7.10.2014 “potrà essere trattata ed evasa, presumibilmente, nel corso del mese di Febbraio 2015...”;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il TAR di CATANIA precisa:
1) - La difesa erariale ha depositato, inoltre, una relazione del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina, del 18 dicembre 2014, in cui si rappresenta l’impossibilita di esitare l’istanza di accesso del ricorrente per problemi di tipo tecnico-organizzativo, ovvero per carenza di fondi per l’acquisto di idonea scaffalatura per la posa in opera dei carteggi sanitari.
2) - Giova premettere che l’art. 22, c. 1, lett b) legge n. 241/90, nel testo novellato dalla legge 11 febbraio 2005 n. 15, richiede per la legittimazione attiva all’esercizio del diritto di accesso la titolarità “di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso” e che il successivo comma terzo prevede che “tutti i documenti amministrativi sono accessibili ad eccezione di quelli indicati all'art. 24 c. 1, 2, 3, 5 e 6”; mentre l'art. 24, c. 7, precisa che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.
3) - In sostanza ai sensi del suesposto art. 24, c. 7, l’accesso va garantito qualora sia funzionale “a qualunque forma di tutela, sia giudiziale che stragiudiziale, anche prima e indipendentemente dall'effettivo esercizio di un'azione giudiziale” (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 23 febbraio 2010, n. 1067).
4) - Occorre allora stabilire se una simile risposta, possa ritenersi congrua motivazione del differimento del diritto di accesso, così come previsto dagli artt. 24 e 25 della L. 241/90.
5) - Invero, il comma 3 del citato art. 25 stabilisce che: “il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'art. 24 e debbono essere motivati”.
6) - L’art. 9 del D.P.R. 184/2006 individua i casi in cui la richiesta di accesso può essere differita con riferimento tassativo alle categorie di atti di cui all'art. 24 della legge n. 241/1990 e sempreché il differimento stesso sia funzionale agli interessi di cui al comma 6 dell'art. 24 citato, ovvero ad ulteriori esigenze da riconnettere e ricondurre solo ai documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.
7) - L’atto che dispone il differimento dell’accesso deve però specificamente indicare la sussistenza delle predette circostanze legittimanti e deve indicare il termine e la durata di tale differimento (cfr. T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 07/04/2010, n. 5760).
8) - In proposito, il Collegio rileva che l’art. 9 del D.P.R. n. 184/2006 non consente di differire l’accesso se non per i motivi ivi tassativamente contemplati, tra i quali non sono annoverate le oggettive e momentanee difficoltà organizzative dell’ente, correlate, come nella specie, a problemi di tipo tecnico-organizzativo ovvero per carenza di fondi per l'acquisto di idonea scaffalatura per collocazione dei carteggi sanitari.
N.B.: rileggi i punti n. 1- 2, 4, 6-8.
Per completezza e la delicatezza della normativa, vi invito a leggere il tutto qui sotto.
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SENTENZA ,sede di CATANIA ,sezione SEZIONE 3 ,numero provv.: 201502279, - Public 2015-09-23 -
N. 02279/2015 REG.PROV.COLL.
N. 02777/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2777 del 2014, proposto da S. C., rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzo Airò e Girolamo Rubino, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Salvatore Cittadino in Catania, Via O. Scammacca, 23/C;
contro
Ministero della Difesa - Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliata in Catania, Via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
della nota M DE …./30506/ARCHIVIO/PA resa dal Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina, in data 22 ottobre 2014, che ha disposto che: “... per motivi di carattere organizzativo, relativamente alla sistemazione dell'imponente mole cartacea, pervenuta dal disciolto D.M.M.L. di Palermo, in idonee scaffalature, l’istanza di accesso del ricorrente del 7.10.2014 “potrà essere trattata ed evasa, presumibilmente, nel corso del mese di Febbraio 2015...”;
nonché per l’emanazione nei confronti del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina di un ordine di esibizione avente ad oggetto la documentazione richiesta con la predetta istanza di accesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2015 il dott. Francesco Mulieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe, il sig. S. C., sovrintendente capo della Polizia di Stato in quiescenza, già in servizio presso la Questura di OMISSIS, espone di avere presentato domanda di pensione privilegiata presso Sede Provinciale di OMISSIS dell’INPS e di avere chiesto alla Questura di OMISSIS (con istanza di accesso del 3 settembre 2014) di visionare ed estrarre copia del verbale della Commissione Militare Ospedaliera ML/B NR. 597 del 14 novembre 2012, documento la cui conoscenza ed acquisizione ritiene utile nell’ambito del procedimento volto ad ottenere il riconoscimento della pensione privilegiata.
Sempre nella prospettazione del ricorrente, in esito alla suddetta istanza di accesso la Questura di OMISSIS (in data 08.09.2014) richiedeva alla C.M.O. la copia del summenzionato verbale e, successivamente, gli rilasciava copia della nota prot. n. M_DE …../11347/Archivio/Pa del 7 giugno 2014, con la quale il Dipartimento di Medicina Legale di Messina comunicava:
a) di non potere allo stato degli atti, ottemperare alla richiesta, volta all’acquisizione del summenzionato verbale, in quanto, “a causa della soppressione del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Palermo, l'Archivio del suddetto Ente è stato trasferito presso il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina ed è attualmente in attesa di adeguata collocazione al fine di esperire qualunque richiesta”;
b) nel caso di urgenza, il citato verbale "potrà essere richiesto all'Ente presso il quale, nell'anno 2012, il sig. S… prestava servizio".
In data 7 ottobre 2014, il ricorrente, constatato che il documento richiesto non era in possesso della Questura di OMISSIS, inoltrava presso, il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina, un’istanza di accesso agli atti, chiedendo di prendere visione ed estrarre copia del suddetto verbale della C.M.O. n. 597 del 14 novembre 2012.
In esito a tale istanza, il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina, in data 22 ottobre 2014, disponeva che: “... per motivi di carattere organizzativo, relativamente alla sistemazione dell'imponente mole cartacea, pervenuta dal disciolto D.M.M.L. di Palermo, in idonee scaffalature, la predetta richiesta potrà essere trattata ed evasa, presumibilmente, nel corso del mese di Febbraio 2015...”.
Ciò esposto in punto di fatto, il Sig. S. C. propone ricorso innanzi a questo Tribunale Amministrativo per il seguente motivo di diritto: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e ss. della L. 241/90; violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 10 del D.P.R. 184/2006; eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, arbitrio, ingiustizia manifesta; violazione del principio di correttezza e buona fede”.
Assume il ricorrente che il provvedimento gravato risulterebbe palesemente elusivo dell’obbligo di provvedere al rilascio della documentazione richiesta, così come previsto dagli artt. 22 e ss., della L. 241/’90 e dal D.P.R. n.184/2006. Ciò in quanto Amministrazione intimata, avrebbe illegittimamente differito l’accesso agli atti, senza peraltro dare alcuna certezza in ordine alla data in cui questo sarebbe consentito, atteso che l’indicazione del periodo in cui sarebbe consentito l'accesso, (“presumibilmente nel corso del mese di Febbraio 2015”), sarebbe generica e del tutto eventuale.
Chiede pertanto che sia annullata la nota indicata in epigrafe resa dall’Amministrazione resistente sull’istanza di accesso del 7 ottobre 2014, e che sia ordinato al Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina, di esibire la documentazione richiesta con la predetta istanza di accesso.
Per resistere al ricorso si è costituito il Ministero della Difesa, per il tramite dell’Avvocatura dello Stato, chiedendo che il ricorso sia rigettato perché inammissibile e comunque infondato.
La difesa erariale ha depositato, inoltre, una relazione del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina, del 18 dicembre 2014, in cui si rappresenta l’impossibilita di esitare l’istanza di accesso del ricorrente per problemi di tipo tecnico-organizzativo, ovvero per carenza di fondi per l’acquisto di idonea scaffalatura per la posa in opera dei carteggi sanitari.
In vista della Camera di Consiglio del 10 giugno 2015, la difesa del ricorrente ha depositato una memoria con la quale ha rilevato che tale giustificazione, non può ritenersi idonea ad impedire l’accesso ai documenti entro un termine congruo e ragionevole, rispetto all'istanza di accesso del 7 ottobre 2014 e che, peraltro, la stessa Amministrazione, con la nota impugnata, aveva riferito che l’istanza di accesso di che trattasi sarebbe stata esitata “presumibilmente nel corso del mese di Febbraio 2015”; termine ormai superato abbondantemente senza che la stessa abbia provveduto a rilasciare la documentazione richiesta dal ricorrente.
Alla Camera di Consiglio del 10 giugno 2015, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe il ricorrente lamenta la lesione dei diritti partecipativi ed informativi di cui agli artt. 22 e ss. della L. n. 241/90 a lui spettanti in quanto richiedente una pensione privilegiata presso Sede Provinciale di OMISSIS dell’INPS.
Giova premettere che l’art. 22, c. 1, lett b) legge n. 241/90, nel testo novellato dalla legge 11 febbraio 2005 n. 15, richiede per la legittimazione attiva all’esercizio del diritto di accesso la titolarità “di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso” e che il successivo comma terzo prevede che “tutti i documenti amministrativi sono accessibili ad eccezione di quelli indicati all'art. 24 c. 1, 2, 3, 5 e 6”; mentre l'art. 24, c. 7, precisa che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.
In sostanza ai sensi del suesposto art. 24, c. 7, l’accesso va garantito qualora sia funzionale “a qualunque forma di tutela, sia giudiziale che stragiudiziale, anche prima e indipendentemente dall'effettivo esercizio di un'azione giudiziale” (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 23 febbraio 2010, n. 1067). Ne consegue che l’interesse all'accesso ai documenti deve essere valutato in astratto, senza che possa essere operato, con riferimento al caso specifico, alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda giudiziale (che gli interessati potrebbero eventualmente proporre sulla base dei documenti acquisiti mediante l’accesso) e quindi la legittimazione all’accesso non può essere valutata “alla stessa stregua di una legittimazione alla pretesa sostanziale sottostante” (cfr. Consiglio Stato sez. V 10 gennaio 2007, n. 55, T.A.R. Umbria 30 gennaio 2013, n. 56).
Sulla base delle considerazioni che precedono, deve dunque ritenersi che il ricorrente vanti un interesse qualificato ad ottenere copia del richiesto verbale della C.M.O., in seno al procedimento di riconoscimento della pensione privilegiata ovvero per l’eventuale produzione in giudizio.
A fronte di tale interesse, concretizzatosi nell’istanza di accesso del ricorrente l'Amministrazione resistente, con la nota indicata in epigrafe, ha comunicato che: "per motivi di carattere organizzativo, ...la predetta richiesta potrà essere trattata ed evasa, presumibilmente, nel corso del mese di Febbraio 2015...".
Occorre allora stabilire se una simile risposta, possa ritenersi congrua motivazione del differimento del diritto di accesso, così come previsto dagli artt. 24 e 25 della L. 241/90.
Invero, il comma 3 del citato art. 25 stabilisce che: “il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'art. 24 e debbono essere motivati”.
Infatti il potere differimento dell'accesso agli atti, così come disciplinato dall’art 24 comma 4, è previsto unicamente come garanzia del diritto di accesso per il privato in tutte quelle ipotesi in cui la legge, per la tipologia dei documenti richiesti, stabilisce una limitazione ovvero l'esclusione del diritto di accesso.
In tal senso depone anche l'art. 10 del D.P.R. 184/2006, regolamento recante la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi, il quale contempla il potere di differimento proprio nell'alveo dei casi di esclusione del diritto di accesso di cui all'art. 24 comma 4, rinviando la sua disciplina all'art. 9 dello stesso regolamento.
In particolare, il predetto art. 9, prevede espressamente che: “il differimento dell'accesso è disposto ove sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'art. 24, comma 6, della legge, o per salvaguardare specifiche esigente dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa”.
L’art. 9 del D.P.R. 184/2006 individua i casi in cui la richiesta di accesso può essere differita con riferimento tassativo alle categorie di atti di cui all'art. 24 della legge n. 241/1990 e sempreché il differimento stesso sia funzionale agli interessi di cui al comma 6 dell'art. 24 citato, ovvero ad ulteriori esigenze da riconnettere e ricondurre solo ai documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.
Pertanto, il potere di differimento dell'accesso - in luogo del rigetto - è un atto dovuto in tutti i casi in cui il privato abbia diritto all’accesso, ma sia al contempo necessario:
- assicurare una temporanea tutela agli interessi dei terzi; ovvero
- salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa (cfr. T.A.R. Lazio Sez. I Sent., 18-12-2009, n. 13139).
L’atto che dispone il differimento dell’accesso deve però specificamente indicare la sussistenza delle predette circostanze legittimanti e deve indicare il termine e la durata di tale differimento (cfr. T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 07/04/2010, n. 5760).
Nel caso di specie, invece, la resistente Amministrazione per giustificare il differimento del diritto di accesso deduce unicamente problemi di carattere organizzativo, senza specificare quali sarebbero gli interessi pubblici superiori tali da giustificare un sostanziale diniego dell'accesso ovvero l’impedimento oggettivo a reperire il documento entro un termine ragionevole, così come previsto dalla legge sul procedimento amministrativo.
Peraltro, in violazione del disposto dal comma 3 del citato art. 9 (“l'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata”), l’Amministrazione non ha chiarito con certezza il termine del differimento, laddove si è limitata ad indicare che l’istanza sarebbe tratta “presumibilmente nel corso di febbraio 2015”.
In proposito, il Collegio rileva che l’art. 9 del D.P.R. n. 184/2006 non consente di differire l’accesso se non per i motivi ivi tassativamente contemplati, tra i quali non sono annoverate le oggettive e momentanee difficoltà organizzative dell’ente, correlate, come nella specie, a problemi di tipo tecnico-organizzativo ovvero per carenza di fondi per l'acquisto di idonea scaffalatura per collocazione dei carteggi sanitari.
Pertanto il provvedimento di differimento della domanda del ricorrente di accesso agli atti, in assenza di una delle ipotesi previste dall'art. 24 della L. 241/’90, risulta illegittimo, privando l’interessato della possibilità produrre il summenzionato verbale nel procedimento relativo al riconoscimento della pensione privilegiata e di ogni altra facoltà difensiva ad esso connesso.
In conclusione, sulla scorta di quanto finora illustrato, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento della nota indicata in epigrafe e affermazione del diritto del ricorrente ad avere conoscenza del verbale della Commissione Militare Ospedaliera ML/B NR. 597 del 14 novembre 2012.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, ordinando al Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina di consentire al ricorrente l’accesso al verbale della Commissione Militare Ospedaliera indicato nella richiesta di accesso del 7 ottobre 2014.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in € 1.000,00 (mille/00), oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:
Gabriella Guzzardi, Presidente
Francesco Brugaletta, Consigliere
Francesco Mulieri, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/09/2015
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