Trattenuta del2.5 sulla buonuscita

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enea57
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Trattenuta del2.5 sulla buonuscita

Messaggio da enea57 »

Spero che qualcuno competente in materia mi sa Rispondere:
Sono andato in pensione il 1 febbraio 2011 , la buonuscita mi è stata liquidata dopo 4 mesi , euro circa 75 mila lordi , trattenute euro 11 mila.
La mia domanda e : la trattenuta del famoso 2.5 mi è stata fatta su tutta la mia buonuscita? O mi è stato calcolato solo il mese di gennaio 2011 ultimo mese di lavoro, se così fosse mi preparo per la scorta per andare a prendere i soldi. :lol:
Grazie per una eventuale risposta,
un saluto a tutti


salvo 63
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Re: Trattenuta del2.5 sulla buonuscita

Messaggio da salvo 63 »

Non sono un'esperto ma da quello che ho letto nella NEWS di questo forum ho capito che:
I dipendenti pubblici che nel biennio 2011-2012 sono andati in pensione riceveranno una riliquidazione, secondo la normativa previgente ora ripristinata con il D.L.185/2012, del loro Trattamento di Fine Rapporto, già calcolato sulla base dell’art. 12, comma 10 del D.L. 78/2010.
cordiali saluti salvo 63
PAOLO4769

Re: Trattenuta del2.5 sulla buonuscita

Messaggio da PAOLO4769 »

Anch' io mi trovo nella stessa situazione di Rosario57, l'importo della buonuscita è inferiore ma il quesito che spero i colleghi più esperti del forum, sappiano rispondere è lo stesso. La famosa riliquidazione da effettuarsi da un anno dall'entrata in vigore della normativa, in termine prettamente economici, a quanto ammonterò. Rosario ha circa 75 mila lordi, io invece 59 mila lordi. Qualche esperto ci potrebbe gentilmente dire entro 12 mesi quanti euriiii prenderemo, grazie a tutti.
Paolo
lory61
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Re: Trattenuta del2.5 sulla buonuscita

Messaggio da lory61 »

Anch'io sono nella stessa situazione, riformato luglio 2011, e non saprei...................!!!!!!!! Non credo comunque sia una grossa cifra!!!!!!!!!!!!!!! :? Spero di sbagliarmi!!!!!! :)
Saluti
enea57
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Re: Trattenuta del2.5 sulla buonuscita

Messaggio da enea57 »

Un grazie a tutti per le risposte
il dubbio però mi è rimasto
Forse l'avvocato del forum ci saprà delucidare meglio?
Al quale giro il mio quesito
salvo 63
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Re: Trattenuta del2.5 sulla buonuscita

Messaggio da salvo 63 »

Buona sera a tutti, in merito all’argomento credo che abbia ragione lory61 che saluto,anch’io sono stato riformato a giugno del 2011 e come te non mi aspetto grandi cifre quello che ho cercato di capire anche da notizie apprese da sindacati è che per effetto dell’abrogazione permangono invariate, senza soluzione di continuità, le regole di calcolo del TFS, basate sull’ultima retribuzione percepita in servizio, secondo la normativa vigente al 31.12.2010, in altre parole quelle stabilite dal D.P.R. nr. 1092/1973, che prevede modalità di calcolo basate sull’80% della retribuzione e con un’aliquota del 9,60%, di cui il 7,10% a carico del datore di lavoro e il 2,50% a carico del dipendente. Nel T.F.R., invece, il sistema di calcolo si basa sull’intera retribuzione con un’aliquota del 6,91% totalmente a carico del datore di lavoro.
I dipendenti pubblici, tra cui anche quelli del Comparto Sicurezza, tornano, quindi, al Trattamento di Fine Servizio, come se il Trattamento di Fine Rapporto non fosse mai stato introdotto e applicato, molto furbamente con il D.L 185/2012 pur di non rimborsare il 2,50% riconosciuto illegittimo dalla Corte Costituzionale il Governo ha ripristinato il vecchio sistema relativo al T.F.S che prevede infatti la trattenuta del 2,50%
Per effetto della nuova disposizione Legislativa “ D.L. 185/2012” i procedimenti pendenti e non ancora conclusi si estinguono per cessazione della materia del contendere, pertanto tutte le istanze presentate all’Amministrazione per la restituzione delle somme indebitamente trattenute non potranno essere prese in considerazione.
I dipendenti pubblici che nel biennio 2011-2012 sono andati in pensione riceveranno una riliquidazione, secondo la normativa previgente ora ripristinata con il D.L.185/2012, del loro Trattamento di Fine Rapporto, già calcolato sulla base dell’art. 12, comma 10 del D.L. 78/2010, ma non potranno subire, in virtù del nuovo provvedimento, danni economici conseguenti ad eventuali restituzioni di somme eccedenti già percepite.
Salvo 63
PAOLO4769

Re: Trattenuta del2.5 sulla buonuscita

Messaggio da PAOLO4769 »

Grazie mille Salvo 63, sei stato chiarissimo ...... ma io sono pò de coccio :lol: :lol:
potresti fare un esempio pratico per capire meglio, cioè io che sono andato in pensione a febbraio 2011 mi hanno dato la buonuscita sul 80% dell'ultimo stipendio con la trattenuta del 9,60 %, ora invece dovrebbero calcolarla sull'intero ultimo importo con la trattenuta del 6,91 % ..... giusto ??? :?: :?: :?:
Ma questo importo lo dovrei montiplicare poi per gli anni di servizio sui quali viene conteggiata la buonuscita ..... in altre parole ...come tutti dicono ... ci dobbiamo aspettare una barca di soldi o no ???
Grazie per chi saprà rispondere ..... devo vedere se aprire un nuovo conto in banca o meno :mrgreen: :lol: :D
gino59
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Re: Trattenuta del2.5 sulla buonuscita

Messaggio da gino59 »

PAOLO4769 ha scritto:Grazie mille Salvo 63, sei stato chiarissimo ...... ma io sono pò de coccio :lol: :lol:
potresti fare un esempio pratico per capire meglio, cioè io che sono andato in pensione a febbraio 2011 mi hanno dato la buonuscita sul 80% dell'ultimo stipendio con la trattenuta del 9,60 %, ora invece dovrebbero calcolarla sull'intero ultimo importo con la trattenuta del 6,91 % ..... giusto ??? :?: :?: :?:
Ma questo importo lo dovrei montiplicare poi per gli anni di servizio sui quali viene conteggiata la buonuscita ..... in altre parole ...come tutti dicono ... ci dobbiamo aspettare una barca di soldi o no ???
Grazie per chi saprà rispondere ..... devo vedere se aprire un nuovo conto in banca o meno :mrgreen: :lol: :D



:arrow: Ragazzi, non vi illudete.... :!: :arrow: al massimo riceverete una somma per una cena
:arrow: solo con lei... :) :D :mrgreen: :arrow: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
salvo 63
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Re: Trattenuta del2.5 sulla buonuscita

Messaggio da salvo 63 »

carissimo amico purtroppo non riesco a darti altri esempi più di quanto ho scritto nel precedente post.
la barca che vedi tu io non la vedo neanche all'orizzonte,mi accontenterei anche di un pedalò...
ciao salvo 63
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nonno Alberto
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Re: Trattenuta del2.5 sulla buonuscita

Messaggio da nonno Alberto »

Ciao a tutti, allego la nota recante l’abrogazione dell’art. 12,reperita nel sito Inps :D


Direzione Centrale Previdenza
Direzione Centrale Entrate e Posizione Assicurativa
Roma, 09-11-2012
Messaggio n. 18296


OGGETTO:

Decreto legge 29 ottobre 2012, n. 185, recante l’abrogazione dell’art. 12, comma 10, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ai fini dell’attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012 in tema di trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici. Prime istruzioni operative.




Premessa



L’art. 1 del decreto legge 29 ottobre 2012, n. 185 contiene disposizioni per l’attuazione della sentenza della Corte costituzionale dell’8-11 ottobre 2012, n. 223. La citata sentenza ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 nella parte in cui non esclude l’applicazione della rivalsa pari al 2,5% della base contributiva prevista dall’art. 37, comma 1, del DPR 29 dicembre 1973 (di approvazione del testo unico delle norme sull’indennità di buonuscita a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato).



In particolare, l’art. 1 del decreto legge n. 185/2012 ha disposto l’abrogazione dell’art. 12, comma 10, del D.L. 78/2010 a decorrere dal 1° gennaio 2011 e, nel contempo, la riliquidazione d’ufficio entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (31 ottobre 2012) di tutti i trattamenti di fine servizio liquidati in base all’art. 12, comma 10 del D.L. 78/2010 (abrogato) senza recupero delle eventuali somme erogate in eccedenza al dipendente.

La norma dispone anche l’estinzione di diritto di tutti i processi pendenti nonché l’inefficacia di tutte le sentenze emesse (tranne quelle passate in giudicato) in materia di restituzione del contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5% della retribuzione contributiva utile prevista dall’art. 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152 e dall’art. 37 e 38 del DPR 23 dicembre 1973, n. 1032.

Di seguito sono descritti gli effetti della norma in esame e sono fornite le prime istruzioni operative alle sedi provinciali e territoriali ed alle amministrazioni iscritte alla gestione ex Inpdap ai fini dei trattamenti di fine servizio.





1. Ripristino del computo delle prestazioni secondo la normativa previgente all’art. 12, comma 10, del D.L. 78/2010



L’abrogazione, con effetto dal 1° gennaio 2011, dell’art. 12, comma 10, del D.L. 78/2010 determina il ripristino della normativa previgente in tema di calcolo dei trattamenti di fine servizio comunque denominati (indennità premio di servizio, per i dipendenti delle autonomie locali, delle regioni e della sanità, indennità di buonuscita per i dipendenti civili e militari dello Stato, indennità di anzianità per i dipendenti degli enti pubblici non economici e delle altre amministrazioni che erogano questa prestazione e che non sono iscritte alle gestioni del Tfs dell’ex Inpdap). Venendo meno il computo della prestazione su due quote (la seconda delle quali con modalità simili a quelle del calcolo del Tfr per le anzianità successive al 2010) i trattamenti di fine servizio di competenza dell’Istituto devono essere determinati esclusivamente in base alle disposizioni di cui al DPR 29 dicembre 1973, n. 1032 e alla legge 8 marzo 1968, n. 152, a seconda che si tratti di indennità di buonuscita o indennità premio di servizio, che individuano quale base di calcolo la retribuzione contributiva utile percepita alla cessazione del rapporto previdenziale (retribuzione dell’ultimo giorno di servizio, espressa su base annuale, per l’indennità di buonuscita, ovvero degli ultimi dodici mesi di servizio effettivo per l’indennità premio di servizio) da riferire all’anzianità utile complessiva.

In attesa dell’adeguamento delle procedure applicative, i trattamenti di fine servizio da definire successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (31 ottobre 2012) sono erogati in via provvisoria tenendo conto delle anzianità utili maturate fino al 31 dicembre 2010.

Pertanto, tutte le pratiche in uno stato diverso da “determinata” devono essere riportate in istruttoria e ridefinite secondo le modalità sopra descritte.

Le amministrazioni possono continuare a compilare i modelli PA04 secondo le modalità attualmente in uso, fino a nuove indicazioni.

Ulteriori istruzioni saranno diramate non appena rilasciate le nuove procedure di gestione del Tfs e dei riscatti.

2. La riliquidazione dei trattamenti di fine servizio erogati in base all’art. 12, comma 10, del D.L. 78/2010

L’art. 1, comma 1, del decreto legge n. 185/2012 dispone che i trattamenti di fine servizio, relativi a cessazioni intervenute successivamente al 31 dicembre 2010 e liquidati in base all’art. 12, comma 10 del D.L. 78/2010 fino al 30 ottobre 2012 devono essere riliquidati d’ufficio entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Se in sede di riliquidazione l’importo spettante risultasse inferiore a quello precedentemente erogato non si procede al recupero della somma erogata in eccedenza per effetto della previgente normativa.

Si procederà centralmente al calcolo di tutte le riliquidazioni.

Una volta completate queste operazioni, le sedi di competenza avranno la disponibilità delle pratiche in scrivania virtuale per le successive attività di validazione, associazione a determinazione, impegno e pagamento delle prestazioni.

Saranno ricalcolate anche le pratiche relative a Tfs definiti in modalità provvisoria dopo l’entrata in vigore del decreto legge n. 185/2012 e fino all’adeguamento delle procedure. Successivamente saranno messe a disposizione delle sedi con le modalità sopra descritte.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 non sono poste in pagamento le prestazioni di importo inferiore a 12 euro (informativa Inpdap n. 9 del 7 luglio 2003).

In questa fase, le sedi provinciali e territoriali non devono procedere a riliquidazioni ad altro titolo di prestazioni riferibili a cessazioni del rapporto previdenziale successive al 31 dicembre 2010, fino quando non saranno state completate le operazioni di riliquidazione prima ricordate, ai sensi della norma in oggetto. In casi particolari ed urgenti (per esempio esecuzioni di sentenze) sarà possibile, in via eccezionale e previa richiesta al servizio di help desk “Assistenza utenti”, effettuare queste riliquidazioni prima del ricalcolo disposto dalla norma in esame.


3. Permanenza del contributo del 2,5% a carico del dipendente ed estinzione dei procedimenti e degli effetti delle sentenze in tema di restituzione del contributo stesso In base alle istruzioni fornite in relazione all’art. 12, comma 10, del D.L. 78/2010 dall’allora Inpdap con la circolare 17 dell’8 ottobre 2010, le amministrazioni hanno continuato a versare le contribuzioni dovute in base a quanto previsto dall’art. 11 della legge 152/1968 (per l’indennità premio di servizio) e dall’art. 37 del DPR 1032/1973 (per l’indennità di buonuscita), in ragione dell’immutata natura giuridica (Tfs) delle prestazioni in esame.

A seguito dell’entrata in vigore del decreto legge n. 185/2012 nulla cambia per quanto riguarda l’assolvimento degli obblighi contributivi, poiché, essendo state ripristinate le regole previgenti a quelle introdotte dall’art. 12, comma 10, del D.L. 78/2012, il contributo previdenziale sulla retribuzione contributiva utile rimane dovuto, anche per il periodo successivo al 31 dicembre 2010 sia per i dipendenti in servizio sia per quelli cessati successivamente al 31.12.2010, nella misura complessiva del 9,60% (7,10 a carico dell’amministrazione e 2,50 a carico del lavoratore) per gli iscritti alla gestione ex Enpas e nella misura complessiva del 6,10% (3,60 a carico dell’amministrazione e 2,50 a carico del dipendente) per gli iscritti alla gestione ex Inadel.

I processi pendenti aventi ad oggetto la restituzione del contributo previdenziale obbligatorio del 2,5% a carico dei lavoratori iscritti alle gestioni ex Enpas ed ex Inadel si estinguono di diritto. Le sentenze eventualmente emesse, fatta eccezione per quelle passate in giudicato, restano prive di effetto.

alberto :mrgreen:
denise

Re: Trattenuta del2.5 sulla buonuscita

Messaggio da denise »

sera tutti, sono stata liquidata con tfs da qualche settimana, riformata a maggio c.a., qualcuno mi dice se devo prendere qualcosa? e se si da quando?? grazie.
Scusate, ma ho capito ben poco!!!! :?
cigino

Re: Trattenuta del2.5 sulla buonuscita

Messaggio da cigino »

se non ho letto male vi allego circolare ministero dell'interno se riesco ad allegarla
giuseppe51
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Re: Trattenuta del2.5 sulla buonuscita

Messaggio da giuseppe51 »

Salve a tutto il Forum,
riguardo la trattenuta del 2,50 sulla buonuscita ho letto sul forum della Polizia che il 26 ottobre il Consiglio dei Ministri ha stabilito che le trattenute del 2,50 si estinguono di diritto . Mentre in questo il 9 novembre l'Inps dirama una circolare in merito al Decreto Legge del 29 ottobre che a mio modo di leggere dimostra che ci deve essere una riquilidazione dal 1 gennaio 2011, ho capito male ? Passo la palla ai Grandi Esperti del Sito in attesa di una loro risposta . Ringrazio anticipatamente :D :D :D
zica
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Re: Trattenuta del2.5 sulla buonuscita

Messaggio da zica »

giuseppe51 ha scritto:Salve a tutto il Forum,
riguardo la trattenuta del 2,50 sulla buonuscita ho letto sul forum della Polizia che il 26 ottobre il Consiglio dei Ministri ha stabilito che le trattenute del 2,50 si estinguono di diritto . Mentre in questo il 9 novembre l'Inps dirama una circolare in merito al Decreto Legge del 29 ottobre che a mio modo di leggere dimostra che ci deve essere una riquilidazione dal 1 gennaio 2011, ho capito male ? Passo la palla ai Grandi Esperti del Sito in attesa di una loro risposta . Ringrazio anticipatamente :D :D :D

----è come dici tu---tutto è stato e sarà ripristinato -----si avrà una riliquidazione dei conteggi ai fini della buonuscita (questo per chi è andato in pensione in quell'arco di tempo) a partire dal 1 gennaio 2011 sino alla data del citato D.L. (almeno, per una volta, ai colleghi più giovani sarà ripristinata la vecchia normativa ai fini della buonuscita, che, detto tra noi "anziani", per loro era molto ma molto penalizzante-)-----che dire---il tutto... sembrava già d'allora, meno male che alla fine giudicata (ma non ci si poteva pensare prima ??), palesamente anticostituzionale....come del resto,a parere mio.... vedrai che prima o poi la corte ..si dovrà, per forza di cose, esprimersi anche per il blocco degli assegni funzionali e/o promozioni per noi del comparto sicurezza e difesa.......sarei in tal senso contento e felice se prima poi , alla fine, tutti i nodi venissero al pettine....
fox62
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Re: Trattenuta del2.5 sulla buonuscita

Messaggio da fox62 »

Ciao zica, tù che hai capitp appieno la problematica potresti spiegare se questa benedetta buonuscita viene riliquidata calcolando tutti gli anni di servizio dell'intera carriera per quelli andati in pensione a partire dal 1° gennaio 2011, oppure sempre partendo dal 1° gennaio 2011 per i mesi che il soggetto ha fatto servizio sino all'entrata in vigore della normativa ( per cosi dire) penalizzante ? Spero di aver posto in maniera chiara il quesito. Ciao.
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