Aspettativa retribuita per Dottorato di Ricerca
Aspettativa retribuita per Dottorato di Ricerca
Salve a tutti, ho un quesito: il militare che intenda frequentare un dottorato di ricerca in una prestigiosa università privata estera( legalmente parificata e riconosciuta anche in Italia ), per cui sia richiesto il pagamento di una retta di frequenza ( molti soldi, 8mila euro/anno, totale 24mila euro), può comunque usufruire dell'aspettattiva retribuita da parte della propria amministrazione??
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Re: Aspettativa retribuita per Dottorato di Ricerca
Messaggio da aeronatica »
Ciao, certo che si. Tieni presente che come dipendente pubblico puoi rinunciare alla borsa del dottorato (o se esso ne è sprovvisto) e mantenere anche lo stipendio dall'amministrazione, non solo l'aspettativa.
Da internet tramite google:
Congedo straordinario per dottorato di ricerca: Legge 476 13/8/84 – Legge 449/97 - L 240/2010 - L’art. 52 comma 57 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 e conclusione prematura del dottorato di ricerca senza conseguimento del titolo.
Come è noto, l’art. 2 della legge n. 476 del 1984 prevede che il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca sia “collocato, a domanda, in congedo straordinario per motivi di studio, senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisca della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste.
L’art. 52 comma 57 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 ha poi integrato l’art.2 della legge n. 476/1984 stabilendo che “in caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro”.
La ratio della disposizione in esame è chiaramente quella di costituire un favor per il dipendente ammesso a corsi di ricerca e studio, garantendogli non soltanto la conservazione del posto di lavoro già occupato, ma anche un trattamento retributivo in caso di oggettivo non percepimento di altro sostegno economico.
La norma de qua prosegue disponendo ulteriormente che “qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due
anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza”.
Con la Legge 448/01 art.52 c.57, quindi, si è data la possibilità a coloro che non percepiscono borsa di studio o che rinuncino alla stessa di conservare il diritto alla retribuzione a condizione che dopo il conseguimento il dipendente resti in servizio presso l’Amministrazione pubblica per almeno due anni.
L’obbligo di ripetizione degli importi corrisposti è, infatti, ricollegato dall’art. 2 della legge n. 476 del 1984, così come modificato dall’art. 52 comma 57 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, alla sola ipotesi in cui, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi.
Alcune Amministrazioni in maniera arbitraria introducono nel provvedimento di concessione del dell’aspettativa al loro dipendente, che se quest’ultimo non dovesse conseguire il titolo, l’amministrazione richiederà la ripetizione delle somme. Nulla di più sbagliato, a sommesso avviso dello scrivente, infatti non appare sostenibile l’applicazione dell’art. 2 della legge n. 476/1984 “a casi analoghi”, ammesso e non concesso che siano ravvisabili analogie tra l’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica per volontà del dipendente nei due anni successivi al conseguimento del dottorato di ricerca e quella di mancato completamento del corso di dottorato di ricerca.
Il Consiglio di Stato, Sez. II, con parere n. 133 del 21 gennaio 1987 (in Cons.Stato, 1989, I, 95), ha, infatti, affermato che la disposizione in esame ha carattere eccezionale ed è quindi, come tale, insuscettibile di interpretazione analogica ex art.14 disp. prelim. al codice civile.
Si deve, altresì, negare in radice, sia con riferimento alla ratio della disposizione dell’art. 2 della legge n. 476/1984, sia con riferimento alla sua lettera, che l’amministrazione goda di una qualche discrezionalità arbitraria nella concessione del congedo straordinario o dell’aspettativa retribuita nelle ipotesi sopra descritte (Cons. St., sez I, 30 ottobre 2002, n. 3250; Tar Toscana, sezione II, 15 aprile 1992, n. 90). Se si ha riguardo alla ratio, si deve dire che il legislatore, nella comparazione degli interessi pubblici, ha valutato preminente quello della ricerca scientifica.
Si deve dare conto, inoltre, che in giurisprudenza, nell’ipotesi di dottorato di ricerca con borsa di studio, si afferma che condizione per il conferimento della borsa di studio medesima non è il conseguimento del dottorato di ricerca, bensì la frequenza e l’attività di studio e di ricerca: pertanto è illegittima la pretesa della p.a. di recupero degli assegni, nell’ipotesi di mancato conseguimento del titolo (Tar Campania Napoli, sez. I, 14 luglio 1989, n. 470).
Per concludere, si può affermare con certezza, che nel caso si rientri in servizio prima del termine degli studi o senza conseguire il titolo, non bisogna restituire le somme percepite, in quanto le stesse sono state concesse in godimento al dipendente in relazione alla frequenza e all’attività di studio e di ricerca e non con la finalità di acquisire il titolo. Difatti è come con il permesso c.d 150 ore per motivi di studio che si concede per frequentare le lezioni e preparare gli esami e la tesi. Bisogna solo certificare la frequenza delle lezioni e il sostenimento dell'esame o della tesi ma non il suo esito.
Nell’ipotesi di cessazione dal dottorato prima del suo completamento, inoltre, è ragionevole ritenere che in capo al dipendente sussista unicamente l’obbligo di riassumere immediatamente servizio presso l’amministrazione pubblica “di appartenenza”.
Ciao
Da internet tramite google:
Congedo straordinario per dottorato di ricerca: Legge 476 13/8/84 – Legge 449/97 - L 240/2010 - L’art. 52 comma 57 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 e conclusione prematura del dottorato di ricerca senza conseguimento del titolo.
Come è noto, l’art. 2 della legge n. 476 del 1984 prevede che il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca sia “collocato, a domanda, in congedo straordinario per motivi di studio, senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisca della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste.
L’art. 52 comma 57 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 ha poi integrato l’art.2 della legge n. 476/1984 stabilendo che “in caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro”.
La ratio della disposizione in esame è chiaramente quella di costituire un favor per il dipendente ammesso a corsi di ricerca e studio, garantendogli non soltanto la conservazione del posto di lavoro già occupato, ma anche un trattamento retributivo in caso di oggettivo non percepimento di altro sostegno economico.
La norma de qua prosegue disponendo ulteriormente che “qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due
anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza”.
Con la Legge 448/01 art.52 c.57, quindi, si è data la possibilità a coloro che non percepiscono borsa di studio o che rinuncino alla stessa di conservare il diritto alla retribuzione a condizione che dopo il conseguimento il dipendente resti in servizio presso l’Amministrazione pubblica per almeno due anni.
L’obbligo di ripetizione degli importi corrisposti è, infatti, ricollegato dall’art. 2 della legge n. 476 del 1984, così come modificato dall’art. 52 comma 57 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, alla sola ipotesi in cui, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi.
Alcune Amministrazioni in maniera arbitraria introducono nel provvedimento di concessione del dell’aspettativa al loro dipendente, che se quest’ultimo non dovesse conseguire il titolo, l’amministrazione richiederà la ripetizione delle somme. Nulla di più sbagliato, a sommesso avviso dello scrivente, infatti non appare sostenibile l’applicazione dell’art. 2 della legge n. 476/1984 “a casi analoghi”, ammesso e non concesso che siano ravvisabili analogie tra l’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica per volontà del dipendente nei due anni successivi al conseguimento del dottorato di ricerca e quella di mancato completamento del corso di dottorato di ricerca.
Il Consiglio di Stato, Sez. II, con parere n. 133 del 21 gennaio 1987 (in Cons.Stato, 1989, I, 95), ha, infatti, affermato che la disposizione in esame ha carattere eccezionale ed è quindi, come tale, insuscettibile di interpretazione analogica ex art.14 disp. prelim. al codice civile.
Si deve, altresì, negare in radice, sia con riferimento alla ratio della disposizione dell’art. 2 della legge n. 476/1984, sia con riferimento alla sua lettera, che l’amministrazione goda di una qualche discrezionalità arbitraria nella concessione del congedo straordinario o dell’aspettativa retribuita nelle ipotesi sopra descritte (Cons. St., sez I, 30 ottobre 2002, n. 3250; Tar Toscana, sezione II, 15 aprile 1992, n. 90). Se si ha riguardo alla ratio, si deve dire che il legislatore, nella comparazione degli interessi pubblici, ha valutato preminente quello della ricerca scientifica.
Si deve dare conto, inoltre, che in giurisprudenza, nell’ipotesi di dottorato di ricerca con borsa di studio, si afferma che condizione per il conferimento della borsa di studio medesima non è il conseguimento del dottorato di ricerca, bensì la frequenza e l’attività di studio e di ricerca: pertanto è illegittima la pretesa della p.a. di recupero degli assegni, nell’ipotesi di mancato conseguimento del titolo (Tar Campania Napoli, sez. I, 14 luglio 1989, n. 470).
Per concludere, si può affermare con certezza, che nel caso si rientri in servizio prima del termine degli studi o senza conseguire il titolo, non bisogna restituire le somme percepite, in quanto le stesse sono state concesse in godimento al dipendente in relazione alla frequenza e all’attività di studio e di ricerca e non con la finalità di acquisire il titolo. Difatti è come con il permesso c.d 150 ore per motivi di studio che si concede per frequentare le lezioni e preparare gli esami e la tesi. Bisogna solo certificare la frequenza delle lezioni e il sostenimento dell'esame o della tesi ma non il suo esito.
Nell’ipotesi di cessazione dal dottorato prima del suo completamento, inoltre, è ragionevole ritenere che in capo al dipendente sussista unicamente l’obbligo di riassumere immediatamente servizio presso l’amministrazione pubblica “di appartenenza”.
Ciao
Re: Aspettativa retribuita per Dottorato di Ricerca
Grazie della risposta. Il problema è che qualcuno mi faceva notare che il dottorato "deve " essere con borsa di studio..o al massimo tu puoi rinunciare ad essa. Ma se un dottorato NON la prevede ( come nel mio caso, dove addirittura dovrei pagare delle tasse di frequenza), l'aspettativa retribuita non sarebbe prevista.
E' questo il punto..cosa ne sai??
E' questo il punto..cosa ne sai??
Re: Aspettativa retribuita per Dottorato di Ricerca
collocamento in congedo straordinario per motivi di studio ai sensi dell’art. 2 L 13.8.1984, n. 476ed altro.
Il Consiglio di Stato da ragione al ricorrente
1) - Successivamente, essendogli stato rappresentato dal Ministero della Difesa che il collocamento in aspettativa avrebbe comportato la perdita del beneficio dell’avanzamento in carriera, il maggiore chiedeva di essere comunque considerato in congedo straordinario per motivi di studio, pur continuando a non percepire la borsa di studio.
Le persone interessate allo stesso problema sono pregate x completezza di leggere il tutto qui sotto.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
10/06/2013 201303161 Sentenza 4
N. 03161/2013REG.PROV.COLL.
N. 00335/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 335 del 2011, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Umberto Gentile, con domicilio eletto presso Paolo Carbone in Roma, via del Pozzetto, 122;
contro
Ministero della Difesa e Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui sono domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n. 13355/2009, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 aprile 2013 il Cons. Francesca Quadri e uditi per le parti gli avvocati Aldo Starace su delega dell'avv. Umberto Gentile e l'Avvocato dello Stato Colelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Nel 2002, il tenente colonnello in s.p.e. OMISSIS, allora maggiore, vinceva il concorso per l’ammissione al Corso di dottorato di ricerca presso l’Università degli Studi di Milano in Scienza dello sviluppo prenatale, diagnosi e terapia fetale, e chiedeva, con nota 6 marzo 2002, di essere collocato in congedo straordinario per motivi di studio ai sensi dell’art. 2 L 13.8.1984, n. 476.
Con nota del 5.4.2002, comunicava altresì all’Università la propria rinuncia alla borsa di studio, optando successivamente per il mantenimento del trattamento economico spettantegli come ufficiale in servizio permanente effettivo.
Successivamente, essendogli stato rappresentato dal Ministero della Difesa che il collocamento in aspettativa avrebbe comportato la perdita del beneficio dell’avanzamento in carriera, il maggiore chiedeva di essere comunque considerato in congedo straordinario per motivi di studio, pur continuando a non percepire la borsa di studio.
Gli veniva, quindi, comunicato, con nota del 28 gennaio 2003, il definitivo collocamento in congedo straordinario senza assegni per motivi di studio.
L’interessato, sul rilievo che l’art. 2 l. n. 478/1984 riconosce, per il caso di rinuncia a percepire la borsa di studio, il diritto alla conservazione del trattamento economico, proponeva ricorso al Tar per sentire annullare la predetta nota ed accertare il suo diritto al mantenimento del trattamento economico.
Il Tar, pur dando atto del diritto riconosciuto dalla norma surrichiamata allo studente che rinuncia alla borsa di studio di mantenere il trattamento economico in godimento presso l’amministrazione di appartenenza, respingeva il ricorso, qualificando come revoca della rinuncia alla borsa di studio la nota in data 9.12.2012, con la quale il maggiore OMISSIS chiedeva di essere collocato in congedo straordinario per motivi di studio.
Propone appello l’interessato, negando che la propria richiesta di essere posto in congedo straordinario comportasse la revoca alla rinuncia alla borsa di studio, che in effetti non aveva mai percepito, come attestato dall’Università degli Studi di Milano.
Chiede, pertanto, la riforma della sentenza di primo grado.
Le Amministrazioni intimate si sono costitute in giudizio per resistere all’appello.
All’udienza del 30 aprile 2013, in vista della quale il ricorrente ha depositato memoria ad ulteriore illustrazione dell’impugnazione, l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
L’appello è fondato e va accolto.
I fatti , come riferiti dall’appellante, risultano confermati dalla documentazione versata in atti ed, in particolare, dall’atto di rinuncia della borsa di studio in data 5.4.2002 e dalla richiesta di collocamento in congedo straordinario per motivi di studio in data 9.12.2012, dalla quale non si evince in alcun modo una revoca della precedente rinuncia alla borsa di studio (peraltro, da indirizzarsi all’Università e non già al Ministero della Difesa), ma solo la chiara volontà del maggiore OMISSIS di essere considerato in una posizione tale da consentirgli il godimento dei pieni diritti in materia di riconoscimento del periodo di corso di dottorato ai fini della progressione in carriera e del trattamento di quiescenza e previdenza, garantito dall’art. 2 l. n. 478/1984, come novellata dall’art. 52, comma 57, della legge 28.12.2001, n. 448.
E’ stata altresì acquisita l’attestazione, pervenuta in data 14 gennaio 2013, dell’Università degli Studi di Milano, richiesta a seguito dell’ordinanza di questa Sezione n. 379/2012, dalla quale risulta che il dott. OMISSIS ha sostenuto l’esame in data 2.3.2005 , conseguendo il relativo dottorato di ricerca, e che “non risulta dagli atti che l’interessato abbia fruito di borsa di studio”.
Ciò rilevato in punto di fatto, vale il principio, recato dall’art. 2 l. n. 478/1984, per cui il periodo di congedo straordinario è equiparato a quello in cui viene svolta attività lavorativa per l’amministrazione di appartenenza per tutti gli effetti giuridici ed economici (Cons. St. Sez. VI, 4.9.2007, n. 4628; 30.12.2005, n. 7590). La ratio della disposizione è da ricercarsi, come riconosciuto dallo stesso Tar, nella necessità di riservare un trattamento di favore al vincitore del corso di dottorato, per assicurare il godimento di un diritto costituzionalmente garantito, preservando le condizioni economiche derivanti dal trattamento goduto in costanza di lavoro nonché tutti i diritti di progressione in carriera , di previdenza e di quiescenza.
E’, invero, facoltà dell’interessato optare per la borsa di studio – come previsto dal primo periodo dell’art. 2 – ovvero, in caso di ammissione a corsi di dottorato senza borsa di studio .o di rinuncia ad essa, conservare il trattamento economico in godimento presso l’amministrazione presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro- come previsto dal secondo periodo della stessa disposizione - dovendo in entrambi i casi essere garantiti i benefici di legge, sotto il profilo della progressione in carriera e della validità del periodo di dottorato ai fini previdenziali.
Nella specie, il ricorrente ha optato, fin dal 5.4.2002, per la rinuncia alla borsa di studio, sicchè del tutto ininfluente, ai fini considerati, appare l’incertezza interpretativa manifestata da parte del Ministero sulla portata dell’art. 2, nonchè la reiterazione dell’interessato della propria volontà di godere di tutti i benefici di legge, una volta accertato – come in effetti è stato attestato dall’Università – che egli non ha percepito la borsa di studio durante il corso di dottorato, avendovi rinunciato, né il trattamento economico.
L’appello deve, pertanto, essere accolto, con conseguente condanna dell’Amministrazione della Difesa al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,
lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano in euro 2.000,00 (duemila).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:
Marzio Branca, Presidente FF
Raffaele Potenza, Consigliere
Francesca Quadri, Consigliere, Estensore
Giulio Veltri, Consigliere
Leonardo Spagnoletti, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/06/2013
Il Consiglio di Stato da ragione al ricorrente
1) - Successivamente, essendogli stato rappresentato dal Ministero della Difesa che il collocamento in aspettativa avrebbe comportato la perdita del beneficio dell’avanzamento in carriera, il maggiore chiedeva di essere comunque considerato in congedo straordinario per motivi di studio, pur continuando a non percepire la borsa di studio.
Le persone interessate allo stesso problema sono pregate x completezza di leggere il tutto qui sotto.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
10/06/2013 201303161 Sentenza 4
N. 03161/2013REG.PROV.COLL.
N. 00335/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 335 del 2011, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Umberto Gentile, con domicilio eletto presso Paolo Carbone in Roma, via del Pozzetto, 122;
contro
Ministero della Difesa e Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui sono domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n. 13355/2009, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 aprile 2013 il Cons. Francesca Quadri e uditi per le parti gli avvocati Aldo Starace su delega dell'avv. Umberto Gentile e l'Avvocato dello Stato Colelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Nel 2002, il tenente colonnello in s.p.e. OMISSIS, allora maggiore, vinceva il concorso per l’ammissione al Corso di dottorato di ricerca presso l’Università degli Studi di Milano in Scienza dello sviluppo prenatale, diagnosi e terapia fetale, e chiedeva, con nota 6 marzo 2002, di essere collocato in congedo straordinario per motivi di studio ai sensi dell’art. 2 L 13.8.1984, n. 476.
Con nota del 5.4.2002, comunicava altresì all’Università la propria rinuncia alla borsa di studio, optando successivamente per il mantenimento del trattamento economico spettantegli come ufficiale in servizio permanente effettivo.
Successivamente, essendogli stato rappresentato dal Ministero della Difesa che il collocamento in aspettativa avrebbe comportato la perdita del beneficio dell’avanzamento in carriera, il maggiore chiedeva di essere comunque considerato in congedo straordinario per motivi di studio, pur continuando a non percepire la borsa di studio.
Gli veniva, quindi, comunicato, con nota del 28 gennaio 2003, il definitivo collocamento in congedo straordinario senza assegni per motivi di studio.
L’interessato, sul rilievo che l’art. 2 l. n. 478/1984 riconosce, per il caso di rinuncia a percepire la borsa di studio, il diritto alla conservazione del trattamento economico, proponeva ricorso al Tar per sentire annullare la predetta nota ed accertare il suo diritto al mantenimento del trattamento economico.
Il Tar, pur dando atto del diritto riconosciuto dalla norma surrichiamata allo studente che rinuncia alla borsa di studio di mantenere il trattamento economico in godimento presso l’amministrazione di appartenenza, respingeva il ricorso, qualificando come revoca della rinuncia alla borsa di studio la nota in data 9.12.2012, con la quale il maggiore OMISSIS chiedeva di essere collocato in congedo straordinario per motivi di studio.
Propone appello l’interessato, negando che la propria richiesta di essere posto in congedo straordinario comportasse la revoca alla rinuncia alla borsa di studio, che in effetti non aveva mai percepito, come attestato dall’Università degli Studi di Milano.
Chiede, pertanto, la riforma della sentenza di primo grado.
Le Amministrazioni intimate si sono costitute in giudizio per resistere all’appello.
All’udienza del 30 aprile 2013, in vista della quale il ricorrente ha depositato memoria ad ulteriore illustrazione dell’impugnazione, l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
L’appello è fondato e va accolto.
I fatti , come riferiti dall’appellante, risultano confermati dalla documentazione versata in atti ed, in particolare, dall’atto di rinuncia della borsa di studio in data 5.4.2002 e dalla richiesta di collocamento in congedo straordinario per motivi di studio in data 9.12.2012, dalla quale non si evince in alcun modo una revoca della precedente rinuncia alla borsa di studio (peraltro, da indirizzarsi all’Università e non già al Ministero della Difesa), ma solo la chiara volontà del maggiore OMISSIS di essere considerato in una posizione tale da consentirgli il godimento dei pieni diritti in materia di riconoscimento del periodo di corso di dottorato ai fini della progressione in carriera e del trattamento di quiescenza e previdenza, garantito dall’art. 2 l. n. 478/1984, come novellata dall’art. 52, comma 57, della legge 28.12.2001, n. 448.
E’ stata altresì acquisita l’attestazione, pervenuta in data 14 gennaio 2013, dell’Università degli Studi di Milano, richiesta a seguito dell’ordinanza di questa Sezione n. 379/2012, dalla quale risulta che il dott. OMISSIS ha sostenuto l’esame in data 2.3.2005 , conseguendo il relativo dottorato di ricerca, e che “non risulta dagli atti che l’interessato abbia fruito di borsa di studio”.
Ciò rilevato in punto di fatto, vale il principio, recato dall’art. 2 l. n. 478/1984, per cui il periodo di congedo straordinario è equiparato a quello in cui viene svolta attività lavorativa per l’amministrazione di appartenenza per tutti gli effetti giuridici ed economici (Cons. St. Sez. VI, 4.9.2007, n. 4628; 30.12.2005, n. 7590). La ratio della disposizione è da ricercarsi, come riconosciuto dallo stesso Tar, nella necessità di riservare un trattamento di favore al vincitore del corso di dottorato, per assicurare il godimento di un diritto costituzionalmente garantito, preservando le condizioni economiche derivanti dal trattamento goduto in costanza di lavoro nonché tutti i diritti di progressione in carriera , di previdenza e di quiescenza.
E’, invero, facoltà dell’interessato optare per la borsa di studio – come previsto dal primo periodo dell’art. 2 – ovvero, in caso di ammissione a corsi di dottorato senza borsa di studio .o di rinuncia ad essa, conservare il trattamento economico in godimento presso l’amministrazione presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro- come previsto dal secondo periodo della stessa disposizione - dovendo in entrambi i casi essere garantiti i benefici di legge, sotto il profilo della progressione in carriera e della validità del periodo di dottorato ai fini previdenziali.
Nella specie, il ricorrente ha optato, fin dal 5.4.2002, per la rinuncia alla borsa di studio, sicchè del tutto ininfluente, ai fini considerati, appare l’incertezza interpretativa manifestata da parte del Ministero sulla portata dell’art. 2, nonchè la reiterazione dell’interessato della propria volontà di godere di tutti i benefici di legge, una volta accertato – come in effetti è stato attestato dall’Università – che egli non ha percepito la borsa di studio durante il corso di dottorato, avendovi rinunciato, né il trattamento economico.
L’appello deve, pertanto, essere accolto, con conseguente condanna dell’Amministrazione della Difesa al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,
lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano in euro 2.000,00 (duemila).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:
Marzio Branca, Presidente FF
Raffaele Potenza, Consigliere
Francesca Quadri, Consigliere, Estensore
Giulio Veltri, Consigliere
Leonardo Spagnoletti, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/06/2013
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